Avviso pubblico
Avviso pubblico
Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani)
Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea G.U.U.E. 21 dicembre 2022, n. L 327)
Regolamento (UE) n. 2021/1060, Regolamento (UE) n. 2021/1139
Indice
Indice 2
1) Premessa 3
1.1. Normativa e documentazione di riferimento 3
1.2 Oggetto dell’avviso 4
1.3 Obiettivo Specifico e finalità 4
2) Dotazione finanziaria 4
3) Condizioni di partecipazione 5
3.1. Soggetti richiedenti 5
3.2 Criteri di ammissibilità 5
3.3 Area territoriale 6
4) Tipologia di aiuto, modalità di calcolo dell’indennizzo e intensità dell’aiuto 6
4.1 Tipologia di aiuto e spese ammissibili 6
4.2 Forma e intensità dell’aiuto 7
4.3 Massimale per impresa 8
4.4 Valore minimo indennizzabile 8
4.5 Cumulo 8
5) Modalità di presentazione delle domande 8
5.1 Presentazione delle domande 8
5.2 Documentazione da allegare alla domanda 9
6) Criteri di selezione 10
7) Istruttoria delle domande 12
7.1 Soggetto competente 12
7.2 Ricevibilità 13
7.3 Ammissibilità 13
7.4 Valutazione 14
7.4.1 Graduatoria provvisoria ..........................................................................................................................................
7.4.2 Graduatoria definitiva .............................................................................................................................................
7.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode 15
7.6 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario 15
8) Obblighi per il beneficiario 16
8.1 Obblighi specifici 16
8) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe) 16
9) Provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del sostegno 17
10) Revoca del sostegno 17
11) Rettifiche finanziarie e recuperi 18
12) Disposizioni in materia di conservazione della documentazione 18
13) Cumulo degli aiuti pubblici 19
14) Gestione dei ricorsi 19
14.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda ............................................................
14.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno ..........................................................
15) Trattamento dei dati 20
16) Ulteriori disposizioni 20
17) Allegati 20
APPENDICE 21
1) Premessa
1.1. Normativa e documentazione di riferimento
Di seguito viene riportato un elenco della principale normative di riferimento:
- Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;
- Accordo di Partenariato 2021-2027 approvato il 15/07/2022 con Decisione di Esecuzione C (2022) 4787;
- Piano Nazionale (PN) del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021/2027, approvato con Decisione della Commissione (2022) 8023 final del 3 Novembre 2022;
- Decreto Ministro n. 233337 del 04 maggio 2023 che approva l’Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;
- Legge regionale 19 dicembre 2023, n.17 “Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2023 (Legge di stabilità 2023), variazioni di bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio e passività pregresse e disposizioni varie”
- Documento “PN FEAMPA ITALIA 2021/2027. DISPOSIZIONI ATTUATIVE AZIONE “Sostegno alle imprese di acquacoltura” OBIETTIVO SPECIFICO 2.1 relativo all’intervento di cui all’Allegato IV del Reg. (UE) 2021/1139 “7 - Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica”, operazioni di cui alla Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79 codice 13 e 31.
- Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea G.U.U.E. 21 dicembre 2022, n. L 327).
- Deliberazione della Giunta regionale n. 14/85 del 22/05/2024 con la quale è stato istituito un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327), per compensare le imprese che esercitano l’attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per ovviare ai danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani), secondo i criteri e le modalità stabilite nell’Allegato parte integrante della stessa deliberazione; aiuto validato dalla Commissione Europea tramite il sistema SANI2 con numero SA.114380.
1.2 Oggetto dell’avviso
Il presente avviso è volto a compensare le micro, piccole e medie imprese che esercitano l’attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani) nel periodo ottobre 2023/marzo 2024, in conformità con il documento “Compensazioni alle imprese che esercitano l’attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna per i danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani). Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento della Commissione 14/12/2022, n. 2022/2473/UE (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 21 dicembre 2022, n. L 327). Disposizioni attuative”, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 14/85 del 22/05/2024, e con il programma nazionale del Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura 2021/2027 (FEAMPA),
1.3 Obiettivo Specifico e finalità
Il sostegno di cui al presente avviso è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della strategia Farm to Fork, della Biodiversity strategy for 2030, della Strategia Nazionale delle Aree Interne e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici dell’Unione Europea, delle azioni dell’Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA ed è conforme ai Macrobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potrà contribuire all’attuazione delle sue linee strategiche.
L’azione sostiene la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell’inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).
L’azione è in linea con l’intervento 7 di cui all’Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139 “Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica” del FEAMPA e con l’operazione 31 - Compensazione nelle regioni eleggibili.
2) Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria disponibile per il presente avviso è pari a € 2.000.000,00.
3) Condizioni di partecipazione
3.1. Soggetti richiedenti
Sono ammissibili al presente avviso le micro, piccole e medie imprese1 che esercitano l’attività di acquacoltura estensiva nei compendi ittici della Sardegna che hanno subito danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani) nel periodo ottobre 2023/marzo 2024.
Ai fini del presente avviso si definisce impresa acquicola un’impresa che esegue una o più attività connesse con l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta (sono imprese acquicole le imprese che esercitano l’attività di acquacoltura estensiva nelle lagune provviste di sistemi di ritenzione del prodotto ittico).
Può presentare domanda di indennizzo esclusivamente il soggetto titolare del titolo di disponibilità del bene in cui viene esercitata l’attività (esempio: in caso di concessione demaniale, può presentare la richiesta di indennizzo esclusivamente il titolare della concessione demaniale, indicato nell’atto di concessione2).
3.2 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della misura3:
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ |
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente |
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE |
Le Operazioni concorrono all’Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-274 |
Le Operazioni sono coerenti con le linee 3, 4 e 5 del Macro obiettivo 3 (MO3) del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA) |
Il richiedente il sostegno deve avere sede legale o operativa nella Xxxxxxx Xxxxxxxx |
0 Come definite nell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE.
2 Ad esempio, nel caso in cui il soggetto titolare dell’atto di concessione sia un Consorzio di cooperative, può presentare la richiesta di indennizzo solo il Consorzio e non le singole cooperative.
3 Si veda Appendice per i dettagli.
4 Obiettivo specifico 2.1 – Promuovere attività di acquacoltura sostenibile in particolare rafforzando la competitività della produzione e assicurando che le attività siano sostenibili sotto il profilo ambientale nel lungo termine.
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE |
Il richiedente non rientra nei casi di cui all’art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046 |
Il richiedente non rientra nei casi di cui all’art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139 |
Il richiedente deve esercitare attività di acquacoltura estensiva in un compendio ittico della Sardegna dotato di impianti fissi per la cattura del prodotto ittico nel quale la presenza dei cormorani è attestata formalmente |
Per i soggetti che operano nei compendi ittici assentiti in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna, il soggetto richiedente deve essere in regola con gli adempimenti previsti dall’atto di concessione con particolare riferimento al pagamento dei canoni e all’invio delle statistiche del pescato |
Il richiedente non è debitore dell’Amministrazione regionale (l’Amministrazione regionale non deve aver maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L’accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all’approvazione dell’atto di concessione e liquidazione del beneficio medesimo) |
Il soggetto richiedente dimostra di avere adottato misure preventive con metodi di difesa attiva e passiva (ad esempio reti anti predazione, cannoni a salve, emettitori di ultrasuoni, altri sistemi di dissuasione) e proporzionate al rischio di danno causato dal comportamento dei cormorani nella zona interessata, a meno che ragionevolmente tali misure non siano possibili. |
I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti dal momento della presentazione della domanda.
3.3 Area territoriale
La misura si applica agli ambienti costieri di transizione in cui la presenza dei cormorani è stata attestata formalmente attraverso l’attività di censimento degli stessi, effettuata dalle amministrazioni competenti (Province di Oristano, Sud Sardegna, Nuoro, Sassari e Città metropolitana di Cagliari). In assenza dei censimenti aggiornati completi possono essere utilizzati i dati dei censimenti disponibili.
4) Tipologia di aiuto, modalità di calcolo dell’indennizzo e intensità dell’aiuto
4.1 Tipologia di aiuto e spese ammissibili
I danni da risarcire possono includere i danni per gli animali in acquacoltura: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali danneggiati o uccisi dagli animali protetti.
Sono risarcibili i danni causati dalla fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani) nel periodo ottobre 2023/marzo 2024.
4.2 Forma e intensità dell’aiuto
La stima del danno è calcolata come prodotto del valore medio della produzione ittica per la biomassa totale predata dagli uccelli ittiofagi censiti nel periodo di riferimento.
Stima danno = Vm x Btotale
Vm = valore medio della produzione ittica (€) ottenuto dalla media dei prezzi forniti dai mercati ittici locali o altre fonti di dati stabilite, ridotti delle mancate spese sostenute (calcolate nella misura del 20%).
Btotale = biomassa totale predata dai cormorani nel periodo di riferimento
Btotale = Ncorm x 0,3595 Kg x periodo di riferimento (giorni)
Ncorm= numero medio di cormorani giornaliero nel periodo di riferimento come rilevato dai censimenti periodici effettuati nella zona dall’autorità competente (Province e Città metropolitana di Cagliari).
L'aiuto concesso e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.
Ai fini del calcolo dell’indennizzo sono presi in considerazione i seguenti dati:
– dati dei censimenti dei cormorani effettuati da personale esperto e abilitato coordinato dalle amministrazioni competenti (Province di Oristano, Sud Sardegna, Nuoro, Sassari e Città metropolitana di Cagliari)6;
- prezzi minimi dei prodotti ittici freschi pescati in Sardegna forniti dal mercato ittico all’ingrosso di Cagliari di specie delle famiglie interessate dal danno di seguito riportate:
mugilidi (cefali, cefali con bottarga, muggini);
moronidi (spigole);
sparidi (xxxxxxx, orate, “sparlotte”);
anguillidi (anguille gialle, argentine);
5 Dai dati scientifici disponibili risulta che la media della biomassa predata da un esemplare di uccello ittiofago (cormorano) è pari a 0,359 Kg/giorno.
6 Al fine della quantificazione del danno le amministrazioni provinciali forniscono per ogni ambiente costiero di transizione di competenza la media mensile dei cormorani rilevati.
gobidi (xxxxxxx);
soleidi (sogliole).
I prezzi sono ottenuti dalla media mensile dei valori minimi indicati per ogni famiglia. Nel caso in cui una famiglia, es. Mugilidae, comprenda più generi (es. Xxxxx, Xxxx, ecc.) e nell’ambito di ogni genere più specie, è presa in considerazione la media calcolata sui valori minimi di mercato per tutti i generi e/o specie.
4.3 Massimale per impresa
A ciascuna impresa può essere riconosciuto un importo massimo pari al valore della produzione ittica relativa alle specie interessate dal danno nel periodo di riferimento (valore medio del triennio precedente).
4.4 Valore minimo indennizzabile
Non verranno indennizzati i danni stimati di importo pari o inferiore a € 1.000,00.
4.5 Cumulo
Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione.
Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici. L’aiuto non può essere cumulato con aiuti «de minimis».
5) Modalità di presentazione delle domande
5.1 Presentazione delle domande
Le domande di concessione/liquidazione del sostegno devono essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il sistema informatico della Regione Autonoma della Sardegna XXXXX (Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno), raggiungibile al seguente link: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxx (AVVISO XXXXX acronimo 24_IC, nome “Compensazioni agli acquacoltori per danni causati da fauna selvatica - uccelli ittiofagi (cormorani)”.
Le domande devono essere presentate tassativamente dalle ore 10.00 del 1 luglio 2024 alle ore 10.00 del 20 luglio 2024.
Le domande di sostegno presentate oltre i termini non vengono accettate dal sistema.
Prima della compilazione della domanda si prega di verificare la necessità di aggiornamento della sezione del XXXXX “Gestione anagrafica” contenente i dati dell’impresa, eventualmente aggiornando i dati riportati e avendo cura di indicare una PEC valida relativa all’impresa e un numero di telefono del referente della stessa.
NOTA BENE: tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda di indennizzo avverranno esclusivamente via PEC all’indirizzo dell’impresa indicato in sede di domanda.
La domanda predisposta tramite il XXXXX deve essere salvata in PDF, firmata digitalmente in modalità PADES, caricata e trasmessa tramite XXXXX.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione descritta al paragrafo successivo.
Le domande non firmate digitalmente e presentate in modo difforme a quanto sopra indicato sono
dichiarate non ricevibili e vengono archiviate.
Nella domanda, pena la non ricevibilità, il richiedente deve obbligatoriamente fornire i dati della biomassa totale pescata nel periodo ottobre/marzo, per gli anni da ottobre 2021 a marzo 2024, espressa in kg per ciascuna delle seguenti famiglie:
– mugilidi (cefali, cefali con bottarga, muggini);
– moronidi (spigole);
– sparidi (xxxxxxx, orate, “sparlotte”);
– anguillidi (anguille gialle, argentine);
– gobidi (ghiozzi);
– soleidi (sogliole).
I dati forniti da un soggetto richiedente concessionario di un ambiente costiero di transizione sono verificati dall’Amministrazione mediante confronto con i dati trasmessi al Servizio pesca e acquacoltura.
Nel caso in cui i dati inseriti nella domanda non fossero allineati a quelli riportati nelle statistiche di pesca trasmesse al Servizio pesca e acquacoltura, verranno utilizzati ai fini del calcolo dell’indennizzo saranno utilizzati questi ultimi.
In fase di domanda il richiedente deve indicare i dati del conto corrente sul quale chiede che sia accreditato l’indennizzo.
5.2 Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda, pena non ammissibilità, deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445) ai fini della valutazione dei criteri di selezione, redatto secondo il modello di cui all’allegato A;
- prospetto, redatto secondo l’allegato B, dei dipendenti/soci lavoratori indicante nome, cognome e data di nascita;
- esclusivamente nel caso in cui il richiedente eserciti l’attività di pesca in un bene non assentito in concessione demaniale dal Servizio pesca e acquacoltura: copia dell’atto che attesta la
disponibilità dello specchio acqueo (atto di proprietà, contratto d’affitto, contratto di comodato, ecc.);
- nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente: documentazione attestante l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento (buste paga e/o documentazione LAV del mese antecedente la data di presentazione della domanda di sostegno);
- nel caso in cui l’impresa eserciti altre attività oltre a quella di pesca (attività di diversificazione, quale ittiturismo, fattoria didattica, commercializzazione di prodotto ittico non prodotto dall’impresa, ecc.): certificazione prodotta da un revisore dei conti, che attesti l’importo del fatturato relativo all’attività di pesca oppure altra documentazione in grado di accertare tale importo (es. registri IVA, nota integrativa allegata al bilancio approvato, ecc.);
- documentazione a giustificazione dei punteggi dei criteri di selezione attribuiti (ad esempio: certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell’Unione (EMAS), certificazione UNI/PdR125:2022, progetti di inclusione sociale ai quali si è partecipato, altro).
L’eventuale documentazione per cui sia prevista la prestazione di un professionista (certificazione del revisore dei conti) deve essere sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
6) Criteri di selezione
I criteri per la selezione delle domande sono riportati nella seguente tabella7
OPERAZIONE A REGIA | |||
N | CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI | Coefficiente C (0<C<1) | Peso (Ps) |
CRITERI TRASVERSALI | |||
T1 | Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile | T1=NO C=0 | 5 |
T2=SI C=1 | |||
T2 | Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della | T2 (o media) >40 anni C=0 | 5 |
7 Al fine di garantire la complementarietà con il FEAMPA sono stati riportati tutti i criteri previsti per l’azione 7 del FEAMPA “Sostegno alle imprese di acquacoltura” Obiettivo Specifico 2.1 - intervento “7 - Indennizzo per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica”.
maggioranza della forza lavoro | T2 (o media) <40 anni C=1 | ||
T3 | Data di presentazione della domanda di sostegno per l’operazione di codice 31 | Data min: C=1 | 10 |
Data min < Data ≤ metà periodo di apertura bando: C=0,8 | |||
metà periodo di apertura bando < Data < Data max: C=0,6 | |||
Data max: C=0 | |||
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE | |||
SR1 | Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI) | R1=Micro C=1 | 5 |
R1=Piccola C=0,6 | |||
R1=Media C=0,2 | |||
SR2 | Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022 | R2=SI C=1 | 5 |
R2=NO C=0 | |||
SR3 | Esperienza del richiedente nel campo dell’inclusione sociale | R3=SI C=1 | 10 |
R3=NO C=0 | |||
SR4 | Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità | R4=0 C=0 | 10 |
X0x0 Xx0,0 | |||
X0x0 C=1 | |||
SR5 | Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti (impresa familiare) | R5=SI C=1 R5=NO C=0 | 0 |
SR6 | Volume della produzione ovvero numero di avannotti | C=0 ton min C=1 ton max | 0 |
SR7 | Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell’Unione (EMAS) | R7=SI C=1 | 10 |
R7=NO C=0 | |||
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE | |||
Q1 | Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macrobiettivi del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA) previsti nell’OS 2.1, Azione 0, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx (XX) FEAMPA 21-27 | Q1=alta C=1 | 10 |
Q1=bassa C=Min | |||
Q2 | L’iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI | Q2=SI C=1 Q2=NO C=0 | 0 |
Q3 | L’intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell’Unione Europea o Strategie macroregionali | Q3=SI C=1 Q3=NO C=0 | 0 |
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE | |||
SO1 | Entità del danno | C=0 perdita min= 25% fatturato C=1 perdita max | 0 |
SO2 | Periodo di sospensione | C=0 Periodo= 4 mesi C=1 Periodo max | 0 |
SO3 | Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del numero di esemplari (operazione 31 lett. b) | C=0 N min = 20 %3 C=1 N max | 0 |
SO4 | Maggiore incidenza della sospensione per mortalità in termini di perdita del fatturato di impresa (operazione 31 lett. b) | C=0 Perdita fatturato min = 35% C=1 Perdita fatturato max | 0 |
SO5 | Assicurazione che copre le perdite dovute a più di un evento di cui all’operazione 13 | C=0 N=1 C=1 N max | 0 |
SO6 | Allevamento di specie autoctone | C=0 NO | 10 |
C=1 SI | |||
SO7 | Metodi di allevamento che sostengono la riproduzione di animali acquatici nell'ambito di programmi di conservazione e ripristino della biodiversità elaborati da enti pubblici | C=0 NO | 10 |
C=1 SI | |||
SO8 | Metodi di allevamento che sostengono la gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura | C=0 NO | 10 |
C=1 SI | |||
TOTALE | 100 |
7) Istruttoria delle domande
7.1 Soggetto competente
Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP provvede all’istruttoria delle domande. In particolare, le domande presentate sono sottoposte alla verifica di ricevibilità, successivamente le domande ritenute ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità; in ultimo, le domande ammissibili sono sottoposte alla procedura di valutazione con l’assegnazione dei punteggi previsti dai criteri di selezione indicati nel capitolo 6.
Alle domande trasmesse il XXXXX assegna un codice che sarà utilizzato nella corrispondenza conseguente.
7.2 Ricevibilità
Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP verifica la ricevibilità della domanda sulla base dei seguenti criteri:
rispetto delle modalità e dei termini previsti per la presentazione;
completezza dei dati riportati nel modello di domanda;
corretta sottoscrizione del modello di domanda (la domanda deve essere firmata digitalmente dal soggetto avente potere di firma).
L’assenza di uno solo dei requisiti di cui sopra comporta la non ricevibilità della domanda con conseguente archiviazione della stessa e comunicazione al richiedente delle motivazioni di esclusione.
La domanda deve essere completa della documentazione indicata al paragrafo 5.2, tuttavia, nel caso in cui la documentazione presentata non sia completa, Argea può chiedere integrazioni assegnando un termine di 10 giorni per l’integrazione.
Ai sensi della L. 241/1990, Argea provvede ad avviare tempestivamente il procedimento per la valutazione delle domande ricevibili e ad inviarne comunicazione agli interessati.
Le domande ritenute ricevibili sono sottoposte all’esame di ammissibilità.
7.3 Ammissibilità
Le domande ricevibili sono sottoposte alla verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità riportati nello specifico paragrafo.
La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata da Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP secondo quanto previsto dal documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli
– Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Sardegna FEAMPA 2021/2027”.
La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l’esclusione della domanda dalle successive fasi del procedimento.
Nel caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, rese nell’ambito di autodichiarazioni ai sensi del X.X.X.
x. 000/0000, Xxxxx procede all’archiviazione dell’istanza (con relativa comunicazione dell’esclusione al titolare) e all’avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale.
Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP tutte le variazioni riguardanti i dati indicati nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.
7.4 Valutazione
Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP svolge la fase di selezione delle domande considerate ammissibili mediante assegnazione di un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di selezione riportati nello specifico capitolo.
L’assegnazione del punteggio porta alla formulazione di una graduatoria dapprima “provvisoria” e in seguito “definitiva”, come descritto nei paragrafi successivi.
Al richiedente saranno riconosciuti i requisiti di priorità e i relativi punteggi che siano stati oggetto di verifica e attribuzione nella fase di istruttoria.
Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP provvede a calcolare l’indennizzo spettante secondo la modalità esposta al capitolo 4.
7.4.1 Graduatoria provvisoria
Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP, sulla base dei punteggi attribuiti in fase di valutazione delle domande di sostegno ricevute, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l’elenco delle domande ritenute ammissibili al finanziamento, corredate del relativo punteggio e del sostegno previsto, nonché di quelle non ammissibili e non ricevibili per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.
La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento di Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP e pubblicata sul sito web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
La pubblicazione delle graduatorie provvisorie assolve l’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le domande non ammesse).
In questa fase, il beneficiario può fare richiesta di riesame inerente al punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l’esclusione dal sostegno nella fase di ammissibilità, entro 20 giorni solari dalla pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Nel caso in cui pervenissero richieste di riesame Argea procede, alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente/beneficiario, ad una nuova istruttoria.
Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate Argea ne dà comunicazione personale al richiedente e nel provvedimento finale.
7.4.2 Graduatoria definitiva
Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria, trascorso il termine di 20 giorni solari e dopo valutazione delle richieste di riesame, la graduatoria diviene definitiva, salvo i termini di impugnazione.
Argea procede alla pubblicazione sul sito web istituzionale xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx della graduatoria definitiva contenente l’elenco delle domande ammissibili corredate dai relativi punteggi, sostegno richiesto, spesa ammessa, contributo concedibile.
La graduatoria definitiva contiene altresì l’elenco delle eventuali domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi.
La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, degli esiti finali dell’istruttoria.
7.5 Verifiche per evitare il doppio finanziamento e misure antifrode
Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP esegue le verifiche necessarie ad evitare il doppio finanziamento, ai sensi dell’art. 111 del Reg. (CE) n. 1605/2002; a tal fine il beneficiario finale del sostegno dovrà rispettare i seguenti obblighi:
– indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata dedicata all’operazione, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 in cui è stata data attuazione all’art. 5 bis del D.Lgs.
n. 82/2005 che prevede che, a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici certificati;
– dichiarare che non ha beneficiato e non sono stati richiesti ulteriori indennizzi a valere sul bilancio comunitario, nazionale e regionale per i danni causati da uccelli ittiofagi (cormorani) nel periodo ottobre 2023/marzo 2024;
– garantire l’accesso e la consultazione alla documentazione contabile e dei luoghi, con il fine di permettere ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP e al Servizio regionale pesca e acquacoltura di effettuare, se da questa ritenuto opportuno, verifiche prima della concessione del sostegno;
– rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP) e continuare a conformarsi alle norme della PCP per un periodo di cinque anni dopo il pagamento finale.
Nel provvedimento di concessione del contributo, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP comunica ai beneficiari gli obblighi di cui sopra.
7.6 Integrazioni o variazioni presentate spontaneamente dal beneficiario
Dopo la presentazione della domanda di sostegno, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente, esclusivamente via PEC, ad Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP (xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx), eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e/o nella documentazione allegata.
A seguito della richiesta di riesame per una domanda di sostegno dichiarata non ammissibile l’Amministrazione può acquisire integrazioni documentali concernenti le variazioni intervenute – sia con riferimento ai criteri di ammissibilità soggettivi, sia a quelli oggettivi – e verificare con ciò l’esito della richiesta di riesame stessa.
8) Obblighi per il beneficiario
8.1 Obblighi specifici
Il soggetto beneficiario del sostegno concesso ai sensi de presente avviso ha l’obbligo di rispettare le norme della politica comune della pesca durante il periodo di concessione dell’aiuto. Qualora Argea accertasse che se nel corso di tale periodo il beneficiario non ha rispettato tali norme, provvede affinché l'aiuto sia rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa.
8) Partecipazione al procedimento da parte di persona diversa dal richiedente (Deleghe)
La delega è lo strumento formale attraverso il quale, mantenendo inalterata la titolarità della competenza, viene trasferito l'esercizio dei relativi poteri ad un soggetto terzo.
I presupposti di legittimità della delega dei poteri sono i seguenti:
– atto di conferimento in forma scritta da parte del soggetto delegante;
– sussistenza di una specifica previsione di legge che autorizzi la delega dei poteri (la necessaria previsione legislativa è prevista anche in caso di rapporto gerarchico tra organo delegante ed organo delegato).
Il documento di delega deve contenere i seguenti elementi:
– dati anagrafici del delegante, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
– dati anagrafici del delegato, come nome e cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale;
– oggetto della delega, l’operazione che il delegato può eseguire al posto del delegante.
Alla delega, una volta compilata e firmata, occorre allegare la fotocopia di un documento di identità valido del delegante. Inoltre, il delegato dovrà portare un proprio documento di identità quando esegue l’operazione specificata dalla delega, in modo da permetterne l’identificazione.
Tutti i dati personali e sensibili contenuti nella delega sono trattati ai sensi della vigente normativa che disciplina la tutela della privacy.
9) Provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del sostegno
Gli atti di concessione, impegno e liquidazione del sostegno ai sensi del presente avviso sono predisposti dall’Agenzia Argea in conformità alla normativa FEAMPA di riferimento e in particolare alle disposizioni relative Obiettivo specifico 2.1 azione 7 operazione 31.
Prima dell’emanazione del provvedimento di concessione, impegno e liquidazione del sostegno, Argea provvede alla verifica dei requisiti di ammissibilità.
L’atto di concessione, impegno e liquidazione del sostegno in favore del beneficiario in posizione utile ad essere finanziato è emesso da Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP completato il controllo di I Livello.
L’atto di concessione riporta le seguenti informazioni:
premesse normative;
riferimento all’avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda di sostegno;
riferimenti dei vari atti procedimentali (istruttoria);
dati relativi all’ammontare del sostegno concesso
indicazione che qualora compatibile il sostegno concesso sarà rendicontato nell’ambito del FEAMPA 2021/2027, con la specifica delle quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale (quota UE 50%, quota FdR 35%, quota regionale 15%).
L’atto di concessione, impegno e liquidazione del sostegno viene notificato al soggetto beneficiario interessato. Con la notifica dell’atto di concessione viene comunicato il Codice Unico Progetto (CUP) assegnato.
10) Revoca del sostegno
Il sostegno è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte, se viene accertato che il beneficiario non ha rispettato le norme della politica comune della pesca (PCP) per un periodo di cinque anni dopo il pagamento del contributo.
In caso di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.
Qualora Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione, il sostegno è revocato e Argea procede al recupero degli importi già versati.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
Sono fatte salve tutte le altre iniziative di rivalsa a termini di legge. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
11) Rettifiche finanziarie e recuperi
Una volta accertata l’esistenza di un’irregolarità Argea provvede all’attuazione di adeguate misure volte a correggere o recuperare gli importi indebitamente versati secondo le specifiche procedure nel documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Sardegna FEAMPA 2021/2027”.
Le rettifiche consistono in una revoca totale o parziale del sostegno concesso.
Nel caso in cui l’irregolarità venga riscontrata dopo il pagamento del sostegno, Argea Sardegna – Servizio autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP procede al recupero delle somme indebitamente versate, notificando al beneficiario il relativo provvedimento amministrativo.
12) Disposizioni in materia di conservazione della documentazione
La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell’art. 82 del Reg. (UE) 2021/1060.
La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante i dati indicati ai fini della richiesta di erogazione del contributo deve essere conservata per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento da parte di Argea.
I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:
fotocopie di documenti originali;
microschede di documenti originali;
versioni elettroniche di documenti originali;
documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.
La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall’Agenzia Argea, Dell’Amministrazione regionale ed eventuali ulteriori soggetti deputati al controllo.
13) Cumulo degli aiuti pubblici
Il sostegno non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per i medesimi danni (danni causati dai cormorani nel periodo da ottobre 2023 a marzo 2024).
14) Gestione dei ricorsi
Avverso gli atti con rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:
14.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
Contro il mancato accoglimento della domanda di sostegno, al soggetto interessato è data facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:
1. ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Argea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell’ente competente sull’istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell’Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
a) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l’operatività del silenzio diniego, di cui al secondo alinea del precedente punto 1;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
14.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del sostegno
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:
– ricorso gerarchico al Direttore generale dell’Agenzia Argea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell’Amministrazione, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente; trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell’Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto;
– ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.
15) Trattamento dei dati
Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza, secondo le modalità e le finalità riportate nell’Allegato D.
16) Ulteriori disposizioni
Gli atti di concessione del sostegno ai sensi del presente aiuto sono predisposti dall’Agenzia Argea in conformità alla normativa FEAMPA di riferimento e in particolare alle disposizioni relative Obiettivo specifico
2.1 azione 7 operazione 31.
A seguito dell’approvazione del metodo di calcolo dell’indennizzo in conformità con il metodo di cui alla presenti direttive e della modifica del Piano finanziario regionale FEAMPA, le risorse utilizzate nell’ambito del presente aiuto potranno essere rendicontate dall’Agenzia Argea sul FEAMPA.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai Regolamenti (UE) n. 2021/1060 e n. 2021/1139.
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di procedere all’annullamento del presente avviso qualora dovessero intervenire giustificati motivi.
17) Allegati
Parte integrante dell’Avviso sono i seguenti allegati:
Allegato A: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) ai fini della valutazione dei criteri di selezione
Allegato B: Prospetto dei dipendenti/soci lavoratori
Allegato C: Schema domanda di rinuncia
Allegato D: Informativa sul trattamento dei dati
APPENDICE
“Criteri di ammissibilità”
Di seguito è riportato per semplificazione i testo dei riferimenti normativi indicati nel paragrafo relativo ai criteri di ammissibilità al momento della pubblicazione dell’avviso. Si prega di verificare sempre la versione aggiornata del testo normativo.
Articolo 136 paragrafo 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046 “Criteri di esclusione e decisione di esclusione”
Di seguito si riportano le situazioni di cui all’art. 136 paragrafo 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046 che danno luogo a esclusione:
a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il diritto applicabile;
c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare nelle ipotesi seguenti:
i. per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
ii. per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
iii. per aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
iv. per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
v. per aver tentato di ottenere informazioni riservate che potessero conferirle vantaggi indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione o di attribuzione;
d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:
i. frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio
(50) e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
ii. corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 , o condotte, quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
iii. comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
iv. riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
v. reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta decisione;
vi. lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che:
i. hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico;
ii. hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o
iii. sono state evidenziate da un ordinatore, dall'XXXX o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g).
Reg. (UE) 2021/1139, articolo 11 “Ammissibilità delle domande” paragrafo 1
1. Una domanda di sostegno presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato stabilito a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se l'autorità competente ha accertato che l'operatore in questione:
a) ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (33) o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o di altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della PCP;
b) ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di una nave battente bandiera di un paese identificato come paese terzo non cooperante ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento; o
c) ha commesso uno qualsiasi dei reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34), se la domanda di sostegno è presentata a norma dell'articolo 27 del presente regolamento.
Di seguito si riportano i dettagli delle linee 3, 4 e 5 del Macro obiettivo 3 (MO3) del Piano nazionale strategico acquacoltura (PNSA).
MO3 Promuovere la competitività dell’acquacoltura
S3.3 Migliorare gli strumenti di credito e assicurativi S3.4 Misure di sostegno per ragioni di ordine sanitario
S3.5 Sostenere l’innovazione la ricerca a supporto delle esigenze delle imprese