CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1
Autorità d’ambito di Piacenza
Servizio Idrico Integrato
Regolamento per la gestione del servizio
di acquedotto
Approvato con delibera n° 14 del 28/09/2011
INDICE
CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 1
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1
ART. 3 – OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO E SUE VARIAZIONI 3
ART. 4 – TIPOLOGIA, GESTIONE E PROPRIETÀ DEGLI ACQUEDOTTI 4
ART. 5 – TIPOLOGIE D’USO DELL’ACQUA 4
ART. 6 - MODALITÀ DI FORNITURA DELL’ACQUA 5
ART. 7 – DIRITTO ALLA FORNITURA E RELATIVI OBBLIGHI DEL GESTORE 6
ART. 8 – PRELIEVI ABUSIVI D’ACQUA 7
CAPO SECONDO – NORME DI FORNITURA D’ACQUA 9
ART. 9 – PROCEDURA PER L’ALLACCIAMENTO 9
ART. 10 – PREVENTIVO DI SPESA 9
ART. 11 – CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 10
ART. 12 – UNICITÀ E TITOLARITÀ DEL CONTRATTO 11
ART. 13 – XXXXX XXXX XXX XXXXXXX 00
ART. 14 – DEPOSITO CAUZIONALE 12
ART. 15 – DURATA DEL CONTRATTO – DISDETTA – REVOCA DELLA FORNITURA 12
ART. 16 – VOLTURA DELL’UTENZA 13
ART. 17 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE 13
ART. 18 – SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 13
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE A TERZI 14
ART. 20 – RIATTIVAZIONE DELL’UTENZA IDRICA 14
ART. 21 – FALLIMENTO DEL TITOLARE DEL CONTRATTO 14
CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE 15
ART. 22 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI 15
ART. 23– LETTURA DEL CONTATORE 15
ART. 24 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE 15
ART. 25 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI 16
CAPO QUARTO - PAGAMENTI E SANZIONI 17
ART. 26 – PAGAMENTO DELLE FATTURE 17
ART. 27 – INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ 17
ART. 28 – SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 18
ART. 29 – ADDEBITI VARI ALL’UTENTE 19
CAPO QUINTO - NORME TECNICHE 21
ART. 30 – PRESA D’ACQUA E PUNTO DI CONSEGNA 21
ART. 31 – COSTRUZIONE ED USO DELLA PRESA 21
ART. 32 – MANUTENZIONE DELLA PRESA 22
ART. 33 – MODIFICHE E SPOSTAMENTO DELLA PRESA 23
ART. 34 – DIAMETRO DELLA PRESA 23
ART. 35 – SUDDIVISIONE DELLA PRESA 23
ART. 36 – SPOSTAMENTO E RIMOZIONE DEL CONTATORE 23
ART. 37 – CONDIZIONI PER LA SUDDIVISIONE DI UTENZA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI PIÙ CONTATORI SU UNICO TUBO DI PRESA
ART. 38 – ISPEZIONI E VERIFICHE DEL GESTORE 25
ART. 39 – VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE 25
ART. 40 – MANOMISSIONE DEI SIGILLI 25
ART. 41 – XXXXX XXXXXXXXXXX 00
XXXX XXXXX - XXXXX PER GLI IMPIANTI PRIVATI 27
ART. 42 – GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI 27
ART. 43 – UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI 27
ART. 44 – INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE NON DOMESTICHE 28
ART. 45 – IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PRIVATI 28
ART. 46 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI 28
ART. 47 - IRREGOLARITÀ NEGLI IMPIANTI PRIVATI 29
ART. 48 – DANNI E RESPONSABILITÀ 29
ART. 49 – FORNITURE SPECIALI 29
CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 31
ART. 50 – IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI 31
ART. 51 – UTENZE PREESISTENTI 31
ART. 52 – CONTROVERSIE E RECLAMI 31
ART. 53 – VIOLAZIONI ALLE NORME CONTRATTUALI 31
ART. 55 – REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 32
ART. 56 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 32
ART. 57 – APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE 32
ADDEBITI VARI ALL'UTENTE - ART. 29 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO 35
CAPO PRIMO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento per il Servizio di acquedotto dell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Piacenza, nel seguito regolamento, disciplina:
a) la fornitura agli utenti, da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato (nel seguito “gestore”), dell'acqua potabile erogata mediante acquedotto;
b) l'uso, da parte degli utenti, pubblici e privati, dell’acqua potabile erogata dagli acquedotti pubblici nonché delle installazioni pubbliche destinate allo scopo;
c) l’esecuzione e l’esercizio degli impianti privati a valle del punto di consegna dell’acqua potabile.
2. E’ fatto salvo quanto disposto, ai fini igienici, dalle Autorità competenti, e quanto prescritto dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme tecniche emanate in materia di acqua potabile e di acquedotti dagli Enti ufficiali.
3. Il regolamento non si applica alla fornitura di acqua di qualità non potabile, che è ammessa solo mediante reti idriche speciali, distinte da quelle dell’acqua potabile, e che sarà regolata da specifiche disposizioni.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) Acqua potabile: è l’acqua avente caratteristiche idonee al consumo umano secondo le disposizioni della normativa vigente;
b) Autorità d’ambito: è la Convenzione obbligatoria fra i Comuni e la Provincia di Piacenza istituita ai sensi della legge regionale n. 10/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
c) Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti;
d) Attivazione: è il processo mediante il quale si attiva la fornitura dell’acqua al punto di consegna.
e) Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;
f) Convenzione: si intende la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra Autorità d’ambito ed il soggetto gestore;
g) Conguaglio: è il procedimento contabile mediante il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
h) Contatore: è lo strumento per la misurazione della quantità dell’acqua erogata;
i) Contratto di somministrazione: è il rapporto giuridico che si instaura fra l’utente e il gestore riguardo alla fornitura di acqua potabile mediante acquedotto;
j) Concessione: identifica la singola unità immobiliare (se domestica) o l’unità locale (se commerciale, artigianale ecc.) nel caso di contratto di somministrazione legato a più unità immobiliari
k) Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti al gestore;
l) Derivazione: è il prelievo di acqua da una condotta ad un’altra;
m) Disattivazione (dell’utenza): è la sospensione della fornitura, con sigillatura o rimozione del contatore;
n) Disconnessione: separazione fisica della giunzione fra due condotte o dell’allacciamento dalla condotta principale;
o) Disdetta (del contratto di somministrazione): è la richiesta fatta dall’utente di cessazione del contratto di somministrazione, alla quale segue la conclusione del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso;
p) Dispositivo antiriflusso: è un dispositivo idraulico atto ad impedire il ritorno dell’acqua contenuta nell’impianto interno verso le condutture stradali;
q) Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato all’utente;
r) Fabbricato: Il fabbricato o edificio, ai fini della fornitura dell’acqua potabile, è identificato con una singola costruzione, opportunamente contraddistinta dalla via e dal numero civico;
s) Fasce tariffarie: sono le fasce di consumo d’acqua potabile in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe;
t) Fornitura per uso pubblico: è l’erogazione dell’acqua a scopi esclusivi di pubblica utilità;
u) Fornitura per uso privato: è l’erogazione dell’acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità;
v) gestore: è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e fornitura dell’acqua in base a contratto di servizio stipulato con l’Autorità d’ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato;
w) Indennizzo: è il pagamento di un importo che è riconosciuto all’utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella carta del servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta;
x) Lettura del contatore: è la rilevazione, da parte del gestore, dei dati espressi del contatore intestato all’utente;
y) Limitatore di portata: è l’apparecchiatura in grado di limitare i quantitativi d’acqua prelevabili nel tempo dall’acquedotto;
z) Livello di pressione: valore della pressione esercitata dall’acqua contenuta all’interno della condotta, espressa in bar o in metri di colonna d’acqua;
aa) Nicchia: è una cavità eseguita in un muro per l’alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione;
bb) Perdita occulta: è un guasto non rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia che interviene a valle del contatore e che provoca la dispersione della risorsa idrica ;
cc) Pozzetto: è il manufatto interrato destinato all’alloggiamento ed al riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione;
dd) Presa stradale: è la derivazione d’allacciamento da una condotta di distribuzione appartenente all’acquedotto posta in sede stradale;
ee) Punto di consegna (dell’acqua): è la posizione in cui il gestore provvede alla fornitura dell’acqua nella conduttura dell’impianto interno del titolare del contratto d’utenza;
ff) Riattivazione: è il ripristino della fornitura d’acqua nel punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente regolamento;
gg) Richiesta d’allacciamento: è la richiesta dell’interessato con cui è avviata la pratica per la preventivazione dei lavori necessari alla fornitura d’acqua;
hh) Xxxxxxx di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni o manomissioni;
ii) Sospensione della fornitura: è la temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua;
xx) Subentro nel contratto di somministrazione: si ha subentro nel contratto di somministrazione quando viene stipulato un nuovo contratto che comporti la riattivazione di una utenza precedentemente disattivata;
kk) Tariffario: è l’elenco degli oneri e dei prezzi relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell’utente per il servizio d’acquedotto, approvato dall’Autorità d’ambito;
ll) Tipologia d’utenza: è la categoria alla quale è assegnato un contratto di somministrazione in relazione all’utilizzo prevalente dell’acqua;
mm) Titolare del contratto di somministrazione: è la persona, fisica o giuridica, cui è intestato il contratto di somministrazione e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti dal contratto medesimo e dal presente regolamento;
nn) Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui è svolta un’attività economica all’interno di un immobile, come stabilito nei regolamenti edilizi;
oo) Utente: è l’utilizzatore dell’acqua, persona fisica o giuridica, che ha stipulato un contratto di somministrazione con il gestore
pp) Voltura dell’utenza idrica: si ha voltura dell’utenza idrica quando la titolarità di un contratto di somministrazione viene modificata (con chiusura del contratto precedente ad attivazione di un nuovo contratto) senza che ci sia disattivazione e riattivazione fisica della fornitura.
Art. 3 – Obbligatorietà del regolamento e sue variazioni
1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti i contratti di fornitura dell'acqua e ne costituisce parte integrante e sostanziale, senza che ne occorra la materiale trascrizione. E’ fatto salvo il diritto dell’utente di averne copia gratuita al momento della stipula del contratto o del suo rinnovo. Il gestore è autorizzato a predisporre uno o più formati contrattuali, redatti sulla base del presente regolamento, che regolino l’allacciamento e/o la fornitura del servizio e che, facendo parte del contratto, siano consegnate all’utente al momento della richiesta.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento sono approvate dall’Autorità d’ambito e sono obbligatorie per tutti i contratti con decorrenza dalla data indicata dall’Autorità nell’atto di approvazione.
3. Le nuove disposizioni derivanti da norme di legge o comunque prevalenti, ancorché non espressamente e tempestivamente recepite con varianti al presente regolamento, si intendono implicitamente recepite e, quindi, obbligatorie dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 4 – Tipologia, gestione e proprietà degli acquedotti
1. Gli acquedotti oggetto del presente regolamento sono costituiti dal complesso di condotte, impianti ed installazioni accessorie destinati all’attingimento dalle fonti, al trattamento di potabilizzazione, al trasporto a distanza ed alla distribuzione di acqua potabile nei centri abitati, fino al punto di consegna agli Utenti.
Si definiscono:
a) impianti di produzione d’acqua potabile: l’insieme delle opere destinate al prelievo di acqua grezza dalle fonti primarie di attingimento (falde, sorgenti, corsi d’acqua, laghi), al trattamento di potabilizzazione e all’accumulo sia di acqua grezza sia di acqua potabile;
b) reti idriche principali o reti di adduzione: l’insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti al trasferimento d’acqua dagli impianti di produzione alle reti di distribuzione agli Utenti;
c) reti di distribuzione: l’insieme delle condotte, delle stazioni di pompaggio, dei serbatoi di compensazione preposti alla distribuzione dell’acqua potabile fino ai punti di consegna agli utenti, inclusi gli allacciamenti.
2. Tutti gli acquedotti sono gestiti, nei singoli Comuni e per l’intero territorio provinciale, in modo integrato con le reti di fognatura ed i sistemi di depurazione, da un unico soggetto, denominato gestore del Servizio Idrico Integrato o semplicemente gestore, in base a contratto di servizio stipulato con l’Autorità d’ambito.
Al gestore sono, pertanto, attribuite tutte le responsabilità e le competenze di erogazione del servizio di acquedotto agli Utenti, inclusi la manutenzione dell’esistente, l’estensione delle reti e degli impianti, l’esecuzione e la manutenzione degli allacciamenti, la riscossione delle tariffe e degli altri corrispettivi a lui spettanti.
3. Il gestore è tenuto a svolgere il servizio d’acquedotto secondo quanto stabilito nella Convenzione stipulata con l’Autorità d’ambito e quanto previsto dalla carta del servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx, per quanto attiene, in particolare, i rapporti con gli Utenti.
4. Tutti gli acquedotti esistenti ed affidati al gestore per l’erogazione del servizio, compresi gli allacciamenti sino al punto di consegna, sono di proprietà pubblica e restano in uso al gestore stesso per tutta la durata della convenzione stipulata con l’ Autorità d’ambito.
5. Le nuove opere costruite dal gestore restano nella sua disponibilità sino alla cessazione della convenzione. A cessazione della convenzione al gestore viene riconosciuto un indennizzo pari al valore dei beni non ammortizzati, come previsto all'Art 37 della Convenzione.
6. A tutte le proprietà pubbliche ed alle proprietà del gestore indifferentemente si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.
7. Il gestore ha facoltà di acquistare acqua potabile da soggetti terzi, restando responsabile della fornitura agli Utenti per tutto quanto previsto dalla Convenzione di gestione e dal presente regolamento.
Art. 5 – Tipologie d’uso dell’acqua
1. Le forniture d’acqua si distinguono, in base agli usi fatti dall’utente, in forniture per usi pubblici e forniture per usi privati.
2. Gli usi pubblici sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse alla collettività. Sono, pertanto, considerate forniture per uso pubblico quelle eseguite a:
a) gli edifici e gli impianti di proprietà comunale, provinciale, regionale e statale destinati a pubblici servizi, anche se la titolarità del contratto sia in capo a società di diritto privato (es. global service);
b) gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra.
3. Tutte le altre forniture che non ricadono nelle forniture per usi pubblici come definite al punto 2 sono considerate per usi privati.
4. Le forniture per uso privato sono suddivise nelle seguenti categorie:
Uso domestico: include i consumi destinati all’alimentazione umana, ai servizi igienici e agli altri impieghi che richiedono una qualità potabile effettuati all’interno di unità abitative;
Uso produttivo/non domestico: include le forniture di acqua potabile nei locali destinati ad attività industriale, artigianale, commerciale o del settore terziario;
Uso agricolo/allevamento bestiame: include le forniture di acqua potabile destinate ad attività agricole non irrigue e/o di allevamento bestiame con contratto stipulato sulla base di idonea documentazione;
Uso antincendio: include l’attingimento d’acqua da una presa appositamente ed esclusivamente installata per lo spegnimento di incendi;
Altri usi: è una categoria residuale e rientra genericamente in tale tipologia chi utilizza l’acqua potabile per usi diversi da quelli sopraelencati.
Ai fini dell’applicazione della tariffa le categorie suddette possono essere ulteriormente suddivise in sotto- categorie, secondo quanto disposto dall’ Autorità d’ambito.
5. Il contratto di somministrazione deve obbligatoriamente indicare se la fornitura è per uso pubblico o privato e a quale categoria e/o sottocategoria appartiene l’utenza. In caso di utenze per usi privati di tipo promiscuo si definiscono le concessioni relative ai diversi usi (domestico, non domestico, ecc.).
6. L’assegnazione di un’utenza ad una specifica categoria e/o sottocategoria è valida ai fini dell’applicazione della tariffa in base ai valori ed ai criteri stabiliti dall’Autorità d’ambito nonché dell’applicazione di specifiche disposizioni del presente regolamento.
Art. 6 - Modalità di fornitura dell’acqua
1. La fornitura dell'acqua potabile, sia per uso pubblico sia per uso privato, è effettuata dal gestore solo su espressa richiesta dell’interessato e decorre dalla data di attivazione del servizio.
2. La fornitura è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (contatore), che l’Ente gestore fornisce all’atto dell’esecuzione dell’allaccio.
Sono eccezionalmente ammessi contratti di fornitura a forfait o a consumo presuntivo, quando tale modalità di fornitura risulti da precedenti contratti consolidati nel tempo.
In questi casi il gestore deve, ove tecnicamente praticabile, effettuare l’installazione di contatore nel più breve tempo possibile o, in ogni caso, nei tempi stabiliti dalla Convenzione con l’ Autorità d’ambito.
3. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), il gestore può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di regolamento, se ed in quanto applicabili, e sotto la sorveglianza delle prescrizioni particolari, dallo stesso impartite.
L'utente pagherà le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria, depositerà idonea cauzione a garanzia di eventuali insolvenze, secondo le modalità disposte dal gestore.
Al termine della fornitura d'acqua, ed in ogni caso ad ogni semestre, verrà emessa regolare fattura, per i consumi effettuati e spese inerenti e conseguenti, applicando le tariffe approvate dall’ Autorità d’ambito.
4. Il gestore garantisce che la fornitura d’acqua avvenga secondo quanto stabilito dalla carta del servizio, specialmente per quanto riguarda i livelli di servizio minimi garantiti e gli indennizzi agli Utenti eventualmente stabiliti per il mancato rispetto dei livelli garantiti medesimi.
I contratti di fornitura possono stabilire specifiche modalità e condizioni di fornitura quando ricorrano circostanze particolari, dovute alle caratteristiche delle reti e degli impianti presenti al momento della stipula del contratto, e purché siano assicurate le condizioni di idoneità al consumo umano.
Possono essere altresì mantenute, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture di acqua non potabile o comunque per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’utente nel contratto di somministrazione.
Art. 7 – Diritto alla fornitura e relativi obblighi del gestore
1. Nelle strade e piazze ove esiste la conduttura pubblica dell'acqua potabile, il gestore é tenuto, a fronte dei corrispettivi stabiliti per l’attivazione e l’erogazione del servizio, alla fornitura d’acqua potabile per gli usi previsti dal presente regolamento.
Il rifiuto del gestore della fornitura può essere opposto esclusivamente quando si riscontri un’oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per altre condizioni di esercizio, che verranno esplicitate nel rifiuto.
2. Qualora le richieste di allacciamento siano relative a strade o zone sprovviste di condutture di distribuzione, o con caratteristiche insufficienti, e gli interventi di estendimento o di potenziamento siano previsti nel Piano Operativo di interventi approvato dall’ Autorità, il gestore comunicherà al richiedente il periodo previsto per la realizzazione dei lavori, e rimanderà a tale data la formulazione del preventivo. Nel caso che il Piano Operativo di estensione degli acquedotti approvato dall’Autorità d’ambito non includa interventi per la zona interessata o preveda importi insufficienti a soddisfare la richiesta, il gestore comunicherà l’impossibilità di soddisfare la richiesta, quantificando di massima l’importo necessario per la realizzazione dell’intervento. Il richiedente quindi potrà accettare il preventivo e chiedere l’effettuazione dei lavori a sue spese.
3. Il diritto all’allacciamento ai sensi del presente regolamento sussiste solo se l’immobile da allacciare è in regola con la normativa urbanistica, e ciò indipendentemente dall’eventuale impegno del richiedente a contribuire a tutte le spese necessarie; per la verifica di tali requisiti, il gestore è tenuto ad accettare l’autocertificazione da parte del richiedente.
4. Nel caso che l’estensione della rete acquedottistica pubblica sia a spese, totale o parziale, del richiedente ai sensi del punto 2 del presente articolo, la tipologia, i materiali e i diametri delle condotte, come pure le caratteristiche di eventuali impianti e dispostivi necessari, sono comunque stabiliti dal gestore a suo insindacabile giudizio.
5. L’esecuzione degli allacciamenti e delle opere di estensione dell’acquedotto compete esclusivamente al gestore, anche in presenza di contributo totale alle spese del richiedente. Spettano, altresì, esclusivamente al gestore tutte le manovre, le verifiche, le manutenzioni e le riparazioni sulle opere eseguite fino al punto di consegna compreso e sono, pertanto, vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo 29 e con riserva d’ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.
6. Tutte le opere di cui al presente articolo realizzate dal gestore, inclusi gli allacciamenti, sono pubbliche ai sensi dell’art. 4 del presente regolamento.
Art. 8 – Prelievi abusivi d’acqua
1. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal gestore o espressamente ammessi dal presente regolamento.
2. I prelievi d’acqua dagli acquedotti sono consentiti solo per le destinazioni indicate nel contratto di somministrazione. E’ pertanto vietato, ed è considerato abusivo, l’utilizzo dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati.
3. Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle destinazioni d’uso da parte dell’utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, deve essere tempestivamente comunicata al gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si procede ad aggiornare il contratto o a stipulare un nuovo contratto, adeguato alle diverse condizioni.
4. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 29 del presente regolamento, salvo la facoltà del gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno ma solo di tempestiva comunicazione all’utente, ove ciò sia possibile.
5. Sono rigorosamente vietati, e perciò considerati abusivi:
a) i prelievi d’acqua dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, quelli effettuati mediante applicazione alle bocche erogatrici predette di tubazioni anche solo provvisorie allo scopo di convogliare acqua;
b) i prelievi d’acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non da parte di persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) i prelievi d’acqua dagli idranti antincendio per uso pubblico installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).
6. I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, determinano, oltre all’applicazione della penalità di cui al punto 4, l’obbligo del pagamento dei quantitativi abusivamente prelevati (anche presuntivamente determinati) alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d’uso prevalente, moltiplicata per dieci.
7. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.
CAPO SECONDO – NORME DI FORNITURA D’ACQUA
Art. 9 – Procedura per l’allacciamento.
1. Il soggetto interessato alla fornitura di acqua potabile fa richiesta di allacciamento al gestore utilizzando i canali messi a disposizione dallo stesso (Telefono, e-mail, sportello, ecc...). La domanda deve essere integrata con i documenti richiesti dal gestore, pena la nullità della stessa.
Entro il termine stabilito dalla carta del servizio, il gestore comunica al richiedente:
il preventivo di spesa per l’esecuzione dell’allacciamento e delle opere complementari eventualmente necessarie, nonché i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori e le modalità di pagamento del corrispettivo;
l’eventuale impossibilità dell’allacciamento;
situazioni particolari, quali quelle di cui all’art. 7, punto 2.
2. Il richiedente manifesta la propria accettazione del preventivo nelle forme indicate dal gestore, che costituisce impegno alla definizione del contratto.
3. Dalla data dell’accreditamento dell’importo del preventivo al gestore e di conseguente accettazione del preventivo decorre il tempo utile per l’esecuzione dei lavori previsti per l’attivazione della fornitura, indicato sulla carta del servizio.
Art. 10 – Preventivo di spesa
1. A seguito della richiesta d’allacciamento, il gestore è tenuto a comunicare al richiedente un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari, avente almeno i seguenti contenuti:
a) Generalità del richiedente ;
b) Tipologia d’uso dell’acqua;
c) Ubicazione del punto di consegna;
d) Eventuali modalità tecniche di esecuzione del lavoro;
e) Corrispettivi applicati con riferimento al tariffario vigente e dettagliati alle singole voci di intervento se espressamente richiesto dal cliente;
f) Termini previsti per l’avvio dei lavori;
g) Adempimenti diversi a carico del richiedente;
h) Eventuale documentazione richiesta per l’esecuzione dei lavori;
i) Condizioni speciali in caso di circostanze particolari;
j) Termini e modalità di pagamento del corrispettivo;
k) Validità del preventivo, non inferiore a 90 giorni;
l) Modalità di accettazione del preventivo e di stipulazione del contratto.
2. Per le richieste d’allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione e il numero delle unità immobiliari che la compongono; una
pianta del fabbricato, in scala anch’essa adeguata, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra gestore e richiedente.
3. Oltre il termine indicato nel preventivo, che decorre dalla data di consegna al richiedente, esso perde validità e la domanda deve essere reiterata, salva la facoltà del gestore di ritenere valida l’accettazione anche oltre il termine medesimo.
4. Se il preventivo è accettato dal richiedente entro il termine della sua validità, tutte le clausole in esso indicate sono fisse ed invariabili, incluso il corrispettivo, essendo a carico del gestore ogni accertamento delle condizioni e delle situazioni in cui devono essere eseguiti i lavori.
Nessun onere oltre a quelli espressamente indicati nel preventivo dopo la sua consegna potrà essere posto a carico per la prestazione preventivata.
5. Il preventivo deve avere forma scritta, anche su moduli prestampati, ed è trasmesso con ogni mezzo, anche telematico, utile ad assicurare la ricezione al richiedente nel più breve tempo possibile e ad accertare la data di trasmissione.
6. Sono a carico del gestore i medesimi obblighi di preventivazione indicati nel presente articolo per tutte le prestazioni in cui sia previsto il pagamento di un corrispettivo per lavori a carico del richiedente.
Art. 11 – Contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione dell’acqua potabile deve avere forma scritta, anche su moduli prestampati del gestore.
2. Il gestore è autorizzato a dare corso alla fornitura solo se l’utente:
a) ha eseguito tutti i pagamenti anticipati richiesti in sede di preventivazione;
b) ha espressamente dichiarato di avere la legittima titolarità dell’immobile;
c) ha espressamente accettato il presente regolamento, che si intende integralmente trascritto nel contratto, ancorché non fisicamente allegato;
3. Dalla data di stipulazione del contratto decorre il tempo utile per l’attivazione della fornitura previsto dalla carta del servizio.
4. Tutte le transazioni relative al contratto possono avvenire per via telematica purché ne sia garantita l’autenticità a norma di legge.
5. I contenuti del contratto devono essere conformi alla legge ed al presente regolamento e riguardano, almeno, gli argomenti seguenti:
a) Tipologia dell’utenza e categoria d’uso dell’acqua;
b) Ubicazione del punto di consegna;
c) Durata del contratto;
d) Responsabilità ed obblighi del gestore;
e) Responsabilità ed obblighi dell’utente;
f) Condizioni speciali dell’utenza;
g) Termini di pagamento del corrispettivo dovuto per i consumi;
h) Penalità e sanzioni;
i) Cause di rescissione;
j) Risoluzione delle controversie.
6. E’ fatto obbligo all’utente di comunicare al gestore ogni modificazione della propria situazione, intervenuta successivamente alla stipula del contratto, che comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
7. Tutte le eventuali spese inerenti i contratti di somministrazione sono a carico dell’utente.
Art. 12 – Unicità e titolarità del contratto
1. Per i nuovi allacciamenti è stipulato, di norma, un distinto contratto di somministrazione, collegato al relativo contatore, per ogni singolo fabbricato.
Per i fabbricati costituiti da più unità immobiliari (appartamenti, uffici, negozi, ecc.), potrà essere concessa l’installazione di un contatore per ognuna di dette unità, purché la richiesta sia effettuata per tutte le unità presenti nell’edificio.
Potranno essere altresì concessi contatori a servizio di porzioni di fabbricato, aventi medesima destinazione d’uso, oppure contatori solamente per le singole attività produttive o del settore terziario.
L’alimentazione idrica tramite contatori separati, dove attualmente la consegna e la misurazione dell’acqua avviene tramite unico contatore, deve essere necessariamente autorizzata dagli altri contitolari del contratto di somministrazione oppure dall’amministratore quale legale rappresentante pro-tempore del condominio.
Nel caso di più edifici in area comune con singolo accesso dalla viabilità esterna ed identificazione tramite un unico numero civico, ma fra loro separati nella parte fuori terra, la fornitura idrica sarà sempre concessa mediante l’installazione di un singolo contatore per ciascun edificio.
Nel caso di villette con tipologia a schiera, dovrà essere sempre predisposto un singolo contatore per ciascuna unità abitativa.
In caso di edifici compenetranti ma con diverso ingresso, il gestore prenderà in considerazione, su esplicita richiesta dell'utente, anche l'installazione di una derivazione per ogni complesso, contraddistinto da apposito numero civico, purché l'utente si impegni a collegare le unità immobiliari alle diverse prese, tenendo conto del loro ingresso di competenza.
Nel caso di realizzazione di impianti centralizzati di sollevamento o per la produzione di acqua calda sanitaria, a servizio di più fabbricati separati tra loro, saranno prese in considerazioni modalità di fornitura tramite utenze raggruppate.
2. Il contratto d’utenza può sottendere un numero indefinito di concessioni di tipo domestico o non domestico, relative ad ogni unità immobiliare che costituisce l’edificio.
3. Per i nuovi edifici in condominio per i quali non sia prevista un’amministrazione condominiale è ammessa la stipula di un unico contratto a patto che tutti gli utenti si impegnino alla sua sottoscrizione o un singolo utente, titolato da apposita delega degli altri aventi diritto, sottoscriva il contratto impegnandosi senza riserva alcuna per sé e per tutti gli altri occupanti l’edificio.
4. Il contratto di somministrazione è stipulato, alternativamente:
a) quando trattasi di singola unità immobiliare: con il proprietario, con l’usufruttuario, con l’affittuario o con persona occupante a qualunque titolo giuridicamente valido;
b) quando trattasi di immobili in condominio: con l’amministratore legalmente nominato oppure, in mancanza, con uno solo degli occupanti a titolo giuridicamente valido che si impegna senza riserve anche per gli altri utenti o con tutti gli occupanti le singole unità immobiliari;
c) quando trattasi di cantieri di costruzione: con l’impresa esecutrice o con il proprietario della costruzione;
5. Se l’utente è persona giuridica, il contratto di somministrazione è stipulato con il Legale Rappresentante ovvero con persona fisica da quest’ultimo autorizzata, munita di apposita delega indicante il potere di rappresentanza.
6. Il titolare del contratto di somministrazione ha facoltà di indicare, al momento della stipula del contratto od in seguito, ai soli fini della ricezione della corrispondenza, un diverso soggetto quale destinatario delle fatture e delle eventuali comunicazioni, senza che si costituisca nei confronti di quest’ultimo alcun vincolo contrattuale.
Art. 13 – Nulla osta per servitù
1. Nel caso che l’esecuzione di un allacciamento comporti la posa di tubazioni o altri dispositivi su terreni di terzi, il richiedente l'allacciamento deve ottenere e presentare al gestore le necessarie autorizzazioni dei terzi aventi diritto secondo le modalità prescritte dal gestore stesso. In casi particolari, il gestore è autorizzato a esigere dal richiedente l’allacciamento la costituzione di una servitù, a termini di legge, a favore del gestore stesso.
2. L’autorizzazione o la servitù devono essere costituite con atto scritto, che deve essere trasmesso al gestore prima della formulazione del preventivo di cui all’art.10 del presente regolamento; in mancanza il gestore ha il diritto di rifiutare l’allacciamento.
3. Tutte le spese di costituzione dell’autorizzazione o della servitù, incluso l’indennizzo al proprietario del fondo servente, sono a carico del richiedente l’allacciamento.
4. L’autorizzazione o la servitù devono espressamente indicare che il gestore ha il diritto di eseguire tutte le opere necessarie per l’esecuzione dell’allacciamento e di avere, successivamente, il libero accesso in ogni tempo alle opere ed impianti, con il personale ed i mezzi necessari, per gli interventi di conduzione e manutenzione dell’acquedotto e di eseguire ogni tipo di intervento necessario ai fini del corretto esercizio dell’allacciamento secondo le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 14 – Deposito cauzionale
1. Al momento della stipula del contratto di somministrazione l’utente si obbliga a corrispondere al gestore un deposito cauzionale fruttifero il cui importo è approvato dall’ Autorità d’ambito.
Tale deposito cauzionale è addebitato all’utente sulla prima fattura emessa.
2. Come definito nella carta del servizio, per le utenze domestiche e le utenze non domestiche limitatamente a quelle con consumo minore di 250 mc/anno, la domiciliazione bancaria o postale sarà considerata garanzia equivalente, pertanto il deposito cauzionale non verrà richiesto o (se precedentemente incassato) sarà restituito (maggiorato degli interessi legali) con la prima fattura utile successiva alla data di validità della domiciliazione.
3. In caso di cessazione del contratto, l’ammontare del deposito cauzionale sarà accreditato con l’ultima fattura utile, detratti gli eventuali importi dovuti dall’utente e rimasti insoluti e maggiorato degli interessi legali.
Art. 15 – Durata del contratto – Disdetta – Revoca della fornitura
1. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d’anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.
2. La disdetta può essere comunicata per iscritto o richiesta allo sportello. Il gestore è autorizzato a recepire anche disdette effettuate con altri canali (telefono, e-mail) purché accerti la pertinenza della richiesta verificando l’identità del richiedente.
3. La disdetta comporta la chiusura del contatore entro i tempi previsti dalla carta del servizio Idrico Integrato e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e, in assenza di debiti pregressi, la restituzione del deposito cauzionale.
4. Al fine dell’esecuzione della disattivazione, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del gestore nei casi in cui il contatore stesso non fosse installato in posizione liberamente accessibile.
Art. 16 – Voltura dell’utenza
1. Si ha voltura dell’utenza idrica quando la titolarità di un contratto di somministrazione viene modificata (con chiusura del contratto precedente ad attivazione di un nuovo contratto) senza che ci sia disattivazione e riattivazione fisica della fornitura. La voltura ha effetto anche se l’utente uscente non ha effettuato regolare disdetta della fornitura, ma l’utente entrante dichiara di disporre legittimante dei locali serviti ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi.
2. Il nuovo titolare dell'utenza è tenuto al pagamento del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e delle eventuali imposte di bollo.
3. La voltura ha effetto dalla data della lettura del contatore comunicata dal cliente o rilevata dal gestore.
Art. 17 – Trasferimento di proprietà dell’immobile
1. Il contratto di somministrazione non può mai intendersi risolto per il fatto soltanto che il fabbricato servito sia trasferito ad altro proprietario, usufruttuario od utilizzatore a titolo legittimo.
2. L’avvenuto trasferimento deve essere comunicato in forma scritta al gestore dal titolare cessante e/o dal cessionario e fino a tale comunicazione il titolare cessante, i suoi eredi ed aventi causa restano obbligati al contratto fino alla sua scadenza naturale.
3. Il nuovo utente è tenuto ad effettuare una voltura di contratto entro 30 giorni dalla comunicazione o, se successiva, dall’effettiva occupazione dell’immobile. Quando ciò non avvenisse, neppure a seguito di sollecito del gestore, questi ha il diritto di recedere dal precedente contratto di somministrazione.
Art. 18 – Successione nel contratto di somministrazione
1. La successione nel contratto è riservata al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con il titolare alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione deve essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.
2. L’erede assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e deve, in ogni caso, stipulare un nuovo contratto, con pagamento solo dell’eventuale imposta di bollo per la parte ad esso relativa.
3. In caso di morte del titolare del contratto, i suoi eredi od aventi causa, sono responsabili verso il gestore di tutte le somme dovute dal cliente deceduto e sono tenuti ad informare il gestore nel termine di due mesi dell’avvenuto decesso e a provvedere alla stipula di un nuovo contratto. Qualora, invece, il gestore venga a conoscenza del decesso, senza che questo sia stato comunicato dagli interessati, il medesimo, previo congruo avviso agli interessati, avrà diritto di sospendere la fornitura dell’acqua, salvo stipula di un nuovo contratto.
Art. 19 – Divieto di cessione a terzi
E’ assolutamente vietata la rivendita dell'acqua erogata dal gestore ad una determinata utenza. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di somministrazione per colpa dell’utente e il pagamento della penale di cui al successivo art. 29 del presente regolamento.
Art. 20 – Riattivazione dell’utenza idrica
1. L’utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, deve provvedere alla stipula di un nuovo contratto di somministrazione a suo nome nonché al pagamento degli eventuali relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riattivazione.
2. Il nuovo contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.
Art. 21 – Fallimento del titolare del contratto
1. In caso di fallimento del titolare, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il gestore ne venga comunque a conoscenza.
2. Il curatore, con l’autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, può subentrare nel contratto al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi o risolvere il medesimo. In caso di mancato riscontro da parte del curatore il gestore può procedere alla cessazione della fornitura.
CAPO TERZO - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
Art. 22 – Rilevazione dei consumi
1. La valutazione dei volumi erogati all’utente è effettuata mediante contatori, installati dal gestore, che non possono mai essere rimossi o spostati se non per disposizione del gestore ed esclusivamente tramite personale da esso incaricato. Il gestore potrà, invece, sostituire e modificare i contatori ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
2. Al momento dell’installazione i tecnici del gestore appongono sui contatori apposito sigillo, che non può essere rimosso né manomesso dall’utente.
3. La determinazione dei consumi avviene, di norma, sulla base della lettura del contatore d'utenza, rilevata dal personale del gestore oppure comunicata dall’utente stesso. La lettura dei contatori è effettuata direttamente dal gestore almeno una volta l'anno; per la seconda lettura annuale, il gestore può richiedere all’utente l’autolettura.
4. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo (m³) rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
5. Il gestore informa tempestivamente l’utente in caso di situazioni in atto di perdite occulte accertate e/o presunte, e si rende disponibile all’esecuzione di verifiche supplementari da concordarsi con l’utente, fatto salvo l’eventuale pagamento di corrispettivi eventualmente previsti dall’Autorità d’ambito nel tariffario dei servizi accessori.
Art. 23– Lettura del contatore
1. L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l’accesso ai contatori per la rilevazione dei consumi idrici da parte del personale incaricato dal gestore, che deve, a tal fine, fornire preventivamente ogni informazione utile ad agevolare tale operazione.
2. In caso d’impossibilità di accesso al contatore per assenza dell’utente, è rilasciata dall’incaricato una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporta l’addebito di un consumo presunto basato sui consumi storici dell’utenza o, in caso di utenze di recente attivazione, di utenze analoghe.
3. Quando perdurasse l’impossibilità di lettura diretta del contatore da parte del gestore, questi richiederà per iscritto la fissazione di un appuntamento in una data indicata, con avviso che, in caso di ulteriore assenza dell’utente, si riserva la facoltà di sospensione della fornitura. In tale evenienza la fornitura è riattivata solo a seguito della lettura e del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’utente, unitamente al pagamento di una penale come da art. 29 del presente regolamento.
Art. 24 – Irregolare funzionamento del contatore
1. Quando l’utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne appositamente incaricate.
2. Nel caso in cui si rendesse necessario, per effettuare la verifica, rimuovere il contatore, questo è sostituto con un nuovo apparecchio previa informazione all’utente.
3. Se dalla verifica, eseguita anche in contraddittorio, il contatore risulta idoneo, l’utente è tenuto, a titolo di contributo alle spese di verifica, al pagamento di un corrispettivo come previsto nella Carta del Sevizio.
4. Quando fosse, invece, riscontrato l’irregolare funzionamento del contatore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto ai sensi del punto 2, è sostituito a spese del gestore, su cui gravano anche tutte le altre spese della verifica.
5. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro misura rientra in una tolleranza del 5% in più o in meno.
6. Se il contatore risulta non idoneo, il consumo effettivo è ricostruito in modo induttivo a partire dalla lettura da cui si può desumere sia iniziato il malfunzionamento, e comunque per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni, facendo riferimento alla media di consumo registrata dall’utenza o, in mancanza, da utenze analoghe.
7. I criteri di ricostruzione dei consumi indicati al punto 6 si applicano anche in caso di contatore fermo o malfunzionante per manomissione o per qualsiasi altra causa, nonché in caso di manomissione del sigillo di garanzia apposto dal gestore, ferme restando le responsabilità dell’utente e le sanzioni per dolo o colpa previste a suo carico dal presente regolamento.
Art. 25 – Fatturazione dei consumi
1. Le tariffe per consumo d'acqua potabile sono deliberate dall’Autorità d’ambito ed applicate a partire dalla data in cui entrano in vigore.
All’Autorità compete, inoltre, la determinazione dei corrispettivi per prestazioni diverse, quali, ad esempio, esecuzione degli allacciamenti, attivazione e riattivazione della fornitura, installazione e spostamenti di contatori. Tali corrispettivi sono inclusi in apposito tariffario, che è periodicamente aggiornato ed integrato secondo le necessità.
2. Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall’utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
3. La periodicità della fatturazione è, di norma, semestrale.
4. Nel caso di variazioni del prezzo del servizio, dovute a motivi tariffari o fiscali, il gestore non è obbligato alla contestuale rilevazione dei consumi; è, tuttavia, facoltà dell’utente comunicare la lettura effettiva del contatore affinché il gestore ne tenga conto in sede di conguaglio annuale.
5. Il pagamento della fattura non libera l’utente dall’addebito d’eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati.
6. Le fatture, oltre all’indicazione dei consumi effettuati ed all’importo da pagare calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono anche gli importi dovuti dall’utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, lavori vari eseguiti sull’allacciamento a carico del cliente, gli addebiti previsti dagli artt. 14 e 29 ed eventuali arretrati.
7. La fattura deve rispettare i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e contenere tutte le informazioni utili all’utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal gestore, oltre a quanto previsto dalla carta del servizio.
CAPO QUARTO - PAGAMENTI E SANZIONI
Art. 26 – Pagamento delle fatture
1. L'obbligo di provvedere al pagamento della quota fissa, dei corrispettivi per l’acqua erogata e di quant'altro eseguito dal gestore per conto dell'utente, inizia dal giorno in cui viene attivata la fornitura.
2. Il pagamento delle forniture d’acqua e delle altre prestazioni del gestore deve essere fatto dall’utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla carta del servizio.
3. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi d’acqua fatturati e per ogni altro motivo devono essere rivolti al gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. La risposta ai reclami scritti è compiuta dal gestore entro i termini e nei modi indicati dalla carta del servizio.
Gli eventuali reclami avanzati dall’utente non danno diritto a differire il pagamento.
Art. 27 – Indennità di ritardato pagamento e morosità
1. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse dal gestore non fosse effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura si applica il seguente addebito:
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza indicata in fattura – anche se festivo – viene addebitata un’indennità di mora in misura pari ad 1/365 del saggio di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (TUR), maggiorato di 3,5 punti percentuali, calcolato al giorno dell’avvenuto pagamento della fattura o della parte di fattura arretrata. Agli utenti che negli ultimi tre anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture, e limitatamente al primo caso di ritardo, non è applicata l’indennità di mora per i primi 15 giorni.
2. In caso di reclami o richieste di chiarimento in merito alle fatture inoltrati dall’utente, il gestore, previa verifica di massima circa la fondatezza delle ragioni di contestazione, provvede a bloccare il calcolo dell’indennità di mora per il periodo ritenuto congruo per l’accertamento puntuale delle motivazioni di contestazione, dando sempre informazione all’utente di tale differimento.
3. In caso di mancato pagamento, decorso il termine previsto dalla carta del servizio dalla scadenza della fattura, il gestore può procedere alla messa in mora dell’utente mediante l’invio, in forma scritta, del sollecito di pagamento (preavviso di sospensione). Quest’ultimo deve riportare il termine ultimo, indicato nella carta del servizio, per regolarizzare il pagamento e l’avvertimento che, alla scadenza, la fornitura verrà sospesa. Decorso inutilmente detto termine, il gestore può procedere alla sospensione del servizio ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento. L’utente può evitare la sospensione dell’erogazione dimostrando di avere effettuato nel frattempo tutti i pagamenti dovuti. Resta salva, per il gestore, la facoltà di provvedere a norma di legge per il recupero coattivo del credito.
4. Nel caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua per mancato pagamento, l’erogazione è riattivata nei tempi e con le modalità previste dalla carta del servizio e sempre che l’utente dimostri di avere effettuato tutti i pagamenti arretrati.. Le spese di riattivazione, le indennità di ritardato pagamento e le eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti (solleciti, preavvisi di sospensione, ecc...) intraprese dal gestore, verranno addebitate sulla prima fattura utile.
5. Nel periodo d’interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, è dovuta ugualmente dall’utente la quota fissa per il servizio.
6. L’utente moroso non può pretendere il risarcimento d’eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
7. Il gestore ha la facoltà di non procedere all’attivazione di nuove forniture o effettuare il subentro in un nuovo contratto qualora il richiedente abbia accumulato morosità relative ad altre utenze idriche, che dovranno essere previamente regolarizzate. Analogamente il gestore ha la facoltà di non accogliere le richieste di subentro, su utenze morose, presentate da soggetti che, da verifiche anagrafiche, risultino appartenenti al medesimo nucleo familiare o conviventi dell’intestatario.
Art. 28 – Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
1. La fornitura dell'acqua potabile può essere sospesa dal gestore in qualsiasi momento e senza preavviso qualora intervengano guasti improvvisi, eccezionali circostanze, ragioni tecniche od igieniche, situazioni di pericolo per persone o cose. In questi casi il gestore è tenuto a ripristinare la regolare erogazione dell'acqua potabile nel più breve tempo possibile e l’utente non può avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, oltre quanto previsto dalla carta del servizio per i ritardi nella riattivazione. Nel caso in cui il ripristino dell’erogazione causasse negli impianti interni il trascinamento di depositi, l’utente è tenuto a seguire le prescrizioni tecniche del personale del gestore, al fine di eliminare la presenza di problematiche dovute a detti depositi.
Solo in caso di interruzioni programmate, il gestore provvederà ad avvertire gli utenti, secondo le modalità previste dalla carta del servizio.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedano la continuità del servizio, devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
3. La fornitura dell’acqua potabile potrà inoltre essere sospesa per le inadempienze contrattuali imputabili all’utente quali:
a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (artt. 16,17 e 18 del presente regolamento);
b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
c) Prelievi abusivi (art. 8 del presente regolamento);
d) Cessione dell’acqua a terzi;
e) Irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 46 del presente regolamento);
f) Opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del gestore (art. 23 e 38 del presente regolamento);
g) Opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte del gestore (art. 38 del presente regolamento);
h) Opposizione o intralcio dell’utente all’esecuzione delle operazioni di limitazione di portata della fornitura in caso di morosità;
i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 27 del presente regolamento).
k) Mancata realizzazione da parte dell’utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
4. Nei casi di cui al punto 3 la sospensione della fornitura è disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione, trasmesso a mezzo raccomandata contenente l’invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l’utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), e i). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera e).
5. Nel caso che il gestore sia legittimato a sospendere la fornitura, egli è tenuto, per le sole utenze domestiche, a mantenere un quantitativo minimo d’erogazione d’acqua per gli usi essenziali igienici ed alimentari, stabilito dall’Autorità d’ambito in misura non inferiore a 50 litri al giorno per persona occupante l’immobile, fatta eccezione per l’potesi prevista al punto 3, lettera h.
6. Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi di cui al punto 3 senza che l’utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il gestore potrà rimuovere il contatore. Per le sole utenze domestiche, il termine di cui sopra è esteso a 180 giorni. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il gestore è autorizzato a provvedere al blocco dell’erogazione mediante sospensione forzata (taglio colonna montante, taglio presa, ecc.) purché tale operazione sia eseguibile senza danno per le utenze limitrofe.
Art. 29 – Addebiti vari all’utente
1. L’utente è tenuto, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) Deposito cauzionale (artt. 14 e 49 del presente regolamento);
b) Corrispettivo per l'installazione del contatore su presa esistente;
c) Corrispettivo per i subentri e le volture d’utenza (art. 16 del presente regolamento);
d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 20 del presente regolamento);
e) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 24 del presente regolamento);
f) Corrispettivo per la chiusura del contatore per risoluzione del contratto/morosità (artt. 27 e 28 del presente regolamento);
g) Corrispettivo per la verifica del livello di pressione (art. 39 del presente regolamento);
h) Corrispettivo per l’installazione del dispositivo di limitazione della portata (art. 28 del presente regolamento);
i) Corrispettivo per la rimozione del dispositivo di limitazione della portata (art. 28 del presente regolamento);
j) Addebiti per danni di cui all’art. 30 punto 6 del presente regolamento;
k) Penale per usi impropri e prelievi abusivi (art. 8 del presente regolamento);
l) Penale per rivendita dell’acqua (art. 19 del presente regolamento);
m) Penale per mancata lettura contatore (art. 23 del presente regolamento);
n) Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art. 27 del presente regolamento);
o) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 30 del presente regolamento);
p) Penale per utilizzo improprio delle bocche antincendio private (art. 41 del presente regolamento).
2. L’ammontare degli addebiti di cui al punto precedente, sono stabiliti dall’Autorità d’ambito su proposta del gestore.
CAPO QUINTO - NORME TECNICHE
Art. 30 – Presa d’acqua e punto di consegna
1. Costituiscono la "presa" le opere di derivazione dalla conduttura di distribuzione fino al dispositivo antiriflusso posto a valle della valvola di arresto, dispositivo compreso.
Costituisce il "gruppo di alimentazione" il complesso formato dal contatore, relativa valvola di arresto e dispositivo antiriflusso.
2. Il punto di consegna dell’acqua è rappresentato dal gruppo di alimentazione collocato in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del gestore;
3. La presa come definita al punto 1 è considerata come pertinenza della rete di distribuzione dell'acquedotto, pertanto tutto quanto fa parte della presa, anche se posto su proprietà privata, rimane di esclusiva proprietà pubblica ai sensi dell’art.4 del presente regolamento, rinunciando l'utente ad ogni privilegio di legge in proposito, anche nel caso di pagamento di contributo alle spese per l’esecuzione dei lavori.
4. Quando, su richiesta dell’utente, una fornitura di acqua potabile è dichiarata cessata, il gestore provvede, a spese dell'utente, alla rimozione della relativa intercettazione posta sulla tubazione stradale. A richiesta dell'utente, ed a sue spese, il gestore potrà altresì rimuovere la parte di presa ubicata nella proprietà privata.
5. E' assolutamente vietato all'utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni ed ogni altro intervento su apparecchiature, tubazioni od altri accessori costituenti la presa di alimentazione.
6. L'utente è considerato come comodatario responsabile della presa di proprietà pubblica e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, ed ogni evenienza simile della parte di presa esistente sulla proprietà privata a cui l'utenza si riferisce. E' inoltre responsabile della rottura per gelo della parte di presa fuori terra, compreso il gruppo di alimentazione, nei casi in cui non abbia provveduto ad adottare gli idonei provvedimenti e/o le prescrizioni fornite dal gestore.
Pertanto egli dovrà adottare tutte quelle precauzioni affinché detta parte di presa, ed in particolare il contatore, siano riparati dal gelo. Qualora si verificassero questi od altri inconvenienti o guasti di qualsiasi genere alla parte di presa posta in proprietà privata, l'utente deve darne immediatamente avviso al gestore per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso, nonché pagare le spese inerenti, se a lui imputabili.
7. In caso di rimozione abusiva e/o smarrimento o manomissione del contatore, l’utente risponderà al gestore del danno subito per mancata custodia del medesimo, rifondendo tutte le spese sostenute dal gestore stesso.
In questi casi, il consumo d’acqua a carico dell’utente in seguito a detto smarrimento o manomissione è stimato come previsto dall’art. 24, punti 6 e 7.
8. La responsabilità e la manutenzione dei pozzetti e degli alloggiamenti del contatore a servizio dell’utenza, ubicati nelle proprietà pubbliche o private, sono a carico dell'utente.
Art. 31 – Costruzione ed uso della presa
1. Tutte le opere necessarie per l’esecuzione della presa, a partire dalla rete di distribuzione e sino al dispositivo antiriflusso posto a valle della valvola di arresto installata dopo il contatore, sono eseguite, a spese del richiedente ed a cura del gestore, sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali dallo stesso stabiliti.
2. All'origine di ogni presa, in idoneo pozzetto stradale, è installata una valvola di intercettazione, che può essere anche ubicata prima del contatore. All'utente è vietato nel modo più assoluto la manovra, con qualsiasi mezzo, di detta valvola.
3. All'estremità opposta della diramazione di presa, in proprietà privata e nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica (in pozzetto, sul muro di recinzione esterna, o sul muro frontale interno del fabbricato nel punto di ingresso dell’allacciamento, in locale tecnico o vano comune), il gestore colloca il contatore e, subito dopo, una valvola di arresto, che l'utente può manovrare per le proprie necessità.
4. Nel caso di installazione di contatori su proprietà di terzi, il contatore sarà installato nella posizione più vicina alla proprietà pubblica o alla condotta stradale da cui è derivato, se questa è già in proprietà privata. Non saranno concessi l’ubicazione o lo spostamento del contatore in prossimità dell’utenza da servire, se questa non confina con la proprietà pubblica dotata di rete acquedottistica.
5. Se si dovessero installare più derivazioni in un’unica posizione, il gestore, qualora lo ritenga necessario, può eseguire un solo allacciamento dalla condotta stradale e costruire poi all'interno della proprietà le varie derivazioni per le singole utenze (collettore).
Anche in questo caso tutti i contatori sono collocati, raggruppati, in area di proprietà privata condominiale, o comune a tutte le utenze servite, nella posizione già definita al punto 3 del presente articolo.
6. Tutti i contatori a servizio dell’edificio devono sempre risultare in posizione adatta per una facile ispezione e lettura, al riparo dal gelo e dall’eccessiva temperatura, pioggia od altre condizioni.
7. Nel caso di installazione di contatori in batteria a servizio di varie unità immobiliari costituenti il fabbricato, è responsabilità dell’utente provvedere al corretto collegamento degli impianti interni di dette unità ai relativi contatori. Il gestore medesimo declina qualsiasi responsabilità in caso di errori nella fatturazione dovuti ad erroneo allacciamento dei singoli impianti interni ai relativi stacchi da parte dell’utenza. In tali circostanze il gestore provvederà alla sola rettifica dell’ultima bolletta emessa.
8. E’ tassativamente vietata qualsiasi derivazione idrica prima del contatore per alimentazione idrica.
9. Il gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
Art. 32 – Manutenzione della presa
1. La manutenzione della presa è eseguita esclusivamente a cura del gestore, sotto la sua responsabilità e con le modalità ed i materiali dallo stesso stabiliti, ed è posta a carico:
a) del gestore quando il gruppo di misura sia installato nelle immediate vicinanze del confine con la proprietà pubblica.
b) dell’utente, in caso di posizione diversa del contatore. In questa circostanza verranno però addebitati solamente gli interventi eseguiti sulla parte di allacciamento posto tra il confine con la proprietà pubblica ed il gruppo di misura; rimarranno sempre a carico del gestore i lavori sulla parte di presa in proprietà pubblica.
2. Nel caso di guasto del tubo di presa, nel tratto interessante la proprietà pubblica, che comporti il rifacimento integrale della diramazione, il gestore provvederà anche, a suo insindacabile giudizio, con oneri e spese a proprio carico e senza facoltà di opposizione da parte dell’utenza, ad uniformare la posizione inadatta del gruppo di alimentazione a quanto previsto dal precedente art. 31. In tal caso, il tratto di tubazione di presa insistente sulla proprietà privata, una volta ricollegato al gruppo di alimentazione, diventa parte integrante dell’impianto interno privato.
Se tale circostanza dovesse riguardare un allacciamento a servizio di più contatori, il contatore installato all’inizio della proprietà privata è definito utenza generale (punto di consegna) a servizio di tutto il complesso con proprio contratto “condominiale” ed i contatori a valle dello stesso sono considerati utenze a defalco solamente nel caso in cui siano di libero accesso per la rilevazione contestuale delle letture periodiche.
Art. 33 – Modifiche e spostamento della presa
1. Il gestore può in ogni momento modificare o spostare la presa, con obbligo di preavviso all'utente interessato, qualora dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua o fossero necessari interventi nella proprietà privata.
2. Lo spostamento della presa può essere disposto dal gestore, nel caso in cui il luogo in cui si trova la presa, o il gruppo di alimentazione, non sia più di pertinenza dell'edificio a cui l'utenza si riferisce e, in ogni caso, quando non siano più rispettate le norme del presente regolamento.
3. Le modifiche e lo spostamento della presa possono essere richiesti dall'utente, per propria necessità.
4. Se le modifiche o lo spostamento sono eseguiti a richiesta dell’utente o per sua causa, il gestore gli addebita le spese sulla prima fattura utile.
Art. 34 – Diametro della presa
1. Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dal gestore a suo esclusivo giudizio, tenuto conto, in ogni caso, dei vincoli connessi al diametro della tubazione stradale, alle possibilità di erogazione dell'acquedotto ed alle esigenze del servizio idrico in generale.
2. Nel caso in cui il diametro della presa fosse inadeguato, per eccesso o per difetto, rispetto all’effettivo consumo, il gestore può, a proprio insindacabile giudizio, eseguire tutti i lavori necessari all’adeguamento della presa o delle singole componenti.
Detti lavori sono a carico dell'utente quando il consumo, l'utenza o l'impianto privato non corrispondano più alla domanda originaria di allacciamento o al contratto di somministrazione.
Art. 35 – Suddivisione della presa
1. La suddivisione della presa è possibile qualora l'unica proprietà di un complesso di più fabbricati, per i quali storicamente venne concesso un unico allacciamento, sia stata successivamente ripartita.
2. Qualora i nuovi allacciamenti siano da collocarsi in posizione non derivabile dalla rete idrica esistente, secondo le norme tecniche del presente regolamento, sono poste a completo carico del richiedente le spese per la posa della tubazione necessaria alla costruzione delle nuove prese.
Art. 36 – Spostamento e rimozione del contatore
1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non dal gestore.
2. L’utente può richiedere lo spostamento del contatore, che è eseguito esclusivamente dal gestore; le relative spese sono a carico del richiedente, cui spettano anche l’onere e la spesa per la connessione degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
3. Qualora il gestore riscontrasse che il luogo dove è installato il contatore non fosse adatto all’esecuzione delle verifiche, delle letture oppure alla conveniente conservazione ed alla agevole manutenzione delle apparecchiature, può provvedere, a proprie spese, allo spostamento, se vi sia necessità ed urgenza, con preavviso all'utente.
4. Lo spostamento del contatore per i motivi esposti al punto 3 è eseguito dal gestore a spese dell’utente quando l’intervento si rendesse necessario in conseguenza di modifiche fatte dall’utente medesimo all’immobile o comunque al posto in cui si trova il gruppo di alimentazione.
5. Nei casi in cui si rendessero necessarie, a giudizio del gestore, modifiche delle pertinenze della parte di presa in proprietà privata, l’utente è tenuto ad eseguire i lavori richiesti entro il termine stabilito, con l’obbligo di comunicazione al gestore di eventuali motivi di ritardo. Se l’utente non esegue quanto richiesto, il gestore ha la facoltà di provvedere direttamente, con addebito all’utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.
6. E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie. In caso di guasto o di palese malfunzionamento del contatore, l’utente ha l’obbligo di avvisare immediatamente il gestore.
Se il contatore risulta deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’utente, è sostituito a cura e spese del gestore.
7. L’utente è tenuto ad intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore.
8. All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal gestore che funge da verbale.
Il personale incaricato dal gestore dell’effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l’utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. In caso d’assenza dell’utente l’intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata, su richiesta, al domicilio dell’utente.
Art. 37 – Condizioni per la suddivisione di utenza mediante installazione di più contatori su unico tubo di presa
1. Qualora venga presentata, da parte dell’utente, richiesta di suddivisione dell’utenza mediante installazione di più contatori su un unico tubo di presa, il gestore potrà proporre ed adottare le seguenti soluzioni:
A) per condomini composti da sole utenze domestiche: si possono installare contatori per porzioni omogenee di fabbricato (intendendosi per “porzione omogenea” la scala, il piano, la singola unità abitativa) a condizione che l’intervento coinvolga in modo uniforme tutte le porzioni presenti;
B) per complessi composti sia da utenze domestiche che da utenze non domestiche, si possono installare:
I un contatore comune a tutte le unità commerciali ed uno comune a tutte le unità abitative; II un contatore per ciascuna unità commerciale ed uno comune a tutte le unità abitative;
III un contatore per ciascuna unità abitativa ed uno comune a tutte le unità commerciali;
C) situazioni diverse dovranno essere valutate di volta in volta dal gestore.
2. L’installazione dei nuovi contatori dovrà avvenire secondo le disposizioni previste dall’art. 31 del presente regolamento.
3. Ciascuna richiesta di suddivisione potrà essere presa in considerazione dal gestore esclusivamente previa presentazione di autorizzazione scritta rilasciata dall’amministratore dello stabile in rappresentanza dell’intero condominio oppure, in sua mancanza, da tutti i singoli condòmini.
Art. 38 – Ispezioni e verifiche del gestore
1. Il gestore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del gestore o dallo stesso incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati del gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in relazione sia al presente regolamento sia ai patti contrattuali.
3. L'utente è tenuto a prestare la propria disponibilità e la migliore collaborazione ed ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le ispezioni e verifiche.
4. In caso d’opposizione od ostacolo dell’utente, il gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’utente.
La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.
5. Nei casi di cui al punto 4 restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti ed e fatta salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del gestore.
Resta altresì salvo il diritto del gestore di risolvere il contratto di somministrazione e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato, previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.
Art. 39 – Verifica del livello di pressione
1. L’utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna.
La verifica è effettuata da personale del gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’utente, previo appuntamento, nel rispetto delle modalità fissate dalla carta del servizio.
2. Le spese relative alla verifica sono poste a carico del gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell’utenza; in caso contrario tali spese saranno sopportate dall’utente.
Art. 40 – Manomissione dei sigilli
1. E’ assolutamente vietato all’utente manomettere i sigilli apposti dal gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
2. La manomissione dei sigilli apposti dal gestore comporta l’addebito all’utente delle spese per il loro ripristino, oltre al pagamento di un importo pari ai presumibili consumi, determinati secondo quanto disposto dall’art. 24 del presente regolamento, e della penalità prevista dal tariffario.
Il gestore ha facoltà di sospendere l’erogazione dell’acqua finché ogni cosa non è ricondotta allo stato normale e l'utente non ha effettuato i pagamenti dovuti.
1. Per l'alimentazione di bocche antincendio può essere concessa idonea derivazione per la quale viene stipulato un apposito contratto, distinto da quello per la fornitura per altri usi.
Ai fini del dimensionamento della derivazione, l'utente deve fornire al gestore le prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
2. Le derivazioni antincendio sono realizzate con oneri a carico dell’utente e sono soggette al pagamento di una quota fissa, stabilita dall’ Autorità d’ambito; per le utenze dotate di contatore, verrà altresì addebitata la quota variabile per i consumi eventualmente rilevati.
3. Il gruppo di alimentazione antincendio, che è affiancato, di norma, a quello adibito ad altri usi nello stesso edificio o nella stessa unità immobiliare, è dotato di contatore atto a rilevare eventuali usi impropri della fornitura. Il contatore è sostituito con cadenza periodica, senza ulteriori oneri a carico dell’utente, al fine di garantirne la perfetta funzionalità.
4. Le bocche da incendio possono essere utilizzate solamente in caso di incendio o per effettuare le eventuali verifiche periodiche. In detti casi l’utente ne dovrà dare comunicazione scritta al gestore, precisando, in occasione di verifiche periodiche, anche le letture del contatore di inizio e fine prova. Il quantitativo d’acqua utilizzato è fatturato alle tariffe vigenti.
L’utente è ritenuto responsabile ad ogni effetto per l’utilizzo improprio delle bocche da incendio ed è passibile, oltre che del rimborso dei danni cagionati al gestore, anche di applicazione di una sanzione pecuniaria come disposto dall’art. 29 del presente regolamento; nell’ipotesi di reiterate violazioni il gestore potrà agire per la tutela dei propri diritti in ambito sia civile sia penale.
CAPO SESTO - NORME PER GLI IMPIANTI PRIVATI
Art. 42 – Generalità sugli impianti interni
1. La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese dell’utente, nel rispetto della legislazione vigente, il quale si assume anche l’onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
2. Il gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Art. 43 – Ubicazione ed installazione delle tubazioni
1. Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica e sulla scorta delle indicazioni tecniche del gestore, utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate devono essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell’acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte devono essere convenientemente protette ed isolate.
3. Nessun tubo dell'impianto può, di norma, sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
4. La tubazione interna, dal gruppo di alimentazione fino alla prima derivazione di consistente prelievo, deve avere diametro non inferiore a quello del dispositivo antiriflusso posto a valle della valvola di arresto. Le altre condutture devono avere un diametro proporzionato alla loro lunghezza, all'entità del consumo di acqua previsto, al diametro e al numero dei rubinetti e loro equivalenti.
A tale scopo gli utenti devono uniformarsi a tutte le prescrizioni che il gestore ritenesse necessario fare osservare nell'interesse del servizio pubblico e privato. In particolare non devono esservi comunicazioni fra le condutture di acqua potabile ed apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque di pozzi privati o di altro acquedotto o acque comunque commiste a sostanze estranee. E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
5. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quella dell'acquedotto.
6. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile ed essere poste ad una quota superiore al livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
7. L'impianto interno non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici.
8. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi privati, da condotte diversamente alimentate oppure da altri allacciamenti derivati dalla rete del pubblico acquedotto, deve impedire qualunque tipo di connessione fisica fra gli impianti interni diversamente forniti, pena la sospensione della fornitura. Il trasgressore sarà tenuto al risarcimento al gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato ai punti precedenti.
9. L’impianto interno antincendio deve essere dimensionato in base alle condizioni di funzionamento degli erogatori, tenendo conto della portata e della pressione di fornitura concessa dal gestore. Le condutture e le bocche da incendio, installate all’esterno, devono essere realizzate in modo da avere idonea protezione dal gelo.
Nel caso vi fosse la necessità di installare nell’impianto interno antincendio un attacco per il gruppo motopompa dei V. F., dovrà essere installato un disconnettore a tre vie con scarico automatico, conforme alle norme UNI. Tale dispositivo deve essere altresì installato nel caso in cui l’impianto interno della rete antincendio fosse alimentato alternativamente anche da altra fonte (pozzo privato, ecc.).
Il gestore non assume alcuna responsabilità nel caso che le condizioni di pressione e portata dell'acqua, al momento dell'utilizzo dell’impianto antincendio, non siano quelle di normale esercizio della zona a cui fa capo l'utenza.
Art. 44 – Installazione di disconnettori sulle utenze non domestiche
1. Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d’inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.
2. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora il gestore accerti che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni del presente articolo, è tenuto, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.
Art. 45 – Impianti di sollevamento privati
1. L'utente, che avesse la necessità di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto, può installare un impianto per il sollevamento dell'acqua con interposizione di serbatoio a pelo libero. Lo schema funzionale dell'impianto, da allegarsi alla domanda di allacciamento per l’esame e l’approvazione del gestore, deve essere realizzato in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto delle apparecchiature.
2. Se l’impianto di sollevamento è a servizio di una rete antincendio interna, il dispositivo antiriflusso deve essere tassativamente costituito da un disconnettore a tre vie con scarico automatico, conforme alle norme UNI.
Art. 46 – Serbatoi di accumulo privati
1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi privati essi devono essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell’acqua contenuta. Devono, inoltre, essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia.
2. La bocca d’alimentazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
3. Il serbatoio deve essere dotato di scarico di fondo, di scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, di tappi ermetici, di valvole di aerazione e di afflussi singoli per ogni vasca.
4. Gli scarichi del serbatoio non possono essere collegati direttamente con le reti fognarie.
Art. 47 - Irregolarità negli impianti privati
Qualora fossero riscontrate negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento od alle eventuali prescrizioni particolari del gestore, o, in genere, opere non autorizzate, il gestore può sospendere la fornitura dell'acqua potabile, sino a quando l'utente non abbia eliminato le irregolarità o sanato le inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o senza che questi possa richiedere la rescissione del contratto.
Art. 48 – Xxxxx e responsabilità
1. Ogni responsabilità riguardo alla costruzione, alla conduzione ed alla manutenzione degli impianti interni grava sull’utente, senza che il gestore possa, in alcun modo e per alcun motivo, essere chiamato a rispondere dei danni che possano derivare dagli impianti interni medesimi.
2. In particolare l’utente è sempre ed esclusivamente responsabile verso i terzi di ogni eventuale danno connesso con l’impianto interno e con il suo esercizio.
4. Il gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi.
5. L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.
1. In casi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni non permanenti, circhi equestri, manifestazioni, feste popolari ecc.), il gestore può concedere l'esecuzione di prese temporanee, sempre secondo le norme di regolamento, se ed in quanto applicabili, e impartire prescrizioni particolari secondo le circostanze riscontrate.
2. Sull'utente gravano le spese di installazione e rimozione della presa provvisoria; egli, altresì, depositerà idonea cauzione a garanzia di eventuali insolvenze, secondo le modalità disposte dal gestore.
3. Al termine della fornitura d'acqua, ed in ogni caso ad ogni semestre, è emessa regolare fattura, per i consumi effettuati e spese inerenti e conseguenti, contabilizzando per l'acqua la tariffa dedicata, approvata dall’Autorità d’ambito.
CAPO SETTIMO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 50 – Identificazione dei dipendenti
I dipendenti del gestore sono muniti di tesserino di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.
Art. 51 – Utenze preesistenti
1. Coloro che al momento dell’adozione del presente regolamento da parte del gestore avessero un rapporto di fornitura del servizio già stipulato con un precedente gestore, sono comunque vincolati alle norme in esso contenute a partire dal 30° giorno dall’approvazione dello stesso.
Nel caso che il rispetto del presente regolamento comportasse modifiche delle prese e degli impianti interni che richiedano tempi più lunghi, l’utente può segnalare la circostanza al gestore e concordare modalità e tempi di esecuzione degli interventi che risultassero effettivamente necessari.
2. Il gestore è tenuto a fornire, su richiesta, a propria cura e spese, copia del presente regolamento nonché della carta del servizio.
3. Il gestore è tenuto a informare l’utente, anche tramite avvisi inseriti nelle bollette, dell’approvazione del presente regolamento e di eventuali variazioni successive.
Art. 52 – Controversie e reclami
Per qualsiasi comunicazione, domanda, chiarimento o reclamo l’utente deve rivolgersi alle strutture competenti del gestore, nei tempi e con le modalità stabiliti dalla carta del servizio.
Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, è considerata nulla o come non avvenuta.
Art. 53 – Violazioni alle norme contrattuali
1. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento o previste dal contratto di somministrazione sono verbalizzate dal personale del gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza – se del caso – di un pubblico ufficiale.
2. In caso di violazioni accertate si applicano le sanzioni e le penalità previste dal presente regolamento e dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dal gestore ed il risarcimento degli eventuali danni provocati al gestore medesimo o a terzi per effetto degli atti compiuti dall’utente.
3. Nel caso in cui l’utente non adempia alle obbligazioni derivanti dal regolamento o dal contratto, purché contestate per iscritto dal gestore, quest’ultimo potrà sospendere la fornitura, secondo le modalità previste all’articolo 28, finché la situazione non sia stata regolarizzata.
Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, è ad esclusivo carico dell’utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il gestore.
Art. 55 – Revisioni del presente regolamento
Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto il territorio, l’Autorità d’ambito, anche su indicazione del gestore, si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento.
Art. 56 – Entrata in vigore del regolamento
Il presente regolamento entra in vigore dalla data indicata nell’atto di approvazione da parte dell’Autorità d’ambito e contestualmente si intendono abrogati tutti i regolamenti precedentemente vigenti sul territorio provinciale.
Art. 57 – Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.
Autorità d’ambito di Piacenza
Servizio Idrico Integrato
Addebiti vari all’utente
Art. 29 regolamento del servizio di acquedotto
Approvato con delibera n° 14 del 28/09/2011
ADDEBITI VARI ALL'UTENTE - art. 29 regolamento del servizio di acquedotto
lett. | VOCI | art. regolamento | altro documento interessato | importo € |
PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE | ||||
a | Deposito cauzionale; | Art. 14 | Del. CdA ATO n. 9 del 24/05/2005 | 35 € domestici |
35 € non domest. contatore ½" | ||||
150 € non domest. contatore ½"÷1" | ||||
400 € non domest. contatore >1" | ||||
200 € uso cantiere per unità immob. servita | ||||
Deposito cauzionale prese speciali | art.49 | 250 € per luna park, sagre,feste di paese, mostre , ecc. | ||
Art.49 | 500 € per cantieri stradali esimili | |||
b | Corrispettivo per installazione di contatore/i, successivamente alla realizzazione dell'allacciamento/predisposizione | 70 € + IVA per contatore fino a 1" | ||
90 € + IVA per contatore da1.1/4" e 1.1/2" | ||||
a preventivo per contatori di diametro superiore | ||||
c | Corrispettivo per i subentri e le volture | Art. 16 | 15 € + IVA | |
d | Corrispettivo per la riapertura del contatore | Art. 20 | 35 € + IVA | |
e | Corrispettivo per la prova di taratura del contatore | Art. 24 | CdS pag. 16 | 30 € + IVA |
f | Corrispettivo per la chiusura del contatore per risoluzione del contratto/morosità | Artt. 27 e 28 | 35 € + IVA | |
g | Corrispettivo per la verifica del livello di pressione | Art. 39 | CdS pag. 16 | Max 50 € + IVA |
h | Corrispettivo per l'installazione del dispositivo di limitazione della portata | art. 28 | 40 € + IVA | |
i | Corrispettivo per la rimozione del dispositivo di limitazione della portata | art. 28 | 40 € + IVA | |
j | Addebito costo sostituzione contatore rotto fino a DN 25 mm | art. 30 | 90 € + IVA | |
Addebito costo sostituzione contatore rotto per diametri superiori a DN 25 mm | art. 30 | analitico |
lett. | VOCI | art. regolamento | altro documento interessato | importo € |
PENALI | ||||
k | Penale per usi impropri e prelievi abusivi | Art. 8 | 300 € | |
l | Penale per rivendita acqua | Art. 19 | 300 € | |
m | Penale per mancata lettura contatore | Art. 23 | 20 € | |
n | addebiti per interessi di ritardato pagamento | art. 27 | T.U.R. + 3,5% | |
o | Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori | Art. 30 | 300 € | |
p | Penale per utilizzo improprio delle bocche antincendio private | Art. 41 | 300 € |