Servizi Finanziari Ufficio Provveditorato/Economato
Comune di Civitavecchia
Città Metropolitana di Roma Capitale
Servizi Finanziari
Ufficio Provveditorato/Economato
Capitolato speciale
OGGETTO: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Civitavecchia, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 e ss.mm.ii.
Art. 1 - Oggetto
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e consulenza relativa al programma assicurativo del Comune di Civitavecchia (da ora anche solo “Comune”, “Amministrazione” o “Ente”), la collaborazione alla gestione ed all’esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri e alle politiche di contenimento del rischio, ai sensi del D.lgs. 07.09.2005, n. 209 e ss.mm.ii., e comprende, in via principale e non esaustiva, le seguenti attività specialistiche, da considerarsi in combinato disposto con l’art. 5 - Prestazioni del broker e modalità di esecuzione del servizio, del presente Capitolato:
- Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell’andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti;
- Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall’Amministrazione, compresa l'analisi dei rischi e l’attività volta alla assistenza per la rivalutazione del patrimonio immobiliare, la stima di opere d’arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
- Analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all’efficacia ed economicità delle stesse, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, con predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.;
- Elaborazione dei capitolati tecnici per l’affidamento del servizio assicurativo ed assistenza durante le procedure d’appalto (controlli di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara) e durante la fase contrattuale;
- Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri attivi e passivi considerati nelle varie fasi (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative) con valutazione semestrale dell’andamento degli stessi in cui è coinvolta l’Amministrazione e predisposizione di un report dal cui risultino i dati dei sinistri (n° sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, sinistri riservati, sinistri senza seguito, ecc…);
- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- Gestione dei contratti assicurativi con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa, anche se stipulati precedentemente al conferimento dell’incarico di broker e non ancora scaduti;
- Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicurative, degli adempimenti contrattuali, anche in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle polizze, dei dati relativi all’andamento del rischio. In caso di inadempienze, azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozioni e di provvedimenti congiunti con l’Amministrazione per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- Supporto formativo del personale dell’Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi mediante un adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno annuale ed in occasione di novità legislative in materia assicurativa;
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine;
- Versamento dei premi assicurativi come previsto all’art. 6 del presente Capitolato;
- Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a: - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza; - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza; - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;
- Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Civitavecchia.
Art. 2 - Valore complessivo stimato del servizio
L’attività prestata dal broker non comporta alcun impegno di spesa diretto a carico del Comune di Civitavecchia, ma viene remunerata con una provvigione, a carico delle compagnie assicurative, calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker (clausola di
brokeraggio).
La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.
Il valore complessivo stimato del servizio per l’intero periodo contrattuale (3 anni + 12 mesi), compresa, quindi, la facoltà del rinnovo, è pari ad € 224.803,06, di cui € 168.602,30, per i primi tre anni ed ulteriori € 56.200,77, in caso di rinnovo per un massimo di 12 mesi.
Detto importo è frutto di una stima che tiene conto degli attuali premi imponibili per le coperture in corso.
Tale importo potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dal Comune di Civitavecchia.
Le percentuali fisse delle provvigioni risultanti dall’affidamento del presente servizio dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative.
Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui l’Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
Art. 3 - Durata del servizio
Il servizio ha l a durata di n. 3 (tre) anni oltre l’eventuale rinnovo di anni 1 (uno), decorrenti dalla data di formale stipulazione del contratto (o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall’art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016). Da tale data l’aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.
Prima della scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l’individuazione del nuovo affidatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L’Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui l’Amministrazione decida di non disporre la predetta proroga.
L’incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).
Art. 4 - Situazione assicurativa del Comune di Civitavecchia
I dati principali relativi alle polizze assicurative, stipulate dall’Amministrazione comunale, in vigore fino alla data del 30.06.2018 sono i seguenti:
Prodotto | Compagnia | Imponibile Totale Annuo dei premi assicurativi | Data Scadenza |
R.C.T./X. | XXXXX'X OF LONDON | € 395.000,00 | 30/06/2018 |
INCENDIO | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | € 49.500,00 | 30/06/2018 |
FURTO | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | € 5.900,00 | 30/06/2018 |
INFORTUNI COLLETTIVE | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | € 3.000,00 | 30/06/2018 |
RC PATRIMONIALE | AIG EUROPE LIMITED | € 13.780,00 | 30/06/2018 |
KASKO | AIG EUROPE LIMITED | € 1.390,00 | 30/06/2018 |
R.C. AUTO | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | € 36.624,00 | 30/06/2018 |
Per la gestione delle polizze in elenco, nessun onere di carattere economico e di altra natura dovrà gravare sul Comune.
Art. 5 - Prestazioni del broker e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio, da eseguirsi con massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, dovrà essere effettuato in piena collaborazione con l’Ente al fine di giungere nel minor tempo possibile alla definizione delle pratiche da parte delle compagnie assicurative.
Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, in forma indicativa e non esaustiva:
1. Individuazione e analisi dei rischi connessi all’attività del Comune di Civitavecchia, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazioni;
2. Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato;
3. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all’efficacia e all’economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni
anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell’Ente;
4. Assistenza e collaborazione nella predisposizione di capitolati speciali d’appalto inerenti alle procedure di selezione del contraente che il Comune di Civitavecchia riterrà di indire per l’assunzione di polizze assicurative, documentazione da prodursi almeno 120 giorni solari prima della scadenza delle polizze;
5. Individuazione dei criteri di aggiudicazione e elaborazione di strumenti per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d’assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l’Amministrazione comunale;
6. Rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che il Comune dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti, da effettuarsi entro 10 giorni solari dalla richiesta;
7. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione al Comune delle novità proposte dalle compagnie d’assicurazione;
8. Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell’impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del Comune;
9. Trasmissione semestrale della situazione sinistri relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
10. Assistenza agli uffici comunali competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d’assicurazione con l’obbligo, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, dell’analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
11. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell’ammontare retribuzioni erogate dal Comune ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni;
12. Creazione di e/o possibilità di accesso ad una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dal Comune;
13. Formazione e aggiornamento in materia assicurativa, destinati al personale dell’Ente incaricato della gestione delle polizze e procedure assicurative.
14. Versamento dei premi assicurativi come previsto all’art. 6 del presente Capitolato.
Il Comune di Civitavecchia e il broker dovranno procedere, per tutte le coperture assicurative, e pertanto per quanto attiene sia sinistri attivi che passivi, secondo le seguenti modalità:
- L’Ente entro 20 giorni dalla ricezione di comunicazione di sinistro da parte
dell’interessato/assicurato trasmette al broker mail/lettera di apertura pratica;
- Il broker attribuisce un numero identificativo del sinistro e lo comunica entro 10 giorni solari dall’apertura della pratica;
- Il broker aggiorna i competenti uffici dell’Ente sullo stato della pratica di sinistro;
- In caso di sinistri attivi il broker trasmette all’Ente le comunicazioni di rito per quanto attiene le perizie e i risarcimenti del danno, quantificandone l’ammontare.
Art. 6 - Pagamento dei premi assicurativi
Il broker trasmette al Comune di Civitavecchia o i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni solari prima della scadenza indicata nelle relative polizze.
Il Comune di Civitavecchia provvede al pagamento del premio all’assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni, entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
A seguito del versamento dei premi, il broker dovrà rilasciare all’Ente, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dall’emissione del documento da parte delle Compagnie, tutte le ricevute emesse debitamente quietanzate.
Art. 7 - Svolgimento dell’incarico
Il Comune autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.
Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Amministrazione comunale.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare il Comune medesimo se non preventivamente autorizzato.
La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza del Comune.
Il broker è l’unico responsabile della qualità delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.
Art. 8 - Obblighi delle parti
Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:
1. Esecuzione dell’incarico in oggetto, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale, con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Civitavecchia;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. Obbligo di non essere vincolato in alcun modo con compagnie di assicurazione; Il Comune di Civitavecchia si impegna ai seguenti obblighi:
1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere, per il tramite delle compagnie di assicurazione aggiudicatarie, al broker.
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’Ente.
Art. 9 - Responsabile del servizio
In sede di presentazione dell’offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio iscritto all’albo broker, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.
Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest’ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.
L’aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, al Servizio Finanziario – Ufficio Provveditorato/Economato del Comune di Civitavecchia le fasce orarie di presenza ordinaria del referente, che dovrà, comunque, assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell’Amministrazione comunale in caso di urgenza.
Art. 10 - Responsabilità del broker
Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti e dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali, possibili criticità.
Il broker risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato Speciale.
Il broker dovrà essere garantito da una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, destinata al risarcimento di eventuali danni nei confronti del Comune, stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.
Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l’Amministrazione comunale. La sospensione del servizio per decisionale unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.
Art. 11 – Stipula del contratto
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo decorsi 35 giorni (trentacinque) dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 9 D.lgs. 50/16.
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata per motivi di urgenza.
Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario.
Art. 12 – Quinto d’obbligo
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 c. 12 D.lgs. 50/16, qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’Ente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Oltre questo limite la società avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento del danno.
Art. 13 Remunerazione del broker e passaggio del portafoglio
Il servizio in parola non comporta per il Comune di Civitavecchia alcun onere né presente, né futuro per compensi, rimborsi, ecc.., in quanto la remunerazione per il broker resterà a carico delle compagnie di assicurazione.
Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base alla percentuale indicata in sede di offerta economica.
Nei documenti di gara per la copertura di nuovi rischi, dovrà essere riportata la “clausola broker” con l’indicazione delle provvigioni da applicare.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l’Ente non proceda alla stipula dei contratti
assicurativi o non si produca il buon esito delle procedure di gara.
Come previsto nel codice deontologico di autoregolamentazione professionale, si precisa che al broker cessante competono:
- le provvigioni maturate sui contratti pluriennali in corso, limitatamente al premio la cui scadenza cada entro la data di scadenza del suo incarico;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguagli di premi anticipati da lui incassati e sulle rate frazionate del premio annuo, di cui abbia incassato la prima rata.
Al fine di una più efficiente gestione del servizio, alla scadenza contrattuale dell’incarico, il broker uscente, per l’annualità assicurativa per la quale lo stesso abbia già incassato il premio anticipatamente, dovrà curare la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze nel rispetto delle vigenti norme.
Per quanto attiene il passaggio dell’incarico da un broker ad un altro, l’Ente comunicherà al broker cessante entro 5 giorni solari dall’aggiudicazione, il nominativo del nuovo aggiudicatario da contattare per i passaggi di consegna del portafoglio.
La gestione dei sinistri e delle polizze passerà al broker subentrante con effetto dalla esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il broker cessante dovrà mettere a disposizione del broker subentrante tutta la documentazione relativa a polizze e sinistri in suo possesso, nel rispetto delle norme vigenti.
Nell’ottica della tutela dell’interesse dell’Ente, le operazioni che ragionevolmente non possono essere svolte con la necessaria efficacia dal broker subentrante con le Compagnie interessate, dovranno essere svolte dal broker cessante, qualora richiesto dal cliente stesso in base ad un incarico esplicito e limitato alla gestione ed esecuzione di tali operazioni:
◾fino alla prima scadenza annua delle polizze di cui il broker cessante ha incassato il premio anticipato;
◾fino al momento in cui le polizze menzionate al punto precedente non siano trasferite a diverso intermediario, se il trasferimento è anteriore alla prima scadenza annua.
Art. 14 Penali
Per inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle attività previste, il Comune di Civitavecchia provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo PEC o raccomandata A/R, assegnando al broker 5 giorni lavorativi consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.
In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, verranno applicate, per ogni singola violazione, le penali sotto riportate:
🗴 € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nell’adempimento rispetto ai termini indicati per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
🗴 € 500,00 per ogni inadempienza rispetto a quanto dichiarato sull’offerta tecnica.
Le sanzioni soprariportate non si escludono e sono cumulabili tra loro, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 15 del
presente Capitolato speciale.
L’ammontare delle penalità applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Art. 15 Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1453 e 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione automatica del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di danno, l’inadempienza da parte dell’aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente Capitolato e nell’offerta.
Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto il contratto, art. 1456 c.c., in caso di radiazione o cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);
In caso di risoluzione all’aggiudicatario sanno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
È facoltà, altresì, dell’Amministrazione Comunale affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Art. 16 - Contestazioni e diffida ad adempiere
In caso di violazione agli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale, ovvero nell’offerta tecnica del broker aggiudicatario, l’amministrazione comunale provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al broker il termine minimo di 15 giorni naturali e consecutivi per produrre controdeduzioni scritte.
Art. 17 - Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia delle prestazioni inerenti il servizio di brokeraggio assicurativo, è vietata ogni forma di subappalto e ogni forma di cessione, anche parziale, del contratto.
Nell’ipotesi di cui al primo comma il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
Art. 18 - Polizza assicurativa
Prima della stipulazione del contratto, il broker deve dimostrare di aver contratto polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, depositata presso l’IVASS, deve essere mantenuta attiva per tutta la durata dell’incarico e deve avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 (art. 10 c. 3 del presente Capitolato).
Art. 19 - Foro Competente
Il foro del Tribunale di Civitavecchia è competente per le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto.
Articolo 20 - Disposizioni a tutela del lavoro
Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d’appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Xxxxx relative all’assunzione obbligatoria degli invalidi. L’appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.
L’appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.
In particolare l'appaltatore dovrà app1icare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l’Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all’impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell’importo del 20% dell’appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all’impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l’appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione all’Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.
Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d’appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
L’appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l’esercizio dei lavori e l’incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o case, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando e manlevando l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.
L’appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Articolo 21 - Protocollo di legalità
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Amministrazione e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti degli imprenditori, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 22 - Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e xx.xx. ii. “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Art. 23 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa rinvio alla legislazione vigente ed in modo particolare in materia di appalti pubblici di servizi D.lgs. 50/16, nonché al D.lgs. 209/2005 ed alle norme presenti nell’ordinamento.