CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO
TRA
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, codice fiscale n. 02133120150 con sede legale in Xxxxxx, X.xx Xxxxxxx 0, d'ora in poi denominata Università Cattolica, rappresentata da Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Direttore della sede di Milano, nato a Milano, il 29/05/1961, domiciliato per la carica in X.xx Xxxxxxx, 0 Xxxxxx
X
XXXXXXXXXX' XX XXXXXXX, codice fiscale n. 80023730825, con sede legale in PALERMO PA, Xxxxxx Xxxxxx, 00, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, Rettore, nato/a a Palermo il 30/03/1962
PREMESSO
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti individuati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
Ai sensi dell'art.18 della legge 24/6/1997 n.196 e successive modifiche, UNIVERSITA' DI PALERMO dà la propria disponibilità ad accogliere presso le sue strutture e sedi operative, su proposta dell'Università Cattolica, soggetti, in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali.
ARTICOLO 2
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università Cattolica e da un tutor aziendale, indicato da UNIVERSITA' DI PALERMO è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra soggetto promotore, ospitante e tirocinante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Per ciascun tirocinante inserito presso UNIVERSITA' DI PALERMO in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo individuale contenente:
* il nominativo del tirocinante;
* i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
* obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
* le strutture aziendali (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art.4).
* l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione a favore dei soli tirocinanti extracurriculari, a carico dell'ente ospitante, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.
ARTICOLO 3
Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
* svolgere le attività previste dal Progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
ARTICOLO 4
1. L'Università Cattolica assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la Responsabilità Civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, UNIVERSITA' DI PALERMO si impegna a segnalare l'evento all'Università Cattolica nel più breve tempo possibile, affinché possa provvedere ai necessari adempimenti entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
2. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011; b) gli obblighi di cui agli art. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.
3. L'invio delle comunicazioni obbligatorie - per i soli tirocini extracurriculari, laddove previsto - è assolto dal soggetto ospitante direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati.
ARTICOLO 5
La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione, ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di xxxxx.Xx Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
ARTICOLO 6
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alle specifiche normative regionali vigenti
ARTICOLO 7
Trattamento dei dati personali
Il soggetto promotore e il soggetto ospitante in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.
Gli studenti tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal soggetto ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme.
Milano, il / /
FIRMA UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxx
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO/80023730825 Data: 22/06/2022 18:56:50
FIRMA UNIVERSITA' DI PALERMO