Contratto di assicurazione per il rimborso delle spese di cura Ramo 83
Salute tuttok
Salute tuttok
Contratto di assicurazione per il rimborso delle spese di cura Ramo 83
Ed. Marzo 2017
Il presente fascicolo informativo - contenente Nota informativa e Condizioni di assicurazione - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
Indice
Nota informativa
Premessa
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Glossario
Condizioni di assicurazione
Sezione 1
Sezione 1.1 Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura Sezione 1.2 Garanzie Assicurative Second Opinion
Sezione 1.3 Critical Illness
Sezione 1.4 Prestazioni specialistiche extra-ricovero Sezione 1.5 Prestazioni escluse
Sezione 2 - Assistenza Sezione 3 - Condizioni generali
Informativa via web al Contraente (ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013)
È on-line l’Area Clienti di DARAG Italia S.p.A., grazie alla quale può avere sempre a disposizione le informazioni sulla sua polizza. Si registri su xxx.xxxxx.xx per ricevere le credenziali di accesso e visualizzare la sua posizione assicurativa ogni volta che desidera.
Nota informativa
Edizione 03/2017
Premessa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
DARAG Italia S.p.A., Società per azioni a socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited, ha la propria sede legale in Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono x00 0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxx@xxxxxxxxx.xx è stata autorizzata all’esercizio della attività assicurativa con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (Gazzetta ufficiale 26/6/86 n. 146); iscritta alla
Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto di DARAG Italia S.p.A. (bilancio 2015) è pari a 56 milioni di euro di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 44 milioni e quella totale delle riserve patrimoniali è di 12 milioni.
L’indice di solvibilità è pari a 3,001 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
Si rimanda al sito internet xxx.xxxxx.xx per i dati riferiti alle successive annualità consultabili nel relativo bilancio di DARAG Italia S.p.A. ivi pubblicato.
B. Informazioni sul contratto
Avvertenza. Il contratto non prevede il tacito rinnovo ed ha pertanto termine alla scadenza contrattuale, così come meglio precisato al punto 11. Durata dell’Assicurazione - delle Condizioni generali di polizza.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto riguardano gli indennizzi all’Assicurato per le malattie o gli infortuni che determinano Ricovero con intervento (Sezione 1.1 - A), Ricovero senza intervento (Sezione 1.1 - B), Prestazioni specialistiche extra-ricovero (Sezione 1.4), Indennizzi per patologie specifiche - Critical Illness (Sezione 1.3), Servizi di Consulenza medica di Second Opinion (Sezione 1.2) e di Assistenza (Sezione 2), così come rispettivamente indicato agli articoli indicati fra parentesi delle Condizioni di polizza e secondo la scelta di garanzie effettuata dal Contraente di polizza e risultante dalla relativa scheda di polizza.
esclusioni, limitazioni negli indennizzi e sulle persone assicurabili, riportate all’interno delle singole garanzie prestate ed agli Artt. 7 e 10 delle Condizioni generali di xxxxxxx, a cui si rimanda per i rispettivi dettagli.
Avvertenza. Per tali prestazioni assicurative sono operanti
Avvertenza. Per le diverse prestazioni sono inoltre operanti franchigie e limiti di indennizzo indicate nei rispettivi articoli di polizza riguardanti le suddette prestazioni assicurative.
A titolo esemplificativo, per la prestazione B) Ricovero senza intervento, al punto 4. Parto senza taglio cesareo anche se avvenuto a domicilio, la garanzia è prestata con un limite di
€ 3.000,00 ed una franchigia di € 200,00: quindi nel caso di spese sostenute dall’Assicurato di € 2.000,00, l’indennizzo risulterebbe pari a: 2.000,00 – 200,00 = € 1.800,00. Se invece le spese sostenute fossero state pari a € 5.000,00, l’indennizzo sarebbe stato limitato a € 3.000,00.
Avvertenza. L’età degli assicurati viene richiesta alla sottoscrizione del contratto e determina il premio di polizza e l’eventuale non assicurabilità.
4. Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza. Le prestazioni assicurative sono prestate con un periodo di carenza, ossia di termini temporali dai quali risultano operanti le garanzie, indicati al punto 4. delle Condizioni generali di polizza. Per la prestazione Second Opinion risultano inoltre operanti le carenze indicate al punto 3. Decorrenza garanzia e limitazioni - della Sezione 1.2 e per la prestazione Critical Illness le carenze indicate al punto 4. Operatività della garanzia - della Sezione 1.3, a cui si rimanda per le informazioni di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenza. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile, come precisato al punto 2. Dichiarazione dell’Assicurato - Questionario sanitario delle Condizioni generali di polizza.
Avvertenza. I questionari sanitari formano parte integrante del contratto ed è quindi necessario rispondere alle domande dello stesso in maniera precisa e veritiera in quanto dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare la perdita parziale o totale del diritto all’indennizzo.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile richiamato da punto 3. Aggravamento del rischio - delle Condizioni generali di polizza. In caso di aggravamento del rischio non
conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi del citato Art. 1898 del Codice Civile.
È ad esempio il caso dove l’Assicurato in fase di stipula contrattuale dichiara per iscritto di non essere affetto da tossicodipendenza, ma durante il periodo di assicurazione ne diviene affetto. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo.
7. Premi
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale (in tal caso è previsto un aumento del premio pari al 3%).
I pagamenti possono essere effettuati a mezzo SCT (Sepa Credit Transfer) sul conto corrente bancario intestato a DARAG Italia S.p.A. - UniCredit S.p.A. - Xxxxxx XX Xxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) - IBAN: IT 63 S 02008 11758 000030029125, oppure presso l’Agenzia a cui risulta essere assegnato il contratto, a mezzo contanti, in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su X/X xxxxxxx
X. 00000000 xxxxxxxxx x XXXXX Xxxxxx S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00
- 00000 - Xxxxxx, a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) su conto corrente bancario intestato al Contraente.
Qualora alla scadenza del premio la Società non abbia ancora disposto l’attivazione del SDD (Sepa Direct Debit), e fino al momento dell’attivazione dello stesso, il versamento dovrà avvenire in uno dei metodi precedentemente indicati.
Inoltre, in caso di chiusura del conto corrente bancario di cui sopra, il Contraente dovrà darne immediata comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata A.R.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente Assicurato non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l’esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio.
Il premio alla firma indicato in polizza deve essere corrisposto con pagamento presso l’agenzia, a mezzo contanti in caso di premio annuo non superiore ad euro 750,00, o con assegno non trasferibile bancario, postale o circolare intestato a DARAG Italia S.p.A. o all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A. o ancora con versamento su C/C bancario intestato all’intermediario nella sua qualità di Agente di DARAG Italia S.p.A..
Avvertenza. L’Impresa o l’Agenzia può applicare sconti di premio qualora gli elementi di valutazione del rischio portino ad un miglioramento dello stesso rispetto allo standard.
8. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il contratto non prevede adeguamenti delle somme assicurate e del relativo premio.
9. Diritto di recesso
Avvertenza. Sia il Contraente che la Società possono recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ma per la Società tale diritto decade trascorsi due anni dalla stipulazione del contratto, così come previsto dal punto 12. Recesso dall’Assicurazione - delle Condizioni generali di polizza.
Avvertenza. Qualora il contratto sia emesso con durata superiore ad un anno, il Contraente ha facoltà di recedere
fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso
dal contratto con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla
è stata esercitata.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
11. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’Art. 122 del Decreto Legislativo n. 175/95, le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella Italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di Norme Imperative Nazionali. La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la Legge Italiana.
12. Regime fiscale
Il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad un’imposta del 2,50% tranne per i premi delle garanzie di assistenza ove l’imposta è del 10%.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza. Per la garanzia Ricovero il sinistro insorge nel momento del ricovero per infortunio o malattia, per le garanzie Second Opinion e Critical Illness all’insorgenza di una delle patologie indicate nei relativi articoli di polizza, per le Prestazioni specialistiche extra-ricovero e l’Assistenza all’effettuazione della prestazione, così come indicato nei rispettivi articoli di polizza riferiti alle singole prestazioni. Le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro sono indicate al punto 9. Denuncia e pagamento del sinistro - delle Condizioni generali di polizza.
14. Assistenza diretta
Avvertenza. La copertura assicurativa può essere effettuata anche nella forma di prestazione diretta se le stesse vengono effettuate presso le Case di cura, i professionisti e i centri clinici convenzionati come specificamente indicato al punto 9. Denuncia e pagamento del sinistro, al comma Prestazione diretta - pagamento diretto del fornitore della prestazione - delle Condizioni generali di polizza. Il mancato avvalimento da parte del contraente dei centri e dei medici convenzionati comporta il sostenimento diretto da parte del contraente delle spese che dovranno essere successivamente presentate alla Società per la richiesta di rimborso, come indicato al punto 9. Denuncia e pagamento del sinistro, al paragrafo Prestazione indiretta - rimborso all’Assicurato - delle Condizioni generali di polizza.
L’elenco dei centri e dei medici convenzionati è consultabile sul sito della Società xxx.xxxxx.xx.
15. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, Ufficio Reclami DARAG Italia S.p.A. -
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx - fax n. 02/00000000 - indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxx.xx - avendo cura di indicare i seguenti dati:
- nome, cognome, indirizzo completo dell’esponente;
- numero della polizza e nominativo del contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione
dei reclami è l’Ufficio Reclami.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando il modello predisposto da IVASS, disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione “Guida ai reclami”), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale
recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta
l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione
e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
- Mediazione
Istituita con il decreto legislativo n. 28 del 4.3.2010, è finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e prevede l’intervento di un Terzo imparziale (Mediatore) che svolge l’attività con lo scopo di assistere due o più soggetti nelle ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
La richiesta di mediazione costituisce condizione di procedibilità nella domanda giudiziale in relazione ai contratti assicurativi in generale e deve essere obbligatoriamente attivata prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- Negoziazione Assistita
introdotta con il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 in vigore dal 9 febbraio 2015, ha introdotto l’obbligo di tentare una conciliazione prima di dare corso ad una causa con cui si intenda chiedere il pagamento a qualsiasi titolo di somme inferiori a Euro
50.000 (fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti.
- Conciliazione Paritetica
Prevista nell’accordo sottoscritto da Xxxx e alcune Associazioni di Consumatori.
Per informazioni e indicazioni sulle modalità di attivazione è consultabile il sito xxx.xxxx.xx alla sezione
servizi - procedura di conciliazione per le controversie X.X.Xxxx, oppure il sito xxx.xxxxx.xx nella sezione per il consumatore/conciliazione paritetica.
- Arbitrato e Perizia Contrattuale
Ove previsti secondo quanto riportato nelle Condizioni generali di assicurazione.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero com- petente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16. Arbitrato
Avvertenza. È possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità
Eventuali controversie di natura medica tra le parti possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo così come previsto al punto 13. Controversie - delle Condizioni generali di polizza.
giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.
Glossario
Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i
settori di polizza.
Assicurato
Tutte le persone fisiche indicate nel modulo “nucleo di famiglia Assicurato” che forma parte integrante del contratto e in regola con il pagamento del premio.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assistenza Infermieristica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Assistenza medica
L’assistenza prestata, nelle modalità standard previste dall’Istituto di cura, da persona fornita di specifica qualifica professionale.
Carenza
Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza assicurativa e l’inizio della garanzia, durante il quale la copertura assicurativa per la/le prestazione/i indicata/e si intende inoperante.
La carenza può essere operante anche come riduzione percentuale del rimborso spettante a termini di polizza.
Contraente
La persona che stipula il contratto e paga il premio.
Chemioterapia oncologica
Complesso delle terapie farmacologiche e delle tecniche impiegate nella loro somministrazione, utilizzate nel trattamento dei tumori.
Data decorrenza copertura
Data alla quale viene sottoscritto il contratto se contestuale al pagamento del premio alla firma, altrimenti data alla quale viene effettuato il pagamento.
Data Sinistro
Data in cui si è verificato il ricovero o, se non vi è stato ricovero, l’intervento chirurgico in day hospital o in ambulatorio, il parto domiciliare; per le prestazioni sanitarie extra-ricovero, la data della prima prestazione sanitaria erogata.
Day-Hospital
Struttura sanitaria avente posti letto per degenza diurna, autorizzata ad erogare prestazioni chirurgiche o terapie mediche che richiedono la compilazione della cartella clinica.
Franchigia
La parte dell’indennizzo, espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa accidentale e fortuita, violenta ed esterna che produce all’Assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intervento Chirurgico
Provvedimento terapeutico che viene attuato in maniera cruenta su tessuti viventi mediante uso di strumenti chirurgici, compresa la laserterapia e la criotecnica.
Intramoenia
Prestazioni sanitarie erogate individualmente o in equipe da professionista medico, dipendente da una struttura sanitaria pubblica, fuori dall’orario di lavoro, in regime ambulatoriale, di day hospital o di ricovero, in favore e per scelta del paziente e con oneri a carico dello stesso per le prestazioni del professionista e/o per quelle della struttura sanitaria.
Le suddette prestazioni libero-professionali intramoenia possono essere svolte sia presso la struttura pubblica di appartenenza del medico (in sede) che presso altre strutture sanitarie pubbliche o private, con le quali la struttura di appartenenza del medico abbia stipulato apposita convenzione (fuori sede).
Istituto di Cura
Istituti universitari, ospedali pubblici, cliniche e case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private, regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, escluse comunque le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, estetiche, le case di cura per convalescenza, lungo degenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
Malattia
Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Malattia improvvisa
Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Massimale
La somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro, per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare, la Società presta le garanzie.
Network
Rete Convenzionata dalla Società di servizi Blue Assistance, costituita da Ospedali ed Istituti di carattere scientifico, Case di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da Professionisti Medici che esercitano nell’ambito di queste per l’erogazione delle prestazioni esclusivamente nell’ambito delle convenzioni stesse, nelle seguenti forme:
a) in forma diretta, e cioè senza preventivo esborso di denaro
da parte dell’Assicurato per tutti i casi di ricovero;
b) in forma indiretta (con l’utilizzo delle tariffe preferenziali). L’elenco delle strutture sanitarie convenzionate è direttamente consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Nucleo Familiare
Componenti il nucleo familiare come risultanti dallo stato di famiglia.
Periodo di assicurazione
Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto.
Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Premio Xxxxx Xxxxxx
Il premio comprensivo delle imposte sui premi assicurativi in vigore alla data di decorrenza della copertura assicurativa a cui il premio si riferisce. Eventuali future modifiche delle imposte comporteranno una corrispondente modifica del premio finito, secondo le disposizioni di Xxxxx.
Radioterapia antitumorale
Terapia che sfrutta l’azione biologica delle radiazioni.
Ricovero
La degenza che comporti almeno un pernottamento in Istituto di Cura.
Second opinion
Servizio di consulenza medica internazionale previsto per la diagnosi e terapia di gravi patologie e realizzato attraverso scambio anche per via telematica di informazioni e referti.
Scoperto
La parte dell’indennizzo espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’assicurazione.
Società
DARAG Italia S.p.A.
Società di servizi
Blue Assistance S.p.A., con Sede legale in Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Blue Assistance è gestore del network e mandataria della Società per la gestione e la liquidazione dei rimborsi e per l’erogazione dei servizi “Second Opinion” (sezione 1.2) e Critical Illness (sezione 1.3).
Blue Assistance può essere contattata telefonicamente attraverso il call center al numero verde 800 017 050 per le chiamate dall’Italia ed al numero x00 000 0000000 per le chiamate dall’estero.
Termini di Aspettativa - Carenza
Periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza della copertura assicurativa e l’inizio della garanzia durante il quale la copertura assicurativa si intende inoperante.
Visita Specialistica
Visita effettuata da medico in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata.
Definizioni specifiche Garanzia Assistenza
Centrale Operativa
È la struttura di Inter Partner Assistance S.A. - Vix Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx - costituita da tecnici e operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Prestazioni
Sono le assistenze prestate dalla Centrale Operativa all’Assicurato.
DARAG Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Condizioni di assicurazione
Edizione 03/2017
Sezione 1
Sezione 1.1 - Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura
A) Ricovero con intervento
La Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente sostenute nel coxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xssicurativa conseguenti a ricovero in Istituto di cura per infortunio o malattia, seguito da intervento chirurgico.
Sono rimborsabili le spese per interventi effettuati in regime di Day Hospital e per interventi ambulatoriali.
In tali casi restano escluse dal rimborso le spese sostenute per analisi cliniche, esami strumentali e visite eseguite ai soli fini diagnostici.
La Società ha individuato nel termine di 120 giorni precedenti il ricovero e nei 120 giorni successivi al ricovero, il limite temporale affinché possano ritenersi rimborsabili le spese di seguito elencate.
1. Spese rimborsabili nei 120 giorni precedenti il ricovero Accertamenti diagnostici, onorari medici, visite specialistiche. Le spese per l’acquisto di medicinali sono rimborsabili su prescrizione effettuata da medico specialista a condizione che il titolo specialistico del medico e la tipologia del medicinale siano attinenti alla patologia oggetto del ricovero.
2. Spese rimborsabili durante il ricovero
I. Onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e per materiale d’intervento ivi comprese le protesi applicate nel corso dell’intervento, anche in regime di intramoenia. In caso di trapianto la Società rimborserà le spese sostenute per l’espianto e il trasporto dell’organo dal donatore; nei casi di donazione da vivente, la Società rimborserà anche le spese sostenute durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali e rette di degenza.
II. Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica ed infermieristica, trattamenti fisioterapici e rieducativi; è inclusa l’assistenza infermieristica privata individuale nel limite di € 55,00 al giorno per un massimo di 30 giorni per ricovero, anche in regime di intramoenia.
III. Le spese per rette di degenza direttamente fatturate dall’Istituto (esclusi i bisogni voluttuari del degente quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bar/telefono/TV ecc.).
3. Spese rimborsabili nei 120 giorni successivi al ricovero o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale
Esami, prestazioni mediche, onorari medici, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi, purché effettuati da professionisti operanti presso centro medico riconosciuto
a termini di legge; cure termali con esclusione delle spese alberghiere e di trasferimento, purché conseguenti e rese indispensabili dall’evento considerato e prescritte da medico specialista all’atto delle dimissioni dall’Istituto di cura.
4. Prestazioni assimilabili ad intervento chirurgico
I. Parto cesareo, aborto terapeutico, parto gemellare o podalico nonché prestazioni sanitarie effettuate sul feto o sul neonato entro il I° mese di vita. Le spese per tali prestazioni sono rimborsabili sino ad un massimo di
€ 5.000,00 per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare.
II. La chirurgia refrattiva (anche senza ricovero) ed i trattamenti con laser eccimeri, limitatamente a quelli effettuati:
- in caso di anisometropia superiore a tre diottrie;
- in caso di deficit visivo pari o superiore a 5 diottrie per
ciascun occhio.
Si conviene tra le parti che l’operatività della presente garanzia è vincolata alla trasmissione, in caso di sinistro, di adeguata documentazione medico specialistica comprovante l’assenza di anisometropia e/o deficit visivo dell’Assicurato alla data di decorrenza della copertura. Tale documentazione verrà fornita alla Società di servizi a cura dell’Assicurato in allegato alla denuncia di sinistro.
Le spese per tali prestazioni sono rimborsabili sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare.
Per ogni prestazione di cui al punto 4 verrà applicata una franchigia di € 250,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato.
5. Interventi specifici
Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie “fuori network” e all’esterno del Servizio Sanitario Nazionale, per i seguenti interventi chirurgici valgono i limiti di rimborso intesi per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare:
- adenoidectomia € 3.000,00;
- appendicectomia € 3.000,00;
- emorroidectomia € 3.000,00;
- ernioplastica inguinale € 3.000,00;
- tonsillectomia € 3.000,00;
- colecistectomia € 5.000,00;
- trattamento chirurgico delle varici degli arti inferiori
€ 5.000,00;
- ricostruzione dei legamenti del ginocchio € 5.000,00;
- meniscectomia € 7.000,00.
Per ogni ricovero verrà applicata una franchigia di € 250,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato.
B) Ricovero senza intervento
La Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente sostenute nel corso di validità della copertura assicurativa, senza alcun limite di massimale per sinistro o per periodo assicurativo, conseguenti a ricovero in Istituto di cura per infortunio o malattia.
Sono comprese le spese sostenute in regime di Day Hospital con l’esclusione dall’indennizzo delle spese di degenza e delle spese per analisi cliniche, esami strumentali e visite eseguite ai soli fini diagnostici. In particolare, sono comprese in garanzia la chemioterapia oncologica, la radioterapia antitumorale e la dialisi.
La Società ha individuato nel termine di 120 giorni precedenti
il ricovero e nei 120 giorni successivi al ricovero il limite temporale affinché possano ritenersi rimborsabili le spese di seguito elencate.
1. Spese rimborsabili nei 120 giorni precedenti il ricovero Accertamenti diagnostici, onorari medici, visite specialistiche. Le spese per l’acquisto di medicinali sono rimborsabili su prescrizione effettuata da medico specialista a condizione che il titolo specialistico del medico e la tipologia del medicinale siano attinenti alla patologia oggetto del ricovero.
2. Spese rimborsabili durante il ricovero
I. Accertamenti diagnostici, medicinali, assistenza medica e infermieristica e cure sostenute durante il periodo del ricovero, anche in regime di intramoenia.
II. Le spese per rette di degenza (esclusi i bisogni voluttuari del degente; a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar/telefono/TV/giornali, ecc.). Tuttavia se il ricovero è eseguito “fuori network” il rimborso delle rette di degenza sarà prestato fino ad un massimo di:
- primo giorno di ricovero: € 400,00 (anche in Day
Hospital);
- ogni giorno successivo: € 300,00.
3. Spese rimborsabili nei 120 giorni successivi al ricovero Xxxxx, prestazioni mediche, onorari medici, medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi, purché effettuati solo da professionisti operanti presso centro medico riconosciuto a termini di legge; cure termali con esclusione delle spese alberghiere e di trasferimento, purché conseguenti e resi indispensabili dall’evento considerato e prescritti da medico specialista all’atto delle dimissioni dall’Istituto di cura.
4. Xxxxx, senza taglio cesareo anche se avvenuto a domicilio
La Società rimborserà all’Assicurato, fino alla concorrenza di
€ 3.000,00, tutte le spese sostenute a fronte delle prestazioni, di cui al punto 2 della sezione 1.1. B, usufruite dall’Assicurato nei 3 giorni antecedenti e nei 3 giorni successivi al parto.
Per ogni parto verrà applicata una franchigia di € 200,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato.
C) Franchigia sui ricoveri
Il rimborso delle spese di cui alle sezioni “1.1 A - Ricovero con intervento” e “1.1 B - Ricovero senza intervento” del presente contratto, verrà effettuato come segue:
- senza l’applicazione di alcuna franchigia o scoperto nel caso in cui le prestazioni per ricoveri, con o senza intervento, fossero effettuate in Network;
- nei soli casi in cui le prestazioni per ricovero (con o senza intervento) fossero effettuate in istituti di cura e/o con medici non compresi in Network, verrà applicato uno scoperto del 25% con un minimo di € 1.000,00 e un massimo di € 5.000,00 per ciascun ricovero;
- nel caso le prestazioni erogate fossero quelle descritte alla:
- sezione 1.1A punto 4 capoverso I
- sezione 1.1A punto 5
- sezione 1.1B punto 4
il rimborso da parte della Società avverrà secondo le modalità indicate e non sarà soggetto ad ulteriore franchigia e/o scoperto;
- qualora le prestazioni per ricoveri (con o senza intervento), rese al di fuori delle convenzioni intrattenute da Blue Assistance con il Network, riguardassero solo quelle dei medici, si applica lo scoperto del 25% con un minimo di
€ 500,00 al totale del sinistro;
- qualora le suddette prestazioni, rese al di fuori delle convenzioni intrattenute da Blue Assistance con il Network riguardassero solo quelle della clinica/Azienda Ospedaliera Pubblica si applica lo
scoperto del 15% con un minimo di
€ 700,00 al totale del sinistro.
D) Servizio Sanitario Nazionale - trasformabilità della prestazione
L’Assicurazione si intende prestata indipendentemente o ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale.
1. Qualora le spese di ricovero siano a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà, in sostituzione del rimborso delle prestazioni descritte nelle garanzie “A) e B)”, un’indennità per ogni giorno di ricovero comprensivo di pernottamento di € 150,00 con il massimo di 300 giorni per sinistro, per nucleo familiare e per periodo assicurativo. In caso di intervento effettuato in regime di Day Hospital si applicherà una diaria di € 100,00 al giorno.
2. Nel caso in cui l’Assicurato, pur in presenza di un ricovero effettuato a carico del Servizio Sanitario Nazionale, debba sostenere in proprio spese per:
- accertamenti diagnostici, ivi compresi gli onorari medici e visite specialistiche sostenuti nei 120 giorni precedenti il ricovero;
- accertamenti diagnostici, ivi compresi onorari medici e visite specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi e cure termali (escluse le spese alberghiere) sostenuti nei 120 giorni successivi al termine del ricovero; e gli accertamenti suddetti siano resi indispensabili dall’evento considerato, la Società rimborserà le spese effettivamente sostenute e l’indennità di cui al punto 1 verrà ridotta a € 100,00 per ogni giorno di ricovero comprensivo di pernottamento, con il massimo di 300 giorni per sinistro, per nucleo familiare e per periodo assicurativo.
E) Ulteriori garanzie
1. Accompagnatore
La Società rimborsa le spese sostenute, debitamente documentate da fatture, notule, ricevute, per il vitto ed il pernottamento in Istituto di cura, o struttura alberghiera
ove non sussista disponibilità ospedaliera, per un accompagnatore dell’Assicurato con il limite giornaliero di € 75,00 e con un massimo di 15 giorni sia in Italia che all’estero per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo familiare, senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia.
2. Cure figli neonati ed adottati
La polizza, nel caso in cui entrambi i genitori risultino assicurati, opera anche nei confronti del neonato o del minore in affidamento preadottivo (senza necessità di loro indicazione sulla polizza) esclusivamente per i primi 6 mesi di vita o di affidamento limitatamente alle spese sostenute, durante il ricovero a seguito di infortunio o malattia. Per il solo neonato sono compresi anche i ricoveri per interventi relativi alla eliminazione o correzione di malformazioni congenite.
A parziale deroga dell’Art. 4 Sezione 3 (Condizioni generali di assicurazione), la garanzia è valida purché il parto o l’affidamento siano avvenuti trascorsi 300 giorni dalla data di decorrenza della copertura.
3. Cure dentarie da infortunio
A parziale deroga di quanto riportato alla Sezione 1.5 (Prestazioni Escluse), la Società, nel caso di cure dentarie conseguenti ad infortunio, rimborsa le spese sostenute nel limite di € 1.500,00 per periodo assicurativo, per persona o per nucleo familiare.
Per ogni fattura verrà applicato uno scoperto del 30% con il minimo di € 55,00.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell’Assicurato.
Ai fini dell’operatività della garanzia è necessaria la presen- tazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti il nesso tra infortunio e cure dentarie.
4. Chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva A parziale deroga di quanto riportato alla Sezione 1.5 (Prestazioni Escluse), la Società rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia plastica, estetica e stomatologia ricostruttiva su neonati (fino al compimento del 3° anno di età) purché conseguenti a neoplasie maligne o infortunio documentato da certificato di Pronto Soccorso. La Società rimborsa le spese sostenute a termini di polizza sino alla concorrenza di € 20.000,00.
5. Tossicodipendenza - Alcolismo - A.I.D.S.
Fermo restando che l’assicurazione cessa automaticamente nei confronti degli Assicurati che nel corso del contratto diventassero tossicodipendenti o alcolisti o avessero contratto l’A.I.D.S., a parziale deroga dell’Art. 7 Sezione 3 (Condizioni generali di assicurazione), si conviene che:
a) in caso di tossicodipendenza o alcolismo, qualora si sottoponga a cure di disintossicazione con ricovero presso Centri abilitati dalle competenti Autorità, in base alla vigente normativa, al recupero psicologico dei tossicodipendenti o degli alcolisti, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, per un periodo massimo di 90 giorni, con il limite giornaliero di € 70,00. Questa estensione di garanzia vale solo per il primo ricovero. Terminato il periodo di ricovero e comunque decorsi 90 giorni dal giorno di inizio del ricovero stesso, l’assicurazione cessa, indipendentemente dall’esito delle cure;
b) in caso di A.I.D.S., la Società rimborsa sino alla concorrenza di € 7.000,00 le spese sostenute durante il ricovero per i 120 giorni successivi alla data in cui l’A.I.D.S. sia risultata in fase conclamata da documentazione medica.
Le garanzie sono prestate senza l’applicazione di alcun scoperto o franchigia.
6. Ricovero con carattere di urgenza effettuato in Italia In caso di infortunio o malattia insorti improvvisamente e con modalità tali da non consentire all’Assicurato di mettersi in contatto con Blue Assistance, la garanzia opera senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia nei modi e nei termini previsti alle Sezioni 1.1 e 1.2.
Durante il ricovero, l’Assicurato o chi per esso dovrà mettersi
Il riconoscimento del “carattere d’urgenza” si concretizza in caso di ricovero d’urgenza in rianimazione o comunque subito dall’Assicurato soccorso in stato d’incoscienza.
in contatto con Blue Assistance fornendo gli estremi della sua identificazione risultanti dalla sua Tessera Sanitaria. Ai fini dell’operatività della garanzia è necessaria la presentazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti l’urgenza del ricovero.
7. Circuito internazionale di cliniche convenzionate
In caso di patologia manifestatasi all’estero e di necessità di un ricovero in loco, con o senza intervento chirurgico, l’Assicurato deve immediatamente contattare il call center Blue Assistance al numero verde 800 017 050 per le chiamate dall’Italia ed al numero x00 000 0000000 per le chiamate dall’estero.
Blue Assistance, dopo il contatto telefonico con l’Assicurato, provvederà a dare incarico al proprio corrispondente in loco
di organizzare le necessarie visite e verifiche e a organizzare
il ricovero presso una struttura ospedaliera idonea in loco.
In caso di ricovero ospedaliero per una patologia indennizzabile a termini di polizza, Blue Assistance autorizzerà il pagamento diretto delle spese mediche dell’Assicurato; qualora Blue Assistance non possa autorizzare il pagamento diretto delle spese mediche, il sinistro, se indennizzabile, sarà rimborsato come previsto dalle Condizioni di polizza.
8. Ricovero con carattere di urgenza effettuato all’estero In caso di infortunio o malattia insorti improvvisamente e con modalità tali da non consentire all’Assicurato di mettersi in contatto con Blue Assistance, la garanzia opera senza applicazione di alcun scoperto o franchigia nei modi e nei termini previsti alle Sezioni 1.1 e 1.2.
Il riconoscimento del “carattere d’urgenza” si concretizza in caso di ricovero d’urgenza in rianimazione o comunque subito dall’Assicurato soccorso in stato d’incoscienza.
Durante il ricovero, l’Assicurato o chi per esso dovrà mettersi in contatto con Blue Assistance fornendo gli estremi della sua identificazione risultanti dalla sua Tessera Sanitaria. Ai fini dell’operatività della garanzia è necessaria la presentazione del certificato di Pronto Soccorso che attesti l’urgenza del ricovero.
F) Limite delle prestazioni
Le garanzie di cui alla presente Sezione 1.1 - Rimborso spese mediche a seguito di ricovero in istituto di cura, sono complessivamente prestate entro il limite massimo di € 300.000,00 per sinistro, per periodo assicurativo e per nucleo famigliare.
Sezione 1.2 - Garanzie
Assicurative Second Opinion
1. Oggetto della prestazione
Il servizio “Second Opinion” permette di accedere per il tramite di Blue Assistance alla consulenza medica specialistica da parte di alcuni primari Centri Medico Specialistici di eccellenza internazionale.
Il servizio “Second Opinion” è prestato con riferimento alle seguenti condizioni patologiche diagnosticate presso strutture sanitarie autorizzate:
- Malattie cardiovascolari;
- Malattie cerebrovascolari (ictus);
- Cecità;
- Sordità;
- Afasia (perdita della parola);
- Tumori maligni;
- Insufficienza renale;
- Trapianto di organo;
- Sclerosi multipla;
- Paralisi;
- Malattia di Parkinson;
- Gravi ustioni;
- Coma.
Il servizio “Second Opinion” consiste in una consulenza medica a distanza, prestata da specialisti che operano presso Centri Medico Specialistici di eccellenza internazionale. Tale consulenza si concretizza in un protocollo diagnostico- terapeutico avente la finalità di supporto dell’Assicurato e del suo Medico Curante nell’individuazione del percorso di diagnosi e cura.
2. Composizione della rete
Il servizio “Second Opinion” viene fornito con il supporto di
partners specializzati nel settore dell’analisi e gestione dei dati clinici attraverso i quali avviene l’accesso ai centri medici internazionali. La composizione della rete di tali centri può subire variazioni nel tempo e a titolo puramente indicativo ne fanno, tra gli altri, attualmente parte:
- Massachusetts General Hospital Massachussets
- Brigham & Women’s Hospital Massachussets
- Xxxx-Xxxxxx Cancer Institute Massachussets
- Cleveland Clinic Ohio
- Xxxxx Xxxxxxx Medical Center Maryland
- Duke University Medical Center North Carolina
- Xxxxxxx Memorial Hospital Florida
- UCLA Medical Center California.
- malattie congenite o H.I.V. correlate.
cinque anni precedenti alla stipula della polizza;
- tutte le malattie preesistenti che si siano manifestate nei
ed esclusioni:
contratto;
- sei prestazioni per persona per l’intera durata del
patologie diverse;
prestazioni per persona per periodo assicurativo per
- una prestazione per patologia, con il massimo di due
La garanzia è inoltre soggetta alle seguenti limitazioni:
successivo a quello di decorrenza della copertura.
assicurazione) la garanzia decorre dalle ore 24 del 60° giorno
A parziale deroga dell’Art. 4 sezione 3 (Condizioni generali di
3. Decorrenza garanzia e limitazioni
in merito alle valutazioni medico-sanitarie della consulenza | |
redatta dai medici specialisti. La “Second Opinion” non | |
deve in alcun modo sostituirsi al parere del medico di fiducia | |
dell’Assicurato, cui egli deve fare riferimento. |
Sezione 1.3 - Critical Illness
1. Oggetto della prestazione
Con la garanzia “Critical Illness” la Società si impegna a pagare all’Assicurato una prestazione in forma capitale pari a € 10.000,00 (diecimila euro) se, nel corso della copertura assicurativa prestata con il presente contratto, viene diagnosticata all’Assicurato una delle malattie gravi di seguito indicate.
pitale verrà ridotta a € 7.500,00 (settemilacinquecento euro).
compiuto i 50 anni di età, la suddetta prestazione in forma ca-
Qualora alla richiesta della prestazione l’Assicurato avesse
4. Attivazione prestazione
riferimento.
indicando eventualmente il medico curante cui fare
XXX, RMN, ecc), ritenuta utile per l’analisi del caso,
sanitaria (cartella clinica, referti analisi, lastre radiografiche,
- inviare a Blue Assistance tutta la propria documentazione
valutare l’operatività della garanzia;
x00 000 0000000 per le chiamate dall’estero. al fine di
800 017 050 per le chiamate dall’Italia ed al numero
- contattare il call center Blue Assistance al numero verde
deve:
Per l’attivazione del servizio di Second Opinion l’Assicurato
Successivamente:
- la documentazione viene esaminata dallo staff medico Blue Assistance che ne valuta la completezza e se necessario chiarisce con Assicurato e/o medico curante i quesiti clinici di cui si chiede risposta;
- lo staff medico cura la preparazione e la traduzione dei file del dossier clinico in accordo con gli standard richiesti dai centri di eccellenza;
- una volta completato il dossier clinico viene trasmesso alla centrale operativa internazionale che in funzione della/e patologia/e e dei quesiti clinici, assegna il caso alla struttura di eccellenza ottimale nella disciplina specifica e coordina gli interventi dei vari specialisti necessari;
- il rapporto diagnostico-terapeutico, redatto dagli specialisti del centro di eccellenza, viene inviato a Blue Assistance attraverso la centrale operativa internazionale;
- Blue Assistance riceve relazione medica riguardo il caso e provvede all’inoltro della stessa all’Assicurato e/o al Medico Curante da lui indicato. Se richiesto, Blue Assistance predispone la traduzione della relazione medica in italiano. Contestualmente viene restituita tutta la documentazione medica.
La prestazione “Second Opinion” verrà erogata entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione (o delle integrazioni richieste) oppure entro tale periodo verranno comunicate all’Assicurato, in forma scritta, le motivazioni di impossibilità a fornire la prestazione medesima.
2. Malattie gravi determinanti l’attivazione della garanzia Ai fini della presente copertura sono considerate malattie gravi le seguenti patologie, diagnosticate od operate, presso strutture sanitarie autorizzate, da parte di medici specialisti:
Infarto miocardico
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco come conseguenza di un apporto insufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi viene formulata sulla base di ciascuno dei seguenti criteri:
1. storia clinica del tipico dolore cardiaco;
2. alterazioni elettrocardiografiche specifiche;
3. alterazione degli enzimi cardiaci.
È esclusa dalla garanzia la “Sindrome coronarica acuta” | ||||||||
nonché | un | aumento | della | Troponina | T | ed | I | senza |
sopraslivellamento del tratto ST. |
Ictus
Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale che ha prodotto un danno neurologico di durata superiore alle 24 ore e comprenda infarto del tessuto cerebrale, emorragia ed embolizzazione da fonte extracranica. Deve esservi prova di deficit neurologico di durata pari ad almeno 3 mesi.
neurologico conseguente ad emicrania.
esclusi dalla garanzia l’ischemia transitoria (TIA) ed il deficit
Oltre a quanto non rientra nella predetta definizione sono
Intervento chirurgico sulle arterie coronarie
mediante la tecnica del key-hole.
un’ostruzione mediante tecniche laser nonché l’intervento
l’angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione di
escluse tutte le procedure terapeutiche non chirurgiche quali
Vengono invece
Intervento chirurgico a cuore aperto per correggere il restringimento o occlusione di due o più coronarie con innesti di bypass. La necessità dell’intervento deve essere provata mediante esame coronarografico.
Tumore
(escluso lo stadio 1). Dalla garanzia sono esclusi la neoplasia | |
intraepiteliale della cervice (CIN) ogni cancro non invasivo | |
(cancro in situ), qualsiasi cancro allo stadio pre-maligno, il | |
cancro alla prostata allo stadio A, qualsiasi cancro della pelle | |
più il melanoma maligno allo stadio IA e ogni tumore maligno | |
in presenza di HIV | . |
Neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale. Si intendono coperti la leucemia e le forme maligne del sistema linfatico come la malattia di Hodgkin
Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità della Società
Insufficienza renale
Malattia renale terminale che si presenta come una perdita irreversibile della funzionalità di entrambi i reni, con l’Assicurato sottoposto a dialisi peritoneale o emodialisi regolare o già sottoposto a trapianto renale.
Trapianto degli organi principali
L’effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas, rene o midollo osseo.
settembre 2003).
Coordinate Bancarie Internazionali - obbligatorie da
(CAB - ABI - n° C/C, il tutto secondo codifiche IBAN -
- le Coordinate Bancarie di C/C intestato all’Assicurato
integrativa;
cui inoltrare eventuale richiesta di documentazione
- riferimento (Istituto di Cura, Medico curante, etc.) a
analisi, lastre radiografiche, XXX, RMN, ecc.);
l’evento patologico in oggetto (cartella clinica, referti
- copia completa della documentazione sanitaria pertinente
Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx - allegando:
richiesta scritta (Raccomandata RR) a Blue Assistance S.p.A. -
deve presentare
3. Fornitura della prestazione
Per accedere alla prestazione l’Assicurato
1. Alta diagnostica
elencate:
nucleo familiare le prestazioni specialistiche qui di seguito
pari a € 5.000,00 per sinistro per periodo assicurativo e per
nel limite del massimale convenuto
La Società, previa prescrizione effettuata da medico specialista indicante la patologia o il sospetto patologico, rimborsa all’Assicurato -
- Diagnostica radiologica con utilizzo di mezzo di contrasto
(angiografia digitale, urografia, cistografia, etc.);
- Risonanza magnetica nucleare;
- TAC;
- Medicina nucleare (scintigrafia, radionefrogramma, etc.);
- Coronografia;
- Ecocolordoppler (vasi, cuore, etc.);
- Ecografia con sonda transviscerale (transesofagea, tran- svaginale, transrettale);
- Esofago-Gastro-duodenoscopia;
- Retto-Colonscopia;
- Broncoscopia;
- Cistoscopia;
sia che venga erogata da strutture non convenzionate
sia che la prestazione venga erogata nell’ambito del Network,
un minimo di € 100,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato,
scoperto del 25% con
- Scintigrafia.
Per ogni prestazione verrà applicato uno
Eventuali richieste di ulteriore documentazione verranno comunicate da Blue Assistance entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione medica.
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione (o delle integrazioni richieste) Blue Assistance darà riscontro all’Assicurato della disposizione del bonifico per l’intero importo indicato all’Art. 1 della presente sezione oppure comunicherà in forma scritta le motivazioni di impossibilità a fornire tale servizio.
Il capitale di cui all’Art. 1 della presente sezione è costante per tutta la durata del contratto e verrà corrisposto, per ogni Assicurato, una sola volta per tutta la durata dello stesso e di eventuali rinnovi. Nessun pagamento sarà quindi dovuto alla diagnosi di una seconda malattia grave.
4. Operatività della garanzia
La garanzia è operante a condizione che l’evento patologi- | ||
co abbia determinato prestazione diretta o effettivamente | ||
rimborsabile ai sensi della Sezione 1.1 di polizza e che la ri- | ||
chiesta della prestazione “Critical Illness” pervenga a Blue | ||
Assistance entro 30 giorni lavorativi dalla effettiva data di | ||
diagnosi. | ||
A parziale deroga dell’Art. 4 Sezione 3 (Condizioni generali di | ||
assicurazione), le garanzie nei confronti dei singoli assicurati | ||
decorrono in ogni caso dalle ore 24.00 del 180° giorno suc- | ||
cessivo alla data di attivazione della copertura. | ||
La prestazione in forma di capitale, in quanto sostegno eco- | ||
nomico addizionale all’Assicurato oggetto di cure, è stretta- | ||
mente legata alla persona e verrà riconosciuta solo all’Assi- | ||
curato stesso, in vita al momento dell’erogazione, intenden- | ||
dosi con questo che il diritto alla stessa non è cedibile a terzi | ||
e si estingue alla morte dell’Assicurato stesso. |
Sezione 1.4 - Prestazioni specialistiche extra-ricovero
La garanzia assicurativa di cui alla presente sezione è ope- | |
rante solo se sulla scheda di polizza ne è indicata la specifica | |
attivazione. Le prestazioni di cui alla presente sezione sono | |
erogate esclusivamente in regime di prestazione indiretta | |
(Art. 9 delle Condizioni generali). |
.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
entro un limite massimo per prestazione
2. Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (esclusa alta diagnostica)
La Società rimborsa,
di € 200,00, le spese per:
- onorari per visite specialistiche ambulatoriali o domiciliari,
anche in regime di intramoenia;
purché tali visite ed esami siano conseguenti a malattia o a | ||
infortunio e comunque con l’esclusione delle visite pediatri- | ||
che, ginecologiche, oculistiche e delle visite e accertamenti | ||
odontoiatrici e ortodontici. | ||
Per l’attivazione della garanzia è necessaria una prescrizione | ||
medica contenente il quesito diagnostico o la patologia che | ||
ha reso necessaria la prestazione stessa. | ||
Relativamente alle visite specialistiche, i documenti di spesa | ||
(fatture e ricevute) debbono riportare l’indicazione della spe- | ||
cialità del medico la quale, ai fini del rimborso, dovrà risultare | ||
attinente alla patologia denunciata |
- analisi ed esami diagnostici di laboratorio in genere;
sia che venga erogata da strutture non convenzionate.
sia che la prestazione venga erogata nell’ambito del Network,
con il minimo di € 55,00 che rimarrà a carico dell’Assicurato,
scoperto del 30%
.
Per ogni prestazione verrà applicato uno
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell’Assicurato.
familiare.
zioni su indicate è pari a € 1.600,00 per persona e per nucleo
Il massimale annuo Assicurato per il complesso delle presta-
3. Aumento massimale per assenza sinistri
Resta convenuto che a ogni scadenza annuale intermedia i limiti di risarcimento previsti nella sezione 1.4 - Prestazioni specialistiche extra-ricovero vengono ridefiniti nel seguente modo:
- se nel corso dell’annualità di polizza trascorsa non sono avvenuti e/o denunciati sinistri risarcibili ai sensi della presente Sezione 1.4, se non il rimborso di tickets sanitari relativi a prestazioni effettuate in ambito SSN, il limite di € 5.000,00 relativo alla garanzia di cui al punto 1 “Alta diagnostica” si intende aumentato a € 7.000,00
l’implantologia.
- le visite, le cure e le protesi dentarie ed ortodontiche,
sottoposti a verifica continua della qualità;
regionali in centri individuati dalle singole regioni e
materno o ecografici, attuati con specifici programmi
sulla base dei parametri biochimici valutati su sangue
da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie)
- probabilità di 1/250 o maggiore che il feto sia affetto
- anomalie malformative evidenziate ecograficamente;
compatibili con la fertilità;
- genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali
associato ad effetto fenotipico;
- genitore portatore di riarrangiamento strutturale non
cromosomica;
- genitori con precedente figlio affetto da patologia
Ufficiale 20/10/1998):
di rischio (Indicazioni alla Diagnosi Prenatale - Gazzetta
inferiore a 35 anni in assenza delle seguenti circostanze
- amniocentesi e villocentesi effettuati su donne di età
di inserimento in garanzia);
per l’annualità successiva e il limite di € 1.600,00 relativo alla garanzia di cui al punto 2 “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (esclusa Alta diagnostica)” si intende aumentato a € 2.100,00 sempre per l’annualità successiva;
- se nel corso dell’annualità di polizza trascorsa sono avvenuti e/o denunciati sinistri risarcibili ai sensi della presente Sezione 1.4 (con esclusione dei tickets sanitari) il limite di € 5.000,00 relativo alla garanzia di cui al punto
1 “Alta diagnostica” e il limite di € 1.600,00 relativo alla garanzia di cui al punto 2 “Visite specialistiche e accertamenti diagnostici (esclusa Alta diagnostica)” si intendono confermati per l’annualità successiva.
Sezione 1.5 - Prestazioni escluse
tempo dalla data di sottoscrizione (o dalla successiva data
- i risarcimenti da gravidanza prima di 300 giorni a far
all’infertilità o finalizzati alla fecondazione assistita;
- tutte le procedure, accertamenti ed interventi relativi
di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi
più la guarigione con trattamenti medici o che rendono
condizioni fisiche dell’Assicurato che non consentono
- lungodegenze, intese quali ricoveri determinati da
- aborto volontario;
- ogni conseguenza di anoressia e bulimia;
- trattamenti di medicina alternativa (fitoterapia, agopuntura);
non specificamente inclusi in garanzia);
- acquisto di farmaci/medicinali e di presidi ortopedici (ove
- cure omeopatiche ed omeopatia in genere;
nervoso;
e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento
ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose
guenza di malattie mentali ed i disturbi psichici in genere,
- i trattamenti psicoterapici e le spese sostenute in conse-
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate
- le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del
immersione con autorespirazione;
o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano,
roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci
lato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di
aerei; di infortuni subiti in occasione della pratica del pugi-
prie azioni delittuose e della pratica di sports e/o hobbies
facenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di pro-
stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupe-
- la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di
carattere estetico;
- le applicazioni o la chirurgia plastica o stomatologica di
di psicofarmaci o di stupefacenti;
ci o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico
- la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcoli-
- acquisto di montatura di occhiali e lenti anche a contatto;
Non sono, inoltre, risarcibili le spese per:
contratto.
sul questionario sanitario redatto all’atto della stipula del
alla stipulazione del contratto non esplicitamente indicati
e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente
Sono sempre escluse le conseguenze di infortuni, malattie
norma delle disposizioni vigenti.
da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività a
Sono sempre escluse le prestazioni sanitarie non effettuate
In relazione alle garanzie assicurative prestate nelle Sezioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 resta convenuto tra le parti quanto segue.
Sezione 2 - Assistenza
I servizi di Assistenza vengono forniti da Inter Partner Assistance S.A. - Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxx.
Le modalità di accesso a tali servizi sono regolate al punto 20
della presente sezione.
1. Prestazioni
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sottoindicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di risarcimento.
2. Consulenza medica
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
3. Invio di un medico generico in Italia
giorni festivi
dalle ore 20 alle ore 8 o nei
Qualora a seguito di infortunio o malattia l’Assicurato, in Italia, necessiti di un medico
e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Società, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell’Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.
4. Trasporto in autoambulanza in Italia
complessivo (andata/ritorno)
pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso
fino alla concorrenza di un importo
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di un trasporto in autoambulanza, successivamente al ricovero di primo soccorso, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi
.
5. Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato e rientro
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di
residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Centrale Operativa previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà:
- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell’Assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
- aereo sanitario (solo per i Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente
barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai Medici della Centrale Operativa.
Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
Alla dimissione dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Centrale Operativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Centrale Operativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato:
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società fino ad un importo massimo di € 10.000,00, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
6. Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di essere trasportato dall’Istituto di cura presso il quale è stato ricoverato al proprio domicilio, la Centrale Operativa invierà direttamente un’autoambulanza oppure un taxi per permettere all’Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di rientrare al proprio domicilio.
La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un
massimo di € 150,00 per sinistro.
7. Invio di un infermiere in Italia
Qualora l’Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia, abbia bisogno di essere assistito da un infermiere, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato un infermiere professionale, assumendone la Società l’onorario fino ad un massimo € 250,00 complessive per sinistro.
Assistenza sanitaria in viaggio
Le prestazioni che seguono sono fornite quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell’Assicurato.
8. Viaggio di un familiare
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato in viaggio da solo necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l’Assicurato ricoverato.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
9. Rientro sanitario
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un istituto di cura attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla prestazione:
- le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il viaggio;
- le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
La prestazione non è altresì dovuta qualora l’Assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
10. Rientro salma
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di € 5.000,00 per sinistro. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo diventerà operante dal momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto a garanzia del costo residuo garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
11. Prolungamento del soggiorno all’estero
Qualora l’Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Centrale Operativa, ricevuta la sua comunicazione, organizza il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di tre giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di € 100,00 al giorno per ciascun Assicurato.
Al suo rientro l’Assicurato dovrà fornire tutta la
documentazione necessaria a giustificare il prolungamento
del soggiorno.
12. Interprete a disposizione all’estero
Qualora, in caso di ricovero in ospedale a seguito di infortunio o malattia improvvisa, l’Assicurato trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico i costi fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.
La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono
filiali o corrispondenti della Centrale Operativa.
13. Invio di medicinali urgenti all’estero
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, per le cure del caso necessiti urgentemente, secondo parere medico, di specialità medicinali (sempreché commercializzate in Italia) irreperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviargliele con il mezzo più rapido tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali.
La Società terrà a proprio carico le spese di ricerca e spedizione dei medicinali, mentre restano a carico dell’Assicurato i costi di acquisto dei medicinali stessi.
Assistenza domiciliare integrata
Le prestazioni che seguono sono fornite al domicilio, purché situato in Italia, dell’Assicurato dopo le sue dimissioni da un ricovero, dovuto a malattia o infortunio, della durata di almeno 8 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 12 giorni se senza intervento chirurgico.
14. Assistenza domiciliare post ricovero
La Centrale Operativa, su richiesta scritta da parte del medico curante dell’Assicurato, organizza e gestisce la prosecuzione del ricovero in forma domiciliare mediante prestazioni di personale medico e paramedico convenzionato per un massimo di 15 giorni consecutivi dopo le dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
Le modalità per l’accesso al servizio, accertata la necessità della prestazione, verranno definite dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante dell’Assicurato.
La Centrale Operativa dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
15. Prestazioni professionali post ricovero
Qualora l’Assicurato necessiti di personale medico (medico generico o specialista cardiologo, internista, chirurgo) e/o paramedico (infermiere professionale, fisiokinesiterapista, operatore assistenziale) la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l’invio di un professionista fino ad un massimo di 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
16. Servizi sanitari post ricovero
Qualora l’Assicurato necessiti di:
- eseguire presso il proprio domicilio prelievi del sangue, ecografie ed altri accertamenti diagnostici, purché effettuabili al domicilio;
- usufruire del ritiro e della consegna al proprio domicilio
degli esiti di esami ed accertamenti diagnostici;
- usufruire della consegna al proprio domicilio di farmaci e
articoli sanitari;
la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad organizzare il servizio fino a 3 volte complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
17. Servizi non sanitari post ricovero
Qualora l’Assicurato necessiti di svolgere incombenze connesse con la vita familiare quotidiana quali pagamento di bollettini postali, acquisto di generi di prima necessità, incombenze amministrative, disbrigo di faccende
domestiche, sorveglianza minori, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare proprio personale di servizio fino a 10 ore complessive per ogni episodio di ricovero e comunque entro 15 giorni dalle dimissioni dall’istituto di cura, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
La Centrale Operativa concorderà preventivamente con l’Assicurato le modalità per l’accesso al servizio e a tal fine dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per poter organizzare il servizio stesso.
18. Attivazione della Centrale Operativa
Tutte le prestazioni sono erogabili esclusivamente previa attivazione della Centrale Operativa.
19. Richiesta di assistenza
Dovunque si trovi in Italia ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo a:
- Inter Partner Assistance S.A. Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000
00000 Xxxx
- numero verde: 800 969 649
- oppure al numero di Roma: 06 42115649
- per chiamate dall’estero può comporre il seguente numero:
x00 00 00000000
- oppure se non può telefonare può inviare un fax a: 00 0000000 (x00 00 0000000 dall’estero).
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita;
2. nome e cognome;
3. numero di polizza;
4. indirizzo del luogo in cui si trova;
5. il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
La Centrale Operativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornire integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
20. Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni previste, non verranno forniti indennizzi o prestazioni alternative compensazione.
21. Validità della copertura
L’assicurazione vale in tutto il mondo.
Quando nelle prestazioni si fa riferimento all’Italia, tale riferimento s’intende esteso alla Repubblica dì San Marino e allo Stato Città del Vaticano.
Le prestazioni che prevedono un viaggio di rientro sono va- lide nei soli confronti degli Assicurati con residenza in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Per ciascun periodo di permanenza continuata all’estero neI corso di ciascun periodo assicurativo di validità della garanzia, la copertura ha durata massima di 60 giorni.
Consulenza medica,
Ad eccezione di quanto previsto per la prestazione a)
ciascuna delle altre prestazioni di assistenza è fornita non più di tre volte per annualità assicurativa.
Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la
- il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade
modifiche;
previsto all’Art. 2952 del Codice Civile e successive
origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto
il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato
- ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro
compensazione;
o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di
prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi
- qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più
stupefacenti e allucinogeni;
alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di
- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di
- malattie nervose e mentali;
svolte a titolo professionale;
tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive
e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché
temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche
guida ed uso di xxxxx-xxxxxx, sport aerei in genere, atti di
- accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci,
attività: alpinismo con scalata di rocce;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti
- suicidio o tentato suicidio;
- dolo dell’Assicurato;
saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari,
ne artificiale di particelle atomiche;
nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazio-
stiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteri-
provocati o dipendenti da:
garanzie di cui alla Sezione 2) non sono dovute per sinistri
Tutte le prestazioni di Assistenza (cioè prestate ai sensi delle
quinquennio precedente.
- assenza di polizze malattia annullate per sinistro nel
- condizioni di non assicurabilità;
controfirmate sulla scheda di polizza e relative a:
1894 del Codice Civile, le dichiarazioni del Contraente
Analogamente, sono rilevanti ai sensi degli Artt. 1892 -
Codice Civile.
dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del
o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale
sanitario, relative a circostanze che influiscono sulla
dell’Assicurato rese in sede di compilazione del questionario
contratto e quindi le dichiarazioni inesatte o reticenti
I questionari formano parte integrante dell’emittendo
non goduta al netto degli oneri fiscali.
la Società restituirà al Contraente la parte di premio pagata e
o la copertura prestata al singolo Assicurato; in questo caso
sospensione le parti avranno facoltà di annullare il contratto
tra le parti. Trascorsi trenta giorni lavorativi dalla data di
sospesa fino alla conferma/modifica del contratto concordata
tramite il questionario, la copertura assicurativa si intende
integrazioni ai contenuti delle risposte fornite dall’Assicurato
Qualora il medico di famiglia introducesse delle modifiche/
sottoscrizione del contratto.
del medico di famiglia entro 15 giorni lavorativi dalla data di
alla trasmissione del questionario completo di firma e timbro
riduzione del periodo di aspettativa - carenza è subordinata
aspettativa - carenza nei termini di cui al successivo Art. 4; tale
precedenti alla stipula del contratto ridurrà il periodo di
prestato l’assistenza sanitaria di base nei due anni almeno
questionario dal/i medico/i di famiglia che abbia/abbiano
Per ogni singolo Assicurato, la controfirma e timbro del
fa le veci.
firmati dall’Assicurato o per i minori dal genitore o da chi ne
22. Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
Il | Contraente | deve | comunicare | alla | Società | eventuali |
aggravamenti del rischio, ivi comprese le variazioni relative | ||||||
alla professione e al luogo di residenza delle persone | ||||||
assicurate, ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. |
3. Aggravamento del rischio
due anni precedenti alla stipula del contratto. Qualora
abbiano prestato assistenza sanitaria di base almeno nei
dal/i medico/i di famiglia dell’Assicurato che abbia/
questionario anamnestico risulti controfirmato e timbrato
alla data di decorrenza della copertura purché il
- per le malattie dalle ore 24.00 del 20° giorno successivo
assicurativa;
- per gli infortuni dalla decorrenza della copertura
le, le garanzie nei confronti dei singoli assicurati decorrono:
Anche in deroga al 1° comma dell’Art. 1899 del Codice Civi-
dalla data del pagamento stesso.
che seguono del presente articolo si intenderanno riattivati
denza, i termini di aspettativa - carenza - di cui ai paragrafi
Nel caso di pagamento avvenuto dopo il 60° giorno dalla sca-
1901 del Codice Civile).
re dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto pagamento (Art.
15° giorno successivo alla scadenza, e riprenderanno vigo-
te pagate, le garanzie resteranno sospese dalle ore 24.00 del
Qualora le rate di premio successive alla prima non siano sta-
mento.
ranno attive dalle ore 24.00 del giorno dell’avvenuto paga-
mente alla data di decorrenza del contratto, le garanzie sa-
Qualora il pagamento della prima rata avvenga successiva-
ne sia stato concesso il frazionamento.
di 365 giorni cioè un anno, ed è dovuto per intero anche se
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione
- l’Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall’esame del sinistro stesso;
- la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
23. Altre assicurazioni assistenza
Nel caso in cui l’Assicurato, titolare di altra assicurazione | |
assistenza, si rivolgesse per le medesime prestazioni di | |
cui alla presente copertura ad altra Società, le suddette | |
prestazioni saranno operanti nei limiti ed alle condizioni | |
previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato | |
degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Società | |
assicuratrice che ha erogato la prestazione. |
Sezione 3 - Condizioni generali
4. Pagamento del premio, decorrenza delle prestazioni e termini di aspettativa - carenza
Valide per tutte le prestazioni assicurative esclusa l’assistenza
1. Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero.
2. Dichiarazione dell’Assicurato - Questionario sanitario All’atto della sottoscrizione della polizza il Contraente fornisce in originale un questionario sanitario per ogni singolo Assicurato.
I questionari devono essere compilati in ogni loro parte e
decorrenza della copertura;
- per il parto, dalle ore 24.00 del 300° giorno successivo
della copertura, dalle ore 24 del 180° giorno dalla data di
diagnosticate nei primi 30 giorni dalla data di decorrenza
le conseguenze di infortuni pregressi e per le patologie
ed insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, per
diretta di stati patologici non conosciuti dall’Assicurato
- per le malattie che siano l’espressione o la conseguenza
carenza di 20 giorni si intende aumentato a 180 giorni;
medico/i di famiglia il suddetto termine di aspettativa -
il questionario non risulti controfirmato e timbrato dal/i
9. Denuncia e pagamento del sinistro Prestazione indiretta - rimborso all’Assicurato
La Società effettua, a cura ultimata, il pagamento di quanto | ||
dovuto dietro presentazione, in originale ed unitamente al | ||
modulo di richiesta di rimborso opportunamente predisposto, | ||
delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente | ||
quietanzate, accompagnate, in caso di ricovero, dalla cartella | ||
clinica completa. | ||
La documentazione deve essere intestata all’Assicurato e il | ||
rimborso avviene in favore dell’Assicurato. Agli effetti del | ||
rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono esse- | ||
re prescritte ed effettuate da medico, corredate dalla relativa | ||
diagnosi, nonché fatturate da un istituto di cura, da uno stu- | ||
dio medico o da medico specialista. |
corso di uno stesso contratto.
pattuizione vale anche nel caso di variazioni intervenute nel
maggiori somme previste dal nuovo contratto. La presente
operano soltanto in relazione alle nuove garanzie e/o alle
Società riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra
soluzione di continuità, di altro contratto analogo della
Qualora il contratto sia stato emesso in sostituzione, senza
avuto inizio dopo questa data.
decorrenza della copertura, purché la gravidanza abbia
dalle ore 24.00 del 60° giorno successivo alla data di
- per le patologie dipendenti da gravidanza o puerperio,
alla data di decorrenza della copertura;
In caso di più ricoveri per la medesima patologia effettuati a breve distanza di tempo, la Società può richiedere per le degenze successive al primo ricovero una relazione clinica specialistica che li giustifichi.
La Società effettua il pagamento delle prestazioni ricevute | ||
dall’Assicurato a termine di convenzione in regime di | ||
assistenza diretta, e cioè con il pagamento da parte | ||
dell’Assicurato delle sole franchigie e scoperti nei casi previsti | ||
nonché delle prestazioni non garantite dalle convenzioni in | ||
corso con le Case di Cura, i professionisti e i centri clinici | ||
convenzionati. | ||
La garanzia di prestazione diretta è operante in caso di ricovero | ||
(con o senza intervento) e a condizione che l’Assicurato si sia | ||
avvalso di uno o più dei professionisti o degli istituti erogatori | ||
delle prestazioni facenti parte del network e abbia richiesto | ||
autorizzazione a Blue Assistance con un preavviso di almeno | ||
tre giorni lavorativi. |
Prestazione diretta - pagamento diretto del fornitore della prestazione
5. Calcolo del premio e adeguamento
Il premio annuo calcolato all’atto della stipula del contratto resta immutato per tutta la durata contrattuale.
Qualora l’assicurazione venga prestata per l’interezza del nucleo familiare, purchè composto da almeno 2 persone, il premio imponibile complessivo relativo a tali garanzie verrà diminuito del 10%.
Tale riduzione di premio è vincolata all’inserimento in polizza di copia dello stato di famiglia, avente data di emissione non anteriore a oltre 2 mesi dalla data di stipulazione della polizza. Inoltre se il contratto è stato emesso in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altro contratto durato 5 anni riguardante gli stessi Assicurati e le stesse garanzie nonchè esente da sinistri avvenuti e/o denunciati (se non relativi al rimborso di tickets sanitari relativi a prestazioni SSN), alla scadenza di 5 anni, il premio imponibile annuo, calcolato sulla base delle tariffe aggiornate, verrà diminuito del 20%.
6. Altre Assicurazioni
Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l’eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di darne preavviso in caso di sinistro.
7. Persone non assicurabili
Premesso che la Società, qualora fosse stata a conoscenza | ||
che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza | ||
o siero positività HIV, non avrebbe consentito a prestare | ||
l’assicurazione, si conviene che, qualora uno o più malattie | ||
o delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del | ||
contratto si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice | ||
Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello | ||
stato di salute dell’Assicurato. | ||
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenze si applica quanto | ||
disposto dall’Art. 2 dichiarazioni dell’Assicurato. |
8. Prova del contratto, forma e validità delle comunicazioni I rapporti relativi alla garanzia in intestazione sono regolati unicamente sulla base del presente documento.
Tutte le comunicazioni debbono essere fatte per mezzo di | ||
lettera raccomandata AR, telegramma oppure fax alla sede | ||
dell’Agenzia, all’intermediario autorizzato o alla sede della | ||
Società. | ||
Qualunque variazione dell’assicurazione dovrà risultare da | ||
atto scritto firmato da entrambe le parti. |
Blue Assistance mette a disposizione il proprio call center per la richiesta di informazioni relative sia agli istituti e medici convenzionati che agli ambiti e la portata delle garanzie prestate con le varie convenzioni e per il supporto medico.
Il call center è accessibile al numero verde 800 017 050 per le chiamate dall’Italia ed al numero x00 000 0000000 per le chiamate dall’estero.
L’elenco delle strutture convenzionate, la tipologia e le
modalità di erogazione dei servizi prestati e la relativa modulistica sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla denuncia di sinistri relativi a interventi di chirurgia refrat- | |
tiva e a trattamenti con laser eccimeri, l’Assicurato dovrà al- | |
legare adeguata documentazione medica comprovante l’as- | |
senza di anisometria e/o deficit visivo alla data di decorrenza | |
della copertura. |
10. Persone assicurabili - inclusioni ed esclusioni nel novero degli Assicurati - Assicurazione per conto altrui Sono singolarmente assicurabili tutte le persone incluse nello “stato di famiglia” purché conviventi. Con esplicita pattuizione contrattuale il Contraente potrà far rientrare nel nucleo familiare una persona non inclusa nello stato di famiglia purché convivente e domiciliata presso lo stesso. I familiari risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato debbono essere inseriti contestualmente al Contraente oppure alla prima scadenza annua utile previa compilazione e relativa valutazione del questionario sanitario. L’inclusione dei familiari in un momento successivo alla data di decorrenza della copertura per il Contraente è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio o nuove nascite; in questo caso il coniuge o il convivente oppure il neonato potranno essere inseriti in xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di certificazione della variazione dello stato di famiglia
oppure alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
11. Durata dell’Assicurazione
Il contratto di assicurazione, fermi restando i termini iniziali di decorrenza delle garanzie stabiliti nell’Art. 4 delle Condizioni di assicurazione, ha durata massima di 5 anni, a partire dalle ore 24.00 del giorno della data di sottoscrizione dell’assicurazione senza possibilità di rinnovo.
La copertura assicurativa cessa alla scadenza contrattuale e può essere proseguita attraverso la stipula di un nuovo contratto.
12. Recesso dall’Assicurazione
A seguito di un sinistro avvenuto e denunciato entro i pri- mi due anni dalla data di decorrenza è facoltà di entrambe le parti di recedere dal contratto. In caso di polizze che as- sicurino due o più persone il recesso può essere esercitato da entrambe le parti limitatamente al solo Assicurato cui si riferisce il sinistro.
Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successi- vo al pagamento dell’indennizzo o alla contestazione formale della richiesta/offerta di indennizzo.
L’assicurazione cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la spe- dizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione del contratto e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio.
Trascorsi due anni dalla data di prima sottoscrizione, la sola Società perde il diritto al recesso.
13. Controversie
In caso di controversie di natura medica sulla risarcibilità delle spese e/o sulla entità dei risarcimenti o indennizzi è data facoltà alle parti, ove entrambe consenzienti, a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi delle indennità a norma e nei limiti delle condizioni di assicurabilità, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove risiede l’Assicurato.
Xxxxxxx interessato sostiene le proprie spese e remunera il medico da esso designato, contribuendo per metà alle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per gli interessati anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
14. Valuta di pagamento
Le indennità e i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese.
15. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del
Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle
imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza.
16. Foro competente
Il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente.
17. Rinvio alle norme di legge
L’assicurazione è regolata dalla legge italiana.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge.
18. Termini di prescrizione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 365 giorni cioè un anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche.
Mod. EAT 560 - 03/2017
DARAG Italia S.p.A.
Sede e direzione generale
Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx xxxxx@xxxxxxxxx.xx
DARAG Italia S.p.A. · Società per Azioni a socio unico · Capitale sociale € 43.900.000 i.v. · Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) · N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151 · Partita IVA N° 10042300151 · Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 · Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.