REPUBBLICA ITALIANA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Repertorio n. Fasc. n.
REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 3 “CHIANTI VALDARNO” ACCORDO TRANSATTIVO CON AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO SCARL.
L’anno duemilaquindici (2015)
TRA
- CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, con sede in Firenze in Via Cavour 1
C.F. 80016450480 Partita IVA 01709770489, rappresentata da …………….., nata a
……….. il ……………, che interviene al presente atto nella sua qualifica di
………….., autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo Statuto Provinciale e dal Decreto del Sindaco Metropolitano n di attribuzione
dell’incarico di ;
- COMUNE DI BARBERINO VALDELSA , con sede in ………… in ,
C.F. …………. Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a il
……., che interviene al presente atto nella sua qualifica di , autorizzat
alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da ………………………
nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO , con sede in …………
in…………, C.F. …………. Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il ……., che interviene al presente atto nella sua qualifica di ,
autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da
……………………… nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI GREVE IN CHIANTI , con sede in ………… in…………, C.F.
…………. Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il ……., che interviene al presente atto nella sua qualifica di …………………, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da nonché
della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI IMPRUNETA , con sede in ………… in…………, C.F. ………….
Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il , che interviene
al presente atto nella sua qualifica di …………………, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da ……………………… nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI PELAGO , con sede in ………… in…………, C.F. ………….
Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il , che interviene
al presente atto nella sua qualifica di …………………, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da ……………………… nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI PONTASSIEVE , con sede in ………… in…………, C.F.
…………. Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il ,
che interviene al presente atto nella sua qualifica di …………………, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da nonché
della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI REGGELLO , con sede in ………… in…………, C.F. ………….
Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il , che interviene
al presente atto nella sua qualifica di …………………, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da ……………………… nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO , con sede in ………… in , C.F.
…………. Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il ,
che interviene al presente atto nella sua qualifica di …………………, autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da nonché
della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI SAN XXXXXXXX XXX DI PESA , con sede in …………
in…………, C.F. …………. Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il ……., che interviene al presente atto nella sua qualifica di ,
autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da
……………………… nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. del , dichiarata immediatamente eseguibile;
- COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA , con sede in …………
in…………, C.F. …………. Partita IVA ……………, rappresentato da ……….., nat a……. il ……., che interviene al presente atto nella sua qualifica di ,
autorizzat alla firma del presente atto in virtù dei poteri attribuiti da
……………………… nonché della Deliberazione della Giunta Comunale n. del ,
dichiarata immediatamente eseguibile;
- AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO s.c.ar.l., di seguito anche Scarl ACV, con sede in Xxxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxxx 000 Codice fiscale e Partita IVA 05482680 484, in persona del ……………, nato a ……….. il ………….., autorizzato alla firma del presente atto come da Delibera del Consiglio di Amministrazione in data ;
Premesso che:
- a decorrere dal 1° gennaio 2015, come già per tutto il periodo decorrente dalla scadenza dei contratti di servizio rep. 18.876/2005 e 18.877/2005 (30 settembre 2010) al 31 dicembre 2014, il trasporto pubblico su gomma nei lotti Lotti 2 “Mugello Valdisieve” e 3 “Chianti Valdarno” è stato garantito mediante l’imposizione dell’obbligo di prestare il servizio alle Scarl Autolinee Mugello Valdisieve e Autolinee Chianti Valdarno ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio ad un unico gestore per l’intero territorio regionale.
- a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell’obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, in anticipo, in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l’eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l’importo necessario per coprire l’effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall’assolvimento dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall’operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.
- il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, è affermato che “quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di
una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”.
- per il primo obbligo di servizio, relativo al periodo ottobre- dicembre 2010 la compensazione era stata determinata dalla Soc. Aleph s.r.l , con applicazione dei criteri di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, confermando gli importi corrisposti in vigenza dei contratti di servizio venuti a scadenza il 30 settembre 2010.
- per gli anni 2011, 2012 e ancora per l’anno 2013, detti importi erano stati confermati con la sola maggiorazione annuale dell’indice di inflazione programmata, ritenendo che il prezzo offerto dalle Scarl e con il quale si erano aggiudicate la gara di appalto del 2004, di anno in anno rivalutato con il suddetto indice, rappresentasse il livello ottimale di redditività, economicità e produttività delle aziende.
-a seguito dell’impugnazione degli atti di imposizione del servizio da parte della Scarl in sede amministrativa, si è addivenuti in data 17 dicembre 2013 alla sottoscrizione di un accordo transattivo, valevole fino al 30 giugno 2014, sulla base del quale alle Scarl è stata riconosciuta una maggiorazione del 3% oltre Iva 10% degli importi liquidati a titolo di compensazione per tipologia di servizio, fino a tutto il 30 giugno 2014.
- l’accordo suddetto è stato prorogato nel mese di luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014, confermando la maggiorazione suddetta.
- che si è reso indispensabile, anche per l’anno 2015, reiterare l’adozione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, degli atti di imposizione alle Scarl di esercire il servizio di tpl nei lotti 2 e 3 della Città Metropolitana.
- che in tali provvedimenti sono stati confermati per tipologia di servizio gli importi a
Km corrisposti nell’anno 2014, senza alcun aumento dovuto al tasso di inflazione programmata e senza la maggiorazione del 3% corrisposta in via transattiva fino al 31 dicembre 2014.
- che negli atti adottati da gennaio ad agosto, si è subordinato un’eventuale conguaglio della compensazione “base” liquidata mensilmente, alla verifica della congruità degli importi sulla base della normativa vigente.
- che l’istruttoria condotta dalla competente Direzione della Città metropolitana ha portato a convenire, in via transattiva, con la Scarl la maggiorazione degli importi liquidati a titolo di compensazione per tipologia di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nella misura del 6% oltre Iva;
- che l’accordo transattivo raggiunto prevede anche che la Città metropolitana compensi la Scarl del minori ricavi derivanti dalla vendita del nuovo abbonamento scolastico riservato agli studenti della scuola dell’obbligo, istituito con l’atto dirigenziale n.3265/2915, minor ricavo pari ad Euro 53,00 per gli abbonamenti di 1° fascia chilometrica e ad Euro 54,00 per gli abbonamenti di 2° fascia chilometrica;
- che gli oneri derivanti dal riconoscimento della integrazione del 6% sarà invece ripartita proporzionalmente tra Città metropolitana e Comuni, come segue:
- gli importi afferenti alle percorrenze per servizi scolastici rimarranno a carico per intero dei Comuni di riferimento,
- al netto degli importi di cui sopra, l’importo residuo dovuto a titolo di maggiore compensazione per i servizi eserciti nei Lotti 2 e 3, complessivamente inteso, sarà ripartito nella misura percentuale del 58% a carico della Città Metropolitana e nella percentuale del 42% a carico dei Comuni;
- l’importo corrispondente alla percentuale del 42% sarà ripartito tra i Comuni sulla base dell’indicatore medio, risultante dai criteri già individuati nella Conferenza dei servizi del
23 maggio 2012, con l’adeguamento conseguente alle Unioni dei comuni, nel frattempo costituitesi, Figline e Incisa Valdarno e Scarperia –San Piero a Sieve:
- che è stato convenuto e accettato dalle parti tutte di maggiorare della percentuale del 6% oltre IVA 10% gli importi che a titolo di compensazione saranno liquidati alla Scarl per il periodo successivo fino a tutto il 31 dicembre 2015;
- che il pagamento sarà effettuato dalla Città Metropolitana anche per delega dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Figline e Incisa Valdarno, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, San Xxxxxxxx in Val di Pesa, Greve in Chianti e Tavarnelle Val di Pesa con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all’art.1294 Cod. Civile;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, sarà corrisposto alla Scarl Autolinee Chianti Valdarno una maggiorazione del 6% dell’importo liquidato in detto periodo dalla Città Metropolitana di Firenze.
Sono esclusi dalla maggiorazione i servizi scolastici eserciti a favore del Comune di Reggello, come da nota prot. 431366 del 14/08/2015, in quanto la compensazione a km. ad essi riferita è stata concordata già a titolo definitivo.
Sarà effettuato in un’unica soluzione, previa emissione di fatture da parte della Scarl, entro il 10 dicembre, il pagamento della maggiorazione calcolata sulle fatture già liquidate alla firma del presente atto.
3) Tutte le quote a carico della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni verranno determinate, con il seguente criterio di ripartizione:
- gli importi afferenti alle percorrenze per servizi scolastici rimarranno a carico per intero dei Comuni di riferimento,
- al netto degli importi di cui sopra, l’importo residuo dovuto a titolo di maggiore compensazione per i servizi esercitati nei Lotti 2 e 3, (Mugello Valdisieve e Chianti Valdarno), complessivamente inteso, sarà ripartito nella misura percentuale del 58% a carico della Città Metropolitana e nella percentuale del 42% a carico dei Comuni;
- l’importo corrispondenze alla percentuale del 42% sarà ripartito fra i Comuni sulla base dei seguenti indicatori:
Barberino di Mugello | 6,52% |
Barberino Val d'Elsa | 2,24% |
Borgo San Xxxxxxx | 6,31% |
Dicomano | 3,62% |
Figline e Incisa Valdarno | 6,65% |
Firenzuola | 3,23% |
Greve in Chianti | 5,27% |
Impruneta | 6,66% |
Londa | 1,97% |
Marradi | 2,80% |
Palazzuolo sul Senio | 2,01% |
Pelago | 4,65% |
Pontassieve | 5,93% |
Reggello | 7,47% |
Rignano sull'Arno | 3,53% |
Rufina | 4,40% |
San Xxxxxxxx in Val di Pesa | 7,20% |
San Godenzo | 1,50% |
San Piero a Sieve e Scarperia | 7,12% |
Tavarnelle Val di Pesa | 3,77% |
Vaglia | 4,48% |
Vicchio | 2,67% |
4) A decorrere dalla data di firma del presente atto gli atti di imposizione del servizio, prevederanno gli attuali importi della compensazione per ciascuna tipologia di servizio, e
la liquidazione di un acconto e di un saldo successivo. La maggiorazione di cui al punto 2 pari al 6% oltre Iva, sarà liquidata previa trasmissione da parte della Scarl ACV delle necessarie rendicontazioni del servizio, dalla Città Metropolitana di Firenze che provvederà ad introitare dai Comuni le quote a loro carico.
5) La Città Metropolitana di Firenze anche per delega dei Comuni di Barberino Val
d’Elsa, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, Impruneta, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, San Xxxxxxxx in Val di Pesa, Greve in Chianti e Tavarnelle Val di Pesa è esonerata da ogni responsabilità in merito alla ripartizione a favore delle consorziate della Scarl delle somme che in base al presente accordo transattivo sono e saranno corrisposte. Tutti i pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari sul c/c dedicato IBAN IT 57K061 60028030000198390C00 intestato alla Scarl.
6) Autolinee Chianti Valdarno scarl,, con la sottoscrizione del presente atto rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e /o degli enti deleganti, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale momento non avanzate o non formalizzate.
7) Qualora la gara regionale per l’individuazione di un unico gestore del servizio di tpl su gomma per tutta la Toscana, non venga espletata in tempi utili a garantire la decorrenza dell’affidamento dal 1° gennaio 2016, l’ accordo di cui al presente atto si intenderà prorogato anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2015 fermo restando che la corresponsione della maggiorazione dal 1 gennaio 2016 avverrà a titolo di acconto e sarà soggetta a verifica sulla base delle risultanze del bilancio 2015 della Scarl.
8) Le parti convengono altresì che l’importo relativo all’acquisto di abbonamenti scolastici da parte dei Comuni firmatari venga fatturato dalla Scarl in due tranche: la prima con scadenza pagamento entro il 10 dicembre, pari ad un terzo del prezzo di vendita a titolo di acconto, e la seconda a saldo entro il 30 aprile 2016.
9) La presente scrittura sarà registrata in caso d’uso dalla parte che ne avrà interesse con oneri a carico della parte inadempiente. .
Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art.6 comma 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio 2014, n.9.
Città Metropolitana di Firenze
Autolinee Chianti Valdarno Scarl
Comune di Barberino Valdelsa
Comune di Figline e Incisa Valdarno
Comune di Greve in Chianti
Comune di Impruneta
Comune di Pelago
Comune di Pontassieve
Comune di Reggello
Comune di Rignano sull’Arno
Comune di Xxx Xxxxxxxx Xxx xx Xxxx
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxx xx Xxxx