CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO SUPERFICIE PUBBLICITARIA SU
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO SUPERFICIE PUBBLICITARIA SU
AUTOMEZZO (BENE MOBILE) pubblicate anche all’indirizzo internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx/xxxxxxxxxx
ART. 1 - Richiesta di adesione, Premesse e Condizioni:
1.1 La richiesta di adesione sul fronte del contratto e le presenti clausole generali di contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto tra il
“Committente”, i cui dati sono trascritti sul fronte del contratto, e Servizi di Utilità Sociale Srl società unipersonale - Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - P. Iva 09904431005
- C.C.I.A.A.-R.E.A. n. MI - 1963942 - Reg. Imprese Milano 09904431005 - d’ora
innanzi per brevità definita “Concedente”; 1.2 In esecuzione alla proposta effettuata dal Committente, la società Concedente, nella sua qualità di detentrice dei diritti di utilizzo della superficie di un automezzo principalmente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, d’ora in avanti definito “Bene mobile”, nonché del Bene mobile stesso, si impegna a concedere il Bene mobile in uso gratuito ad un Ente Beneficiario che persegua le finalità e gli scopi indicati al successivo art. 2; 1.3 La Concedente, dietro proposta del Committente, collocherà gli spazi informativi/pubblicitari disponibili sulla superficie esterna del Bene mobile individuato sul presente contratto, superficie noleggiata al Committente stesso per l’affissione del messaggio pubblicitario, riservandosi comunque il diritto di collocare altri loghi, immagini, messaggi pubblicitari e scritte di vario genere sulla rimanente superficie disponibile del bene concesso in comodato all’Ente Beneficiario; Parimenti la Concedente, dietro proposta del Committente, collocherà uno spazio pubblicitario sulla pubblicazione provvisoriamente denominata “guidaweb” in questo contratto, che sarà diffusa entro 120 giorni dalla data dell’ordine in formato pdf, tramite il sito internet “xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx” (o in altro sito Internet che ad esso potrà sostituirsi, con obbligo per la Concedente di informare il Committente tramite lo stesso sito “xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx”. L’importo complessivamente riportato nel contratto si riferisce per il 50%al noleggio dello spazio informativo sul bene mobile, e per il 50% all’acquisto dello spazio pubblicitario sulla “guidaweb” in pdf diffusa tramite il sito internet.
ART. 2 - Oggetto, Conclusione e Facoltà di cessione del contratto:
2.1 Oggetto del presente Contratto è l’obbligo per la Concedente di realizzare uno spazio informativo/pubblicitario applicato sulla superficie del Bene mobile e favorire il servizio di divulgazione del nome e dell’eventuale immagine e/o logo del Committente (ovvero dei suoi prodotti e/o servizi) applicati sulla superficie del Bene mobile stesso concesso, entro 48 mesi dalla data di sottoscrizione del presente ordine, in comodato ad Enti Beneficiari che ne abbiano fatto richiesta, così come individuati dal comma 2.6 nonché di realizzare uno spazio pubblicitario con grafica simile a quella dello spazio informativo applicato sul bene mobile e diffonderlo sulla pubblicazione in formato pdf diffusa tramite il sito internet indicato all’art.1.3, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell’ordine. Le dimesioni dello spazio pubblicitario rientrano nel massimo di cm 19,4 x cm 28,4, in base al listino applicato e in proporzione all’investimento del Committente, nell’ambito del formato massimo della pagina, di cm 21 x cm 29,7. 2.2 La proposta è da intendersi vincolante in ogni sua parte per il Committente fin dalla sottoscrizione del presente modulo da parte del
Committente stesso. 2.3 La Concedente si riserva la facoltà di poter cedere il presente contratto, ivi compresa l’autorizzazione di addebito in conto (R.I.D. e/o SDD) allegata, per la quale la Banca domiciliataria indicata dal Committente viene espressamente autorizzata all’estinzione dei documenti di debito del creditore subentrato. Pertanto, il Committente, con la sottoscrizione della presente clausola, autorizza e presta espressamente e preventivamente il proprio consenso alla cessione del presente contratto a terzi, ex art. 1406, 1407 e ss. c.c., da parte della Concedente, ivi compresa l’autorizzazione di addebito in conto RID e/o SDD allegata di cui il Cliente autorizza specificamente l'eventuale riallineamento, sia in caso di cessione sia in caso di utilizzo da parte della Concedente, affinché si proceda all'incasso di ogni scadenza che derivi dalle obbligazioni assunte, quand'anche la posizione sia stata nel frattempo revocata. 2.4 Il contratto non è cedibile per il Committente. 2.5 Ai fini del presente accordo per bene mobile si intende l’automezzo adibito prevalentemente al trasporto di persone svantaggiate come definite al successivo comma 2.6. 2.6 Per Enti Beneficiari s’intendono quegli Enti Pubblici, Fondazioni o Associazioni senza fine di lucro e/o società nel cui scopo istituzionale rientri la solidarietà sociale, comprese le attività connesse, rivolta all’assistenza o tutela di “persone svantaggiate”, intendendo ai fini contrattuali gli anziani, i bambini e i disabili e comunque coloro che versino in condizioni di particolare bisogno in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 2.7 Le priorità eventualmente espresse dal Committente nella presente proposta in merito a: a - Ente Beneficiario; b - localizzazione dello spazio pubblicitario così come previsto nell’allegato grafico parte integrante dellapresente proposta; c - marca e modello dell’automezzo destinato ad essere concesso in comodato all’Ente Beneficiario prescelto; diverranno vincolanti per la Concedente solo a condizione che, nei 48 (quarantotto) mesi successivi alla data della presente proposta, questa abbia ceduto almeno il 75% (settantacinque percento) degli spazi informativi/pubblicitari predisposti sulla superficie del Bene mobile destinato all’Ente Beneficiario prescelto. Qualora tale condizione non si verifichi, la Concedente si impegna a collocare il messaggio, avente grandezza e - ove possibile - posizione analoga a quello ordinato, sulla superficie disponibile del primo Bene mobile concesso a propria insindacabile discrezione in comodato ad altro Ente
Beneficiario che abbia la sede operativa nello stesso Comune dell’Ente Beneficiario inizialmente indicato oppure nella stessa Provincia dell’Ente Beneficiario originariamente indicato, applicando in quest’ultimo caso uno sconto del 20% (venti percento) sull’importo contrattuale stabilito. 2.8 Il Committente dichiara di aver preso visione della grandezza e della posizione dello spazio prescelto come da listino al momento della sottoscrizione della presente proposta, manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsiasi pretesa e /o richiesta risarcitoria. 2.9 Nel caso in cui il
Committente non esprima nessuna preferenza in merito all’Ente Beneficiario, la Concedente si impegna, nel rispetto della localizzazione e della dimensione dello spazio prescelto, per l’applicazione del bene mobile, ad esporre gli spazi informativi/pubblicitari oggetto della presente proposta sul Bene mobile che sarà concesso in comodato ad un Ente Beneficiario aventi sede nella Regione ove ha la sede legale il Committente, entro 48 (quarantotto) mesi dalla sottoscrizione della presente proposta.
ART. 3 - Esclusive, Caratteristiche e Diffusione dello spazio informativo a noleggio (bene mobile) e acquistato (guidaweb):
3.1 Non sono ammesse esclusive e divieti di adesione ai Servizi Contrattuali (fermo quanto previsto dai successivi artt. 5.2 e 6.9), per quanto nei limiti del possibile la
Concedente cercherà di non posizionare aziende e attività concorrenti in spazi attigui e direttamente a contatto; 3.2 Il messaggio informativo/pubblicitario sarà realizzato su materiale adesivo fornito dalla Concedente, o da terze società da essa incaricate, avente caratteristiche di resistenza e durata consoni a garantire nel tempo la diffusione del messaggio. Le dimensioni dello spazio, corrisponedenti al codice di localizzazione indicato sul fronte del presente contratto, potranno subire variazioni fino al 30% della superficie. 3.3 Qualora la diffusione del messaggio informativo/pubblicitario oggetto del presente Contratto dovesse essere sospesa, per cause d’impossibilità sopravvenuta non imputabili alla volontà della Concedente, per un periodo superiore a 2 (due) mesi, la durata del Contratto verrà prorogata per un periodo uguale a quello della sua mancata esecuzione. 3.4 Qualora la mancata diffusione del messaggio pubblicitario sul bene mobile sia imputabile all’impossibilità dell’automezzo di circolare a causa di guasti derivanti da incidenti, danni o guasti di natura tecnica, di natura tale da pregiudicarne la futura circolazione, la Concedente si riserva la possibilità di sostituire il bene mobile con un altro veicolo di pari categoria, e s’impegna a collocare il messaggio pubblicitario del Committente sul nuovo bene mobile nel più breve tempo possibile; 3.5 Il Committente, qualora il bene mobile dovesse essere sostituito per qualsiasi motivo dalla Concedente, autorizza il trasferimento del proprio logo sul nuovo automezzo purchè avente caratteristiche simili a quello sostituito. 3.6 Qualora l’eventuale sospensione del servizio informativo/pubblicitario sul bene mobile sia dipesa da cause imputabili all’Ente Beneficiario (assegnatario del Bene mobile), la Concedente si riserva la facoltà di comodare il Bene mobile ad altro Ente Beneficiario che abbia la sede operativa nella stessa Provincia o Comune in cui quello sostituito aveva la sede operativa, senza che alla Concedente possano essere applicate penali di qualsiasi tipo o che ciò dia origine al diritto di sconto per il Committente, ferma la prosecuzione del servizio in tale forma fino al raggiungimento del periodo temporale inizialmente previsto. 3.7 La diffusione della “guidaweb” che contiene lo spazio pubblicitario del Committente, avviene esclusivamente a mezzo internet come definito dall’art. 1.3 che precede. La grafica dello spazio pubblicitario sarà a discrezione della Concedente, che cercherà (nel limite delle proporzioni ridotte dello spazio su guidaweb) mantenere simile a quello noleggiato sul bene mobile. Il 50% dell’importo complessivo del contratto è riferito allo spazio da pubblicare su “guidaweb”. Il titolo “guidaweb” potrà essere variato in qualsiasi momento dalla Concedente, senza obbligo di comunicazione al Committente. I contenuti di “guidaweb” sono convenuti per almeno il 30% (trenta per cento) su informazioni sui servizi per i cittadini e/o sulla tutela dei loroi diritti, con aree specifiche dedicate alla mobilità per cittadini diversamente abili e ai servizi a loro dedicati sul territorio nazionale e/o in Europa.
ART. 4 - Xxxxx, Garanzie, Esclusione di responsabilità, Manleva:
4.1 Ai sensi e per l’effetto del D. Lgs. 285/92 e del DPR 495/92 il Committente è esonerato dal pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità. Qualora si verifichino variazioni legislative o di carattere amministrativo nazionale o locale, o in qualsiasi caso il servizio esercitato dal bene mobile originasse, anche per interpretazione dei terzi, effetti tali da variare le obbligazioni a carico dei titolari di spazi pubblicitari sui mezzi di cui al presente contratto, o tali da rendere in ogni caso necessario il pagamento di imposte a fronte del servizio pubblicitario reso in funzione del presente contratto, rimarrà ad esclusivo carico del Committente ogni onere in tal senso individuato. 4.2 Il Committente garantisce la piena titolarità e/o disponibilità di ogni informazione e dato (d’ora in poi “Materiale”) comunque fornito alla
Concedente al fine di realizzare i messaggi prenotati. Su tale materiale, oltre che sui dati fiscali, il Committente assume la piena responsabilità garantendo che esso non viola alcun diritto di terzi derivante dalle norme giuridiche vigenti, o dalle consuetudini o usi, della Legge italiana o di qualunque altro Stato. Il Committente solleva la Concedente da ogni responsabilità verso il Fisco, le autorità garanti e terzi in genere, manlevandola e comunque tenendola indenne da ogni azione in proposito per qualsiasi evento che possa richiamarsi direttamente o indirettamente alla pubblicità mostrata e/o alla sottoscrizione del presente contratto e alle obbligazioni di qualsiasi natura derivanti. 4.3 Poiché i Comuni hanno una podestà regolamentare per disciplinare lo svolgimento dei servizi non di linea (anche a norma dell'Art. 4 della Legge n. 21 del 1992) rimane a carico dell'Ente Beneficiario, direttamente oppure tramite gli Enti Pubblici preposti, ogni atto opportuno affinché l'utilizzo del bene mobile rientri nei servizi pubblici non di linea ed usufruisca delle deroghe previste dall'Art. 57, co.2 del regolamento attuativo del Codice della Strada, che consente di apporre la pubblicità su veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea, realizzando l'erogazione di servizi pubblici tramite risorse private che il legislatore sta intensamente promuovendo, anche in funzione della rilevanza del servizio offerto quale servizio sociale (l'Art. 9 della Convenzione delle Nazioni Unite, ratificata in Italia nel 2009, impone agli Stati contraenti di adottare misure adeguate per garantire alle persone diversamente abili l'accesso ai servizi, tra cui quelli di trasporto, in posizione di uguaglianza con gli altri cittadini). Qualora il servizio erogato dall'Ente Beneficiario tramite il bene mobile non venga così disciplinato e insorgano limitazioni nell'attività promozionale svolta dagli spazi noleggiati sulla superficie del Bene Mobile, il Committente dichiara specificamente di mantenere esclusivamente a proprio carico ogni eventuale onere aggiuntivo, tassa, sanzione, responsabilità amministrativa in genere, relativa allo spazio informativo/pubblicitario applicato a fronte del presente contratto sulla carrozzeria esterna del bene mobile. Rimangono ad esclusivo carico del Committente la verifica che l'Ente Beneficiario abbia agito come previsto dal presente Art. 4.3 e la comunicazione al Concedente dell'eventuale mancanza di tale regolamentazione, da effettuarsi unicamente tramite lettera Raccomandata A.R. presso la sede legale della Concedente e congiuntamente tramite posta elettronica all'indirizzo mail: “xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx”. 4.4 Nel caso in cui l'Ente Beneficiario non abbia provveduto a regolamentare il servizio fornito tramite (o anche tramite) il Bene Mobile come indicato al precedente Articolo 4.3 e ciò possa pregiudicare il servizio pubblicitario fornito dalle superfici noleggiate dal Comittente sul Bene Mobile o generare a carico della Concedente e/o del Committente un aggravio di spese e/o costi non contemplati nel presente contratto, la Concedente è autorizzata espressamente dal Committente ad operare affinché gli spazi informativi/pubblicitari oggetto della presente proposta siano apposti esclusivamente su un diverso Bene mobile dalle caratteristiche scelte ad insindacabile discrezione della Concedente, il quale sarà concesso in comodato ad un altro Ente Beneficiario avente sede in Italia entro 24 (ventiquattro) mesi dalla comunicazione da parte del Committente tramite raccomandata A.R. e della e-mail del Committente in cui si informi la Concedente della mancata regolamentazione dell'uso del mezzo da parte dell'Ente Beneficiario. L'adempimento da parte della Concedente nei termini testè descritti, o l'attività della Concedente descritta al successivo Art. 4.5, escludono qualsiasi obbligo di risarcimento da parte della Concedente nei confronti del Committente e di terzi in genere, con manleva da parte del Committente il quale dichiara specificamente di mantenere esclusivamente a proprio carico ogni eventuale onere aggiuntivo, tassa, sanzione, responsabilità amministrativa in genere, relativa
allo spazio informativo/pubblicitario applicato a fronte del presente contratto sulla carrozzeria esterna del bene mobile, ciò anche in forma anticipata fino alla decorrenza del termine dei 24 (ventiquattro) mesi entro cui la Concedente si riserva di agire a fronte del presente articolo e del successivo Art. 4.5. 4.5 La Concedente, qualora intervengano condizioni di cui al precedente Art. 4.4, oppure insorgano per qualsiasi motivo limitazioni nell'attività promozionale svolta dagli spazi noleggiati sulla superficie del Bene Mobile, potrà a propria insindacabile discrezione agire come previsto dal precedente Art. 4.4 oppure affinché il bene mobile possa mantenere le superfici pubblicitarie noleggiate sulla propria carrozzeria esterna conformandosi alla normativa vigente, modificando caratteristiche di immatricolazione del mezzo e/o modificando l'Ente Beneficiario e/o cambiando la tipologia del Bene Mobile e/o le caratteristiche dell'erogazione del servizio, purché esso rimanga destinato a persone in difficoltà. Ciò entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data in cui intervengano le condizioni di cui al precedente Art. 4.4 oppure la Concedente abbia notizia delle limitazioni eventualmente subentrate, con facoltà per la Concedente di sospendere pertanto l'erogazione pubblicitaria del servizio per 24 (ventiquattro) mesi.
ART. 5 - Contestazioni, Costi supplementari, Clausole penali:
5.1 Contestazioni: La mancata contestazione da parte del Committente alla Concedente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione del servizio prenotato, confermerà a tutti gli effetti l’esatta realizzazione dello spazio informativo/pubblicitario prenotato con la sottoscrizione del presente contratto. Per data di attivazione del servizio si intenderà la realizzazione della superficie prenotata tramite il presente ordine e l’applicazione della stessa sul bene mobile di cui alla commissione d’ordine o la pubblicazione dello spazio pubblicitario del Committente sulla “guidaweb” diffusa in formato pdf tramite Internet. Ogni eventuale reclamo effettuato entro i termini di cui sopra, anche se fondato, non darà al Committente diritto ad indennizzi di sorta, e tanto meno alla risoluzione del Contratto, ma solamente all’immediata eliminazione dell’inconveniente a cura e a spese della Concedente e il prolungamento del Contratto per un periodo di tempo pari al numero di giorni durante i quali si è verificata l’irregolarità dell’esecuzione pubblicitaria. 5.2 Costi supplementari: eventuali indicazioni riferibili alla posizione gradita, all’impostazione grafica, ai colori, a marchi, nomi, testi, contenuti, posizioni gradite dei messaggi, eventuali esclusive di settore totali o parziali anche in deroga alle disposizioni contrattuali standard, senza il pagamento dei costi supplementari previsti ed indicati nell’apposita casella, sono da considerarsi non vincolanti, e non potranno essere in nessun caso oggetto di contestazione, ma rimarranno a discrezione della Concedente. Il caso di inadempimenti agli impegni assunti dalla Concedente relativamente alle condizioni cui si riferiscono i costi supplementari, comporterà la semplice corresponsione al Committente, a titolo di penale, di un importo pari al costo supplementare stesso e alla restituzione dell’importo già corrisposto per costi supplementari. Resta escluso ogni danno ulteriore. 5.3 Clausola penale: in qualunque ipotesi in cui insorga una responsabilità risarcitoria della Concedente nei confronti del Committente per inadempimento di una o più obbligazioni del presente negozio all’uopo rilevante, si conviene che la Concedente potrà a propria piena discrezionalità rimborsare parte dell’importo pagato dal Committente, oppure qualora la responsabilità risarcitoria sia valutata di entità uguale o superiore all’importo del presente contratto, rimborsare integralmente al Committente gli importi corrisposti per il contratto o rendere disponibile un messaggio pubblicitario equivalente in una diversa “guidaweb” e/o in un diverso bene mobile, purché concesso ad un Ente
Beneficiario che abbia la sede operativa nello stesso Comune dell’Ente Beneficiario inizialmente indicato oppure nella stessa Provincia dell’Ente Beneficiario originariamente indicato. Qualunque sia la scelta espressa dalla Concedente, il risarcimento compiuto nei termini testè descritti escluderà qualunque possibilità del Committente di chiedere un ulteriore risarcimento, di qualsivoglia natura ed entità per il presunto danno lamentato.
ART. 6 - Materiale utile: consegna per la realizzazione dei messaggi prenotati, oneri e responsabilità del Committente sull’esattezza dei dati pubblicati
non sarà in ogni caso conservato e/o restituito al Committente. 6.6 I dati relativi all’impostazione grafica sono solo ed esclusivamente quelli indicati nell’allegato relativo alle “Indicazioni grafiche proposte dal Comittente”. Tale allegato grafico sottoscritto dal Committente è parte integrante del presente contratto. Eventuali indicazioni fornite dal Committente relativamente all’impostazione grafica, al colore, ai caratteri, all’impaginazione e alla posizione e dimensione dello spazio prenotato non impegneranno in alcun modo la Concedente, che resterà libera di operare le scelte più opportune. Nell’ipotesi in cui il Committente non sottoscriva l’allegato grafico, egli autorizza tacitamente la Concedente a procedere alla stampa dei dati contenuti nella ragione sociale, senza la necessità di ulteriore comunicazione. 6.7 Qualora il
Committente abbia aderito al servizio speciale definito “Spazio Collettivo”, il servizio informativo fornito dalla Concedente consisterà esclusivamente nella: 1)indicazione della denominazione dell’attività 2) altro nome richiesto dal Committente 3) scelta di una delle tre frasi già predefinite sull’allegato grafico. Tale spazio sarà inserito assieme a tutte le altre attività che abbiano aderito a tale servizio, nell’ambito della superficie individuata discrezionalmente dalla Concedente sul bene mobile, in carattere di stampa “GillSans Bold”, in maiuscolo, colore bianco su fondo cyan e con le stesse modalità nella “guidaweb”. 6.8 Qualora il Committente abbia acquistato uno spazio informativo/pubblicitario da applicare sui vetri del Bene Mobile, il messaggio prenotato sarà realizzato dalla Concedente a mezzo di adesivi “microforati”, al fine di consentire la corretta visibilità dall’interno dell’abitacolo, in ossequio al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare tale caratteristica, senza che ciò dia diritto ad obiezione alcuna e/o al rifiuto di onorare il proprio impegno e/o ad ottenere alcun rimborso o risarcimento. 6.9 Il Committente dichiara di avere già assolto a tutti gli obblighi incombenti ai fini della pubblicazione degli spazi prenotati e dell’attuazione dei servizi richiesti, a titolo esemplificativo e non limitativo anche relativamente a eventuali autorizzazioni, licenze, liberatorie, limitazioni o diritti di Ordini professionali e terzi in genere. 6.10 II messaggi informativi/pubblicitari di cui al presente contratto non potranno essere contrari alle fondamentali regole del decoro, della morale e delle finalità istituzionali dell’Ente
Beneficiario. E’, in ogni caso, espressamente viatata l’adesione di Sexy Shop, Night Club, Lap dance, “Accompagnatrici”, Cartomanti, “maghi” e sensitivi, Partiti politici.
ART. 7 - Durata contrattuale, Fatturazione, Attivazione dei servizi:
7.1 La Concedente è tenuta alla prima attivazione dei servizi prenotati entro 48 (quarantotto) mesi dalla notizia dell’accettazione del Committente; pertanto il presente ordine è da ritenersi vincolato all’inizio dell’esecuzione entro tale termine, cosicché fino a che esso non sia interamente decorso, la Concedente ha la facoltà di decidere a propria insindacabile volontà quando iniziare l’adempimento. 7.2 Il Contratto ha una durata che per la pubblicazione dello spazio pubblicitario sulla “guidaweb” si conclude alla data di pubblicazione della guida in Internet e all’avvenuto incasso del primo 50% dell’importo complessivo del contratto, acconto compreso, che le parti convengono essere destinato a tale servizio. La durata del contratto per il noleggio della superficie pubblicitaria sul bene mobile ha invece una durata che si estende a tutta la durata del servizio prenotato, la quale, se non diversamente pattuito, è di 4 (quattro) anni. Il servizio inizia a decorrere dalla data di consegna del Bene mobile all’Ente Beneficiario. Se la concessione dello spazio informativo/pubblicitario al Committente avviene successivamente alla data di consegna dell’automezzo all’Ente Beneficiario, il servizio decorre dalla data in cui il
messaggio pubblicitario viene collocato sul Bene mobile già consegnato all’Ente Beneficiario e dura, se non diversamente pattuito, fino al termine del contratto di comodato del bene mobile all’Ente Beneficiario stesso, in vigore al momento della stipula del presente contratto. Il contratto, per il servizio relativo al bene mobile, potrà, pertanto, avere una durata inferiore a 4 (quattro) anni, nel caso in cui la sottoscrizione del medesimo avvenga dopo la consegna del bene mobile all’ente beneficiario. In tal caso, alla scadenza naturale del contratto di comodato (Art. 7.4) il Committente potra’ chiedere che il servizio pubblicitario sia prolungato per un periodo corrispondente al minore periodo di visibilità ottenuto rispetto ai 4 anni di durata del contratto di comodato, tramite noleggio di una equivalente superficie pubblicitaria su un bene mobile consegnato ad un altro ente beneficiario. 7.3 La Concedente potrà emettere fattura per i servizi prenotati, a propria insindacabile discrezione, esclusivamente inviando la stessa tramite posta elettronica e/o rendendo disponibile tale documento nel sito internet di cui al successivo Art. 12, nel formato pdf od ogni futuro formato idoneo e conforme alle disposizioni di legge e alla normativa in vigore. Il Committente, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta incondizionatamente tale facoltà della Concedente, sollevandola da ogni responsabilità verso il Fisco e terzi in genere in dipendenza, ragione o causa di tale procedura. Al fine della dimostrazione dell’avvenuto invio e/o disponibilità on-line del documento fattura in formato elettronico pdf, le parti concordano che faranno fede unicamente il rapporto di spedizione e-mail della Concedente e/o il rapporto tecnico di presenza nel sito di di cui al successivo Art. 12. Rimarrà pertanto onere del
Committente verificare l’avvenuta ricezione della fattura e/o l’avvenuta pubblicazione in internet della stessa e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, ad ottemperare agli obblighi contabili, fiscali e di Legge. 7.4 I pagamenti dovranno avvenire da parte del Committente entro le scadenze pattuite. La Concedente potrà emettere idonei documenti pro-forma non fiscali a titolo di promemoria delle scadenze. La fattura sarà emessa dalla Concedente nei termini di legge, a pagamento avvenuto. 7.5 Posto che il corrispettivo previsto quale obbligazione pecuniaria a carico del committente viene disciplinato e suddiviso come all’Art. 1.3 del presente contratto, le parti congiuntamente convengono che l’incasso del primo 50% (cinquanta per cento) dell’intero corrispettivo sia da imputarsi unicamente al servizio pubblicitario sulla “guidaweb” di cui all’Art. 1.3. Il servizio che ha ad oggetto l’apposizione di pubblicità sul bene mobile vedrà l’incasso di propria pertinenza quale 50% (cinquanta per cento) del rimanente corrispettivo. Conseguentemente a quanto qui previsto la competenza del ricavo sarà disciplinata dall’incasso effettivo.
ART. 8 - Recesso e Risoluzione:
8.1 Il presente contratto, non essendo riferibile alla normativa in vigore per i contratti stipulati nei confronti di “consumatori”, vale a dire persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nella loro attività professionale o imprenditoriale, e comunque non sono riferibili ad essa, anche in attuazione della direttiva CEE 93/13, è irrevocabile per il Committente. 8.2 La Concedente potrà esercitare il diritto di risoluzione anticipata unilaterale del contratto, in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione, esclusivamente con comunicazione al Committente e contestuale versamento al Committente, in un’unica soluzione, della somma di Euro 1,00 (uno/00) a titolo di penale, oltre all’integrale rimborso di quanto già eventualmente anticipato dal Committente alla Concedente stessa per i servizi prenotati e non effettuati: ciò a totale soddisfazione di ogni pretesa del Committente e con espressa
rinunzia a richieste di risarcimento e/o danni a qualsiasi titolo, nei confronti della Concedente.
ART. 9 - Termini e modalità di pagamento, Valuta applicata, Applicazione dell’I.V.A.:
9.1 L’importo contrattualmente stabilito sarà addebitato con le modalità indicate dalle clausole contrattuali. Il Committente è obbligato al versamento del corrispettivo nell’ammontare e alle scadenze indicate nel presente contratto. Gli acconti si intendono sempre dovuti alla sottoscrizione del contratto. Il saldo è dovuto a 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto (tipo di pagamento “A” e tipo di pagamento “D”). Nel tipo di Pagamento “C” la prima rata è dovuta a 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto e le successive 15 rate saranno addebitate, mensilmente, dal mese successivo. Nel tipo di pagamento “E” la prima rata è dovuta a 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto.