MED-LIMES
MED-LIMES
Regolamento per le Sponsorizzazioni
“Ai Confini del Mediterraneo” Rassegna Internazionale del Cortometraggio I Edizione – Salerno, 24-25-26 maggio 2018
Art. 1 - Finalità
Il presente regolamento disciplina l’attività di sponsorizzazione, da parte di soggetti terzi per ciò che riguarda l’organizzazione della Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo”. La FONMED - Fondazione Sud per la Cooperazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo delega la società Medicert S.r.l. per la realizzazione di tutti i servizi operativi e l’acquisizione di eventuali sponsor.
Art. 2 - Definizioni
2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell’altra parte (eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve stata la realizzazione dell’evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto dall’effettivo ritorno di immagine;
b) per “sponsorizzatore” o “sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
c) per “sponsorizzato” o “sponsee” il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor,
e) per sponsorizzazione finanziaria o pura quella in cui lo sponsor in cambio del diritto a sfruttare spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento di altra attività – come ad esempio l’esecuzione di lavori o prestazioni di servizi a carico di soggetti diversi;
f) per sponsorizzazione tecnica quella in cui lo sponsor, in cambio del diritto di sfruttare spazi per scopi pubblicitari, esegue lavori, presta servizi o fornisce beni.
Art. 3 – Lo Sponsor
Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
persone fisiche, persone giuridiche, aventi o meno scopo di lucro o finalità commerciali, le associazioni senza fini di lucro.
Art. 4 – Oggetto di Sponsorizzazione
Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:
- la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
- la fornitura di una prestazione di servizio;
- la fornitura di un contributo in denaro;
Art. 5 – Modalità di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione possono assumere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti forme:
- presenza del marchio dello sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione (pubblicazioni camerali, programma dell’evento, manifesti, locandine, cartella stampa, canali multimediali ecc.)
- partecipazione ai momenti salienti di presentazione dell’evento: conferenza stampa, evento inaugurale, ecc.;
- diritto di associazione dell’immagine dell’Azienda Sponsor a quella dell’evento sponsorizzato per proprie attività pubblicitarie;
- spazi sulla corrispondenza;
- spazi in occasione dell’evento;
- spazi nell’ambito di propri stand fieristici;
- spazi sul sito web dell’azienda.
Art. 6 – Livelli di sponsorizzazione
La partecipazione alla Rassegna Internazionale del Cortometraggio MED-LIMES “Ai Confini del Mediterraneo” consiste in tre diversi livelli di coinvolgimento di seguito specificati:
È inoltre possibile collaborare all’organizzazione dell’iniziativa in qualità di sponsor Tecnico per fornitura di materiali oppure per contribuire ai costi vivi quali ad esempio cene, coffee break.
• Da 0 a 500,00 euro – Silver Sponsor
Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:
- Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;
- Brochure illustrativa dell’evento;
- Cartellonistica promozionale
• Da 500,00 a 1000,00 euro – Gold Sponsor
Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:
- Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;
- Brochure illustrativa dell’evento;
- Cartellonistica promozionale;
- Possibilità di aggiungere propri materiali informativi e promozionali
- Roll-up, flyer e banner.
• Oltre 1000,00 euro – Main Sponsor
Questa formula prevede visibilità di livello inferiore del logo attraverso:
- Pagine web, siti dedicati, social network, newsletter, mailing list dell’evento;
- Comunicati stampa;
- Brochure illustrativa dell’evento;
- Cartellonistica promozionale;
- Possibilità di aggiungere propri materiali informativi e promozionali
- Roll-up, flyer e banner;
- Riprese televisive;
- Possibilità di allestire corner box, show point.
Art. 7 – Contratto di sponsorizzazione
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) l’oggetto del contratto;
b) il valore della sponsorizzazione;
c) la forma di corrispettivo e le modalità di pagamento;
d) la durata del contratto;
e) gli impegni e/o obblighi del soggetto sponsorizzato - sponsee;
f) forme di veicolazione dei segni distintivi dello sponsor da parte del soggetto sponsorizzato - sponsee;
g) disciplina dell’uso dei loghi, marchi o segni distintivi dello sponsor;
h) gli impegni e/o obblighi dello sponsor e le modalità di gestione del logo del soggetto sponsorizzato
- sponsee ove previsto;
i) l’eventuale diritto di “esclusiva”;
j) il recesso;
k) l’inadempimento e la risoluzione del contratto;
l) la risoluzione delle controversie relative all’esecuzione del contratto;
m) le spese e disposizioni contrattuali finali.
Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dalla Medicert S.r.l. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" indicato nel capitolato.
Art. 8 - Regolazione dell’esclusiva generale o delle esclusive commerciali
8.1. L’azienda Medicert srl può definire il rapporto con lo sponsor sulla base di clausole di esclusiva
generale o commerciale qualora ritenga che tali disposizioni contrattuali possano risultare utili per sollecitare profili concorrenziali finalizzati al reperimento di maggiori risorse o alla presentazione di
proposte di sponsorizzazione maggiormente significative.
8.2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1:
a) la clausola di esclusiva generale comporta la formalizzazione del rapporto con un unico soggetto in veste di sponsor;
b) la clausola di esclusiva commerciale comporta la formalizzazione di più rapporti di sponsorizzazione con soggetti in veste di sponsor, ciascuno individuato come controparte principale
ed unica per una specifica categoria merceologica o di attività.
8.3. L’azienda Medicert S.r.l. evidenzia la sussistenza o l’assenza di clausole di esclusiva generale o
commerciale nelle procedure preliminari alla stipulazione di un contratto di sponsorizzazione, specificando gli eventuali criteri per la valutazione di proposte concorrenti.
8.4. In ogni caso, l’eventuale inserimento di clausole di esclusiva nei contratti di sponsorizzazione non comporta incompatibilità con altre iniziative coinvolgenti soggetti terzi, quali il patrocinio od iniziative di sensibilizzazione correlate a spazi, beni e tematiche di interesse collettivo.
Art. 9 - Utilizzo dei proventi e delle economie di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni
Le somme introitate a titolo di corrispettivo dalle sponsorizzazioni saranno utilizzati per finanziare
le attività della FONMED – Fondazione Sud per lo Sviluppo e la Cooperazione nel Mediterraneo, privilegiando la promozione, divulgazione e realizzazione dell’evento, programma, iniziativa o attività oggetto di sponsorizzazione.
Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
a) I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
b) I singoli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
c) Titolare del trattamento dei dati è la Medicert S.r.l. nella persona del legale rappresentante che adotta gli atti propedeutici alla sponsorizzazione.
d) I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici della Medicert S.r.l. tenuti all’applicazione del presente regolamento.
e) I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 11 – Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio:
a) per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
b) per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi al D.Lgs. n. 30/2005 ed s.m.i., nonché ad altra normativa specifica in materia.
Per informazioni e contatti rivolgersi a:
Medicert S.r.l., Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx, 00. 00000 – Xxxxxxx. E-Mail: xxxx@xxxxxxxx.xxx, Tel: x00 000-000000