CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Nobis Bike
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro
dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al
n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel seguente documento:
• Set informativo
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?
La presente polizza copre l’RC ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte e i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Furto e Incendio, Ricorso terzi da incendio, Assistenza, Tutela Legale e Infortuni del conducente e dei trasportati. Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti dalla Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO?
Copertura Obbligatoria
L’assicurazione non comprende i Rischi della Responsabilità Civile per i danni causati
dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
Non sono assicurabili i veicoli diversi da ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e
motoslitte.
Copertura Aggiuntiva
Non sono assicurabili i veicoli immatricolati da più di 10 anni.
CHE COSA È ASSICURATO?
Copertura Obbligatoria
RC ciclomotori, quadricicli leggeri, motoveicoli e motoslitte (in seguito abbreviato in RCA) La copertura offerta assicura i Rischi della RCA, per i quali è obbligatoria l’assicurazione, per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo (ciclomotore, quadriciclo leggero, motoveicolo e motoslitta) descritto in Polizza nelle aree pubbliche o a queste equiparate, compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. L’Impresa si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti nel contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza.
Coperture Aggiuntive
Furto e Incendio
L’Impresa si obbliga a indennizzare l’assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal
contratto e sempreché sia stato corrisposto il relativo premio, dei danni materiali e diretti
subiti dal veicolo identificato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
a) incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo;
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?
! L’assicurazione per la Responsabilità Civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal conducente del Veicolo responsabile del sinistro (valido per Garanzia RCA);
! i danni provocati od agevolati da dolo del contraente e/o delle Persone alle quali è affidato il veicolo. Limitatamente alla sola garanzia Furto, sono esclusi dall’indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate;
! i danni provocati da atti di terrorismo, scioperi, sommosse, guerra, guerra civile (dichiarata o meno) nonché da ogni altro evento socio-politico;
! i danni meccanici senza danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
! i danni da bruciature non seguite da incendio, quelli agli impianti (apparecchi e circuiti compresi) per effetto di corrente o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati; le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al veicolo modifiche, aggiunte o migliorie;
! i danni causati dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
! i danni indiretti e/o non materiali;
! i danni causati da aspirazione dell’acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
! i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell’eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
! i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
! Sono esclusi i danni conseguenti a eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi;
! Si intendono non compresi i danni causati da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari nonché sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
! l’appropriazione indebita nonché il furto o la rapina commessi da Dipendenti dell’Assicurato e/o Contraente.
! Qualora il veicolo assicurato risulti adibito – temporaneamente o permanentemente – ad un uso diverso rispetto a quello dichiarato all’Impresa in sede di stipula del contratto, l’Impresa stessa si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta d’indennizzo.
! In ogni caso, l’assicurazione non potrà spiegare i propri effetti nei confronti di:
• società di autonoleggio o società finanziarie eroganti finanziamenti nella forma del c.d.
leasing;
• veicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
• macchinari e attrezzature ad uso industriale;
• veicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
• veicoli immatricolati con targa diversa da quella della Repubblica Italiana, dello Stato
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
! La copertura assicurativa non sarà operante per possesso, esercizio, utilizzo, manutenzione di veicoli destinati a:
• trasporto di esplosivi, genericamente intesi;
• trasporto di petrolio o benzina;
• trasporto di sostanze chimiche, infiammabili e/o gas siano essi in forma liquida,
compressa o gassosa.
! Resta inteso che in caso di un unico evento che colpisca più mezzi di proprietà e/o in uso del medesimo assicurato e qualora tali mezzi siano assicurati con diverse polizze emesse dall’Impresa, l’esborso massimo complessivo esigibile da quest’ultima non potrà superare l’importo di euro 500.000,00.
! All’interno di ciascuna garanzia sono indicate le eventuali ulteriori esclusioni proprie delle stesse.
b) furto o rapina, compresi i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza nella esecuzione di tale reato o nel tentativo di commetterlo, nonché i danni subiti dal veicolo in conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina del veicolo stesso.
La somma assicurata è l’importo, indicato sulla Scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente stabilito.
Ricorso terzi da incendio
Danni diretti e materiali cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo
assicurato, entro i limiti convenuti nel contratto.
Assistenza
L’Impresa si obbliga a fornire assistenza mettendo ad immediata disposizione dell’assicurato,
entro i limiti convenuti, un aiuto, in denaro o in natura, nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito fra quelli previsti nel contratto (es: soccorso stradale, invio pezzi di ricambio all’estero, spese di albergo).
Tutela Legale
L’impresa assume a proprio carico l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nelle garanzie previste dalle sezioni contrattuale denominate “Tutela della Circolazione” e “Tutela recupero punti patente”.
Infortuni del conducente
L’Impresa garantisce il legittimo Conducente del veicolo assicurato per gli infortuni occorsigli mentre è alla guida, a seguito di incidente stradale o di guasto al veicolo stesso. Sono compresi anche gli infortuni che colpiscano il legittimo Conducente, in caso di fermata accidentale del veicolo, nel corso delle operazioni necessarie per rimetterlo in marcia nonché in occasione della salita e della discesa dal veicolo stesso. Le somme assicurate saranno determinate in base alla Combinazione prescelta. E’ prevista altresì la possibilità di estendere la copertura anche ai trasportati ed il Rimborso delle spese mediche da infortunio dovuto alla circolazione.
N.B: Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza sottoscritta dal Contraente.
DOVE VALE LA COPERTURA?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati indicati sul Certificato Internazionale di assicurazione (Carta Verde).
CHE OBBLIGHI HO?
Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l’omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto dell’Indennizzo.
Il Contraente ha altresì l’obbligo di pagare il premio al fine di determinare l’operatività della copertura assicurativa.
Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell’Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.
QUANDO E COME DEVO PAGARE?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell’art. 1901 c.c.
Il pagamento potrà avvenire per tramite dell’Intermediario oppure direttamente all’Impresa. Il premio è già comprensivo di imposte.
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall’ora convenuta) del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto ha durata annuale e cessa alla sua naturale scadenza. Le garanzie prestate restano operanti sino alla data di decorrenza dell’eventuale nuovo contratto stipulato dal Contraente per il medesimo rischio e comunque non oltre le ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?
In presenza della Garanzia RCA, il contratto di assicurazione si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.