PLUS AUTO NOBIS
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
PLUS AUTO NOBIS
Polizza
Corpi Veicoli Terrestri
FASCICOLO INFORMATIVO
Modello: PAN Edizione: Luglio2012 Versione: 07.12.01
Il presente Fascicolo informativo contenente
a) Nota informativa (comprensiva del Glossario)
b) Condizioni di assicurazione
c) Modulo di polizza
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
a1) NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI
(Art.185 Decreto legislativo 7 settembre 2005 N.209)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all’Assicurato (il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui diritti e sugli obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1 – Informazioni generali Sede Legale
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Telefono 000 0000000
Direzione Operativa
Xxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Telefono 000 0000000
Sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Email xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2011 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta a 6,04 milioni di Euro di cui 5 milioni per capitale sociale e 1,04 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2011, è di 2,58.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
3 – Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica Italiana.
Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative previste dall’Ordinamento italiano. Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato dalla legislazione del medesimo Stato.
Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Xxxxx 18 dicembre 1984 n. 975.
4 – Durata del contratto
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. L’indicazione se il contratto non è a tacito rinnovo è riportata nel Modulo di polizza.
Se non disposto diversamente nel Modulo di Polizza, il contratto ha validità annuale e si rinnova tacitamente.
5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
La polizza individua limitazioni ed esclusioni. A tal fine leggere attentamente: Art.2.1- 3.1- Oggetto dell’Assicurazione, Art 2.2 - 3.2 – 4.10 – Esclusioni.
AVVERTENZE:
A) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da leggere attentamente a tal riguardo sono i seguenti: art. 1– Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 1.2 Assicurazione presso diversi assicuratori; art 1.5 – 2.3 - Denuncia di sinistro, Art 1.12 – Facoltà di recesso in caso di sinistro.
B) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo vedere art. 1.6 – Accertamento ed indennizzo del danno, art 2.4- 3.4 – Liquidazione del danno
C) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere art 2.5-3.5 –Scoperto a carico dell’Assicurato.
AVVERTENZE:
• Eventuali dichiarazioni false e reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione.
• Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
7 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento o diminuzione del rischio come prescritto dagli articoli del codice civile n. 1897 e 1898 nonché dall’articolo 11 – Variazioni delle mansioni dell’assicurato delle Condizioni di Polizza
8 – Premi
Il pagamento del premio annuo può avvenire con frazionamento annuale o semestrale.
9 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere, tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della volontà di interrompere i termini prescrizionali. L’Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate di premio entro un anno dalle singole scadenze.
10 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
11 – Regime fiscale
Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali: - del 13, 50% per le garanzie Corpi Veicoli Terrestri
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12 – Sinistri – liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZE:
• Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A riguardo leggere attentamente gli articoli 9 – Denuncia di altre assicurazioni; 12 – Criteri di indennizzabilità, 21- Denuncia dell’infortunio e relativi obblighi, 22 – Liquidazione,
34 – Criteri di indennizzo, 41 – Denuncia della malattia e relativi obblighi, 42- Criteri di valutazione
13 – Reclami
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. UFFICIO RECLAMI
Xxx Xxxxx, 00 00000 - Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel: 000 0000000
Fax: 000 0000000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 XXXX
Oppure Fax 00-00000000/00-00000000
Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’ISVAP, deve contenere:
a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c) breve descrizione del motivo di lamentela,
d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’ ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata adita l’Autorità Giudiziaria. Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità Giudiziaria.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno invece presentati direttamente all’ISVAP. L’ISVAP riporta sul suo sito Internet - xxx.xxxxx.xx - le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono
essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in merito alla trattazione del reclamo.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale
Presidente ed Amministratore Delegato Xxxxxxxxx Xxxxxxx
a2) Glossario
”Assicurato” | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
“Assicurazione” | Il contratto di assicurazione |
“Audiofonovisivi” | Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati. . |
“Autorità” | Autorità di pubblica sicurezza. |
“Contraente” | Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone; |
“Degrado” | Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura |
“Dueruote” | La rivista mensile pubblicata dall’editoriale Domus |
“Impresa assicuratrice” | Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. |
“Indennizzo” | La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro; |
“Intermediario” | Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. |
“Franchigia” | Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato. |
“Optionals” | Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo |
“Polizza” | Il documento che prova l'assicurazione; |
“Premio” | La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice; |
“Quattroruote” | La rivista mensile pubblicata dall’editoriale Domus |
“Scoperto” | La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. |
“Sinistro” | Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; |
“Tuttotrasporti” | La rivista mensile pubblicata dall’editoriale Domus |
“Valore a nuovo” | Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate richiamate oppure in via sussidiaria il valore indicato nella fattura di acquisto comprensivo degli accessori e dell’IVA (salvo che all’Assicurato/Contraente sia consentita la detrazione a norma di Legge). |
“Valore commerciale” | Il valore determinato in base al suo deprezzamento per effetto dell’età, stato di conservazione e usura. Tale valore può essere rilevato: - A) per le autovetture e i veicoli ad uso privato quotate dalla rivista “Quattroruote”, dal listino “Automobili usate” riportato dalla rivista medesima corretto in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo; B) per gli altri veicoli, dal listino dei veicoli usati delle riviste Dueruote e Tuttotrasporti corretto in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo. |
“Vetrocar” | Società convenzionata specialista in Italia per la riparazione e la sostituzione dei cristalli degli autoveicoli. |
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b) Condizioni di Assicurazione
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 166 del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005 n. 209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere “grassetto” e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza.
Sommario:
1. Condizioni generali di assicurazione
2. Garanzie incendio e furto
3. Garanzia kasko danno totale
4. Condizioni Aggiuntive
5. Garanzie accessorie e garanzia assistenza
6. Franchigie e scoperti
1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONI
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art .1.2 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunica- zioni di cui sopra, comporta per l'assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo. E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del dan- no.
Art. 1.3 – Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio
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L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
In caso di disdetta data da una delle parti l’assicurazione cessa invece dalle ore 24:00 del giorno della scadenza.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
In caso di frazionamento del premio può essere prevista un’addizione nella misura indicata nel modulo di polizza.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Art. 1.4 - Valore a nuovo del veicolo
Per la determinazione del valore a nuovo del veicolo si considerano unicamente validi i valori indicati nei listini a nuovo del veicolo di prima immatricolazione, determinato dal costruttore e risultante dalle riviste specializzate richiamate nel presente contratto; qualora il veicolo presenti allestimenti speciali e/o dedicati, dovrà esserne fatta specifica menzione in polizza previa presentazione della fattura di acquisto e di idonea documentazione del costruttore e/o dell’allestitore.
Nel caso in cui il valore reale del veicolo sia superiore a quello indicato all’atto della stipula del contratto, se vi è stato dolo da parte dell'Assicurato; in questo caso la Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso nei limiti stabiliti dalla legge. Negli altri casi si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 1.5 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto a mezzo di raccomandata
A.R. all’Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Generale della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., entro 3 giorni dall’evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto nonché l’entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.
Nel caso di omissione dell’obbligo di avviso di cui sopra, l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all’indennità.
Nei casi di atti vandalici ed eventi socio-politici, qualora operante la condizione aggiuntiva 4.3, dovrà essere effettuata denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana.
Art. 1.6 - Accertamento ed indennizzo del danno
L’ammontare dell’indennizzo ed il suo accertamento sono concordati dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed uno dal Contraente .
I due periti hanno facoltà di nominarne un terzo imparziale quando si verifichi disaccordo tra di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi vengono prese a maggioranza.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola parte, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione in sinistro si è verificato.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite tra le parti. Art. 1.7 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell’atto di liquidazione in originale debitamente firmato e sottoscritta.
Art. 1.8 – Durata del contratto – Xxxxxx xxxxxxx
Il contratto ha validità annuale ed alla sua naturale scadenza, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per un anno e così successivamente.
Art. 1.9 - Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.
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Art. 1.10 - Oneri fiscali ed amministrativi
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti.
Art. 1.12 - Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art.1.13- Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Croazia e della Svizzera del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.
Art 1.14 – Determinazione del premio
Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Modulo di polizza con riferimento al tipo di veicolo, uso, marca, modello e allestimento, al luogo di residenza del proprietario ed agli altri soggetti eventualmente riportati sulla polizza stessa, relativamente alla garanzia Furto, in caso di leasing, il premio è determinato sulla base della residenza o della sede legale del Contraente/Locatario.
Art.1.15 – Garanzie prestate e relativi scoperti e franchigie
Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle richiamate nel modulo di polizza.
Le franchigie e gli scoperti relativi alle garanzie prestate sono riportati all’art. 6 - Franchigie e scoperti.
2. GARANZIE INCENDIO E FURTO
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
1) Beni assicurati
L’Assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti:
a) dal veicolo;
b) parti di ricambio;
c) dagli optionals e dagli apparecchi audio-fonovisivi stabilmente fissati.
2) Eventi assicurati
Gli eventi assicurati sono:
a) incendio sia totale che parziale, con sviluppo di fiamma;
b) azione del fulmine, esplosione o scoppio del carburante contenuto del serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
c) furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine sia soltanto tentato;
d) rapina del veicolo, sia portata a termine sia soltanto tentata.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
Art. 2.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
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• atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, inondazioni, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti estorsivi, sabotaggio e vandalismo. Sono inoltre sempre esclusi i danni:
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’ Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o con- viventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
• causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.
Per motocicli e motocarrozzette, sono esclusi i danni da.
• Furto totale del veicolo, ove non ricoverato, nel caso non sia stato impiegato un efficace congegno di bloccaggio;
• Furto di accessori di serie, optional ed altri accessori, parti di ricambio o singole parti se non avvenuto congiuntamente al furto del veicolo stesso.
Art. 2.3 - Denuncia del sinistro
Fermo quanto disposto in merito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all’Autorità competente subito dopo il fatto.
Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere presentata sia alla competente Autorità locale, sia ripetuta alla competente Autorità italiana.
Art. 2.4 - Liquidazione del danno
A) Perdita totale del veicolo
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “QUATTRORUOTE” per autovetture, “DUERUOTE” per i motoveicoli, “TUTTOTRASPORTI” per veicoli commerciali, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli eventuali optionals il cui valore è espressamente richiamato in polizza. E’ equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Per le vetture ad uso privato ed ai veicoli ad uso promiscuo che non hanno superato 16 mesi dalla data di prima immatricolazione, compresi gli accessori non di serie dichiarati in polizza, verrà corrisposto il valore a nuovo
Qualora Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari caratteristiche, impegnandosi ad informare l’Assicurato almeno 60 gg. prima della scadenza del contratto.
Con il pagamento del premio si intenderà accettata dell’Assicurato l’eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.
B) Danni parziali
In caso di furto parziale che avvenga entro i primi tre anni dalla data di prima immatricolazione dei veicoli sopra descritti anche se avvenuta all’estero la liquidazione del danno viene effettuata nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del veicolo o delle sue parti. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado è limitata ai primi sei mesi.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’iva ove l’assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
L’assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Società purchè detto consenso sia dato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
La Società ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all’assicurato entro il termine di otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.
C) Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore all’ effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. ridurrà l’indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall’ Art. 1907 del Codice Civile.
D) Ripristino del veicolo
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Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in tal senso.
Quest’ultima, in accordo e con il consenso dell’ Assicurato può far eseguire le riparazioni in officina meccanica di sua fiducia.
E) Ritrovamento del veicolo
L’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo.
Il valore di recupero realizzato prima del pagamento dell’indennizzo verrà detratto dallo stesso.
Il valore di recupero realizzato invece dopo il pagamento integrale del danno spetterà a Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.; nel caso in cui il pagamento non sia stato integrale , il suddetto valore verrà ripartito fra le Parti in proporzione al danno sopportato da ciascuna.
Infine l’ Assicurato, in accordo con Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., ha facoltà di rientrare in possesso di quanto recuperato, restituendo a Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. l’indennizzo ricevuto.
F) IVA ( Imposta sul Valore Aggiunto)
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell’ IVA, ad eccezione dell’ ipotesi in cui l’Assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Xxxxx.
Art. 2.5 - Scoperto a carico dell’ Assicurato
In caso di sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. corrisponde all’ Assicurato l’indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell’ eventuale scoperto indicato all’art. 6 – Franchigie e scoperti.
Art. 2.6 Pagamento dell’ indennizzo
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. corrisponderà indennizzo quando sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla completa istruzione della pratica qui di seguito espressamente indicata:
• certificato di proprietà del veicolo in originale con annotata la perdita di possesso;
• procura speciale a vendere a favore della Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con firma autenticata;
• denuncia presentata all’Autorità in originale ( o copia conforme) nonché sue successive modifiche od integrazioni;
• estratto cronologico rilasciato dal PRA con annotazione della perdita di possesso in originale;
• serie completa delle chiavi in dotazioni al veicolo compresi duplicati e codici di pertinenza;
• certificato di chiusura delle indagini preliminari in originale in caso di furto totale del veicolo;
• carte di circolazione del veicolo, se non menzionata nella denuncia di furto totale.
Resta comunque fermo quanto disposto dalla Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 2.7 Adeguamento del valore assicurato
Nel caso in cui si tratti di autovetture e sia stato richiesto l’adeguamento automatico, il valore del veicolo sarà aggiornato automaticamente in occasione di ciascun rinnovo annuale del contratto.
In tutti gli altri casi l’adeguamento del valore assicurato verrà effettuato solo su esplicita richiesta del Contraente.
3. GARANZIA KASKO
Art. 3.1 – Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di:
• urto;
• collisione con altri veicoli, anche se in sosta;
• uscita di strada;
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• ribaltamento.
L’assicurazione è estesa anche agli eventuali optionals e dagli apparecchi audio-fonovisivi stabilmente fissati purchè espressamente richiamati in polizza e meglio indicati nella sezione definizioni, il cui prezzo di listino a nuovo sia incluso nel valore assicurato.
Art. 3.2 – Esclusioni
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
• atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, frane, inondazioni, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
• tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti estorsivi, sabotaggio e vandalismo.
Sono inoltre sempre esclusi i danni:
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato o del conducente ovvero dalle persone di cui essi debbano rispondere a norma di legge (familiari, conviventi, dipendenti) o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato;
• causati da cose trasportate sul veicolo, nonché quelli derivanti da operazioni di carico e scarico;
• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• causati direttamente da caduta di neve, di grandine o di oggetti di qualsiasi genere, a meno che, in quest’ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da uno degli eventi descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
• subiti dal veicolo se guidato da persona priva di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla Xxxxx;
• subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto prescritto dal Codice della Strada;
• subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
• subiti dal veicolo guidati da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186-187 del Codice della Strada;
• alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza:
• meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
Art. 3.3 – Denuncia del sinistro
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione art. 1.5.. Art. 3.4 – Liquidazione del danno
A) Perdita totale del veicolo
In caso di sinistro che causi la distruzione totale del veicolo, l’indennizzo verrà determinato sulla base del valore commerciale, desumibile dalla pubblicazione “QUATTRORUOTE” per autovetture “TUTTOTRASPORTI” per veicoli commerciali, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, maggiorato del valore commerciale degli eventuali accessori richiamati in polizza fermo il limite del valore indicato nell’apposito spazio di polizza, decurtato del valore del relitto e dello scoperto di cui all’articolo “Scoperto a carico dell’Assicurato”.
E’ equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.
Qualora Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. intendesse riferirsi nel corso del rapporto a diverso parametro, ricorrerà ad altra pubblicazione di pari caratteristiche, impegnandosi ad informare l’Assicurato almeno 60 gg prima della scadenza del contratto.
Con il pagamento del premio si intenderà accettata dall’Assicurato l’eventuale adozione della nuova pubblicazione che diverrà applicabile dalla data di rinnovo della polizza.
B) Danni parziali
Relativamente alle parti riparabili, saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
La determinazione dei danni viene effettuata sulla base del “Prontuario dei tempi di riparazione e sostituzione di carrozzeria e meccanica” e del “Prezziario parti di ricambio” editi da Ed. Ass. Srl.
In caso di danno kasko che avvenga entro i primi due anni dalla data di prima immatricolazione dei veicoli sopra descritti anche se avvenuta all’estero la liquidazione del danno viene effettuata nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d’uso del veicolo o delle sue parti. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l’impianto di scarico per i quali l’inapplicabilità del degrado è limitata ai primi sei mesi.
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Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’iva ove l’assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
C) Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore all’effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ridurrà l’indennizzo in proporzione, secondo quanto stabilito dall’art.1907 del Codice Civile.
D) Ripristino del veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell’officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso della Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in tal senso.
Quest’ultima in accordo e con il consenso dell’Assicurato può far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia.
E) IVA ( Imposta sul Valore Aggiunto)
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l’indennizzo liquidabile sarà sempre comprensivo dell’IVA, ad eccezione dell’ipotesi in cui l’Assicurato sia un soggetto d’imposta al quale è consentita la detrazione a norma di legge
Art. 3.5 – Scoperto a carico dell’Assicurato
In caso di sinistro, Nobis Compagnia di assicurazioni S.p.A. corrisponde all’Assicurato l’indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell’eventuale scoperto indicato in polizza.
Art. 3.6 – Pagamento dell’indennizzo
Resta fermo quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione art. 1.7..
Art. 3.7 – Adeguamento del valore assicurato
Nel caso in cui si tratti di autovetture e sia stato richiesto l’adeguamento automatico, il valore del veicolo sarà aggiornato automaticamente in occasione di ciascun rinnovo annuale del contratto.
In tutti gli altri casi l’adeguamento del valore assicurato, corrispondente a quello dell’Incendio e Furto, verrà effettuato solo su esplicita richiesta del Contraente.
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO
Art. 4.1 – Apparecchiature audiofonovisive
Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI FI di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere stabilmente fissati sul veicolo, non forniti dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo
Art. 4.2 – Cristalli
L'assicurazione comprende i costi di sostituzione ( o riparazione) dei cristalli del veicolo descritto in polizza determinati da rottura degli stessi in conseguenza di un fatto accidentale o di un fatto di terzi. Dalla garanzia sono escluse le rigature e le screpolature. La garanzia non comprende inoltre i danni causati ad altre parti del veicolo medesimo conseguenti alla rottura dei cristalli stessi. Il limite massimo dell'indennizzo convenuto è di € 1.000,00 per evento e di € 1.000,00 per anno assicurativo, senza applicazione di franchigia nel caso in cui venga utilizzata la struttura convenzionata “vetrocar”.
Nel caso in cui l’intervento di riparazione/sostituzione sia effettuato per il tramite di eventuali riparatori convenzionati con la Società, la stessa si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dell’intervento fermo l’obbligo dell’Assicurato di rilasciare quietanza dell’avvenuto indennizzo alla Società o direttamente al riparatore convenzionato.
Nel caso in cui l’intervento di riparazione/sostituzione sia effettuata fuori dai centri convenzionati verrà applicata una franchigia di Euro 100,00.
Art. 4.3 – Eventi socio-politici e naturali (A parziale deroga dell’art. 2.2)
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L’assicurazione comprende i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo e atti dolosi in genere. Si considerano vandalismo gli atti intenzionali, quali per esempio: rigature o ammaccature causate alla carrozzeria da oggetti acuminati o contundenti; imbrattamento, danneggiamento con sostanze corrosive; rottura di vetri o fanali; incendio del veicolo.
Sono esclusi i danni comunque riconducibili a fatti di circolazione e nal caso in cui l’Assicurato o il conducente del veicolo abbiano preso parte agli eventi in conseguenza dei quali si è verificato il danno..
La Compagnia garantisce, inoltre, l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da trombe d'aria, uragani, bufere di vento, alluvioni, inondazioni, fulmini, smottamenti di terreno, caduta di neve, esplosioni naturali, grandine e fenomeni naturali in genere nel caso di mancata dichiarazione da parte delle autorità competenti dello “stato di calamità”.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE ALLA SEZIONE 2 E 3 – INCENDIO, FURTO E KASKO
Art. 4.4 – Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote fra le Compagnie indicate in polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dalla polizza, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al
recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni modifica alla polizza, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Art. 4.5 – Ricorso terzi da incendio
La Compagnia garantisce la responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo indicato in polizza, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del Titolo X del Decreto Legislativo 07/09/05 n. 209. fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di € 200.000,00 per ogni sinistro. Non sono considerate terze le persone indicate dall'art. 129 del Decreto Legislativo 07/09/05 n. 209.
La garanzia non comprende i danni:
a) alle cose mobili in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
b) da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 4.6 – Vincolo finanziario
La presente polizza è vincolata a favore della Società Vincolataria indicata nella scheda di polizza e, pertanto, la Nobis Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata del contratto, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:
a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto senza il suo consenso;
b) a comunicarle ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicarle, tramite lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
d) a non pagare, in caso di sinistro incendio, furto x xxxxx, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il suo consenso scritto e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la Società Vincolataria è fin d'ora autorizzata dal Contraente.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto, prevista dalle Condizioni Comuni di Assicurazione, sino alla data di scadenza del vincolo.
Art. 4.7 – Vincolo leasing
Il contratto si intende vincolato nei confronti della Società vincolataria indicata in polizza. Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria, ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in 'leasing' al Contraente, sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della vincolataria:
a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della vincolataria;
b) a comunicare alla vincolataria ogni sinistro- di presumibile entità pari ad almeno la metà del valore del veicolo assicurato- in cui sia stato coinvolto il veicolo stesso entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c) a comunicare alla vincolataria con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di Xxxxx.
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Resta inteso che la Compagnia potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi di polizza e da comunicare contestualmente alla vincolataria con lettera raccomandata. Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto, kasko o altri eventi riguardanti il veicolo, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma Codice Civile, corrisposto alla vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata in polizza, salvo che la Società riceva autorizzazione scritta dalla Vincolataria.
Art. 4.8 - Presenza di impianto satellitare
Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare.
La validità dell’assicurazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che il Contraente abbia apposita certificazione di installazione e verifica del sistema installato sul veicolo;
b) che il sistema antifurto sia perfettamente funzionante;
c) che il veicolo assicurato abbia la periferica di bordo sempre attivata anche nel caso in cui il veicolo stesso sia incustodito e che non siano in corso contestazioni tra l’Assicurato e i Gestori telefonici.
In difetto di una o più delle predette condizioni e/o nei casi in cui è comprovato dalla relativa perizia che la causa del sinistro è dovuta al non funzionamento della periferica di bordo o ad un danno alla Centrale Operativa o alla mancanza di copertura delle linee telefoniche, la Società ha il diritto di non riconoscere il risarcimento del danno medesimo.
Agli effetti di quanto sopra resta inoltre inteso che:
d) i costi del recupero del veicolo si intendono a carico dell’Assicurato;
e) per il furto e/o rapina totale avvenuto all’estero lo scoperto deve intendersi pari al 15%
Si precisa inoltre che nessuno scoperto sarà applicato a seguito di Furto Totale avvenuto nel territorio Italiano.( QUANDO VIENE RICHIAMATA LA CONDIZIONE SOLO FURTO TOTALE)
Art. 4.9 - Garanzia solo incendio
L’assicurazione Incendio è operante in quanto sia espressamente convenuta nella Parte Prima con l’indicazione del valore assicurato del veicolo nell’apposito riquadro.
- Oggetto dell’assicurazione Incendio
1.Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l’Impresa presta l’assicurazione contro il rischio
Incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo descritto nella Parte Prima, sia fermo che in circolazione.
2.L’assicurazione è altresì prestata per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall’azione del fulmine e dall’esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
- Esclusioni riguardanti l’assicurazione Incendio
1. L’Impresa non indennizza l’Assicurato per:
a)i danni avvenuti in conseguenza di:
-atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
-trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
-eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
b)i danni determinati da dolo del Contraente o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave dei predetti soggetti;
c)i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
d)i danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
Art. 4.10 - Garanzia collisione
L’Impresa si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo identi- ficato in polizza, compresi gli accessori, a seguito di:
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• collisione e/o scontro tra veicoli, identificati con targa, durante la circolazione in aree pubbliche o private e in sosta.
– Esclusioni specifiche per la Garanzia Collisione
Ferme restando le esclusioni previste all’art.3.2, la garanzia non è altresì operante:
• se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;
• se il Conducente si trova, in occasione del sinistro, in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di psicofarmaci o di sostanze stupefacenti, ed allucinogeni;
• se il sinistro avviene durante la partecipazione a gare, competizioni e relative prove;
• in conseguenza di attività illecite;
• se il sinistro è conseguente a traino attivo o passivo, manovre a mano od a spinta od a circolazione fuori strada nonché ad operazioni di carico/scarico del veicolo.
• se i danni risultano causati da atti vandalici.
L’Impresa inoltre non indennizza i danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente a danni ad altre parti del veicolo coperti dalla presente garanzia.
In ogni caso l’Impresa, per la garanzia Collisione, non risarcirà un importo superiore all’ 80% del valore del veicolo al momento del sinistro.
– Criteri di indennizzo Collisione
• In caso di sinistro con responsabilità totale di Terzi identificati, l’indennizzo sarà corrisposto per l’intero importo del danno senza applicazione dello scoperto e del degrado eventualmente previsti.
• In caso di sinistro con responsabilità anche concorsuale dell’Assicurato, rimangono a carico del medesimo il degrado e lo scoperto pattuiti in polizza.
• Tuttavia in ogni caso di sinistro con coinvolgimento di altri veicoli e con responsabilità totale o parziale di terzi identificati, l’Assicurato deve far per- venire all’Impresa la documentazione CID, la denuncia inoltrata alla propria Compagnia che garantisce la R.C. Auto e ogni altra documentazione atta a determinare il grado di responsabilità nel sinistro (es. verbale delle Autorità intervenute).
L’eventuale rivalsa, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili sarà esercitata dall’Impresa per lo stesso titolo dell’indennizzo pagato, fermo restando che l’azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.
Art. 4.11 - Garanzia solo eventi naturali Vedi art. 4.3
Art. 4.12 - Garanzia solo incendio furto totale.
A parziale deroga dell’art. 2.1 “Oggetto dell’Assicurazione” – GARANZIA INCENDIO E FURTO, l'Impresa si obbliga nei limiti precisati in polizza, ad inden- nizzare l’assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti solamente in conseguenza della perdita totale avvenuta a seguito di furto, rapina ed incendio del veicolo descritto in polizza.
Sono esclusi dalla presente garanzia i danni arrecati al veicolo nel tentativo di commettere il furto o la rapina.
Si considera perdita totale ogni danno che raggiunga o superi un importo pari all'75% del valore del veicolo al momento del sinistro.
5. GARANZIE ACCESSORIE E GARANZIA ASSISTENZA STRADALE
Valide se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza e sia stato corrisposto il relativo premio GARANZIA ACCESSORIA
Vengono coperte le spese sostenute per:
Danni da imbrattamento
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla
tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, fino ad Euro 500,00 per evento; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell’Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell’Autorità.
Fenomeno elettrico
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria;
Ripristino dei dispositivi di sicurezza
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la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbags, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell’attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
Ripristino autorimessa
la Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti convenuti, le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell’assicurato o del contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell’impianto di alimentazione del veicolo, sino ad Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
Recupero, parcheggio e rimessaggio
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall’autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, fino ad Euro 500,00, dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione dell’Assicurato.
Sostituzione delle serrature
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, a seguito di smarrimento o furto delle chiavi da parte dell’assicurato o di chi ha in uso il veicolo, nonché per l’apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema elettronico, sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno
assicurativo, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità
Immatricolazione e/o passaggio di proprietà
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l’immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, sino ad Euro 250,00 in caso di distruzione a seguito di sinistro, incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo o in caso di demolizione a seguito di sinistro indennizzabile e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
Duplicato della patente
la società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell’assicurato e dei suoi familiari conviventi, in caso d’incendio, furto o smarrimento, sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo, fermo restando l’obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle
Autorità.
Custodia
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia nell’attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell’Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, sino ad Euro 250,00 per sinistro;
Danni al bagaglio
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, dei danni subiti dal bagaglio, sino ad Euro 150,00;
Ripristino dell’impianto antifurto
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, delle spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad Euro 150,00; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre
garanzie dirette prestate.
Acquisizione documenti per la liquidazione
la Società si obbliga a rimborsare le spese per l’acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza, con il limite di Euro 150,00.
Collisione con veicolo non assicurato
la Società, nei limiti convenuti, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L’indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 del codice civile e con il limite di Euro 5.000,00, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
GARANZIA ASSISTENZA PREMESSA
L’Impresa per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna.
L’Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede in Xxxx (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00/x) e in Milano (Viale Sarca 336)
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso nonché i trasportati nelle prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o proseguimento del viaggio”.
CENTRO CONVENZIONATO
La carrozzeria che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura Organizzativa.
ESTERO
La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
FURTO
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
IMPRESA
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INFORTUNIO
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo.
PRESTAZIONE
L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la
Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
RAPINA
È il reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di ACI Global S.p.A. con sede Sociale in Xxxx - Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00/x - e sede secondaria in Milano – Viale Sarca 336 –, costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, autobus di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.
Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra l’Impresa e ACI Global, in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati nell’articolo 6.2.
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all’erogazione delle prestazioni.
Prestazioni di assistenza
Soccorso stradale
Qualora a seguito di incidente, incendio, rapina, furto (anche tentato o parziale), atto vandalico o fenomeno atmosferico, guasti il veicolo risulti danneggiato o ritrovato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa, con costi a carico dell’Impresa, procurerà direttamente il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino Centro Convenzionato oppure a scelta dell’Assicurato presso una carrozzeria di Sua fiducia, purché nel raggio di 30km dal luogo del sinistro.
Per i veicoli con peso inferiore ai 3,5 tonnellate:
- L’Impresa terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di euro 200,00 (duecento) per sinistro avvenuto in Italia.
- L’Impresa terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di euro 400,00 (quattrocento) per sinistro avvenuto all’estero.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo non si trovi al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es. percorsi
fuori strada) o in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, in questi casi la prestazione verrà fornita con costi a carico dell’Assicurato.
Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato verranno regolati direttamente tra l’Assicurato e il fornitore intervenuto secondo il ”Tariffario Nazionale ACI - Non Soci” vigente al momento dell’erogazione della prestazione.
Per i veicoli superiori ai 2,70 metri di altezza potrebbero sussistere in alcune zone dei problemi per l’erogazione della prestazione.
Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, guasti il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale.
Per veicoli con peso inferiore ai 3,5 tonnellate
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 400,00 (quattrocento) per sinistro.
In caso di incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuori strada) la prestazione verrà fornita con costi a carico dell’Assicurato.
Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato verranno regolati direttamente tra l’Assicurato e il fornitore intervenuto secondo il ”Tariffario Nazionale ACI - Non Soci” vigente al momento dell’erogazione della prestazione.
Autovettura sostitutiva
Qualora, a seguito furto o rapina del veicolo oppure in seguito alla erogazione della prestazione di “soccorso stradale”, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in sostituzione per un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.
L’Autovettura in sostituzione sarà resa disponibile alle seguenti condizioni: di cilindrata 1200 cc;
a chilometraggio illimitato senza autista;
coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A e CVT con eliminazione parziale franchigia Kasko ed eliminazione parziale franchigia Furto (codici CDW e TP);
presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura e alle condizioni contrattuali in vigore momento della prenotazione ( a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente, data di scadenza della patente).
L’Impresa terrà a proprio carico le spese.
Rimarranno sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc.
L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa le informazioni necessarie (denuncia autorità) affinché possa essere erogata l’auto in
sostituzione.
Trasporto dell’Assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito delle prestazioni che precedono (Soccorso stradale, Autovettura in sostituzione) necessiti di essere accompagnato al luogo in cui verrà ricoverato il veicolo o in cui gli verrà consegnato l’Autovettura in sostituzione oppure presso un albergo, una stazione ferroviaria/metropolitana/autobus o alla sua abitazione, la Struttura Organizzativa organizzerà il suo trasporto. Per tale prestazione potrà essere utilizzato se possibile lo stesso mezzo di soccorso che è intervenuto oppure mettendo a disposizione dell’Assicurato un taxi.
L’ Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta) per sinistro.
Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, rapina, furto (anche tentato o parziale), atto vandalico o fenomeno atmosferico, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi speciali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:
libretto di circolazione (originale);
foglio complementare/certificato di proprietà (originale); targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
codice fiscale (fotocopia);
documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al
P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico. Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO FORNITE AD OLTRE 50 KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Viaggio per il recupero del veicolo riparato
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo sia rimasto immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 (cinque) giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
Spese d'albergo
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato e degli eventuali trasportati in un albergo del luogo.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di Euro 120,00 (centoventi) per persona e per giorno e con un massimo complessivo per sinistro e per anno di Euro 350,00 (trecentocinquanta) se accaduto in Italia e di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto all’estero.
Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo rimanesse immobilizzato oltre 36 (trentasei) ore in Italia e più di 4 (quattro) giorni all’Estero, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato e gli eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione:
un biglietto aereo di classe economica, o ferroviario di prima classe; oppure un altro mezzo concordato a seconda delle necessità; oppure:
un’autovettura in sostituzione con le stesse modalità previste nella prestazione “Autovettura sostitutiva”
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto in Italia e di Euro 1.000,00 (mille) se accaduto all’estero.
LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO FORNITE SOLO ALL’ESTERO
Invio pezzi di ricambio all’estero
Qualora a seguito di incidente, incendio o ritrovamento dopo furto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di ricerca e di spedizione, mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali.
L’Assicurato al momento della richiesta della prestazione potrà richiedere anche l’anticipo dei costi dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali a condizione che fornisca alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie (bancarie o di altro tipo) per la restituzione della somma anticipata.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto, guasti il veicolo rimanesse immobilizzato e ciò comportasse un tempo di riparazione superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo venisse ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al Centro Convenzionato in Italia più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di trasporto e quelle di custodia fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro e per anno. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di 2 (due) anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di legge Obblighi in caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al:
Numero Verde 800 466 323 o, se dall’estero, x00 00 00 000 000
Numero di Fax x00 00 00 000 000
oppure, se non potesse telefonare, può inviare una E-Mail a: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
Il tipo di assistenza di cui necessita. La targa del veicolo
Nome e Cognome Numero di Polizza
Indirizzo del luogo in cui si trova
Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
6. FRANCHIGIE E SCOPERTI
A maggior precisazione di quanto indicato nelle condizioni generali di assicurazione, a seguito si indicano gli scoperti e/o franchigie che sono applicate al presente contratto di assicurazione.
Le garanzie possono essere prestate con scoperto e senza scoperto.
GARANZIA SENZA SCOPERTO | SCOPERTO/FRANCHIGIE |
Incendio | Nessuna |
Furto | Nessuna |
Atti vandalici ed eventi naturali | Scoperto 10% minimo euro 200,00 |
Kasko e Collisione | Scoperto 10% minimo euro 500,00 per i gruppi territoriali 2 – 3 - 4 - 5 Scoperto 10% minimo euro 1.000,00 per il gruppo territoriale 1 |
GARANZIA CON SCOPERTO | SCOPERTO/XXXXXXXXXX |
Incendio | Nessuna |
Furto | Scoperto 10% minimo euro 200,00 |
Atti vandalici ed eventi naturali | Scoperto 10% minimo euro 200,00 |
Kasko e Collisione | Scoperto 10% minimo euro 500,00 per i gruppi territoriali 2 – 3 - 4 - 5 Scoperto 10% minimo euro 1.000,00 per il gruppo territoriale 1 |
GRUPPI TERRITORIALI
1 | BA-BR-CE-FG-LE-NA-SA-TA ESTERO |
2 | AV-CT-CZ-KR-ME-MI-RC-RM-SCV SR-TO VV |
3 | AG-AT-BN-CA-CS-FR-LO-MN-MT PA-PZ |
4 | AP-AQ-BG-BO-BS-CH-CL-CO-FI-GE-IM-LC-LT-MC-MO-MS-NO-NU OR-PD-PEPO-PS-PV-RI-SI-SO-SV TE-TR-TV-VA- VB-VR-SS - MB |
5 | AL- AN-AO-AR-BI-BL-BZ-CB-CN-CR EN-FE-FO-GO-GR-IS-LI-LU-PC-PG PI-PN-PR-PT-RA-RE-RG-RN-RO-RSM SP-TN- TP-TS-UD-VC-VE-VI-VT |
AUTO PARTICOLARI
Vengono considerate auto particolari i seguenti modelli:
Marca | Modello |
Aston Xxxxxx | Tutte |
Audi | A4 cabriolet, A5 cabriolet, X0, X0, XX, X0 |
Xxxxxxx | Tutte |
BMW | X3, X5, X6, Alpina, Serie 3 cabriolet, Serie 5, Serie 6, Serie 7, Serie M, Serie Z |
Corvette | Tutte |
Dodge | Viper |
Ferrari | Tutte |
Hummer | Tutte |
Jaguar | S Type, XJ, XK |
Lamborghini | Tutte |
Land Rover | Range Rover |
Lotus | Tutte |
Maserati | Tutte |
Mercedes | Classe M, Classe R, SLK, CLK, Classe G, Classe GL, Classe E, Classe S |
Porsche | Tutte |
Rolls Royce | Tutte |
Borgaro Torinese, addì 25/07/2012
NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.A
Il Direttore Tecnico-Operativo