COMUNE DI SELVA DI CADORE
Xxxxxxxx 0
XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN XXX XXXXXXX 0 XXX XXXXXX XX XXXXX XX XXXXXX.
-------------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA----------------------------------------------
L'anno duemiladiciassette, il giorno
del mese di
nella
residenza comunale in Xxxxxx X.Xxxxxxx,0,
-----------------------------------------------------AVANTI A ME----------------------------------------------------
, Segretario Comunale del Comune di Selva di Cadore, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'articolo 97 comma 4 lettera
c) del D.lgs. n. 267/2000 sono comparsi:
- Il Sig. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Mestre (VE) il 20/09/1959, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto, C.F./P.IVA 00207470253 che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Selva di Cadore di seguito nel presente atto denominato Comune;
- Il Sig. , nato a ( ), il 00/00/0000, codice fiscale , domiciliato per il presente atto ove in appresso, che interviene in quest’atto sia nella sua veste di della società
- Codice Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle
Imprese di , n. R.E.A. - , con sede legale in xxx , xx. xxxxxx – Xxx. , xxxxxxxx sociale euro = interamente versato, a quest’atto autorizzato dal vigente statuto, di seguito denominato Concessionario.
Detti comparenti della cui identità personale nonché delle cariche io Segretario Comunale sono certo,
-----------------------------------------------------PREMESSO CHE-----------------------------------------------------
- con
- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico nr. del si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati, relativi alla procedura aperta per l'individuazione del concessionario del servizio di gestione del distributore di carburante di proprietà del comune di Selva di Cadore;
- con determinazione del medesimo responsabile nr. del è stata aggiudicata definitivamente la concessione del servizio alla ditta
,
- in data è stato pubblicato l’avviso di esito di gara;
Tutto ciò premesso, tra il Comune di Selva di Cadore e la ditta
, come sopra rappresentata si conviene e si stipula quanto segue.
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune affida al concessionario, che accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di gestione dell'impianto di distribuzione carburanti di proprietà comunale situato in Via Bacalin nr.2 nel Comune di Selva di Cadore, alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da
questo richiamati.
L’appalto viene inoltre conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall’offerta tecnica ed economica prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario Concessionario, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che sono parte integrante del presente contratto, pur se ad esso non materialmente allegati.
Il Comune resta il titolare della licenza del distributore di carburante mentre il concessionario è titolare dell’insieme dei beni (salvo quelli di proprietà comunale) e dei servizi ( inclusi il personale, la titolarità a conseguire ricavi, rapporti con terzi, la disponibilità dei beni di proprietà del Comune necessari per l’erogazione del servizio) preposti per l’erogazione del Servizio.
L' affidamento ha per oggetto la gestione, la manutenzione ordinaria dell'impianto fisso di distribuzione carburanti, nonché il relativo servizio dì distribuzione carburanti, ivi connessa la realizzazione delle eventuali opere ad esso strumentali e le attività accessorie che integreranno i servizi di competenza del gestore dell'impianto stesso. La consistenza dell’impianto è descritta nell’allegato nr.2 che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale.
Nell'esercizio dell’impianto dovranno essere puntualmente osservate, sotto la responsabilità del concessionario, tutte le norme di legge applicabili.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
La concessione della gestione è fissata in anni 6 (sei), decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di risoluzione anticipata di cui ai successivi articoli.
Allo scadere della durata del contratto il concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del servizio, riconoscendo al concessionario unicamente, previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti nei serbatoi determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First out).
Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le parti concordano che fino all’assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
ART. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il concessionario si impegna a corrispondere al Comune i seguenti importi:
a) - un canone annuo fisso pari ad Euro 5.000,00, oltre Iva, da corrispondere in via anticipata entro il 31 marzo di ogni anno dal 1° al 6° anno.
b) - un canone annuo variabile pari ad Euro , oltre Iva per 1000 litri di carburante venduto, da corrispondere con cadenza mensile .
Fascie di corresponsione del canone:
Da 0 a 600.000 litri : canone offerto
Da 600.001 a 700.000 litri : riduzione di 20 euro/1000 litri Da 700.001 in poi : riduzione di 35 euro/1000 litri
Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune, con cadenza mensile entro il 15 del mese successivo, un'autodichiarazione inerente il carburante venduto corredata da copia dei registri di carico e scarico del carburante.
Il canone fisso sarà aggiornato ogni anno, a partire dal 2° anno di Gestione, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato il 31 dicembre di ogni anno precedente dall'ISTAT (FOI - indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).
ART. 4 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E STANDARD DI EROGAZIONE
DEL SERVIZIO
Il concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.
Il concessionario si obbliga in particolare ad avviare l'attività nella sede sita in Comune di Xxxxx xx Xxxxxx, xxx Xxxxxxx x. 0 entro il termine perentorio del
____ ___
Il concessionario si impegna e si obbliga ad utilizzare le attrezzature ed i beni strumentali di proprietà del Comune secondo la diligenza del buon padre di famiglia e eseguire ogni attività manutentiva volta a salvaguardare lo stato e l'operatività dei beni in concessione nonché la prevenzione di ogni rischio potenziale tale da sollevare il Comune di Selva di Cadore da ogni spesa futura.
Si allega polizza assicurativa ........................ dai requisiti minimi di:
Massimale minimo superiore a €.3.000.000,00
Clausola per causale incendio, danni a qualsiasi mezzo in consegna o custodia e sotto rifornimento e danni ai mezzi qualsiasi "postuma", danni da inquinamento, danni da interruzione o sospensione di attività per qualunque motivo;
Rinuncia alla rivalsa nei confronti del comune di Selva di Cadore in qualità di proprietario del bene per qualsiasi tipo di danno risarcito;
Polizza sezione incendio (comprese le garanzie eventi atmosferici, sisma e atti
vandalici);
Fabbricato (valore minimo del valore di ricostruzione dei beni in concessione maggiore di €.1.000.000,00);
Contenuto (valore a nuovo dei beni e degli impianti dei beni in concessione anche esterni e relative opere civili maggiore di €.1.000.000,00).
Il concessionario si impegna e si obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali residuali ma comunque idonei a garantire il regolare svolgimento del Servizio di distribuzione del carburante in conformità all’offerta presentata ed in particolare (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stata aggiudicata la concessione).
Il concessionario si impegna a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate una "Carta della Qualità dei Servizi per la Distribuzione di Carburante ed a rispettare i contenuti della stessa.
La "Carta della Qualità dei Servizi' , redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti, viene sottoscritta in concomitanza con la sottoscrizione del presente contratto.
ART. 5 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
In particolare il concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che
possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere
avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
c) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003.
ART. 6 GESTIONE, ANDAMENTO DEL SERVIZIO E CONTROLLO DEL
COMUNE.
Il concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti nell'offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti.
Si obbliga inoltre:
- ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere le diverse esigenze emerse che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- a trasmettere al Comune, con cadenza mensile entro il 15 del mese successivo, un'autodichiarazione inerente il venduto della sola distribuzione di carburante corredata da copia dei registri di carico e scarico del carburanti.
- a farsi carico delle manutenzioni ordinarie necessarie all'espletamento del servizio senza nulla pretendere economicamente per siffatte spese al termine del contratto di concessione;
- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza;
- a rispettare, almeno per il primo biennio di gestione, la pianta organica dichiarata in sede di gara nella propria Offerta Tecnica;
- a prendere incarico egestire il pozzetto di raccolta esmaltimento acque oleose e di svuotamento dei pozzetti facenti parte della stazione carburanti.
Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei luoghi ove sarà svolto il Servizio oggetto del Contratto, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario.
Il concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio e, più in generale, all'attività nei confronti del pubblico.
ART 7 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o factum principis o per
necessità tecniche del Servizio.
In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali.
Il concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.
ART 8 ESECUZIONE D’UFFICIO
Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio.
ART 9 OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune affida in esclusiva al concessionario, per tutta la durata del presente contratto, il servizio di gestione del distributore di carburante.
Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura del distributore di carburante, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al
concessionario (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.
Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal contratto.
Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal contratto e cura che dette misure vengano rispettate.
ART 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio oggetto del presente contratto.
ART 11 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Quando emerga che il concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal contratto, il Comune contesterà al concessionario, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al concessionario è comunque assegnato dal Comune un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il concessionario
abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al concessionario. Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune secondo lesuddette modalità.
Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto), il Comune (qualora il concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal Comune) potrà applicare al concessionario una penalità fino ad un massimo di € 2.500,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.
È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.
ART 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del Servizio quali:
a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali (fallimento etc.);
b) scioglimento della società (o cessazione della ditta individuale) del concessionario, per qualsiasi causa;
c) chiusura in stagione estiva (dal 1° luglio al 31 agosto) e invernale (dal 23 dicembre al 6 gennaio) dell'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata al Comune e da questo non autorizzata;
d) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
e) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
f) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto e dalla Carta dei Servizi.
g) mancata esecuzione degli oneri manutentivi ordinari relativi agli impianti correlati alla concessione;
h) mancata stipula di idonea copertura assicurativa volta a tenere indenne e a manlevare il Comune di Selva di Cadore da qualsiasi richiesta risarcitoria imputabile alla gestione della concessione come sopra descritto.
La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del
concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.
È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al concessionario ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto. ART 13 DISPOSIZIONI COMUNI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO
All'atto della riconsegna del Servizio, il concessionario sarà tenuto a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune, al nuovo concessionario:
• che i beni di proprietà comunale sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
• di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
• che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al concessionario;
• che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
• che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi ed alle trattenute fiscali di
legge; che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun
dipendente ed il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
• che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.
ART 14 CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, il concessionario ha
costituito cauzione definitiva mediante emessa da
per l'importo di €
La cauzione definitiva deve permanere fino a
La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La durata della garanzia dovrà essere pari a sei anni.
ART 15 DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
Per tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune.
ART 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando allo scopo uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari riferiti alla presente concessione. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Gli strumenti di versamento dell'importo del canone annuo fisso e dell'ulteriore canone variabile aggiuntivo, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG
ART 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010 e successive modifiche. La risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara al concessionario che intende avvalersi di tale clausola risolutiva.
ARTICOLO 18 (NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE)
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, il
Concessionario – sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti. Il Concessionario si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.
ART 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si richiama integralmente quanto previsto dal Testo Unico in materia, approvato con X.Xxx. n. 196/03.
ART 19 SPESE DEL CONTRATTO
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di stipula del contratto in forma pubblica, ecc.) sono a carico del concessionario.
Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Servizio.
La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
Ai fini fiscali Comune e Concessionario dichiarano che i lavori oggetto del presente sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto - IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986 numero 131.
L’Imposta di Bollo è assolta in modalità telematica mediante Modello Unico
Informatico ai sensi dell’art. 1, comma1/bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972 come
modificato dal D.M. 22.02.2007. ART. 20 CONTROVERSIE
Per eventuali controversie concernenti il presente contratto di concessione, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Belluno.
E richiesto da Comune e Concessionario, io Segretario comunale ho ricevuto questo atto, che io stesso ho predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura (art. 11 co. 13 del Codice dei Contratti). L’ho letto ai comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni paragrafo e articolo. I comparenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione digitale della firma autografa” (ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 110/2010). Il sottoscritto segretario comunale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato “portable document format” (.PDF), chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.
Comune di Selva di Cadore (Xxxxxxx Xxxxx)
Il Concessionario Signor ( )
Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell’articolo 52-bis della legge 89/1913 (inserito dal decreto legislativo 110/2010). Il file del contratto, in formato “portable document format” (.PDF), viene chiuso del Segretario comunale Dottor Xxxxxxx Xxxxxx con l’apposizione della sua firma digitale.