Capitolato speciale d’appalto
Capitolato speciale d’appalto
UMBRA ACQUE S.p.A.
(Provincia di Perugia)
LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA UMBRA ACQUE S.p.A.
INDICE
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 5
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 5
Art. 2 - Ammontare e Durata dell’appalto 5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 6
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili 6
Art. 5 - Affidamento dei singoli interventi 6
Art. 6 - Modalità di esecuzione interventi 6
Art. 7 - Gestione rifiuti e gestione terre e rocce da scavo 7
Art. 8 - Controlli in corso d’opera 8
Art. 9 - Materiali di fornitura dell’appaltatore 9
Art. 10 - Rifiuto dei materiali difettosi 9
Art. 11 - Materiali di fornitura della committente 9
Art. 12 - Sinistri alle persone e danni 10
Art. 13 - Danni cagionati da forza maggiore 11
Art. 14 - Personale 11
Art. 15 - Mezzi ed attrezzature 12
Art. 16 - Anticipazione 12
Art. 17 - Pagamento delle prestazioni 12
Art. 18 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 13
Art. 19 - Revisione dei prezzi 13
Art. 20 - Consegna dei lavori 13
Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 14
CAPO 2 – CAUZIONI E GARANZIE 16
Art. 22 - Cauzione provvisoria 16
Art. 23 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 16
Art. 24 - Riduzione delle garanzie 17
Art. 25 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 17
CAPO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’ 19
Art. 26 - Norme di sicurezza generali 19
Art. 27 - Sicurezza sul luogo di lavoro 19
Art. 28 - Piano operativo di sicurezza 19
Art. 29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 19
Art. 30 - Spazi confinati 20
Art. 31 - Assicurazione qualità 20
CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 22
Art. 32 - Subappalto 22
Art. 33 - Responsabilità in materia di subappalto 23
Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori 24
CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 25
Art. 35 - Accordo bonario e transazione 25
Art. 36 - Definizione delle controversie 26
Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 26
Art. 38 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori 27
Art. 39 - Xxxxxx 00
XXXX 0 - XXXXX FINALI 29
Art. 40 - Obblighi generali 29
Art. 41 - Obblighi di collaborazione 29
Art. 42 - Obblighi correlati al personale addetto alle attività 30
Art. 43 - Oneri a carico dell’Appaltatore 30
Art. 44 - Responsabilità dell’Appaltatore 32
Art. 45 - Spese contrattuali, imposte, tasse 32
Art. 46 - Allegati 33
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.);
- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);
- Decreto n. 81 del 2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Regolamento generale (il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti);
- Capitolato generale d’appalto (Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145, parte non abrogata dal Regolamento generale);
- R.P. (Responsabile del Procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei Contratti e alle Linee Guida n. 3 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei Contratti).
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’Appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori necessari per la realizzazione degli interventi manutentivi programmati di competenza della Stazione Appaltante nella sua qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato come riportato al successivo comma 2.
2. Gli interventi sono così individuati:
denominazione conferita dalla Stazione Appaltante: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI FOGNARIE GESTITE DA UMBRA ACQUE S.p.A.
Per lavori di manutenzione delle reti fognarie si intende la manutenzione puntuale o la sostituzione di tratti di fognatura, oggetto di verifiche tramite videoispezioni a seguito delle quali è emersa la necessità di intervenire per evitare interventi a rottura.
Ubicazione: tutte le condotte fognarie, in disponibilità ad Umbra Acque S.p.A., presenti sul territorio gestito dalla Committente.
L’appalto riguarderà l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte fognarie che risulteranno necessari per la Stazione Appaltante sino alla concorrenza dell’importo posto a base dell’affidamento.
I singoli interventi saranno affidati progressivamente nel corso della durata dell’appalto mediante specifici
Ordinativi di Lavoro.
3. In ogni intervento di cui al precedente comma 2 sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di dettaglio saranno previste dagli elaborati tecnico-progettuali, consegnati contestualmente all’ordinazione di ogni singolo intervento.
4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del Codice Civile.
Art. 2 - Ammontare e Durata dell’appalto
1. L’importo dell’Appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importo posto a base dell’affidamento: Euro 500.000,00 (Euro cinquecento mila/00) di cui stimati 125.000,00 euro per mano d’opera e 35.000,00 euro per oneri/costi della sicurezza.
Xxxxxx: il Contratto si intenderà scaduto e privo di effetto una volta raggiunto l’importo a base dell’affidamento di cui sopra, indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara.
I prezzi a base d'asta, ai quali applicare la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, a compenso delle lavorazioni eseguite, saranno desunti dall’Elenco Prezzi Unitari (Allegato II) e dall’Elenco regionale dei prezzi unitari Regione Umbria - vigente al momento della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegato al presente Capitolato, ne costituisce nella sua interezza parte integrante e sostanziale. A tali prezzi saranno scorporati, e quindi non soggetti a ribasso, i costi complessivi della sicurezza (oneri e/o costi) ed il costo della manodopera, che verranno riconosciuti per intero così come previsto dal prezzario vigente.
Nel caso di lavorazioni, al momento non prevedibili, non riconducibili all’Elenco Prezzi Unitari (Allegato II) o all’Elenco regionale dei prezzi unitari Regione Umbria, saranno calcolati, come previsto all’art.18, nuovi prezzi ai quali sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara, fermo restando i costi complessivi della sicurezza ed il costo della manodopera che quindi non saranno soggetti a ribasso.
2. Tutte le prestazioni saranno riconosciute nelle modalità di cui all’art. 3.
3. L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del prezzario regionale vigente al momento della stipula del Contratto.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il Contratto d’appalto prevederà la possibilità di effettuare una serie di interventi manutentivi, come sopra descritti, sino alla concorrenza dell’importo posto a base dell’affidamento pari ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecento mila/00).
2. I singoli interventi saranno affidati a loro volta A MISURA, sulla base dei rispettivi ordini di intervento.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili
1. Ai sensi del Regolamento generale i lavori sono classificabili nella categoria OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione”.
2. Non sono previste categorie scorporabili.
Art. 5 - Affidamento dei singoli interventi
L’affidamento delle specifiche attività richieste all’Appaltatore avverrà, di volta in volta, attraverso l’emissione di singoli Ordinativi di Lavoro.
La trasmissione degli Ordinativo di Lavoro dal Committente all’Appaltatore avverrà sempre via email all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore in fase di sottoscrizione del Contratto.
All’Ordinativo di Lavoro saranno sempre allegate le video ispezioni del tratto di fognatura da sostituire e, ove necessario, l’eventuale documentazione attinente alla sicurezza (es. aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento) e ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.
Nel caso in cui l’esecuzione dell’intervento da parte dell’Appaltatore richieda la presenza di più imprese, o avvenga in concomitanza di fattori esterni non imputabili all’Appaltatore stesso, la Stazione Appaltante per conto del Responsabile Esecuzione del Contratto provvederà ad attivare il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dell’opera per l’aggiornamento del PSC e per le necessarie attività di coordinamento.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CSE l’eventuale documentazione di sicurezza necessaria a perfezionare l’avvio dei lavori, che comunque non potranno iniziare senza prima l’avallo del CSE stesso.
Art. 6 - Modalità di esecuzione interventi
Tutti gli interventi commissionati dovranno avere inizio entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’affidamento dell’Ordinativo di Lavoro.
Per ogni singolo intervento manutentivo l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente effettuare, accompagnato dal Direttore dei Lavori o suo assistente, un sopralluogo sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori così da prendere conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione delle lavorazioni.
Tutti gli interventi dovranno concludersi entro e non oltre le tempistiche definite dal Direttore dei Lavori e riportate nell’Ordinativo di Lavoro.
Nel caso di mancato inizio dei lavori entro i termini sopracitati o qualora i lavori vengano completati oltre il tempo utile per l’ultimazione (definito nell’Ordinativo di Lavoro) si procederà all'applicazione della “penalità 1”, così come meglio precisato nell’articolo 39 del presente Capitolato.
Nell’ambito dei lavori oggetto dell’Appalto si distinguono le seguenti tipologie di interventi:
demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo sia in aree private che pubbliche;
scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza;
manutenzione straordinaria programmata della rete fognaria, consistente in interventi puntuali o nella sostituzione del tratto di fognatura, precedentemente oggetto di verifica attraverso video ispezione;
rinterro degli scavi esclusivamente con materiale arido o comunque secondo le prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori;
ripristino delle pavimentazioni stradali, di qualsiasi genere, sia in aree private che pubbliche.
Si precisa che potranno essere richiesti interventi su spazi confinati (es. pozzetti fognari) e pertanto l’Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata dell’appalto, la disponibilità di personale abilitato ad operare in “ambienti sospetti di inquinamento o confinati”, ai sensi del D.P.R. 177/2011 (D.P.R. 177 del 14.09.2011 - “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”).
Art. 7 - Gestione rifiuti e gestione terre e rocce da scavo
Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, l’Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti “rifiuti”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 1 lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale, pertanto è da escludersi in modo categorico l’utilizzo delle piazzole predisposte dalla Stazione Appaltante per i propri lavori di manutenzione.
L’Appaltatore, per quanto attiene alle lavorazioni oggetto dell’appalto dovrà possedere i requisiti, le abilitazioni/iscrizioni dei trasportatori e le autorizzazioni degli impianti di destino richiesti dal citato X.Xxx. 152/06 e s.m.i. e dalla normativa pro-tempore vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l’esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.
L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 2 bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e/o 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e/o 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori) o, in alternativa, servirsi di trasportatori abilitati iscritti alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Classe C o superiori) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi Classe F o superiori). Nelle sopra citate iscrizioni dovranno essere presenti tutti i codici CER dei rifiuti che possono avere origine dallo svolgimento dei lavori oggetto del presente Capitolato. Tutti i rifiuti prodotti nell’ambito dell’appalto dovranno essere conferiti a impianti autorizzati in conformità alla normativa ambientale vigente.
Prima della stipula del Contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti in proprio o mediante l’individuazione di soggetti terzi che dispongono degli stessi.
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare preventivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni sopra menzionate, con riserva da parte di Umbra Acque di accettazione delle modifiche intervenute. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.
La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l’assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull’Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto secondo le modalità e con le conseguenze previste dal presente Capitolato. L’Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.
Qualora l’appaltatore volesse riutilizzare le terre e rocce da scavo, fatto salvo gli obblighi previsti dalla normativa in materia di gestione rifiuti, dovrà rispettare la normativa vigente con particolare riferimento al DPR 120/17 e alla regolamentazione regionale di cui è possibile trovare apposita documentazione predisposta da ARPA Umbria e resa disponibile sul sito istituzionale alla pagina xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxx-xx-xxxxx.
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a manlevare la Committente per eventuali sanzioni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della non corretta gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo da parte dell’Appaltatore medesimo.
Art. 8 - Controlli in corso d’opera
Il Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono gli interventi manutentivi per controllare la buona e puntuale esecuzione delle lavorazioni previste e provvedere:
alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;
agli accertamenti in corso di esecuzione;
alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;
alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’opera.
Il Direttore dei Lavori trasmetterà all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da intendersi Ordini di Servizio.
Il mancato rispetto dell’Ordine di Servizio comporterà l’applicazione delle penalità individuate all’articolo 39 del presente Capitolato (Penalità 2).
La Committente avrà la facoltà di controllare e sorvegliare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in Appalto, senza per questo esimere l’Appaltatore stesso dall’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attività, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell’esercizio delle sue facoltà non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all’accettazione delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito di specifico atto formale. L’Appaltatore è tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all’esercizio), pertanto dovrà provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Committente. Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procederà d’ufficio in danno dell’Appaltatore.
Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati è da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto l’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo.
Art. 9 - Materiali di fornitura dell’appaltatore
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dall’Appaltatore nell’esecuzione delle attività potranno essere i seguenti:
tubazioni e pezzi speciali per fognature;
materiale edile (manufatti in cemento, pozzetti, chiusini, ecc.);
materiali inerti.
I materiali di fornitura dell’Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.
Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell’Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente.
Per tutti i materiali, si darà corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato.
La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l’Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese. Qualora l’Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all’Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
L’Appaltatore è tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformità dei materiali impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie.
Qualora l’Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione più accurata rispetto a quella prevista), ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sarà eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.
Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.
Art. 10 - Rifiuto dei materiali difettosi
I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nel presente Capitolato non verranno accettati dal Direttore dei Lavori e l’Appaltatore è tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.
L’Appaltatore avrà il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e l’obbligo di allontanarli immediatamente dal cantiere. Nel caso l’Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fisserà un termine perentorio entro cui provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procederà d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilità per gli eventuali danni che tale operazione potrà arrecare all’Appaltatore.
Art. 11 - Materiali di fornitura della committente
In casi particolari e in via del tutto eccezionale, la Committente potrà fornire all’Appaltatore beni o materiali, comunque destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere alcunché
oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
L’Appaltatore, all’atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura, in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.
Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera così come sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
Il danneggiamento da parte dell’Appaltatore di materiali forniti dalla Committente comporterà il rimborso del costo di acquisto del materiale.
Per i casi in cui lavori conteggiati con voci a corpo siano realizzati con materiale fornito da Umbra Acque, lo stesso sarà scorporato dalla voce per un importo pari al prezzo di acquisto sostenuto dalla Committente incrementato del 10% per spese generali. Resta inteso che per ottemperare alla necessità di tempestiva fornitura della eventuale attrezzatura necessaria per il completamento degli interventi in esecuzione ad opera della ditta esecutrice, con impiego di personale e mezzi di Umbra Acque S.p.A., la stazione appaltante si riserva di scorporare dalla voce di prezzario un importo compatibile anche con l’effettivo impiego di forza lavoro e mezzi resisi necessari. Tale evenienza potrà comunque essere utilizzata solo in via eccezionale per i diametri maggiori o per attrezzature particolari e non facilmente reperibili.
Art. 12 - Sinistri alle persone e danni
Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.
Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l’ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento per cento) del valore del Contratto.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza.
In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo stato finale.
Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.
Art. 13 - Danni cagionati da forza maggiore
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.
Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.).
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:
lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
eventuali negligenze, indicandone i responsabili;
l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. 14 - Personale
Il personale destinato dall’Appaltatore per l’esecuzione di ogni intervento dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna definiti.
Tutte le prestazioni di qualunque tipo e consistenza dovranno essere eseguite secondo la “perfetta regola d’arte” e con le migliori modalità di intervento.
A tal fine il personale impiegato nelle attività, compresi i subappaltatori ai quali l'Appaltatore si rivolgerà, dovrà essere idoneo, formato ed abilitato ad intervenire sui mezzi, impianti, attrezzature e componenti dei sistemi della Committenza. L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri esonerando di conseguenza il Committente da ogni responsabilità in merito.
L’Appaltatore inoltre si impegna a rispettare quanto previsto al presente Capitolato anche da parte di eventuali subappaltatori.
Art. 15 - Mezzi ed attrezzature
L’Appaltatore dovrà possedere per l’esecuzione di tutte le tipologie di attività mezzi ed attrezzature adeguati. L’Appaltatore nel corso contrattuale non potrà opporre diniego alla Committenza per l’esecuzione di una determinata attività manutentiva in quanto non in disponibilità di mezzo adeguato o di mezzi in numero adeguato.
Ogni e qualunque onere inerente l’utilizzo dei mezzi quali, non esaustivamente, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, pneumatici, carburanti, come anche il rispetto delle norme sul Codice della Strada, sono di esclusiva responsabilità ed onere dell’Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Committenza.
Parimenti sono di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore gli oneri ed adempimenti inerenti il rispetto delle Norme sulla Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tutti gli oneri di cui sopra sono compresi nel prezzo di offerta che l’Appaltatore andrà a praticare.
La Committente non risponde di alcun onere o danno ai mezzi dell’Appaltatore, sia per il loro utilizzo su strada sia per il loro utilizzo in cantiere.
Art. 16 - Anticipazione
A norma dell’art. 25, comma 5 del Regolamento interno per la disciplina dei contratti e degli appalti, adottato da Xxxxx Xxxxx S.p.A. per l’appalto in oggetto, non è ammessa l’applicazione dell’istituto dell’anticipazione del prezzo, previsto all’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016.
Art. 17 - Pagamento delle prestazioni
1. La contabilizzazione delle prestazioni effettuate è determinata applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco Prezzi Unitari (Allegato II) e nell’Elenco dei prezzi unitari Regione Umbria che costituiscono parte integrante del presente Capitolato, aggiornati in forza del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’Appaltatore da applicare sulla parte del prezzo al netto delle somme non soggette a ribasso, a cui vanno sommate le somme stesse non soggette a ribasso.
2. Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell’Appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza delle prestazioni: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per effettuare i lavori a perfetta regola d’arte. I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del Contratto.
3. I corrispettivi saranno liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Appaltatore.
4. Le fatture, intestate a Umbra Acque S.p.A. dovranno indicare il CIG di riferimento, il codice di contabilità commessa fornito da Umbra Acque e dovranno essere organizzate e riepilogate secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.
5. I pagamenti delle fatture sono fissati a 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura fine mese e saranno subordinati all’acquisizione del Durc.
6. Il pagamento della fattura non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
7. Fatturazione elettronica - Dal 1 gennaio 2019 Xxxxx Xxxxx S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione della cd. Fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizio tra soggetti residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato italiano. Tutte le fatture emesse dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: 0000000.
8. Split payment - Dal 1 gennaio 2018 Xxxxx Xxxxx S.p.A. rientra tra i soggetti obbligati all’applicazione del cd. Split Payment per cui le fatture dovranno riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – Art.17-ter D.P.R. 633/1972”. Xxxxx Acque S.p.A. provvederà a pagare la fattura al netto dell’IVA con le modalità contrattuali concordate e a versare l’importo dell’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.
9. Misura convenzionale degli interessi moratori - In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal presente Capitolato, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del Codice Civile, in accordo tra le Parti, all’Appaltatore spetteranno interessi moratori nella misura convenzionale del 4%.
Art. 18 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali l’Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato (Allegato II) e l’Elenco regionale dei prezzi unitari – Regione Umbria – non contenessero i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. Gli stessi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento.
Tutti i nuovi prezzi sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.
Art. 19 - Revisione dei prezzi
1. Qualora, successivamente alla determinazione del corrispettivo e nel corso dell’esecuzione del contratto, i prezzi dei materiali subiscano, per effetto di circostanze imprevedibili e non determinabili, significative variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento superiore al 5% o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l’appaltatore ha diritto all’adeguamento compensativo per l’importo dei lavori ancora da eseguire, nei termini previsti dall’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.
2. A tal fine l’appaltatore deve esibire al committente e al direttore lavori la prova della effettiva variazione con adeguata documentazione, dichiarazione di fornitori o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso al momento dell’offerta e/o nel computo metrico estimativo. Nell’istanza di adeguamento compensativo l’appaltatore deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e la sua incidenza quantitativa rispetto alle lavorazioni ancora da eseguirsi.
3. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, il committente è tenuto a riconoscere l’adeguamento compensativo.
Art. 20 - Consegna dei lavori
1. L’affidamento dei singoli interventi manutentivi avrà inizio dopo la stipula del formale Contratto.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei Contratti; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della
Stazione Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Non è prevista la cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto, salvo preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. Ad integrazione di quanto indicato al precedente paragrafo, è prevista la facoltà di procedere alla cessione di cui alla legge 52/91 nei confronti dei soggetti di primario standing, di cui all’elenco disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti, convenendo che i termini di pagamento delle fatture siano fissati a 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle fatture stesse e nell’ipotesi in cui l’Appaltatore, a seguito dell’aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, abbia dichiarato di volersi avvalere di detta facoltà, Xxxxx Xxxxx S.p.A., a fronte di ciò, si impegna a farsi carico di un onere di dilazione commerciale per il periodo eccedente i primi 90 giorni dalla data di presentazione delle fatture. La percentuale dell’onere di dilazione commerciale riconosciuta dalla Committente è disponibile sul sito istituzionale Umbra Acque S.p.A.- Sezione Fornitori e Appalti. Resta fermo che, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo di cessione dei crediti secondo i termini previsti dal presente punto per cause non imputabili all’Appaltatore, troveranno applicazione i termini di pagamento di cui al presente Capitolato d’Appalto e le previsioni relative alla cessione dei crediti di cui al precedente paragrafo. L’eventuale contratto di cessione dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato a mezzo PEC alla Committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso. Nell’ipotesi di cessione di cui al presente comma, il contratto di cessione sarà immediatamente efficace dalla notifica e la Committente si impegna a rilasciare di volta in volta all’Appaltatore e all’istituto di factoring, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla notifica della cessione delle singole fatture relative al contratto di factoring da parte dell’Appaltatore, l’accettazione dell’importo del credito oggetto di cessione, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall’Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, al netto delle trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge. Inoltre, qualora l’istituto di factoring prescelto dall’Appaltatore sia abilitato ed utilizzi la piattaforma applicativa Kyriba l’Appaltatore accetta sin d’ora di ricorrere alla piattaforma, mediante la sottoscrizione con Umbra Acque dei relativi termini di utilizzo, per la gestione dei flussi a beneficio dell’istituto di factoring.
4. In caso di subappalto, l’Appaltatore dovrà, altresì, trasmettere alla Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di tutti i suddetti obblighi sarà causa ostativa al rilascio dell’accettazione
delle successive cessioni del credito. L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti di subappalto una disciplina idonea al recepimento delle disposizioni del presente articolo.
CAPO 2 – CAUZIONI E GARANZIE
Art. 22 - Cauzione provvisoria
1. È richiesta una garanzia provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. La garanzia provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.1 allegato al predetto decreto.
3. La garanzia provvisoria, deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
Art. 23 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 24 - Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 7, come richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera mm), del Regolamento generale.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.
Art. 25 - Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori di cui all’art. 10 e termina alla fine del periodo contrattuale e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di fine Contratto. Il premio è
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000,00, di cui: partita 1) per le opere oggetto del Contratto: euro 300.000,00 partita 2) per le opere preesistenti: euro 150.000,00 partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
5. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
CAPO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E QUALITA’
Art. 26 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori oggetto dell’Appalto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 15 e del Titolo IV del Testo Unico della sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Art. 27 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; è obbligato altresì a fornire una dichiarazione, ai sensi dell’Allegato XVII del richiamato Decreto Legislativo circa il possesso dei requisiti tecnico professionali.
Art. 28 - Piano operativo di sicurezza
1. L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., comprende il documento di valutazione dei rischi di cui allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Tale documento dovrà essere redatto sulla base del PSC allegato al presente documento.
2. L’Appaltatore, in quanto impresa affidataria, dovrà, in caso di subappalto, trasmettere al subappaltatore il PSC ricevuto in allegato al presente unitamente al POS e richiede al subappaltatore medesimo la redazione di un proprio POS.
3. L’Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile, ai sensi della normativa vigente applicabile in materia di sicurezza, di qualsivoglia danno che abbia causato a persone e/o cose correlato ai rischi specifici relativi alla propria attività.
4. Qualsivoglia inosservanza alle disposizioni contenute nel PSC e nel Piano Operativo di Sicurezza che sia rilevata dalla Stazione Appaltante, comporterà la risoluzione del Contratto di diritto con effetto immediato e fatta salva ed impregiudicata ogni eventuale azione di carattere civile e/o penale a carico dell’Appaltatore.
Art. 29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all’allegato V dello stesso Decreto Legislativo.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al Decreto Legislativo
n. 81 del 2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) forma parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
Art. 30 - Spazi confinati
Per le attività svolte in ambiente confinati è richiesta l'integrale applicazione del D.P.R. 177/2011 e, a titolo di esempio non esaustivo, sono obbligatori i seguenti requisiti:
presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro (impiegata nell’intervento manutentivo sullo spazio confinato, pertanto, tenuto conto che la squadra dovrà essere almeno di tre persone, almeno un addetto), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D.Lgs.81/08 e s.m.i.
L'Appaltatore, prima della stipula del Contratto, dovrà dimostrare, pena la revoca dell’aggiudicazione, il possesso dei requisiti anzidetti per le attività in ambienti confinati e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante.
Art. 31 - Assicurazione qualità
1. All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare, nel pieno rispetto delle indicazioni della UNI EN ISO 9001, un adeguato Piano della Qualità riferito all’Appalto in questione.
Detto piano dovrà descrivere le modalità con cui intenderà effettuare i controlli circa:
A. gli approvvigionamenti dei materiali utilizzati nell’Appalto;
B. la rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prestazioni tecniche indicate nel presente capitolato;
C. le prove e i controlli da effettuare sul prodotto in costruzione, sulle opere finite (verifica saldature, verifica requisiti dei saldatori, ecc.);
D. la corretta gestione e tenuta dei dati di registrazione da conservare per eventuali controlli da parte della Stazione Appaltante.
2. Con cadenza semestrale l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante uno specifico Audit al fine di verificare la corretta applicazione di quanto al precedente punto 1.
CAPO 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 32 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente capitolato e l’osservanza dell’articolo 105 del Codice dei contratti.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del Contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che nel Contratto di subappalto venga indicato, oltre l’importo delle opere subappaltate, anche la quota degli oneri e dei costi della sicurezza relativa alle opere oggetto di subappalto;
d) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del Contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965 e s.m.i., e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del Contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7, del citato D.P.R..
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto a comunicare l’accettazione o il diniego al subappalto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Per l’esecuzione del presente appalto, è fatto espresso divieto all’Appaltatore di impiegare in distacco, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., il personale appartenente ad operatori economici individuati quali subappaltatori dell’appalto medesimo.
Art. 33 - Responsabilità in materia di subappalto
1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza (se nominato) di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 34 - Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda.
CAPO 5 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 35 - Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest’ultimo, il RP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei Contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei Contratti.
2. La Direzione Lavori trasmette tempestivamente al RP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del Contratto. Il RP e l’Appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
3. L’esperto, se nominato, oppure il RP, verificano le riserve in contraddittorio con l’Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 40.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento).
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Art. 36 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 35 e l’Appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. Per ogni controversia o contestazione è competente il Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 (venti) per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.
Art. 38 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in base a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei Contratti con particolare riferimento ai seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera;
h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal RP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
i) frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
l) violazione dell’obbligo di adozione del sistema di gestione informatica;
m) violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
n) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
o) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
p) superamento, per ciascuna tipologia indicata nella tabella riportata all’art. 39, di un numero massimo di penalità pari a 3 (tre).
q) raggiungimento di un totale cumulato delle penali di cui all’art. 39 applicate all’Appaltatore superiore al 2% dell’ammontare netto del Contratto.
2. Il Contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all’Appaltatore nella forma dell’Ordine di Servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo Appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’Appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di Appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.
Art. 39 - Penali
Qualora Umbra Acque accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potranno essere applicate a carico dello stesso le penali di seguito elencate, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente.
N. | INADEMPIENZA | PENALE | RIF. ART. |
1 | Ritardo, oltre il termine previsto, per l’inizio o per la conclusione dei lavori. | Euro 100,00 (Euro cento,00) per ogni giorno di ritardo. | Art. 6 |
2 | Mancato rispetto degli Ordini di Servizio emessi dal Direttore dei Lavori. | Euro 1.000,00 (Euro mille,00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data indicata per l’esecuzione dell’Ordine di Servizio emesso. | Art. 8 |
Con riferimento alle inadempienze di cui sopra si precisa che è facoltà di Xxxxx Xxxxx S.p.A., in particolari situazioni di emergenza, qualora il ritardo nell’intervento crei problematiche gestionali, effettuare l’intervento con personale proprio o con altra ditta, addebitando all’Appaltatore sia la penale maturata fino al momento dell’intervento sia i costi di esecuzione sostenuti.
Le penali saranno comunicate all’Appaltatore in via amministrativa mediante notifica a mezzo PEC ed addebitate all’appaltatore mediante fattura di rivalsa per danni/penalità.
Le penali complessivamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell'importo totale dell'Appalto, con facoltà di risoluzione di diritto del Contratto da parte della Committente in caso di superamento di detta percentuale.
CAPO 5 - NORME FINALI
Art. 40 - Obblighi generali
L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attività secondo le condizioni, modalità e termini e prescrizioni contenuti nel Contratto e si impegna a garantire che tutte le attività saranno svolte secondo la migliore diligenza professionale, le migliori tecniche, a regola d’arte, in linea con la normativa vigente e con gli standard del settore di riferimento.
L’Appaltatore si impegna altresì a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata del Contratto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
Le attività verranno svolte dall’Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, ecc.) in modo da garantire ed assicurare che le attività soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Capitolato.
L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
eseguire le attività nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto;
comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
Art. 41 - Obblighi di collaborazione
L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
Art. 42 - Obblighi correlati al personale addetto alle attività
L’Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso, se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
L’Appaltatore dovrà consegnare al Committente, alla stipula del Contratto, un elenco nominativo, da tenere costantemente aggiornato, dei dipendenti impegnati nell’Appalto, specificando le relative qualifiche e mansioni attribuite nell’ambito dell’Appalto.
La Committente verifiche preliminarmente l’idoneità di ciascun operatore che l’Appaltatore intende impiegare per i lavori di manutenzione.
Tutto il personale dell’Appaltatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del Datore di lavoro e la data di assunzione dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle dipendenze dell’Appaltatore. Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà uno o più lavoratori sprovvisti dei documenti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
Qualora il Direttore dei Lavori o il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovessero riscontrare la presenza sul cantiere di personale estraneo all’elenco presentato, verrà disposto l'immediato allontanamento di detto personale e, in caso di resistenza all’allontanamento, la sospensione dei lavori finché non sia ripristinata la presenza in cantiere del solo personale autorizzato, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso per l’eventuale fermo del cantiere e salvo il maggior danno subito dalla Committente. In tale circostanza la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
Qualora l’esecuzione di una prestazione contrattuale preveda l’impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni professionali, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.
Art. 43 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere compensato con prezzi di Appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola d’arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
A) Xxxxxxxx, attrezzature, spese
ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l’attrezzatura necessaria all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato;
la fornitura dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti, ecc.);
le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l’impiego, l’esatta conformità di utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in cui, con l’autorizzazione della Committente, l’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
gli attrezzi e gli strumenti per rilievi e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di verifica dell’attività svolta.
B) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attività
L’apprestamento del cantiere temporaneo, l’attrezzatura in relazione alla entità degli interventi, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attività. La stazione appaltante si riserva di valutare il decoro dei luoghi sia in fase di cantiere che a completamento e dismissione dello stesso nell’ambito delle attività di verifica ad opera della Direzione Lavori richiamate al precedente art. 13. Nei casi di inadeguate condizioni, rilevate anche a seguito di segnalazioni da parte di utenti, Enti o organi di vigilanza, tali da richiedere un urgente intervento di ripristino dell’originario stato di decoro dei luoghi, la stazione appaltante si riserva di inserire nella programmazione giornaliera destinata alla ditta appaltatrice ordini di manutenzione generati ad hoc. Resta inteso che per tali interventi non sarà prevista nessuna spettanza da parte della ditta appaltatrice;
lo smontaggio dei cantieri temporanei, lo sgombero e la bonifica delle aree, ad interventi ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.;
la custodia diurna e notturna dei cantieri temporanei, dei materiali approvvigionati dalla Committente e consegnati all’Appaltatore;
l’immediata segnalazione alla Committente, e la conseguente sospensione delle attività, in presenza di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
la continua disponibilità per tutta la durata dell’Appalto delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per l’esecuzione di tutti gli interventi oggetto dell’Appalto.
tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori non dipendenti dalla Committente;
l’osservanza delle disposizioni degli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguite le attività.
C) Tutela dei lavoratori
L’attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’Appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi.
È a carico dell’Appaltatore qualsiasi altro onere, anche se qui non contemplato espressamente, che si rendesse necessario per eseguire ed ultimare le attività in perfetta sicurezza, a perfetta regola d’arte e nei termini convenuti.
Art. 44 - Responsabilità dell’Appaltatore
La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività.
L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.
La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione.
Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.
La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto.
Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato.
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.).
L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate.
Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.
In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.
Art. 45 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei cantieri temporanei e all’esecuzione dei lavori;
x. xx xxxxx, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
5. Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 46 - Allegati
1. Le suddette prestazioni corrispondono ai seguenti elaborati, forniti dalla Stazione Appaltante ed accettati dall’Appaltatore:
il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
allegato I: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
allegato II: Elenco dei Prezzi Unitari applicati.
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx