Contract
CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO NOTIFICATORE DEGLI ATTI E DOCUMENTI DELLA RISCOSSIONE, DI
RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’, DI DIGITALIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA MATERIALITA’ - LOTTO - CIG
tra
Equitalia S.p.A. (di seguito brevemente “Equitalia”) con sede legale in , Via
, C.F. e P.I. , in persona del , sulla base dei poteri conferiti da , giusta del , domiciliato per la carica ove sopra, che sottoscrive il presente contratto in nome e per conto di Equitalia
S.p.A. (di seguito brevemente “Società Contraente”), con sede legale in , Via
, n. di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
,C.F. e P.I. , in persona del , giusta procura
, domiciliato per la carica ove sopra;
e
(di seguito anche solo “Fornitore”) con sede legale in , via
n. , n. di iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di e
C.F. , P.I. , matricola INPS (sede
territoriale Inps ), codice INAIL , C.C.N.L. , n. dipendenti , in persona del , giusta , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio
composto da .
Premesso
- Che, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Equitalia del
, con Disposizione del (legale rappresentante) n. del , Equitalia ha avviato una procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di notifica a mezzo messo notificatore degli atti e documenti della riscossione, di rendicontazione delle attività, digitalizzazione e gestione della materialità, pubblicata su
;
- che all’esito del confronto concorrenziale all’uopo indetto, l’offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
- che, pertanto, con provvedimento prot. / del , Equitalia ha disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto in favore del Fornitore;
- che a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D. lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che è decorso il termine per la stipula del presente contratto, di cui all’art. 11, comma 10 del D. lgs. n. 163/2006;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da
, il e valida sino al e una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.
Articolo 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al medesimo:
• Allegato “A” (Capitolato tecnico e relativi allegati);
• Allegato “B” (Offerta del Fornitore);
• Allegato “C” (Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati).
2. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Contratto;
• Capitolato tecnico;
• Offerta del Fornitore;
• Nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Articolo 2 Oggetto
1. Con il presente contratto Equitalia, in nome e per conto della Società Contraente, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l’esecuzione del servizio di notifica a mezzo messo notificatore, composto dall’insieme delle attività attraverso le quali il messo notificatore porta formalmente un atto della riscossione a conoscenza del destinatario con le modalità previste dalle norme speciali contenute nel D.P.R. n. 602 del 29/9/1973 e nel D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nonché di quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, così come richiamato da dette norme speciali e disciplinato nel Capitolato tecnico allegato, nonché dei servizi di rendicontazione delle attività, di digitalizzazione e di gestione di tutta la documentazione prodotta.
2. Per quanto attiene ai servizi necessari al perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità relativa e di consegna ai soggetti autorizzati ex art.139, comma 3, cod. proc. civ., gli invii raccomandati dovranno essere eseguiti da operatori in possesso della licenza individuale
rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ex art. 5 del D. lgs. 22 luglio 1999 n. 261, come modificato dal D. lgs. 31 marzo 2011 n. 58.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Xxxxxxxxx spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione, dalla quale decorreranno i termini, complessivamente non superiori a 65 giorni, per compiere le attività di avvio del servizio, nomina dei messi notificatori e collaudo, previste ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 del Capitolato tecnico.
2. Il Contratto avrà scadenza dopo 36 mesi dalla sottoscrizione del “Verbale di collaudo”, a meno che non sia anticipatamente esaurito l’importo complessivo stabilito al successivo articolo 4, comma 2.
Articolo 4 Corrispettivi
1. Il corrispettivo unitario spettante al Fornitore a fronte della corretta e completa esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è stabilito in Euro (euro / ) oltre IVA. Non vi sono oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenti.
2. Tenuto conto dei volumi complessivi stimati per tutta la durata di erogazione del servizio, il valore complessivo massimo del presente Contratto è pari ad Euro (euro / ) oltre IVA.
3. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna, durante l’esecuzione dell’appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettivamente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l’evasione di tutte le commesse affidate, fino alla concorrenza, nell’intero periodo contrattuale, dei volumi stimati.
4. Resta naturalmente inteso che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 del presente articolo non vincola in alcun modo la Società Contraente alla richiesta di prestazioni minime determinate, non comportando, quindi, il diritto del Fornitore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
5. I corrispettivi sopra indicati si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturato dal Fornitore.
6. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
7. Il Fornitore non potrà vantare il diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.lgs. 163/2006.
8. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
Articolo 5
Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore
1. Il Fornitore è obbligato ad eseguire i servizi oggetto di affidamento in riferimento agli atti che, di volta in volta, la Società Contraente affiderà mediante specifiche “commesse”, secondo le modalità precisate nel paragrafo 8 del Capitolato tecnico.
2. Le prime commesse saranno affidate entro 5 giorni solari dalla sottoscrizione del verbale di collaudo di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato tecnico.
3. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.
4. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Equitalia e/o dalla Società Contraente, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire ad Equitalia e/o alla Società Contraente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia e/o della Società Contraente, assumendosene ogni relativa alea.
8. Il Fornitore si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. Salvo i casi contemplati nel Capitolato tecnico, in nessun caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte di Equitalia o della Società Contraente ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.
10. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).
11. Il Fornitore si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia e/o la Società Contraente, fermo il diritto al risarcimento del danno, avranno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
1. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia e/o della Società Contraente, le quali si limiteranno a fornire al Responsabile del Contratto per il Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenni Equitalia e la Società Contraente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia e/o la Società Contraente potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei locali di Equitalia e/o della Società Contraente medesima e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia e/o la Società Contraente potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 7 Penali
1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di non corretta esecuzione delle prestazioni stesse, la Società Contraente applicherà, in conformità agli articoli 298 e 145 del
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nei confronti del Fornitore le penali stabilite al paragrafo 10 del Capitolato tecnico.
2. Ai fini dell’applicazione delle penali, come meglio specificato nell’Allegato 8 al Capitolato tecnico, in ciascuno Stato di Avanzamento Lavori la Società Contraente contesterà al Fornitore le eventuali inadempienze riscontrate; il Fornitore, entro 7 giorni dal SAL medesimo, potrà fornire le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Società Contraente, ricevute le controdeduzioni del Fornitore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti entro i successivi 7 giorni, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
3. L’importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore nella prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi e a prestazioni di diversa competenza, ovvero mediante parziale escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
4. L’irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia e/o della Società Contraente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale, né dalle responsabilità di cui al successivo articolo 13.
5. Qualora l’importo delle penali maturate sugli atti affidati mensilmente superi il 10% del corrispettivo degli stessi, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ.
6. Si applica l’art. 298 del D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 8
Stati di avanzamento lavori - Verifiche di conformità
1. Il Direttore dell’Esecuzione della Società contraente, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, verificherà, ai sensi degli artt. 312, comma 3, e 317 del D.P.R. 207/2010, la corretta esecuzione dei servizi affidati, in contraddittorio con il Fornitore, con le modalità e i termini dettagliatamente previsti nel Capitolato tecnico e nei relativi allegati.
2. Con periodicità almeno mensile saranno effettuati degli Stati di Avanzamento Lavori (c.d. XXX), le cui operazioni e le cui risultanze saranno documentate in appositi verbali, redatti ai sensi dell’art. 317 del D.P.R. 207/2010.
3. Al termine del Contratto, la Società Contraente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 312 e ss del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e provvederà allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
4. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 9
Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 4, il Direttore dell’esecuzione, trasmetterà l’esito di ogni Stato di Avanzamento Lavori, validato dal Responsabile del Procedimento, recante la “Regolare Esecuzione” al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo nonché nel verbale del SAL cui lo stesso è riferito.
2. Ciascuna fattura dovrà essere emessa in conformità con quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati.
3. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Società Contraente del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010.
5. [nel caso di RTI con fatturazione pro-quota] In caso di RTI con fatturazione pro-quota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
6. [nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria] In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti
7. [nel caso di subappalto] La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all’importo, al netto dell’IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità la Società Contraente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
8. Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo ed il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” che sarà riportato sul verbale di verifica di conformità relativo alle prestazioni fatturate, nonché le seguenti informazioni di dettaglio:
• ambito territoriale di affido;
• numero identificativo della commessa;
• numero identificativo dell’atto;
• quantità lavorata per commessa.
9. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni.
10. L’emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. La Società Contraente non accetterà fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali.
A tal riguardo, il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” della Società Contraente , il numero di CIG, nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità saranno comunicate dal Direttore dell’ Esecuzione:
o Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
o “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
o “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione
o “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione
o “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione
o “CIG” (2.1.5.7).
11. Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato al Fornitore ed
acceso presso (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale , in
, Via , A.B.I. , C.A.B. , IBAN
. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
12. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
• nome , cognome , nato a , il c.f. ;
• nome , cognome , nato a , il c.f. .
13. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
14. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima.
15. La Società Contraente verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare alla Società Contraente copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Società Contraente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società Contraente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
17. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Società Contraente, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
18. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Società Contraente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, la Società Contraente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
Articolo 10 Recesso
1. Equitalia e/o la Società Contraente si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al
Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno né ad Equitalia né alla Società Contraente.
3. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, nonché ad un indennizzo da concordarsi tra le Parti, comunque non superiore ad Euro 200.000.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese.
Articolo 11 Recesso per giusta causa
1. Equitalia e/o la Società Contraente si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione al Fornitore, a mezzo PEC.
2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo al Fornitore di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l’assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del Direttore tecnico del Fornitore;
ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7;
iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto;
3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Fornitore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia né alla Società Contraente.
4. In caso di recesso, il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.
Articolo 12 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Società Contraente - a mezzo PEC - per porre fine all’inadempimento, la Società
Contraente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subìto.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 2 (oggetto e attivazione delle prestazioni), 3 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 6 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), 15 (assicurazioni e Cauzione definitiva), 16 (subappalto/divieto di subappalto), 18 (riservatezza) e, altresì, nel caso previsto al punto 5 del precedente articolo 7.
3. Equitalia e/o la Società Contraente potranno, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006;
c) negli altri casi previsti nel presente Contratto.
4. In caso di risoluzione del presente Contratto, il Fornitore sarà tenuto a fornire ad Equitalia e alla Società Contraente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Contratto.
5. In caso di risoluzione, Equitalia e/o la Società Contraente hanno la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, di affidare a terzi la prestazione oggetto dell’appalto in danno del Fornitore, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia e/o la Società Contraente di procedere all’esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.
Articolo 13 Responsabilità del Fornitore
1. Il Fornitore resta responsabile, in relazione a tutte le commesse affidate in esecuzione del Contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del Contratto.
2. Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio dell’attestazione di verifica di conformità e dell’intervenuto pagamento delle fatture, il Fornitore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare Equitalia e la Società Contraente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, nonché diniego di discarico avanzata da terzi - intendendosi per terzi, qualsivoglia soggetto terzo ed in primo luogo gli Enti affidatari del servizio ad Equitalia e alla Società Contraente e, comunque, i titolari dei crediti, imposte, tributi, contributi e qualsivoglia
pretesa pecuniaria in generale, per i quali si chiede la riscossione, nonché i terzi destinatari degli atti notificati - in relazione diretta od indiretta - con l'esecuzione delle attività affidate al Fornitore.
3. Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui Equitalia e/o la Società Contraente riceveranno la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.
4. La manleva e garanzia così prestata obbligherà il Fornitore a tenere sollevate Equitalia e/o la Società Contraente da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, risarcimento, indennizzo a qualsivoglia titolo, contrattuale ed extracontrattuale, ivi compreso il danno derivante dalla perdita del diritto al discarico, impegnando il Fornitore a sostenere altresì le spese legali e gli oneri connessi che Equitalia e/o la Società Contraente dovessero ragionevolmente sopportare, nell’ottica del contenimento dei costi da esse adottata per i propri legali, al fine di fare accertare la loro estraneità rispetto alle superiori pretese e per affrontare il giudizio avverso il diniego di discarico, ed i connessi oneri e conseguenze.
5. Nel caso in cui Equitalia e/o la Società Contraente, o loro dipendenti o amministratori, fossero chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale, il Fornitore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
6. Resta inteso che, qualora Equitalia e/o la Società Contraente ricevessero una richiesta di indennizzo e/o una comunicazione di avvio del procedimento di controllo di cui all’art. 20 del D.lgs. 112/1999, ovvero una richiesta di informazioni o un invito a dedurre da parte della Procura della Corte dei Conti, attinenti ai servizi resi dal Fornitore in virtù del presente Contratto, inoltreranno al Fornitore la richiesta ricevuta in tempo utile per consentire a quest’ultima di valutare la richiesta e fornire il supporto necessario.
7. Ricevuta la comunicazione di Equitalia e/o della Società Contraente, il Fornitore - entro 30 giorni - potrà procedere direttamente al pagamento ovvero alla refusione degli importi dovuti per effetto del mancato discarico, dandone comunicazione ad Equitalia e/o la Società Contraente. Qualora il Fornitore non ritenesse di essere obbligato a pagare nel medesimo termine indicato, ne darà comunicazione ad Equitalia e/o alla Società Contraente.
8. Resta inteso che nel caso di mancato spontaneo pagamento/refusione degli importi da parte del Fornitore, qualora Equitalia e/o la Società Contraente fossero evocate in giudizio, il Fornitore - chiamato in giudizio – dovrà avanzare domanda di estromissione di Equitalia e della Società Contraente, in virtù della manleva prestata, indennizzando Equitalia e/o la Società Contraente per le spese legali sostenute.
9. Resta, inoltre, inteso che è facoltà del Fornitore, in caso di condanna, proporre autonomamente appello o ricorso in Cassazione. Equitalia e/o la Società Contraente, laddove non estromesse,
potranno conformarsi alle decisioni del Fornitore. Equitalia e/o la Società Contraente, comunque, saranno tenute a conformarsi alle decisioni del Fornitore in ordine all’appello o al ricorso in Cassazione ove Equitalia e/o la Società Contraente stesse, a seguito di specifica richiesta del Fornitore, abbia chiesto ed ottenuto – con oneri a carico dello stesso - provvedimento di sospensione dell’obbligo di pagamento o nel caso in cui il Fornitore abbia già integralmente pagato agli aventi diritto ogni costo e/o onere del giudizio e delle sue conseguenze.
10. Laddove la chiamata in causa non fosse possibile e/o Equitalia e/o la Società Contraente, nonché loro dipendenti o amministratori, ritenessero di non esercitarla, resta fermo il diritto di Equitalia, della Società Contraente e loro dipendenti e amministratori di rivalersi sul Fornitore, esercitando, anche con autonomo giudizio, la manleva, in relazione ad ogni responsabilità che venisse accertata e/o qualsiasi perdita e/o obbligo di pagamento, risarcimento, anche per danno erariale, indennizzo a qualsivoglia titolo, contrattuale ed extracontrattuale, ivi compreso l’esborso derivante dalla perdita del diritto al discarico cui Equitalia, la Società Contraente nonché loro dipendenti o amministratori fossero condannati in relazione, diretta od indiretta, con l'esecuzione delle attività affidate al Fornitore, con aggravio di spese, costi, oneri ed interessi sostenuti e/o dovuti.
Articolo 14
Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all’art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 15 Assicurazioni e Cauzione definitiva
1. Il Fornitore terrà indenni Equitalia e la Società Contraente da qualsiasi danno possa derivare loro in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Al riguardo il Fornitore ha stipulato, con Compagnie di Assicurazione di primaria importanza, una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O), con massimale pari ad Euro [non inferiore a Euro 10.000.000,00] per sinistro, per danni materiali e diretti a persone e cose, per la sezione R.C.T. e pari ad Euro
[non inferiore a Euro 3.000.000,00] per sinistro, con il limite di Euro 1.500.000,00 per singolo infortunato, per la sezione R.C.O.; nonché una polizza per la Responsabilità Civile
Professionale, con massimale pari ad Euro [non inferiore a Euro 2.000.000,00] per sinistro ed Euro [non inferiore a Euro 5.000.000,00] in aggregato annuo.
3. Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze resteranno a carico del Fornitore, assumendo questi l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato ad Equitalia, alla Società Contraente e/o a Terzi, intendendosi per Terzi anche gli Enti impositori.
4. Il Fornitore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
5. Le predette polizze assicurative dovranno essere dedicate esclusivamente ai servizi oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di stipula del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio - e prevedere le seguenti clausole aggiuntive:
(RCT/O)
a. Prestatori d'opera non dipendenti
b. RC personale dei prestatori d'opera non dipendenti
c. RC della Committente , delle Società controllate, dei dipendenti della Committente e delle Società Controllate
d. Clausola di vincolo a favore della Stazione appaltante RC PROFESSIONALE
e. Proprietà intellettuale
f. Diffamazione
g. Azioni dolose/fraudolente del Dipendente
h. Costi di difesa
i. Smarrimento di Documenti
j. Responsabilità per Servizi Internet
k. Violazione di sistemi di sicurezza di rete
l. Spese di salvataggio
m. Clausola di vincolo a favore della Committente
6. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per Equitalia e per la Società Contraente e che, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
7. Resta in ogni caso inteso che il Fornitore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata da Equitalia e dalla Società Contraente - non
dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta -iniziale ovvero sopravvenuta- inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
8. La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 113 del D. lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro.
10. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Articolo 16 Subappalto/Divieto di subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell’importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
a ;
b. ………………………………………………………………………..….
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere alla Società Contraente la documentazione di cui all’art. 118, comma 2 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Società Contraente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Società Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 38 del D. lgs. n. 163/2006.
7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Società Contraente revocherà l’autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla singola Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Società Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Società Contraente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Società Contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Società Contraente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 17
Oneri fiscali, spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Società Contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d’uso.
Articolo 18 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Equitalia e/o la Società Contraente potranno dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
Articolo 19
Trattamento dei dati personali e nomina a Responsabile esterno
1. Ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della firma del Contratto - le informazioni di cui all’art. 13 del suindicato decreto circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso.
2. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati su citati sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Le Parti trattano i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto del principio di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, ivi compreso il profilo della sicurezza, con modalità anche informatiche ed esclusivamente per finalità legate all’adempimento degli obblighi scaturenti dalle relative pattuizioni.
4. Le Parti sono titolari del trattamento dei dati di rispettiva competenza. Ciascuna parte nei confronti dell’altra è designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo la definizione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, per il trattamento di dati personali terzi necessari al fine dell’esecuzione del presente contratto. Al riguardo, con la sottoscrizione del Contratto e dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante, il Fornitore/ (nel caso di R.T.I. aggiungere: “quale mandataria del
R.T.I. -per sé e per conto della/e Xxxxxxxx/i”) prende atto ed accetta, pertanto, la designazione (nel caso di R.T.I. aggiungere: “propria e della/e mandante/i stessa/e, ciascuna in ragione del trattamento di dati personali, di competenza”) a “Responsabile” esterno ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/03, da parte della Società contraente, in veste di “Titolare” ex art. 4, comma 1, lett.
f) del citato decreto legislativo, del trattamento dei dati personali messi a disposizione per l’esecuzione del Servizio.
5. Il Fornitore (nel caso di R.T.I. aggiungere : “quale mandataria del R.T.I. -per sé e anche per conto della/e Xxxxxxxx/i”) conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che la stessa assume (nel caso di RTI sostituire “la stessa assume” con “le stesse assumono”) in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo, impegnandosi, altresì, a procedere al solo trattamento dei dati personali necessario alla corretta esecuzione del Servizio ed in maniera
conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante e dalle istruzioni di dettaglio impartite in seno al contratto e con il separato atto di nomina allegato.
6. Il Fornitore dichiara che sono state:
- adottate [nel caso di RTI aggiungere: “da ciascun partecipante al R.T.I.”] idonee misure di sicurezza, atte a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità;
- [In presenza di amministratori di sistema aggiungere il seguente punto: “adottate e/o implementate le misure di cui al Provvedimento del Garante della privacy del 27/11/2008 e s.m.i., in funzione delle quali è conservata direttamente e specificatamente, per ogni evenienza, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che può essere richiesta se necessaria].
7. I dati personali dovranno essere trattati dai soli “Incaricati” designati da ciascun Responsabile esterno, che garantisce che le istruzioni impartite agli stessi assicureranno, tra l’altro, la riservatezza e la corretta custodia dei dati in ogni fase del trattamento.
8. Ove il Fornitore (nel caso di R.T.I. aggiungere : “mandataria del R.T.I. e/o la/e Xxxxxxxx/i”) rilevi (nel caso di R.T.I. sostituire “rilevi” con “rilevino”) la propria impossibilità a rispettare le prescrizioni previste dal presente articolo e/o le istruzioni impartite, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), lo/la stesso/a dovrà nel caso di R.T.I. sostituire “lo/la stesso/a dovrà” con “le stesse dovranno”) attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e avvertire immediatamente la Società contraente, anche al fine di concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
9. Salvo che per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore (nel caso di R.T.I. aggiungere : “mandataria del R.T.I. e la/e Mandante/i”), gli Incaricati (aggiungere, se presenti, anche: “gli Amministratori di Sistema”) sono sottoposti, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 112/1999, al segreto di ufficio relativamente a tutte le notizie, le informazioni ed i dati di cui ciascuno sia venuto/a in possesso e/o a conoscenza a seguito e per effetto della sottoscrizione nonché dell’esecuzione del presente Contratto.
10. La Società Contraente vigilerà sulla puntuale osservanza delle predette prescrizioni e/o istruzioni, riservandosi sin d’ora di apportare modifiche e/o integrazioni alle stesse, qualora ciò si rendesse necessario anche al fine del corretto trattamento dei dati.
11. Nel caso in cui se ne accertasse il mancato rispetto, il Fornitore sarà tenuto ad adeguarsi [nel caso di RTI, aggiungere: “e/o a far adeguare la/e Mandante/i -cui sia ascrivibile l’inosservanza o la violazione-” ] nei termini indicati dalla Società Contraente, pena la risoluzione di diritto del Contratto.
12. Il Fornitore (nel caso di R.T.I. aggiungere : “mandataria del R.T.I. e se del caso, anche la/e mandante/i”) cui sia ascrivibile l’inosservanza o la violazione, sarà ritenuto/a responsabile e
pertanto tenuto/a [nel caso di R.T.I.: sostituire “sarà ritenuto/a responsabile e pertanto tenuto/a” con “saranno ritenute responsabili e pertanto tenute”] a manlevare e tenere indenne la Società Contraente da ogni pretesa, anche risarcitoria, che sia conseguenza della inosservanza e/o violazione di quanto previsto dal presente articolo, dalle istruzioni impartite e dalle disposizioni normative e regolamentari dettate in materia.
Articolo 20
Figure di riferimento della Società Contraente - Responsabile del procedimento in fase di esecuzione, Direttore dell’esecuzione e Referente del Contratto
La Società Contraente ha nominato quale Responsabile del procedimento in fase di esecuzione
, al quale competono i compiti e le responsabilità attribuiti loro dal D.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, e quale Direttore dell’esecuzione del contratto , il quale, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, dispone l’avvio delle prestazioni, verifica la corretta esecuzione delle stesse, provvede alle verifica di conformità e alla tenuta della contabilità del contratto, verifica - in coordinamento con il Responsabile del Procedimento - il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, sospende l’esecuzione nei casi e nei limiti previsti dal D.P.R. 207/2010, autorizza l’appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione, [in caso di subappalto] verifica l’integrale corresponsione, da parte del Fornitore, degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto.
In considerazione della complessità delle verifiche, sia dal punto di vista tecnologico che logistico e della complessità dei servizi affidati con il presente Contratto, la Società Contraente ha provveduto a nominare i Sigg.ri , quali Assistenti del Direttore dell’Esecuzione, affidando loro le seguenti attività .
Equitalia ha, inoltre, nominato all’interno del proprio assetto organizzativo il Sig. quale Referente del contratto, assegnando allo stesso compiti specifici di coordinamento e supporto al Responsabile del Procedimento, al fine di recepire le esigenze delle Società Contraenti che abbiano effetti diretti sul presente Contratto e sui contratti stipulati dalle altre società Agenti della Riscossione aventi ad oggetto i medesimi servizi.
Articolo 21
Responsabile di contratto per il Fornitore
1. Il Fornitore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. , il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Società Contraente.
2. Il Responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, e-mail, PEC e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
⮚ Telefono ;
⮚ Cellulare ;
⮚ E-mail ;
⮚ Fax ;
⮚ PEC .
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.
4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il Responsabile di contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità e i termini stabiliti nel presente Contratto e nei relativi allegati.
6. Il Responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione, coordinandosi con il medesimo. In riferimento alle attività delegate agli Assistenti del Direttore dell’Esecuzione, il Responsabile di contratto potrà coordinarsi direttamente con questi ultimi, i quali renderanno tempestivamente conto al Direttore dell’Esecuzione di ogni circostanza rappresentata in tali sedi.
7. Il Responsabile di contratto sarà coadiuvato dai Referenti regionali, rappresentanti del Fornitore per la regione di competenza, i quali si interfacciano direttamente con il Direttore dell’Esecuzione della Società Contraente ovvero con suoi delegati.
Articolo 22 Codice etico
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 della Società Contraente, consultabile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, la Società Contraente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.
Articolo 23 Foro competente
1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Articolo 24 Clausola finale
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
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Il Fornitore
Equitalia S.p.A.
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (Stati di avanzamento lavori e verifiche di conformità), art. 9 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 10 (recesso), art. 11 (recesso per giusta causa), art. 12 (risoluzione), art. 13 (responsabilità del Fornitore); art. 14 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 15 (assicurazioni e cauzione definitiva), art. 18 (riservatezza), art. 23 (Foro competente).
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Il Fornitore