Direzione generale enti locali e finanze
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEZZI FUORISTRADA TIPO PICK-UP PER L'ATTIVITÀ DI SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI RURALI E BOSCHIVI E PER INTERVENTI CONNESSI AL RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO
ALLEGATO 4A – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Lotto n. 2 –– Accordo quadro per la Fornitura di 92 mezzi (di cui n. 34 eventuali) tipo pickup con allestimento polivalente antincendio e attività di intervento idrogeologico dotato di lancia idropulitrice da destinare al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.)
CIG 7244815278
L’anno _, il giorno del mese di _, in _ , presso gli uffici della Direzione generale __ _ , sono comparsi:
Il/la dott./ssa _, nato/a a (prov. _) il _ (C.F. _), domiciliato/a, per la funzione esercitata, presso gli uffici della Direzione generale , in Cagliari , il/la quale interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio _ _
E
__, nato a , il _, C.F.
_ , residente in _ , Via n. __, il quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’Impresa/RTI _, con sede legale in
_, via _ n. , CF – PI _ - REA giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _, rep. _ _, raccolta n.
, conferita dall’amministratore delegato e/olegalerappresentantedell’Impresa/RTI _, già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente Accordo Quadro
PREMESSO CHE
- con Determinazione prot. _ - Rep. _ del _, il Direttore del Servizio della
Centrale regionale di committenza ha indetto, su delega del Servizio _ _,una
procedura aperta informatizzata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, finalizzata all’affidamento della fornitura di n. ;
- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data (pubblicato il
_);
- con determinazione rep. n. del _ il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto all’Impresa/RTI
_ ;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dei beni e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che la Regione ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro con un operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 2–Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali
1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall’Impresa/RTI nell’ambito della procedura di gara. Tali documenti fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro seppure non materialmente allegati.
2. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
3. Sono allegati materialmente all’Accordo Quadro i seguenti documenti:
_ _ _
_ _ _
Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro è regolata:
a. dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Aggiudicatario relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
b. da tutte le disposizioni indicate nel disciplinare e nel capitolato tecnico;
c. dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e dal DPR 5 ottobre 2010 n.
207 nelle parti vigenti ai sensi dell’art. 217 (Abrogazioni) del citato X.Xxx n.50/2016;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell’offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio dell’Amministrazione, condizioni migliorative.
3. L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Accordo Quadro.
Articolo 4 – Oggetto
1. Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l’affidamento della fornitura di n. _, per l’importo di € _ _ IVA esclusa, destinati allo svolgimento del servizio istituzionale da parte del personale del CFVA. All’interno dell’Accordo Quadro l’Amministrazione del CFVA si riserva la facoltà, di acquistare ulteriori 34 mezzi nell’annualità 2019 per un importo massimo di € _ , IVA esclusa, al netto del ribasso d’asta, alle medesime condizioni di vendita del contratto originario.
2. La descrizione specifica della fornitura, i servizi connessi e le modalità di esecuzione che l’Aggiudicatario si impegna ad eseguire in forza del presente Accordo Quadro sono quelli individuati nel capitolato tecnico, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l’Amministrazione.
Articolo 5 – Durata e luogo di consegna
1. Il presente Accordo Quadro ha durata di tre anni decorrenti dalla data del presente documento e cesserà di avere efficacia all’esaurimento dell’importo contrattuale, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggior compenso
2. I mezzi dovranno essere consegnati entro _ _ giorni dalla stipula dell’Accordo Quadro, presso , previo accordo con l’Amministrazione regionale.
3. Le spese per la consegna sono a completo carico del fornitore.
4. Con la consegna dei mezzi l’aggiudicatario dovrà fornire all’Amministrazione anche tutti i documenti necessari per l’immatricolazione.
Articolo 6 – Collaudo della fornitura
1. La fornitura sarà oggetto di collaudo ai sensi del paragrafo 7 del capitolato tecnico. .
2. Il collaudo sarà eseguito nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla consegna dei mezzi.
Art. 7 - Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e buon funzionamento
1. I mezzi sono coperti dalle garanzie descritte nel par. del capitolato tecnico, nel rispetto delle condizioni e dei termini richiamati nel medesimo par. o nell’offerta tecnica se migliorativa .
Articolo 8– Obbligazioni specifiche dell’Aggiudicatario
1. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Accordo Quadro e del capitolato tecnico di riferimento, a:
a. eseguire la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico, e nell’offerta tecnica, ove migliorativa;
b. tenere indennel’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell’esecuzione dell’appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro;
d. fornire i beni ed erogare le forniture in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al capitolato tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
e. adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire l’incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Regione, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
f. garantire sempre l’esatto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro;
g. segnalare per iscritto immediatamente all’Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.
Articolo 9 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed
Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
Articolo 10– Importo contrattuale
3. L’importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro è pari a € _ _), IVA esclusa, come risulta in maniera dettagliata dall’offerta economica presentata dall’aggiudicataria ed allegata in copia al presente Accordo Quadro.
4. Il corrispettivo indicato nell’offerta s’intende stabilito dall’Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.
5. L’importo predetto deve intendersi comprensivo dell’intera fornitura e dei servizi connessi, come descritti nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica se migliorativa, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. L'Aggiudicatario espressamente riconosce e dichiara che l’importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all’esecuzione del presente Accordo Quadro, IVA esclusa.
Articolo 11– Fatturazione e pagamenti
1. I pagamenti verranno effettuati, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle fornitura eseguita ai sensi del precedente art. 6 .
2. Una volta comunicata alla ditta aggiudicataria l’esito positivo delle verifica, la stessa dovrà emettere le fatture intestate a Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale Cagliari –
P.IVA 80002870923 – _ CIG _.
3. Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giungo 2014 n. 89), dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.
4. I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva (richiesta DURC) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
5. I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. , intestato all’Aggiudicatario, presso ; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN .
6. L’Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche
se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con l’Aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
Articolo 12– Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Aggiudicatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.
136, pena la nullità assoluta della presente Accordo Quadro.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 sono .
3. L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare all’Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 13– Trasparenza
1. L’Aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Accordo Quadro;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo Quadro, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell’Aggiudicatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui D.Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell’esecuzione del presente Accordo Quadro.
Articolo 14– Risoluzione
1. L’Accordo Quadro può essere risolto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato tecnico, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatariomediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e negli atti e documenti in esso richiamati.
3. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere l’Accordo Quadro:
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- violazione delle norme in materia di cessione dell’Accordo Quadro e dei crediti;
- mancata garanzia con le modalità e nei termini stabiliti ai sensi dell’art. 7 – “Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e buon funzionamento”;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 17 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 19 “Cauzione definitiva”;
- qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per la prestazione, nelle penalità previste dal paragrafo 8 del capitolato tecnico;
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal paragrafo 8 del capitolato tecnico;
- nei casi di cui all’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
- nei casi di cui all’articolo 15 “Riservatezza”;
- nei casi di cui all’articolo 13 “Trasparenza”.
4. L’Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456
c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320 , 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo della prestazione risolto,senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’Aggiudicatario possa dar luogo.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Aggiudicatariomediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 15 - Riservatezza
1. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazioneha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro, fermo restando che l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Aggiudicatario può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione dell’Aggiudicatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 16– Xxxxx e responsabilità
1. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’Aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione della prestazione.
2. L’Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione della prestazione e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.
3. L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
4. L'Aggiudicatario è obbligato a garantire la proprietà dei beni forniti e solleva l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
5. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore.
Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’Amministrazione un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell’Amministrazione.
Articolo 18 - Penali
1. Per quanto riguarda le penali si rinvia al par. 9 del capitolato tecnico.
2. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Articolo 19 - Cauzione definitiva
3. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell’Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione per l’intera durata dell’Accordo Quadro, di € ,00 ( _//00) corrispondente al _ per cento dell’importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, mediante garanzia n. _ rilasciata in data _ _ dalla _ , con sede in , Via _ n. Partita
IVA _ – acquisita con la nota prot. n. _ in data __ ;
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, può rivalersi sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 20 - Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Amministrazione individuati quali incaricati del trattamento.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l’Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria.
7 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. 196/2003.
8 I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Amministrazione regionale.
Articolo 21– Elezione di domicilio
Agli effetti del presente Accordo Quadro L’Impresa/RTI elegge domicilio presso la sede societaria, in _ via n. .
Articolo 22 – Responsabile della fornitura e direttore dell’esecuzione
1. L’Impresa/RTI _ _ nomina come Responsabile della fornitura,
__, nato a , il _.
2. L’Amministrazione comunicherà il nominativo del direttore dell’esecuzione, all’atto della sua designazione.
Articolo 23 – Subappalto
1. None è ammesso il subappalto.
Articolo. 24 - Divieto di cessione dell’Accordo Quadro
E’ vietato all’Aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 25 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo Quadro è stipulato a pena di nullità, mediante scrittura privata, in conformità all’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente Accordo Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.
2. Sono a carico dell’Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani ai sensi degli articoli 73 del D.Lgs 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 2016.
3. Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo.
Articolo 26 - Foro competente
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Impresa/RTI
_ _ e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
Articolo 27 - Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 28 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del codice civile, _ _ _, rappresentante
legale dell’Impresa/RTI _ dichiara di conoscere e di accettare
esplicitamente i seguenti articoli:
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