AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale X. Xxxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXXX
DELIBERAZIONE
n. 1506 del 2-10-2019
O G G E T T O
Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti tra l’Azienda ULSS 8 Berica e la Cooperativa Sociale “Casa Bianca”, con sede legale a Noventa Xxx.xx, per la gestione di un centro diurno per persone con patologia psichiatrica.
Triennio 1/10/2019 – 30/09/2022.
Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT) Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 1597
Il Direttore dell’U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale riferisce:
La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell’assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.
Con deliberazione n. 1089 del 28/12/2016 la disciolta Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, confluita dall’1/01/2017 nell’attuale Azienda ULSS n. 8 “Berica”, ha approvato l’accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale “Casa Bianca”, con sede legale a Noventa Xxx.xx, per la gestione di un centro diurno per pazienti psichiatrici, valevole per il triennio 2017-2019 e redatto ai sensi della DGRV 1303/2012.
La Cooperativa Sociale “Casa Bianca” è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’omonima Unità di Offerta “centro diurno per persone con patologia psichiatrica” per n. 17 posti, in virtù del provvedimento regionale n. 27 del 27/01/2016 e dell’accreditamento istituzionale del medesimo centro, riconosciuto con deliberazione della Giunta Regionale n. 638 dell’ 11/05/2016.
Detta unità di offerta è inserita nel Piano di Zona aziendale, strumento di programmazione locale, attuativa di quella socio-sanitaria regionale, integrata da una valutazione di sostenibilità economico- finanziaria globale.
Con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende ULSS e i Soggetti accreditati privati, erogatori di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali.
Il nuovo schema di accordo supera le disposizioni contenute nella DGRV n. 1303/2012, finalizzata a regolare i rapporti di collaborazione per il medesimo fine.
Compete infatti all’ Azienda ULSS stabilire le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli, tramite la stipula di detto accordo.
Ne consegue che l’allegato accordo (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituisce la forma contrattuale vigente per regolare i rapporti con la citata Cooperativa Sociale per la gestione di un centro diurno per pazienti psichiatrici per una capacità ricettiva di 17 posti..
Detto accordo articola l’intesa tra le parti, assicurando le prestazioni assistenziali a favore di pazienti psichiatrici nei livelli riconosciuti al centro diurno, dettagliando ed aggiornando le procedure di accoglienza e di gestione, declinando gli impegni delle parti contraenti e le modalità di verifica e di controllo.
Il nuovo accordo contrattuale, che supera il precedente di cui alla citata deliberazione n. 1089/2016, è infatti frutto di un fattivo confronto fra le parti, per la redazione del quale è stato costituito un apposito gruppo di lavoro tecnico, mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati e
che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, ha portato all’inserimento delle seguenti specifiche:
- all’art. 2, al fine di dettagliare ed uniformare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando all’allegato 1/A quale documento tecnico integrativo per la gestione del servizio semiresidenziale a favore di persone con patologia psichiatrica;
- all’art. 3, è stato evidenziato l’obbligo in capo all’Azienda ULSS di acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori privati al momento della stipula dell’accordo;
- all’art. 4, in materia di remunerazione e pagamento delle prestazioni, si è ritenuto di quantificare l’ammontare della retta di frequenza giornaliera sulla scorta del tasso di occupazione dei posti, che vengono utilizzati per la realizzazione di progetti a modulo giornaliero (modulo M=mattino e modulo P=pomeriggio di 4 ore ciascuno) con frequenza a tempo variabile.
L’accordo di cui trattasi si caratterizza, infatti, per la personalizzazione dei percorsi semiresidenziali permettendo così di ottimizzare le risorse strutturali ed organizzativo-professionali, secondo i recenti orientamenti regionali in materia, in modo tale da:
- aumentare le risposte che il centro diurno è in grado di offrire;
- diventare più efficiente e maggiormente compatibile con le necessità di percorsi differenziati per le diverse tipologie di trattamento riabilitativo che gli utenti psichiatrici richiedono;
- migliorare l'appropriatezza dei servizi.
Infine, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:
- art. 11, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.
L’accordo avrà decorrenza dall’ 1/10/2019 con validità triennale e conseguente scadenza al 30/09/2022, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta residenziali e semiresidenziali per pazienti con patologia psichiatrica, come fissato all’art. 8 dell’accordo medesimo. Ne consegue che, con effetto dall’1/10/2019, viene revocata la precedente deliberazione n. 1098 del 28/12/2016.
La conseguente spesa preventivata per il trimestre ottobre-dicembre 2019 a carico dell’Azienda ULSS 8, relativa al programma semiresidenziale in capo alla Cooperativa Sociale “Casa Bianca” di Noventa Xxx.xx, ammonta a complessivi €. 52.500,00 (IVA inclusa) ed è già stata prevista nel bilancio economico preventivo per l’anno in corso.
Ne deriva che dalla stipula dell’allegato accordo non matura spesa aggiuntiva per l’Azienda.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare l’allegato accordo contrattuale (All. 1), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra l’Azienda ULSS n. 8 “Berica” e la Cooperativa Sociale “Casa Bianca”, con sede legale a Noventa Xxx.xx, per la gestione di un centro diurno per persone con patologia psichiatrica;
2. di dare atto che l’accordo di cui al precedente punto 1. è frutto di un fattivo confronto mosso dalla ricerca di strategie per il miglior raggiungimento dei risultati e l’ottimizzazione delle risorse impiegate;
3. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le specifiche indicate in premessa, quali elementi atti a favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti;
4. di dare atto che l’accordo decorre dall’ 1/10/2019, con rinnovo triennale, fatte salve nuove disposizioni nazionali o regionali di revisione delle unità di offerta residenziali e semiresidenziali per pazienti con patologia psichiatrica, come fissato all’art. 8 dell’accordo medesimo;
5. di dare atto che la spesa per il quarto trimestre dell’anno in corso, pari a complessivi €. 52.500,00 (IVA inclusa), dando atto che la stessa è già stata prevista nel bilancio economico preventivo per l’anno in corso;
6. di affidare al Responsabile ff dei percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale il controllo dell’adeguata applicazione dell’accordo contrattuale in argomento;
7. di revocare la deliberazione n. 1089 del 28/12/2016 con effetto dall’1/10/2019, data di decorrenza dell’accordo contrattuale in argomento, per le motivazioni indicate in premessa;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 02/10/2019 alle ore 17:53
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 3-10-2019 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data 3-10-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DELL’UOC AFFARI GENERALI
Allegato 1.
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE “CASA BIANCA” DI NOVENTA XXX.XX PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO CON SEDE A NOVENTA XXX.XX, ACCREDITATO NELL’AMBITO DELLA SALUTE MENTALE.
tra
l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro- tempore dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;
e
il Soggetto privato accreditato istituzionalmente Cooperativa Sociale “Casa Bianca” (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a Xxxxxxx Xxx.xx xx xxx Xxxxxxx x. 00, p.iva/c.f. 01856170244, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Premesso che:
− la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
− l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che “l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”;
− l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”;
− l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che “l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”;
− l’articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale “mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
− il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
− le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l’inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
− l’erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell’attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
− è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l’Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
− la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell’Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, sarà applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di apposito provvedimento regionale. Nel frattempo, l’Azienda ULSS 8 Berica determina una retta giornaliera calcolata sul tasso di occupazione dei posti come dettagliato all’art. 10 dell’allegato documento tecnico integrativo 1/A;
− il Soggetto Cooperativa Sociale “Casa Bianca” è in possesso dell’autorizzazione all’esercizio per l’Unità di Offerta (U. di O.) centro diurno per persone con patologia psichiatrica di n. 17 posti in virtù del provvedimento n. 27 del 27/01/2016 e dell’accreditamento istituzionale per n. 17 di posti della medesima
U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta Regionale n. 638 del 11/05/2016, per l’erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto
Nell’Unità di Offerta centro diurno per persone con patologia psichiatrica accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.
Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato
Il Soggetto accreditato:
- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
- tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
- verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
- incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.
Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.
Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS
L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.
L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Xxxxxxxx accreditato.
L’Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo. L’Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.
Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni
L’Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell’esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.
L’Azienda ULSS 8 Berica determina una retta giornaliera di €. 49,83 (+IVA 5%), calcolata sul tasso di occupazione dei posti, come dettagliato all’art. 10 dell’allegato documento tecnico integrativo 1/A, importo ritenuto adeguato in considerazione della tipologia e della dimensione del servizio oggetto di accordo e delle tariffe applicate da analoghe strutture.
L’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all’attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento
Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.
Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale
Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/10/2019 e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.
Non è ammessa la proroga automatica.
Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.
In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.
Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale
Il Soggetto accreditato accetta che:
- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.
Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.
Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell’accreditamento.
L’Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l’indicazione della durata della sospensione, l’efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.
Articolo 8 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali
Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.
Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale
Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.
Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.
Articolo 10 - Controversie
Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.
Art. 11 – Tutela dati personali
Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 135/90. In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.
Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.
Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.
Articolo 12 - Registrazione
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.
Articolo 13 - Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale “Casa Bianca”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale, 10 - Controversie.
Letto, firmato e sottoscritto
Per l’Azienda ULSS 8 Berica Per la Cooperativa Sociale “Casa Bianca”
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Data
DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
Allegato 1/A
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L’AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE “CASA BIANCA” DI NOVENTA XXX.XX
PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DIURNO CON SEDE A NOVENTA XXX.XX ACCREDITATO NELL’AMBITO DELLA SALUTE MENTALE.
ART. 1 – Oggetto dell’accordo operativo
L'Azienda ULSS 8 Berica e la Cooperativa Sociale “Casa Bianca” collaborano nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione di interventi riabilitativi presso il Centro Diurno (d'ora in avanti denominato per brevità CD) di seguito indicato:
- CD “Casa Bianca”, sito a Xxxxxxx Xxx.xx, xx xxx Xxxxxxx x. 00, accreditato per n. 17 posti.
L'Ente accreditato, titolare del suddetto centro, si impegna a garantire l'accoglienza semiresidenziale e le funzioni di supporto educativo-riabilitativo, secondo gli obiettivi e le finalità del progetto individualizzato concordato con i servizi pubblici territoriali e con il Responsabile della UOS Percorsi Riabilitativi.
I percorsi riabilitativi sono orientati a promuovere le capacità e le autonomie personali nonché le competenze relazionali e occupazionali.
A tal fine, la copertura dei posti sarà articolata in modo flessibile, prevedendo, su richiesta del Dipartimento di Salute Mentale inviante e compatibilmente con la capacità massima ricettiva del centro diurno, la realizzazione di progetti a modulo giornaliero (modulo M=mattino e modulo P=pomeriggio di 4 ore ciascuno) con frequenza a tempo variabile, attraverso la modulazione delle presenze su ciascun posto accreditato, sulla base del Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) proposto dal CSM inviante . La personalizzazione dei percorsi diurni permette così di ottimizzare le risorse strutturali ed organizzativo- professionali in modo tale da:
- aumentare le risposte che i centri diurni sono in grado di offrire;
- diventare più efficienti e maggiormente compatibili con le necessità di percorsi differenziati per le diverse tipologie di trattamento riabilitativo che gli utenti psichiatrici richiedono;
- migliorare l'appropriatezza dei servizi.
I progetti riabilitativi per l’utenza psichiatrica attuale pongono la necessità di diversificare le risposte rispetto ai molteplici bisogni che la malattia mentale fa emergere. In esse vi è una maggiore capacità funzionale, dal punto di vista sociale, ma una sempre più ridotta capacità di tipo cognitivo, di problem solving e di saper far fronte per tempi prolungati ad impegni e progetti mirati al benessere personale. La possibilità che questi utenti, spesso molto giovani, possano svolgere più attività e percorsi nella rete dei servizi socio-sanitari, nel corso della settimana, rappresenta un elemento migliorativo e spesso necessario del loro percorso di cura. Per tale ragione s’impone sempre di più la necessità di regolare le frequenze ai centri diurni in maniera flessibile e modulabile, integrandola con altre attività e prestazioni di cura che vengono proposte agli utenti nel corso della settimana.
Si riscontra, inoltre, la presenza di utenti che, anche dopo un percorso di riabilitazione, non raggiungono abilità sufficienti per l'inserimento lavorativo e necessitano di un periodo di tempo maggiore di permanenza in un contesto relazionalmente significativo, per mantenere le capacità acquisite e una condizione di benessere stabile.
Per altri l'obiettivo terapeutico, a fronte di patologie che hanno compromesso in modo significativo le capacità di confrontarsi con obiettivi più complessi ed evolutivi, può essere spesso individuato nel
mantenimento di una dimensione relazionale costante nel tempo, seppure non eccessivamente stimolante, attraverso lo svolgimento di attività in una cornice spazio-temporale strutturata.
ART. 2 – Obiettivi e destinatari Obiettivi
I centri diurni assicurano, in particolare, lo svolgimento di attività terapeutico-riabilitative, educative, occupazionali e propedeutiche al lavoro, secondo un'ottica tesa a:
- favorire l'acquisizione di abilità occupazionali, pre-lavorative e/o socio-lavorative propedeutiche all'inserimento lavorativo;
- mantenere e sviluppare l'autonomia personale e sociale dei soggetti inseriti;
- potenziare la rete delle risorse a disposizione per la realizzazione di percorsi d’inclusione sociale di soggetti con problematiche psichiatriche;
- promuovere la continuità socio-riabilitativa e la prossimità dei progetti individualizzati all'ambito del territorio di residenza;
- creare relazioni interpersonali e sociali nel territorio;
- concorrere ad organizzare e garantire il mantenimento dell’utente in una domiciliarità territoriale autonoma o in piccoli appartamenti supportati, al fine di prevenire importanti impieghi di risorse personali, sociali e di interventi pubblici sanitari e sociali, dovuti all’istituzionalizzazione in strutture a maggiore intensità assistenziale;
- sviluppare il funzionamento personale, relazionale, sociale nonché le abilità socio-lavorative degli utenti (comprese le persone giudicate incollocabili ai sensi della L. 68/99), anche attraverso la frequenza in contesti esterni al Centro Diurno, favorendo la rete associativa e di volontariato territoriale.
Destinatari
Soggetti residenti nel territorio dell'Azienda ULSS n. 8 Berica in carico al Dipartimento di Salute Mentale, che necessitano di un percorso riabilitativo diurno.
Sono criteri d’inclusione nei percorsi riabilitativi diurni:
- pazienti adulti che presentino disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale (allegato A DGR 1616 del 17 giugno 2008).
Sono criteri d’esclusione nei percorsi riabilitativi diurni:
- pazienti con ritardo mentale, psicosi organiche, dipendenza primaria da sostanze o alcool, prevalente disadattamento e marginalità sociale.
ART. 3 - Organizzazione delle attività
Il servizio dovrà essere assicurato dall'Ente accreditato per n. 227 giorni/anno, secondo quanto previsto dalla DGRV n.740/2015 per le analoghe unità di offerta riservate a persone con disabilità.
Il Centro deve essere aperto per 5 giorni settimanali, con un orario di funzionamento che ottemperi a quanto previsto dalla normativa regionale in termini di autorizzazione all’esercizio.
Ciascuna giornata di apertura si articola in n. 2 moduli (modulo M=mattino e modulo P=pomeriggio di 4 ore ciascuno) per complessivi n. 10 moduli settimanali.
Il soggetto erogatore si impegna, in sede di sottoscrizione, a comunicare formalmente all'AULSS 8 Berica gli orari di apertura del centro diurno e a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.
ART. 4 – Le funzioni e il personale
L'Ente accreditato assicura per ciascuna unità di offerta la presenza minima delle figure professionali previste dall’allegato A) della DGRV n. 1616/2008.
Gli operatori sono presenti con rapporto operatore/utenti 1:4 ed è garantita la presenza di un coordinatore. Gli operatori svolgono le seguenti funzioni:
- collaborare con l'équipe del Centro di Salute Mentale per l'elaborazione ed attuazione dei progetti individualizzati, in particolare per quel che concerne gli aspetti relativi allo sviluppo di abilità sociali, abitative, occupazionali e propedeutiche al lavoro, necessarie alla realizzazione e al mantenimento di percorsi d’inclusione sociale;
- mantenere i contatti con la rete dei servizi territoriali;
- progettare e realizzare le attività con gli interlocutori esterni del territorio;
- promuovere l'integrazione con la comunità locale e collaborare a mantenere gli opportuni rapporti con le famiglie.
La funzione di coordinamento comprende:
- la progettazione e valutazione dei processi per l'attuazione dei P.T.R.I., sia in relazione alla conduzione dell'équipe educativa del centro, sia per la collaborazione con le équipe dei Servizi invianti;
- la gestione degli aspetti programmatici della struttura;
- il collegamento con la rete dei servizi;
- il controllo che i percorsi e i progetti definiti dall’equipe del C.D. siano attuati e verificati, secondo le modalità e linee guida stabilite dalla normativa regionale vigente.
E' prevista la possibilità di coinvolgimento, in prestazioni di natura complementare, di eventuali volontari e di volontari del servizio civile nazionale ed europeo, (nel rispetto dei principi sanciti con D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e L. 382/00 e dalle LL.RR. 40/1993 e 24/94), garantendo la gratuità delle loro prestazioni.
Preliminarmente alla stipula dell'accordo contrattuale e successivamente tempestivamente, in relazione a qualsiasi modifica intervenuta, l'Ente accreditato dovrà trasmettere all'ULSS 8 l'elenco dei nominativi, dei titoli professionali, delle funzioni, della tipologia di rapporto di lavoro, dell'orario e del monte orario settimanale degli operatori.
ART. 5 - Modalità di ammissione al Centro Diurno
Il processo di inserimento al Centro diurno segue la “Procedura per gli inserimenti residenziali e semiresidenziali in strutture sanitarie e socio-sanitarie a gestione diretta o convenzionata con il privato sociale e commerciale accreditato” adottata dal Dipartimento di Salute Mentale.
L'inserimento nella struttura avviene su proposta dello psichiatra curante del Centro di Salute Mentale di riferimento, che predispone i seguenti documenti:
- scheda di proposta d’invio utente in struttura riabilitativa semiresidenziale;
- scheda di valutazione Honos.
Tali schede vanno sottoscritte dallo psichiatra curante del CSM richiedente, condivise con il Responsabile della UOS Percorsi Riabilitativi (che ne monitora la lista d’attesa), inviate al Direttore UOC Psichiatria 2, che le sottopone all’autorizzazione del Direttore di Dipartimento Salute Mentale.
Il nominativo segnalato dal CSM inviante viene inserito in un elenco unitario gestito dal Dipartimento di Salute Mentale che valuta in quale struttura diurna accreditata sia più idoneo attivare il percorso riabilitativo. Il DSM effettua la valutazione di priorità negli ingressi, dell'accessibilità al centro diurno dell'utente e, in particolare, dell'età del soggetto e delle precedenti esperienze diurne effettuate, oltre ad eventuali documentate esigenze di urgenza, definite dal Direttore di DSM. Di norma viene assegnata priorità al soggetto più giovane, che non ha usufruito di precedenti esperienze in centri diurni accreditati del territorio. Tra il centro diurno e l'utente viene formalizzato un accordo di inserimento contenente giornate di frequenza, orari, durata del programma e finalità dell'inserimento.
Il Direttore di DSM dell’'Azienda ULSS 8 Berica provvede a formalizzare l’autorizzazione all'inserimento sulla base della procedura sopra definita.
L'autorizzazione indica l'articolazione dell'orario settimanale di frequenza (espresso in numero di moduli), la durata prevista per l'inserimento e i tempi per la rivalutazione della situazione.
In caso di assenza ingiustificata dell'utente superiore a 5 giorni consecutivi, rispetto alle giornate/modulo in cui è programmata la sua presenza, l'Ente erogatore è tenuto a dare immediata comunicazione al Centro di
Salute Mentale inviante che, assunte le opportune informazioni sul caso, può valutare e disporre le eventuali dimissioni dell'utente, dandone tempestiva comunicazione all'Ente medesimo.
In caso di difficoltà nella gestione del progetto di inserimento o di difficoltà relazionali o comportamentali, su richiesta di una delle parti, la verifica fra équipe inviante e centro diurno dovrà essere effettuata con carattere di priorità.
ART. 6 - Rientri temporanei
Per l'utente che necessiti di un graduale accompagnamento in uscita (percorso verso la dimissione) o che, terminata la frequenza al centro diurno per essere stato inserito in percorsi di inserimento lavorativo o d’inclusione sociale, attraversi una fase di regressione, è possibile prevedere, in accordo con il DSM, il ripristino del progetto riabilitativo, a tempo parziale, all’interno del numero di pacchetti di moduli disponibili.
ART. 7 - Modalità di conclusione del percorso
La conclusione definitiva del percorso di inserimento di un utente deve essere concordata tra Centro di Salute Mentale ed Ente accreditato, d'intesa con il Responsabile della UOS Percorsi Riabilitativi, sulla scorta del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto individualizzato o per il venir meno delle condizioni che ne avevano determinato l'inserimento.
Qualora il progetto riabilitativo sia orientato all’inserimento lavorativo, il centro diurno consentirà l’accesso, per finalità di osservazione, agli operatori del Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) a cui garantisce la propria costante collaborazione, al fine di favorire il collegamento e promuovere l’inserimento degli utenti in contesti aziendali.
Il responsabile del centro diurno è tenuto a redigere la lettera di dimissione dell’utente dalla struttura, prevista dalla procedura aziendale del DSM e a trasmetterla al Centro di Salute Mentale inviante.
ART. 8 – Efficienza e miglioramento della qualità
Il Dipartimento di Salute Mentale si impegna ad assicurare l'ottimale utilizzo della struttura, garantendo l'immediata attivazione per la copertura delle eventuali disponibilità di moduli.
Nell'ambito del rapporto di collaborazione e previo accordo tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'Ente accreditato, il personale dipendente da ciascuna delle parti contraenti potrà accedere a corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'altra, con l'obiettivo di integrare le conoscenze, le prassi operative e le professionalità.
ART. - 9 Verifica di conformità
La verifica di conformità viene eseguita con periodicità annuale dal Responsabile dell’UOS Percorsi Riabilitativi del DSM per accertare:
- il rispetto delle condizioni fissate dall’accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).
I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati all’Ente erogatore per l’accettazione e la relativa sottoscrizione.
Entro i successivi quindici giorni, la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.
Annualmente, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza dell'accordo, l'Ente erogatore dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e al Responsabile dell’UOS Percorsi Riabilitativi una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia
degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.
ART. 10 – Sistema tariffario
Per ogni utente accolto presso il centro diurno dovrà essere definito il piano settimanale di frequenza sulla base della codifica dei flussi regionali di Assistenza Psichiatrica Territoriale.
Per ogni posto accreditato oggetto del presente accordo (per complessivi n. 17 posti contrattualizzati), l’Azienda corrisponderà l’ammontare giornaliero di €. 49,83 (+ IVA 5%), importo calcolato tenendo in considerazione che la spesa derivante dalle utenze dei locali occupati dal centro diurno sono sostenute direttamente dall’Azienda.
Il pagamento del corrispettivo viene calcolato sulla base delle seguenti variabili, sintetizzate nella tabella sottoriportata:
⮛ tasso di ammissione, corrispondente al rapporto fra il numero complessivo di utenti ammessi alla frequenza nel periodo oggetto di fatturazione, sul totale dei posti contrattualizzati, come sopra quantificati;
⮛ numero medio moduli settimanali per utente (soglia minima), corrispondente al numero minimo di moduli settimanali frequentabili mediamente per utente: detta soglia varia in modo inversamente proporzionale al numero di utenti ammessi alla frequenza del centro nel periodo;
⮛ tasso di occupazione minimo dei moduli nel periodo (soglia minima) che deriva dal prodotto delle due precedenti variabili, in rapporto al numero massimo di moduli settimanali che un utente può frequentare e che è pari a 10.
Tasso di ammissione (n. ammessi/n. Posti in accordo contrattuale) | Da 150% a 159% | Da 140% a 149% | Da 130% a 139% | Da 120% a 129% | Da 110% a 119% | Da 100% a 109% |
N. medio moduli settimanali per utente (soglia minima) | 5,00 | 5,50 | 6,07 | 6,75 | 7,55 | 8,50 |
Tasso di occupazione minimo moduli (soglia minima) | 75,0% | 77,0% | 79,0% | 81,0% | 83,0% | 85,0% |
Il rispetto del tasso di occupazione minimo nel periodo, rapportato al tasso di ammissione, nella misura sopra rappresentata, è condizione per l’erogazione del 100% del corrispettivo giornaliero per il numero totale dei posti contrattualizzati.
Nel caso in cui il tasso di occupazione, rapportato al tasso di ammissione, sia inferiore al minimo fissato, sarà operata una riduzione sul corrispettivo complessivo del periodo nella misura dello scarto percentuale registrato.
Art. 11 - Fatturazione del servizio e pagamenti
L’Ente accreditato emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore.
L’IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.
La fattura elettronica dovrà essere corredata dell’elenco mensile delle persone ammesse alla frequenza del centro, completo di:
• indicazione dell’unità di offerta
• numero e data della fattura di riferimento
• dettaglio dei moduli destinati ai singoli utenti nel periodo oggetto di fatturazione, con applicazione del sistema di calcolo del tasso di occupazione minimo mensile dei moduli, come specificato al precedente art. 10.
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per inoltrare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UF18LR , reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.
L’Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Resta inteso che è facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.
Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Ente accreditato si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.
L’accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.
Allegati parte integrante:
Sono parte integrante dell'accordo i seguenti allegati:
- Carta dei Servizi della struttura socio-sanitaria accreditata Centro diurno per persone con patologia psichiatrica.
- Progetto della predetta struttura.