ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “AL BIONE” IN LECCO
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE “AL BIONE” IN LECCO
TRA
COMUNE DI LECCO, con sede in Xxxxxx Xxxx x. 0, Xxxxx, nella persona del Sindaco pro-tempore – Xxxxxxxx Xxxxxx – ente promotore ed attuatore
REGIONE LOMBARDIA, con sede in Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx nella persona dell’Assessore allo Sport e Giovani – Xxxxxxx Xxxxxxxxx
VISTI
- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
- La Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 che disciplina le procedure per gli accordi di programma di interesse regionale;
- Il "Programma Regionale di Sviluppo” della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con D.C. 10 luglio 2018 - n. XI/64;
PREMESSO CHE
- Il Comune di Lecco, con Deliberazione di G.C. n. 248 del 18/12/2017, ha promosso un Accordo di programma per interventi di riqualificazione del centro sportivo comunale “Al Bione”, per un importo complessivo delle opere stimato in € 2.060.000;
- Regione Lombardia, con D.G.R. X/7617 del 28/12/2017, ha aderito all’accordo promosso dal Comune di Lecco e si è impegnata a co-finanziare le opere per un importo di € 750.000;
- Con Decreto n. 123 del 03/10/2018, l’Assessore regionale allo Sport e Giovani Xxxxxxx Xxxxxxxxx è stata delegata dal Presidente allo svolgimento delle attività e all'adozione dei relativi atti per quanto concerne gli strumenti di programmazione negoziata nelle materie oggetto dell’incarico conferitogli con D.P.G.R. n. 1 del 29/03/2018, tra cui il presente Accordo di Programma;
- Gli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma hanno nominato i propri rappresentanti in seno alla Segreteria Tecnica del Comitato per l’Accordo di programma, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 2/2003;
- La Segreteria Tecnica nella seduta del 22/11/2018, ha preso atto del Documento di Fattibilità delle alternative progettuali, agli atti del Comune di Lecco, approvato con Deliberazione di GC n. 173 del 08/08/2018 ed ha concluso il lavoro istruttorio e approvato l’ipotesi dell’Accordo di Programma ed i relativi allegati;
- Il Comitato per l’Accordo di Programma, nella seduta del 29/11/2018, ha validato la proposta di AdP predisposta dalla Segreteria Tecnica;
- I soggetti sottoscrittori hanno approvato l’ipotesi di AdP ed i relativi allegati con i seguenti atti:
ENTE | ATTO | N. ATTO | DATA ATTO |
Regione Lombardia | Delibera di G.R. | XI/969 | 11/12/2018 |
Comune di Lecco | Delibera di G.C. | 264 | 05/12/2018 |
- Il presente Accordo di Programma dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, o suo delegato, atto che dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della stessa Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della L.r. 2/2003.
Tutto ciò premesso, tra gli Enti interessati all’Accordo di Programma, come sopra individuati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE PARTE PRIMA - ELEMENTI GENERALI
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo di Programma (di seguito “AdP” o Accordo).
2. L’AdP è stato approvato secondo le modalità e con gli effetti previsti dall’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, dall’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, “Programmazione negoziata regionale”.
3. Costituisce allegato parte integrante e sostanziale al presente AdP il “Documento di fattibilità delle alternative progettuali – Interventi di riqualificazione e valorizzazione del Centro sportivo Bione”, completo della relazione tecnica e del quadro economico, approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 08/08/2018, depositato agli atti presso gli uffici competenti del Comune di Lecco.
Art. 2 – Oggetto e finalità dell’Accordo di Programma
1. Il presente Accordo di programma è finalizzato a mettere in atto i necessari interventi di riqualificazione e valorizzazione del Centro Sportivo Comunale “Al Bione” sito in via Buozzi a Lecco.
2. Nello specifico, verranno realizzati gli interventi descritti nel “Documento di Fattibilità delle alternative progettuali”, approvato con D.G.C. n. 173/2018, relativi ai soli lotti funzionali 1 e 2, di seguito riportati:
- LOTTO 1 – adeguamento fognatura, per un importo complessivo, come da quadro economico, pari a € 350.000;
- LOTTO 2 – campo 1, spogliatoi e pista di atletica per un importo complessivo, come da quadro economico, pari a € 2.460.000.
3. Gli interventi relativi al Lotto 3 – campo 3 e 4, non faranno parte del presente Accordo.
4. Gli interventi previsti sulla fognatura e spogliatoi hanno già ottenuto il relativo parere CONI e sono propedeutici, unitamente agli ulteriori interventi sui campi, alla necessaria riomologazione.
Art. 3 – Descrizione del progetto
1. Gli interventi previsti riguardano:
- Per il Lotto 1, l’adeguamento della fognatura;
- Per il lotto 2, il rifacimento del manto in erba sintetica del campo 1, il consolidamento della fondazione e rifacimento dei blocchi Spogliatoi dei campi 2-3-4-5, ed il rifacimento del manto della pista di atletica.
2. Per quanto riguarda il Lotto 1 si prevede la realizzazione di opere di adeguamento dell’impianto fognario esistente e l’allaccio alla fognatura comunale nel parcheggio lato est dei campi di calcio 3-4. Il progetto di dettaglio, realizzato dalla LARIO RETI HOLDING divisione ingegneria, è allegato alla citata D.G.C. n. 173 del 08/08/2018.
3. Per quanto riguarda il Lotto 2 si prevede:
- Campo n. 1: Realizzazione del campo in erba artificiale di ultima generazione. Al fine di migliorare le prestazioni qualitative delle superfici di giuoco, il cui uso intensivo non consente di eseguire adeguati interventi di manutenzione e di rigenerazione del manto erboso, è prevista la realizzazione del campo n. 1 in erba sintetica di ultima generazione. II progetto prevede lo scorticamento del terreno erboso di circa 10 cm e successiva posa sottofondo idoneo consolidato secondo le pendenze e le quote di progetto mediante macchinari a controllo laser, successiva posa di membrana impermeabile in LDPE, sistema drenante tipo sandwich (geodreno) e manto erboso artificiale di ultima generazione (cosi come descritto nella tav. 9 allegata alla citata D.G.C. n. 173 del 08/08/2018);
- Spogliatoi campo n. 1: consolidamento fondazioni. Il progetto prevede:
o Il Consolidamento l’incremento della portanza del terreno sottostante le fondazioni;
o La Realizzazione di un substrato fondale che aggreghi la fondazione esistente e ripristini la superficie di contatto tra terreno e fondazione allo scopo di uniformare la distribuzione dei carichi;
o Il Riempimento di cavità, fessurazioni e micro vuoti eventualmente presenti;
o Il Sollevamento della struttura soprastante di almeno 1 mm;
- Sostituzione dei prefabbricati modulari adibiti a spogliatoi dei campi da calcio n. 2-3 e 4-5. Viste le pessime condizioni in cui vertono gli spogliatoi, con particolare riferimento a quelli a servizio dei campi n. 2-3, consistenti in prefabbricati metallici, tinteggiati esternamente con vernici all' amianto, il progetto ne prevede la sostituzione con manufatti prefabbricati metallici di nuova generazione.
- Formazione magazzini. Il progetto prevede la trasformare di una porzione degli attuali spogliatoi (campo 4) in deposito per l'attrezzatura delle società sportive che utilizzeranno i campi, e dell’altra in locale di primo soccorso. Il magazzino per i materiali e mezzi necessari alla manutenzione dei campi, attualmente posizionato nelle vicinanze degli spogliatoi campi 2-3, sarà sostituito con un altro della stessa tipologia (pareti e tetto in lamiera) da posizionarsi in aderenza al deposito e locale di primo soccorso.
- Impianto di atletica leggera. Dato che l’impianto attualmente presenta numerosi avvallamenti ed irregolarità nella planarità del manto, fenomeni legati all’ usura del manto di gomma, il progetto prevede la totale sistemazione della pista con eliminazione degli avvallamenti, crepe, ecc., la sostituzione pedane salti ed il completo rifacimento del manto mediante spruzzatura del manto di usura superficiale.
Art. 4 – Fattibilità urbanistica dell’intervento
1. Gli interventi previsti sono conformi al PGT vigente e pertanto il presente Accordo di Programma non produce effetti di variante urbanistica.
PARTE SECONDA – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 5 – Obblighi dell’ente attuatore
1. Gli interventi oggetto del presente accordo dovranno essere realizzati, secondo il seguente cronoprogramma:
- LOTTO 1
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo | Entro 31/01/2019 |
Inizio lavori | Entro 31/03/2019 |
Fine lavori | Entro 31/08/2019 |
Collaudo/CRE dei lavori | Entro 30/11/2019 |
- LOTTO 2
Approvazione del progetto definitivo/esecutivo | Entro 28/02/2019 |
Stipulazione del contratto d'appalto | Entro 31/07/2019 |
Inizio lavori | Entro 30/09/2019 |
Fine lavori | Entro 30/06/2020 |
Collaudo/CRE dei lavori | Entro 30/11/2020 |
Art. 6 – Piano dei costi e piano dei finanziamenti
1. Il costo complessivo degli interventi – Lotti 1 e 2 - comprensivo dell’IVA di legge
- è stabilito nell’importo di € 2.810.000. Per la copertura del costo degli interventi, si assumono i finanziamenti nella misura di seguito specificata:
- € 2.060.000 a carico del Comune di Lecco, i cui oneri finanziari trovano copertura nel bilancio comunale nei seguenti esercizi:
o € 760.000 (esercizio 2018);
o € 1.300.000 tramite accensione di mutuo presso l’Istituto Credito Sportivo (esercizio 2019);
- € 750.000 a carico di Regione Lombardia, che troveranno copertura sul capitolo di spesa 6.01.203.5372 “Contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive, e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti sportivi già esistenti”, nei seguenti esercizi:
o Esercizio 2018 per € 150.000;
o Esercizio 2019 per € 300.000;
o Esercizio 2020 per € 300.000;
2. L’importo del finanziamento concesso da Regione Lombardia è oggetto di riduzione nel caso in cui le spese effettivamente sostenute da parte del Comune siano inferiori a quella complessivamente prevista di € 2.810.000, in misura proporzionale all’entità della minore spesa finale.
3. Il finanziamento di Regione Lombardia non dovrà superare il 50% della spesa complessiva, e comunque non oltre il contributo stabilito nel presente accordo.
Art. 7 – Impegni delle parti
1. Oltre a quanto specificamente previsto dal presente AdP, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla L. 241/1990, gli Enti si impegnano a:
- Collaborare attivamente, in attuazione del principio costituzionalmente assistito di leale cooperazione istituzionale;
- Promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione del presente AdP;
- Avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell’attività amministrativa, nonché di snellimento ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- Rimuovere e superare ogni impedimento e/o ogni ostacolo (procedurale, etc.) relativo all’attuazione degli impegni assunti nel presente AdP, in ogni
fase e tempo e quale ne sia la causa, fino alla loro completa attuazione;
- Attivare il Collegio di Vigilanza e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell’attuazione dell’AdP.
Art. 8 – Impegni in capo a Xxxxxxx Xxxxxxxxx
0. Xxxxxxx Xxxxxxxxx si impegna a:
- Emettere il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell’AdP;
- Provvedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www. xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx;
- Garantire il finanziamento a fondo perduto della somma di € 750.000 a favore del Comune, soggetto promotore ed attuatore dell’AdP.
2. Il finanziamento, di cui al comma 1) ha destinazione vincolata e verrà trasferito al Comune con le seguenti modalità:
- € 150.000 a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, e comunque non oltre il 31/12/2018;
- € 300.000 a seguito della presentazione del verbale di consegna e inizio lavori e contratto d’appalto relativi al lotto 2;
- € 300.000 a seguito della presentazione del provvedimento di approvazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e agibilità della struttura relativamente ai lotti 1 e 2.
Art. 9 – Impegni in capo al Comune di Lecco
1. Il Comune di Lecco, quale soggetto promotore, si impegna a:
- Sostenere gli oneri finanziari di cui al piano dei costi, per quanto di propria competenza;
- Approvare i progetti definitivi / esecutivi degli interventi secondo la tempistica di cui all’art. 5 del presente Accordo;
- Eseguire le opere secondo la tempistica di cui all’art. 5 del presente Accordo;
- Acquisire dal CONI il parere tecnico sugli impianti sportivi previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comune di Lecco si impegna altresì, nei confronti di Regione Lombardia, a rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi, ai fini della loro liquidazione, mediante l’invio della seguente documentazione: Copia delle fatture liquidate e relativi mandati di pagamento; relazione finale delle spese effettivamente sostenute; collaudo tecnico amministrativo approvato e certificato di agibilità.
Art. 9 – Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza
1. Ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs. 267/2000, nonché dell’art. 6, della L.R. n. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente AdP sono esercitati da un Collegio costituito dal:
- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
- Sindaco del Comune di Lecco o suo delegato, che lo presiede;
2. Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
- Vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’AdP, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi, nonché del costante mantenimento dell’interesse pubblico sotteso dal progetto citato in premessa;
- Individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si verificassero nell’attuazione dell’AdP, proponendo ai soggetti sottoscrittori soluzioni idonee alla loro rimozione;
- Provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori del presente AdP;
- Autorizzare, ai sensi del comma 9 dell’art. 6 della L.R. n. 2/2003, le modifiche planivolumetriche, eventualmente necessarie in fase di esecuzione, che:
o Non alterino le caratteristiche tipologiche dell’intervento;
o Non modifichino gli impegni anche di carattere finanziario previste nell’Accordo;
o Non incidano sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
o Non necessitino di nuova approvazione secondo le procedure di legge;
- Dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra i soggetti sottoscrittori in ordine all'interpretazione e all’attuazione del presente AdP;
- Approvare, quando il programma di attuazione degli interventi e delle opere è concluso, la relazione finale predisposta dalla Segreteria Tecnica che dà atto dei risultati raggiunti e delle risorse utilizzate, nonché dichiarare concluso l’AdP.
3. Il Collegio di Xxxxxxxxx, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 6 della L.R. n. 2/2003, assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. E’ richiesta l’unanimità per:
- Approvare modifiche all’AdP;
- Dichiarare concluso l’AdP, qualora, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, il medesimo Accordo non sia stato eseguito nella sua interezza, ma siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla Regione Lombardia e dal Comune.
4. Nessun onere economico dovrà gravare sull’AdP per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
5. Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai rappresentanti delegati dai soggetti sottoscrittori, nel rispetto dei criteri di nomina e delle finalità esclusivamente istruttorie della stessa, individuate dall’art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003.
Art. 10 – Sanzioni
1. Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte degli Enti Locali sottoscrittori del presente AdP agli obblighi assunti, provvederà a:
- Assegnare un congruo termine non superiore a sessanta giorni per provvedere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- Qualora decorra inutilmente il termine di cui sopra, sentito l’Ente
inadempiente, nominare un Commissario ad acta individuato tra i
dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell’Ente inadempiente.
2. Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l’attuazione del presente AdP, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle parti anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente AdP.
Art. 11 – Controversie
1. Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente AdP, che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza spetterà all’Autorità Giudiziaria competente.
Art. 12 – Verifiche
1. Il presente AdP sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.
Art. 13 – Sottoscrizione, effetti e durata
1. Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 6 della L.r. 2/2003 il presente AdP, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia.
2. E’ disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia di tale Decreto di approvazione dell’AdP e sul sito internet comunale.
3. La durata del presente AdP, come risultante dal Cronoprogramma allegato, relativo all’esecuzione delle opere previste all’art. 3, è pari a 2 anni. Potranno essere richieste eventuali proroghe motivate al Collegio di Xxxxxxxxx, che dovrà deliberare in merito ai sensi del precedente art. 9.
4. Tutti i termini temporali previsti nel presente AdP, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione dell’AdP.
5. Le attività disciplinate dal presente AdP sono vincolanti per i soggetti
sottoscrittori, che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.
Art. 14 – Xxxxx di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente AdP, si rinvia all’art. 34, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e all’art. 6, della L.R. n. 2/2003, nonché alle norme del codice civile per quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto, il
Regione Lombardia
L’Assessore allo Sport e Giovani - Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Comune di Lecco
Il Sindaco - Xxxxxxxx Xxxxxx