AUTONOMIA CONTRATTUALE E FENOMENI SUCCESSORI*
Archivio giuridico, anno cLV, fasc. 3 2023, pp. 559-605
Xxxxxxx Xxxxxxxx
AUTONOMIA CONTRATTUALE E FENOMENI SUCCESSORI*
SOMMARIO: 1. Il contratto come oggetto della successione (inter vivos e mortis causa). – 2. contratto e successione a titolo particolare. – 3. Il contratto come strumento di trasmissione delle ricchezze alla morte della persona. – 3.1. Ipo- tesi controverse di qualificazione dell’atto come mortis causa o inter vivos: l’esempio delle clausole contenute nei contratti societari. – 3.2. Il contratto istitutivo. – 3.3. Il contratto dispositivo e quello rinunciativo. – 4. Il contrat- to con effetti obbligatori. – 5. Fenomeno successorio e causa donativa. – 6. contratto di mandato e successione.
1. Il contratto come oggetto della successione (inter vivos e
mortis causa)
Oggetto della delazione è il complesso dei rapporti giuridici trasmissibili di cui il defunto era titolare; si tratta, quindi, di capire quale diritto sia trasmissibile e quale, invece, si estin- gua con la morte. Di norma, sono trasmissibili tutti i diritti patrimoniali, compresi, tra questi, i diritti potestativi, perché la successione nel rapporto comporta successione nella con- nessa situazione preliminare e quindi nel connesso potere: il diritto di riscatto nella vendita con patto di riscatto, il diritto di recesso, il diritto di chiedere l’esecuzione specifica del pre- liminare, il diritto di chiedere l’annullamento, la rescissione o la risoluzione di un contratto, ecc. Quanto ai diritti in via di formazione, dipende dal modo in cui incide la morte del de cu- ius (cfr. artt. 1329, 1330, 1331, 1399, ecc.); in linea di princi- pio, vige l’intrasmissibilità, mentre fanno eccezione il caso in cui il proponente si sia obbligato a mantenere ferma la propo- sta ed il caso della proposta fatta dall’imprenditore nell’eser- cizio dell’impresa (art. 1330 c.c. e art. 1329 c.c.): in entrambi
* contributo sottoposto a valutazione.
DOI 10.53148/AG202303001
559
Xxxxxxx Xxxxxxxx
i casi, l’accettazione del destinatario della proposta determi- na la nascita del rapporto contrattuale nei confronti dell’erede del proponente (sempre che l’intrasmissibilità non possa de- dursi dalla natura dell’affare o da altre circostanze).
sono invece intrasmissibili i diritti non patrimoniali, co- me i diritti della personalità e gli stati familiari. È infatti ov- vio che l’erede non possa subentrare nel diritto all’onore, alla libertà o all’integrità personale del defunto. Quanto alla tra- smissibilità delle azioni di stato, essa è concessa a tutela de- gli stessi eredi, i quali quindi non agiscono iure successionis, ma iure proprio.
La separazione tra diritti patrimoniali (trasmissibili) e di- ritti non patrimoniali (intrasmissibili), tuttavia, non è così netta: si estinguono, anche quando hanno contenuto patrimo- niale, i rapporti pubblici, come i pagamenti di multe o ammen- de, le licenze di commercio, i debiti di imposta, salvo l’obbli- go di pagare le rate già maturate. E tuttavia si trasmettono i diritti su beni demaniali e su beni patrimoniali indisponibi- li. Inoltre, i diritti patrimoniali non si trasmettono quando so- no legati alla persona del loro titolare, come avviene, quanto ai diritti reali, per l’uso e per l’usufrutto1, e, quanto ai rappor- ti obbligatori, per i diritti legati al bisogno individuale, come il diritto di rendita vitalizia e il diritto alimentare (a maggior ragione quando tali diritti si connettono ad uno status fami- liare, come nel caso degli alimenti ex art. 448 c.c., per i quali è espressamente prevista l’estinzione a seguito della morte del titolare). Non v’è trasmissione di diritti patrimoniali, ancora, quando questi riguardano rapporti intuitu personae: manda- to, qualità di socio nelle società personali (eccetto la posizione di accomandante), rapporto di lavoro, prestazione di opera in- tellettuale. Esistono poi casi nei quali il rapporto continua con
1 Va tuttavia tenuto presente che il diritto di usufrutto, sebbene non pos- sa sopravvivere al primo titolare, può sopravvivere a chi da quello lo abbia ac- quistato inter vivos; l’usufrutto, di conseguenza, passerà per successione ere- ditaria agli eredi del secondo titolare, i quali lo conserveranno finché vive il primo usufruttuario, cui la durata del diritto rimane commisurata (art. 980 c.c.).
560
Abstract
XXXXXXX XXXXXXXX, Autonomia contrattuale e fenomeni succes- sori
La morte non può essere l’elemento causale dell’attribuzione nel contratto. Il contratto non è in grado di regolare rapporti e situazio- ni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualifi- cazione. Tuttavia, il contratto può assumere la configurazione di atto ‘connesso alla morte’, o atto post mortem, quando il rapporto preesi- ste alla morte, la quale funge soltanto da momento di decorrenza de- gli effetti, configurandosi per lo più come termine di efficacia o come condizione.
Parole chiave: contratto, successione, testamento, patto successo- rio, legato, mandato.
XXXXXXX XXXXXXXX, Contractual autonomy and succession phe- nomena
Death cannot be the causal element of attribution in the contract. The contract is not capable of regulating relationships and situations that are originally formed with the death of the subject or which in any case derive their autonomous qualification from his death. How- ever, the contract can take on the configuration of an act ‘connect- ed to death’, or a post-mortem act, when the relationship pre-exists death, which acts only as moment of commencement of the effects, mostly taking the form of a term of effectiveness or a condition
Key words: contract, succession, will, succession agreement, lega- cy, mandate.
605
Archivio giuridico, anno CLV, fasc. 3 2023, pp. 607-629
xxxxxx Xxxxxxx
L’AUTORITÀ DI XXXXX IN TEMA DI ERROR IURIS*
1. Come noto, il tema dell’errore è stato affrontato dai giuristi romani secondo il loro consueto metodo di procedere casistico- problematico1, caratterizzato da una dogmatica coerente, ma raramente esplicitata in una prospettiva formale2. In un cele- bre passo di Xxxxxxx, tuttavia, il giurista pare esprimersi in termini assai più generali ed ariosi, D. 22.6.2.
D. 22.6.2, Ner. 5 membr.: In omni parte error in iure non eo- dem loco quo facti ignorantia haberi debebit, cum ius finitum et possit esse et debeat, facti interpretatio plerumque etiam prudentissimos fallat.
L’ignorantia iuris, assimilata in tutto all’error iuris, per il giurista proculiano, non avrebbe potuto in omni parte essere causa giustificativa, ed avrebbe pertanto, è da credere, condot- to alla perdita di un’eventuale lite giudiziaria. Il motivo che il giurista adduce alla base della formulazione di quella che ap- pare come una regula è appunto la necessità che il ius sia ‘fi- nito’, cioè determinato e non sottoposto alla fallacia di conti- nue interpretazioni3. In questo senso, il sostenere che l’igno-
* contributo sottoposto a valutazione.
1 A testimonianza di tale assunto si confrontino le fonti riportate in se- guito.
2 Lo ricordano spesso i giusromanisti, cfr. per es., x.X. XXXXXXX, Prefa- zione a X. XXXXX, Contributo al metodo casistico nel diritto romano, milano, 1982, p. III.
3 L’interpretazione del sintagma ‘ius finitum’ ha suscitato un copioso di- battito presso gli studiosi che insistono sull’accostamento tra il passo sopra riportato ed un’altra testimonianza neraziana, contenuta anche essa nelle membranae, D. 1.3.21, Ner. 6 membr.: et ideo rationes eorum quae constitu- untur inquiri non oportet: alioquin multa ex his quae certa sunt subvertun- tur (pertanto non conviene ricercare le ragioni di ciò che è stato costituito:
DOI 10.53148/AG202303002
607
Xxxxxx Xxxxxxx
altrimenti molte certezze acquisite sono sovvertite), su cui a breve svolgerò qualche riflessione. In argomento rinvio a X. XXXXX, Ius finitum, Bari, 2005, passim; X. xXXXXXX XXXXXX, Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Xxxxxxx. Studi su Nerazio e Xxxxx, Napoli, 1979, p. 5 xx. x x. 00 xx.; X. XXXXX- TERRA, Facti interpretatio nella epistemologia di Xxxxxxx (D. 22.6.2), in BIDR, 1981, 23, p. 35 ss.; ID., “Ius finitum” e “facti interpretatio” nella epistemolo- gia di Xxxxxxx Xxxxxx (D. 22.6.2), in Studi in onore di A. Xxxxxxxx, V, mila- no, 1984, p. 405 ss.; X. xXXXXXX, Die aequitas bei L. Neratius Xxxxxxx, Trier, 1991, passim. Da ultima, mi sia permesso di rinviare a x. XXXXXXX, Nera- zio interlocutore privilegiato di Xxxxx, in X. xXXXXXXX, X. XXXXXXXX, x. FRUN- ZIO, X. sCHIAVON, Xxxxxx ad Neratium libri IV, Roma, 2021, volume 12, pub- blicato nell’ambito della collana S.I.R., diretta da A. XXXXXXXXX. L’idea che il ius finitum si rappresenti in realtà come un «klassisch formale Ideal» non è del tutto infondata: cfr., X. XXXXXXXX, Der Kommentar in der römischen Rechtsliteratur, in Text und Kommentar, Archäologie der literarischen Kom- munikation, IV, a cura di X. XXXXXXX, X. GLADIGOW, münchen, 1995, p. 423 ss. (= Institut und Prinzip. Siedlungsgeschichtliche Grundlagen, philosophische Einflüsse und das Fortwirken der beiden republikanischen Konzeptionen in den kaiserzeitlichen Rechtsschulen. Ausgewählte Aufsätze, hrsg. M. Avena- rius, X. Xxxxx-Xxxxxx, X. Xxxxxx, Xxxxxxxxx, 0000, p. 225 ss.); in ogni caso, il termine ‘finitum’ che si accompagna a ius è presente in fonti sicuramen- te retoriche, come può leggersi in cic. de domo sua IV (… ceterum et defini- tum ius religiosum …) e in Quint. declamat. min. 309.9.5 (… non video qua- re non finitum ius sit …): sul punto, alcune osservazioni anche in m. FRUN- ZIO, Xxxxxxxx. Il ragionamento equitativo nell’ermeneutica di Xxxxxxx Xxxxxx, Torino, 2022, p. 24 e nt. 25. Non può di poi certamente sfuggire come il dic- tum neraziano faccia esplicito riferimento, in uno stile, anche esso non sce- vro di una qualche retorica, non tanto e solo alla ‘possibilità’ che il diritto sia ‘finito’, ma addirittura alla necessità che lo diventi, lasciando al letto- re l’impressione che il giurista traianeo abbia qui rivolto, forse ai suoi colle- ghi, ma si tratta di una pura suggestione che oso azzardare in questa sede, una sorta di ammonimento. Sulla visione neraziana dell’error, rinvio, soprat- tutto, a X. XXXXXXXX, La dottrina dell’errore nella storia del diritto romano, milano, 1961, passim; X. XXXXXXXXXXXX, Error iuris non nocet?, in Czasopi- smo Prawno-Historyczne, 1967, 19, 1, p. 39 ss.; Th. XXXXX-xXXX, Error iuris, in Ius Humanitatis. Festschrift zum 90. Geburstag von X. Verdross, Berlin, 1980, p. 150 ss.; X. XXXXXX, “Error iuris nocet”: Rechtsirrtum als Problem der Rechtsordnung I. Rechtsirrtum in der griechischen Philosophie und im römi- schen Recht bis Xxxxxxxxx, Zutphen, 1985, passim; X. xXXXXX, “Ignorantia iu- ris”, in SCDR, 1993, 4, p. 57 ss.; X.X. XXXXXX, Ancora sull’error iuris e lo ius finitum, in Mélanges en l’honneur de X.X. Xxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx-xxxxxx, 0000, p. 00 xx.; X. XXXXXXXXXX XX XXXXXX, Xxx stultis solere succurri, in Au- delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à X. Xxxxxxxxxxxx I, a cura di m. XXXXXXXX, X. XXXXXXXXX, X. XXXXXXX, X. xXXXXXXXX, Varsovie, 2000,
p. 469 ss.; X. XXXXXX, Xxxxxxx et paralipomena ad errorem iuris, in Iurispru- dentia universalis. Festschrift für Xxxx Xxxxx-Xxxx zum 70. Geburtstag, Köln-Weimar-Wein, 2002, p. 901 ss. e gli autori citati nel corso del presente
608
Abstract
XXXXXX XXXXXXX, L’autorità di Xxxxx in tema di error iuris
L’errore di diritto ha ricevuto presso i giuristi romani un’attenzio- ne continua nel corso dei secoli. In questo articolo si prova a ripercor- rere le tappe decisive del percorso giurisprudenziale sul tema, a par- tire da Xxxxxxx e sino a Xxxxxx Xxxxx, autore di una monografia ad esso dedicata. E si proverà a dimostrare come, pur nell’indubbia di- stanza tra le prospettive esaminate, sia possibile riconoscere una li- nea evolutiva che unisce in un’interessantissima connessione scienti- fica, le diverse riflessioni dei giuristi, all’interno delle quali un ruolo preminente deve essere riconosciuto a quella del giurista xxxxxxxxx.
Parole chiave: error iuris, Xxxxxx Xxxxx, regulae, interpretatio pru- dentium.
XXXXXX XXXXXXX, Xxxx’x authority in the matter of error iuris
The error of law has received continuous attention through the ages. This article attempts to trace back the main milestones of the jurisprudence path on the theme, starting from Labeo until Xxxxxx Xxxxxx, author of a monograph dedicated to it. And it will try to dem- onstrate how, even in the undeniable distance between the examined perspectives, it is possible to recognize a development which unites in a very interesting scientific connection, the different reflections by the jurists, within which a preeminent role must be recognized to the severian jurist.
Key words: error iuris, Xxxxxx Xxxxxx, regulae, interpretatio pru- dentium.
629
Archivio giuridico, anno cLV, fasc. 3 2023, pp. 631-665
xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx
DIGNITÀ UMANA, LIBERTÀ DI COSCIENZA E OBIEZIONE TRA DIRITTO DELLA CHIESA E ORDINAMENTI SECOLARI*
SOMMARIO: 1. Il nesso inscindibile fra dignità, libertà di coscienza e obiezione.
– 2. Dignità umana e libertà di coscienza nell’insegnamento e nel diritto ec- clesiali. – 3. La coscienza del fedele di fronte alla norma canonica: un diritto di obiezione? – 4. spunti di dialogo fra diritto ecclesiale e ordinamenti secola- ri in tema di dignità umana e diritti della coscienza.
1. Il nesso inscindibile fra dignità, libertà di coscienza e obie- zione di coscienza
La dignità umana è da tempo riconosciuta nel diritto in- ternazionale e negli ordinamenti statali liberaldemocratici il principio normativo fondante delle relazioni sociali e giuridi- che1.
Sebbene manchi una definizione positiva del suo signifi- cato e contenuto, si conviene che la dignità umana esprima il valore morale della persona, considerata nella sua unicità e irripetibilità: come fine in sé, da cui discende il divieto di de-
* contributo sottoposto a valutazione.
Il contributo costituisce la versione scritta della comunicazione La co- scienza del fedele di fronte alla norma canonica: un diritto di obiezione?, pre- sentata alla VI Conferenza dell’International Consortium for Law and Reli- gion studies Human Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Fu- ture of Inter-Cultural Societies (córdoba, 19-21 settembre 2022).
1 si vedano, ex multis, il Preambolo e l’art. 1 della Dichiarazione univer- sale dei diritti dell’uomo; il Preambolo e l’art. 1 della Carta dei diritti fonda- mentali dell’Unione europea; il Preambolo della Dichiarazione finale della Conferenza mondiale sui diritti umani del 1993 («[…] all human rights derive from the dignity and worth inherent in the human person»); l’art. VII dell’At- to finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1975. Per quanto riguarda gli ordinamenti giuridici nazionali, limitandosi a quello italiano, si vedano in particolare gli artt. 3, 36 e 41 cost.
DOI 10.53148/AG202303003
631
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
gradarla a mero oggetto o prodotto dell’azione altrui2. In altri termini, ogni essere umano, in quanto partecipa della natura peculiare a questo tipo di essere, e indipendentemente da sue specifiche prestazioni, possiede una normatività intrinseca e immediata, che impone agli altri il riconoscimento e il rispet- to di sé3: è giuridicamente doveroso che tutti gli uomini sia- no trattati come è moralmente doveroso trattare un uomo in quanto tale4. Allo stesso tempo, tale valore non costituisce sol- tanto una dotazione ‘di nascita’ della persona (dignità ontolo- gica), ma rappresenta altresì il risultato che il soggetto conse- gue attraverso il suo agire morale, vale a dire mediante l’eser- cizio delle sue capacità di riconoscere e di rispondere ai valo- ri insiti nelle situazioni in cui si trova (dignità etica)5. In que- sto senso, la dignità appare inscindibilmente connessa al prin- cipio personalista, ossia alla massima realizzazione possibile della personalità individuale di ciascuno, quale viene garanti- ta conferendo rilevanza giuridica alle diverse esigenze di vita che connotano ogni tipo e stile di esistenza6.
Secondo tale interpretazione, il principio di dignità esige pertanto che ogni essere umano venga posto nelle condizioni di esprimere liberamente la propria personalità7.
2 cfr. in tal senso P. XXXXXX, Il principio dignità umana, Brescia, 2009, p. 24; F. XXXXXXX, Essere umano, in Lessico della dignità, a cura di M. BROLLO,
X. XXXXXXX, X. ZILLI, Udine, 2021, p. 77; X. XXXXXXXX, Persona, xxx, pp. 162-163;
E. RIPEPE, La dignità umana: il punto di vista della filosofia del diritto, in La tutela della dignità dell’uomo, a cura di E. XXXXXXXXXX, Napoli, 2008, p. 27; X. XXXXXXX, L’ermeneutica della dignità, milano, 2018, p. 15; X. XXXXXXXX, Tre le- zioni sulla dignità della vita umana, Torino, 2011, p. 70.
3 G. X’XXXX, Xxxxxx, in Lessico della dignità, cit., p. 310; X. XXXXXX, Xx- man dignity: concepts, discussions, philosophical perspectives, in The Cam- bridge handbook of human dignity. Interdisciplinary approaches, a cura di
X. XXXXXX, X. XXXXXXXX, X. XXXXXXXXXX, X. XXXXX, cambridge, 2014, p. 43; F. LONGATO, op. e loc. cit.; X. XXXXXXXX, op. cit., p. 163.
4 E. RIPEPE, op. e loc. cit.
5 X. XXXXXX, Libertà, in Lessico della dignità, cit., p. 129; G. D’XXXX, op. cit., p. 311; X. XXXXXXXX, op. cit., p. 165.
6 X. XXXXXXX, op. cit., p. 23 ss.
7 G. D’XXXX, loc. ult. cit.; G.M. XXXXX, Dignità umana e tutela dei soggetti
deboli: una riflessione problematica, in La tutela della dignità dell’uomo, cit.,
p. 50; F. LONGATO, op. e loc. cit.; X. XXXXXXXX, loc. ult. cit.; E. RIPEPE, op. e loc. cit.; X. XXXXXXX, loc. ult. cit.; X. XXXXX, Profili costituzionali della dignità uma-
632
Abstract
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Dignità umana, libertà di coscienza e obiezione tra diritto della Chiesa e ordinamenti secolari
Gli ordinamenti secolari riconoscono la dignità umana come fon- damento della libertà di coscienza, ma faticano ad ammettere la cor- rispondente facoltà di obiettare alle norme contrarie alle proprie con- vinzioni etiche. Il contributo intende porre a confronto tale approccio con il modello di concettualizzazione della dignità umana e della li- bertà di coscienza proprio dell’esperienza giuridica ecclesiale, nell’ot- tica della migliore tutela di tale diritto.
Parole chiave: dignità umana, obiezione di coscienza, epicheia, di- ritto interculturale.
XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Human dignity, freedom of conscience and conscientious objection between Church law and State law
state legal systems recognize human dignity as the grounding principle for freedom of conscience, but they hardly admit the corre- sponding right to object to laws contrary to one’s ethical beliefs. The essay aims to compare this approach with the concept of human dig- nity and freedom of conscience accepted in church law, in view of a better enforcement of this right.
Key words: human dignity, conscientious objection, epikeia, inter- cultural law.
665
Archivio giuridico, anno CLV, fasc. 3 2023, pp. 667-702
xxxxxxxxx Xxxxxxx
L’AZIONE REVOCATORIA TRA ATTI NEGOZIALI FAMILIARI A BASE SOLIDARISTICA E POTERI DI INDIRIZZO NELLA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA. RELAZIONI TRA AUTONOMIA PRIVATA E PRINCIPIO PERSONALISTICO*
SOMMARIO: 1. Autonomia privata e certezza del diritto. Visione solidaristica e
costituzionale e forme di abuso limitative della responsabilità patrimoniale.
– 2. Il superamento della segregazione del diritto di famiglia dall’autonomia privata. La dimensione negoziale del fenomeno familiare. – 3. L’autonomia privata e gli accordi delle parti in sede di separazione e divorzio ed il dibat- tito dottrinale ed interpretativo sulla loro natura. – 4. Atti di destinazione, autonomia negoziale ed azione revocatoria. Ancora il richiamo alla meritevo- lezza degli interessi. – 5. Autonomia privata, diritto successorio e testamen- to. L’actio pauliana e l’affidamento e la tutela dei terzi creditori. – 6. Azione revocatoria, accordi di separazione e poteri di indirizzo.
1. Autonomia privata e certezza del diritto. Visione solidari- stica e costituzionale e forme di abuso limitative della re- sponsabilità patrimoniale
Se lo studio dell’autonomia privata oramai da tempo non è più unicamente correlabile alle negoziazioni tipiche del diritto privato1, la visione solidaristica e costituzionale dei poteri ad essa riferibili2 ha attribuito nuova linfa al c.d. ‘personalismo’
* contributo sottoposto a valutazione.
1 In tal senso A. LEPORE, Principio di solidarietà e autonomia negoziale nel sistema giuridico italiano, in Annali della Facoltà Giuridica dell’Univer- sità di Camerino – Studi, 2020, 3, ed ivi ampi richiami. sul tema altresì cfr.
X. XXXXXXXXXXX, X. XXXXX, Nozioni introduttive e principi fondamentali del di- ritto civile, Xxxxxx, 00000, p. 70.
2 sul tema, ex multis, cfr. anche x. XXXXXXXX, Profili costituzionali dell’xx- xxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
DOI 10.53148/AG202303004
667
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
o principio personalistico3, il cui corollario è stato quello di as- segnare rilevanza ai diritti ed alle libertà inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali quali la famiglia, all’interno della quale o in ‘occasione’ della quale il compimen- to di atti o disposizioni – anche a contenuto patrimoniale – ne amplifica il concetto, distogliendo l’attenzione dell’interprete da una sua visione meramente contrattuale.
La tutela dunque di nuovi ambiti di libertà costituzional- mente garantiti, ha portato ad un inevitabile ripensamento dell’autonomia privata, ad una correlata amplificazione dei rispettivi confini e, inevitabilmente, ad un connesso amplia- mento di possibili abusi connessi all’esercizio di poteri disposi- tivi di nuova ‘generazione’ che inevitabilmente richiedono un equilibrismo interpretativo finalizzato alla ricerca di adegua- te forme di tutela dei diritti di terzi, comunque connessi, col- legabili o ‘parti’ di atti di autonomia posti in essere in ambi- to familiare: ambito nel quale rientrano numerose fattispecie non solo riconducibili al Libro I del codice civile bensì anche e specialmente ad istituti di diritto successorio o ad esso anche indirettamente collegabili, come gli atti di costituzione di pa- trimoni separati4.
Ed è proprio in occasione dell’analisi delle relazioni tra au- tonomia privata e negozi di destinazione che la dottrina ha fatto emergere, in tempi oramai non sospetti, quel «[…] pro- cesso di erosione dei principi fondamentali in tema di respon- sabilità patrimoniale»5 che riteniamo debba essere connesso proprio a quelle modalità di esercizio di autonomia privata
3 X. XXXXXX, Personalità e dignità nella giurisprudenza costituzionale, in Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successio- ni. Scritti in onore di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, I, a cura di X. xXXXX, x. XXXXXXX, Mantova, 2017, p. 261 ss.
4 sul tema, ex multis, già in questa sede si intende richiamare lo scritto di A. xXXXXX XXXXXXX, Atti di destinazione, Trust e responsabilità del debitore, Milano, 2007, p. 125 ss., ove l’A. propone una esauriente analisi dell’istituto in relazione al problema della responsabilità patrimoniale del debitore pro- prio in relazione ai nuovi ambiti di autonomia privata.
5 A. xXXXXX XXXXXXX, Atti di destinazione, Trust e responsabilità del debi- tore, cit., p. 1 ss.
668
Abstract
XXXXXXXXX XXXXXXX, L’azione revocatoria tra atti negoziali fami- liari a base solidaristica e poteri di indirizzo nella successio- ne testamentaria. Relazioni tra autonomia privata e princi- pio personalistico
Il saggio intende affrontare le relazioni tra gli atti negoziali a con- tenuto familiare, nella loro visione costituzionale e solidaristica, ed il tema della tutela dei creditori terzi.
Lo scopo è quello di individuare quali debbano essere le azioni o istituti classici applicabili ai nuovi scenari negoziali a base solidari- stica, e dunque comprendere quanto sia ampio il potere statuale di interferenza su atti di autonomia riconducibili ai principi di cui agli artt. 2 e 41 della nostra carta costituzionale ove il giudizio di meri- tevolezza dei sottesi interessi, il relativo profilo causale e motivazio- nale, assumono centralità onde poter far emergere abusive fattispe- cie di limitazione di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. e la conseguente applicabilità dell’azione revocatoria.
Parole chiave: azione revocatoria, responsabilità patrimoniale, au- tonomia privata, accordi sulla crisi coniugale, atti di destinazione, le- gittimario, accordi di separazione.
XXXXXXXXX XXXXXXX, The revocation action between family nego- tiation deeds with a solidarity base and powers of address in the will succession. Relations between private autonomy and the personalist principle
The essay intends to address the relationship between contractu- al deeds with family content, in their constitutional and solidarity vi- sion, and the theme of the protection of third party creditors.
The aim is to identify what the classic actions or institutes should be applicable to the new solidarity-based negotiation scenarios, and therefore understand how broad the state’s power of interference on acts of autonomy attributable to the principles set out in artt. 2 and 41 of our constitutional charter where the judgment of merit of the underlying interests, the relative causal and motivational profile, as- sume centrality in order to be able to bring out abusive cases of lim- itation of patrimonial liability pursuant to art. 2740 of the civil code and the consequent applicability of the revocatory action.
Key words: revocatory action, property liability, private autonomy, agreements on marital crisis, destination deeds, legitimate, separa- tion agreements.
702
Archivio giuridico, anno CLV, fasc. 3 2023, pp. 703-713
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
CESSIONE DI CREDITO INESISTENTE: LA GARANZIA DEL CEDENTE EX ART. 1266
C.C. QUALE ECCEZIONE ALLA NULLITÀ DEL CONTRATTO*
SOMMARIO: 1. Il caso della cessione di credito inesistente. – 2. La garanzia di esistenza del credito ex art. 1266 c.c. – 3. I rimedi a favore del cessionario.
1. Il caso della cessione di credito inesistente
Com’è noto, nel caso di inesistenza dell’oggetto il contratto è nullo per la mancanza di uno degli essentialia negotii indivi- duati dall’art. 1325 c.c. Il regime d’invalidità dettato dall’art. 1418, comma 2, c.c. parrebbe non lasciare spazio a un’opposta conclusione. sennonché, il complesso delle regole codicistiche in tema di nullità contrattuale trova nel contratto di cessio- ne di credito inesistente (e nei conseguenti rimedi assicurati al cessionario) un particolare ‘banco di prova’, che costringe a una riflessione di sistema in tema di ‘inesistenza’ dell’ogget- to contrattuale.
Si richiama a tal fine una recente sentenza della Corte di cassazione1 che, proprio in un caso di cessione di credito inesi- stente, si è occupata di individuare i rimedi esperibili dal ces-
* contributo sottoposto a valutazione.
1 Cass. civ., 17 novembre 2022, n. 33957, in Giur. it., 2023, p. 1089 ss., con nota di A. XXXXXXXX, Versamenti “in conto capitale” e “in conto futuri aumenti del capitale”; altresì consultabile in Le società, 2023, p. 111 ss., con nota di X. XXXXXXX, Qualificazione dei versamenti in denaro eseguiti a favore della socie- tà e diritto alla restituzione. si evidenzia che entrambi gli scritti si sono sof- fermati in via esclusiva sul principio di diritto enunciato dalla corte di cas- sazione in tema di qualificazione dei versamenti in denaro effettuati dal so- cio, senza però alcun cenno al tema della cessione di credito inesistente su cui ci si soffermerà ora.
DOI 10.53148/AG202303005
703
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
sionario. Nel caso oggetto della decisione, Alfa – al tempo so- cia di Beta in quanto proprietaria di una quota di partecipa- zione al relativo capitale sociale – cedeva a Tizio, amministra- tore della medesima Beta, un credito che vantava nei confron- ti di quest’ultima «a titolo di finanziamento soci».
Il cessionario citava in giudizio la cedente affermando che il credito ceduto era in realtà inesistente e, dunque, incedibi- le. A suo dire, infatti, Xxxx non vantava alcun credito «a titolo di finanziamento soci» verso Beta. La dazione di denaro – che la socia aveva effettivamente effettuato a favore di quest’ulti- ma – doveva qualificarsi come versamento ‘in conto capitale’, che la giurisprudenza ritiene pacificamente assimilabile a un conferimento di ‘capitale di rischio’, con conseguente insussi- stenza di un diritto di credito alla restituzione di quanto ver- sato. Pertanto, Xxxxx chiedeva l’accertamento della nullità del contratto di cessione, ovvero la sua inefficacia o risoluzione. A tali domande si opponeva Alfa, la quale, al contrario, afferma- va la validità della cessione sulla base dell’asserita natura di finanziamento del credito ceduto e insisteva per il pagamento del prezzo pattuito.
La corte di Appello di Bologna, in riforma della decisione del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la domanda di Ti- zio, qualificava la dazione di denaro come versamento ‘in con- to capitale’ e, considerata l’insussistenza del diritto di credito in capo ad Alfa, accertava la nullità del contratto di cessione per inesistenza del credito ceduto, in ossequio alle già richia- mate norme codicistiche.
Il giudizio è poi giunto fino in sede di legittimità. La Cor- te di Cassazione ha innanzitutto negato la natura di finan- ziamento della dazione di denaro operata da Alfa verso Beta, qualificata viceversa in termini di versamento in conto capi- tale con conseguente inesistenza del credito ceduto. Dopodi- ché – ed è ciò su cui si focalizzeranno le seguenti osservazio- ni – la corte si è interrogata sulla sorte del contratto di ces- sione di credito inesistente e sui possibili rimedi esperibili dal cessionario.
In particolare, la questione posta all’attenzione degli er- mellini è se il contratto di cessione di credito inesistente sia
704
Abstract
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Cessione di credito inesistente: la garanzia del cedente ex art. 1266 c.c. quale eccezione alla nullità del contratto
Il complesso delle regole codicistiche in tema di nullità contrat- tuale trova nel contratto di cessione di credito inesistente (e nei con- seguenti rimedi assicurati al cessionario) un particolare ‘banco di prova’, che costringe a una riflessione di sistema in tema di inesi- stenza dell’oggetto contrattuale. Ci si chiede se il contratto di cessio- ne (onerosa) di credito inesistente sia sempre da considerarsi nullo, oppure se all’interno della disciplina dettata per tale particolare con- tratto sia ravvisabile un’eccezione alla regola generale. Tale riflessio- ne è strettamente connessa alla lettura dell’art. 1266 c.c., ove si sta- tuisce un particolare obbligo di garanzia a carico del cedente per l’e- sistenza del credito al tempo della cessione. La tesi maggioritaria in dottrina e che trova una nuova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità esclude la nullità del contratto. L’art. 1266 c.c., infatti, ponendo a carico del cedente una mera obbligazione di garanzia per l’esistenza del credito, costituisce una deroga al principio generale di nullità del contratto per inesistenza dell’oggetto. Pertanto, la ces- sione è valida ed efficace anche in caso di mancato perfezionamento dell’effetto traslativo dovuto all’inesistenza del credito.
Parole chiave: cessione del credito, credito inesistente, nullità con- trattuale, garanzia di esistenza del credito, rimedi del cessionario.
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Assignment of non-existent credit: the guarantee of the assignor ex art. 1266 c.c. as an ex- ception to the nullity of the contract
The codicistic rules on contractual nullity finds in the contract of assignment of non-existent credit (and in the consequent remedies assured to the assignee) a particular ‘test bed’, which requires a sys- tem reflection on the issue of the non-existence of the contractual ob- ject. The question arises as to whether the non-existent (onerous) credit assignment contract is always void, or whether an exception to the general rule can be recognized within the discipline dictated for this particular contract. This reflection is closely connected to the reading of the art. 1266 of the civil code, where a particular guaran- tee obligation is established for the assignor for the existence of the credit at the time of the assignment. The majority thesis in the doc- trine and which finds a new confirmation also in the jurisprudence
712
Abstract
of legitimacy excludes the nullity of the contract. The art. 1266 of the civil code, indeed, by placing a mere guarantee obligation on the transferor for the existence of the credit, it constitutes a derogation from the general principle of nullity of the contract for non-existence of the object. Therefore, the assignment is valid and effective even in the event of failure to complete the translation effect due to the non- existence of the credit.
Key words: assignment of credit, non-existent credit, contractual nullity, guarantee of existence of the credit, remedies of the assignee.
713
Archivio giuridico, anno CLV, fasc. 3 2023, pp. 715-757
Xxxxxx xxxxx
NUOVE ESEGESI DELLA LEX METALLI VIPASCENSIS I. CONTRATTO DI PRAECONIVM: AGGIUDICAZIONE VNIVERSALITER, CONDIZIONE RISOLUTIVA, RILANCIO DELL’OFFERTA E COMPENSI DEL BANDITORE*
SOMMARIO: 1. La scoperta della lex metalli Vipascensis I e le finalità della ricer- ca. – 2. Il contenuto dei capitoli Centesimae argentariae stipulationis e Scrip- turae praeconii. – 3. Trascrizione e traduzione dei primi due capitoli di Vip. I: Centesimae argentariae stipulationis e Scripturae praeconii (figg. 1-5). – 4. Il praeconium: ascrivibilità alla ‘obligatio litteris’ per l’ingaggio contrattuale del praeco e accezione metonimica di ‘merces’ da corrispondergli. – 5. Aggiudicazio- ne in blocco: si instituta auctione uniuersaliter omnia addicta fuerint. – 6. In- gaggio e retribuzione del banditore da parte dell’appaltatore o del venditore. –
7.1. Il significato tecnico della clausola de condicione: non generico ‘accordo’ ma ‘condizione risolutiva del contratto di praeconium’. – 7.2. Il praeco come stru- mento essenziale dell’auctio e i suoi compiti accidentali. – 8. compenso del ban- ditore in percentuale e a quota fissa pro capite e rilancio dell’offerta in asta: ese- gesi e mantenimento del testo tràdito del capitolo scripturae praeconii.
1. La scoperta della lex metalli Vipascensis I e le finalità del- la ricerca
Dal giacimento argentifero e cuprifero del distretto mine- rario di Vipasca (oggi Aljustrel in Portogallo) nella provincia romana della Lusitania, provengono due tavole bronzee iscrit- te, trovate rispettivamente nel 1876 e nel 1906. La prima ta- bula (lex metalli Vipascensis I: d’ora in poi LMV e Vip. I), di forma rettangolare1, mutila del lato destro, è opistografa: la stesura originaria dell’iscrizione, infatti, non fu mai usata né
* contributo sottoposto a valutazione.
1 La tavola si conserva a Lisbona nel Museu dos Serviços Geológicos de Portugal e misura in h. 78,5 × 52 di larghezza × 0,8-1,3 cm di spessore. Lo specchio è di 60 × 36 cm. Sulla faccia A le lettere sono alte 7-9 mm e 11-14 per i tituli, sulla B 8 mm e 10-12 per i tituli.
DOI 10.53148/AG202303006
715
Xxxxxx Xxxxx
completata, probabilmente per i molti errori, mentre lo stesso testo fu commissionato ad altra più affidabile mano, come si deduce dalla diversità del ductus2, ed inciso sul verso ancora anepigrafe della medesima tavola dopo averla ruotata di 180°. su ciascuno dei due lati si contano 52 linee, ma il lato inci-
so per secondo, utilizzato nella sequenza espositiva di diverse tavole – sulle quali era ripartito l’intero ‘regolamento’ in ma- teria mineraria della lex – reca 10 linee iniziali mancanti nel primo testo infarcito di errori, che però possiede 7 linee fina- li in più.
La tabula era, secondo taluno, la III dell’intero testo legi- slativo3.
Al capitolo 9 di Vip. I, linee 58-60, è menzionata una lex me- xxxxxx dicta: Usurpationes puteorum siue pittaciarium. Qui intra fi[nes metalli Vipascensis puteum locum]|59que putei iuris reti- nendi causa usurpabit occupabitue e lege metallis dicta, b[iduo proximo quod usurpauerit occupa]|60uerit apud conductorem socium actoremue huiusce uectigalis profiteatu[r ].
2 sul punto cfr. x. XXXXXXXX, La mine antique d’Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca, in Conimbriga, 22, 1983, p. 41 ss., con biblio- grafia precedente alle nt. 14-15; p. 43: «Les éditeurs antérieurs ont bien mar- qué les fautes commises par le lapicide qui avait gravé d’abord la face 2, ce qui avait conduit à utiliser l’autre (face 1) pour y graver un texte plus correct. mais on doit aussi souligner que le ductus des lettres varie d’une face à l’au- tre: il suffit par exemple de considérer la graphie des E et la qualité même de la gravure, meilleure sur la face 2 que sur la face 1. Il s’agit donc probable- ment de deux lapicides différents. Le premier (face 2) n’a sans doute pas su lire le texte qui lui était soumis, d’où les lacunes et les fautes d’orthographe facilement décelables. On a eu alors recours à un second graveur (face 1)». Alla planche III, X. XXXXX, La table de bronze d’Aljustrel, in RHDFE, 2, 1878, pp. 269-282, 645-694 (apparso anche come monografia con la stessa distribu- zione in 70 pagine, ma con numerazione progressiva continua = ID., La table de bronze d’Aljustrel. fítude sur l’administration des mines au Ier siècle de no- tre ère, Xxxxx, 0000) riunisce con diversa policromia i due testi in un apogra- fo molto accurato per l’epoca, ma indica la sigla dei denarii come X, qual è di norma, mentre nella LMV la sigla è semplicemente X, senza sbarra orizzonta- le, correttamente riprodotta nelle splendide fototipie di x. XXXXXXXXX XX XXX- XXXXX, Los bronces de Lascuta, Bonanza y Aljustrel, málaga, 1881. cfr. nt. 18.
3 s.P.m. ESTÁCIO DA VEIGA, A tábula de bronze de Aljustrel, Lisboa, 1880,
p. 13; x. XXXXXXXXX DE XXXXXXXX, Los bronces, cit., p. 779; X. XXXXXXXX, La mine antique, cit., p. 43.
716
Abstract
XXXXXX XXXXX, Nuove esegesi della Lex Metalli Vipascensis I. Contratto di praeconivm: aggiudicazione vniversaliter, con- dizione risolutiva, rilancio dell’offerta e compensi del ban- ditore
L’autrice esamina i primi due capitoli della lex met. Vip. per trar- re nuove conclusioni che soddisfino la spiegazione logica del testo, evitando le ingiustificate modifiche finora apportate. Nel contratto di praeconium si riconosce un caso di obligatio litteris, quello della sin- grafe, per conferire l’incarico al banditore; è poi analizzato il signifi- cato tecnico della clausola de condicione, non un generico «accordo» ma una condizione risolutiva del contratto di preconium. si esami- na poi la condizione contrattuale di vendibilità della merce mediante trattativa diretta da parte del venditore in caso di asta deserta entro un determinato termine, nonché il problema se il caso della vendita in blocco di una partita di merce sia previsto per il venditore median- te trattativa privata oppure per il banditore in sede d’asta. Il praeco è riconosciuto come uno strumento essenziale dell’auctio, e proprio perché imprescindibile non necessariamente menzionato, mentre lo è sempre quando al suo compito essenziale nella sessione di vendita si uniscono altre mansioni accidentali di pubblicità della merce. In- fine, si illustrano le linee 10-11 del contratto di affidamento dei beni al banditore, mantenendo il testo epigrafico e dimostrando l’illogicità delle modifiche proposte dalla dottrina: emerge così una precisa ra- tio economica in base all’elasticità della domanda e dell’offerta e vie- ne individuata la misura del rilancio dell’offerta d’asta in 50 denari.
Parole chiave: Centesimae argentariae stipulationis, compenso,
condicio, praeco, rilancio dell’offerta, scripturae praeconii, singrafe.
XXXXXX XXXXX, News exegeses of the Lex Metalli Vipascensis I. praeconivm contract: vniversaliter award, condition resolu- tion, bid release and auctioneer’s fees
The author examines the first two chapters of the lex met. Vip. drawing new conclusions that satisfy the logical explanation of the text, avoiding unnecessary amendments. In the praeconium contract is recognized a case of obligatio litteris, that of the syngrapha, for the engagement of the auctioneer. The tech-nical meaning of the clause de condicione is then analysed, not a generic ‘agreement’ but a ‘res- olution condition of the praeconium contract’. We then examine the contractual condition of salability of the goods by di-rect negotiation
756
Abstract
by the seller in the event of an empty auction within a given deadline and we address the pro-blem of whether the case of the en bloc sale of a consignment of goods pertains to the seller by negotiation private- ly held or to the auctioneer in the auction. The praeco is recognized as an essential tool of the auctio, not necessarily mentioned as such, while it always is when its essential task in the sales session is joined by other accidental ones of advertising the goods. Finally, an expla- nation of lines 10-11 of the contract for the assignment of the goods to the auctioneer is given, maintaining the epigraphic text and dem- onstrating the illo-gicality of the amendments proposed by the doc- trine: thus a precise economic ratio emerges based on the ela-sticity of demand and offer and is identified the measure of the relaunch of the auctio offer in 50 denarii.
Key words: Centesimae argentariae stipulationis, condicio, praeco, relaunch of the offer, salary, scripturae praeconii, singgraph.
757
Archivio giuridico, anno CLV, fasc. 3 2023, pp. 759-776
Xxxxx xxxxxxxx
IL «MUTUO» REGIME DI RESPONSABILITÀ AQUILIANA IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE PATRIMONIALE E MORALE. VICENDEVOLEZZA DEL REGOLAMENTO UE N. 2022/2065 E DELLA DIRETTIVA
UE N. 2019/790*
SOMMARIO: 1. Prolegòmeni sul diritto patrimoniale e non patrimoniale d’au- tore. La «creatività» ex art. 1 L. n. 633/1941 quale «clausola» nella proprietà intellettuale. – 1.1. (Segue) La dicotomia sulla patrimonialità risolta dalla
c.d. compensatio lucri cum damno. – 2. Le situazioni giuridiche obbligatorie e la c.d. «Direttiva Copyright» (Direttiva UE n. 2019/790). Fenomenologia ap- plicativa nazionale. – 3. Il c.d. ‘Digital Services Act’ (Reg. UE n. 2022/2065). misure di soft regulation e funzione di lex specialis. – 4. Qualificazione del regime aquiliano nella materia de qua. Biunivocità della tutela. – 5. Trans- nazionalità e ordinamento poli-sistematico. Un periscopio per riflettere inte- gralmente.
1. Prolegòmeni sul diritto patrimoniale e non patrimonia-
le d’autore. La «creatività» ex art. 1 L. n. 633/1941 quale
«clausola» nella proprietà intellettuale
Il diritto d’autore rappresenta, oggi, un complesso sistema di rapporti giuridici nei quali le situazioni soggettive risulta- no ambivalenti poiché da un lato patrimoniali e dall’altro me- diatamente tali rectius esistenziali.
A suffragio di ciò, non già il multiforme sistema ordina- mentale nazionale, bensì la dialogica insistenza degli ordina- menti sovranazionali sul diritto civile ormai prodotto anche dalla giurisprudenza c.d. generativa delle corti nella quale
* contributo sottoposto a valutazione.
DOI 10.53148/AG202303007
759
Xxxxx Xxxxxxxx
la dialettica incontra il sinallagmatico rapporto tra le diver-
se sovranità1.
Com’è noto, la lettura in combinato disposto dell’articolo 2575 del Codice civile e della L. n. 633/1941 permette di pre- supporre una definizione di opera dell’ingegno in quanto cata- logo aperto nel quale i contenuti rappresentano un mero titolo esemplificativo. L’elemento preponderante è la creatività, in- tesa quale clausola contemplata dalla Legge succitata all’arti- colo 1, non perfettamente congruente con gli elementi di origi- nalità e novità assoluta2.
Invero, partendo dalla base logica secondo la quale le clau- sole3 sono egualmente norme giuridiche aventi, beninteso, ca-
1 E. CATERINI, Lineamenti di diritto civile italo europeo. Dal mercato alla persona, 2010, Rende, pp. 6-7, nel quale l’autore convalida la teoria di F. Gen- tile sulla reciprocità tra fatto e norma nel sistema ordinamentale di natura nazionale e sovranazionale; cfr. X. XXXXXXX, Presentazione de Il diritto civile nella legalità costituzionale, 20 ottobre 2000, Università della Calabria, in Le Corti Cal., 2008, 3, p. 645 ss.; in tal senso v. X. XXXXXXXXXX, Lezioni di diritto civile, Napoli, 2018, p. 8 ss., nel quale l’autrice illustra il dialogico costrutto che interpella le corti nella giurisprudenza sovranazionale.
2 V. cassazione civile, sez. I, 26 marzo 1984, n. 1988, in De Jure, nella qua- le la Suprema Corte enuncia un’estensione, ai tempi non così scontata, della materia de qua alla fotografia in senso artistico e creativo; Cassazione civile, sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089, in De Jure, dalla quale si desume tale concet- to di creatività quale personale e individuale espressione di oggettività; «Nel- la specie, è stata riconosciuta la protezione accordata dalla norma "de qua" alla fotografia di un dipinto sull’assunto che essa non ne costituiva una sem- plice riproduzione – in quanto tale esclusa testualmente, ex art. 87 legge n. 633 del 1941, dalla protezione del diritto d’autore – bensì una vera e propria elaborazione, come tale sufficiente a giustificare l’assunto che si trattasse, per l’appunto, di opera protetta»; cfr. Dir. industriale, 2005, p. 237 (nota di X. BO- NELLI). In senso conforme cassazione civile, sez. I, 2 dicembre 1993, n. 11953.
3 X. X. XXXXXXXXXXX, Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, pp. 18-22. Le clausole generali rappresentano una parte teorica di disposizioni normative con carattere vago, e.g. buon costume e l’ordine pubblico. In sostanza, la di- versità insita tra clausola generale e principio si sostanzia in due concetti: il principio è il parametro di valutazione del comportamento – ed è certo al con- trario del parametro nella clausola generale che è incerto, poiché dalla dispo- sizione che contiene ancora si deve ricavare un significato applicabile. Attra- verso l’attività ermeneutica si ottiene la chiarificazione della clausola. Al ri- guardo definiamo un ulteriore concetto, quello di standard, che è un crite- rio giuridico normale del comportamento sociale; gli standards operano come principi, regole o come direttive di politica del diritto.
760
Abstract
XXXXX XXXXXXXX, Il «mutuo» regime di responsabilità aquiliana in materia di diritto d’autore patrimoniale e morale. Vicen- devolezza del Regolamento UE n. 2022/2065 e della Direttiva UE n. 2019/790
Il saggio muove dalla selezione delle funzioni del diritto della pro- prietà intellettuale quale baluardo dei diritti della personalità e le connette alla responsabilità aquiliana e alle situazioni giuridiche soggettive esistenziali interpretate nel sistema assiologico con i do- vuti contemperamenti relativi alle innovazioni del formante comuni- tario risalenti all’anno in corso. Tale linea interpretativa si riflette tanto sugli utenti, contraenti professionali e improfessionali, quan- to sulle grandi piattaforme che conducono il contemporaneo mercato globale spesso determinando un senso relativo, elastico e inconsuma- bile delle informazioni alla base di un trattamento dei dati che, inve- ce, dovrebbe fare emergere il superamento del profilo consumeristico della tutela assorbito dal valore persona.
Parole chiave: diritto civile, diritto d’autore, intelligenza artificiale, diritto internazionale, responsabilità civile.
XXXXX XXXXXXXX, The mutual regime of tort liability in proper- ty and moral copyright law. Reciprocity of transnational reg- ulations
The essay starts from the selection of the functions of intellectu- al property law as a bulwark of personality rights and connects them to the aquilian liability and existential subjective legal situations in- terpreted in the axiological system with the due counterbalances rel- ative to the innovations of the community formant dating back to the current year. This line of interpretation is reflected as much on the users, professional and non-professional contractors, as on the large platforms that lead the contemporary global market, often de- termining a relative, elastic and inconsumable sense of the informa- tion at the basis of a data processing that, instead, should bring out the overcoming of the consumer profile of the protection absorbed by the value of the person.
Key words: civil law, copyright, artificial intelligence, internation- al law, civil liability.
776