Dottoressa Agnese Jessica Nardi
Dottoressa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx
Il contratto a favore del terzo
Relatore : Xx.xx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Nel presente lavoro ha costituito oggetto di studio il contratto a favore di terzo. Tale contratto disciplinato ai sensi dell’articolo 1411 c.c. e ss. consiste nella negoziazione tra stipulante, colui che contratta a favore del terzo, e promittente, colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione in favore del terzo. Nonostante oggi sia presente in tutti gli ordinamenti di Civil law, il diritto romano non ammetteva per regola generale, “alteri stipulari nemo potest”, che le parti potessero attribuire al terzo il diritto di esigere la prestazione dedotta in contratto. È solo verso la fine dell’Ottocento che le legislazioni europee iniziarono a dare rilievo a tale fattispecie negoziale, in virtù dell’intensificarsi degli scambi commerciali. Il terzo non è parte del contratto, né lo diviene con la dichiarazione di volerne profittare, avendo questa il solo effetto di rendere definitivo l’acquisto del terzo, oltre che consumare il potere di rifiuto e impedire la revoca o la modifica da parte dello stipulante. Tale dichiarazione, dunque, va portata a conoscenza dello stipulante e del promittente al fine di determinare da un lato, per lo stipulante, l’estinzione del potere di revoca o di modifica, e dall’altro, di consentire al promittente l’individuazione del destinatario della prestazione. Il silenzio del terzo non incide sulla produzione o meno dell’effetto giuridico. Al silenzio non può attribuirsi il rilievo di manifestazione tacita della volontà di accettare o rifiutare il beneficio, perché magari al terzo non sia giunta alcuna comunicazione in suo favore. La comunicazione al terzo della stipulazione in suo favore, infatti, pur non incidendo né sul perfezionamento del contratto, né sulla produttività degli effetti, appare necessaria al fine di consentire l’esercizio da parte del terzo della facoltà di accettare o di rifiutare. Il primo comma dell’articolo 1411 c.c. dispone che: “è valida la stipulazione a favore del terzi qualora lo stipulante vi abbia interesse”. Nel contratto a favore del terzo, lo stipulante deve avere sempre un interesse che giustifichi l’attribuzione del terzo. Tale interesse può essere di natura morale o patrimoniale. Ove tale interesse manchi o sia illecito, la disposizione a favore del terzo è nulla. L’interesse dello stipulante gioca un ruolo centrale in tale contratto, ma è sorretto a sua volta dall’interesse contrattuale generale previsto dall’articolo 1322 c.c.. È la combinazione di questi due interessi che implica la possibilità di deviare l’effetto al terzo. Si parla, dunque, di deviazione rispetto allo svolgimento ordinario della vicenda: lo stipulante, infatti, anziché annettere al proprio patrimonio l’utilitas derivante dal contratto, da trasmettere poi al terzo, omette tale passaggio, facendo giungere il quid direttamente nella sfera giuridica del terzo. In caso di rifiuto del terzo, l’interesse dello stipulante non si realizza: mancando la deviazione, la fattispecie si riduce ad una comune ipotesi contrattuale. Tuttavia è bene precisare che una volta che il terzo aderisce, l’interesse dello stipulante perde la tutela che gli era concessa, poiché il terzo esprime un’esigenza di affidamento che l’ordinamento tutela. Se il terzo rifiuta di volerne profittare, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto. La singolarità di tale istituto è costituita dal fatto che è consentito allo stipulante porre in essere un atto di disposizione senza che costui sia titolare del diritto di cui dispone, anche se è lui ad introdurre il promittente, unico titolare del diritto oggetto del contratto, ad operare il trasferimento in favore del terzo. Ove ci si chiede se un analogo interesse possa ricorrere anche in capo al promittente, la risposta deve essere senza dubbio negativa, poiché una tale interpretazione si discosta dalla lettura dell’articolo 1411 c.. in cui si richiede l’interesse solo in capo allo stipulante. Per il promittente non vi è altro interesse rispetto a quello dello stipulante. Egli è parte del contratto che accetta di effettuare la prestazione al terzo. L’interesse del promittente è il comune interesse contrattuale che coincide con l’interesse contrattuale dello stipulante. In merito alla trascrizione, il contratto a favore del terzo va trascritto contro il promittente ed in favore del terzo. In caso di revoca da parte dello stipulante, prima della dichiarazione del terzo di volerne profittare, questa determina generalmente l’acquisto del diritto in capo all’originale xxxxxxxxxx.Xx tal caso non sorge alcun problema di trascrizione ai fini dell’opponibilità nei confronti degli aventi causa del terzo, poiché questi si troverebbero nella stessa situazione di chi ha acquistato da chi aveva in suo favore solo un titolo inefficace e quindi non può prevalere su quello dello stipulante.
In conclusione è opportuno evidenziare che tale contratto non va ricostruito come una pluralità di negozi tra loro connessi, ma come un unico contratto al quale è opposta una clausola che consente la deviazione degli effetti al terzo in via diretta. La clausola a favore di terzo deve essere contenuta nel contratto sin dal momento della stipulazione, in quanto in mancanza non si può parlare di contratto a favore di terzo, ma si deve far riferimento ad altri istituti giuridici, quali ad esempio la cessazione del contratto.