R E G O L A M E N T O D’USO
R E G O L A M E N T O D’USO
del Marchio Collettivo Geografico di Origine e Qualità “ARTIGIANI IN LIGURIA”
Articolo 1: oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione della licenza d’uso del marchio di origine e qualità “ARTIGIANI IN LIGURIA” previsto dalla legge regionale n. 3/2003, e deliberato nella forma mista emblematico-nominativa dalla Commissione Regionale per l’Artigianato della Regione Liguria, per processi e prodotti (beni e servizi) nelle Classi per cui è stato registrato, alle imprese artigiane liguri che abbiano i requisiti previsti dalla legge regionale e dal presente Regolamento e dal Disciplinare di produzione specifico per la conformità del processo produttivo o del prodotto e del relativo Codice Deontologico.
2. Il marchio è di proprietà della Regione Liguria, che ne dispone e sorveglia il corretto uso dello stesso, per il tramite della Commissione Regionale per l’Artigianato, la quale può avvalersi di un Organismo di Controllo di parte terza e indipendente.
3. Il marchio collettivo è gestito dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, anche attraverso il predetto organismo esterno che per delega assume sia le funzioni di verifica preliminare sia di controllo, per le finalità infra precisate, anche avvalendosi delle competenze delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
4. Il marchio collettivo è concesso in licenza d’uso non esclusivo alle imprese artigiane delle lavorazioni artistiche, tradizionali, tipiche di qualità individuate dalla Commissione Regionale per l’Artigianato che lo richiedano inoltrando apposita domanda alla Commissione Regionale stessa, la quale segnalerà l’impresa alla Commissione Provinciale per l’Artigianato competente per territorio per l’apposita annotazione di cui all’art. 49 comma 2 della legge regionale n. 3/2003, e che possano dimostrare:
a) l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della L.R. n. 3/2003, con almeno TRE anni di attività nello specifico settore;
b) se aziende di nuova iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane: possesso di un periodo, in qualità di lavoratore dipendente o socio o coadiuvante, di almeno TRE anni presso un’impresa già operante e qualificata nell’ambito dello specifico settore;
c) nel caso di Consorzi e Società Consortili, anche in forma cooperativa, aventi i requisiti previsti dall’art. 7 della L.R. n. 3/2003, di essere composti esclusivamente da imprese aventi sede legale, ed almeno una sede operativa, in Liguria.
5. Il diritto di licenza d’uso del marchio decade automaticamente se a seguito di constatazione rilevata e accertata dalla competente Commissione Provinciale per l’Artigianato, siano venuti meno i requisiti per l’iscrizione dell’impresa all’Albo delle imprese artigiane.
6. La durata di validità della licenza d’uso del marchio collettivo concessa agli imprenditori artigiani è triennale, e si intende tacitamente rinnovata alla scadenza di triennio in triennio, ove l’operatore
licenziatario non provveda a comunicare la propria rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza successiva. Sono fatte salve la decadenza di cui al capoverso che precede, la sospensione o la revoca pronunciate d’ufficio dalla Commissione Regionale per l’Artigianato ai sensi del presente regolamento.
Il licenziatario può rinunciare alla licenza d’uso del marchio, altresì allorquando non intenda accettare eventuali variazioni:
- del Disciplinare
- del Codice Deontologico
- delle condizioni economiche
- del presente Regolamento.
In tali ultime ipotesi la comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla Commissione Regionale per l’Artigianato entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diviene operante dal compimento del novantesimo giorno successivo alla data in cui il licenziatario ha eseguito la comunicazione alla Commissione Regionale per l’Artigianato.
A seguito della rinuncia, a qualunque titolo operante, cessa il diritto all’utilizzo del marchio e l’operatore rinunciante viene cancellato dall’elenco dei licenziatari, previa notifica alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
7. La Regione Liguria quale titolare del marchio e concedente dell’uso si riserva altresì la facoltà discrezionale, e senza obbligo di motivazione, allo scadere di ciascun triennio - con l’unico onere del preavviso di tre mesi da comunicarsi all’impresa concessionaria d’uso del marchio stesso per la successiva naturale scadenza - di risolvere unilateralmente il rapporto di licenza.
8. In ogni caso di cessazione del diritto dell’impresa licenziataria di utilizzare il marchio collettivo, il licenziatario cesserà immediatamente ogni utilizzo dello stesso, anche nella pubblicità. Il marchio dovrà essere eliminato da qualsiasi oggetto sul quale sia stato apposto e che si trovi in suo possesso o sotto suo controllo.
Articolo 2 . Condizioni generali e requisiti per la concessione d’uso del marchio collettivo
1. Le imprese artigiane per le quali può essere rilasciata licenza d’uso del marchio collettivo sono quelle che esercitano le lavorazioni qualificate come artistiche, tradizionali, tipiche di qualità, individuate dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, la cui attività di produzione o di servizi sia stabilita nei relativi Disciplinari di produzione specificanti sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive e qualunque altro elemento caratterizzante sia per le lavorazioni, sia per i prodotti considerati.
La licenza d’uso e i diritti che ne derivano non sono trasferibili.
2. Per ottenere la licenza d’uso le imprese debbono dimostrare di:
- essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA territoriale;
- svolgere effettivamente l’attività di produzione o di servizi nel settore relativo alla istanza di concessione;
- aver superato positivamente i controlli effettuati dall’Organismo delegato alla verifica del possesso dei requisiti e aver ottenuto da questo il rapporto di conformità.
Articolo 3.Modalità di richiesta del marchio ed istruttoria
L’impresa artigiana richiedente presenterà alla Commissione Regionale per l’Artigianato la propria istanza per il rilascio della licenza d’uso del marchio collettivo.
La Commissione Regionale inoltrerà all’Organismo di Controllo la pratica commettendo allo stesso il mandato di verificare il possesso da parte della impresa richiedente dei requisiti per la concessione della licenza. L’Organismo di Controllo relazionerà l’accertamento ed esporrà la propria valutazione alla Commissione Regionale per l’Artigianato la quale delibererà l’accoglimento o meno della domanda dell’impresa richiedente.
Articolo 4 .La licenza d’ uso del marchio collettivo
1. La licenza d’uso del marchio è rilasciata all’impresa instante, sulla base dell’accoglimento della domanda deliberato dalla Commissione Regionale per l’Artigianato per il tramite di una lettera sottoscritta dall’Assessore allo Sviluppo Economico e dal Presidente della Commissione Regionale per l’Artigianato pro tempore approvante la domanda di uso del marchio, che sarà successivamente definita in forma contrattuale. L’impresa artigiana concessionaria dovrà firmare per accettazione incondizionata i contenuti normativi e prescrittivi del contratto di licenza, e gli allegati specifici (Disciplinare e relativo Codice Deontologico).
2. Il contratto di licenza espressamente richiamerà il presente Regolamento che ne costituisce parte integrante ad ogni effetto.
3. A parziale copertura dei costi di mantenimento e di gestione del marchio collettivo in conformità al presente Regolamento ciascuna impresa artigiana licenziataria corrisponderà un eventuale contributo annuo il cui importo sarà stabilito dalla Commissione Regionale per l’Artigianato e comunicato circolarmente ai licenziatari.
Articolo 5 . Diritti e doveri del licenziatario d’uso del marchio collettivo
1. Con la licenza d’uso il licenziatario acquisisce il diritto all’utilizzo del marchio di proprietà della Regione Liguria nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l’obbligo di versare il contributo stabilito.
Inoltre, il licenziatario assume l’obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Disciplinare di categoria e nel Codice Deontologico;
b) assoggettarsi alle verifiche dell’Organismo di Controllo, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;
c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall’Organismo di Controllo;
d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d’uso del marchio;
e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto o processo per il quale è stata rilasciata licenza d’uso;
f) utilizzare il marchio nella sua interezza, senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni relative al marchio di origine e qualità sul materiale promozionale relativo sia ai processi sia ai prodotti descritti nei rispettivi Disciplinari di conformità; utilizzare segni, scritte o informazioni relative al marchio esclusivamente sulla confezione, sugli imballaggi dei prodotti oggetto dei disciplinari di conformità di prodotto, in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
h) utilizzare il marchio esclusivamente su carta intestata, materiale promozionale e pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili sia ai processi sia ai prodotti descritti nei relativi disciplinari di produzione di conformità. Utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni, imballi, abbigliaggi dei prodotti descritti nei Disciplinari di produzione di conformità di prodotto, assoggettati a controllo;
i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
l) non utilizzare il marchio se la licenza d’uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
m) non immettere in commercio prodotti, descritti nei disciplinari di prodotto, non conformi alle predette modalità d’uso e, qualora fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.
Articolo 6. Modifiche al disciplinare produttivo
Le Associazioni regionali di categoria, anche su segnalazione dei licenziatari, possono richiedere alla Commissione Regionale per l’Artigianato modifiche del disciplinare produttivo. La Commissione, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, anche in consultazione con le Commissioni deputate alla stesura dei Disciplinari di categoria, potrà deliberare le opportune modifiche e delle stesse sarà data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione.
Nella comunicazione dovrà essere contenuto l’invito a uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro il termine di volta in volta fissato in considerazione dell’entità delle modifiche apportate.
La Commissione Regionale per l’Artigianato disporrà eventuali nuove verifiche presso i licenziatari sulla conformità del prodotto o del processo in relazione ai requisiti del nuovo disciplinare produttivo.
Articolo7. Non conformità e sanzioni
Le non conformità riscontrate nei rapporti dell’Organismo di Controllo in occasione di verifiche ispettive verranno considerate:
- “lievi” allorquando non pregiudicano né l’immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto o del processo produttivo;
- “secondarie” quando non pregiudicano l’immagine del marchio, ma possono compromettere la caratterizzazione del prodotto o del processo produttivo;
- “gravi” quando sono tali da pregiudicare sia l’immagine del marchio sia la caratterizzazione del prodotto o del processo produttivo.
In presenza di accertate non conformità la Commissione Regionale per l’Artigianato, può applicare, e fatta salva in ogni caso la richiesta di eventuale risarcimento del danno, ai licenziatari inadempienti le seguenti sanzioni:
- verbale di ammonizione;
- sanzione pecuniaria;
- sospensione;
- revoca.
Le sanzioni a fronte di non conformità gravi o secondarie possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della Commissione Regionale e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento, per sunto, su di un quotidiano o su di una rivista specializzata di settore.
Articolo 8. Ammonizione
Il verbale di ammonizione, da comunicarsi all’inadempiente o trasgressore, è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.
Articolo 9. Sanzione pecuniaria
La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità secondarie o della reiterazione di non conformità lievi.
Essa varia da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 3.000,00; l’ammontare può essere aggiornato con intervallo ultra annuale dalla Commissione Regionale per l’Artigianato.
Articolo 10. Sospensione della licenza
La sospensione, accompagnata o meno dalla sanzione pecuniaria, è applicata per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.
La sospensione deve essere comunque applicata allorquando:
- sia stato accertato un uso improprio del marchio;
- il licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori dell’Organismo di Controllo;
- sia stato assunto nei confronti del licenziatario un provvedimento cautelare o decisorio da parte dell’autorità giudiziaria, in relazione all’attività svolta, ai prodotti o ai processi, e alla illiceità comportamentale.
- non sia stato versato nel termine prescritto l’importo della sanzione pecuniaria irrogata a mente dell’art. 9 del presente Regolamento;
- non sia stata corretta nei termini temporali assegnati una non conformità accertata e contestata.
La sospensione accompagnata dalla relativa motivazione viene comunicata dalla Commissione Regionale per l’Artigianato al licenziatario con lettera raccomandata, o altro mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere revocata.
Della irrogazione è fatta annotazione nell’elenco dei licenziatari.
La sospensione può comunque essere revocata quando la Commissione Regionale per l’Artigianato abbia accertato l’adempimento delle condizioni prescritte.
La sospensione può inoltre essere accordata anche su richiesta motivata dello stesso licenziatario: la Commissione Regionale per l’Artigianato preso atto della richiesta del licenziatario, gli comunica la sospensione con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente stabilendo il periodo relativo.
La revoca della sospensione deve essere annotata nell’elenco dei licenziatari.
Articolo 11. Revoca della licenza
La revoca della licenza d’uso del marchio è disposta nei seguenti casi:
- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell’attività del licenziatario;
- utilizzo del marchio con modalità illegali o fraudolente;
- commissione di atti che possano danneggiare o comunque ledere la reputazione del marchio, ovvero omissioni a pari conseguenze;
- mancato versamento delle somme dovute per i controlli e persistenza nell’inadempimento nonostante messa in mora e diffida inviate.
La revoca da parte della Commissione Regionale per l’Artigianato comporta la cancellazione dall’elenco dei licenziatari e la comunicazione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato.
Articolo 12. Risoluzione contrattuale
Nei casi di constatata violazione del contratto di licenza e del presente Regolamento, come in presenza di accertate non conformità al Disciplinare produttivo e all’annesso Codice Deontologico, è facoltà della Commissione Regionale per l’Artigianato di intimare a mente dell’art. 1454 codice civile, all’impresa licenziataria di mettersi in regola nel termine assegnando, che non potrà essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa raccomandata con avviso di ricevimento, con invito a rimuovere le ragioni di addebito sotto comminatoria e con espressa diffida che la mancata ottemperanza darà corso immediato alla revoca della licenza, quale risoluzione di diritto del contratto stesso.
Articolo 13. Ricorsi
Il licenziatario può ricorrere in opposizione contro le decisioni della Commissione Regionale per l’Artigianato motivando il proprio dissenso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento sanzionatorio.
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Commissione Regionale per l’Artigianato, senza che sia stata comunicata la decisione, il ricorso si intende respinto ad ogni effetto.
Le spese per la trattazione del ricorso sono a carico del ricorrente.
Parimenti ed in unica istanza la Commissione Regionale per l’Artigianato dirime le eventuali controversie che le possano essere deferite circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Regolamento, anche nel contrasto fra licenziatari.
Articolo 14. Tutela della riservatezza
I dati, gli atti e le informazioni riguardanti il licenziatario sono considerati riservati, salve le eventuali contrarie disposizioni di legge o l’autorizzazione scritta del soggetto interessato.
Le Commissioni Regionale e Provinciale e l’Organismo di Controllo sono vincolati al segreto professionale.