Repubblica e Cantone Ticino
Le parti contraenti
Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato e
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
rappresentata
dal Consiglio della SUPSI sottoscrivono il seguente
contratto di prestazioni
(in seguito contratto)
relativo a compiti, funzioni e finanziamento del Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI (in seguito DFA)
Allegato 3
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 Basi di riferimento legale | Il presente contratto si basa su: a) la legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 (LUSI/SUPSI); b) l’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 4 giugno 1998 / 12 giugno 2003; c) la legge della scuola del 1° febbraio 1990; d) la legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; e) il regolamento della scuole comunali del 3 luglio 1996; f) la legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974; g) il regolamento sulla scuola media del 30 maggio 2018; h) la legge sulle scuole medie superiori del 26 maggio 1982; i) la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno 1990; j) la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998; k) il regolamento della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità del 28 marzo 2019; l) il regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore della pedagogia speciale (orientamento educazione precoce speciale e orientamento insegnamento speciale) del 12 giugno 2008; m) il regolamento CDPE concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei titoli di perfezionamento nel campo della |
formazione degli insegnanti (regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005; n) il regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi o certificati di formazione supplementare nel campo dell'insegnamento del 17 giugno 2004; o) il regolamento CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006; p) il regolamento sulla formazione continua dei docenti del 9 giugno 2015; q) la legge federale sulla promozione e sul coordinalmento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011. | |
Art. 2 Campo d’applicazione | 1 Il presente contratto tra Cantone Ticino e SUPSI regola le funzioni, le prestazioni e le clausole di finanziamento del DFA. 2 Il DFA non soggiace al contratto di prestazioni generale tra Repubblica e Cantone Ticino e SUPSI. |
Art. 3 Oggetto del contratto | 1 Sulla base del contratto, il DFA assume, conformemente ai principi della libertà accademica, tutti i compiti propri di un’alta scuola pedagogica, con particolare attenzione ai bisogni del sistema educativo e formativo del Cantone Ticino. 2 Il DFA in particolare: a) attua la formazione di base dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola elementare, della scuola media, della scuola media superiore e di altre categorie di docenti, riservato quanto compete all’Istituto universitario federale per la formazione professionale (in seguito IUFFP); b) propone formazione continua per i docenti di ogni ordine e grado, riservato quanto compete allo IUFFP; c) svolge attività di ricerca e sviluppo nei suoi ambiti di competenza; d) promuove e realizza eventi, sussidi didattici e pubblicazioni scientifiche e culturali rivolte ai docenti attivi, allievi, genitori e pubblico sui temi dell’educazione, della formazione e dell’apprendimento; e) svolge attività di valutazione e monitoraggio, sia per quanto riguarda il fabbisogno di docenti nel Cantone, sia per ciò che concerne l’inserimento dei propri diplomati nel sistema scolastico ticinese in collaborazione con la Divisione della scuola. 3 Il DFA contribuisce allo sviluppo scientifico, etico e culturale della società. 4 Il DFA può assumere altri compiti d’interesse cantonale o intercantonale nel settore della formazione professionale dei docenti e degli operatori scolastici. 5 Il DFA può fornire prestazioni a terzi. 6 Il DFA presta particolare attenzione e cura alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale del proprio operato. |
Art. 4 Sede | Il DFA ha la sede a Locarno. |
Art. 5 Collaborazioni | 1 Nello svolgimento delle sue attività il DFA collabora con enti e istituti che operano nel Cantone e fuori Cantone. 2 Per la definizione delle modalità di collaborazione fra il DECS e il DFA sono valide le disposizioni contenute nella specifica convenzione. In particolare, si richiede al DFA di concordare preventivamente tutti i progetti che hanno un’incidenza di carattere didattico, finanziario o organizzativo sul DECS e/o sul sistema scolastico ticinese sin dalle prime fasi di concezione e con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio del progetto. Il DECS si impegna a formulare un preavviso all’attenzione della controparte con un adeguato spazio temporale (indicativamente 4-6 mesi) prima dell’inizio del progetto. Le parti concorderanno |
altresì le modalità di diffusione e promozione del progetto concordato. Il DECS si impegna inoltre a informare a sua volta il DFA in merito a progetti o modifiche istituzionali passibili di richiedere un adattamento o una risposta del DFA a livello istituzionale o di uno o più mandati, con adeguato anticipo rispetto all’inizio del progetto o dell’entrata in vigore.
TITOLO II
Le prestazioni
Art. 6 Descrizione delle prestazioni | Nell’ambito del contratto, il DFA: a) attua la formazione di base dei docenti della scuola dell’infanzia, della scuola elementare, della scuola media e della scuola media superiore tramite cicli di studio riconosciuti a livello intercantonale (CDPE) in accordo con la Divisione della scuola, riservato quanto compete allo IUFFP. In particolare, il DFA offre i seguenti cicli di studio: 1. bachelor in insegnamento per il livello prescolastico; 2. bachelor in insegnamento per il livello primario; 3. master in insegnamento per il livello secondario I; 4. master in pedagogia speciale (orientamento insegnamento speciale); 5. diploma in insegnamento nelle scuole di maturità; b) attua la formazione professionale di base di docenti specifici del sistema scolastico ticinese, per cui non esistono direttive da parte della CDPE, tramite cicli di studio di formazione di base o continua appositamente definiti e in accordo con la Divisione della scuola; c) offre, in accordo con la Divisione della scuola, formazione continua breve (corsi brevi, seminari, congressi, eventi, ecc.) e certificata (CAS, DAS, MAS) nei propri ambiti di competenza, destinata in particolare ai docenti e ai quadri scolastici di ogni ordine e grado, riservato quanto compete allo IUFFP; d) sviluppa l’attività di ricerca di livello universitario nell’ambito delle scienze dell’educazione e delle didattiche disciplinari sia in proprio sia in collaborazione con enti e istituti: 1. integrando per quanto possibile nell’insegnamento e nei processi formativi i risultati e i metodi della ricerca; 2. coordinando la propria attività con i servizi cantonali preposti all’insegnamento e alla documentazione, che assicurano l’accesso ai dati necessari; e) gestisce un centro di documentazione e un servizio di produzione e valorizzazione di risorse didattiche, diffusione e divulgazione in ambito formativo ed educativo. f) Il DFA ha pure facoltà, in accordo con la Divisione della scuola, di offrire altri cicli di studio riconosciuti dalla CDPE, per esempio ciclo di studio master per l’insegnamento nel livello secondario I, rivolti a docenti del settore primario. |
Art. 7 Accessibilità delle prestazioni | 1 Le prestazioni del DFA sono accessibili: a) per la formazione di base dei docenti nei cicli di studio di primo livello (bachelor) e di secondo livello (master), a tutti i candidati in possesso dei requisiti di ammissione fissati dai regolamenti di studio; b) per la formazione continua e l’aggiornamento, a tutti coloro che ne soddisfano i criteri di ammissione; |
c) per la ricerca applicata e lo sviluppo, mandati e prestazioni di servizio, a tutte le persone fisiche e giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere. 2 Le formazioni del DFA prevedono il numero programmato di candidati ammessi. Conformemente all’art.11 cpv. 3 LUSI/SUPSI, il DFA ha la facoltà di applicare modalità differenziate per i candidati che non rientrano nella categoria che può beneficiare dei contributi ASUP. | |
Art. 8 Obiettivi d’impatto particolari | Dalle prestazioni del DFA regolate dal presente contratto ci si attende: a) per la formazione di base, almeno la formazione del personale docente sufficiente ad assicurare il ricambio stimato nelle scuole comunali e cantonali; b) per la formazione continua, l’adattamento costante delle competenze dei docenti e degli altri operatori pedagogici alle nuove esigenze dettate nella scuola dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e disciplinari e della società; c) per la ricerca educativa: 1. il raggiungimento degli obiettivi di una ricerca di standard universitario come auspicato dagli enti nazionali preposti; 2. un'analisi costante e approfondita che consenta la confrontabilità del sistema educativo ticinese con quello svizzero e internazionale; 3. la sperimentazione di nuove metodologie e la messa a confronto di teorie emergenti con teorie acquisite; 4. la collaborazione con il DECS alla sperimentazione e allo sviluppo di metodi innovativi di gestione del sistema scolastico. |
Art. 9 Obiettivi quantitativi particolari | L’entità delle prestazioni annuali che vengono assicurate dal DFA si quantifica nei modi seguenti: a) per la formazione di base dei docenti di scuola dell’infanzia e della scuola elementare, un numero di studenti (ETP) tra 210 e 270; b) per la formazione di base dei docenti di scuola media e media superiore, un numero di studenti (ETP) tra 120 e 170. In casi particolari definiti e concordati dal Gruppo di coordinamento, sarà possibile applicare una riduzione puntuale della soglia minima del numero di studenti; c) per la formazione continua e le abilitazioni previste all’art. 6 lettere b) e c) e descritte nell’apposita convenzione va assicurato almeno un volume di 3'000 ore di lezione erogate; d) per la ricerca educativa vanno riservate indicativamente all'attività di ricerca il 20% delle unità ETP del corpo accademico. |
Art. 10 Tariffe per le prestazioni | Per lo svolgimento delle sue prestazioni il DFA adotta a carico di terzi: a) per quel che riguarda le formazioni bachelor e master, una tassa di frequenza decisa dal Consiglio della SUPSI; b) per quel che riguarda la formazione continua – tenendo conto del contributo di cui all’art. 17 cpv. 1 lettera b) del presente contratto e della convenzione specifica tra DECS/Divisione della scuola e il DFA – tasse di partecipazione personali o collettive a copertura dei costi per corsi che non cadono nella fattispecie dell’art. 9 lettera c), in particolare se offerte a terzi per propria iniziativa; c) per quel che riguarda la ricerca educativa – tenendo conto del contributo di cui all’art. 17 cpv. 4 del presente contratto e del mandato di prestazione nel settore della ricerca educativa fra la Repubblica e Cantone Ticino e la SUPSI dell’8 luglio 2009 – la fatturazione a copertura dei costi per mandati |
diretti commissionati separatamente dal DECS o da altri enti pubblici e privati;
d) per quel che riguarda corsi di formazione speciali su mandato del DECS/Divisione della scuola o di terzi, la fatturazione a copertura dei costi.
TITOLO III
Le modalità di produzione delle prestazioni
Art. 11 Condizioni di gestione | 1 Il DFA adotta quali strumenti di gestione: a) il sistema di contabilità finanziaria, analitica e per prodotti basato sul modello definito da swissuniversities e valido per tutte le alte scuole pedagogiche svizzere; b) un sistema di indicatori quantitativi e qualitativi delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre scuole universitarie svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti; c) eventuali altre direttive di gestione della CDPE. 2 Il prestito del personale del Cantone al DFA e viceversa viene regolato da una specifica convenzione tra DECS e DFA che definisce le modalità di richiesta e conteggio reciproco delle prestazioni erogate. Il pagamento avviene tramite compensazione sul contributo di gestione versato dal Cantone. |
Art. 12 Condizioni concernenti gli investimenti | 1 Per investimenti superiori a 500'000 franchi il DFA chiede un contributo al Cantone; il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi di altre fonti pubbliche o private. 2 La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati dal DFA in modo separato e assicura una politica d’ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali. |
Art. 13 Condizioni concernenti le forniture | 1 Per le forniture a favore del DFA è applicata la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. Il DFA ha le strutture adeguate per la gestione delle verifiche di legge in materia di commesse pubbliche. |
Art. 14 Condizioni concernenti il subappalto | 1 Il DFA può subappaltare le sue prestazioni a terzi. 2 Le condizioni del subappalto sono negoziate dal DFA direttamente con l’ente terzo. |
Art. 15 Proprietà dell’infrastruttura | 1 Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà del DFA. 2 Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione del DFA (diritto di superficie, contratto di locazione). 3 Per la messa a disposizione di spazi a terzi (condizioni di noleggio/affitto delle infrastrutture) il DFA adotta le stesse condizioni precedentemente applicate dal Cantone. |
Art. 16 Condizioni supplementari | Sono applicate tutte le norme previste: a) dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dalla legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali; b) dalle leggi federali sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale. |
TITOLO IV
Il contributo di gestione e la valutazione
Art. 17 Natura dei costi coperti | 1 Ogni anno il Cantone eroga a favore del DFA: a) un contributo di gestione versato in 12 rate mensili a parziale copertura dei costi totali del DFA, al netto dei contributi da terzi, iscritto a preventivo dello Stato; b) un importo fisso annuo di 900'000 franchi per la formazione continua. Le prestazioni annue richieste sono regolate da una convenzione tra la Divisione della scuola e la SUPSI/DFA e un rapporto annuo è trasmesso alla Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU) entro il 30 aprile; c) un contributo per gli studenti ticinesi al DFA, calcolato in analogia con le direttive e il forfait previsti dall’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Tale contributo è versato in due rate semestrali previa presentazione da parte di SUPSI/DFA del rilevamento dettagliato degli studenti iscritti. Acconti potranno essere versati su esplicita richiesta da parte di SUPSI/DFA; d) un contributo a copertura dei costi dell’infrastruttura del DFA versato in 12 rate mensili. 2 Nel quadriennio 2021-24 per il contributo di gestione sono concessi i seguenti importi annui: - 5.2 milioni di franchi nel 2021; - 5.3 milioni di franchi nel 2022; - 5.4 milioni di franchi nel 2023; - 5.5 milioni di franchi nel 2024. 3 Nel contributo di gestione sono inclusi i costi generali amministrativi della SUPSI. La quota parte di questi costi imputabile al DFA è concordata a preventivo con il DECS. In caso di scostamento, tale differenza deve essere adeguatamente motivata a consuntivo. 4 Il contributo di gestione si intende inoltre comprensivo di un importo fisso annuo di 800'000 franchi per la ricerca educativa. Le prestazioni annue richieste sono regolate da una convenzione tra il DECS/Divisione della scuola e Divisione della formazione professionale e la SUPSI/ DFA; un rapporto annuo è trasmesso alla DCSU entro il 30 aprile. 5 Nel quadriennio 2021-24 per il contributo d’infrastruttura sono concessi i seguenti importi annui: - 1.526 milioni di franchi nel 2021; - 1.527 milioni di franchi nel 2022; - 1.530 milioni di franchi nel 2023; - 1.530 milioni di franchi nel 2024. 6 Eventuali adeguamenti degli affitti calcolatori vanno definiti di comune accordo fra la SUPSI e il DECS al momento dell’iscrizione del budget globale a preventivo cantonale. |
Art. 18 Risultato d’esercizio | 1 Eventuali eccedenze positive d’esercizio, ovvero di differenza tra costi e ricavi totali dell’anno di riferimento, o eccedenze negative nel caso contrario, vanno riportate a bilancio sotto una voce “utili/perdite riportate DFA” e incidono sul capitale proprio della SUPSI. 2 In caso di utile riportato, l’eventuale scioglimento di questo fondo è vincolato all’utilizzo a beneficio delDFA. |
Art. 19 Valutazione dell’adempimento del contratto | 1 Il Consiglio di Stato, sulla base dei conti approvati dal Consiglio della SUPSI e del rapporto di revisione da parte del Controllo cantonale delle finanze, entro il 30 giugno presenta un resoconto sui contratti di prestazioni all’attenzione del Gran Consiglio comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal presente |
contratto agli artt. 8 e 9 includendo anche i seguenti indicatori per l’anno universitario precedente:
a) per la formazione bachelor:
1. numero di studenti per anno di formazione e numero complessivo di studenti (media ponderata ETP dell’anno di riferimento);
2. numero di studenti per provenienza (media ponderata ETP dell’anno di riferimento);
3. numero di diplomati e xxxxx di abbandono negli ultimi due anni;
4. tasso di ammissione;
5. tasso di soddisfazione degli studenti;
6. costo medio per studente paragonato alla media svizzera;
b) per le formazioni master e diploma:
1. numero di studenti per anno di formazione e numero complessivo di studenti (media ponderata ETP dell’anno di riferimento);
2. numero di studenti per provenienza (media ponderata ETP dell’anno di riferimento);
3. numero di diplomati per disciplina e tipo di abilitazione, e tasso di abbandono negli ultimi due anni;
4. tasso di ammissione;
5. xxxxx di soddisfazione dei diplomati;
c) per la formazione continua e il perfezionamento:
1. numero totale di partecipanti;
2. numero totale di corsi offerti;
3. numero totale di ore lezione offerte (oppure crediti formativi);
4. xxxxx di soddisfazione dei partecipanti;
d) per la ricerca:
1. lista dei progetti;
2. ricavi della ricerca per fonte;
3. numero di ETP di personale accademico attivo nella ricerca.
2 I dati sono presentati nella forma che indica la tendenza rispetto agli anni precedenti.
3 I rapporti riguardanti la formazione continua e la ricerca educativa saranno allegati al rapporto conclusivo in forma riassuntiva e firmati dai rispettivi gruppi operativi.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 20 Entrata in vigore, validità e modifiche | 1 Il presente contratto di prestazioni entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è valido fino al 31 dicembre 2024. 2 Modifiche o emendamenti possono venire apportati prima della scadenza ufficiale con il consenso delle parti e con il dovuto anticipo per permettere l'allestimento di preventivi aggiornati (cfr. art. 17). |
Letto e approvato dalle parti: | |
Per la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana: | Per il Consiglio di Stato: |
………………………………………….. | ………………………………………….. |
Il Presidente, X. Xxxxxxxxxxx | Il Presidente, X. Xxxxx |
………………………………………….. | ………………………………………….. |
Il Direttore Generale, X. Xxxxxxxxx | Il Cancelliere, X. Xxxxxx |
Xxxxx, ……………………………….. | Bellinzona, ………………………………… |
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