TRA
Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx (Xx) – Tel. 000.0000000 xxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx
X.XXX 00529840019
Direzione Servizi alla Persona
Allegato n. 1 – SCHEMA DI CONVENZIONE
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIVOLI E …………………….. PER LA CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CENTRO GIOVANI XXXXXXX XXXXXX" SITO IN RIVOLI – PIAZZA AI MARINAI D’ITALIA PER ATTIVITÀ RIVOLTE AI GIOVANI
l'anno 2021 il giorno………….del mese di in Rivoli e nella Casa Comunale
TRA
l’Arch Xxxxxxxx PROI nato a Torino il 1/09/1962, Dirigente della Direzione Servizi alla Persona del Co- mune di Rivoli, Codice Fiscale n. 00529840019, incaricata dal Sindaco con Decreto n. 7 del 22.03.2018, au- torizzato a stipulare i contratti per le materie di competenza della propria Direzione, ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 25 dello Statuto del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 13/12/1999, n. 125, domiciliato per la carica in Xxxxxx, xxxxx Xxxxxxx 00, la quale agisce nel presente atto a nome, per conto e nell’interesse del Comune suddetto;
E
l'Associazione................................................................................................................................., con sede legale
in ..........................................................................Codice Fiscale ................................................., rappresentata dal
Sig./a ..............................................................nato/a a ................................................................il ,
residente a .............................................................................................., C.F ,
in rappresentanza delle rispettive parti, Ente e , che dichiarano espressamente rispondenti a verità
i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, ri - guardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.
PREMESSO CHE
Con deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 23/07/2021 sono state approvate le linee di indirizzo per la concessione a terzi, attraverso una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione e relativa gestione dell'immobile di proprietà comunale, sito nel Parco Turati denominato "Centro Giovani Xxxxxxx Xxxxxx – Città di Rivoli".
Con determinazione dirigenziale n. …. del ….. è stata avviata la procedura comparativa per la concessione dell’immobile.
Con determinazione dirigenziale n. ….. del …..., sono stati approvati gli esiti della gara ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata approvata la concessione a favore di ....................................................
TUTTO CIÒ PREMESSO
Considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
La Città di Rivoli concede all’Associazione ……………………………… che accetta, la gestione dell’immobile “Centro giovani Xxxxxxx Xxxxxx” di proprietà comunale sito in piazza ai Marinai d’Italia a Rivoli, alle condizioni qui di seguito integralmente riportate.
ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
La concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa ed economica nonché la sorveglianza e la custodia dell’immobile dato in concessione con le modalità previste dalla presente convenzione.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Costituisce oggetto della concessione l’immobile “Centro giovani Xxxxxxx Xxxxxx” sito in piazza ai Marinai d’Italia a Rivoli censito al NCEU, Foglio 9 part. 17 Sub/0 Cat. B/7, come da planimetria allegata e scheda tecnica (Allegato 3);
Caratteristiche della Struttura Immobiliare
La struttura affidata in concessione, è composta da 1 fabbricato indipendente con una superficie coperta totale di 117,86 mq. e consistenza di 639,00 mc composto da:
• salone, di cui una parte con soppalco;
• cucinino;
• servizi igienici accessibili con relativo antibagno;
Il fabbricato si trova all’interno del parco pubblico “Xxxxxxx Xxxxxx” delimitato da recinzione, tale spazio può essere eventualmente utilizzato nell'ambito della gestione, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, per organizzare eventi ed iniziative di aggregazione.
L'immobile è soggetto a vincolo ex Legge 1089/39 - Tutela delle cose d’interesse artistico o storico - Nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42.
Di fronte alla struttura esiste un parcheggio pubblico, non di pertinenza della concessione, dotato di circa
20 posti auto a pagamento con tariffa oraria comunale e con ingresso e uscita su via Capra.
Copia della documentazione relativa al progetto della struttura immobiliare, aggiornato allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso l’Ufficio Patrimonio del Comune.
ART. 3 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE
I locali oggetto della presente concessione sono da destinarsi esclusivamente allo svolgimento di attività di aggregazione giovanile e socio-culturali, nonché per eventuali attività economiche collaterali. E’ quindi vietata, pena la risoluzione della concessione, ogni destinazione diversa della struttura in quanto non autorizzata dall’Amministrazione comunale.
Può comprendere altresì ogni altra attività di pubblico interesse, secondo un uso ottimale delle strutture, in relazione ad attività di integrazione ed aggregazione sul territorio e ad attività con finalità educative/ricreative, culturali, sociali, di promozione sportiva, rivolte prevalentemente ad adolescenti e
giovani, tra gli 11 ed i 30 anni, privilegiando la massima fruizione possibile di fasce orarie e di giorni della settimana. Il luogo sarà uno spazio/punto di riferimento per incontrarsi.
Può inoltre ospitare ogni altro evento/manifestazione, come: spettacoli, rassegne teatrali, laboratori, manifestazioni di carattere sociale, culturale, educativo, purché compatibili con le vigenti disposizioni di legge e con la destinazione d’uso della struttura e delle attrezzature dell’immobile. Sarà inoltre possibile svolgere corsi, mostre, esposizioni.
Negli spazi comuni potranno essere previsti, previa autorizzazione necessaria, distributori automatici di bevande e di snacks.
ART. 4 – CONTENUTO DELLA CONCESSIONE
La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche ed economiche inerenti la stessa.
In attuazione delle finalità su esposte, tese a realizzare forme di partecipazione diretta della cittadinanza all’organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ai giovani, l’attività di volontariato assicurata dal Concessionario dovrà costituire la parte più consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione.
Il Concessionario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente, assumendosene ogni responsabilità.
Il costo di tale personale, compreso ogni altro onere contributivo e fiscale previsto dalle norme vigenti è a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario.
Al personale impegnato in attività lavorative, assunto con un rapporto di lavoro dipendente, dovrà essere garantita, oltre alla copertura assicurativa, l’applicazione del CCNL di riferimento.
Il Concessionario deve comunicare, all’inizio della gestione, all’Amministrazione comunale l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del responsabile della struttura, nonché ogni variazione dei medesimi. Il concedente si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento azioni di vigilanza e controllo sull’immobile e le attrezzature date in concessione tramite propri servizi ovvero altre autorità competenti.
E’ vietata la cessione totale o parziale ed a qualsiasi titolo dell’immobile oggetto della concessione. Ciò fatte salve eventuali situazioni eccezionali da autorizzare espressamente da parte dell’Ente concedente, a seguito di valutazione congiunta tra le parti caso per caso, ove si renda necessario l’affidamento a terzi di segmenti di attività.
Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell’Amministrazione comunale salvo impedimenti di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di 2 anni, la stessa non si rinnova automaticamente. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriore periodo di 2 anni nel caso in cui i progetti e le attività svolte siano valutati positivamente dall'Amministrazione ed in linea con quanto richiesto e indicato nel progetto presentato in sede di gara. Tale facoltà non si applica in caso di inadempienza da parte del concessionario nei confronti degli obblighi della presente convenzione.
ART. 6 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
Oltre che per la conclusione della concessione, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell’ente concessionario, la concessione stessa può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, mancato rispetto - da parte del concessionario - delle clausole contrattuali.
Previa diffida a provvedere nel termine minimo di 15 giorni, nei seguenti casi:
a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all’art. 18;
b) accertato occultamento di avanzi economici o divisione di utili;
c) reiterata violazione del calendario e degli orari concordati, risultante da contestazioni dell’Amministrazione comunale;
d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
f) cessione anche parziale della concessione;
g) violazione di quanto stabilito al successivo art. 8 relativo agli obblighi del concessionario;
h) mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula della concessione o qualora il Legale Rappresentante dell’Ente non si presenti per la formale sottoscrizione del contratto nella data indicata;
i) mancata presentazione nei termini previsti della fideiussione a garanzia della concessione.
La Concessione può essere revocata, oltre che per mancato adeguamento alle sopravvenute modifiche normative intervenute nel settore, nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;
c) per il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con i principi dell’Amministrazione comunale;
d) per manifesta incapacità di gestione, rilevante indebitamento, rifiuto di sottoporsi ai controlli.
La concessione può essere risolta per inadempimento, a termini di legge, nei seguenti casi, da considerasi obblighi rilevanti per il concessionario:
a) mancato pagamento, entro i termini previsti, del canone concessorio e di ogni altra obbligazione pecuniaria prevista o pattuita tra le parti;
b) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
d) rilevante trascuratezza del decoro dell’intero immobile e delle pertinenze;
e) grave compromissione dell’igiene, in particolare negli impianti sanitari;
f) mancato rispetto dei limiti massimi tariffari approvati dalla Giunta comunale;
g) chiusura ingiustificata del Centro per più di 15 giorni nel corso dell’anno.
Il concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di gravi, sostanziali e imprevedibili cause oggettivamente documentate.
Al concessionario è riconosciuto il diritto di recesso dalla concessione in qualsiasi momento di vigenza della stessa. L’atto di recesso deve essere comunicato a mezzo PEC al Comune almeno 3 mesi prima.
Le obbligazioni assunte dal concessionario valgono per tutta la durata della convenzione e vengono pertanto trasmesse automaticamente a chi succede nella carica sociale di rappresentanza dello stesso.
ART. 7 - CANONE
Il concessionario dovrà versare al Comune di Rivoli un corrispettivo annuo, per l’affidamento della gestione dell’immobile, pari alla somma offerta in sede di gara; il canone è stabilito in € 500,00 (cinquecento/00 euro) annuo complessivo. Detto canone verrà annualmente aggiornato in base all’indice ISTAT del costo della vita.
ART. 8 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
L'utilizzo dell’immobile deve avvenire esclusivamente all'interno della fascia oraria 08:00 – 23:00 nel rispetto delle seguenti modalità:
Attività gratuite
Il concessionario dovrà organizzare attività rivolte ad adolescenti e giovani - di norma dagli 11 ai 30 anni - aperte a gruppi giovanili, senza alcuna esclusione e senza richiesta di tesseramento.
Le attività dovranno essere libere e gratuite, senza fini di lucro, effettuate con continuità, senza alcuna discriminazione garantendo la massima accessibilità ed alternanza.
La finalità sarà quella di promuovere fra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo di abilità organizzative e imprenditoriali, la maturazione della coscienza civica, la relazione con enti istituzionali, lo
sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, l’espressione delle idee, la creatività, la progettualità giovanile e la partecipazione attiva.
Dovrà essere prevista l'apertura minima in fascia pomeridiana e serale di almeno 4 ore al giorno, per un totale di 20 ore settimanali, per un minimo di 5 giorni, da gestire attraverso proprio personale. Il monte ore di tali attività dovrà essere quantificabile, in quanto oggetto di finanziamento da parte del Comune attraverso la riduzione del canone e il mancato rimborso delle utenze così come stabilito nel bando di gara.
Tariffe per attività a pagamento
Il Comune agevola le iniziative del concessionario volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dell'immobile a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
Pertanto, oltre alla programmazione libera, potranno essere previste:
• attività a pagamento come: corsi, workshop, aperitivi tematici, cene condivise, spettacoli, organizzazione di feste, dietro compenso a favore dell'associazione previa approvazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale del tariffario;
• la concessione temporanea del bene ad altri soggetti (associazioni, gruppi) per usi congrui con le attività gestite e a tariffe non speculative, previa approvazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale.
Altri oneri
Il Concessionario dovrà mantenere l’attuale denominazione dell’immobile provvedendo all’affissione, in modo visibile e a proprie spese, sotto il cartello predisposto dal Comune di Rivoli recante la dicitura “Centro Giovani Xxxxxxx Xxxxxx - Città di Rivoli”, dell’indicazione del nome del Concessionario, dei giorni e degli orari di apertura e di chiusura.
Il concessionario dovrà altresì provvedere a:
• apertura e chiusura del Centro con proprio personale;
• pagamento del canone annuale
• attivazione delle procedure necessarie o sopravvenute ai fini della conservazione delle condizioni di sicurezza del Centro;
• fornitura e gestione del personale necessario al funzionamento del Centro, nel rispetto delle norme in materia;
• servizio di vigilanza e custodia del Centro;
• eseguire la pulizia ordinaria del Centro;
• eseguire la pulizia dei servizi igienici e delle pertinenze esterne;
• raccolta differenziata dei rifiuti;
• eseguire lavori di piccola manutenzione finalizzati al mantenimento in funzione del Centro;
• pagamento spese per imposte, tributi, tasse, contributi, canoni, diritti di qualsiasi genere inerenti l’esercizio e le attività in affidamento;
• realizzare, a proprie spese, la promozione e la comunicazione costante delle attività che andrà a realizzare, previ accordi con gli uffici preposti;
• allestire gli spazi destinati ad attività specifiche previste nel progetto di utilizzo (ascolto musica, spazio-studio per attività e formazione, studio di gruppo o individuale, spazio per attività ludico- ricreative, giochi da tavolo, di società ecc.);
• fornire: arredi, attrezzature tecniche e impianti necessari per la realizzazione di tutti gli eventi, spettacoli ed attività previste nella presente Convenzione e comprese nel progetto di gestione. Sono altresì a carico del Concessionario le forniture degli arredi aggiuntivi, necessari alla realizzazione delle attività, per allestire i locali della struttura;
• partecipare ai tavoli di progettazione con l'Xxxxxxx Xxxxxxx e con l'Informagiovani ed eventuali Tavoli di progettazione delle politiche giovanili, ai fini del coordinamento delle attività e diffusione reciproca delle informazioni;
• rispettare il piano di localizzazione acustica e dei suoi limiti;
• rispettare le norme in materia sanitaria per le attività di somministrazione di bevande ed alimenti;
• richiedere ed acquisire, a proprie spese, di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività, comprese quelle relative alla sicurezza ed ai regolamenti in essere per il pubblico spettacolo;
• farsi carico del rischio operativo e gestionale della struttura introitando le tariffe per l'uso degli spazi, così come stabiliti dall'Amministrazione comunale, ed i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti, contributi e liberalità corrisposti da altri soggetti pubblici e privati in relazione al funzionamento della stessa e alla sua valorizzazione, ricavi dell'esercizio dello spazio attrezzato a bar/ristoro e delle attività complementari;
• comunicare ogni eventuale sospensione dell’attività o chiusura del Centro durante i periodi di festa, che potranno essere al massimo 15 giornate consecutive, 30 in totale, suddivise in 2 o 3 volte all’anno in occasione delle principali festività;
• consentire, su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, l'utilizzo del centro per svolgere attività programmate dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, rivolte ad adolescenti e giovani, per almeno 6 intere giornate annue;
• provvedere a tutti gli adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione;
• impegnarsi a far rispettare al proprio personale durante lo svolgimento delle attività gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale con deliberazio- ne n. 394 del 17/12/2013 e s.m.i. per i dipendenti comunali e pubblicato sul sito del Comune di Ri- voli – Amministrazione Trasparente – Atti Generali.
ART. 9 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Al Comune di Rivoli competono le spese per:
• manutenzione straordinaria dell’immobile;
• pagamento delle utenze (energia elettrica, gas, acqua);
• riscaldamento dell’edificio;
• messa a disposizione dei beni mobili e delle attrezzature già esistenti nei locali;
• fornitura temporanea di beni mobili, dietro preventiva richiesta, con prelievo e restituzione a carico del concessionario;
• servizio di sorveglianza con allarme antifurto durante le ore di chiusura.
• Fornitura e manutenzione estintori;
ART. 10 - MANUTENZIONI
L'immobile concesso in gestione è costituito dalla struttura, impianti di servizio, impianti tecnologici, come descritti nel verbale circa lo stato di consistenza, consegnato all’atto della concessione.
Il concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.
Il Concessionario dovrà provvedere ad eseguire a propria cura e spese gli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'immobile e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. I materiali utilizzati per le sostituzioni dovranno possedere caratteristiche equivalenti o migliorative rispetto agli esistenti.
I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.
Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi. Restano a carico del Comune di Rivoli gli interventi di manutenzione straordinaria, l'impianto di allarme, la manutenzione degli estintori, la derattizzazione, l'impianto di riscaldamento, gli scarichi, l'impianto elettrico generale, l'impianto idrico.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare al Comune di Rivoli ogni fatto, ogni deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa influire sul regolare funzionamento del servizio. Gli interventi migliorativi devono essere concordati tra le parti e preventivamente autorizzati dal Comune di Rivoli.
ART. 11 - RESPONSABILITÀ
Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati all’immobile, impianti, attrezzature e arredi del Centro, fatto salvo eventuali atti di vandalismo tempestivamente denunciati all’Autorità di P.S.
Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna dell’immobile. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Il concessionario solleva altresì l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità connessa all’utilizzo del bene, al suo stato manutentivo ordinario e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o collaboratori. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell’esercizio dell’attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica.
Manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi degli artt. 2050 e 2051 del Codice Civile.
Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è individuato come datore di lavoro per quanto riguarda la responsabilità in termini di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 81/2008.
Il concessionario, inoltre, nell’esercizio dell’attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando il Comune di Rivoli da eventi dannosi che possano derivarne.
ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a presentare a favore dell’Ente una garanzia definitiva di € 6.000,00 pari al 10% del valore della concessione per l’intera durata costituita nelle forme e con le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del Codice con validità per tutta la durata del contratto, opportunamente aumentata di 6 (sei) mesi per le verifiche finali delle ragioni di credito e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dal concedente.
La cauzione sarà incamerata ai fini della rifusione di eventuali danni già contestati al concessionario ed a seguito di eventuale procedura di contraddittorio concordata tra le parti.
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla richiesta.
Il concessionario si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto l’Ente dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
ART. 13 – ASSICURAZIONI
Il concessionario è responsabile per eventuali danni subiti da persone/cose, beni immobili e mobili, tanto del Comune di Rivoli che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione di quanto previsto nella convenzione in relazione all’attività svolta.
In relazione alla responsabilità di cui al comma precedente, il concessionario si impegna a stipulare adeguata polizza assicurativa “All Risks” per tutta la durata della convenzione per tutti i danni materiali diretti ed indiretti a persone e cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati, agli impianti e al Comune, ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del concessionario o per danni da inquinamento, per le cose in consegna e in custodia per l’utilizzo dell’immobile.
L’importo da assicurare dovrà essere calcolato sul Valore dell’immobile, stimato in € 150.000,00.
La Polizza dovrà essere improrogabilmente consegnata al Comune prima della stipula della convenzione.
Il concessionario solleva altresì il Comune da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
ART. 14 – DIVIETO DI TRASFERIMENTO A TERZI-CAMBIO DESTINAZIONE D'USO
Il concessionario non può prevedere la sub-concessione o il mutamento della destinazione d'uso dei locali, ovvero ogni destinazione diversa della struttura non autorizzata dall’Amministrazione Comunale, a pena di decadenza della stessa.
La concessione temporanea del bene ad altri soggetti (associazioni, gruppi) per usi congrui con le attività gestite e a tariffe non speculative, dovrà avvenire previa approvazione preventiva da parte dell'Amministrazione comunale.
ART. 15 – CONSEGNA DELL’IMMOBILE
I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Il Comune non è tenuto ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.
A seguito dell’avvenuta concessione sarà redatto apposito verbale di consegna in cui verranno indicate, tra le altre cose, le risultanze dello stato di conservazione dell'immobile, la verifica del funzionamento della struttura e degli impianti ivi presenti. Al momento della sottoscrizione congiunta del verbale di consegna, il Concessionario deve esplicitare per iscritto la presa in consegna della struttura immobiliare e del contenuto della stessa per l’esecuzione del servizio.
ARTICOLO 16 – VERIFICHE, CONTROLLI E PENALI
Il Comune si riserva con ogni mezzo di effettuare sorveglianza, verifiche e controlli, potendo accedere all’immobile in qualsiasi momento. Le verifiche e i controlli sugli impianti riguarderanno il rispetto degli obblighi della presente convenzione ed in particolare:
• rispetto degli orari della struttura;
• rispetto condizioni di sicurezza;
• rispetto dell'attuazione degli interventi di manutenzione in capo al concessionario;
• tenuta e stato di conservazione dell’immobile assegnato;
• rispetto della coerenze delle attività svolte con quelle dichiarate in sede di gara;
• rispetto delle pulizie e del decoro dell’immobile.
Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto dalla convenzione, l’Amministrazione invierà comunicazione scritta a mezzo di PEC con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione, il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall’Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l’Amministrazione imporrà le seguenti penali:
a) € 100,00 per ogni giorno di chiusura ingiustificata del Centro;
b) per la mancata esecuzione delle opere programmate di manutenzione una penale pari al 10% dell'importo delle opere nel caso vengano eseguite a seguito di xxxxxxx e pari al doppio del valore delle stesse nel caso vengano eseguite dal concedente;
c) € 100,00 per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'uso del Centro;
d) € 100,00 per ogni giorno di mancata pulizia dei locali.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dall’Amministrazione avvalendosi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso il concessionario è obbligato al reintegro della cauzione.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione potrà risolvere la convenzione ed escutere la cauzione prestata.
ART. 17 RICONSEGNA DELL'IMMOBILE
Alla scadenza del contratto (per qualunque causa sia determinata, ossia scadenza naturale, recesso, revoca o comunque cessazione del rapporto contrattuale) l’immobile, gli impianti e le attrezzature dovranno essere
uguali, in numero, specie e qualità a quelli elencati nel verbale di consegna ad inizio gestione di cui al precedente art. 15, fatti salvi i beni eliminati per usura, il cui elenco deve essere trasmesso al Comune.
Lo stato di conservazione della struttura e del contenuto della stessa verrà accertato, congiuntamente dal Comune e dal concessionario, in un apposito verbale di riconsegna.
Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti e attrezzature dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, il Comune inviterà il concessionario ad eseguire gli interventi necessari; trascorsi trenta giorni dal suddetto invito, vi provvederà direttamente il Comune trattenendo le relative spese dalla cauzione definitiva disciplinata nel contratto di concessione o dalle eventuali somme ancora dovute.
Al temine della concessione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto al Comune che rientrerà nella piena disponibilità dell'immobile, compresi gli eventuali arredi e le attrezzature acquistate dal concessionario.
ART. 18 – RENDICONTO DELLA GESTIONE
Ogni 6 (sei) mesi, il concessionario dovrà presentare alla Città di Rivoli idonea relazione sull’attività svolta e sulle opere di manutenzione ordinaria effettuate nel periodo intercorso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuino a sussistere i requisiti richiesti.
La mancata presentazione della relazione di cui al primo comma del presente articolo, è causa di decadenza della concessione medesima.
La relazione deve altresì illustrare l’andamento gestionale, che indichi i risultati ottenuti nelle varie attività, elaborando in particolare le informazioni in dati statistici, e tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del Concessionario; di tale rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il Concessionario. Il Comune di Rivoli può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.
ART. 19 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione della gestione.
Competente per qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino.
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI
I contraenti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi alla presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR – Regolamento UE 2016/679).
ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE
Tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione della presente convenzione, nonché quelle inerenti e conseguenti sono a carico del concessionario.
ART. 22 – DISPOSIZIONE FINALE
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa vigente.
ALLEGATI
Il presente schema di convenzione deve considerarsi costituito, oltre che da quanto fino ad ora riportato, anche dai seguenti allegati tecnici che ne divengono parte integrante e sostanziale:
• Allegato A - Planimetria dell'immobile sito nel Parco Turati, Centro Giovani
• Allegato B - Relazione Tecnica Usabilità immobile.
• Allegato C - Visura catastale
Indice
Art. 1. Finalità della concessione Art. 2. Oggetto della concessione Art. 3. Destinazione dell’immobile Art. 4. Contenuto della concessione Art. 5. Durata della concessione
Art. 6. Cessazione anticipata della concessione Art. 7. Canone
Art. 8. Obblighi e oneri a carico del concessionario Art. 9. Obblighi del Comune
Art. 10. Manutenzioni
Art. 11. Responsabilità
Art. 12. Cauzione definitiva Art. 13. Assicurazioni
Art. 14. Divieto di trasferimento a terzi-cambio destinazione d'uso Art. 15. Consegna dell’immobile
Art. 16. Verifiche, controlli e penali Art. 17. Riconsegna dell'immobile Art. 18. Rendiconto della gestione Art. 19. Controversie
Art. 20. Trattamento dati
Art. 21. Spese contrattuali e registrazione Art. 22. Disposizione finale