CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI
E DIRIGENTI (D&O)
(lotto 4)
La presente polizza è stipulata tra
INSIEL Spa |
Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 43 |
34133 TRIESTE |
C.F. / P.I. 00118410323 |
Codice CIG: 62419972E0 |
e
Società Assicuratrice |
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del : | 30.06.2015 |
Alle ore 24.00 del : | 30.06.2018 |
rateazione annuale | Scad. 31.12 di ogni anno |
Prospetto scadenze: | 30.06.2015- 31.12.2015 31.12.2015- 31.12.2016 31.12.2016-31.12.2017 31.12.2017-30.06.2018 |
INDICE
1. 1 - FRONTESPIZIO DI POLIZZA .- 1 -
2. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ...........................................................- 3 -
• Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ......................................- 3 -
• Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori..................................................- 3 -
• Art.2.3 - Durata del contratto ..............................................................................- 3 -
• Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ...................................- 3 -
• Art.2.5 - Recesso a seguito di sinistro ...................................................................- 4 -
• Art.2.6 - Modifiche dell’assicurazione...................................................................- 4 -
• Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società ..............................- 4 -
• Art. 2.8 - Oneri fiscali..........................................................................................- 4 -
• Art.2.9 - Foro competente...................................................................................- 4 -
• Art.2.10 - Interpretazione del contratto................................................................- 4 -
• Art.2.11 – Ispezioni e verifiche della Società..........................................................- 5 -
• Art.2.12 - Assicurazione per conto di chi spetta .....................................................- 5 -
• Art.2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza................................................- 5 -
• Art. 2.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio...................................- 5 -
• Art. 2.15 - Associazione Temporanea d’imprese (opzionale)....................................- 6 -
• Art. 2.16 - Xxxxxxxx Xxxxxx ..................................................................................- 6 -
• Art. 2.17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010 - 6
-
• Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge ....................................................................- 7 -
• Art.2.19 – Rinuncia alla rivalsa .............................................................................- 7 -
• Art.2.20 - Trattamento dei dati ............................................................................- 7 -
• Art.2.21 – Clausole vessatorie.............................................................................- 7 -
• Art. 2.22 – Imputabilità delle dichiarazioni ............................................................- 7 -
• Art. 2.23 – Ripartizione del danno ........................................................................- 7 -
• Art. 2.24 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati .- 7 -
3. 3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA D&O ............................................................- 8 -
• Art.3.1 - GARANZIE.............................................................................................- 8 -
• Responsabilità degli Amministratori .....................................................................- 8 -
• Garanzie di rimborso per la Società ......................................................................- 8 -
• Responsabilità della Società relativa a strumenti finanziari .....................................- 8 -
• Garanzia “a secondo rischio” degli Amministratori non esecutivi .............................- 8 -
• Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali .....- 9 -
• Spese per cauzione .............................................................................................- 9 -
• Spese di emergenza............................................................................................- 9 -
• Legale interno....................................................................................................- 9 -
• Spese per estradizione ........................................................................................- 9 -
• Spese per la partecipazione all’Investigazione .......................................................- 9 -
• Spese di gestione della crisi con l’Autorità .............................................................- 9 -
• Spese per mitigare il danno alla reputazione .........................................................- 9 -
• Art.3.2 – ESTENSIONI........................................................................................ - 10 -
• Periodo di osservazione .................................................................................... - 10 -
• Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica .... - 10 -
• Nuove Controllate ............................................................................................ - 10 -
• Art.3.3 – ESCLUSIONI........................................................................................ - 11 -
• Condotte dolose............................................................................................... - 11 -
• Conoscenza pregressa e scoperta....................................................................... - 11 -
• Danno alla persona / danno a cose .................................................................... - 11 -
• Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato ................................... - 12 -
• Responsabilità amministrativa, amministrativo contabile ..................................... - 12 -
• Precisazione operatività contratto di assicurazione .............................................. - 12 -
• Art.3.4 – DEFINIZIONI ....................................................................................... - 12 -
• Agente Inquinante ........................................................................................... - 12 -
• Amministratore di Ente esterno ......................................................................... - 12 -
• Amministratore non esecutivo ........................................................................... - 13 -
• Assicurato ....................................................................................................... - 13 -
• Atto illecito...................................................................................................... - 13 -
• Atto illecito relativo al rapporto di lavoro............................................................ - 13 -
• Autorità .......................................................................................................... - 13 -
• Controllata...................................................................................................... - 13 -
• Danno all’ambiente.......................................................................................... - 14 -
• Ente esterno .- 14 -
• Evento critico nei rapporti con l’autorità ............................................................. - 14 -
• Investigazione ................................................................................................. - 14 -
• Legale interno.................................................................................................. - 15 -
• Omicidio colposo o preterintenzionale ................................................................ - 15 -
• Operazione...................................................................................................... - 15 -
• Perdita pecuniaria............................................................................................ - 15 -
• Periodo di osservazione .................................................................................... - 16 -
• Persona assicurata ........................................................................................... - 16 -
• Proposta ......................................................................................................... - 17 -
• Provvedimento giudiziale restrittivo ................................................................... - 17 -
• Richiesta di risarcimento ................................................................................... - 17 -
• Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari........................................ - 17 -
• Richiesta di risarcimento USA ............................................................................ - 18 -
• Shadow director............................................................................................... - 18 -
• Società............................................................................................................ - 18 -
• Spese di difesa ................................................................................................. - 18 -
• Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali ...- 18 -
• Spese di gestione della crisi con l’Autorità ........................................................... - 19 -
• Spese per cauzione ........................................................................................... - 19 -
• Spese per estradizione ...................................................................................... - 19 -
• Spese per la partecipazione all’Investigazione ..................................................... - 19 -
• Spese per mitigare il danno alla reputazione ....................................................... - 19 -
• Investor Relator ............................................................................................... - 20 -
4. 4 – RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE .- 20 -
• Comunicazione delle Richieste di risarcimento ..................................................... - 20 -
• Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento................... - 20 -
• Richieste di risarcimento collegate ..................................................................... - 20 -
• Conduzione della difesa .................................................................................... - 21 -
• Anticipo delle spese di difesa ............................................................................. - 21 -
• Pagamento delle Spese di difesa ........................................................................ - 21 -
5. 5 – MASSIMALI E FRANCHIGIE .- 22 -
• Art.5.1 – Riparto di suddivisione del rischio (opzionale) ........................................ - 23 -
.
1 - FRONTESPIZIO DI POLIZZA
La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE. Le Garanzie coprono soltanto le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il periodo di validità della polizza (o durante l’eventuale Periodo di Osservazione).
1. Contraente | INSIEL Spa Indirizzo: Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 00 00000 XXXXXXX C.F. / P.I.: 00118410323 | |
2. Periodo di validità della polizza | Dal: 30/06/2015 al: 30/06/2018 Ore 24:00 del luogo in cui ha sede il Contraente | |
3. Massimale | Massimale aggregato per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati e congiuntamente per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l’intero periodo di validità della polizza. | € 5.000.000 |
4. Sottolimiti | I seguenti sottolimiti aggregati sono parte del Massimale aggregato di cui sopra e non in aggiunta ad esso: | |
a) Spese di gestione della crisi con l’Autorità: | € 100.000 | |
b) Spese di difesa per Richieste di risarcimento relative a danno alla persona e/o a cose: | 20% del Massimale | |
c) Spese di emergenza: | 20% del Massimale | |
d) Spese di difesa per reale, presunta, imminente o minacciata emissione, dispersione, infiltrazione, rilascio o fuoriuscita di agente inquinante: | € 500.000 | |
5. Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx di risarcimento USA relativa a strumenti finanziari: | € 100.000 |
Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari: | € 100.000 | |
Le franchigie di cui sopra a carico della Società si applicano alle perdite pecuniarie subite da: (i) una Persona assicurata che la Società abbia indennizzato, abbia accettato di indennizzare, o sia comunque autorizzata ad indennizzare ai sensi di legge; e (ii) la Società. | ||
6. Premio | Premio netto: Imposte (22,25%): Premio lordo: | €./////////////// €./////////////// €./////////////// |
7. Data di continuità | Nessuna (rischio precedentemente non assicurato) | |
8. Periodo di osservazione | In caso di mancato rinnovo della presente polizza, l’Assicurato potrà acquistare un Periodo |
di osservazione per 365 (trecentosessantacinque) giorni: 40% dell’ultimo premio annuo; 730 (settecentotrenta) giorni : 60% dell’ultimo premio annuo; 1.095 (millenovantacinque) giorni: 80% dell’ultimo premio annuo. | ||
9. Assicuratore | ////////////////////////////////////////// | |
10. Territorialità | Mondo intero con esclusione di Usa e Canada |
Il Contraente La Società
2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.2.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 1 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2018. L’assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art.2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.".
Art.2.5 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art.2.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.2.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2.8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.2.9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.2.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.2.11 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.2.12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.2.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 2.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
✓ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 2.15 - Associazione Temporanea d’imprese (opzionale)
L’assicurazione può essere ripartita per quota esclusivamente tra le Società all’uopo costituitesi in associazione temporanea d’imprese ai sensi di legge. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile........ ………………………
la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra la Contraente e il sopraindicato broker è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provvigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico della Contraente stessa. Inoltre si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come di eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dal Contraente alla Società, senza transitare attraverso il broker.
Art. 2.17 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 2.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.2.19 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del
c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il contraente.
Art.2.20 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.2.21 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del
c.c. è a carico della Società offerente.
Art. 2.22 – Imputabilità delle dichiarazioni
Con particolare riferimento alla Proposta ed ai fini dell’applicazione dell’Esclusione “Condotte dolose” a pag. 11 della presente polizza:
(i) nessuna dichiarazione, informazione, conoscenza o condotta propria di una Persona assicurata potrà essere imputata ad altra persona assicurata
(ii) soltanto le dichiarazioni e le conoscenze proprie di qualsiasi presidente, amministratore delegato, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, direttore degli affari legali (o altra carica equivalente) di una Società saranno imputate a tale Società e le conoscenze proprie di tali soggetti in carica presso il Contraente saranno imputate a tutte le Società.
Art. 2.23 – Ripartizione del danno
Nel caso in cui una qualsiasi Richiesta di risarcimento coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il massimale o i sottolimiti), le spese di difesa, i risarcimenti di danni ed i costi e le spese comunque connessi a pronunce di condanna e/o accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra Assicurati e l’Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi.
Art. 2.24 – Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati
Il Contraente agisce ed ha agito in nome e per conto di tutti gli Assicurati - essendone all’Uopo debitamente autorizzato – nella gestione di ogni fase della stipulazione e dell’esecuzione del presente contratto di assicurazione.
Tuttavia nel caso di un’Operazione, liquidazione, scioglimento, fallimento o amministrazione straordinaria del Contraente, ciascun Assicurato agirà in nome e per conto proprio.
3 - NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA D&O
Art.3.1 - GARANZIE
Tutte le Garanzie sono prestate esclusivamente in relazione a Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta da terzi durante il Periodo di validità della polizza e tempestivamente comunicate per iscritto all’Assicuratore nei termini previsti dalla presente polizza (formula claims made). In corrispettivo del premio convenuto e sulla base delle dichiarazioni, dei documenti e delle informazioni tutti contenuti nella Proposta o ad essa allegati o comunque forniti dal Contraente all’Assicuratore e formanti parte integrante della presente polizza, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne:
Responsabilità degli Amministratori
(i) La Persona assicurata da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito.
(ii) L’Amministratore di Ente esterno da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, comprese le spese legali, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.
La presente garanzia opera solo per l’importo eccedente l’indennizzo corrisposto dall’Ente esterno ed il massimale dell’eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell’Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici.
Si precisa che, in parziale deroga dell’art. 1900 cc, le garanzie (i) e (ii) operano anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave.
Garanzie di rimborso per la Società
(i) La Società, nei limiti dell’indennizzo da questa corrisposto alla Persona assicurata, da qualunque perdita pecuniaria sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito;
(ii) la Società, nei limiti dell’indennizzo da questa corrisposto all’Amministratore di ente esterno, da qualunque perdita pecuniaria sopportata in conseguenza di una Richiesta di risarcimento presentata da terzi nei confronti di un Amministratore di Ente esterno per qualsiasi Atto illecito.
Responsabilità della Società relativa a strumenti finanziari
La Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questa sia obbligata a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari presentata nei confronti di tale Società per qualsiasi Atto illecito.
Garanzia “a secondo rischio” degli Amministratori non esecutivi
Qualsiasi Amministratore non esecutivo da qualsiasi perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una Richiesta di risarcimento presentata nei suoi confronti per qualsiasi Atto illecito.
La presente garanzia è prestata esclusivamente in eccesso ovvero a “secondo rischio”, entro il limite del Massimale del Frontespizio, e non potrà quindi essere invocata fino a quando non sia stato esaurito:
(i) Il massimale di tutte le altre polizze di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (c.d. D&O) eventualmente concorrenti e/o stipulate in eccesso specifico (ossia a “secondo rischio”) rispetto alla presente polizza; e
(ii) Qualsiasi altro diritto all’indennizzo per le Perdite pecuniarie del quale possa beneficiare qualsiasi Amministratore non esecutivo.
Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali
Nella misura in cui ciò è consentito dalla legge e comunque nel limite di quanto dovuto a tale titolo in forza dell’Art. 1917 del codice civile – 25% (venticinque per cento) del Massimale di cui al punto 3 del frontespizio
– l’Assicuratore, previo consenso scritto, si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata da tutte le Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali.
Spese per cauzione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata dalle Spese per cauzione sostenute da parte della Persona assicurata nel corso del Periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia.
Spese di emergenza
Se in considerazione dell’urgenza non risulti possibile ottenere il previo consenso scritto dell’Assicuratore con riguardo alle spese di difesa riferite a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, l’Assicuratore approverà retroattivamente tali Spese di difesa sino alla concorrenza del Sottolimite indicato al punto 4(c) del Frontespizio.
Legale interno
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni legale interno della Società da qualsiasi Perdita pecuniaria che questi sia obbligato a pagare a terzi, quale civilmente responsabile, a seguito di una richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale Legale interno ma solo per quegli Atti illeciti commessi nell’esercizio delle sue specifiche funzioni presso la Società.
Spese per estradizione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona Assicurata dalle Spese per estradizione derivanti da o conseguenti a qualsiasi procedimento instaurato nei confronti della persona assicurata durante il periodo di validità della polizza ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione.
Spese per la partecipazione all’Investigazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Persona assicurata da tutte le spese per la partecipazione all’Investigazione che questa dovrà sostenere, previo consenso scritto dell’Assicuratore, in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un’Investigazione.
Spese di gestione della crisi con l’Autorità
In aggiunta alle Spese per la partecipazione all’Investigazione, l’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, previa verifica di congruità e sino alla concorrenza del Sottolimite indicato al punto 4 (a) del Frontespizio, dalle Spese di gestione della crisi con l’Autorità a fronte dell’occorrenza di un Evento critico nei rapporti con l’Autorità che non rientri nella definizione di Richiesta di risarcimento o Investigazione.
Spese per mitigare il danno alla reputazione
Previa verifica di congruità, l’Assicuratore terrà indenne la Persona assicurata dalle Spese per mitigare il danno alla reputazione che sia conseguenza diretta di una Richiesta di Risarcimento garantita dalla presente polizza.
Art.3.2 – ESTENSIONI
Periodo di osservazione
In caso di mancato rinnovo o sostituzione della presente polizza con altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O), il Contraente avrà diritto ad un Periodo di osservazione automatico e gratuito di 60 (sessanta) giorni e potrà altresì avvalersi, previa richiesta scritta e previo pagamento del relativo premio addizionale non rimborsabile, del Periodo di osservazione indicato al punto 9 del Frontespizio entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza.
Il Contraente non avrà diritto ad alcun Periodo di osservazione qualora abbia luogo un’Operazione, né qualora la presente polizza abbia cessato di produrre effetti, anche temporaneamente, a causa del mancato pagamento del premio.
Non è ammesso il recesso dal Periodo di osservazione.
Periodo di osservazione “Lifetime” per le Persone assicurate cessate dalla carica
Ciascuna Persona Assicurata che si sia dimessa o sia andata in pensione, avrà diritto ad un Periodo di Osservazione di durata illimitata, senza obbligo di pagamento di alcun premio nel caso in cui, per ragioni diverse da un’Operazione:
(i) la presente polizza non sia stata rinnovata, né sostituita da altra polizza di responsabilità civile degli amministratori (cd. D&O); oppure
(ii) nel caso in cui la presente polizza sia stata rinnovata o sostituita da altra polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori (cd D&O) solo se tale altra polizza di assicurazione non fornisca un periodo di osservazione della durata di almeno 2190 (duemila centonovanta) giorni.
Nuove Controllate
La definizione di società Controllata sarà automaticamente estesa alla nuova controllata che venga acquisita successivamente alla data di decorrenza della polizza a meno che:
(i)la società o una sua controllata:
a) abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the-counter) negli Stati Uniti d’America; o
b) sia registrata o costituita negli Stati Uniti d’America; e, alla data di decorrenza della polizza, abbia un totale attivo superiore al 25% (venticinque percento) del totale attivo consolidato della società.
(ii)la società o una sua controllata abbia strumenti finanziari quotati o negoziati su mercati (ivi compresi i mercati over-the-counter) negli Stati Uniti d’America.
In ogni caso, le Società di nuova acquisizione di cui ai punti (i) e (ii) che precedono saranno considerati Assicurati ai sensi della presente polizza per un periodo equivalente al maggiore tra:
a) Sessanta (60) giorni dalla data in cui tale Società è stata acquisita dal Contraente; o
b) Novanta (90) giorni dalla data in cui la Società ha comunicato la futura acquisizione di tale Società,
a condizione che il Contraente comunichi, non appena possibile, per iscritto all’Assicuratore l’avvenuta acquisizione di tale società prima della fine del periodo indicato sub a) o b) oppure prima della scadenza del Periodo di validità della polizza, se precedente.
Su richiesta del Contraente, l’Assicuratore potrà discrezionalmente estendere la copertura assicurativa per un periodo maggiore di quello indicato sub a) o b) a condizione che il Contraente fornisca all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta e necessaria alla valutazione del rischio in relazione a tale nuova acquisizione e accetti il premio addizionale e/o le modifiche alla disposizioni della presente polizza proposti dall’Assicuratore. In ogni caso, qualsiasi modifica alle disposizioni della presente polizza opererà soltanto dopo la scadenza del premio indicato sub a) o b).
Art.3.3 – ESCLUSIONI
L’Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di alcuna Garanzia o Estensione in relazione a Perdite pecuniaria per:
Condotte dolose
(i) Guadagno, profitto o vantaggio al quale un Assicurato non abbia diritto ai sensi di legge; oppure
(ii) condotta penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta o premeditata o altra condotta in violazione consapevole e intenzionale della legge, dei regolamenti o di altre fonti normative.
La presente esclusione troverà applicazione soltanto qualora tali circostanze siano state accertate con sentenza definitiva a seguito di qualsiasi procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o disciplinare o indagine ufficiale, ovvero a seguito di confessione da parte dell’Assicurato in qualsiasi forma, sia essa scritta o orale, ed in qualsiasi sede, sia essa giudiziale o stragiudiziale.
Nessun Atto illecito commesso da un Assicurato potrà essere imputato a qualsiasi altra Persona assicurata al fine di determinare l’applicabilità dell’esclusione di cui al presente paragrafo.
Conoscenza pregressa e scoperta
(i)Richiesta di risarcimento o circostanza della quale sia già stato dato avviso , anche in via meramente cautelativa, nella vigenza di una polizza di cui la presente polizza costituisca rinnovo o sostituzione a cui la presente polizza abbia comunque fatto seguito nel tempo. In ogni caso, la presente Esclusione non sarà applicabile nel caso in cui l’Assicuratore non abbia accettato tale avviso, anche cautelativo, quale valida comunicazione ai sensi di polizza e la copertura assicurativa sia stata fornita in modo continuativo dall’Assicuratore stesso a partire dalla data di decorrenza di tale precedente polizza sino alla scadenza del Periodo di validità della polizza;
(ii)controversia pendente e antecedente rispetto alla data di continuità, nonché qualsiasi controversia che concerna o derivi dagli stessi fatti, o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli che avrebbero potuto essere dedotti in una controversia pendente e antecedente rispetto alla data di continuità. Ai fini della presente Esclusione, per controversia si intendono, a titolo esemplificativo, i procedimenti civili, penali, arbitrali ed amministrativi, le investigazioni, le indagini e le ispezioni ufficiali, nonché ogni altro analogo procedimento.
Danno alla persona / danno a cose
(i) Lesione all’integrità psicofisica, infortunio, malattia, stress emotivo o mentale, infermità o morte di qualsiasi persona; nonché
(ii) perdita, distruzione o danneggiamento di qualunque bene materiale, ivi incluso l’ambiente, dovuto a qualsiasi causa, ivi compresa la sua perdita d'uso.
Tuttavia la presente esclusione non si applica a:
a) Richieste di risarcimento per danno da stress emotivo dovuto ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
b) Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a danno alla persona o a cose e sino alla concorrenza del sottolimite indicato al punto 4 (b) del frontespizio;
c) Spese di difesa sostenute dalla Persona assicurata in relazione ad un procedimento penale nei confronti di tale Persona assicurata per Omicidio colposo o preterintenzionale;
d) Spese di difesa sostenute dalla persona assicurata in relazione a Richieste di risarcimento relative a Xxxxx all’Ambiente nei limiti del relativo massimale indicato al punto 4 (d) del Frontespizio.
e) Spese di difesa sostenute dalla Persona Assicurata in relazione a Richieste di Risarcimento relative ad Agenti xxxxxxxxxx presentate da un’Autorità competente, fermo il sottolimite indicato al punto 4
(d) del Frontespizio.
f) Con riferimento alle sole Richieste di risarcimento relative ad Agenti inquinanti presentate nei confronti di una Persona Assicurata da parte di un azionista della Società – sia per conto proprio, sia
per conto della Società – le quali affermino che la violazione di un dovere incombente su tale Persona assicurata ha cagionato un danno alla Società o ai suoi azionisti.
Richiesta di risarcimento USA presentata da un Assicurato
Richiesta di risarcimento USA presentata da o per conto:
- di un qualsiasi Assicurato
- di un Ente esterno nel quale una Persona Assicurata svolge o ha svolto il ruolo di Amministratore di Ente esterno
La presente esclusione non opera in relazione a:
(i) qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di una Persona Assicurata e promossa:
- dagli azionisti sia per conto proprio sia per conto della Società o dell’Ente esterno, sia in forma diretta, sia in forma derivativa, o anche in forma di azione collettiva (class action) a condizione che non sia ravvisabile alcuna iniziativa o volontaria partecipazione di alcun Amministratore, né di alcuna Società, né di alcun Amministratore di Ente esterno, fatta eccezione per un Amministratore di Ente esterno coinvolto in attività do “whistleblowing” come applicabile da legge Sarbanes-Xxxxx;
- da un’altra Persona assicurata, con esclusivo riguardo ad un Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
- da un’altra Persona assicurata a titolo di rivalsa o manleva, a condizione che tale Richiesta di risarcimento sia diretta conseguenza di un’altra Richiesta di risarcimento altrimenti coperta dalla presente polizza;
- da un Amministratore cessato dalla carica o da un ex dipendente di una Società o di un Ente esterno; o
- da un liquidatore, un curatore, un commissario straordinario (o altra analoga figura) di una Società o di un Ente esterno, sia per conto proprio, sia per conto di tale Società o Ente esterno;
(ii) le spese di difesa sostenute da qualsiasi Persona Assicurata.
Responsabilità amministrativa, amministrativo contabile
L’assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 59 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da una richiesta di risarcimento conseguente all’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità amministrativo ed amministrativo contabile.
Precisazione operatività contratto di assicurazione
Ferme le condizioni di cui alla presente polizza si precisa la sua operatività in ossequio agli articoli 2393, 2393bis, 2394, 2395, 2396 del Codice Civile.
Art.3.4 – DEFINIZIONI
I termini in appresso hanno il seguente significato convenzionale, esclusa ogni altra e diversa interpretazione:
Agente Inquinante
Qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche, amianto, materiale nucleare o radioattivo di qualsiasi tipo e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono a titolo esemplificativo ma non limitativo anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
Amministratore di Ente esterno
Qualsiasi persona fisica che sia stata, sia o durante il Periodo di validità della polizza diverrà, su specifica
richiesta della Società, un Amministratore, trustee, (diverso da un fondo pensione) amministratore di fatto o carica equivalente di un Ente esterno.
Amministratore non esecutivo
Qualsiasi persona fisica che sia membro dell’organo di gestione del Contraente alla data di decorrenza del, o comunque durante il Periodo di validità della polizza, a condizione che tale persona fisica: (i) non abbia incarichi esecutivi nel predetto organo di gestione della Società e (ii) non sia dipendente della Società o comunque non ricopra nella stessa incarichi analoghi.
Assicurato
Ciascuna Società e ciascuna Persona assicurata.
Atto illecito
1) Con riferimento alle Persone assicurate:
(a) qualsiasi effettivo o contestato (i) atto colposo, errore od omissione (ii) violazione dei propri doveri (iii) dichiarazione erronea o falsa e (iv) ogni altro inadempimento colposo dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto compiuto da una Persona assicurata nell’esercizio delle funzioni indicate nella definizione di Persona assicurata di cui al paragrafo “Persona assicurata” a pag 16 della presente polizza;
(v) qualsiasi generica contestazione nei confronti di una Persona assicurata in ragione del proprio operato in detta qualità;
(b) qualsiasi Atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
2) Con riferimento alle Società:
(a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da una Società, ma esclusivamente in relazione ad una Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari.
3) Con riferimento ai legali interni
a) qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell’esercizio delle proprie funzioni presso la Società, ma solo in ragione del proprio operato in detta qualità; si precisa che, in parziale deroga dell’art. 1900 cc, la presente copertura opera anche con riferimento ai sinistri cagionati con colpa grave;
b) in ogni caso la presente definizione di Xxxx illecito non comprenderà qualsiasi effettivo o contestato atto colposo, errore od omissione compiuto da un legale interno nell’esercizio delle proprie funzioni che:
- non sia in alcun modo collegato al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra il legale interno e la Società;
- non sia stato eseguito in nome e per conto della Società previa specifica richiesta della Società stessa; o che
- sia stato eseguito dal Legale interno per conto di altri dietro pagamento di onorario.
Atto illecito relativo al rapporto di lavoro
Qualsiasi effettivo o contestato Atto illecito relativo ai rapporti di lavoro con la Società o un Ente esterno.
Autorità
Qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.
Controllata
Società in cui il Contraente alla data o prima dell’inizio del Periodo di validità della polizza oppure, ai sensi e per gli effetti dell’Estensione “Nuove controllate” di cui al Paragrafo a pag. 11 della presente polizza, durante il periodo di validità della polizza:
(i)Direttamente o indirettamente disponga di più del cinquanta per cento (50%) dei voti esercitabili
nell’assemblea ordinaria; o
(ii)Nomini la maggioranza dei membri dell’organo di gestione; o
(iii)In forza di accordo con altri azionisti, sia nelle condizioni di nominare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione.
Danno all’ambiente
(i)Qualunque scarico, dispersione, rilascio o fuga (avvenuti, presunti o minacciati) di agenti inquinanti (così come identificati dalla normativa applicabile) ivi compresi gas o effetto serra;
(ii)qualsiasi richiesta o direttiva dell’Autorità di testare, monitorare, bonificare, depurare, neutralizzare o in qualsiasi altro modo eliminare i suddetti agenti inquinanti, ivi inclusi i gas effetto serra.
Ente esterno
Qualsiasi ente che:
(i) non sia una Controllata;
(ii) non sia un istituto di credito o finanziario, una compagnia di assicurazioni, una banca, un asset manager, un fondo comune di investimento, un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), un fondo di private equity, una società di consulenza o di gestione degli investimenti, né un intermediario finanziario o similare.
(iii) non sia registrato, non abbia sede legale e non abbia alcuno strumento finanziario quotato in un mercato regolamentato all’interno degli Stati Uniti d’America; non sia soggetto, né abbia emesso strumenti finanziari soggetti, alla registrazione o dichiarazione presso la SEC (US Securities and Exchange Commission); non sia tenuto alla presentazione di rendiconti finanziari o relazioni alla medesima autorità ai sensi della Section 13 del US Securities Exchange Act del 1934;
Resta inteso che saranno in ogni caso considerati Enti esterni gli enti eventualmente elencati come tali in apposita appendice alla presente polizza.
Evento critico nei rapporti con l’autorità
(i) Un’ispezione, anche a sorpresa, presso gli uffici della Società avviata durante il Periodo di validità della polizza da un’autorità (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Consob o Banca d’Italia) che comporti la produzione, la copia, l’esame o la confisca di documenti o l’audizione di Persone assicurate;
(ii) la pubblica notizia di quanto sopra;
(iii) il ricevimento da parte dell’Assicurato, durante il Periodo di validità della polizza di una formale richiesta da parte di un’autorità che comporti l’obbligo per l’Assicurato di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad una audizione presso tale autorità.
Investigazione
Qualsiasi indagine ufficiale, esame, investigazione o altro procedimento amministrativo relativo all’attività di una Società o di un Ente esterno di una Persona assicurata nella sua qualità di Persona assicurata di una Società o di un Ente esterno:
(i) promosso da una autorità, fatta eccezione per la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), dal momento in cui una Persona assicurata:
(a) ha l’obbligo giuridico di partecipare in ragione del proprio ruolo, di produrre documenti, di rispondere a domande o di partecipare ad un’audizione presso tale Autorità;
(b) è identificata per iscritto dall’Autorità come il soggetto passivo di tale indagine, esame o investigazione.
(ii) promosso dalla SEC, dal momento in cui una Persona assicurata riceve la notifica di un subpoena.
Un’Investigazione si considera avviata nel momento in cui la Persona assicurata viene per la prima volta identificata, o riceve una notifica, o viene formalmente invitata a partecipare.
Legale interno
Qualsiasi persona fisica abilitata alla professione legale che ricopra nella Società, o abbia ricoperto al tempo della commissione di un Atto Illecito, il ruolo di legale interno.
Omicidio colposo o preterintenzionale
(i)Omicidio colposo: qualsiasi atto commesso con colpa, anche grave, che abbia cagionato la morte di una persona;
(ii)omicidio preterintenzionale: qualsiasi atto intenzionalmente diretto a provocare un reato di percosse e/o lesioni personali ma che, per colpa, anche grave, dell’agente, abbia invece cagionato la morte di una persona.
Operazione
Uno qualunque tra i seguenti eventi:
(i) il Contraente si fonde con, viene incorporato da o vende tutti o la maggioranza dei propri beni a qualsiasi altra persona o ente o gruppo di persone e/o enti agenti in concerto tra loro; oppure
(ii) qualsiasi persona fisica o ente (diverso da una Controllata) che, individualmente o insieme con qualsiasi altra persona fisica o ente, acquisisce la titolarità dell’esercizio di più del 50% (cinquanta percento) dei diritti di voto nell’assemblea del Contraente o altrimenti acquisisce il controllo della nomina della maggioranza dei membri dell’organo di gestione del Contraente; oppure
(iii) il Contraente viene messo in liquidazione, fallisce, viene dichiarato insolvente o viene ammesso a qualsiasi procedura concorsuale o di amministrazione controllata.
Perdita pecuniaria
I danni patrimoniali e le spese di difesa che qualsiasi Assicurato sia condannato a pagare a terzi in conseguenza di una sentenza, nonché le somme concordate, a titolo di risarcimento, in una transazione raggiunta con il previo accordo scritto dell’Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, in relazione ad una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente polizza.
La definizione di “Perdita pecuniaria” comprende altresì i danni punitivi, aggravati o esemplari ove risarcibili in base alla legge applicabile alla Richiesta di risarcimento, a condizione che la loro copertura assicurativa sia ammessa dalla legge applicabile al presente contratto.
La definizione di “Perdita pecuniaria” comprende quanto indennizzato dall’Assicuratore in forza di tutte le Garanzie ed Estensioni di cui alla presente polizza.
Con esclusivo riferimento alla Persone assicurate la definizione di Perdita pecuniaria comprende altresì le Spese per la partecipazione all’investigazione.
In ogni caso, la definizione di “Perdita pecuniaria” non comprende:
- le imposte, le tasse e gli altri obblighi fiscali o contributivi imposti da enti pubblici aventi potestà normativa fatto salvo il caso in cui una Persona assicurata sia ritenuta personalmente responsabile per il mancato pagamento delle tasse a carico della Società o dell’Ente esterno, secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, nel caso in cui la Società o l’Ente esterno non siano in grado di pagare, in tutto o in parte, tali tasse a causa di situazioni di insolvenza.
- la retribuzione o i benefits relativi al rapporto di lavoro di qualsiasi Persona assicurata;
- qualsiasi sanzione pecuniaria di natura civile, penale o amministrativa fatto salvo le relative spese legali di difesa; e
- qualsiasi altra voce non assicurabile in base alla legge applicabile.
Con riferimento alla sola garanzia “Responsabilità della Società relativa a strumenti finanziari”, per Richieste di risarcimento che affermano l’inadeguatezza del corrispettivo pagato per l’acquisizione di tutte (o sostanzialmente tutte) le partecipazioni in un ente, ovvero per l’acquisto di tutti (o sostanzialmente tutti) i beni di tale ente, la definizione di “Perdita pecuniaria” non comprende quella parte di condanna o transazione che rappresenta l’incremento di tale corrispettivo, mentre include le relative Spese di difesa
sostenute.
Periodo di osservazione
Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del Periodo di validità della polizza nel quale può essere notificata all’Assicuratore una Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo
(i) per un Atto illecito, o
(ii) Per circostanze o fatti occorsi prima della scadenza del Periodo di validità della polizza in caso di Investigazione, Evento critico nei rapporti con l’Autorità, o procedimenti instaurati nei confronti della persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione o al fine di ottenere l’emissione di un provvedimento in sede cautelare di urgenza.
Persona assicurata
Qualsiasi persona fisica che è stata, è, o durante il periodo di validità della polizza diverrà:
i) un amministratore della Società, ovvero un:
a) membro degli organi di gestione e/o controllo (ivi compresi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Consiglio di Gestione, Consiglio di Sorveglianza, Comitato per il Controllo sulla Gestione)
b) membro dell’organismo di vigilanza ex X.Xxx. 231/2001
c) direttore generale ex art. 2396 c.c.
d) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis X.Xxx. 58/1998
e) compliance officer
f) qualsiasi altro soggetto che ricopra nella Società analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O)
g) amministratori di fatto; e
h) shadow director
i) Risk Manager
j) Investor relator
ma non un revisore esterno, né un curatore, né un liquidatore (salvo non sia liquidatore di una Società posta in liquidazione volontaria), né un commissario, né un amministratore giudiziario o straordinario
ii) una persona fisica (ivi compresi dipendenti e dirigenti della Contraente):
a) ove svolga funzioni di gestione o di supervisione nella Società
b) con riguardo ad una richiesta di risarcimento che adduca un atto illecito relativo al rapporto di lavoro; oppure
c) ove sia convenuto in giudizio insieme con un amministratore di una Società di cui al punti (i) che precede in relazione ad una richiesta di risarcimento nella quale si afferma che il dipendente ha concorso nella commissione di un atto illecito
d) nel caso in cui sia stato designato quale Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni
e) responsabile della privacy ex X.Xxx. 196/2003
iii) qualsiasi persona fisica nominata quale futuro amministratore nei requisiti di quotazione o in qualsiasi prospetto informativo pubblicato da una Società
iv) un Amministratore di Ente Esterno
ma solo nel caso e nella misura in cui tale persona assicurata agisca in nome e per conto della Società nell’esercizio delle funzioni di cui ai punti da (i) a (iv) che precedono.
La definizione di persona assicurata comprende altresì:
(v) il coniuge o il convivente legalmente riconosciuto di una persona assicurata; e
(vi) gli eredi, il tutore o il curatore di una persona assicurata deceduta, interdetta, inabilitata, insolvente o fallita
per qualsiasi richiesta di risarcimento relativa ad un atto illecito di detta persona assicurata.
(vii) il Presidente, il Coordinatore del Consiglio di Indirizzo Generale, i componenti il Consiglio di Indirizzo Generale nelle sole funzioni manageriali e di supervisione.
Proposta
Qualsiasi documento messo a disposizione dell’Assicuratore in vista della conclusione o del rinnovo del presente contratto, ivi compreso ogni questionario firmato, i suoi allegati, le dichiarazioni ed i bilanci di una Società e tutte le altre informazioni comunque fornite all'Assicuratore.
Provvedimento giudiziale restrittivo
Qualsiasi provvedimento giudiziale emesso nei confronti di una Persona assicurata durante il Periodo di validità della polizza ed in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia il quale abbia disposto in via cautelare o d’urgenza:
(i)il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili della Persona assicurata;
(ii)l’interdizione della Persona assicurata dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; (iii)la restrizione della libertà personale della persona assicurata;
(iv)l’espulsione della Persona assicurata a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall’aver commesso un reato.
Richiesta di risarcimento
(i)Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, ivi compresi gli atti introduttivi di un procedimento giudiziario civile, amministrativo o arbitrale, diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di una Persona Assicurata per uno specifico Atto illecito;
(ii)qualsiasi procedimento penale o Investigazione promossa nei confronti di una Persona assicurata per qualsiasi Atto illecito specificamente contestato a tale Persona assicurata.
(iii) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona assicurata per una specifico Atto illecito relativo al rapporto di lavoro.
La definizione di Richiesta di risarcimento comprende altresì:
a) le Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari;
b) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di estradizione;
c) qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una Persona assicurata per l’emissione di un provvedimento in sede cautelare o d’urgenza; e
d) qualsiasi Evento critico nei rapporti con l’Autorità.
Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari
Qualsiasi pretesa avanzata per iscritto, fatta eccezione:
a) per i procedimenti amministrativi nei confronti di una Società, salvo siano stati simultaneamente instaurati e poi mantenuti anche contro una Persona Assicurata, e
b) per le Investigazioni di una Società,
diretta ad ottenere un risarcimento o altro rimedio nei confronti di un Assicurato e fondata sulla pretesa violazione di norme di legge o regolamentari che disciplinano gli strumenti finanziari emessi da una Società, l’acquisto, la vendita, l’offerta di tali strumenti finanziari, ovvero la relativa attività di sollecitazione, a condizione che sia stata promossa:
(i) da qualsiasi persona o ente in relazione all’acquisto, la vendita, l’offerta di strumenti finanziari emessi da una Società o alla relativa attività di sollecitazione; oppure
(ii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società in relazione a questioni attinenti a detta titolarità;
(iii) dal titolare di strumenti finanziari emessi da una Società per conto di tale Società.
La presente definizione di Richiesta di risarcimento relativa a strumenti finanziari non comprende: le Richieste di risarcimento avanzate da un dipendente o da un Amministratore di una Società basate sulla perdita o sul mancato ottenimento di vantaggi o benefici relativi a qualsiasi strumento finanziario, ivi compresi warrants e opzioni.
Richiesta di risarcimento USA
Qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa o continuata nelle giurisdizioni degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), nonché di qualsiasi Richiesta di risarcimento che sia basata sulle leggi degli Stati Uniti, dei suoi stati, province, località, territori o possedimenti (ivi compreso Porto Rico), ovunque promossa.
Shadow director
Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di amministratore o dipendente di una Società, sia considerato shadow director di qualsiasi Società ai sensi del paragrafo 251 del Companies Act inglese del 2006 o leggi analoghe in altri paesi.
Società
(i) il Contraente;
(ii) qualsiasi Controllata; e
(iii) il curatore fallimentare del Contraente o della Controllata.
Spese di difesa
(i)Le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti, previo consenso scritto dell’Assicuratore, per indagini, transazioni, difese ed appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento in garanzia, purché non incorsi in tempo antecedente rispetto alla presentazione di tale Richiesta di risarcimento; e
(ii)le spese sostenute, su richiesta del difensore nominato e previo consenso scritto dell’Assicuratore, per lo svolgimento di xxxxxxx nel corso dell’istruttoria relativa ad una Richiesta di risarcimento in garanzia.
Nel caso di Richieste di risarcimento relative a strumenti finanziari instaurate all’esterno, la definizione di Spese di difesa comprende altresì le spese, i diritti e gli onorari legali sostenuti dall’Assicurato per un consulente legale che affianchi il consulente legale straniero nell’attività di difesa dinanzi all’autorità competente estera.
La definizione di Spese di difesa non comprende la remunerazione della Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società.
Spese per resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali
(i)Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell’Assicuratore da parte della Persona assicurata al fine di ottenere la revoca di un Provvedimento giudiziale restrittivo illegittimo emesso nei suoi confronti durante il periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia;
Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le Spese di difesa per resistere all’azione proposta da terzi durante il Periodo di validità della polizza al fine di ottenere in via cautelare o d’urgenza il Provvedimento giudiziale restrittivo.
(ii)nel caso dell’emissione di un provvedimento giudiziale restrittivo a carico della Persona assicurata durante il periodo di validità della polizza in conseguenza di una Richiesta di risarcimento in garanzia, tutte le spese ed i costi che gravano sulla persona assicurata e che l’Assicuratore si impegna a pagare direttamente al terzo creditore, derivanti da:
a) istruzione scolastica per i figli fino alla maggiore età
b) rate mensili del mutuo per la prima casa o, in alternativa, canone di locazione mensile;
c) servizi di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e collegamento alla rete internet; e
d) premi assicurativi relativi a polizze vita, infortuni e assistenza medica a condizione che:
- la persona assicurata abbia acquisito il diritto ai servizi e/o sia stata parte dei rapporti contrattuali così come sopra elencati alle lettere a), b), c) e d) già prima dell’emissione del provvedimento giudiziale restrittivo;
- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono, operi in eccesso, ovvero a secondo rischio, rispetto a qualunque altro diritto d’indennizzo garantito dall’Autorità emittente il Provvedimento giudiziale restrittivo in favore della Persona Assicurata ed entro il limite di € 60.000 (sessantamila) per ogni Persona assicurata ed € 200.000 (duecentomila), in aggregato, per tutto il Periodo di validità della polizza;
- la copertura assicurativa per le spese ed i costi di cui alle lettere a), b), c) e d) che precedono sia operativa trascorsi trenta (30) giorni dall’emissione del Provvedimento giudiziale restrittivo e sino alla revoca dello stesso, ma comunque, per un periodo non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni.
La definizione di spese per Resistere a procedimenti di restrizione alla proprietà o libertà personali non comprende la remunerazione delle Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi altro costo interno alla Società.
Spese di gestione della crisi con l’Autorità
Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti dall’Assicurato in relazione alla gestione di un Evento critico nei rapporti con l’Autorità, ivi inclusi diritti ed onorari per consulenti legali.
La definizione di Spese di gestione della crisi con l’Autorità non comprende la remunerazione delle Persone assicurate, il costo del loro tempo, nonché qualsiasi altro costo interno alla Società.
Spese per cauzione
Il premio necessario per ottenere la cauzione, o altro equivalente, con riferimento alle sanzioni detentive, o simili, irrogate da un’Autorità giudiziaria in sede penale a carico della persona assicurata, ovvero altre cauzioni eventualmente richieste in sede civile, e derivanti da una richiesta di risarcimento coperta dalle garanzie di cui alla presente polizza.
Spese per estradizione
Le spese, i diritti e gli onorari sostenuti con il preventivo consenso dell’assicuratore da parte della persona assicurata per consulenze legali, difese o appelli, inclusi eventuali ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, esperiti al fine di contrastare la decisione adottata dall’Autorità di concedere l’estradizione della Persona assicurata dall’Italia o da qualsiasi altro Stato.
Spese per la partecipazione all’Investigazione
Le spese, diritti ed onorari fatta eccezione per la remunerazione delle Persone assicurate, per il costo del loro tempo, nonché per qualsiasi costo interno alle Società, sostenuti con il previo consenso scritto dell’Assicuratore, che non potrà essere irragionevolmente negato, da parte o per conto di una Persona assicurata in relazione alla preparazione per la partecipazione ad un’Investigazione.
Spese per mitigare il danno alla reputazione
Le spese sostenute per la consulenza di un professionista esterno che presti supporto alla Persona Assicurata, in caso di Richiesta di risarcimento in garanzia, al fine di ristabilirne la reputazione o alleviare l’impatto negativo di tale Richiesta di risarcimento su di essa.
Investor Relator
Qualsiasi persona fisica che, in ragione della propria qualifica di Amministratore o dipendente di una Società quotata, gestisce i rapporti con investitori ed intermediari rappresentando la Società presso la comunità finanziaria nazionale ed internazionale, gestendo formalmente tutti i rapporti tra l’impresa e gli azionisti, i fornitori, i Clienti, gli obbligazionisti o gli organi di controllo.
4 – RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DIFESA E GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
Comunicazione delle Richieste di risarcimento
Quale condizione essenziale del diritto all’indennizzo dovrà essere data comunicazione scritta all’Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento non appena possibile dopo averne appreso la notizia e comunque:
(i)durante il periodo di validità della polizza o durante l’eventuale periodo di osservazione; ed in ogni caso
(ii)non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del Periodo di validità della polizza o del periodo di osservazione, ma soltanto se tale Richiesta di risarcimento è stata notificata all’Assicuratore nei 60 (sessanta) giorni successivi alla prima notifica di tale Richiesta di risarcimento all’Assicurato.
Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di risarcimento ed alle circostanze (ai sensi del successivo Paragrafo “Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento”) dovranno essere inviate dall’Assicurato per iscritto a mezzo posta raccomandata o via fax all’Assicuratore ai seguenti recapiti: .....................................................................................
L’inadempimento dell’obbligo di comunicazione e avviso potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile Italiano.
Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento
Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza, l’Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne tempestiva comunicazione scritta all’Assicuratore. In caso in cui la circostanza divenga sinistro, tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
(a) il contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
(b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Atto illecito;
(c) l’identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti;
(d) una stima della Perdita pecuniaria potenziale.
Richieste di risarcimento collegate
Qualsiasi Richiesta di risarcimento, anche presentata per la prima volta dopo la data di scadenza del Periodo di validità della polizza (o del Periodo di osservazione) che tragga origine da o sia basata su qualsiasi fatto dedotto o Atto illecito lamentato in una:
(i) Richiesta di risarcimento presentata per la prima volta durante il Periodo di validità della polizza (o il Periodo di osservazione);
(ii) circostanza che possa dare origine ad una Richiesta di risarcimento;
tempestivamente e debitamente comunicate all’Assicuratore in base ai termini ed alle condizioni della
presente xxxxxxx, sarà considerata come presentata nello stesso momento in cui è stata presentata la prima Richiesta di risarcimento o è stata data comunicazione scritta all’Assicuratore della circostanza (ai sensi del precedente paragrafo “Circostanze che possono dare origine ad una Richiesta di risarcimento”).
Inoltre, tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da, basate su o attribuibili a (i) un medesimo Atto illecito, o a (ii) una serie di Atti illeciti originati dalla stessa causa e/o correlati e/o in rapporto di continuità tra loro, anche se commessi da più Assicurati e diretti a più persone fisiche e/o giuridiche, saranno considerate come una singola Richiesta di risarcimento ai sensi della presente polizza e soggette all’unico Massimale di cui al punto 3 del Frontespizio.
Conduzione della difesa
L’Assicurato è obbligato a prestare assistenza all’Assicuratore ed a cooperare nella conduzione della difesa, fornendo tutte le informazioni del caso così come richieste dall’Assicuratore stesso.
L’Assicurato inoltre è tenuto fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire l’entità della Perdita pecuniaria e conservare traccia delle relative azioni intraprese e dei costi a tal fine sostenuti. Tali spese saranno a carico della Assicurata secondo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile Italiano. L’inadempimento di tale obbligo potrà comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile Italiano.
L’Assicurato ha il diritto di difendersi in proprio da qualsiasi Richiesta di risarcimento contro di lui promossa salvo che l’Assicuratore, a sua discrezione, decida di assumere direttamente il controllo della difesa. Anche qualora l’Assicuratore non decida di assumere il controllo, avrà comunque il diritto, ma non l’obbligo, di partecipare sino a quando ne ha interesse alla difesa di qualsiasi Richiesta di risarcimento, nonché alla negoziazione di qualsiasi transazione che coinvolga o che abbia ragionevoli probabilità di coinvolgere l’Assicuratore.
Se la Società presenta una Richiesta di risarcimento nei confronti di una Persona assicurata, l’Assicuratore non avrà alcun obbligo di comunicare con alcuna altra Persona assicurata, né con la Società, in relazione a tale Richiesta di risarcimento.
Anticipo delle spese di difesa
L’Assicuratore, previa verifica di congruità, anticiperà le Spese di difesa in garanzia rese necessarie a seguito della Richiesta di risarcimento prima della definizione del giudizio.
Pagamento delle Spese di difesa
L’Assicuratore si obbliga a pagare, previo formale assenso che non potrà essere negato senza giustificato motivo, le Spese di difesa dietro presentazione di parcelle analitiche nelle quali siano dettagliatamente identificate tutte le attività svolte dal difensore.
Consenso dell’Assicuratore
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato non dovrà ammettere o assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo transattivo o accettare alcuna decisione, o pagare alcuna spesa, costo o onorario (fatta eccezione per le Spese di emergenza di cui al paragrafo 2.3) senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore.
Soltanto le Richieste di risarcimento in relazione alle quali la difesa è stata condotta in ossequio alle previsioni della presente polizza potranno essere accolte in garanzia.
5 – MASSIMALI E FRANCHIGIE
Massimale
Il Massimale di cui al punto 3 del Frontespizio costituisce la massima somma pagabile dall'Assicuratore per capitale interessi e spese in forza della presente polizza per tutte le Garanzie e le Estensioni durante l’intero Periodo di validità della polizza, a prescindere dal numero di assicurati e dal numero di Richieste di risarcimento.
Le Richieste di risarcimento collegate si considerano avanzate durante il medesimo Periodo di validità della polizza o durante il medesimo Periodo di osservazione e sono pertanto soggette ad un unico Massimale.
Ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile italiano, le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del 25% del Massimale.
Tuttavia l’assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino al ad esaurimento, il massimale per perdite pecuniarie per sostenere quelle spese di difesa che superino il limite del quarto del massimale; in tal caso il massimale per perdite pecuniarie sarà ridotto di pari importo.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Il massimale non comprende il Massimale aggiuntivo per gli Amministratori non esecutivi.
Il Massimale per il Periodo di osservazione è parte del Massimale aggregato per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso.
Franchigie
Le Franchigie indicate al punto 5 del Frontespizio devono rimanere a carico delle Società, pena la perdita del diritto all’indennizzo.
Le Richieste di risarcimento collegate sono soggette ad un’unica Franchigia. Nessuna Franchigia è posta a carico dalle Persone assicurate.
Tuttavia qualora una Società sia autorizzata o obbligata a tenere indenne la Persona assicurata e non lo dovesse fare entro trenta (30) giorni, l’Assicuratore anticiperà a titolo di indennizzo anche la quota di franchigia indicata al punto 5 del Frontespizio, ma la Società dovrà poi rimborsare all’Assicuratore l’importo della franchigia così versato.
Altra assicurazione
Salvo diversa disposizione di legge, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia “a secondo rischio”) specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto d’indennizzo o assicurazione (quale ad esempio una polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della società, una polizza di assicurazione della responsabilità datoriale, una polizza di assicurazione della responsabilità per danno ambientale, una polizza di assicurazione della responsabilità civile in generale, una polizza di assicurazione della responsabilità da prodotto, etc.) indipendentemente dall’ammontare di detti massimali ed a prescindere dal fatto che le altre garanzie siano state stipulate direttamente dall’Assicurato ovvero da terzi per suo conto o in suo favore.
Nel caso in cui, sulla base di qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o assicurazione, sia posta una franchigia a carico di un Assicurato, il relativo importo non potrà essere indennizzato dall’Assicuratore in favore di tale Assicurato quale Perdita pecuniaria ai sensi della presente polizza.
(i) Garanzia per l’Amministratore di Ente Esterno
Ai sensi del Paragrafo “Responsabilità degli Amministratori” punto ii) della presente polizza, la garanzia per l’Amministratore di Ente esterno opererà solo per l’importo eccedente l’indennizzo eventualmente
corrisposto dall’Ente esterno ed il massimale dell’eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell’Ente esterno o dei suoi amministratori (o dei loro equivalenti in altri ordinamenti giuridici).
L’Assicuratore quindi sarà tenuto al pagamento delle perdite pecuniarie derivanti da un Atto illecito commesso da un Amministratore di Ente esterno solo nel caso in cui:
(i) L’Ente esterno sia incapace di indennizzare la perdita pecuniaria a causa di un divieto di legge o stato di insolvenza pubblicamente dichiarato;
(ii) La Perdita pecuniaria non risulti coperta da altra assicurazione sulla responsabilità civile degli amministratori contratta dall’Ente esterno o a beneficio dei suoi amministratori o dipendenti.
Nel caso in cui l’eventuale polizza di assicurazione della responsabilità civile degli amministratori emessa in favore dell’Ente esterno o dei suoi amministratori sia emessa dall’Assicuratore, il Massimale della presente polizza sarà ridotto per un importo pari al massimale della suddetta altra polizza.
(iii) Estensione di garanzia per il Legale interno
Con riferimento agli Atti illeciti commessi da un Legale interno della Società, qualsiasi garanzia fornita ai sensi della presente polizza opererà soltanto in eccesso (ossia “a secondo rischio”) specifico rispetto ai massimali di qualsiasi altra valida ed esigibile polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emessa in favore di tale Legale interno.
Art.5.1 – Riparto di suddivisione del rischio (opzionale)
Qualora la polizza venga assegnata ad un’associazione temporanea d’impresa, il rischio viene ripartito tra le Società che costituiscono l’ATI secondo le percentuali qui di seguito indicate
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e dell’ eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’ATI.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 2.3 – Durata del contratto;
• Art. 2.5 – Recesso a seguito di sinistro ;
• Art. 2.9 – Foro competente;
• Sez. 4 – primo comma – Comunicazione delle richieste di risarcimento
IL CONTRAENTE