Contract
Fornitura di un servizio per lo svolgimento di un’indagine statistica per conoscere l’orientamento delle imprese rispetto alla creazione di gTLD geografici corrispondenti alla
denominazione di città e regioni italiane
CIG 8290244DC2 CUI 80054330586202000203
CAPITOLATO TECNICO
1. PREMESSE
L’Istituto di Informatica e Telematica con sede in Pisa, via X. Xxxxxxx n. 1, Codice Fiscale 80054330586 e Partita Iva 02118311006, rappresentata legalmente dal Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxx, provvederà all’affidamento dell’appalto “Indagine statistica gTLD geografici CIG 8290244DC2 CUI 80054330586202000203” mediante affidamento tramite RDO su Mepa.
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO
Il Registro .it sta valutando la possibilità di gestire nuovi gTLD, in particolare alcuni gTLD geografici relativi a città e regioni italiane. Per questo ha la necessità di realizzare una indagine statistica preliminare, di tipo qualitativo e quantitativo su un campione di città (Firenze, Milano, Roma, Venezia) e regioni (Toscana e Veneto) che possano aver interesse ad avere un gTLD geografico (ad esempio per la promozione turistica o di filiera locale) per poter effettuare una valutazione di costi/benefici e stimare quale possa essere la ricaduta del progetto in termini di numero di registrazioni. L'obiettivo, quindi, è avere un'idea del bacino di imprese potenzialmente interessate e registrare nomi a dominio sotto queste estensioni geografiche, per valorizzare le proprie produzioni e i propri servizi.
2.1 Ruolo e identità del Registro .it
Il Cnr-Iit - Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche gestisce il Registro italiano dei nomi a dominio di Internet (di seguito IIT-Registro o semplicemente Registro .it) che è responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio nel ccTld (country code Top Level Domain) .it (ISO 3166). Lo Iit-Registro (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx) ha il compito di svolgere, promuovere, valorizzare le attività di ricerca e le loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico - nel settore dell'Internet - conformemente allo statuto del Cnr. Il ruolo di Registro per i nomi a dominio è derivato al Cnr dalla sua posizione nella comunità scientifica nazionale ed internazionale quale Ente Pubblico di Ricerca (Epr). ll servizio di registrazione e mantenimento dei domini italiani è stato affidato allo Iit con l'accordo dello Iana (Internet Assigned Number Authority) sulla base di riconosciute competenze acquisite dal personale che, a partire dalla metà degli anni 80, ha diffuso il protocollo IP nell'ambiente della ricerca italiana. I principali partner diretti dello Iit-Registro per la registrazione dei domini .it sono rappresentati dalle circa 1300 società specializzate nella fornitura di servizi internet (connettività, posta elettronica, hosting, ecc.) e nella gestione per conto terzi di tutte le pratiche sui domini. Queste organizzazioni - in prevalenza italiane e di varia dimensione e tipologia - denominate convenzionalmente Registrar, hanno sottoscritto con lo Iit un contratto per la registrazione e il mantenimento dei nomi a suffisso .it.
Lo Iit, nella funzione di Registro, svolge una serie di attività ed eroga i servizi riservati ai Registrar al fine dello svolgimento dei compiti connessi alla registrazione e al mantenimento dei nomi a dominio a favore dei registranti finali. Nello stesso tempo, lo Iit-Registro delega ai Registrar una parte dei compiti e delle attività necessarie alla registrazione e gestione del nome a dominio. Il Registrar è, quindi, un intermediario tecnico del Registro verso i Registranti (utenti finali assegnatari di un nome a dominio .it).
Dal 20 settembre 2018 il Registro gestisce la registrazione dei nomi a dominio xxx.xx, SLD riservato alle scuole italiane di ogni ordine e grado pubbliche e paritarie (circolare del Miur prot. 0000544 del 9 marzo 2018)
Per la registrazione ed il mantenimento di un dominio .it e dei domini xxx.xx, il Registro chiede al Registrante un set di dati (nome, cognome, xxxxxxxxx, ecc.) che vengono raccolti dai
Registrar e memorizzati in un database del Registro (Data Base dei Nomi Assegnati, DBNA), che contiene tutte le informazioni relative ai nomi a dominio registrati.
La politica del Registro .it sulla pubblicità dei dati segue le normative tecniche dettate dagli organismi internazionali per il settore Internet, la normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e le prassi adottate da altri Registri. I dati sono conferiti dal Registrante al Registro solamente per finalità collegate alla registrazione e al mantenimento del nome a dominio; non è consentito quindi altro uso, come ad esempio DEM, indicizzazione, conferimento ad altri, ecc. Questi dati non possono essere utilizzati da Registro .it per attività di marketing diretto.
Il Regolamento della registrazione dei nomi a dominio individua i potenziali utenti che possono registrare un dominio .it tra i cittadini e le imprese dei paesi dell’Unione Europea, i paesi SEE, la Svizzera, la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano.
2.2 Cosa si intende per TLD
Nella rete Internet, i TLD (Top Level Domain) sono i domini di "primo livello" (cioè quelli più a destra dopo il punto di un indirizzo internet) e si suddividono in due gruppi:
i ccTLD (country code Top Level Domain) che fanno riferimento a paesi, nazioni o aree geografiche come .it, .de, .fr, .uk o .eu (esempio Registro .it).
i gTLD (generic Top Level Domain) che hanno carattere generico come .net, .com. o .org. (esempio xxx.xxx)
Nel 2012 l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Icann – xxxxx://xxx.xxxxx.xxx) ha deciso di affiancare ai gTLD storici i "new gTLD" (new generic top level domain) come .paris, .berlin, .xyz e attualmente ne risultano delegati circa 1200.
Maggiori informazioni sui nuovi gTLD sono disponibili all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx/xx/
3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il proponente dovrà presentare un’offerta tecnica sulla base delle informazioni che seguono.
3.1 Risultato atteso
Conoscere l’orientamento delle imprese rispetto alla registrazione di un nome a dominio al di sotto di un nuovo gTld geografico corrispondente a città o regione italiana in cui operano o a cui sono legati per ragioni di business.
Le nuove estensioni hanno l’obiettivo di rilanciare l’industria ed ampliare le possibilità di privati ed aziende, offrendo al contempo maggiore visibilità a realtà e contesti fino ad allora trascurati dal Web. In particolare Xxxxx dice: “I domini legati alle città come strumenti per il “place branding” creano dei legami tra il luogo geografico e lo spazio virtuale. Una nuova estensione di dominio accresce la notorietà. È uno strumento di comunicazione flessibile […] ed un vantaggio per [le iniziative di promozione della città]”.
3.2 Target
Lo studio dovrà coinvolgere un campione di attività produttive che tenga conto dei criteri di selezione di seguito indicati.
Distribuzione territoriale:
• Firenze, Milano, Roma, Venezia
• Toscana, Veneto Settori produttivi:
Attività legate alla grande, media e piccola impresa che possano trarre vantaggio dalla registrazione di un nome a dominio in un gTLD geografico, come ad esempio: turismo, artigianato, moda, prodotti tipici, filiera agroalimentare, ecc.
3.3 Metodologia
L'analisi si svolgerà in due fasi, una qualitativa e una quantitativa.
La fase qualitativa è finalizzata a raccogliere informazioni mirate, non di tipo statistico, di approfondimento sul tema oggetto dello studio e sarà propedeutica alla formulazione del questionario da somministrare nella successiva fase estensiva. Xxxx compito del proponente illustrare una proposta metodologica, indicando le tecniche di analisi e numerosità, idonea a raggiungere l’obiettivo richiesto.
La fase quantitativa potrà essere realizzata con tecnica CATI o CAWI e dovrà interessare un campione complessivo minimo di 4000 interviste e rappresentativo del tessuto produttivo di interesse. Sarà compito del proponente illustrare il piano di campionamento che si intenderà adottare e le modalità di svolgimento dell’indagine.
3.4 Durata e tempistica di esecuzione
Dovrà essere presentato un cronoprogramma esecutivo dettagliato che tenga conto del rispetto della seguente tempistica:
la fase di indagine qualitativa dovrà essere conclusa con consegna degli output previsti entro 60 giorni dall’avvio delle attività di rilevazione;
• la fase quantitativa avrà una durata di 30 giorni con consegna dei dati entro 10 giorni dalla chiusura del field.
• il report finale dovrà essere consegnato entro i 30 giorni successivi alla chiusura del field.
3.5 Gruppo di lavoro e competenze
Dovrà essere presentato un Gruppo di Lavoro (GdL) dovrà comprendere persone con competenze organizzative, tecniche e logistiche adeguate allo svolgimento delle che siano in grado di svolgere le attività previste nel presente capitolato e nell’offerta presentata con la massima professionalità per tutta la durata dell’appalto.
L’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, garantire almeno le seguenti figure professionali, che dovranno essere rese disponibili per l’intera durata del contratto:
Un responsabile di progetto a cui sarà affidata la direzione e il coordinamento dello stesso team di lavoro. Sarà inoltre il referente del servizio e dovrà rendicontare alla stazione appaltante, provvedendo alle necessarie attività informative in itinere. È richiesta una formazione specifica e un’esperienza minima di 15 anni nella direzione di indagini di natura simile a quelle in oggetto.
Un responsabile operativo del progetto cui sarà affidata l’organizzazione delle rilevazioni quali-quantitative. È richiesta un’esperienza acquisita in indagini statistiche idonea al compito che gli verrà assegnato, con un’esperienza minima di 15 anni nel coordinamento di indagini di natura simile a quella in oggetto.
Un esperto in progettazione e analisi di marketing territoriale
Un ricercatore qualitativo con documentata esperienza di almeno 10 anni nel campo delle indagini sul mondo delle imprese.
Due ricercatori quantitativi con almeno 5 anni di esperienza nell’analisi dei dati statistici con competenze su programmazione e gestione di database e applicazioni web.
In sede di progetto il concorrente non è tenuto a presentare i CV dei componenti del GdL ma dovrà presentarli successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara. Il gruppo di lavoro presentato in seguito all’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto non potrà essere
modificato nei suoi componenti durante la fase di esecuzione del contratto senza la previa approvazione del Committente.
I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti o esperienza professionale equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la produzione del curriculum vitae di ognuno.
3.6 Servizi facoltativi e migliorativi
In sede di offerta tecnica il proponente potrà proporre l’implementazione di ulteriori servizi senza costi aggiuntivi per l’IIT-Registro rispetto a quelli sin qui richiesti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si forniscono alcuni esempi di servizi proponibili relativamente a:
a) Contenuti
L’Operatore Economico ha facoltà di specificare se l’indagine potrà contemplare:
- ulteriori criteri di selezione per il campionamento
- un maggior numero di interviste rispetto alle 4000 minime previste
b) Reportistica
- L’operatore economico ha facoltà di specificare se, come e su quali tipi di dati possano essere creati e inclusi nel servizio senza costi aggiuntivi per l’IIT-Registro ulteriori output rispetto a quelli richiesti.
3.7 Caratteristiche dell’offerta tecnica
Nell’offerta tecnica il proponente dovrà:
• indicare dettagliatamente la metodologia prescelta per lo svolgimento dell’indagine, campione, tipologia di attività previste, risultati attesi;
• elaborare lo schema temporale di svolgimento delle attività;
• descrivere le modalità con cui saranno presentati i report statistici;
• descrivere il gruppo di lavoro e le modalità con cui intratterrà i rapporti con il committente;
• fornire un adeguato portfolio che attesti l’esperienza del proponente in indagini di geomarketing, ICT, tecnologie, PMI;
• descrivere eventuali servizi migliorativi;
• indicare ogni altro elemento ritenuto utile alla comprensione e valutazione della proposta.
4. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 18 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.
5. SUBAPPALTO
Non sono ammessi subappalti per le caratteristiche intrinseche del servizio.
6. AVVIO E TERMINE DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
6.1 Avvio dell’esecuzione
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale come meglio disciplinato all’Art. 19 del DM n° 49 del 7 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6.2 Sospensione dell’esecuzione
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’esecuzione dell’appalto si applicano le disposizioni di cui all’Art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’Art. 23 del già citato DM.
7. PENALITA’
7.1 In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, in relazione alla gravità dell’inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell’importo contrattuale (XXX xxxxxxx).
E’ fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall’IIT-CNR.
8. ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario:
8.1 Si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
8.2 Rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione Appaltante e/o da terzi.
8.3 È direttamente responsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall’attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
8.4 Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all’ambiente comunque provocati nell’esecuzione dell’appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’Aggiudicatario nell’esecuzione del contratto.
8.5 Si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
9.1 È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
9.2 Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’Aggiudicatario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
9.3 L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.
10. VERIFICA DI CONFORMITA’
10.1 Il servizio sarà soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
10.2 Le attività di verifica saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento delle fatture trasmesse secondo le modalità di cui al successivo art. 11.
11. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore esecutivo del Contratto. La fatturazione avverrà come di seguito indicato:
• 20% dell’importo contrattuale a titolo di acconto entro 30 giorni dalla stipula del contratto
• 40% dell’importo contrattuale entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto
• 40% dell’importo contrattuale al temine dell’attività e alla consegna dei risultati
La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico
al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto all’Ente destinatario, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio – CUU “WD4UO9”. Le fatture sono soggette a “Split Payment”. La fattura, intestata all’Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:
- La partita IVA dell’Ente;
- Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);
- Il CIG 8290244DC2, CUI 80054330586202000203;
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): WD4UO9;
- L’importo imponibile;
- L’IVA;
- Il totale della fattura;
- L’oggetto del contratto;
- Il codice IBAN del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010.
Ai fini del pagamento del corrispettivo l’Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, parzialmente modificati dalla Legge 205/2017, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia
S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ente applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L’Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l’applicazione di eventuali penali, di cui all’articolo 16 del presente contratto, l’Ente potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all’Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.
12. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
12.1 L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.
12.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.
12.3 L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione allo IIT-CNR e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
13. RISOLUZIONE E RECESSO
13.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del d.lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
b) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata ingiudicato per violazione del presente codice.
c) rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle richieste della Stazione Appaltante; si evidenzia che, a titolo esemplificativo, può ritenersi “giustificato” quel rifiuto derivante da obiettive e ragionevoli difficoltà tecniche nell’eseguire la prestazione richiesta.
In caso di risoluzione del contratto sarà facoltà dello IIT di procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di indire una nuova procedura di gara.
Ai sensi dell’articolo 1455 Codice Civile, l’IIT si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi di grave inadempimenti:
d) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
e) in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell’ esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
f) in caso di cessione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Aggiudicatario;
g) per violazione degli obblighi di riservatezza;
h) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;
i) qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l’affidamento del servizio previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;
j) per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.
Ove lo IIT ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, provvederà a contestarle per iscritto all’impresa, tramite PEC fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l’Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.
La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore dello IIT.
Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dello IIT di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente. Allo stesso, pertanto, saranno addebitate le spese sostenute in più dallo IIT rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
14. RISERVATEZZA
14.1 L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
14.2 L’Aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest’ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
14.3 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.
14.4 La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell’Aggiudicatario sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.
15. DIRITTI DI PRIVATIVA
L’IIT-Registro non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui l’Operatore Economico fornisca soluzioni tecniche, estetiche o funzionali ed in genere opere dell’ingegno, simboli, segni distintivi o trovati, di cui altri detengano la privativa. L’Operatore Economico assumerà l’obbligo di tenere indenne l’IIT-Registro da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o altri atti o fatti di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
16. PROPRIETA’ DEI PRODOTTI
Tutti i prodotti e servizi realizzati, nonché tutti i diritti di proprietà intellettuale, industriale e sui generis, con la sola eccezione dei diritti morali ove applicabili, relativi a detti prodotti e servizi sono di proprietà esclusiva dell’IIT-Registro.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto medesimo.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
Dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (c.d. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet xxxx://xxx.xxx.xxx.xx, sezione Gare.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxxx://xxx.xxx.xx, sezione “Amministrazione Trasparente”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi
o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxx.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell’Istituto Xxxx. Xxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxx, i cui dati di contatto sono e-mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , PEC: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx
Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del predetto Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche con provvedimento del Direttore Generale n° 46/2018 del 21/05/2018 ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), email: xxx@xxx.xx, cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’OFFERTA e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
18. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.