ACI INFORMATICA SPA
ACI INFORMATICA SPA
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPONENTI SOFTWARE NELL’AMBITO DELLE APPLICAZIONI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI (2A GARA).
ALLEGATO 7 AL DISCIPLINARE DI GARA
Sommario
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 5
Articolo 2 – Oggetto 6
Articolo 3 - Entità e modalità di conferimento dei singoli affidamenti 8
Articolo 4 - Luogo di esecuzione delle attività 11
Articolo 5 – Durata, Piano di subentro e Affiancamento finale, Opzione 12
Articolo 6 - Orario di espletamento delle attività 14
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa 16
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa 18
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 22
Articolo 10 – Obblighi di sicurezza e riservatezza 23
Articolo 11 - Cessione dei diritti 25
Articolo 12 – Livelli di servizio 25
Articolo 13 - Collaudo 26
Articolo 14- Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro 28
Articolo 15 – Referente dell’Impresa 28
Articolo 16 - Responsabilità 28
Articolo 17 - Revisione dei prezzi 29
Articolo 18 - Penali 29
Articolo 19 - Corrispettivo 36
Articolo 20 - Fatturazione e pagamento 39
Articolo 21 - Subappalto 41
Articolo 22 - Disposizioni antimafia 45
Articolo 23 - Cauzione 46
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti 47
Articolo 25 - Risoluzione 48
Articolo 26 - Recesso 49
Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari 50
Articolo 28 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione 51
Articolo 29 – Codice Etico ACI Informatica 52
Articolo 30 - Consenso al trattamento dei dati 52
Articolo 31 - Condizioni particolari di risoluzione 52
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali 53
Articolo 33 - Foro competente 54
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI COMPONENTI SOFTWARE NELL’AMBITO DELLE APPLICAZIONI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI (2A GARA).
TRA
ACI INFORMATICA S.p.A. con sede in Roma alla xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx, 00 Codice Fiscale 00405030586 Partita IVA 00883311003 in persona del Direttore Generale, Xxx. Xxxxx Xxxxxxx (di seguito per brevità ACI INFORMATICA)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx
, X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini
del presente contratto in
, Via
,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
PREMESSO CHE
− l’Impresa, risultata aggiudicataria della gara a tal fine indetta da ACI Informatica, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti;
− l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta -; Allegato “II” – Relazione tecnica; Allegato “III” - Capitolato Tecnico; Allegato “IV” – Eventuali chiarimenti inviati durante la gara) definisce in modo adeguato e
completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Relazione tecnica), l’Allegato “III” (Capitolato Tecnico), Allegato “IV” (Eventuali chiarimenti inviati durante la gara), nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente atto.
2. L’esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da quanto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; dal D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti da ACI Informatica, prevarranno sugli atti ed i documenti, tutti della gara, prodotti dall’Impresa, salvo gli aspetti migliorativi offerti dall’Impresa se accettati da ACI Informatica.
4. ACI Informatica, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione
dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, n. 1 del 01/03/2009 provvederà a comunicare alla stessa Autorità i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Il codice CIG identificativo del presente contratto è il seguente: 63033801BB.
6. E’ designato quale Responsabile del Procedimento l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx .
7. È designato quale Direttore dell’esecuzione del contratto il
Dott. , ai sensi dell’art. 300 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”.
Articolo 2 – Oggetto
1. ACI Informatica affida all‘Impresa l’incarico per la progettazione, realizzazione e manutenzione di componenti software nell’ambito delle applicazioni per la gestione amministrativa e fiscale degli autoveicoli.
2. In particolare, l’Impresa dovrà provvedere alle seguenti attività:
a) nuovi sviluppi e manutenzione evolutiva dei sistemi, consistente nello sviluppo di interi nuovi sistemi informativi o di applicazioni o di consistenti parti autonome degli stessi per risolvere esigenze specifiche a fronte di funzionalità non informatizzate. manutenzione adeguativa/migliorativa/piccola evolutiva (PEV), consistente negli interventi volti ad ottimizzare le funzionalità esistenti ad esempio dal punto di vista delle prestazioni o dell’usabilità (migliorativa), oppure volti ad adattare il software all’evoluzione normativa o dell’ambiente tecnologico (adeguativa), o comunque volti a modificare o integrare le
funzionalità del prodotto in un quadro di invarianza dei sistemi/applicazioni esistenti (PEV).
Tale tipologia di manutenzione può comportare sia la variazione di codice esistente sia la scrittura di nuovo codice per sistemi informativi o applicazioni esistenti o parti di funzioni.
b) Supporto tecnico specialistico nella definizione delle soluzioni e nella conduzione dei progetti, consistente in Interventi volti a fornire supporto al Program/Project Manager ACI Informatica nella definizione delle soluzioni tecniche per progetti di particolare impatto o rilevanza, e nella conduzione di progetti o parti di essi.
c) Supporto per le elaborazione dati e controlli qualità, consistente in interventi volti all’estrazione di informazioni dalle banche dati attraverso la realizzazione di software ad hoc o l’attivazione di procedure esistenti con verifica e quadratura dei risultati ottenuti dalle elaborazioni
3. Oltre alle attività di cui al precedente comma 2, rientra nell’oggetto del
contratto, anche la manutenzione correttiva in garanzia del codice rilasciato per effetto di nuovi sviluppi o di modifica di software esistente. La validità della manutenzione correttiva in garanzia è di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna dei prodotti, se ricadenti all’interno del periodo contrattuale ovvero fino alla scadenza del contratto per prodotti rilasciati nei dodici mesi precedenti la scadenza dello stesso. Tale manutenzione correttiva, non comporta alcun onere aggiuntivo per ACI Informatica, e comprende tutti gli interventi volti all’eliminazione dei
malfunzionamenti del software applicativo, ovvero al ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori o incongruenze. Per la disciplina e le modalità di svolgimento della manutenzione correttiva si rinvia a quanto espressamente previsto al capitolo 10.6 del Capitolato tecnico.
4. ACI Informatica svolgerà direttamente le funzioni di controllo e di
vigilanza, attraverso il proprio personale.
5. Per quanto compatibile con la natura dei singoli affidamenti, l’Impresa, realizzerà software riusabile, rilasciando quanto più possibile componenti elementari generalizzabili, ben documentati e isolabili dalle applicazioni che li comprendono.
6. L’Impresa si obbliga, altresì, ad eseguire, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 19 tutte le prestazioni previste nel Capitolato tecnico e nell’offerta tecnica, ivi compresi gli aspetti migliorativi offerti gratuitamente dall’Impresa se non rifiutati espressamente da ACI Informatica. Il servizio è a consumo ed è garantito solo un minimo del 25% dell’importo massimo contrattuale.
7. La descrizione del servizio richiesto, le modalità di esecuzione, le
specifiche attività richieste all’Impresa, oltre che nel presente contratto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui specificatamente si rinvia.
Articolo 3 - Entità e modalità di conferimento dei singoli affidamenti
1. Nell’ambito delle macroattività descritte al precedente art. 2, ACI Informatica procederà al conferimento dei singoli affidamenti attraverso Verbali di affidamento.
2. Le attività di nuovi sviluppi e di manutenzione evolutiva di tutti i sistemi
descritti nel paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, ivi comprese le Applicazioni web transazionali ed escluse solamente le Applicazioni web navigazionali (per la cui definizione si rimanda al capitolo 6 del Capitolato tecnico), per la fase realizzativa, verranno affidate in Function Point (indicando la relativa tipologia tra ADD, CHG e DEL per le opere di manutenzione evolutiva), tenendo conto che:
a) il numero dei punti funzione di ogni singolo affidamento sarà stimato da ACI Informatica al termine della fase di analisi, sarà riportato nei Verbali di affidamento e potrà essere, inoltre, rideterminato in occasione di eventuali richieste di modifiche in corso d’opera che raggiungono una differenza maggiore del 10% in più o in meno rispetto a quanto indicato nei Verbali;
b) il numero dei punti funzione da realizzare nell’ambito di ogni specifico affidamento verrà calcolato secondo la formula e le modalità riportate nel capitolo 6.1 del Capitolato Tecnico applicando la metodologia degli Early & Quick Function Point (DPO, Early & Quick Function Point 3.1- Manuale di Riferimento v.1.1 Gennaio 2012). In particolare per la stima/misurazione in FP delle parti Web Transazionali dovrà essere applicata la “Guida metodologica FP GUI e Web” realizzata da Aci Informatica, allegato 3 del Capitolato tecnico.
c) per la determinazione del corrispettivo dovuto a fronte di ogni affidamento, il conteggio dei punti funzione sarà effettuato a consuntivo, sul software realizzato, applicando la formula descritta nel cap. 6.1 del Capitolato. In particolare per gli interventi di
sviluppo, i punti funzione rilasciati al netto del riuso (vale a dire, i punti funzione realizzati da zero) saranno remunerati “ a prezzo intero”, ovvero applicando l’importo unitario di aggiudicazione, mentre i punti funzione derivanti da riutilizzo di componenti già disponibili saranno remunerati applicando un importo unitario dipendente dalla percentuale di riuso rilevata nello specifico intervento, come indicato nel paragrafo 6.1 del Capitolato tecnico al quale si rinvia.
3. ACI Informatica si riserva la facoltà di ricorrere per i servizi di cui al
precedente comma 2 alla misurazione in giorni persona, della durata convenzionale di 8 ore giornaliere, in luogo di quella in punti funzione. In particolare, si specifica che in tale ipotesi (misurazione in giorni persona in luogo di quella in punti funzione) alle attività si applicheranno le modalità di fatturazione adottate per le attività conferite in giorni persona di cui all’art. 20, comma 4.
Il ricorso a tale misurazione verrà esplicitato da ACI Informatica in fase di conferimento del singolo affidamento.
4. Per le attività di: Manutenzione adeguativa/migliorativa/piccola evolutiva
(PEV) di tutti i sistemi descritti al paragrafo 3.3 del Capitolato tecnico, Nuovi Sviluppi e Manutenzione Evolutiva delle applicazioni Web Navigazionali (Fase realizzativa) (per la cui definizione si rimanda al capitolo 6 del Capitolato tecnico), Nuovi sviluppi e Manutenzione Evolutiva (Fase alta del ciclo di sviluppo), Supporto tecnico specialistico nella definizione delle soluzioni e nella conduzione dei progetti e per le attività di Supporto nella elaborazione dati e controlli qualità, gli
interventi verranno misurati in giorni persona della durata standard di 8 ore giornaliere, o a corpo nel caso di attività pianificabili; verranno stimati al termine della fase di analisi preliminare effettuata da ACI Informatica; riportati nel Verbale di affidamento e rideterminati in occasione di eventuali richieste di modifiche in corso d’opera come previsto nel capitolo 12 del Capitolato tecnico, e dimensionati secondo le modalità riportate nel capitolo 6.2 del Capitolato tecnico al quale si rinvia..
5. Le modalità di affidamento dei prodotti e delle attività da realizzare, i
tempi di consegna ed il contenuto dei Verbali di affidamento sono descritti nel Capitolato Tecnico al quale specificatamente si rinvia.
Articolo 4 - Luogo di esecuzione delle attività
1. Il servizio potrà essere svolto completamente presso la sede di ACI Informatica, o in parte presso la sede di ACI Informatica ed in parte presso la sede dell’Impresa. La sede verrà esplicitata da ACI Informatica nel Verbale di affidamento.
2. Le stazioni di lavoro per il personale dell’Impresa necessarie per l’espletamento delle attività affidate, comprensive dei necessari strumenti software, dovranno essere messe a disposizione dall’Impresa stessa. Tali strumenti dovranno avere le caratteristiche previste nel Capitolato Tecnico. In particolare le postazioni di lavoro devono soddisfare i requisiti minimi di dotazione software dettagliatamente descritti nel capitolo 8 del Capitolato tecnico al quale specificatamente si rinvia.
3. ACI Informatica non assume alcun obbligo inerente alla custodia degli
strumenti cui al precedente comma allocati presso la propria sede.
4. L’Impresa, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, è tenuta a fornire l’elenco e le caratteristiche degli strumenti di cui al precedente comma 2 all’ACI Informatica che si riserva la facoltà di non accettarne l’utilizzo.
Articolo 5 – Durata, Piano di subentro e Affiancamento finale, Opzione
1. Il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 36 mesi a far data dalla presa in carico delle attività da parte dell’Impresa.
2. Il piano di subentro di cui al cap. 5.2 del Capitolato tecnico, è finalizzato a garantire ad ACI Informatica la continuità nell’erogazione dei servizi . Esso ha una durata massima di tre mesi.
3. Durante il periodo di subentro il personale dell’Impresa, per acquisire le competenze necessarie all’erogazione dei servizi contrattualmente previsti e raggiungere il necessario livello di autonomia operativa, si affiancherà al personale di ACI Informatica o al personale dell’Impresa che attualmente fornisce i servizi, sulla quale ricade la responsabilità dei servizi affidati in quanto a lei stessa spetta assicurare le attività necessarie all’operatività dei sistemi..
Sono a carico dell’Impresa subentrante e non devono comportare
alcun onere per ACI Informatica i costi del personale impiegato durante il periodo di subentro.
4. Nella fase di affiancamento iniziale, l’Impresa dovrà effettuare, nei primi tre mesi della fornitura e senza ulteriori oneri per ACI Informatica, un’attività di assessment funzionale alla presa in carico del parco applicativo. Questa attività di assessment dovrà fornire come risultato
almeno:
a) l’inventario aggiornato del parco applicativo con evidenza degli eventuali scostamenti rispetto alla situazione rappresentata da ACI Informatica nella documentazione di gara;
b) il quadro dei periodi di garanzia degli interventi di sviluppo o MEV completati precedentemente all’avvio del servizio o eventualmente in corso di completamento perché assicurate nell’ambito di altre forniture.
5. Nel corso dell’esecuzione del contratto, anche per fine attività, in maggior misura negli ultimi tre mesi di validità del contratto stesso, l’Impresa dovrà, su richiesta di Aci Informatica, trasferire a personale ACI Informatica, o a terzi da essa designati il know-how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile, secondo un programma formativo che preveda ad esempio docenze, sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni su funzioni, disegno, codice e documentazione dei sistemi oggetto di fornitura.
6. Nelle fasi di affiancamento finale l’Impresa dovrà, se richiesto, ospitare il personale del nuovo fornitore in affiancamento nell’operatività quotidiana di manutenzione correttiva e gestione, senza peraltro che il nuovo fornitore abbia la possibilità di eseguire direttamente le attività, ossia di effettuare training on the job.
7. L’ACI Informatica, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di azionare l’opzione di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del D.lgs. 163/2006 con l’affidamento all’Impresa aggiudicataria, alle medesime o
migliorative condizioni economiche, e secondo i prezzi unitari di cui al successivo art. 19, gli stessi servizi oggetto del presente contratto fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, così come precisato nel bando di gara.
8. Per quanto non espressamente riportato si rinvia al Capitolato tecnico.
Articolo 6 - Orario di espletamento delle attività
1. Il personale dell’Impresa avrà accesso ai locali di ACI Informatica e la disponibilità dell’ambiente di produzione secondo le seguenti modalità:
a) Orario normale di attività lavorativa:
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (con presenza di 8 ore standard esclusa l’ora del pasto), con elasticità di 1 ora in entrata
b) Orario di collegamento per attività interattive:
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore18,00.
Il collegamento comunque dovrà essere disponibile 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno per far fronte alle richieste di prestazioni aggiuntive.
2. Per il collegamento di cui al precedente comma, lett. b), ACI Informatica fornirà all’Impresa le caratteristiche tecniche e operative necessarie al collegamento telematico, i cui oneri saranno totalmente a carico dell’Impresa. Inoltre, l’Impresa dovrà mettere a disposizione nei propri locali l’ambiente ove verrà installato l’apparato router, e il suo backup, di accesso ai server di ACI Informatica. Il router, fornito da ACI Informatica, al fine di garantire i livelli di sicurezza degli accessi vigenti in ACI informatica, sarà configurato e gestito da personale
specializzato di ACI Informatica.
La linea di connessione dovrà essere CDN non inferiore ai 2Mbs e dovrà essere predisposto un backup della linea su tecnologia ADSL.
La connessione ai servizi centrali dovrà avvenire esclusivamente tramite protocollo TCP/IP.
3. ACI Informatica, per esigenze estemporanee, potrà richiedere preventivamente all’Impresa l’effettuazione delle attività contrattuali oltre le otto ore giornaliere standard, nei giorni dal lunedì al venerdì dopo le ore 18,00 e nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali. In tal caso, le attività saranno remunerate in base alla quota del prezzo orario (pari a quello giornaliero diviso otto ore) così maggiorato:
a) 10% per ogni ora aggiuntiva alle otto standard giornaliere
effettuate nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 22.00;
b) 25% per ogni ora aggiuntiva alle otto standard giornaliere effettuate nella fascia notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
c) 15% per ogni ora effettuata nei giorni festivi (sabato, domenica e altre festività).
ACI Informatica si riserva la facoltà di chiedere all’Impresa di compensare le ore aggiuntive effettuate, mediante corrispondente riduzione dell’orario giornaliero standard. In tal caso, all’Impresa saranno remunerate le sole maggiorazioni di cui sopra.
Gli importi riconosciuti per i servizi svolti fuori dall’orario giornaliero standard non potranno superare complessivamente nel periodo contrattuale il 10% del corrispettivo totale calcolato in giorni persona
alle tariffe unitarie, nonché il corrispettivo complessivo massimo.
Articolo 7 - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui al successivo articolo 19, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività, e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione delle attività e servizi oggetto del contratto.
2. Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Impresa dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, in quanto dichiara e garantisce che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
3. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ACI Informatica.
4. L’Impresa prende atto e s’impegna a rendere operative tutte le azioni possibili per garantire il rispetto degli standard di qualità del codice
sorgente, descritti al capitolo 9.3 del Capitolato Tecnico, nelle soglie indicate nel citato capitolato ovvero nelle soglie migliorative indicate dall’Impresa nell’offerta tecnica, che essa è tenuta ad osservare nell’esecuzione dei singoli affidamenti.
5. L’impresa si obbliga a fornire periodicamente la reportistica e la base dati di dettaglio degli indicatori di qualità che potranno essere verificate anche attraverso strumenti informatici da parte di ACI Informatica.
6. L’Impresa consente ad ACI Informatica di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi, ora per allora, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
8. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ACI Informatica, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 8 - Obblighi specifici a carico dell’Impresa
1. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute, l’Impresa si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, avente la capacità professionale per espletare il servizio secondo le condizioni minime previste dal Capitolato Tecnico.
2. L’Impresa prende atto che dovrà impiegare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o determinato. Pertanto, l’Impresa non potrà utilizzare personale assunto con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato e con qualsiasi altro tipo di contratto compresi quelli definiti a progetto (già definiti di “Collaborazione coordinata e continuativa”).
3. Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, di cui al precedente art. 2, l’Impresa metterà a disposizione le risorse, di cui ai curricula presentati in sede di offerta, in conformità a quanto previsto nel Capitolato tecnico .
4. In funzione della tipologia di attività da svolgere, l’Impresa metterà a disposizione le seguenti figure professionali, il cui profilo è descritto nel Capitolato Tecnico al quale si rinvia:
a) Project Manager
b) Business Analyst
c) Systems Analyst J2EE e .Net
d) Systems Analyst Web e Multimediale
e) Developer J2EE e .Net
f) Developer Web e Multimediale
g) Technical Specialist Senior
h) Technical Specialist
5. Le figure professionali descritte nel precedente comma 4 devono essere in possesso delle conoscenze e delle competenze tecniche richieste nel capitolo 13 del Capitolato Tecnico al quale specificatamente si rinvia.
6. ACI Informatica si riserva la facoltà di esaminare le risorse messe a disposizione per verificare sia la corrispondenza tra le conoscenze e le esperienze maturate ed i requisiti richiesti che la generale idoneità a lavorare nell’ambito del progetto.
7. Le prestazioni contrattuali da svolgersi eventualmente presso gli uffici di ACI Informatica dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. In tal caso, l’Impresa prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di ACI Informatica continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale di ACI Informatica e/o di terzi autorizzati. L’Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze di ACI Informatica e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di ACI Informatica potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla ACI Informatica, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati
anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
9. L’impresa è tenuta a dettare le norme disciplinari e comportamentali alle quali il proprio personale dovrà attenersi, ed a garantire il rispetto da parte dello stesso delle disposizioni interne di ACI Informatica. Inoltre, il personale preposto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ha l’obbligo, nella frequentazione degli uffici di ACI Informatica, di portare in modo visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
10. L’Impresa riconosce all’ACI Informatica la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, che fossero ritenute ad insindacabile giudizio della ACI Informatica medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto. L’esercizio da parte della ACI Informatica di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa ACI Informatica. In siffatto caso l’Impresa, proponendo preventivamente ad ACI Informatica il curriculum della nuova figura professionale, provvederà alla sostituzione entro il termine di 5 giorni solari dalla richiesta di ACI Informatica.
11. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l’Impresa, nel caso in cui voglia provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla ACI Informatica,
con un preavviso di 7 giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
12. Nell’ipotesi di cui al precedente comma del presente articolo, l’ACI Informatica si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del curriculum della nuova figura professionale.
13. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto da parte della ACI Informatica, del curriculum presentato, l’Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 3 (tre) giorni solari decorrenti dalla comunicazione di assenso.
14. In ogni caso il personale impiegato per l’espletamento delle attività contrattuali potrà essere sostituito solamente in casi eccezionali e con adeguata motivazione preventivamente comunicata ad ACI Informatica. Nel corso della durata contrattuale il numero delle sostituzioni non dovrà essere superiore al 10% annuo del numero delle persone messe a disposizione complessivamente dall’Impresa. Il personale sostituito deve essere affiancato dal nuovo per almeno 15 giorni lavorativi senza alcun onere per ACI Informatica.
15. L’ACI Informatica si riserva il diritto di richiedere, per quanto riguarda il servizio di nuovi sviluppi e il servizio di manutenzione evolutiva/PEV/adeguativa/migliorativa consegne intermedie dei prodotti al fine di effettuare verifiche in corso d’opera.
Tutti i prodotti intermedi, riportati nel Verbale di affidamento, dovranno essere consegnati dall’Impresa entro le date stabilite, per ciascun affidamento, nel Verbale stesso.
La consegna di tali prodotti dovrà essere formalizzata tramite il Verbale di Consegna intermedia.
16. La ACI Informatica si riserva il diritto di richiedere alla Impresa di apportare modifiche in corso d’opera ai prodotti previsti in ciascun affidamento.
In tale evenienza, la ACI Informatica e la Impresa definiranno di comune accordo l’impegno necessario per attuare dette variazioni, che potranno anche comportare una variazione del numero di Function Point o del numero di giorni/persona delle risorse umane da impiegare e la ridefinizione delle date di consegna dei prodotti.
17. Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a disposizione dall’ACI Informatica.
18. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente contratto.
Articolo 10 – Obblighi di sicurezza e riservatezza
1. Il personale dell’Impresa preposto all’erogazione dei servizi, opererà sulle applicazioni previo riconoscimento individuale realizzato con chiavi di accesso (Login e Password) assegnate da ACI Informatica all’Impresa. A tal fine l’Impresa ha l’obbligo di comunicare ad ACI Informatica l’assegnazione delle password al proprio personale ed ogni eventuale variazione del personale delegato all’erogazione dei servizi.
2. ACI Informatica, al fine di garantire il rispetto dei livelli di sicurezza, si riserva di effettuare qualsiasi controllo, sia sistematico sia estemporaneo, anche presso i posti di lavoro dell’Impresa, sul corretto
uso delle Password assegnate, riservandosi altresì di revocarle a suo insindacabile giudizio.
3. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la ACI Informatica.
4. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
5. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte del proprio personale.
6. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte.
7. Gli obblighi di cui ai precedenti commi 3 e 4 non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio; è in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione di ACI Informatica anche qualora contenesse notizie già di pubblico dominio.
8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla ACI Informatica.
9. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto
esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare ed appalti e, comunque, previa comunicazione alla ACI Informatica.
Articolo 11 - Cessione dei diritti
1. L’Impresa cede all’ACI Informatica il diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto connesso e conseguente alla realizzazione delle attività di cui al presente contratto ivi compresi i diritti di autore, di riproduzione, di trasposizione, di modificazione, di adattamento, eccetera, ai sensi del Decreto Legislativo n. 518/1992 e successive modificazioni.
2. L’Impresa cede, altresì, all’ACI Informatica i diritti di cui sopra sui documenti preparatori, sui manuali tecnici e d’uso, sui sorgenti, etc.
Articolo 12 – Livelli di servizio
1. L’Impresa dovrà garantire, durante tutto il periodo contrattuale i livelli di servizi stabiliti nel Capitolato tecnico, ovvero quelli migliorativi indicati nell’offerta tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.
2. Per quanto riguarda l’attività di manutenzione correttiva in garanzia, comprendente tutti gli interventi volti all’eliminazione dei malfunzionamenti del software applicativo, ovvero al ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori o incongruenze, l’Impresa dovrà garantire i livelli di servizio previsti nel capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico che fanno riferimento come Indicatori al Tasso di Backlog (TB) e al Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT) .
In particolare il TB misura il numero di interventi di manutenzione correttiva non evasi rispetto al totale degli interventi segnalati, il DT misura il tempo medio di risoluzione degli interventi di manutenzioni correttiva suddiviso per classe di gravità.
3. L’Impresa dovrà garantire il rispetto del Tasso di Backlog (TB) e del Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT), che saranno calcolati in base alle formule descritte nel capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico, nei valori di soglia suddivisi per classe di gravità indicati nel citato capitolo del Capitolato tecnico.
4. L’inosservanza anche di uno solo dei valori di soglia del Tasso di Backlog (TB) e/o del Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT), di cui al precedente comma 3 darà applicazione alle penali di cui al successivo art. 18.
5. Le percentuali indicate verranno determinate sul totale degli interventi richiesti con periodi di osservazione consecutivi della durata di 3 mesi solari a decorrere dalla data di presa in carico della attività da parte dell’Impresa, così come previsto al precedente art. 5, comma 1.
6. Tutti gli oneri connessi con la risoluzione delle anomalie segnalate nel periodo di garanzia, ivi compreso il ripristino delle funzionalità di esercizio, saranno a carico dell’Impresa.
Articolo 13 - Collaudo
1. Entro 30 giorni dalla data di consegna del singolo affidamento, di sviluppo software e manutenzione evolutiva/PEV/adeguativa/migliorativa, nonché di intervento in manutenzione correttiva, ACI Informatica procederà al collaudo dei
prodotti realizzati. La data del collaudo verrà tempestivamente comunicata all’Impresa.
2. Il collaudo di ciascun affidamento riguarderà in particolare la corrispondenza dei prodotti consegnati dall’Impresa con quanto concordato nel Verbale di affidamento e la loro congruenza con le specifiche fornite, il rispetto degli standard e dei parametri di qualità dettagliati nel Capitolato di gara, e si svolgerà secondo le seguenti modalità:
• esecuzione dei test funzionali, di integrazione e prestazionali (questi ultimi se previsti);
• esame della documentazione consegnata, prevista nel verbale di affidamento
• analisi del rispetto degli standard previsti per il codice sorgente
3. Al termine del collaudo sarà redatto l’apposito Verbale di Accettazione.
Al Verbale di Accettazione, anche se non sia riscontrata la necessità di ulteriori interventi correttivi sui prodotti consegnati, si dovranno comunque allegare tutte le segnalazioni di anomalie/malfunzionamenti riscontrati durante il collaudo, anche se già rimossi.
4. Nel caso in cui il collaudo si concluda con esito negativo, si dovrà redigere il Rapporto di collaudo, che dovrà riportare l’elenco degli errori riscontrati, i corrispondenti interventi correttivi e la data della nuova seduta di collaudo. Gli oneri relativi agli errori imputabili all’opera dell’Impresa saranno a carico della stessa.
5. Al fine di rispettare le date di consegna concordate con l’Impresa, nel caso di collaudo conclusosi con esito negativo, ACI Informatica potrà
decidere, a proprio insindacabile giudizio, di portare comunque il prodotto in ambiente di esercizio dopo aver eventualmente applicato in proprio le correzioni ritenute opportune. In questo caso, l’Impresa sarà comunque tenuta ad effettuare gli interventi correttivi secondo quanto riportato nel Verbale di Accettazione, e verranno applicate le penali previste nell’art. 18.
6. Per quanto qui non disposto si rinvia al Capitolato tecnico.
Articolo 14- Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. L’Impresa nell’esecuzione dei servizi è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.
81 e successive modifiche e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
Articolo 15 – Referente dell’Impresa
1. L’Impresa, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nominerà un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali.
2. Per ragioni di opportunità tecnica emergenti in corso di esecuzione, il referente ed il Direttore dell’esecuzione, di cui al precedente art. 1, comma 7, potranno concordare modifiche alle attività previste, purché detti interventi siano coerenti con quanto previsto e non comportino aumenti dei corrispettivi pattuiti.
Articolo 16 - Responsabilità
1. L’Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi
all’esecuzione del presente contratto.
2. L’Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse ad ACI Informatica, al suo personale, consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. A fronte dell’obbligo di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha stipulato una polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 17 - Revisione dei prezzi
1. Fermo restando le previsioni del Codice degli Appalti, per l’intera durata del rapporto contrattuale non si procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Articolo 18 - Penali
1. Per gli inadempimenti di seguito specificati saranno poste a carico dell'impresa le penali così quantificate:
A) Standard di qualità
Il mancato rispetto degli indicatori di qualità descritti nel cap. 9.4.1
del Capitolato tecnico, relativi alla Tempestività, Adeguatezza, Accuratezza, Efficienza, Manutenibilità e Efficacia, nonché il mancato rispetto dei parametri della qualità per il codice sorgente descritti nel cap. 9.3 del Capitolato tecnico, nei valori indicati nel citato Capitolato tecnico e nei valori migliorativi indicati dall’Impresa nell’offerta tecnica, potrà dar luogo al collaudo negativo con conseguente applicazione delle penali previste alla successiva lettera F.
B) Xxxxxxx nella consegna
Per ogni giorno di ritardo nelle scadenze pattuite per la consegna stabilite nei verbali di affidamento è prevista l'applicazione di una penale giornaliera a carico dell'Impresa del 0,5 0/00 (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 19, comma 2.
C) Ritardo disponibilità risorse
Per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione delle figure professionali previste o per la mancata sostituzione è prevista l'applicazione di una penale a carico dell'Impresa dell’0,4 0/00 (zerovirgolaquattro per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 19, comma 2.
D) Mancato rispetto del livello di servizio previsto per la sostituzione
delle risorse impiegate per il servizio
Nel caso di sostituzione ad iniziativa dell’Impresa, nell’arco della durata del contratto, di un numero superiore al 10% (dieci per cento) annuo del numero delle risorse messe a disposizione
complessivamente, sarà applicata una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni scaglione di 5 punti percentuali o frazione, superiore al 10% (dieci per cento).
E) Mancato rispetto dei livelli di servizio previsti per la manutenzione
correttiva in garanzia
In caso di inosservanza dei livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva in garanzia si applicano le penali di seguito indicate.
Tasso di Backlog (TB)
1) per ogni 0,20% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al valore di soglia del Tasso di Backlog (TB) inerente alla classe di gravità 1 di cui al capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 4.000,00 (quattromila/00);
2) per ogni 0,50% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al valore di soglia del Tasso di Backlog (TB) inerente alla classe di gravità 2 di cui al capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 2.000,00 (duemila/00);
3) per ogni 1% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al valore di soglia del Tasso di Backlog (TB) inerente alla classe di gravità 3 di cui al capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 1.000,00 (mille/00);
4) per ogni 1% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al
valore di soglia del Tasso di Backlog (TB) inerente alla classe di gravità 4 di cui al capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 500,00 (cinquecento/00);
Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT)
1) per ogni 0,20% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al valore di soglia del Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT) inerente alla classe di gravità 1 di cui al capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 4.000,00 (quattromila/00);
2) per ogni 0,50% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al valore di soglia del Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT) inerente alla classe di gravità 2 di cui al capitolo 9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 2.000,00 (duemila/00);
3) per ogni 1% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al valore di soglia del Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT) inerente alla classe di gravità 3 di cui al capitolo
9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 1.000,00 (mille/00);
4) per ogni 1% punto percentuale o frazione di esso, inferiore al valore di soglia del Tempo medio di risoluzione degli interventi correttivi (DT) inerente alla classe di gravità 4 di cui al capitolo
9.4.2 del Capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale a carico dell’Impresa di € 500,00 (cinquecento/00);
F) Mancato rispetto dei livelli di servizio relativi alle modalità di erogazione della fornitura. In particolare, il mancato rispetto dei valori di soglia degli indicatori SUT e RLFN indicati nel capitolato tecnico darà applicazione a rilevi sulla fornitura e/o applicazione della penale “Eccesso sui rilievi della fornitura” indicata nella successiva lettera c), e precisamente:
a) SUT – Soddisfazione degli utenti
Il mancato rispetto del valore di soglia di soddisfazione degli utenti (SUT >= 75%) , così come indicato nel capitolato tecnico, comporterà un rilievo sulla fornitura;
b) RLFN – Rilievi sulla fornitura
Il mancato rispetto del valore di soglia (RLFN <=2), così come indicato nel capitolato tecnico, comporterà l’applicazione della penale “eccesso sui rilievi della fornitura”
c) Penale “Eccesso sui rilievi sulla fornitura”
Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l’RLFN, indicato nel capitolato tecnico, è prevista l’applicazione di una penale pari ad € 8.000,00
G) Collaudo negativo
Nel caso di collaudo negativo è prevista una penale a carico dell’Impresa del 5% (cinque per cento) del valore dell’attività oggetto del collaudo.
G) Ritardo nella presa in carico delle attività
Per ogni giorno di ritardo oltre i tre mesi stabiliti nel contratto per la presa in carico delle attività, sarà applicata una penale dell’10/00 (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 19, comma 2..
H) Mancato o parziale avvio delle attività nei tempi previsti nel piano di
subentro
Per ogni giorno di ritardo nell’avvio delle attività nei tempi previsti dal piano di subentro, sarà applicata una penale dell’10/00 (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 19, comma 2.
I) Xxxxxxx nella presentazione del piano di affiancamento finale
In caso di ritardo nella presentazione del piano di affiancamento finale, sarà applicata una penale di € dell’10/00 (uno per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 19, comma 2.
L) Utilizzo apparecchiature non autorizzate
Nel caso di utilizzo di apparecchiature non autorizzate, è posta a carico dell’Impresa una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di presenza non autorizzata. Per apparecchiature autorizzate si intendono quelle hardware e software necessarie e/o connesse per l’adempimento delle attività il cui utilizzo è stato preventivamente autorizzato da ACI Informatica.
2. Tutte le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate ad ACI Informatica nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.
3. ACI Informatica si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di
diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni, nei seguenti casi:
• qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga nel periodo di un mese la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo maturato nel periodo;
• qualora l’ammontare complessivo delle penali inflitte raggiunga il 10% del corrispettivo contrattuale massimo dell’intera fornitura di cui all’art. 19;
• qualora per qualsiasi attività i valori di SLA riscontrati siano inferiori nel periodo di competenza di oltre il 10% rispetto ai valori di soglia.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la ACI Informatica si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla ACI Informatica l’ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
7. La ACI Informatica, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 22, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
Articolo 19 - Corrispettivo
1. ACI Informatica corrisponderà all’Impresa gli importi relativi ai servizi effettivamente richiesti ed erogati, tenendo conto dei punti funzione effettivamente realizzati e positivamente collaudati e del valore giornaliero attribuito al servizio in relazione ai giorni persona effettivamente erogati, con l’applicazione dei seguenti prezzi unitari:
a) Euro
,00 (
/00) per ogni
Punto/Funzione J2EE e .NET;
b) Euro
,00 (
/00) per ogni
Punto/Funzione WEB e Multimediali;
c) Euro
,00 (
/00)
per ogni Giorno/persona per la figura professionale Project Manager;
d) Euro
,00 (
/00)
per ogni Giorno/persona per la figura professionale Business Analyst;
e) Euro
,00 (
/00) per ogni
Giorno/persona per la figura professionale Systems Analyst J2EE e .NET;
f) Euro ,00 ( /00) per ogni Giorno/persona per la figura professionale Systems Analyst WEB e Multimediali;
g) Euro ,00 ( /00) per ogni Giorno/persona per la figura professionale Developer J2EE e .NET;
h) Euro ,00 ( /00) per ogni Giorno/persona per la figura professionale Developer WEB e Multimediale;
i) Euro ,00 ( /00) per ogni Giorno/persona per la figura professionale Technical Specialist Senior ;
Euro
,00 (
/00) per ogni Giorno/persona per la
figura professionale Technical Specialist.
Per quanto riguarda le attività di manutenzione evolutiva (MEV), si specifica che il corrispettivo di cui alle precedenti lettere a) e b), è riferito ai punti/funzione di tipo ADD. I punti/funzione di tipo CHG e di tipo DEL saranno remunerati rispettivamente al 50% e al 10% al corrispettivo unitario di aggiudicazione dei punti funzione di tipo ADD. In relazione ai prezzi unitari di cui al comma precedente ed ai quantitativi previsti, il corrispettivo complessivo massimo non superabile per tutte le prestazioni di cui al presente contratto e per gli obblighi in esso assunti, per il periodo contrattuale di 36 mesi è di €
( /00).
All’Impresa anche con riferimento all’art. 26 è garantito solo l’acquisto di servizi per un importo pari al 25% del predetto valore massimo.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo di ogni onere e spesa necessari per l’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali; tale corrispettivo contrattuale si riferisce alla
prestazione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sarà corrisposto previa verifica di conformità dei servizi.
Il costo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non sono presenti rischi da interferenza che richiederebbero l’adozione da parte dell’Impresa di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per eliminare o ridurre tali rischi. Pertanto, l’Impresa non dovrà sostenere ulteriori costi per la sicurezza, rispetto a quelli propri, per far fronte a specifiche necessità derivanti dal presente contratto.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, capitolati, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati dal corrispettivo contrattuale
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità e l’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
7. In ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, ACI Informatica in qualità di società a totale partecipazione pubblica, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 40/2008, comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario e sospenda e/o disponga il versamento, totale o parziale, delle somme oggetto di verifica all’Agente della riscossione, ACI Informatica darà seguito a tali prescrizioni e nessuna pretesa, per interessi o altro, potrà essere avanzata nei confronti della stessa ACI Informatica.
Articolo 20 - Fatturazione e pagamento
1. L’impresa provvederà alla fatturazione mensile posticipata dei servizi effettivamente erogati nel corso del periodo di riferimento.
2. L’Impresa mensilmente dovrà emettere una sola fattura contenente la specifica degli affidamenti con i relativi importi riferiti alla quantità dei giorni/persona e/o punti funzione erogati, in relazione alle attività previste nel Verbale di affidamento, riscontrabili nel mese di riferimento.
3. Per quanto riguarda i servizi affidati in FP, il pagamento avverrà a seguito della accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, previa verifica del conseguimento dei risultati attesi e conteggio dei punti funzione effettivamente realizzati e positivamente collaudati.
4. Relativamente ai servizi affidati in giorni persona, il pagamento sarà effettuato, a seguito della accettazione delle attività da parte di ACI Informatica, oltreché sulla base dei giorni erogati, previa verifica del rispetto degli adempimenti e indicatori previsti.
5. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al codice CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla
ACI Informatica, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx, X. XXX 00000000000, e spedita per la liquidazione alla ACI Informatica S.p.A., Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxx x. 00, 00000 Xxxx.
6. Le suddette fatture dovranno indicare espressamente la causale del
pagamento ed essere corredate da una nota dell’Impresa attestante la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, il rispetto degli adempimenti e dei livelli di servizio definiti, controfirmate dal responsabile dell’Ufficio interessato dell’Impresa.
7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture
in pagamento, ACI Informatica procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla ACI Informatica, non produrrà alcun interesse.
8. In conformità alle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.Lgs.
231/2002, come modificato dal X.Xxx. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Informatica è una società che opera in regime di “in house”, l’importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato intestato a
, i cui estremi identificativi, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale
conto, saranno comunicati ad ACI Informatica nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. del 12 novembre 2010 n. 187. A tal fine, l’Impresa dovrà utilizzare il proprio conto corrente dedicato in conformità a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., così come meglio specificato al successivo articolo 27.
9. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà
tempestivamente note alla ACI Informatica le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. L’Impresa dovrà riportare quale corrispettivo da indicare in fattura il
99,50% del maturato nel periodo di riferimento, mentre il restante 0,50% (trattenuta ex art. 4 del DPR n. 207/2010) dovrà essere fatturato, e quindi verrà pagato, alla conclusione positiva del contratto.
Articolo 21 - Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
< … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>
2. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto
delle prestazioni contrattuali.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi comma.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. L’Impresa si impegna a depositare presso ACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con
dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC ( Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ACI Informatica non autorizzerà il subappalto.
7. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
8. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
10. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne ACI Informatica da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
12. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ACI Informatica sospende il successivo pagamento a favore del fornitore. (alternativamente, “ACI Informatica provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/2006 a corrispondere
direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite”)
13. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. ACI Informatica, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art.
118 del D.Lgs. 163/2006.
19. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
Articolo 22 - Disposizioni antimafia
1. L’Impresa prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del
rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione della Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni
o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Articolo 23 - Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita
mediante emessa da
, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti di ACI Informatica verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di ACI Informatica.
4. ACI Informatica ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui ACI Informatica si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della ACI Informatica.
6. In caso di inadempimento a tale obbligo ACI Informatica ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto divieto all’Impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente contratto, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione di ACI Informatica.
3. In caso di inosservanza da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui ai precedenti comma, ACI Informatica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 25 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato da ACI Informatica per porre fine all’inadempimento, ACI Informatica ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che ACI Informatica, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di ACI Informatica;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 16;
d) nei casi espressamente previsti e/o per inadempimento delle clausole contenute nei seguenti articoli: 7 Obblighi e adempimenti a carico dell’Impresa; 8 Obblighi specifici a carico dell’Impresa; 10 Obblighi di sicurezza e riservatezza; 16 Responsabilità ; 18
Penali; 21 Subappalto; 23 Cauzione; 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti; 27 Tracciabilità dei flussi finanziari; 29 Codice etico di ACI Informatica; 31 Condizioni particolari di risoluzione.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di ACI Informatica, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 26 - Recesso
1. La ACI Informatica ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Tenuto conto che le attività di cui al presente contratto sono inserite in un progetto svolto nell’ambito del rapporto istituzionale che ACI Informatica ha nei confronti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), qualora detto progetto dovesse essere dall’ACI interrotto e/o sospeso, ACI Informatica ha la facoltà, senza obbligo di preavviso, di far cessare e/o sospendere gli effetti del presente contratto.
3. Dalla data di efficacia dell’interruzione/sospensione di cui ai precedenti commi, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ACI Informatica.
4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.
5. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
6. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la ACI Informatica ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 27 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 così come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, tutti i movimenti finanziari relativi alla realizzazione del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati dall’Impresa su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (cd “obbligo di tracciabilità”), con le indicazioni richieste dalla Legge (ad esempio codice CIG).
2. L’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità di cui al precedente comma 1 determina la nullità assoluta del presente contratto ai sensi dell’art. 1418 codice civile.
3. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie relative allo svolgimento del servizio oggetto del presento contratto, siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determinerà la risoluzione immediata e di diritto del presente contratto.
4. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alla disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Articolo 28 – Successione – fallimento – cessione – trasformazione – scissione
1. In caso di morte del prestatore, se ditta individuale, ovvero di fallimento dell’appaltatore, se società commerciale, ACI Informatica potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. In caso di fallimento dell’appaltatore, il contratto sarà risolto, con salvezza di ogni altro diritto e azione in favore dell’Amministrazione. In tal caso ACI Informatica si riserva anche il ricorso alla procedura di cui all’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. La cessione di azienda e gli atti di fusione, scissione e trasformazione non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a quando il cessionario ovvero il soggetto giuridico risultante dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti e già sussistenti in capo al cedente.
4. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell’avvenuta cessione di azienda, fusione, scissione e trasformazione, ACI Informatica può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Articolo 29 – Codice Etico ACI Informatica
1. L’Impresa si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico di ACI Informatica, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Tale Codice Etico è consegnato all’Impresa che dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.
2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà ad ACI Informatica di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’articolo del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile, comunicando per iscritto alla Impresa Appaltatrice la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
Articolo 30 - Consenso al trattamento dei dati
1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
Articolo 31 - Condizioni particolari di risoluzione
1. Atteso che alla stipula del presente contratto si è addivenuti in via
d’urgenza, qualora successivamente alla stipula del presente contratto sia accertata la sussistenza di una causa di divieto tra quelle indicate nell’allegato 1) al D.Lgs. n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, o siano accertati gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ACI Informatica può recedere dal contratto.
2. L’Impresa prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà di ACI Informatica di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della ACI Informatica al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACI Informatica per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 33 - Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Roma, lì
ACI Informatica S.p.A. L’Impresa
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxx.
Dichiarazione dell’Impresa annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante
dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 Oggetto
Articolo 3 Entità e modalità di conferimento dei singoli affidamenti Articolo 5 Durata, Piano di Subentro e Affiancamento finale Articolo 6 Orario di espletamento delle attività
Articolo 7 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa Articolo 8 Obblighi specifici a carico dell’impresa
Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 10 Obblighi di sicurezza e riservatezza Articolo 11 Cessione dei diritti
Articolo 13 Collaudo
Articolo 16 Responsabilità Articolo 17 Revisione dei prezzi Articolo 18 Penali
Articolo 21 Subappalto
Articolo 22 Disposizioni antimafia Articolo 23 Cauzione
Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e dei crediti Articolo 25 Risoluzione
Articolo 26 Recesso
Articolo 27 Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 28 Successione – fallimento –cessione – trasformazione - scissione Articolo 29 Codice Etico ACI Informatica
Articolo 30 Consenso al trattamento dei dati Articolo 31 Condizioni particolari di risoluzione Articolo 33 Foro competente
Roma, lì
L’Impresa
Il legale rapp.te pro tempore