Contract
SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DELLA PALAZZINA EX-NESTLE' –PERUGIA SEDE DI ARPA UMBRIA. CUP : J91H13001040005 - CIG : 5954733120
TRA
ARPA Umbria, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx x 000 X0 00000 Xxxxxxx,xx persona del Direttore Generale................( nel seguito per brevità anche “Committente” o “Stazione appaltante”)
E
con sede legale in , Via ,
., iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , REA _ di , P.IVA
, in persona del , xxxxxx poteri allo stesso conferiti con , (nel seguito per brevità anche “Appaltatore” o “Impresa”);
premesso che:
1. ARPA Umbria , ha indetto una procedura aperta ex art. 54, comma 2, D.lgs. 163/2006 e
s.m.i. per l'aggiudicazione del contratto d'appalto integrato ex art. 53, comma 2 lett. b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i. avente ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per i LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DELLA PALAZZINA EX-NESTLE' –PERUGIA XXXX XX XXXX XXXXXX
0. XXXX Xxxxxx ha eseguito i necessari controlli in relazione all’Appaltatore ed, in particolare, le verifiche antimafia;
3. l’ing. è stato indicato dall’Appaltatore quale soggetto qualificato alla presentazione delle integrazioni tecniche per la redazione del progetto esecutivo.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Parte Prima
Articolo 1 - Premesse e Allegati
1. Le Premesse e gli elaborati Allegati e richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente atto, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.
Articolo 2 – Oggetto dell’Appalto
1. 0.XXXX Umbria , in persona di chi sopra, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato accetta, l'appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori di miglioramento delle caratteristiche di isolamento termico dell'involucro della palazzina ex-Nestle' – Perugia sede di Arpa Umbria.
2. Le opere da realizzare sono quelle previste dal progetto esecutivo che verrà redatto dall'Appaltatore ed approvato da parte di ARPA UMBRIA, sulla base del progetto definitivo prodotto in sede di gara;
Articolo 3 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore contrattuale, ancorché non allegati:
a) Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche “Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore;
b) Capitolato d’Appalto e suoi allegati, posto a base di gara;
c) Progetto Esecutivo (di seguito anche “P.E.”), non appena quest’ultimo verrà predisposto, approvato, vidimato, verificato e validato da ARPA Umbria;
d) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV al medesimo decreto legislativo, nonché le proposte integrative al Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’articolo
100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, ove approvate e recepite dal coordinatore per la sicurezza;
e) Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. n. 163/2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto legislativo;
f) Cronoprogramma, di cui all’Allegato XXI D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., predisposto e consegnato dall’Appaltatore in sede di offerta economica, con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla Committente;
g) Lista delle categorie di lavorazioni e forniture (ai soli fini delle varianti);
h) Piano di qualità di costruzione e installazione di cui all’Allegato XXI D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
j) Progetto definitivo (di seguito anche “P.D.”) e suoi allegati;
k) Bando di gara e «Disciplinare di gara» con relativi allegati;
l) Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
m) Offerta tecnica (di seguito anche “O.T.”) ed offerta economica (di seguito anche “O.E.”) dell'Appaltatore;
n) Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara, ivi inclusa la lettera d’impegno al rilascio della polizza RCP;
2. In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, si osserva il seguente ordine di prevalenza, tenuto conto che – laddove il presente contratto non disponga - la relativa disciplina delle obbligazioni è quella contenuta nel Capitolato d’Appalto:
a) Contratto;
b) Capitolato d’Appalto;
c) Progetto Esecutivo vidimato, verificato e validato, ivi inclusi i relativi elaborati progettuali grafici e descrittivi;
d) Piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
e) Offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, comprensiva del Piano della Qualità, del cronoprogramma e degli elaborati progettuali grafici e descrittivi, redatti dall’Appaltatore in sede di offerta;
f) Cronoprogramma di cui all’Allegato XXI del D.Lgs. n. 163/2006, predisposto e consegnato dall’Appaltatore in sede di offerta economica,con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dalla Committente;
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito anche il “Codice dei Contratti” o “Codice”)e l’Allegato XXI al medesimo Decreto Legislativo;
b) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche il “Regolamento”);
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
o) il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 (di seguito anche “Cap. Gen.”) per la parte ancora in vigore;
In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta, in particolare le offerte tecniche relative alle migliorie, che dovranno essere trasposte nel P.E..
Articolo 4 - Ammontare dell'appalto – invariabilità dei prezzi
1. L'importo complessivo del presente Appalto ammonta ad Euro
( ), oltre oneri fiscali e previdenziali, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso percentuale complessivo offerto dall'Appaltatore ed indicato nell’offerta economica da lui presentata.
2. 2. Tale somma è costituita da:
a. Euro ( ) (oneri di legge esclusi), quale corrispettivo
per la Progettazione definitiva ed esecutiva risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso del % (in lettere) offerto dall'Appaltatore;
b. Euro ( ) (oneri di legge esclusi), quale corrispettivo per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza e della mano d'opera, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso del % (in lettere) offerto dall'Appaltatore;
c. Euro ….............................. (….............................../...) (oneri di legge esclusi), per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
d. Euro …..................................(..................................../ ) (oneri di legge esclusi), per la mano
d'opera non soggetta a ribasso;
3. L'importo contrattuale è calcolato a corpo ed è fisso ed invariabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 2 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., salvo quanto stabilito al comma 4 del medesimo articolo 133 del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 133, comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
5. 5. I prezzi unitari contenuti nella lista di cui al precedente articolo 3, comma 1, lett. g) del presente contratto, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006, estranee ai lavori già previsti, nonché agli eventuali lavori in economia.
Parte Seconda
Articolo 5 - Progettazione Esecutiva
1. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato a ARPA Umbria entro 30 giorni dalla data di avvio della progettazione esecutiva inviata da parte del RUP.
2. Il Progetto Esecutivo dovrà comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni di legge in materia e in particolare nel Titolo III, Capo IV, Sezione I D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e nell’Allegato XXI al medesimo D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo la proposta progettuale e le migliorie previste dall’Appaltatore in sede di O.T. ed O.E. ed autorizzate da ARPA Umbria, nonché tutte le migliorie e richieste di ARPA Umbria, che si renderanno necessarie in dipendenza da necessità tecniche, casi di forza maggiore e similari evenienze.
Articolo 6 - Consegna e penali
1. Il Progetto Esecutivo dovrà essere consegnato a ARPA Umbria in n. 2 copie cartacee. Devono altresì essere consegnati tutti gli elaborati e tutte le relazioni componenti il Progetto Esecutivo, sia in formato editabile che in formato non editabile, in copia su supporto informatico (es. cd-rom, DVD, chiavetta USB, ecc.). Resta inteso che l’appaltatore dovrà produrre tutti gli stralci di progetto esecutivo richiesti da Enti che a vario titolo ne faranno richiesta, anche nella successiva fase di esecuzione.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la consegna del Progetto Esecutivo o di consegna incompleta dello stesso, per cause imputabili all’Appaltatore, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, sarà applicato quanto previsto all’art. 17 bis del Capitolato d’Appalto e salvo il risarcimento del maggior danno.
3. ARPA Umbria si riserva di risolvere il Contratto qualora il ritardo superi i 30 ( trenta) giorni naturali e consecutivi, oltre ai 30 già previsti.
Articolo 7 - Approvazione del Progetto Esecutivo
1. ARPA Umbria, visionerà e verificherà, in corso di elaborazione, lo stato di avanzamento del Progetto Esecutivo, così come meglio specificato nell’art. 12 ter del Capitolato d’Appalto. L’Appaltatore è tenuto a recepire tali osservazioni e tali valutazioni e ad introdurle nel Progetto
Esecutivo.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del codice civile e 169 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., qualora ARPA Umbria ritenga non meritevole di approvazione il Progetto Esecutivo, il presente Contratto si risolve di diritto per inadempimento dell’Appaltatore, che sarà tenuto al risarcimento del danno.
3. In caso di mancata approvazione dovuta a cause diverse rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, ARPA Umbria può recedere dal presente Contratto e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 169, comma 7 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. ed, in tal caso, all’Appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dall’art 134 del D.Lgs., n. 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile al servizio di progettazione.
Articolo 8 – Varianti progettuali
1. Le varianti al progetto definitivo sono disciplinate ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all’art. 169 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Il Progetto Esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e quantità delle lavorazioni previste nel Progetto Definitivo comprensivo delle integrazioni tecniche, della proposta progettuale e delle migliorie previste ed offerte dall’Appaltatore in sede di O.T. (Offerta Tecnica) ed O.E. (Offerta Economica) ed autorizzate da ARPA Umbria, nonché tutte le migliorie e richieste di ARPA Umbria, che si renderanno necessarie in dipendenza da necessità tecniche, casi di forza maggiore e similari evenienze.
2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.
3. Nei casi previsti dal precedente comma 2, trova applicazione la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..
4. 4. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali carenze, insufficienze, errori od omissioni.
5. ARPA UMBRIA procederà all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti su cui si basa la necessità di procedere alle varianti e, se del caso, concede l’autorizzazione alla progettazione ed all’esecuzione delle varianti stesse.
6. Xxxxx restando quanto stabilito ai punti precedenti, l’Appaltatore è tenuto ad introdurre nel Progetto Esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche richieste per iscritto da ARPA Umbria , che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.
7. Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati richiesti dai vari enti preposti al controllo per l’emissione delle determinazioni di competenza.
8. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato d’Appalto.
Articolo 9 - Corrispettivo della progettazione
1. Il corrispettivo per l'attività di progettazione , da intendersi fisso ed invariabile ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lett. a) è pari ad Euro ( ) (oneri di legge esclusi).
2. Le eventuali consulenze di cui l'Appaltatore potrà servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo, sono da considerarsi in ogni caso comprese nella somma sopra indicata.
3. ARPA Umbria provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione da parte di questi ultimi della fattura fiscale, con le modalità di cui all'art. 26 bis del Capitolato Speciale d'appalto.
4. Il pagamento di cui al comma 3 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all’articolo 27 del Capitolato d’Appalto ed è subordinato all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 del medesimo Capitolato d’Appalto, in materia di tracciabilità dei pagamenti.
5. Il compenso spettante all’Appaltatore nel caso di progettazione delle varianti, di cui al precedente articolo 8 sarà determinato sulla base dei criteri di cui al D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e con applicazione, sull’importo così ottenuto, del ribasso per la progettazione, indicato nell’Offerta Economica presentata in sede di gara, di cui al precedente articolo 4, comma 2, lett. a).
Articolo 10 - Responsabilità della progettazione esecutiva
1. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 8, le disposizioni normative di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare all’Allegato XXI al predetto D.Lgs. n. 163/2006, nonchè al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente Contratto ed assunte come obblighi dalle parti.
Articolo 11 - Riunioni con ARPA Umbria
1. In merito alla Progettazione Esecutiva, l'Appaltatore si impegna a partecipare a riunioni periodiche con il Responsabile del Procedimento e il soggetto incaricato della verifica di cui all’art. 93, comma 6 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. ARPA Umbria provvederà, di volta in volta, a comunicare tempestivamente all'Appaltatore la data ed il luogo in cui si svolgerà ogni riunione.
3. In caso di mancata partecipazione alle riunioni periodiche di cui ai commi precedenti, verrà applicata all’appaltatore una penale di Euro 500,00 (cinquecento/ 00) per ogni assenza.
Parte Terza
Articolo 12 – Piani di sicurezza
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 131 del D.lgs. n. 163/2006 e x.x.x., xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve:
a) presentare eventuali proposte integrative delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro allegate agli atti di gara, che faranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
b) consegnare il piano operativo della sicurezza di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 131 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Articolo 13 - Consegna dei lavori
1. La consegna dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto stabilito dell'art. 153 e ss. del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i. e dall'art. 13 del Capitolato d’Appalto.
2. Ai sensi dell’art. 169, comma 5 del DPR 207/10, la consegna dei lavori sarà effettuata entro quarantacinque giorni dall’approvazione del Progetto Esecutivo, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 153, 154 e 155 del medesimo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Articolo 14 - Programma di esecuzione dei lavori
1. Il Cronoprogramma dei Lavori è quello presentato dall’Appaltatore in sede di Offerta Economica.
Per quanto riguarda il Programma dei Lavori Operativo, tale documento dovrà essere predisposto con le modalità di cui al successivo articolo 18.
Articolo 15 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere
1. Ai sensi dell'art. 4 del Cap. Gen., l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso ARPA Umbria che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (di seguito, per brevità, anche “D.L.”)
2. Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.
3. In presenza di gravi e giustificati motivi ARPA Umbria , previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.
4. Entro il giorno stabilito per la consegna dei lavori, l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze (il «Direttore Tecnico di Cantiere»), il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.
5. Ai sensi dell'art. 6 del Cap. Gen., il Direttore Tecnico di Cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui al comma 1. del presente articolo.
6. Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore Tecnico di Cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Articolo 16 - Disciplina e buon ordine del cantiere
1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
2. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di ARPA Umbria per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Articolo 17 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni del presente Appalto previste dal Capitolato d’Appalto e dal Disciplinare di gara
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 /2010 e s.m.i., l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. Durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.
Articolo 18 - Obblighi ed oneri dell'appaltatore
1. Si richiama quanto stabilito dall’articolo 57 e ss. del Capitolato d’Appalto che si intende integralmente qui riportato.
2. Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
4. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
5. L’Appaltatore è responsabile nei confronti di ARPA Umbria dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di ARPA Umbria,
6. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata da ARPA Umbria o ad essa segnalata dalla Direzione provinciale del lavoro, ARPA Umbria medesima comunicherà all’Appaltatore, e, se del caso, anche alla Direzione provinciale suddetta, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, e i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione provinciale del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezione a ARPA Umbria , né ha titolo a risarcimento di danni.
7. L’Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l’obbligo di comunicare ARPA Umbria, in corso d’opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto aquanto comunicato ai sensi dell’art. 1 del medesimo D.P.C.M.
9. L’appaltatore ha, altresì, l’obbligo di comunicare giornalmente il numero ed il nominativo degli operai sia dell’appaltatore medesimo che dei suoi subappaltatori o subcontrattisti, suddivisi per qualifica professionale, e i mezzi operanti in cantiere, Tale comunicazione deve avvenire tramite apposito report da inviare al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento
entro le ore 10 del giorno stesso.
10. L’appaltatore ha l’obbligo di inviare inoltre un report riepilogativo settimanale al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento, entroil martedì della settimana successiva, riguardante le seguenti notizie:
· numero di operai sia dell’appaltatore medesimo che dei suoi subappaltatori o subcontrattisti per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
· giorni in cui non si è lavorato e motivo;
· lavori eseguiti nella settimana;
· previsione dei lavori da eseguire nella settimana successiva;
· mezzi d’opera impiegati.
11. L’appaltatore ha l’obbligo di inviare inoltre un report riepilogativo mensile al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento, entro il 5 del mese successivo, riguardante le seguenti notizie:
· numero di operai sia dell’appaltatore medesimo che dei suoi subappaltatori o subcontrattisti per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
· giorni in cui non si è lavorato e motivo;
· lavori eseguiti nel mese trascorso;
· previsione dei lavori da eseguire nella mese successivo;
· mezzi d’opera impiegati.
12. In fase esecutiva l’appaltatore, oltre al Report periodico uomini, mezzi e
lavorazioni, dovrà predisporre ogni bimestre e consegnare alla Stazione Appaltante entro e non oltre il 15 del mese successivo un Rapporto Avanzamento Costruzione
Articolo 19 - Responsabilità dell'appaltatore
1. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione dei lavori.
2. La sorveglianza esercitata da ARPA Umbria , dai suoi rappresentanti e dal DL, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da ARPA Umbria stessa e/o dal DL, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso ARPA Umbria e verso i terzi.
3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero di ARPA Umbria e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.
4. Si richiama quanto stabilito dagli articoli. 165, 166 e 167 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale.
Articolo 20 - Cauzione definitiva
1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 113, del D.lgs. 163/2006 s.m.i. a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al % (lettere) dell'ammontare netto dell'Appalto Integrato mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. rilasciata da per l'importo di Euro (lettere).
Articolo 21 - Assicurazioni
1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata la Polizza Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.), con specifico riferimento ai lavori progettati con decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e con un massimale di € . La suddetta polizza redatta nei termini di cui all'art. 35 bis del Capitolato Speciale d'appalto e dovrà essere prodotta contestualmente all’approvazione del Progetto Esecutivo.
2. La polizza C.A.R. prevista dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'appalto dovrà essere consegnata a ARPA Umbria almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori così come la polizza R.C.T. a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile verso i terzi.
Le suddette polizze costituiranno parte integrante del presente contratto.
3. La polizza verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), dovrà essere consegnata alla società ARPA Umbria almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e costituirà parte integrante del presente contratto.
Articolo 22 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo
1. Fino al 31/12/2014,ai sensi dell'art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con L.98/2013 è prevista la corresponsione di anticipazione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Per le modalità di corresponsione dell'anticipazione si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 9 in merito al pagamento del compenso per la progettazione, ARPA Umbria effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti:
a) le rate di acconto relative agli Stati di Avanzamento Lavori sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 27 del Capitolato d’Appalto al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 3, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a euro 100.000,00 .
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. In deroga alla previsione del comma 1, quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. La somma dell’importo di tale stato di avanzamento con gli importi di tutti gli stati di avanzamento precedenti non può essere superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. Non può più essere emesso alcun stato di avanzamento, quindi, quando è stato raggiunto il 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale. L’importo residuo dei lavori, che viene definito come rata di saldo e che equivale al 10% dell’importo contrattuale,
è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28 del Capitolato d’Appalto. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto
7. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l’appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 129, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;
9. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte di ARPA Umbria .
Articolo 23 – Persone che possono riscuotere
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del Cap. Gen. i pagamenti saranno effettuati presso la – sede di - con le seguenti coordinate: c/c .
2. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e
quietanzare deve essere tempestivamente notificata a ARPA Umbria .
3. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a ARPA Umbria per pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.
Articolo 24 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i.
2. La Stazione appaltante, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all’Appaltatore come segue:
- a favore dell’Impresa _ , presso la banca con le seguenti coordinate:
(i) c/c IBAN ; (ii) CIG ….......................................
(iii) CUP …................................................................
(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:
3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente Contratto potrà essere risolto da ARPA Umbria, ai sensi dell’art. 1453 c.c., in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. In tale ipotesi, ARPA Umbria provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Articolo 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, e si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
Articolo 26 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni
1. Il termine per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del Contratto, al netto della riduzione offerta in sede di gara, è di ( ) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.
2. La mancata osservanza del suddetto termine comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 27.
Articolo 27 - Penalità per il ritardo
1. Ai sensi dell’art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,1 per mille (euro UNO e centesimi ZERO ogni mille) dell’intero importo contrattuale
2. Verranno, inoltre, applicate penali anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili;
3. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto.
4. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Articolo 28 – Subappalto e distacco di manodopera
1. Al subappalto e al cottimo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e all’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nonchè le previsioni di cui agli articoli 92, 95 107 e 109 del D.P.R. n. 207/2010.
2. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
3. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Articolo 29 – Pagamento dei subappaltatori
1. ARPA Umbria non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti delle categorie previste nel bando di gara. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in sub contratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture
2. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati agli adempimenti di cui all’articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 5 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 6, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie alla trasmissione.
4. Ai sensi dell’articolo 17, capoverso, del D.P.R. n. 633/1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della L. n. 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
Parte Quarta
Articolo 30 - Contabilità dei lavori e riserve
1. La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui all’art. 181 D.P.R. n. 207/10 e s.m.i. in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, articoli da 178 a 214 del medesimo Regolamento.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all’art. 190, comma 3 del Regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.
Articolo 31 – Varianti nell’esecuzione dei lavori
1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi di ARPA Umbria ed in quanto coperte da finanziamento.
2. Si richiama integralmente quanto stabilito dagli art. 54, 55 e 56 del Capitolato d’Appalto e dall’art. 169 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 32 – Collaudo e manutenzione delle opere sino al collaudo
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. La Società Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., dell’opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l’approvazione del collaudo provvisorio.
4. Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo ai sensi dell’art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell’Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.
5. Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l’approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
6. Durante detto periodo l’Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorrano particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori.
7. Per gli oneri che ne derivassero, l’Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.
8. L’Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto
specificato in questo articolo.
9. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la relativa spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso e direttamente decurtata dai compensi ad esso dovuti.
Articolo 33 - Danni di Forza Maggiore
1. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i..
2. In particolare nessun compenso sarà dovuto da ARPA Umbria per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di
3. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l’accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.
Articolo 34 - Risoluzione del Contratto
1. Fermo quanto previsto agli artt. 132, commi 4 e 5, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal Capitolato d’Appalto, il presente Appalto potrà essere risolto da ARPA Umbria :
a) in caso di ingiustificata/e sospensione/i dei lavori per un periodo complessivo superiore a venti giorni naturali e consecutivi;
b) in caso di rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
c) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto, anche quella convenzionale di cui all’Allegato presente contratto;
d) nei casi previsti dai precedenti articoli 6, 25 e 27;
e) ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;
g) in caso di inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligato rie del personale;
h) in caso di non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) in caso di perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali a titolo esemplificativo il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; in tutti gli atri casi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato d’Appalto.
2. La risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore sarà comunicata per iscritto da ARPA Umbria mediante raccomandata con avviso di ricevimento con messa in mora di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti.
3. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 146 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e dall’art 138, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore ARPA Umbria avrà diritto al risarcimento del danno.
4. Resta sin d'ora inteso tra le parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata da inviarsi dall'Amministrazione all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da ARPA Umbria a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
6. Ferme le ipotesi di risoluzione di cui agli articoli precedenti del presente Xxxxxxxxx, XXXX Xxxxxx ha facoltà di risolvere il Contratto – ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti dell’Appaltatore:
a) sospensione non motivata dei lavori da parte dell’Appaltatore;
b) affidamento senza previa autorizzazione scritta di ARPA Umbria, in subappalto o a cottimo, in
tutto o in parte, del lavoro appaltato;
c) mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’Appaltatore, entro il termine a tal fine fissato da ARPA Umbria ;
d) mancata esecuzione, da parte dell’Appaltatore, di tutto o di parte dei lavori appaltati con ritardi di cui all’art. 22, del Capitolato d’Appalto;
e) sia stato accertato il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina vigente applicabile del Contratto;
f) inosservanza dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 37 del presente Contratto;
•Art. 34 bis. Risoluzione del contratto per violazione delle norme anticorruzione
•1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, il contratto d’appalto è risolto di diritto, senza alcun preavviso , nel caso in cui il rappresentante legale della Ditta aggiudicataria non assolva al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale anticorruzione di cui alla L.6/11/2012 n. 190 e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Arpa Umbria, adottato con X.X.X. x. 00/0000.
•2 La risoluzione si perfeziona alla data di notifica della comunicazione di Arpa Umbria .
•3 Arpa Umbria si riserva di valutare le ipotesi di richiesta di risarcimento del maggior danno.
Articolo 35 - Recesso di ARPA Umbria
1. Fermo quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 3, si applica quanto previsto dall'art. 134 del D.lgs. 163/2006 s.m.i..
2. ARPA Umbria si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.
3. Nel caso di recesso dell’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a manlevare ed a tenere indenne la stazione appaltante da ogni eventuale danno o risarcimento o maggior somma che la medesima stazione appaltante sarà tenuta ad erogare ed in particolare alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all’esecutore che subentrerà per la realizzazione delle opere.
Art. 36 - Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
1. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti, la progettazione ed i mezzi tutti utilizzati nell’esecuzione del Contratto.
. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.
3. La Stazione Appaltante resta estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.
4. L’Appaltatore si impegna, inoltre, a far quanto necessario affinché la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
Art. 37 - Impegno di riservatezza
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi della Stazione Appaltante, che vengano messi a sua disposizione o di cui l’Appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del Contratto.
2. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e
dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 del presente articolo.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto e l’Appaltatore è tenuto a risarcire alla Stazione Appaltante medesima tutti i danni che da esso dovessero derivare.
Art. 38 Definizione delle controversie
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il Responsabile del Procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il Responsabile del Procedimento rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di PERUGIA .
4. Ai sensi dell’art. 241, comma 1 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si precisa che al presente contratto non è applicabile la clausola compromissoria, né si darà luogo ad alcuna forma di arbitrato o arbitraggio.
Articolo 39 - Spese contrattuali
1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto a rivalsa. Si richiama quanto stabilito dall'art. 8, commi 2 e 3 del Cap. Gen. e dall'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge.
Articolo 40 - Elezione di domicilio
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, anche con riguardo all'attività di progettazione, le parti eleggono domicilio:
* ARPA Umbria presso la propria sede, in Xxx Xxxxxxxxx x. 000 X0 00000 Xxxxxxx
* l'Appaltatore presso la propria sede, ;
2. Tuttavia, durante l'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per maggiore comodità, resta stabilito che ogni comunicazione all'Appaltatore relativa al presente Contratto potrà essere indirizzata presso gli uffici del medesimo in cantiere, con piena efficacia. Perugia, lì
Letto, confermato e sottoscritto.
ARPA Umbria L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2 del Codice Civile l’Appaltatore approva specificamente per iscritto gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 8,
16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39.
Letto, confermato e sottoscritto.
L’Appaltatore