Contract
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA A.S. 2021/22 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER L’A.S. 2022/23
Art. 1- Oggetto dell’appalto
Costituisce oggetto del presente capitolato:
1. la gestione del servizio di trasporto scolastico dei bambini che frequentano le scuole dell’ infanzia, primarie e secondarie di primo grado del comune di Valsamoggia
2. l’effettuazione di uscite didattiche, comportanti il trasferimento di scolaresche sia su breve che su media distanza, per complessivi km 3.000 ( tremila) per anno scolastico
Il servizio dovrà svolgersi indicativamente secondo gli orari ed i percorsi come dal piano di trasporto in essere per l’anno scolastico 2020/2021 in allegato (All. a). Resta facoltà dell’Amministrazione Comunale di Valsamoggia attuare modifiche anche sostanziali al piano dei trasporti scolastici attualmente in vigore, derivanti dalla organizzazione scolastica e/o da scelte di carattere organizzativo, senza variazione di prezzo, fatto salvo la percorrenza media settimanale pari a circa 2300 km per 35 settimane.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. Il suddetto servizio è, altresì, da considerare servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. n. 146 /1990.
La partecipazione implica l’ obbligo di fornire tutte le attività previste nel presente articolo.
Art. 2 - Durata dell’Appalto
Il contratto relativo al presente appalto ha durata per l’ a.s. 2021/2022.
Alla data di avvio del servizio, l’ Aggiudicataria dovrà disporre di tutto il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie a garantire il corretto e completo funzionamento del servizio.
L’Ente si riserva, nei termini di legge, la facoltà di determinare il rinnovo del contratto relativo al presente appalto per un ulteriore anno scolastico.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione del servizio, potrà prorogare l’appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l’Impresa è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.
Art. 3 - Modalità di gestione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto dall’ Aggiudicataria con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale e autoveicoli a proprio rischio, in aggiunta ai mezzi concessi in comodato d’uso di cui al successivo art. 5. L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di trasporto scolastico e a quanto in specifico previsto dal presente capitolato.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto secondo il Piano di Trasporto scolastico sulla base di percorsi, orari e modalità stabiliti annualmente dall’Amministrazione comunale e trasmesso alla Ditta aggiudicataria in tempo utile per l’avvio di ciascuna anno scolastico, con l’obbligo di rigoroso rispetto degli stessi.
Il Piano potrà essere modificato dall’Amministrazione comunale, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, per esigenze organizzative o per una migliore fruibilità del servizio da parte degli utenti.
I percorsi, le fermate e gli orari verranno comunicati agli utenti da parte dell’Ufficio Scuola, a cui compete ogni altro rapporto con l’utenza ed i soggetti terzi (comunicazioni, reclami relativi all’esecuzione del servizio, rapporti con le Istituzioni scolastiche ecc.);
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato tutti i giorni secondo la cadenza del calendario scolastico stabilito dalle autorità scolastiche e secondo quanto stabilito e comunicato di volta in volta dall’Ente. Il calendario scolastico, per ciascun ordine di scuola, verrà inviato a cura dell’Ufficio Scuola all’appaltatore prima dell’avvio di ciascun anno scolastico. Nel caso in cui le autorità scolastiche comunichino la sospensione delle attività didattiche, potrà essere data comunicazione all’impresa anche con un solo giorno di anticipo e senza che alcun indennizzo possa essere preteso dalla stessa;
Il servizio di trasporto dovrà garantire agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione in tempo utile per l’inizio delle lezioni. Analogamente l’automezzo che accoglie gli alunni/e all’uscita dalla scuola, dovrà giungere al punto di raccolta prefissato in tempo utile per essere già presente al momento
dell’uscita. Ogni utente nel percorso di andata dovrà essere prelevato presso la fermata individuata e scaricato esclusivamente presso la propria sede scolastica; viceversa nel percorso di ritorno dovrà essere prelevato presso la sede scolastica e scaricato esclusivamente presso la fermata individuata. I conducenti dovranno verificare che l’accesso agli automezzi sia riservato agli studenti regolarmente iscritti al servizio. I conducenti dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sui mezzi e sulla loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti. I conducenti rispondono di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che essi stessi abbiano determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali, ad esempio salita e discesa dai mezzi.
Sarà cura dell’Ente garantire la presenza di un accompagnatore durante i trasporti, nei casi previsti dalla legge
L’appaltatore dovrà inoltre garantire, nell’importo contrattuale, su richiesta del’Ufficio Scuola il trasporto per gite e uscite didattiche in ambito urbano ed extraurbano (uscite didattiche, educative e culturali dalle scuole del territorio per musei, biblioteche, teatri, laboratori didattici, fattorie, parchi, ecc…), in orario scolastico, rivolte alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di tutto il territorio di Valsamoggia.
Per ciascuna uscita l’appaltatore dovrà fornire:
-la corsa di andata da Valsamoggia al luogo di destinazione;
-la corsa di ritorno dal luogo di destinazione a Valsamoggia;
-eventuali spostamenti nel luogo di destinazione, se richiesti.
Per l’effettuazione di tali servizi l’appaltatore può utilizzare gli scuolabus di cui al successivo art. 5 qualora l’orario ed il numero dei partecipanti lo consentano. Diversamente dovrà provvedere con propri idonei automezzi.
Il servizio dovrà essere svolto con le seguenti specificità:
-le richieste per le uscite verranno inviate alla ditta aggiudicataria con cadenza mensile;
-la ditta aggiudicataria si impegna a comunicare all’Amministrazione, prima dell’inizio di ogni mese, - l’elenco nominativo degli autisti che effettueranno le uscite nel mese interessato, per consentire all’ufficio scuola di contattare l’autista per i necessari accordi del caso.
Si precisa che il computo dei chilometri percorsi avrà inizio e termine presso la sede scolastica interessata all’uscita.
Tale servizio risulta già compreso nel valore dell’appalto, per un xxxxxxx xx Xx 0.000 ( xxxxxxx) per anno scolastico
La vigilanza sugli utenti dovrà essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale scolastico. Pertanto al momento dell’entrata a scuola i conducenti dovranno accertarsi che la scuola sia aperta e che il personale scolastico addetto prenda in consegna i minori. Per i viaggi di ritorno, la vigilanza sugli utenti dovrà essere esercitata dal momento della salita sui mezzi in concomitanza con l’uscita dalla scuola degli alunni, sino al momento dell’affidamento dei minori ai genitori o altro adulto a ciò espressamente delegato presenti alle fermate. L’obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità dei conducenti permangono in carico all’appaltatore anche nel caso in cui sia presente sui mezzi un accompagnatore.
È altresì possibile il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap che non necessitino di mezzi e modalità di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, si dovrà consentire l’accesso al mezzo di trasporto dell’accompagnatore provvisto di apposito documento.
Art. 4 – Requisiti della Ditta
Il servizio sarà affidato a ditte che risponderanno ai seguenti requisiti:
1. aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di autorizzazione di noleggio con conducente che per tale attività sono tenute ad utilizzare esclusivamente autobus immatricolati per i servizi di linea o di noleggio. Il trasporto dovrà essere effettuato con autobus o scuolabus rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977 e ss.mm.ii. Non potranno essere utilizzati in ogni caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi;
2. possesso dell’autorizzazione per l’esercizio della professione rilasciata ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 1071/2009 e successive circolari applicative e il titolo legale per l’accesso al mercato del trasporto di persone su strada, ai sensi della vigente normativa (la ditta dovrà fornire il codice di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale);
3. essere in possesso alla data di presentazione dell’offerta della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 All’inizio del periodo contrattuale e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno di durata del presente appalto, in caso di variazione, la ditta appaltatrice dovrà fornire al Comune copia dei documenti di cui al presente articolo.
La Ditta, al momento della presentazione dell’offerta, deve inoltre avere in dotazione i mezzi necessari per lo svolgimento del servizio oppure dichiarare la disponibilità e l’impegno ad acquisirli successivamente (in tempo utile per assicurare il regolare svolgimento del servizio).
Art. 5 - Autoveicoli adibiti all’espletamento del servizio
MEZZI CONCESSI IN COMODATO D’USO
Il Comune concede in comodato d’uso gratuito alla Ditta i seguenti scuolabus di proprieta’ comunale:
Targa | Anno immatricolazione | Capacità posti alunni+ accomp. | |
FIAT IVECO 80E18/P | BW09TX | 2001 | 46 + 2 |
IVECO 90E21 | CC631WT | 2002 | 44+3 |
IVECO 100E18 | BT236GB | 2001 | 50 + 4 |
L’ Impresa si impegna ad usare i mezzi di proprieta’ del Comune con diligenza ed esclusivamente per il servizio oggetto del presente contratto.
Per il ricovero degli automezzi l’Impresa potra’ utilizzare i magazzini comunali di cui al successivo art. 11 e/o altro spazio, anche non coperto, messo a disposizione dal Comune.
MEZZI IN DISPONIBILITA’/PROPRIETA’ DELLA DITTA
L’ Aggiudicataria dovrà adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del rapporto tra posti a sedere e numero di bambini trasportati, sufficienti a garantire il trasporto di andata e ritorno da scuola nel minor tempo possibile. L’Aggiudicataria dovrà adibire al trasporto scolastico un numero di mezzi che saranno individuati, fra tutti quelli indicati in proprietà e in disponibilità come più idonei alle caratteristiche dei percorsi e del numero dei bambini da trasportare. Dovrà inoltre garantire la disponibilità / proprietà di automezzi sufficienti a garantire il servizio comprensivi di automezzi di riserva, da utilizzare in sostituzione o ad integrazione in caso di richiesta di aumento del servizio o di variazione di tipologia.
I mezzi utilizzati devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:
- soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31/01/97, recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/04/77. Devono inoltre essere dotati di apertura/chiusura automatica delle porte
- essere conformi alle norme dettate dalla Direttiva CEE n. 98/69 per quanto previsto per la fase 4 (EURO 4). Ovviamente tale requisito si considera soddisfatto anche qualora i mezzi siano idonei “EURO 5” o “Euro 6” o con motorizzazioni meno inquinanti (es. veicoli alimentati a gas naturale gpl-metano - ibridi);
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/92), essere regolarmente immatricolati ad uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 1., lett. B) del D.M. 31/01/1997 e art.2 del medesimo decreto presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice della Strada e rispettare, in generale, tutte le normative in materia di trasporto scolastico;
- essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l’esercizio del presente appalto;
- essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli come da successivo art. 18
- per nessuna ragione sarà tollerato sugli automezzi un carico superiore al massimo di viaggiatori fissato dalla carta di circolazione.
- I mezzi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98.
Considerata la diversa tipologia delle strade da percorrere, le dimensioni dei mezzi utilizzati dovranno essere tali da non costituire pericolo e difficoltà alla circolazione propria e degli altri veicoli circolanti sulle medesime strade.
Gli automezzi devono essere perfettamente puliti prima di ogni servizio.
Sugli automezzi di disponibilità/proprietà della ditta impiegati per il servizio di cui al presente Capitolato, dovrà essere riportata ben visibile la seguente dicitura “Comune di Valsamoggia – Servizio di Scuolabus” nonché l’iscrizione atta all’individuazione della Ditta aggiudicataria, inoltre dovrà essere applicata con pellicola rifrangente o analoga segnaletica, la dicitura “Scuolabus – Salita e discesa bambini”.
Per il ricovero degli automezzi l’Impresa potra’ utilizzare i magazzini comunali di cui al successivo art. 11 e/o altro spazio, anche non coperto, messo a disposizione dal Comune.
A titolo indicativo, sulla base dell’organizzazione del servizio, così come in essere nell’anno 2020/2021 si ipotizza un fabbisogno minimo per le linee di trasporto di cui al presente appalto così determinato:
• N. 2 mezzi da n. 30 posti bambino + n. 2 adulti accompagnatori oltre all’autista, per utilizzo giornaliero sul territorio di Savigno
• N. 1 mezzo da n. 42 posti bambino + MINIMO n. 2 adulti accompagnatori oltre all’autista – meglio se 4 – per utilizzo giornaliero o sostituzioni
L’Aggiudicataria si impegna ad osservare i percorsi e le articolazioni orarie stabilite dall’ Ufficio Scuola del Comune di Valsamoggia e ad effettuare le fermate individuate nel piano del trasporto scolastico.
Prima dell’inizio di ogni anno scolastico si compileranno i verbali, firmati da un Responsabile della Ditta e da un Responsabile dell’Amministrazione Comunale, che attesteranno il Piano dei trasporti; tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato in caso di variazioni
Art. 6 - Personale adibito al servizio
Il personale addetto alla guida degli automezzi deve essere dipendente e/o socio lavoratore dell’impresa, in possesso dei seguenti requisiti:
1. patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio e relativa carta di qualificazione del conducente;
2. carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) rilasciato dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile;
3. possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo;
4. non avere precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale;
5. effettiva esperienza documentabile di almeno due anni come autista di scuolabus.
L’Aggiudicataria, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno, si impegna a fornire all’ Ente:
1) copia dei libretti di circolazione dei mezzi;
2) copia delle polizze assicurative dei mezzi;
3) copie delle patenti di guida e C.Q.C. dei conducenti;
4) l’elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del D. Lgs. 30/06/03, n. 196, del personale impiegato dall’aggiudicataria per il servizio di trasporto scolastico, completo degli estremi del documento di guida e del C.Q.C. ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, e ss.mm.ii., con indicazione del tipo di rapporto contrattuale. Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.
I conducenti addetti al trasporto scolastico dovranno tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona adeguato alla minore età degli utenti, usando un linguaggio appropriato, corretto, e dovranno rispettare rigorosamente le norme del vigente codice della strada.
Nell’esercizio del servizio, ai conducenti è vietato:
1) far salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso ad eccezione di soggetti autorizzati dall’Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo;
2) deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano del trasporto elaborato dall’Amministrazione Comunale.
L’Aggiudicataria inoltre dovrà curare che il proprio personale:
1) sia dotato di un segno visibile di riconoscimento con le generalità personali e il nome della Ditta
2) consegni immediatamente all’Ente, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
3) segnali subito all’Ufficio Scuola Comunale eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
4) verifichi che gli alunni scendano alla fermata indicata nell’elenco fornito dall’Ufficio Scuola e che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata, salvo i casi di autorizzazione a scendere in assenza di questi; ove manchi tale autorizzazione e non ci sia alcun adulto delegato alla fermata è prevista la ricerca telefonica di un genitore per concordare eventuale ritiro straordinario presso altra fermata del Piano del Trasporto nel rispetto degli orari nel medesimo stabiliti.
5) non prenda ordini da estranei nell’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
6) mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio e, se del caso, comunichi alla Ditta, che provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione all’Amministrazione appaltante, fatti e circostanze che possano interferire o compromettere il buon andamento del servizio.
7) con particolare riferimento alla pandemia in atto, rispetti i protocolli e metta in atto le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19.
Sostituzioni:
L’ Aggiudicataria dovrà provvedere, in caso di assenze del singolo operatore incaricato del servizio, anche temporanee o di breve durata, alla sua immediata sostituzione con personale idoneo e di pari professionalità e qualifica. Qualora, a seguito di sostituzioni, vi siano variazioni negli elenchi dei nominativi forniti prima dell'inizio dell’appalto, l’Aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente al competente servizio dell’Ente l’aggiornamento di detti elenchi sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie.
Continuità degli operatori:
L’ Aggiudicataria dovrà assicurare di regola la presenza sempre dello stesso operatore/i nei medesimi tragitti.
L’appaltatore si impegna a richiamare, e in casi gravi o di recidiva a sostituire, il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore.
Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Amministrazione comunale resta estranea ai rapporti fra Aggiudicataria e personale da essa dipendente, impiegato nell’appalto.
L’Aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, così come previsto dall’art. 30 comma 4 del D. Lgs. 50/2016. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicataria anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Aggiudicataria assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inerenti l’organizzazione del servizio, adotta tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e assume tutte le cautele che valgono ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto al servizio.
Con particolare riferimento alla pandemia in atto, si obbliga ad adottare i protocolli e a mettere in atto le misure igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione da contagio virus COVID-19.
Art. 8 – Diritto di sciopero
In caso di sciopero dei propri dipendenti l’impresa aggiudicataria dovrà rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e dovrà darne comunicazione al Servizio comunale competente nei termini previsti dalla legge.
Art. 9 – Personale dell’impresa cessante e clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo
contratto, secondo le disposizioni dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 ssmi l’appaltatore subentrante si obbliga ad acquisire prioritariamente tutto il personale impiegato nell’azienda uscente, garantendo la continuità del rapporto di lavoro, il mantenimento dei diritti acquisiti e l’applicazione dei trattamenti economici e normativi già in essere. Si richiama in riferimento alle suddette prescrizioni l’art. 29 co. 3 D.Lgs. 276/2003 come novellato dalla Legge n. 122/2016.
La ditta aggiudicataria si obbliga altresì al rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi provinciali di maggior favore. Tali obblighi vincolano l’Appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Qualora l’impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. I regolamenti interni delle cooperative non possono essere in contrasto con leggi e contratti nazionali e/o territoriali di riferimento.
Art. 10 - Compiti e Oneri dell’Aggiudicataria
L’ Aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli di trasporto pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche nonché al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente alla aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dalla introduzione e dall’applicazione di tali nuove normative.
L’appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto:
1. dal presente Capitolato Speciale d’Appalto;
2. dal Codice della Strada;
3. dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale. In particolare si fa riferimento a quanto previsto in materia di trasporti di minori dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione e leggi complementari, dalle disposizioni di cui al D.M. Trasporti e Navigazione del 31/01/1997, recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e s.m.i., dalla Circolare n. 248 del 14/04/1997, dal D.M. n. 448 del 20/12/1991 “Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea” e s.m.i.;
4.dal D.Lgs 50/2016 e s. m.i.
5. dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
6. dai vigenti regolamenti del Comune di Valsamoggia;
7.dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 125 del 27/09/2016 (allegato b);
8. dal Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 126 del 27/09/2016 (allegato c);
9. da tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara, ed in particolare il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 “Attuazione della direttiva 2011/93/ UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto dovranno essere svolte dall’ Aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, con propri materiali, mediante la propria organizzazione, a proprio totale rischio e nel rispetto di quanto stabilito nei corrispondenti articoli.
Sono poste a carico dell’Aggiudicataria le seguenti obbligazioni:
a) assicurare il servizio di trasporto dall’inizio dell’anno scolastico fino al termine dello stesso
b) provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta efficienza e sicurezza, degli automezzi in disponibilità/proprietà utilizzati per i servizi oggetto del presente capitolato. I mezzi dovranno rispondere alle caratteristiche presentate in sede di offerta e dovranno essere rispondenti alle caratteristiche individuate dalla vigente normativa ed essere regolarizzati rispetto alle vigenti normative in materia di circolazione veicolare (assicurazione obbligatoria per R.C.T., revisione meccanica, ecc). Qualora dovesse sostituire un proprio automezzo l’ Aggiudicataria potrà provvedere con altro automezzo proprio o di altra impresa, ma comunque rispondente alle caratteristiche dell’automezzo sostituito e dovrà darne immediata comunicazione all’ Ufficio Scuola. L’ Aggiudicataria si assume l’onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati.
c) Xxxxx in comodato:
relativamente agli automezzi concessi in comodato d’uso gratuito, sono a carico dell’Impresa le spese per:
• carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria;
• revisione periodica del cronotachigrafo;
• spazzatura giornaliera dell’abitacolo e svuotamento cestino
• pulizia e lavaggio settimanale del mezzo internamente ed esternamente e comunque quando l’uso e le condizioni metereologiche lo rendano necessario;
• quanto necessario alla corretta gestione dell’automezzo.
d) In caso di interruzioni non preventivate dell’attività scolastica già iniziata, l’Aggiudicataria riceverà la relativa comunicazione dall’Ente e dovrà tempestivamente attivarsi per garantire il più sollecito trasporto degli utenti;
e) l’ Aggiudicataria dovrà dotare ogni automezzo di telefono cellulare munito di auricolare o dispositivo “viva voce” o altro adeguato dispositivo al fine di garantire la tempestiva comunicazione di eventuali avversità (ad. es. in occasione di incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e degli alunni trasportati;
f) mantenere, per tutta la durata del contratto il rapporto unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente;
g) nominare un Responsabile referente reperibile negli orari di funzionamento del servizio con il compito di mantenere i rapporti con l’ Ente, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di problemi che dovessero sorgere sul servizio in appalto e che deve operare nel rispetto del piano organizzativo , nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente capitolato;
h) dare all’Ente, di volta in volta, immediata comunicazione formale di tutti gli incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato. Qualora detti incidenti siano riconducibili alla responsabilità dei conducenti, l’Aggiudicataria dovrà comunicare all’ Ente i provvedimenti addottati nei loro confronti.
i) non tenere accesi i motori dei mezzi nei cortili o nelle vicinanze delle scuole, nel tempo di attesa dell’uscita da scuola e della salita degli alunni da trasportare e ad accendere i motori immediatamente prima di partire, sia per motivi di sicurezza che di inquinamento ambientale ed acustico;
j) dare notizia al committente, entro le ventiquattro ore dal loro verificarsi, di circostanze eccezionali che rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, con obbligo di ripristinare immediatamente la situazione precedente al venire meno delle condizioni anzidette.
k) In caso di comportamento negativo da parte degli utenti o degli insegnanti nei rapporti con il personale degli automezzi, la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione al Comune, che è il soggetto deputato alla soluzione in prima istanza delle controversie tra utenti o loro famiglie e conducenti;
l) somministrare annualmente agli utenti del servizio di trasporto scolastico un questionario concordato con l'Amministrazione comunale in merito alla soddisfazione del servizio offerto.
Sono a carico dell’appaltatore, oltre a quanto già sopra previsto:
a) tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, nonché ogni attività o fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le attività preliminari all’avvio del servizio, prima dell’inizio di ogni anno scolastico;
b) le imposte e le tasse comunque derivanti dall’assunzione del servizio;
c) il possesso di licenze e permessi e l’ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti durante il periodo di durata del contratto;
d) le spese inerenti il personale dedicato alle prestazioni di cui al presente capitolato;
e) le spese per la pulizia complessiva degli automezzi, garantendo l’utilizzo di prodotti a norma di legge ed ecocompatibili;
f) le spese per l’utilizzo di prodotti di pulizia/sanificazione secondo le indicazioni normative in caso di epidemie, pandemie o in generale situazioni sanitarie da presidiare.
g) le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli automezzi;
h) le spese di bolli, assicurazioni, revisioni, carburanti, lubrificanti ecc.;
i) tutte le spese relative alla gestione del servizio.
Art. 11- Obblighi e impegni dell’Ente
Il Comune si impegna a:
a) consegnare gli elementi utili all’aggiornamento dei singoli percorsi, il numero ed i nominativi degli utenti interessati;
b) comunicare nel modo più tempestivo possibile eventuali variazioni dei percorsi successive alla stesura annuale del Piano dei trasporti.
c) garantire l’accompagnatore per il servizio di trasporto casa/scuola, le cui competenze consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. Detto ciò, indicativamente, le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti:
-accertarsi che durante il tragitto tutti gli alunni siano regolarmente seduti;
-assistere tutti gli alunni nella fase di salita e discesa dai mezzi;
-controllare che gli alunni trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
d) consentire il rimessaggio degli automezzi della Ditta appaltatrice presso i magazzini comunali siti in Località Savigno – via Dei Mulini 416 e Bazzano, via Muzza Spadetta 9 ( all’interno dei magazzini stessi e/o nell’area esterna, in relazione allo spazio disponibile)
e) Xxxxx in comodato:
Relativamente agli automezzi concessi in comodato d’uso gratuito, sono a carico del Comune le spese per:
• assicurazione RCA;
• tassa di circolazione;
• revisione annuale del mezzo escluse le eventuali spese di manutenzione necessarie per la revisione:
• manutenzione straordinaria.
Art. 12 – Verifiche e controlli
La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei da parte dell’Amministrazione comunale, al fine di verificare il rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla qualità del servizio offerto agli utenti, sui veicoli utilizzati, sullo stato di manutenzione degli automezzi, sulle modalità atte a garantire le condizioni igienico-sanitarie degli stessi, sulla sicurezza degli utenti ed ogni altra verifica ritenga effettuare, comunicando per iscritto rilievi per i provvedimenti del caso.
L’appaltatore deve in ogni caso dotarsi di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi nell’offerta. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente al Servizi competente, il quale potrà anche chiedere l’integrazione degli stessi con altri dati, al fine di elaborare i controlli di gestione dei servizi pubblici. Tra le attività facenti capo al controllo di qualità andranno previste:
3. formazione professionale per il personale addetto, in maniera coordinata e continuativa nell’arco dell’anno;
4. piano annuale per l’auto valutazione specificando gli strumenti ed indicatori scelti;
5. piano per la rilevazione della percezione della soddisfazione dell’utenza, sulla qualità del servizio operato (gli strumenti dovranno essere comunque concordati con l’Amministrazione comunale interessata);
6. incontri con il referente dell’Amministrazione comunale per analisi dei dati, soluzioni di criticità, azioni di miglioramento, azioni preventive, presentazione di soluzioni innovative.
Art. 13 – Importo complessivo dell’appalto
Il valore complessivo presunto dell’appalto, al lordo del ribasso, risulta determinato in € 679.900,00 oltre IVA in misura di legge, calcolato per l’intera durata del contratto ( stabilita in 1 anno scolastico a cui si aggiunge 1 ulteriore anno scolastico di possibile rinnovo e 6 mesi di possibile proroga) oltre ad
€. 2.000,00 (1.000,00 per il primo anno + 1.000,00 per l’anno di di possibile rinnovo) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
Il valore stimato dell'appalto, rapportato alla durata dello stesso nonchè al possibile esercizio delle opzioni stabilite all’ art. 2, è pertanto determinato in € 681.900,00 ( di cui € 2.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA in misura di legge.
Art. 14- Eventuali riduzioni o aumenti del servizio
L’amministrazione comunale si riserva al facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera a) e lettera c) punti 1) e 2) del d. lgs. 50/2016, prevedendo che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste nel contratto, possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a che pretendere nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016.
In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 15- Corrispettivo e modalità di pagamento
Il compenso verrà corrisposto mensilmente, dietro presentazione di regolare fattura, che dovrà riportare il codice CIG e il codice ufficio IPA comunicati dal Comune
Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse; l’IVA è a carico dell'ente nella misura prevista dalla legge.
Per il ricevimento farà fede la data di arrivo sul sistema di fatturazione elettronica del Comune.
In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi da parte del Comune si applicano le disposizioni del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato:
a) alla verifica della regolarità contributiva della Ditta, attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità Contributiva) secondo le modalità previste dalla L. 266/2002 e successive modifiche e integrazioni. A tal fine la Ditta dovrà fornire al Comune i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C., o idonea dichiarazione sostitutiva nei casi ammessi dalla legge;
b) alla verifica della regolarità fiscale della ditta, ai sensi dell’ art. 4 del Decreto Legge 26 ottobre 2019 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157
c) all’adempimento agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui al successivo articolo 18;
d) per i pagamenti superiori a € 5.000,00 anche alle verifiche di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008, il quale disciplina le modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR
n. 602 del 29.09.1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;
In caso di contestazioni alla Ditta di inadempienze di cui al successivo articolo 24, i termini di pagamento previsti rimangono sospesi a decorrere dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Comune e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.
I termini di pagamento sono altresì sospesi in caso di carenza di documentazione relativa ai precedenti punti a),b) e c) mentre nel caso di esito negativo delle verifiche di cui al punto d) si applica quanto previsto dal decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’ Impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. sia nei rapporti verso l’Amministrazione Comunale sia nei rapporti con i fornitori
L’ Impresa si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell’Amministrazione sia passivi verso fornirori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L’ Impresa è tenuta a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’Impresa entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG) del lotto di riferimento riportato nel bando.
Art. 17 – Adempimenti relativi alla sicurezza
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’Impresa è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
L’Impresa dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed in particolare di aver effettuato:
⋅ la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
⋅ la nomina del Medico Competente con conseguente attuazione del programma di sorveglianza sanitaria (se prevista);
⋅ la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08;
⋅ l’individuazione e fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori per mansione;
⋅ l’informazione e la formazione dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08 e con particolare riferimento alla pandemia in atto, alla formazione in materia di prevenzione da contagio virus
COVID-19. A tal fine dovrà comunicare tutti i corsi di formazione effettuati dai dipendenti (generale, specifica, aggiornamento successivo, formazione antincendio e primo soccorso, formazione COVID);
⋅ l’attivazione delle coperture assicurative e previdenziali per ciascun lavoratore;
L’impresa dovrà inoltre dimostrare che i lavoratori impiegati per lo svolgimento dell’attività fanno parte
(alla data di avvio dell’attività) dell’elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola ed hanno relativa idoneità sanitaria allo svolgimento della mansione prevista dal D.Lgs. 81/08.
Il Comune si impegna.
- nei termini e modi prescritti dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, a predisporre laddove necessario il DUVRI che dovrà essere condiviso da tutti i soggetti (Comune, Impresa eventuali altri soggetti coinvolti);
- in base a quanto contenuto nel DUVRI a coordinare con l’ Impresa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi informando al riguardo la stessa, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze.
- a prevedere un incontro di coordinamento per redigere il Verbale di Coordinamento Safety di cui all’art. 26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., secondo lo schema allegato d) al presente Capitolato.
Art. 18– Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l’Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante.
La garanzia garantisce l’osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente comminate, l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.
Art. 19 – Responsabilità e copertura assicurativa
La Ditta affidataria si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale per danni a persone e/o cose cagionati a terzi – compresi gli utenti del servizio - nello svolgimento di tutte le attività oggetto del servizio o in conseguenza dello stesso, mantenendo sollevato e indenne in ogni caso l’ente da ogni pretesa risarcitoria da chiunque avanzata.
La Ditta affidataria è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto delle persone. Tutte le spese relative alle assicurazioni di ogni specie sono a carico della Ditta affidataria.
Per le responsabilità della Ditta affidataria si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.
Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto del contratto, la Ditta affidataria dovrà essere in possesso di
polizza assicurativa R.C.A. con i massimali non inferiori a:
• Danni alle persone 30.000.000,00 euro ;
• Danni alle cose 2.000.000,00 euro ;
• Massimale complessivo per sinistro euro 32.000.000,00 ;
e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ente.
I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall’aggiudicatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’ente
La polizza dovrà comprendere in aggiunta a quella obbligatoria, anche la copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.
L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:
• la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo degli utenti presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico;
• la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi;
• la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo;
• la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli dell’affidatario alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze;
• la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;
• la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;
• la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti
La ditta affidataria dovrà produrre altresì :
- Polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’ente a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto dell’affidatario o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per danni a persone e cose; la copertura dovrà prevedere anche il risarcimento di eventuali danni causati dalla circolazione dei veicoli all’interno di aree private, qualora non coperti dalla polizza RCA.
− polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’ente, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per persona.
La polizza assicurativa dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione a:
• committenza di servizi in genere;
• danni a cose in consegna e/o in custodia e/o trasportate (ad es. indumenti, oggetti di comune uso personale, borse, zaini e cartelle che siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta),
• danni a cose/beni di terzi per effetto di incendio, anche se provocati da incendio di cose dell’affidatario ;
• danni subiti e cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l’affidatario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
• interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
• estensione al cosiddetto “danno biologico”, estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e “clausola di buona fede INAIL”.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Ente sull’assicuratore prescelto dall’affidatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Prima dell’avvio del servizio e con almeno 5 giorni d’anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all’affidatario di produrre all’ufficio Scuola del Comune idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.
Art. 20 – Rapporti contrattuali: Direttore dell’esecuzione – Responsabile del servizio per conto dell’appaltatore
Il Direttore dell’esecuzione avrà il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del presente contratto ed in generale dei compiti previsti nell’articolo 111 del D. Lgs. 50/2016. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto che effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto in oggetto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’Impresa, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il competente Servizio Comunale, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.
L’ Impresa dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l’Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, l’ Impresa si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell’esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell’Impresa/Referente), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto o al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto.
Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell’Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.
In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, il Referente/Responsabile dovrà essere individuato all’interno della società mandataria.
Art. 21– Verifica di conformità
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente capitolato.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il Responsabile dell’esecuzione ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione, saranno disposti controlli a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto con tempistica trimestrale ovvero tutte le volte che l’amministrazione ravvisi l’opportunità di condurre tale verifica.
In occasione della verifica di conformità da svolgersi in corso di esecuzione contrattuale il Responsabile dell’esecuzione invita ai controlli sia l’esecutore che un rappresentante dell’amministrazione comunale. Nel verbale che verrà appositamente redatto, si darà altresì conto dell’andamento dell’esecuzione contrattuale fino a quel momento e del rispetto dei termini prescritti.
Art. 22- Contestazioni
Ove l’Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante della Ditta Appaltatrice. In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall’Amministrazione al coordinatore referente della Ditta Appaltatrice si intendono come presentate direttamente allo stesso.
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida.
Art. 23 – Penalità
L’ Aggiudicataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengano comunicate per iscritto dall’ Amministrazione Comunale
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando richiamata preventivamente l’ Aggiudicataria all’osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, mediante posta elettronica certificata, per almeno tre volte, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l’Aggiudicataria risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Ente.
Salva la risoluzione del contratto come sopra indicato, sono stabilite le seguenti penalità:
a) reiterato anticipo o ritardo rispetto agli orari stabiliti dal programma di trasporto: €.500,00 al verificarsi di ogni episodio, dopo la contestazione del terzo ritardo;
b) mancata sostituzione di operatori ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del quale si sia verificato un disservizio: €. 500,00 per ogni giorno di mancata sostituzione;
c) comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza constatata in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati: €. 2.000,00;
d) sostituzione durante l’anno di personale adibito al servizio, effettuata per esigenze organizzative della ditta in mancanza della relativa comunicazione all’Ente €. 250,00;
e) mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale della Ditta: dovuto nella misura di
€. 1.000,00 per ogni giorno di mancato servizio;
f) inosservanza di disposizioni riguardanti il servizio svolto: €. 300,00 per ogni inosservanza;
g) altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta: €. 300.00 per ogni disservizio. L’applicazione delle penali avverrà in seguito a contestazione per iscritto dell’addebito.
Art. 24 – Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di:
− mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
− applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo;
− inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
− sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
− impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti;
− subappalto non autorizzato;
− cessione del contratto e/o del credito come indicati nel successivo art. 25
− mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dall’Amministrazione;
− accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio;
− intervenuta inidoneità dell’appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
− ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Qualora la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.
Art. 25- Subappalto
E’ vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all’Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs 50/2016. In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Art. 26 – Divieto di cessione del contratto, cessione del credito
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di inosservanza da parte dell’ Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Art. 27 – Fallimento dell’appaltatore
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applica l’art. 48 commi 17-18 del D.Lgs.50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 28 - Sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite (c.d. whistleblowing) e clausola di incompatibilità successiva (c.d. pantouflage) per appalti di servizi, forniture e lavori.
Il Comune di Valsamoggia, nell'ambito delle attività ed iniziative svolte per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e per la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) – Anni 2021- 2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2021, ha individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il soggetto destinatario delle segnalazioni anche da parte di collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che intendano denunciare un illecito o un’irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della propria attività lavorativa.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 30 Novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della procedura contenente tutte le indicazioni necessarie per l'inoltro di tali segnalazioni nonché dell’esistenza della piattaforma on-line per la gestione del “Whistleblowing” del Comune di Valsamoggia, accessibile al seguente indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/
Ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. "Testo Unico del Pubblico Impiego"), introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro “cd. Divieto di pantouflage o revolving doors”), l’Appaltatore dichiara inoltre che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti che hanno esercitato nell'ultimo triennio di servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Valsamoggia nei confronti dell'impresa stessa.
L’Appaltatore dichiara, infine, sempre con la sottoscrizione del contratto ,di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53 ,comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Art. 29– Amministrazione trasparente
L’ Aggiudicataria prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del Comune, nella sezione Amministrazione trasparente", in adempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33/2013.
Art. 30– Trattamento dei dati personali
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Valsamoggia.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 2-quaterdieces del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, l’aggiudicatario all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Valsamoggia e che il Responsabile “interno” del Trattamento che vi compete è il Responsabile dell’ Area Servizi alla Persona.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine l’aggiudicatario, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l’apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Valsamoggia, relativamente ai dati trattati nell’esecuzione del rapporto contrattuale che gli verrà sottoposto.
Art. 31 - Domicilio
L'appaltatore, agli effetti del contratto, dovrà eleggere domicilio legale in Provincia di Bologna.
Art. 31– Foro competente
Le eventuali controversie insorte tra l’Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, di qualsiasi natura, tecnica, giuridica o amministrativa e non risolvibili mediante transazione (art. 208 del D.Lgs. 50/2016) è devoluta in xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxx.
Art. 33 – Norme di rinvio
Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'appalto e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016.
La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
ALLEGATI:
a) Percorsi (12 documenti - da a1 ad a12 )
b) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Valsamoggia
c) Patto di integrità
d) Schema Verbale di Coordinamento Safety