FRONTESPIZIO
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Condizioni di Assicurazione
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO (EMPLOYMENT PRACTICE LIABILITY)
FRONTESPIZIO
1. Società contraente:
………………………
………………………
…………………….
2. Periodo di assicurazione:
Dalle ore 24 del Alle ore 24 del
3. Massimale: € 1.000.000,00 in aggregato per periodo di assicurazione
3.1 Sotto limite per spese di pubblicità: € in aggregato per periodo di assicurazione
Il sotto limite è ricompresso e non in aggiunta al massimale indicato al punto 3
4. Franchigia: € per richiesta di risarcimento
5. Formazione del premio:
Premio netto | €0,00 |
Tasse | € 0,00 |
Totale | € 0,00 |
6. Data di retroattività:
7. Assicuratore: Allianz Global Corporate & Specialty SE – Rappresentanza Generale per l’Italia
8. Numero massimo di dipendenti delle nuove società controllate: 40% del numero complessivo dei dipendenti della Contraente e delle sue Controllate fino ad un massimo di n. 500 unità.
9. Territorialità: …………………………
Nel prestare la garanzia prevista dalla presente polizza l’ASSICURATORE si è basato su quanto contenuto nel questionario per la valutazione del rischio e sulla documentazione fornita dal Contraente che è posto alla base del presente contratto.
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
Polizze in corso per gli stessi rischi: | NO |
Polizze annullate negli ultime cinque anni: | NO |
E’ mai stato rifiutato il rinnovo o negata la copertura da parte di altri assicuratori? | NO Motivo: Nessuno |
Siete a conoscenza di circostanze dalle quali possono ragionevolmente derivare delle richieste di risarcimento ai sensi della presente polizza? | NO |
Richieste di risarcimento negli ultimi cinque anni: | NO |
La presente polizza è emessa in n. 3 originali Milano, lì ……………
Fanno parte integrante della polizza n pagine compreso il frontespizio.
Il pagamento dell’importo di € …………… è stato effettuato a mie mani il in…
AVVERTENZE IMPORTANTI
Leggere attentamente le condizioni di garanzia.
Ai fini della presente polizza, ai termini indicati in corsivo grassetto sarà attribuito esclusivamente il significato convenzionale espressamente indicato nella sezione 2. Definizioni, con l’esclusione di ogni altra e diversa interpretazione.
Salvo diversa indicazione dell’assicurato, l’assicuratore assume le difese dell’assicurato in sede giudiziale e/o stragiudiziale in accordo con l’Assicurato stesso finché ne abbia interesse. L’assicuratore è comunque tenuto ad anticipare i costi di difesa, nella misura in cui eccedano la franchigia, in relazione alle richieste di risarcimento in garanzia (In Italia la franchigia non si applica ai costi di difesa. I costi di difesa sono pari al 25% del massimale ed in aggiunta allo stesso (ex. Art. 1917 del C.C. e punto 5.7 del testo di xxxxxxx)..
1. Oggetto dell’assicurazione
Sino alla concorrenza del massimale indicato al punto n. 3 del frontespizio, nonché nei limiti espressamente stabiliti dalle condizioni e dalle esclusioni di cui alla presente polizza:
- l’assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento del danno, in relazione ad ogni richiesta di risarcimento formulata da, o in nome e per conto di o nell’interesse di:
a) qualsiasi persona fisica assicurata della società o suoi eredi ed aventi diritto;
b) qualsiasi persona fisica che abbia avanzato una richiesta di assunzione alla società o suoi eredi ed aventi diritto;
nei confronti dell’assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, comunicata per iscritto all’assicuratore in accordo con le condizioni della presente polizza, e riferita ad un atto illecito relativo al rapporto di lavoro compiuto successivamente alla data di retroattività stabilita.
- l’assicuratore si obbliga ad anticipare su base trimestrale i costi di difesa relativi ad ogni richiesta di risarcimento in garanzia.
2. Definizioni
2.1 Richiesta di risarcimento:
(i) ogni azione o procedimento arbitrale, conciliativo o giudiziario promosso in sede civile, penale o amministrativa nei confronti dell’assicurato in conseguenza di un atto illecito relativo al rapporto di lavoro; ovvero
(ii) ogni richiesta formulata per iscritto diretta a denunciare l’intenzione di ritenere responsabile l’assicurato per specifiche conseguenze dannose relative ad un determinato atto illecito relativo al rapporto di lavoro; ovvero
(iii) ogni procedimento amministrativo, indagine giudiziaria o ispezione promossa dalle competenti autorità in relazione ad uno specifico reale o presunto atto illecito relativo al rapporto di lavoro commesso dall’assicurato;
Resta inteso che tutte le richieste di risarcimento relative ad un unico atto illecito relativo al rapporto di lavoro verranno considerate come un’unica richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza.
2.2 Società: la società contraente che risulta indicata al punto n. 1 del frontespizio, nonché ogni società controllata, direttamente od indirettamente.
2.3 Data di retroattività: la data specificata al punto n. 6 del frontespizio di polizza.
2.4 Costi di difesa: le spese, i diritti e gli onorari sostenuti, previa autorizzazione scritta dell’assicuratore, a seguito di una richiesta di risarcimento, inclusi i costi necessari per la difesa in giudizio, e le spese peritali. Resta inteso che per costi di difesa non si intendono le spese, i diritti e gli onorari sostenuti prima che le avverse pretese abbiano assunto i caratteri di richiesta di risarcimento come definita sub 2.1.
2.5 Periodo di osservazione: il periodo di tempo specificato nella condizione aggiuntiva 3.4, immediatamente successivo al termine del periodo di assicurazione, durante il quale può
essere dato avviso scritto all’assicuratore di una richiesta di risarcimento formulata per la prima volta nei confronti dell’assicurato nel corso di detto periodo, ma relativa ad un atto illecito relativo al rapporto di lavoro occorso durante il periodo intercorrente fra la data di retroattività indicata al punto 6 del frontespizio e la data di scadenza del periodo di assicurazione ed altrimenti rientrante nell’ambito di operatività della presente polizza.
2.6 Dipendente:
(1) ogni persona fisica che ha rivestito, riveste o rivestirà la qualifica di membro del consiglio di amministrazione, Presidente dello stesso consiglio, direttore generale o dirigente della società;
(2) ogni persona fisica che ha rivestito, riveste o rivestirà la qualifica di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, senza alcuna limitazione con riguardo alla tipologia di mansioni svolte ed ivi compresi i lavoratori part-time, stagionali, interinali o assunti dalla società con un contratto a tempo determinato;
(3) ogni altra persona fisica [diversa da quelle elencate sub (1) e (2)] che abbia stipulato un contratto di lavoro parasubordinato con la società, ovvero che rivesta la qualifica di prestatore d’opera per la società inclusi a titolo esemplificativo e non limitativo i lavoratori di cui al D.Lgs 276/2003 in applicazione della Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) o di lavoratore a progetto (ex lavoratori Xx.Xx.Xx) od ogni successiva modifica od integrazione.
(4) Ogni altra persona fisica che ricopra una posizione equivalente in base all’ordinamento giuridico applicabile.
2.7 Atto illecito relativo al rapporto di lavoro: ogni reale o presunto/a:
(i) licenziamento ingiustificato, illegittimo, discriminatorio e/o ingiurioso;
(ii) molestia sessuale, razziale, o relativa ad una condizione di disabilità (ivi inclusa la pretesa violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di tutelare la personalità morale dei lavoratori sul luogo di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2087 del codice civile e sue successive modifiche od integrazioni, o leggi e/o regolamenti simili in base all’ordinamento giuridico applicabile;
(iii) atto discriminatorio (ivi inclusa ogni discriminazione fondata su: età, sesso, razza, colore, lingua, religione, nazionalità di origine, attività sindacale, stato di gravidanza, orientamenti e/o preferenze sessuali, orientamenti ed opinioni politiche, condizione di handicap e/o disabilità del dipendente);
(iv) atto di ritorsione o rappresaglia;
(v) violazione della vigente normativa a tutela della riservatezza dei dati personali in relazione al rapporto di lavoro;
(vi) umiliazione, vessazione, ingiuria, diffamazione, o violazione della privacy direttamente correlata ad un preteso licenziamento illegittimo, ingiustificato, ingiurioso, ovvero ad ogni altro preteso atto ingiurioso, molesto, vessatorio, discriminatorio, o commesso con il solo intento di ritorsione o rappresaglia;
(vii) illegittima mancata assunzione o promozione;
(viii) illegittima privazione di opportunità di carriera;
(ix) illegittimo demansionamento;
(x) illegittima imposizione di sanzioni o provvedimenti disciplinari;
(xi) rifiuto di fornire accurate referenze lavorative;
(xii) negligente valutazione del dipendente;
(xiii) mancata predisposizione di procedure per la prevenzione e repressione delle condotte elencate sub i) – xii).
Realmente o presumibilmente commesso/a in danno ad un dipendente in relazione al rapporto di lavoro corrente, passato o potenziale tra detto dipendente e la società da:
(1) un dipendente
(2) la società
2.8 Benefit correlato al rapporto di lavoro:
(i) qualsiasi benefit non monetario, ivi incluso l’uso di un veicolo aziendale, l’uso del telefono fisso e/o mobile aziendale, le indennità e/o i rimborsi spese per viaggi e trasferte, le indennità o le agevolazioni per lo studio e/o la formazione professionale, nonché le indennità e le agevolazioni per l’acquisto di attrezzature;
(ii) i c.d. fringe benefits (benefici aggiuntivi) quali l’uso di immobili a titolo gratuito od agevolato;
(iii) l’indennità di buonuscita, ogni altra indennità prevista a qualunque titolo per il caso di cessione del rapporto, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR);
Si precisa che non rientrano nella definizione:
(i) i diritti di opzione su azioni (stock options) e ogni altro diritto di acquistare o vendere azioni o titoli della società;
(ii) la partecipazione a piani di stock option o ad altre tipologie di piani di azionariato;
(iii) qualsiasi contributo previdenziale, assistenziale, pensionistico, nonché ogni altra contribuzione a schemi di previdenza o assistenza complementare e/o integrativa comunque diretti a fornire prestazioni esigibili in tutto o in parte al raggiungimento dell’età pensionabile, o ad una particolare età, o al verificarsi di un determinato evento.
2.9 Premio annuale intero: il livello di premio annuale lordo in vigore immediatamente prima della fine del periodo di assicurazione.
2.10 Assicurato:
(i) ogni dipendente, siccome definito sub 2.6;
(ii) la società.
Resta inteso che il termine assicurato non comprende i sindaci, i revisori, i liquidatori, i curatori.
2.11 Massimale: la somma indicata al punto n. 3 del frontespizio.
2.12 Danno:
(i) ogni danno per cui l’assicurato risulti civilmente obbligato a risarcire, ai sensi di legge, in conseguenza di una pronuncia giudiziale o arbitrale di condanna, incluse le spese legali sostenute da parte avversa;
(ii) ogni danno per cui l’assicurato risulti civilmente obbligato a risarcire, ai sensi di legge, in conseguenza di un atto di transazione, ma solo se preventivamente approvato per iscritto dall’assicuratore incluse le spese legali sostenute da parte avversa;
(iii) i danni punitivi ed esemplari e le sanzioni pecuniarie e non pecuniarie di qualsiasi natura (ivi comprese, tra l’altro, quelle di natura: civile, penale, amministrativa, tributaria e fiscale) dove assicurabili per legge;
A titolo esemplificativo e non limitativo il termine danno comprende il danno biologico (sentenza corte Costituzionale 184/1986); il danno morale (ex art 2059 C.C.); il danno esistenziale (sentenza 7713/2000 Corte di Cassazione)
Resta inteso che il termine danno non comprende:
(i) qualsiasi benefit correlato al rapporto di lavoro o corrispondente somma di xxxxxx;
(ii) i costi sostenuti dalla società per modificare o adattare qualsiasi struttura o altro bene mobile o immobile, ovvero per fornire qualsiasi servizio, al fine di rendere tale struttura, bene o servizio accessibile o più agevole rispetto alle necessità di una persona disabile;
(iii) i costi sostenuti dalla società per la realizzazione di qualsiasi programma o attività di tipo educativo, correzionale o di sensibilizzazione in relazione a qualsiasi atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
(iv) le tasse e le imposte dovute dall’assicurato;
(v) ogni altra conseguenza economica negativa derivante dalla commissione di un atto illecito relativo al rapporto di lavoro che, in base alle vigenti disposizioni della legge, non è considerata assicurabile.
Resta inteso che il danno risarcito a seguito di più richieste di risarcimento formulate nei confronti dell’assicurato, ma relative ad un unico atto illecito relativo al rapporto di lavoro, verrà considerato come un singolo danno ai fini della presente polizza.
2.13 Rappresaglia: un atto illecito dell’assicurato realmente o presumibilmente commesso in conseguenza di una delle seguenti attività:
(i) la denuncia, o minaccia di denuncia, da parte di un dipendente ad un superiore gerarchico o ad una qualsiasi altra autorità pubblica o privata di una condotta dell’assicurato realmente o presumibilmente in violazione delle vigenti disposizioni di legge, regolamento o statuto;
(ii) l’esercizio od il tentato esercizio di qualsivoglia diritto spettante al lavoratore;
2.14 Franchigia: la somma indicata al punto n. 4 del frontespizio.
2.15 Contraente: l’ente indicato al punto n.1 del frontespizio.
2.16 Periodo di assicurazione: il periodo di tempo corrente tra la data di inizio di validità indicata al punto n. 2 del frontespizio di polizza e la data di scadenza indicata al medesimo punto, ovvero quella diversa data in cui la garanzia assicurativa ha altrimenti cessato di avere effetto per una delle cause previste dalla legge.
2.17 Modificazione dell’assetto societario: uno qualsiasi dei seguenti eventi:
(i) la contraente effettua un’operazione societaria di fusione, consolidazione, oppure una cessione di azienda con qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone o enti che agiscano di concerto tra loro;
(ii) qualsiasi persona o ente, sia individualmente che insieme ad altre persone o enti, acquisti una quantità di azioni che rappresentano più del 50% dei diritti di voto necessari per nominare il consiglio di amministrazione della contraente, o altrimenti acquisti i corrispondenti diritti di voto;
(iii) la contraente viene dichiarata fallita, oppure viene messa in liquidazione (volontaria o coatta), amministrazione controllata o straordinaria, o altrimenti sottoposta a qualsivoglia procedura concorsuale;
2.18 Società controllata: ogni società nella quale la contraente, alla data di inizio di validità indicata al punto n. 2 del frontespizio di polizza o in precedenza, direttamente o indirettamente attraverso una o più società controllate:
(i) controlla o ha controllato la composizione del consiglio di amministrazione; oppure
(ii) dispone o ha disposto di più della metà dei diritti di voto nell’assemblea dei soci; oppure
(iii) detiene o ha detenuto più della metà del capitale sociale;
Una società cessa di essere considerata società controllata quando nessuna delle condizioni sopra indicate è soddisfatta.
In ogni caso, la garanzia assicurativa prestata con la presente polizza rispetto ad una richiesta di risarcimento formulata nei confronti di una società controllata e/o di ogni altro assicurato sarà operativa soltanto in relazione agli atti illeciti relativi al rapporto di lavoro realmente o presumibilmente commessi:
- successivamente al momento in cui detta società è divenuta società controllata e, per conseguenza, i suoi dipendenti sono divenuti assicurati e
- prima che detta società abbia cessato di essere considerata società controllata e, per conseguenza, i suoi dipendenti abbiano cessato di poter essere considerati assicurati.
2.19 Unico atto illecito relativo al rapporto di lavoro: un singolo atto illecito relativo al rapporto di lavoro, ma anche una serie di atti illeciti relativi al rapporto di lavoro ripetuti, tra loro collegati, o a carattere continuato, o che derivino dal medesimo nucleo di fatti, anche ove tali atti siano stati compiuti da più assicurati in danno a più dipendenti.
2.20 Assicuratore: Allianz Global Corporate & Specialty SE – Rappresentanza Generale per l’Italia
2.21 Spese di Pubblicità si intendono gli oneri e le spese sostenuti da un Assicurato, con il consenso scritto dell’Assicuratore, in nome proprio od in nome della Società (ad eccezione di stipendi, straordinari, emolumenti e retribuzioni di qualsiasi Amministratore, Dirigente o dipendente della Società) e ritenuti necessari per l’ideazione e l’attuazione di una campagna pubblicitaria con l’obiettivo di prevenire o mitigare le conseguenze di una Richiesta di Risarcimento.
3. Estensioni
Nei limiti espressamente stabiliti da tutte le clausole di cui alla presente polizza, la garanzia è estesa alle condizioni aggiuntive che seguono. Resta inteso che ogni indennizzo relativo alle condizioni aggiuntive rientra nel limite di massimale ed è soggetto alla franchigia:
3.1 Eredi, tutore e curatore: in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di un assicurato, la garanzia prestata dall’assicuratore con la presente polizza potrà essere invocata rispettivamente dagli eredi, dal tutore o dal curatore.
3.2 Coniuge legittimo: La presente polizza viene estesa ai danni derivanti da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro il coniuge legittimo (divenuto tale in base alla legge codificata od alla common law, o in virtù di qualsiasi giurisdizione applicabile nel mondo), o convivente more-uxorio di un Assicurato, in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal suo stato di coniuge di un Assicurato.
3.3 Nuove società controllate: la garanzia prestata con la presente polizza è estesa ad ogni società in relazione alla quale la società, durante il periodo di assicurazione per la prima volta: (1) controlli la composizione del consiglio di amministrazione; oppure (2) disponga di oltre la metà dei diritti di voto nell’assemblea dei soci; oppure (3) detenga più della metà del capitale sociale;
fatta eccezione per il caso in cui detta società:
(i) sia costituita negli Stati Uniti d’America, Canada, Porto Rico, ovvero in ogni altro stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d’America; oppure
(ii) (a) sia costituita al di fuori degli Stati Uniti d’America, Canada, Porto Rico, ovvero di ogni altro stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d’America e (b) abbia un numero complessivo di dipendenti che ecceda la percentuale di dipendenti della società indicata in Frontespizio al Punto 8.
Le società rientranti nell’ipotesi sub 3.3 (ii) saranno considerate come società controllate e come tali risulteranno coperte dalla garanzia prestata con la presente polizza soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la contraente ne abbia acquisito il controllo, ai sensi di polizza, ovvero sino alla scadenza del periodo di assicurazione, se antecedente alla scadenza dei trenta (30) giorni, a condizione che la contraente abbia pagato il premio aggiuntivo richiesto dall’assicuratore per la copertura della nuova controllata. L’assicuratore può estendere la durata del periodo di copertura della nuova controllata se durante i trenta (30) giorni la contraente richiede per iscritto un’estensione di copertura, fornendo informazioni precise e dettagliate in merito alla nuova controllata, al fine di consentire all’assicuratore una stima del rischio, del premio aggiuntivo e delle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di garanzia, sempre che la contraente accetti espressamente le condizioni ed il premio aggiuntivo richiesto dall’assicuratore per la nuova controllata. In ogni caso, nessuna garanzia sarà operativa in relazione ad una controllata se il relativo premio aggiuntivo richiesto dall’assicuratore non è stato pagato dalla contraente nei termini stabiliti.
Tranne che per l’effetto di un’espressa deroga in forma scritta allegata alla presente polizza, la garanzia relativa alle richieste di risarcimento formulate nei confronti di una società controllata o di un assicurato alle dipendenze di una società controllata sarà operativa soltanto in relazione agli atti illeciti relativi al rapporto di lavoro commessi durante il tempo in cui detta società era controllata dalla società.
In ogni caso, la garanzia assicurativa prestata con la presente polizza rispetto ad una richiesta di risarcimento formulata nei confronti di una società controllata e/o di ogni altro assicurato sarà operativa soltanto in relazione agli atti illeciti relativi al rapporto di lavoro realmente o presumibilmente commessi successivamente al momento in cui detta società è divenuta società controllata e prima che detta società abbia cessato di essere considerata società controllata.
3.4 Periodo di osservazione
Nel caso in cui l’assicuratore dovesse rifiutarsi di offrire le condizioni per il rinnovo, oppure la contraente dovesse decidere di non rinnovare la presente polizza, la contraente avrà diritto, previo pagamento di un premio aggiuntivo determinato in misura pari al:
- 30% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 12 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza.
- 60% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 24 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza.
- 90% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 36 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza.
- 120% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 48 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza.
- 150% del premio annuale intero, di acquistare un periodo di osservazione della durata di 60 mesi a partire dalla data di cessazione degli effetti o di mancato rinnovo della polizza.
La contraente avrà comunque diritto, senza alcun costo aggiuntivo, ad un periodo di osservazione della durata di 30 giorni se l’assicuratore si rifiuta di offrire le condizioni per il rinnovo della presente polizza. Nel caso in cui la contraente decida di acquistare il periodo di osservazione di 12 mesi di cui al precedente comma, detto periodo di 30 giorni sarà da intendersi compreso nel periodo di osservazione acquistato e non in aggiunta ad esso.
Per procedere all’acquisto di un periodo di osservazione la contraente dovrà presentare all’assicuratore un’apposita richiesta scritta, secondo le modalità previste nella condizione generale 5.5(i) di cui alla presente polizza, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione e dovrà versare il premio aggiuntivo entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di assicurazione. Resta inteso che in nessun caso il premio aggiuntivo sarà rimborsabile. Inoltre, la contraente non avrà diritto ad alcun periodo di osservazione nel caso in cui:
- il contratto di assicurazione venga risolto o comunque cessi di avere effetto in conseguenza del mancato pagamento del premio;
3.5 Spese di Pubblicità
la copertura si intende estesa alle Spese di Pubblicità ragionevolmente sostenute in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento non esclusa dalle condizioni di polizza ed avanzata per la prima volta nei confronti degli Assicurati durante il Periodo di Assicurazione.
Resta inteso che la presente estensione è prestata entro il sottolimite indicato al Punto 3.1 del Frontespizio.
Tale sottolimite è parte e non in aggiunta a tale massimale.
4. Esclusioni
In nessun caso la condotta di un assicurato verrà imputata ad un altro assicurato allo scopo di rendere applicabile le seguenti esclusioni. Tuttavia, le azioni, omissioni, intenzioni, volontà e/o conoscenze di qualsiasi presente, passato o futuro Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore del Personale, Rappresentante Legale e General Counsel (o equivalenti cariche di responsabilità nella conduzione dell’attività di impresa) della società saranno imputate alla società.
L’assicuratore non sarà obbligato a tenere indenne l’assicurato qualora la richiesta di risarcimento si riferisca a:
4.1 o in qualunque modo sia determinata dalla commissione di un reato doloso;
L’esclusione 4.1 si applicherà solo nel caso in cui un provvedimento giudiziale definitivo nei confronti dell’assicurato, ovvero un procedimento alternativo di risoluzione delle controversie (arbitrato, conciliazione o mediazione), o la confessione scritta dell’assicurato stesso stabilisca che la suddetta condotta è stata di fatto posta in essere con sentenza passata in giudicato;
4.2 o in qualunque modo sia determinata da circostanze, fatti, eventi o atti illeciti relativi al rapporto di lavoro in relazione ai quali sia già stato dato avviso sotto la vigenza di qualunque altra polizza rispetto a cui la presente costituisca rinnovo o sostituzione, o sia comunque successiva;
4.3 o in qualunque modo sia determinata da controversie, reclami, contestazioni, procedimenti o investigazioni già proposti e/o pendenti e noti all’assicurato alla data di prima decorrenza della polizza, ovvero da fatti o eventi dedotti in tali controversie, reclami, contestazioni, procedimenti o investigazioni già proposti e/o pendenti;
4.4 o in qualunque modo sia determinata da atti illeciti relativi al rapporto di lavoro commessi da un assicurato in una qualsiasi altra veste giuridica diversa da quella di dipendente della società;
4.5 danni fisici alla persona, se non conseguenza diretta od indiretta dell’atto illecito relativo al rapporto di lavoro;
4.6 o in qualunque modo sia determinata da una reale o presunta violazione dei doveri, delle obbligazioni e delle responsabilità imposti da qualsivoglia norma di legge, regolamento o statuto diretta a tutelare o a disciplinare: (i) qualsiasi piano di previdenza, assistenza o risparmio per i dipendenti (ii) i livelli di retribuzione ed ogni altra forma di compenso per il lavoro straordinario (iii) i livelli retributivi minimi (iv) la notifica di chiusura di uno stabilimento o impianto; (v) l’assicurazione obbligatoria contro il rischio di infortuni sul lavoro; (vi) le indennità previste per il caso di invalidità del lavoratore; (vii) le indennità di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni; (viii) l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; (ix) le prestazioni sociali ed assistenziali previste dalla legge, nonché ogni altra analoga obbligazione. Resta inteso, in ogni caso, che questa esclusione non si applica nel caso in cui venga lamentato un atto di rappresaglia.
4.7 o in qualunque modo sia determinata dall’uso, il trattamento, il trasporto, lo stoccaggio e/o il deposito di sostanze inquinanti, radioattive, tossiche, irritanti o esplosive, residui nucleari e rifiuti, nonché da qualsiasi fenomeno di inquinamento e/o contaminazione dell’ambiente, dell’atmosfera e delle risorse naturali, ovvero qualsiasi forma di minaccia o pericolo relativo a tali fenomeni, ivi compresa ogni richiesta relativa ad interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. Resta inteso, in ogni caso, che questa esclusione non si applica nel caso in cui venga lamentata la commissione di un atto di rappresaglia.
4.8 Esclusione sanzioni / embargo
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e gli assicuratori (o i riassicuratori) non saranno tenuti ad alcun indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o indennizzo o pagamento esponga gli assicuratori (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o di
qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
4.8.1.1 Si concorda tra le parti che la Polizza non presta alcuna copertura assicurativa nel caso in cui la stessa dovesse essere in contrasto con qualsiasi sanzione economica o commerciale disposta da una legge o norma giuridica delle Nazioni Unite e/o Unione Europea/Area Economica Europea e/o qualsiasi altra sanzione economica o commerciale disposta da una legge o norma giuridica nazionale.
5. Condizioni generali
5.1 Dichiarazioni dell’assicurato
Con riferimento alle dichiarazioni ed alle informazioni comunicate nel questionario, nessuna dichiarazione effettuata o conoscenza posseduta da qualsiasi Assicurato sarà imputata ad un altro Assicurato al fine di determinare l’operatività della garanzia rispetto ad una richiesta di risarcimento formulata nei confronti di quest’ultimo.
Le dichiarazioni effettuate o le conoscenze possedute da qualsiasi presente, passato o futuro presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, direttore generale, procuratore speciale o dirigente responsabile (o equivalenti cariche di responsabilità nella conduzione dell’attività di impresa) della società saranno imputate alla società.
5.2 Aggravamento del rischio
Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio oggetto del presente contratto di assicurazione, l'assicurato ha l'obbligo di darne immediato avviso all’assicuratore
Se durante il periodo di assicurazione dovesse intervenire una modificazione dell’assetto societario, siccome definita sub 2.18, la garanzia assicurativa prestata dall’assicuratore con la presente polizza sarà operativa esclusivamente con riferimento agli atti illeciti relativi al rapporto di lavoro commessi prima della data di modificazione dell’assetto societario, nei limiti ed alle condizioni di polizza.
La contraente si obbliga a dare avviso scritto all’assicuratore di ogni modificazione dell’assetto societario nel più breve tempo possibile e, comunque, entro e non oltre 90 giorni dal giorno in cui ha avuto effetto la modificazione dell’assetto societario, pena la perdita del diritto all’indennizzo.
5.3 Massimale
Il massimale indicato al punto n. 3 del frontespizio di polizza costituisce il limite di massimale aggregato, ossia la massima esposizione complessiva dell’assicuratore, per tutte le richieste di risarcimento formulate per la prima volta nei confronti dell’assicurato durante il periodo di assicurazione ed il periodo di osservazione (ove applicabile). Il limite di massimale per il periodo di osservazione è parte del massimale aggregato e non si aggiunge ad esso. Nel caso di richieste di risarcimento formulate successivamente al periodo di assicurazione ed al periodo di osservazione (ove applicabile) che, in base alla condizione generale 5.5., debbono considerarsi formulate durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione (ove applicabile) sono altresì soggette al medesimo limite di massimale aggregato.
In osservanza del disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, i costi di difesa in ambito civile sono a carico dell’assicuratore, in aggiunta al massimale, nei limiti indicati al punto n.3 del frontespizio di polizza e non sono soggetti a franchigia.
In nessun caso i limiti di massimale potranno accumularsi di anno in anno o di periodo di assicurazione in periodo di assicurazione, neppure qualora la presente polizza dovesse restare in vigore per più anni, o dovesse essere rinnovata o sostituita.
5.4 Franchigia
La franchigia indicata al punto n.4 del frontespizio di polizza è assoluta. Pertanto, l’assicuratore
— con riferimento a (i) il danno per il quale la società è legalmente obbligata a rispondere nei confronti del danneggiato o (ii) il danno indennizzabile — risponderà solo ed esclusivamente di quella porzione di danno in eccesso alla franchigia, la quale resterà in ogni caso a carico dell’assicurato e non potrà essere altrimenti assicurata. Resta inteso che la franchigia sarà applicata una sola volta per tutte le richieste di risarcimento relative ad un unico atto illecito relativo al rapporto di lavoro.
5.5 Obbligo di avviso e comunicazione all’assicuratore
(i) L’assicurato è obbligato a dare avviso all’assicuratore di ogni richiesta di risarcimento nel più breve tempo possibile e, comunque:
(a) entro e non oltre la scadenza del periodo di assicurazione o del periodo di osservazione (ove applicabile),
(b)entro e non oltre 30 giorni dopo la scadenza del periodo di assicurazione, sempre che la contraente abbia rinnovato la presente polizza con l’assicuratore e che l’avviso venga effettuato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento.
(ii) Se durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione l’assicurato ha provveduto a dare avviso scritto all’assicuratore di una richiesta di risarcimento, allora ogni successiva richiesta di risarcimento ricevuta dall’assicurato e comunicata all’assicuratore che sia fondata sui medesimi fatti o che si riferisca al medesimo atto illecito relativo al rapporto di lavoro sarà considerata, ai fini della valutazione della copertura, come formulata nei confronti dell’assicurato e comunicata all’assicuratore nel momento in cui è stato dato il primo avviso scritto.
(iii) Se durante il periodo di assicurazione o il periodo di osservazione l’assicurato, venendo a conoscenza di circostanze che potrebbero dare adito a richieste di risarcimento, ne dà tempestivo avviso scritto all’assicuratore fornendo tutti i dettagli relativi alle circostanze, ai motivi, alle date ed alle persone coinvolte, allora ogni successiva richiesta di risarcimento ricevuta dall’assicurato e comunicata all’assicuratore che sia fondata su questi fatti e circostanze o che si riferisca al medesimo atto illecito relativo al rapporto di lavoro sarà considerata, ai fini della valutazione della copertura, come formulata nei confronti dell’assicurato e comunicata all’assicuratore nel momento in cui è stato dato il primo avviso scritto.
5.6 Gestione delle vertenze
L’assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
L’assicuratore ha il diritto, ma non il dovere, di associarsi all’assicurato nella difesa in sede giudiziale e/o stragiudiziale di ogni richiesta di risarcimento che ragionevolmente potrebbe coinvolgere la presente garanzia assicurativa.
L’assicuratore ha altresì il diritto di assumere il controllo della difesa, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, nei limiti in cui vi ha interesse, ivi compreso il diritto di stipulare un accordo di transazione, previo consenso scritto dell’assicurato. Nel caso in cui l’assicurato rifiuti di prestare il proprio consenso ad una transazione proposta dall’assicuratore e ritenuta accettabile dal terzo danneggiato, la responsabilità dell’assicuratore sarà automaticamente limitata a (1)
l’ammontare della transazione proposta più i costi di difesa sostenuti sino al momento della proposizione in forma scritta della transazione più (2) il 50% della somma che l’assicurato dovrà pagare in eccesso all’ammontare della transazione proposta, a condizione che il residuo 50%, così come la franchigia, resti direttamente a carico della contraente e degli assicurati e non venga altrimenti assicurato.
In ogni caso, all’assicurato è fatto espresso divieto di:
(i) ammettere o assumere qualsivoglia responsabilità per il danno lamentato con la richiesta di risarcimento;
(ii) stipulare un accordo di transazione o sostenere costi di difesa senza il previo consenso scritto dell’assicuratore.
Qualora l’assicuratore non abbia assunto il controllo della difesa, l’assicurato dovrà informare regolarmente l’assicuratore in merito all’andamento della difesa, in ottemperanza ai doveri di correttezza e buona fede.
5.7 Anticipo dei costi di difesa
Fatto salvo il caso in cui eccepisca formalmente le garanzie assicurative, l’assicuratore anticiperà all’assicurato i costi di difesa relativi alle richieste di risarcimento del danno riferite ad atti illeciti relativi al rapporto di lavoro.
In ogni caso, i costi di difesa anticipati dall’assicuratore dovranno essere rimborsati dagli assicurati, ciascuno nella misura del proprio interesse, nel caso in cui gli assicurati non dovessero in seguito risultare legittimati ad ottenere l’indennizzo pattuito in base alle condizioni di cui alla presente polizza.
Nell’ipotesi in cui la società sia obbligata o ammessa a tenere indenni gli assicurati ma per qualsiasi ragione ometta di farlo, l’assicuratore anticiperà tutti i costi di difesa all’assicurato per conto della società. In questo caso, tuttavia, l’ammontare della franchigia se dovuta dovrà essere rimborsato dalla società all’assicuratore, a meno che la società non versi in stato di insolvenza.
5.8 Opzione di gestione della lite da parte dell’assicuratore
L’assicurato ha il diritto di chiedere che l’assicuratore assuma direttamente la gestione della lite. La contraente dovrà presentare richiesta scritta in nome e per conto degli assicurati che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste nella condizione generale 5.5(i) di cui alla presente polizza, entro e non oltre 180 giorni dalla data in cui è stata ricevuta per la prima volta da un assicurato la richiesta di risarcimento. Inoltre agli assicurati è fatto espresso divieto di compromettere in alcun modo l’esito della lite nell’interesse proprio e dell’assicuratore. In caso di ottemperanza a tutto quanto sopra indicato, l’assicuratore assumerà direttamente la difesa degli assicurati, anche ove la richiesta di risarcimento dovesse dimostrarsi infondata, fraudolenta o temeraria. L’assunzione del controllo della difesa da parte dell’assicuratore avrà effetto dal momento in cui viene comunicata conferma scritta alla contraente. L’assicuratore avrà quindi diritto di scegliere e nominare i propri avvocati e consulenti di fiducia, ai quali gli assicurati dovranno conferire rituale procura alle liti, nonché di determinare le strategie di difesa e di gestione della vertenza. L’assicurato manterrà comunque il diritto di associarsi all’assicuratore nella difesa in sede giudiziale e/o stragiudiziale.
L’assicurato perderà il diritto alla gestione diretta della lite da parte dell’assicuratore nel caso in cui rifiuti di prestare il proprio consenso alla transazione della vertenza, siccome specificato sub 5.6.
5.9 Allocazione dei costi di difesa
In ottemperanza al disposto di cui all’articolo 1917 del codice civile, nel caso in cui il terzo danneggiato formuli una richiesta di risarcimento per una somma eccedente il massimale, o per
danni solo in parte coperti dalla presente garanzia assicurativa, i costi di difesa saranno ripartiti tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
5.10 Diritti di surrogazione e regresso
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti spettanti all’assicurato. L’assicurato si impegna sin da ora a fornire tutti i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari ed a compiere quant’altro risulti utile al soddisfacimento dei diritti di surrogazione e regresso spettanti all’assicuratore, inclusa la predisposizione di atti che consentano all’assicuratore di agire in nome dell’assicurato. L’assicurato si obbliga a non compiere alcun atto che possa arrecare pregiudizio al diritto di surrogazione e regresso dell’assicuratore.
L’assicuratore si impegna a non esercitare alcuna azione di xxxxxxx e/o regresso nei confronti di alcun assicurato, fatta eccezione per il caso in cui alla condotta di detto assicurato risulti applicabile l’esclusione sub 4.1 di cui alla presente polizza.
5.11 Altre assicurazioni
L’assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all’assicuratore l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori..
5.12 Cessione del contratto - variazioni
Il presente contratto di assicurazione e tutti i diritti da esso derivanti non potranno essere validamente ceduti dall’assicurato senza il consenso scritto da parte dell’assicuratore.
Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di assicurazione dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità della modifica e/o variazione.
5.13 Giurisdizione e legge applicabile
Qualsiasi controversia relativa o connessa all’esistenza, validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto di assicurazione è sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed è regolata dalla legge italiana, alla quale si fa comunque rinvio per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto.
5.14 Diritto di recesso in caso di richieste fraudolente
Nel caso in cui la società dia avviso all’assicuratore di una richiesta di risarcimento, pur conoscendone la natura fraudolenta, l’assicuratore, avrà diritto a recedere con effetto immediato dal presente contratto.
5.15 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
La presente polizza vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato e comunicate per iscritto all’ASSICURATORE durante il periodo di assicurazione, o il periodo di osservazione (qualora applicabile), a condizione che le stesse non si riferiscano ad atto illecito relativo al rapporto di lavoro già denunciati ad un altro assicuratore o siano antecedenti alla data di retroattività.
5.16 Proroga dell’assicurazione
La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta. Il suo rinnovo alla fine del periodo di assicurazione è soggetto a nuovo accordo con l’assicuratore.
5.17 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
La copertura assicurativa sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno indicato al Punto 3 del Modulo, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.
In difetto, la copertura sarà efficace dalle ore 24,00 del giorno dell’effettivo pagamento del premio o della prima rata di premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’efficacia della copertura assicurativa rimarrà sospesa dalle ore 24,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello della scadenza di pagamento, e riprenderà efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.
I premi devono essere pagati direttamente all’Assicuratore o all’intermediario assicurativo per il cui tramite si è provveduto alla stipula della Polizza.
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
5.18 Estensione territoriale
La copertura assicurativa opera – dove consentito dalla legge – per le Richieste Xx Xxxxxxxxxxxx presentate e per gli Atto illecito relativo al rapporto di lavoro verificatisi entro i limiti territoriali indicati al Punto 12 del Modulo.
Il CONTRAENTE dichiara:
▪ di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
▪ di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali di polizza;
▪ di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, la Nota Informativa ai sensi e per gli effetti dell’Art. 185 d.lgs. 07/09/2005 n° 209.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l’assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:
3.3 Nuove società controllate
3.4 Periodo di osservazione
5.1 Dichiarazioni dell’assicurato
5.2 Aggravamento del rischio
5.5 Obbligo di avviso e comunicazione all’assicuratore
5.6 Gestione delle vertenze
5.7 Anticipo dei costi di difesa
5.8 Opzione di gestione della lite da parte dell’assicuratore
5.10 Diritti di surrogazione e regresso
5.11 Altre assicurazioni
5.12 Cessione del contratto – variazioni
5.14 Diritto di recesso in caso di richieste fraudolente
5.15 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)
5.16 Proroga dell’assicurazione
5.17 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia