Contratto di Assicurazione per la protezione della persona a copertura dei rischi:
Zurich Medicare
Contratto di Assicurazione per la protezione della persona a copertura dei rischi:
Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico, Diaria da ricovero.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota informativa
• Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
I n d i c e
Informativa | pag. | 1 di 5 |
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione | pag. | 1 di 5 |
B. Informazioni sul contratto | pag. | 1 di 5 |
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami | pag. | 3 di 5 |
Nota
Glossario pag. 1 di 2
dizioni di Assicurazione pag. 1 di 9 | ||
Condizioni generali | pag. | 1 di 9 |
Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico | pag. | 2 di 9 |
Diaria da Ricovero | pag. | 5 di 9 |
Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione | pag. | 6 di 9 |
In caso di Sinistro | pag. | 7 di 9 |
Allegato 1 – Valori di limiti di Indennizzo / Rimborso e Scoperto | pag. | 1 di 3 |
Allegato 2 – Adeguamento del Premio per età | pag. | 1 di 1 |
Allegato 3 - Modulo richiesta di presa in carico diretta | pag. | 1 di 1 |
Allegato 4 - Modulo per il rimborso indiretto | pag. | 1 di 1 |
Con
Nota informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ora IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di As- sicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
Il presente contratto viene stipulato con
ZURICH INSURANCE plc
Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede: xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Telefono n. 00.00000000 - Telefax n. 02.26622768 Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx Sito internet: xxx.xxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamenta- zione dei servizi finanziari (CBI) ed è soggetta ad una limi- tata attività di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Istituto di Vigilanza Assicurazioni (IVASS).
Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l’Assicurazione diretta diversa dall’Assicurazione sulla Vita, attraverso la pro- pria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx.
Zurich Insurance plc è iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I.00066.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance Plc è di 2.512 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.504 milioni di euro. L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, ovvero il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 263,1%.
Il patrimonio netto e l'indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda.
Si precisa inoltre che le modifiche del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per informazioni rivolgersi all'intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.
AVVERTENZA:
In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza con- trattuale, il contratto si intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno e così successivamente.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 4 “Proroga dell’Assicurazione e Periodo assicurativo” delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture assicurative offerte dal contratto sono:
• Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico;
• Prestazioni extra-ospedaliere;
• Diaria da Ricovero.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alle relative sezioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di li- mitazioni ed esclusioni come disciplinato nella sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Inden- nizzo come disciplinato negli articoli 2 “Pagamento del Pre- mio e decorrenza della garanzia” e 12 “Residenza e variazione di residenza dell’Assicurato”.
AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di li- miti massimi di età assicurabile come disciplinato al capito- lo “Limiti di età” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione.
AVVERTENZA:
Le garanzie sottoscritte si intendono prestate sino alla con- correnza del Massimale prescelto dall’Assicurato ed indica- to in Polizza; le prestazioni possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o Scoperti indicati in Polizza o previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda alla descrizione pun- tuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitare al Contraente ed all’Assicurato la comprensione dei meccanismi di applicazione di Scoperti e Franchigie, si riportano di seguito delle esemplificazioni numeriche.
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchi- gia in caso di ammontare delle spese inferiore al Massimale
Massimale: 100.000 euro
Ammontare delle spese: 10.000 euro
Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo: 8.500 euro
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchi- gia in caso di ammontare delle spese superiore al Massimale
Massimale: 100.000 euro
Ammontare delle spese: 150.000 euro Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo = Massimale 100.000 euro
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione dello Scoper- to in caso di ammontare delle spese inferiore al Massimale
Massimale: 100.000 euro
Ammontare delle spese: 10.000 euro Scoperto: 20% con il max di 5.000 euro 2.000 euro Indennizzo: 8.000 euro
Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione dello Scoper- to in caso di ammontare delle spese superiore al Massimale
Massimale: 100.000 euro
Ammontare delle spese: 150.000 euro Scoperto: 20% con il max di 5.000 euro 5.000 euro Indennizzo = Massimale 100.000 euro
Esempio 5: Prestazione soggetta all’applicazione concomi- tante di Xxxxxxxxxx e Scoperto
Massimale: 100.000 euro
Ammontare delle spese: 10.000 euro Scoperto: 20% con il max di 5.000 euro 2.000 euro Franchigia: 1.500 euro
Indennizzo (= Ammontare delle spese –
Scoperto - Franchigia): 6.500 euro
4. Periodi di carenza contrattuali AVVERTENZA:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono dei periodi di Carenza come disciplinato al capitolo “Periodi di Carenza” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’As- sicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al predetto capitolo delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Questionario anamnestico - Nullità
AVVERTENZA:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, comprese le dichiarazioni rilasciate nel Questionario anamnestico, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni del contratto, nonché, in caso di dolo o col- pa grave, la cessazione dell’Assicurazione stessa.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 1 “Dichia- razioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto non prevede particolari casi di nullità se non quelli previsti dalla Legge.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato, o per esso il Contraente, deve dare comunica-
zione scritta alla Compagnia di ogni variazione di residenza in quanto ciò può costituire aggravamento o diminuzione del Rischio.
Per gli aspetti di dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rimanda all’articolo 12 “Residen- za e variazione di residenza dell’Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.
7. Premi
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di richiedere il fra- zionamento semestrale, quadrimestrale o trimestrale del Pre- mio. Per i frazionamenti sono previsti oneri aggiuntivi rispettivamente pari al 3%, 4% e 5% del Premio.
Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraen- te esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:
• assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazio- ne oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assi- curazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
• carte di debito (bancomat o carte prepagate);
• carta di credito, se disponibile presso l'Intermediario Assi- curativo;
• denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui. I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Interme- diario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
AVVERTENZA:
Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il Contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali la Compa- gnia applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse dalla Compagnia all’Intermediario assicu- rativo e da questo gestite autonomamente.
In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi dell’art. 1899 c.c., nella misura indicata in polizza. A fronte di tale sconto, il Contraente non può esercitare la facoltà di recesso dal contratto per i primi cinque anni di durata con- trattuale.
Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pa- ri a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di eserci- tare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto concesso ai sensi dell'art. 1899 c.c., nella misura in- dicata in Polizza.
8. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
La Compagnia, per ogni Assicurato, adegua annualmente il Premio in funzione dell’età dell’Assicurato stesso, così come disciplinato all’articolo 8 “Adeguamento del Premio per età” delle Condizioni di Assicurazione.
I Massimali, il Premio, gli eventuali limiti di Indennizzo di ga- ranzia, se espressi in cifra assoluta, sono collegati al “numero in- dice nazionale dei servizi sanitari e spese per la salute” pubblicato
dall’Istituto Centrale di Statistica, epurato della componente me- dicinali, come indicato all’articolo 9 “Adeguamento automatico
– Indicizzazione” delle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda ai suddetti articoli del- le Condizioni di Assicurazione.
9. Diritto di recesso AVVERTENZA:
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto nel caso di revisione del Premio a seguito di variazioni nelle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, mediante in- vio di lettera raccomandata entro la prima scadenza annua del Periodo assicurativo precedente all’entrata in vigore di tale revisione del Premio.
Il recesso avrà effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 10 “Revisione del Premio” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Il Contraente ha facoltà recedere dal contratto nel caso di revisione del Premio per variazione di residenza dell’Assi- curato mediante invio di lettera raccomandata entro la prima scadenza annua del Periodo assicurativo precedente all’entrata in vigore di tale revisione del Premio.
Il recesso avrà effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all’articolo 12 “Residenza e variazione di residenza dell’Assicurato” delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA:
Il Contraente, nel solo caso di cessazione della convenzione tra la Compagnia e Assirete s.r.l. senza sostituzione, avrà co- munque la facoltà di recedere dal contratto dandone comu- nicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R al massimo entro la prima scadenza annuale del periodo assicurativo in cui è avvenuta la predetta cessazione.
Il recesso avrà effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al capitolo “Interru- zione Servizio Assirete s.r.l.” della sezione In caso di Sinistro delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci- vile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pa- gamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
11. Legge applicabile al contratto
Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana.
12. Regime fiscale
Le aliquote di imposta applicate alle garanzie Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico, Prestazioni extra- ospedaliere e Diaria da Ricovero sono pari al 2,50%.
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
13. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA:
Con riferimento all’art. 1913 del Codice Civile “Avviso all’As- sicuratore in caso di Sinistro” si precisa che il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono dare avviso del Si- nistro alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto entro tre giorni da quello in cui il Sini- stro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto co- noscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità. La denuncia di Xxxxxxxx deve essere fatta per iscritto alla se- de della Compagnia o all’Intermediario assicurativo oppure alla Compagnia di Servizi Assirete s.r.l. secondo le modalità descritte nelle Condizioni di Assicurazione.
La denuncia è diretta all’acquisizione tempestiva, oggettiva e completa, dell’evento che colpisce la garanzia Malattia e delle sue conseguenze.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alle procedure liquidati- ve, si rimanda alla sezione “In caso di Sinistro” delle Condi- zioni di Assicurazione.
14. Assistenza diretta - Convenzioni AVVERTENZA:
L’Assicurato può decidere di avvalersi di Centri medici, Istituti di cura e dei medici convenzionati. In questo caso il pagamento delle prestazioni viene effettuato direttamen- te dalla Compagnia, restando a carico dell’Assicurato le so- le Franchigie e Scoperti eventualmente previsti nelle Condizioni di Assicurazione e/o indicati in Polizza.
Diversamente, qualora l’Assicurato dovesse optare per Cen- tri medici, Istituti di cura e/o medici non convenzionati, il pagamento delle prestazioni verrà effettuato tramite Rim- borso delle spese sostenute ed effettivamente documentate, con eventuale applicazione di uno Scoperto e/o di una Fran- chigia a carico dell’Assicurato così come indicato nelle Con- dizioni di Assicurazione e/o indicato in Polizza.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda al capitolo “Prestazioni a carico della Compagnia e modalità di denuncia del Sinistro” del- la sezione In caso di Sinistro delle Condizioni di Assicurazione. L’elenco dei centri e dei medici convenzionati insieme alla mo- dulistica è reperibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx entrando nella sezione “Assirete” e cliccando su “Rete Conven- zionata” oppure attraverso il link presente sul sito istituzionale della Compagnia xxx.xxxxxx.xx.
15. Reclami
Eventuali Reclami possono essere presentati alla Compagnia, all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) se- condo le disposizioni che seguono:
- Alla Compagnia
Vanno indirizzati i Reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’at-
tribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I Reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiuta- mente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro en- tro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
• ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx Sito internet:
xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx.xxx
• o tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx dove, nell’apposita sezione dedicata ai Reclami, è predisposto un apposito modulo per l’inoltro dello stesso alla Compagnia.
- All’IVASS
Vanno indirizzati i Reclami:
- aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle di- sposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle re- lative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi- nanziari al consumatore), da parte delle imprese di Assicu- razione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
I Reclami indirizzati ad IVASS devono contenere i seguenti elementi:
- nome, cognome domicilio del Reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- denominazione della Compagnia, dell’intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del Reclamo presentato alla Compagnia e dell’even- tuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’i- potesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere utiliz- zato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai Reclami, accessibile
anche tramite il link presente sul sito della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all'indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
I Reclami devono essere inviati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Tutela degli Utenti,
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/000.00.000/353
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei Re- clami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008, che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presen- tare il Reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx
- e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autorità Giu- diziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come so- pra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
− la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia atti- nente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle contro- versie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fissare il primo in- contro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
− l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è at- tivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se pre- vista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accor- do volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
− la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di vei- coli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (sal- vo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di contro- versie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la contro- versia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
16. Accesso all’Area Clienti Riservata
Sul sito xxx.xxxxxx.xx è disponibile l’Area Clienti Riservata dove il Contraente può consultare le proprie coperture assi- curative in essere.
A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere
le credenziali d’accesso tramite registrazione nella sezione de- dicata all’Area Clienti Zurich sul sito xxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni. In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi in merito alla consultazione, è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo: xxxxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx.
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante legale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015
Glossario
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicu- razione.
Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.
Carenza - Periodo iniziale del rapporto contrattuale nel cor- so del quale la copertura assicurativa per le prestazioni indi- cate si intende inoperante.
Centro medico - Il centro, anche non adibito al Ricovero dei malati, regolarmente autorizzato all’erogazione di prestazioni mediche, esami radiografici e diagnostici, analisi, Trattamen- ti fisioterapici e rieducativi, cure termali.
Chirurgia bariatrica (detta anche “chirurgia dell’obesità“) - Interventi chirurgici aventi la finalità di ridurre l’assunzione di cibo attraverso la diminuzione della capacità gastrica (in- terventi restrittivi) o della capacità di assorbimento dei cibi da parte dell’intestino (interventi malassorbitivi).
Compagnia - La Società assicuratrice ovvero Zurich Insu- rance plc – Rappresentanza generale per l’Italia.
Contraente - Il soggetto che stipula il contratto di Assicura- zione nell’interesse proprio e/o di altre persone.
Convalescenza - Il periodo di tempo successivo alla dimis- sione dall’Istituto di cura, necessario per la guarigione clinica oppure per la stabilizzazione dei postumi.
Data del Sinistro - La data in cui si è verificato il Ricovero o, se non vi è stato il Ricovero, l’Intervento chirurgico in Day Hospital o in ambulatorio; per le prestazioni extra-Ri- covero, la data della prima prestazione sanitaria erogata.
Day Hospital - La degenza diurna senza pernottamento in un Istituto di cura, per prestazioni chirurgiche e terapie me- diche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in un Istituto di cura presso il pronto soccorso.
Franchigia - L’importo prestabilito che, in caso di Xxxxxxxx, viene detratto dall’ammontare delle spese indennizzabili a termini di contratto e che rimane a carico dell’Assicurato.
Frattura ossea - La rottura di un osso, in genere conseguente ad una causa lesiva che abbia agito più o meno intensamente sul punto della frattura (frattura diretta) o a distanza (frattura indiretta). Sono parificate alle Fratture ossee:
- le fratture ossee incomplete (incrinature o infrazioni);
- le rotture dei legamenti crociati del ginocchio.
Inabilità temporanea - Incapacità parziale o totale di atten- dere alle ordinarie occupazioni.
Indennizzo / Rimborso - La somma dovuta dalla Compa- gnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente con- statabili.
Intermediario assicurativo - La persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di inter- mediazione assicurativa o riassicurativa.
Intervento chirurgico - Ogni intervento terapeutico o dia- gnostico mediante l’uso di strumenti chirurgici, diatermo- coagulazione, tecnica laser o criotecnica. Le biopsie effettuate nell’ambito di endoscopie non sono considerate Intervento chirurgico.
Intervento ambulatoriale - Ogni intervento di piccola chi- rurgia eseguito senza Ricovero presso ambulatori o studi me- dici chirurgici.
Istituto di cura - Xxxxxxxx, clinica universitaria, istituto uni- versitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all’erogazio- ne dell’assistenza ospedaliera in regime di Ricovero o di Day Hospital. Non si considerano Istituto di cura gli stabili- menti termali, le case di Convalescenza e di soggiorno, nonché i centri benessere e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze.
Malattia - Ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. La gravidanza non è consi- derata Malattia.
Malattia improvvisa - Ogni Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che non sia una ma- nifestazione di un precedente patologico dell’Assicurato.
Malattia mentale - Ogni patologia mentale e del comporta- mento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depres- sive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD – 10 del OMS).
Malformazione o difetto fisico - Menomazione clinicamen- te statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da ano- malia congenita.
Medicina alternativa o complementare - Le pratiche medi- che “non convenzionali” definite dalla Federazione Naziona- le degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese, omotos- sicologia, osteopatia e chiropratica).
Massimale - La somma ovvero la spesa massima rimborsabile fino alla concorrenza della quale, per ciascun Assicurato e per Periodo assicurativo, la Compagnia presta la garanzia.
Network / Rete - La Rete convenzionata della Società Assi- rete srl del gruppo Assirecre, costituita da Istituti di cura, centri diagnostici e poliambulatori, nonché da professionisti medici che provvedono all’erogazione delle prestazioni. L’e- lenco delle strutture sanitarie convenzionate è direttamente consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx entrando nella
sezione “Assirete” e cliccando su “Rete Convenzionata” op- pure attraverso il link presente sul sito istituzionale della Compagnia xxx.xxxxxx.xx.
Nucleo familiare - L’insieme delle persone risultanti dallo stato di famiglia anagrafico del Contraente, anche se non conviventi, ed espressamente indicate in Polizza, per le quali la Compagnia è disposta a prestare l’Assicurazione.
Periodo assicurativo - Il periodo di validità dell’Assicurazio- ne; questo si intende stabilito nella durata di un anno.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione.
Questionario anamnestico - Il documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato. Deve essere compilato e sotto- scritto dall’Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà. Tale documento è richiamato nelle dichiarazioni del Con- traente riportate sulla Polizza.
Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il dirit- to alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assi- curazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei con- fronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di ri- sarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Ricovero - La degenza in Istituto di cura che comporti alme- no un pernottamento.
Scoperto - La parte delle spese indennizzabili a termini di con-
tratto sostenute, determinata in percentuale, che rimane a ca- rico dell’Assicurato.
Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipu- lata l’Assicurazione.
Sport professionistico – secondo la Legge 23 marzo 1981 n° 91 e successive modifiche ed integrazioni, vengono definiti sportivi professionisti gli atleti che esercitano l’attività spor- tiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono tale qualifica dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza del- le direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica.
Territorio Italiano – Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Trattamenti fisioterapici e rieducativi - Le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, eseguite da medici o presso Centri medici da personale professionalmente abilitato, fina- lizzate al recupero delle funzioni di uno o più organi o appa- rati colpiti da Malattie, Infortuni o parto indennizzabili a termini di Polizza.
Visita specialistica - La visita effettuata da un medico fornito di specializzazione, per diagnosi e/o prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusi- vamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alter- native. Non sono considerate Visite specialistiche quelle ef- fettuate da medici specializzati in medicina generale e pediatria.
Data ultimo aggiornamento: 1 Settembre 2015
Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali
Articolo 1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comprese le dichiarazioni rilasciate nel Questionario anamnestico, possono comportare la per- dita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, in caso di dolo o colpa grave, la cessazione stessa dell’Assicu- razione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Articolo 2
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pa- gati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del paga- mento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo la scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il di- ritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sen- si dell’art. 1901 del Codice Civile.
Resta in ogni caso fermo quanto previsto al capitolo “Periodi di Carenza” della sezione Esclusioni contrattuali e delimita- zioni dell’Assicurazione.
Se il Contraente non paga il Premio entro 90 giorni dalla scadenza, i termini di Carenza riprendono a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il Premio.
Il Premio è sempre determinato per Periodi di Assicurazio- ne di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I Premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermedia- rio assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei Premi.
Articolo 3
Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere pro- vate per iscritto.
Articolo 4
Proroga dell’Assicurazione e Periodo assicurativo
Il contratto è di durata annuale. In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata A/R al- meno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il con- tratto si intende tacitamente prorogato per il periodo di un anno e così successivamente.
Nel corso dei primi quattro anni tale facoltà di disdetta spetta solo al Contraente. A partire dal quinto anno anche la Compagnia può esercitare la facoltà di dare disdetta.
Per il conteggio dei cinque anni, anche in caso di sostituzione, si tiene in considerazione la data di decorrenza del primo con- tratto Zurich MediCare stipulato con la Compagnia.
Trascorso tale periodo, la Compagnia si riserva di proroga-
re, tramite sostituzione della Polizza, la sua rinuncia alla fa- coltà di disdetta per un ulteriore periodo equivalente, pre- via valutazione di nuovo Questionario anamnestico aggiornato per ogni Assicurato.
In nessun caso potrà essere derogato quanto stabilito all’in- terno del capitolo “Limiti di età” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione.
Articolo 5 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 6
Assicurazione per conto altrui
Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi della Polizza devono essere adempiuti dal Con- traente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’art. 1891 del Codice Civile.
Articolo 7
Altre assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia e/o all’Intermediario assicurativo dell’esistenza e/o della suc- cessiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso ri- schio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il Contraente deve darne avviso a tutte le Compa- gnie assicuratrici interessate, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. Qualora il Contraente ometta dolosamen- te di dare le comunicazioni di cui sopra, la Compagnia non sarà tenuta a corrispondere l’Indennizzo.
Tali obblighi sono estesi anche all’Assicurato se persona di- versa dal Contraente.
Articolo 8
Adeguamento del Premio per età
In occasione di ogni tacito rinnovo, la Compagnia adegua il Premio per ogni Assicurato applicando i coefficienti per età di cui all’Allegato 2 alle presenti Condizioni di Assicu- razione. L’adeguamento del Premio per età si applica esclu- sivamente alle garanzie Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico e Prestazioni extra-ospedaliere.
Articolo 9
Adeguamento automatico - Indicizzazione
I Massimali, il Premio, gli eventuali limiti di Indennizzo di ga- ranzia, se espressi in cifra assoluta, sono indicizzati. L'indice si ottiene dalla media ponderata dei pesi relativi agli indici ISTAT 0602 e 0603 (servizi sanitari e spese per la salute), pub- blicati dall’ Istituto Centrale di Statistica e l’eventuale variazio- ne viene calcolata in conformità a quanto segue:
- alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello del- la sua data di effetto;
- alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza;
- l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della ra- ta annua.
L’adeguamento automatico si applica all’importo complessi- vo derivante dalla somma dei Premi delle garanzie soggette all’adeguamento per l’età di cui al precedente Articolo 8 – “Adeguamento del Premio per età” e dei Premi relativi alla sezione Diaria da Ricovero, se prevista.
Articolo 10 Revisione del Premio
Qualora si verificassero significative ed obiettive variazioni
nel Servizio Sanitario Nazionale (per tali intendendosi a ti- tolo esemplificativo, ma non esaustivo: non obbligatorietà dello stesso, riduzione delle prestazioni per Ricoveri, Inter- venti chirurgici, visite o esami dallo stesso fornite, introdu- zione di ticket superiori a 250 euro per Ricoveri e/o Interventi chirurgici, aumenti dell’importo medio dei ticket oltre il 50% rispetto a quelli previsti al momento della stipu- la del contratto), la Compagnia si riserva la facoltà di varia- re il Premio in corso. Il nuovo Premio sarà comunicato al Contraente con un preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla prima scadenza annua del Periodo assicurativo in cui sono intervenute tali variazioni.
Qualora non accetti il nuovo Premio proposto, il Contraen- te ha diritto di recedere dal contratto inviando lettera racco- mandata A/R entro la predetta scadenza annua.
Il recesso avrà effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Articolo 11
Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Mila- no. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia de- rivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva com- petenza del foro di residenza o domicilio elettivo del con- sumatore.
Articolo 12
Residenza e variazione di residenza dell’Assicurato
La Polizza è valida per gli Assicurati residenti all’interno del Territorio Italiano.
Le condizioni e il Premio della sezione Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico sono determinati anche in base alla provincia di residenza di ciascun Assicurato.
In caso di variazione della provincia di residenza, l’Assicu- rato stesso, o per esso il Contraente, dovrà darne comuni- cazione scritta, entro 60 giorni, alla Compagnia e/o all’Intermediario assicurativo.
La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, ha fa- coltà di modificare le condizioni e il Premio, a decorrere dall’annualità successiva.
Il Contraente, qualora non accetti le nuove condizioni e il Premio, ha facoltà di recedere dal contratto inviando lettera raccomandata A/R entro la prima scadenza annua del Perio- do assicurativo in cui si sono verificate tali variazioni.
Il recesso avrà effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Resta inteso che, in caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano, l’Assicurazione cessa in data coincidente con quella di trasferimento della residenza in- dipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, a norma dell’art. 1898 del Codice Civile. La cessazione dell’Assicurazione in corso comporta l’obbligo per la Compagnia - a parziale deroga dell’art. 1898 del Codice Civile - di rimborsare il Contraente, entro 45 giorni dalla cessazione dell’Assicurazione stessa, della parte di Premio già pagato per l’Assicurato, al netto dell’imposta, e relativo al tempo che intercorre tra il momento della cessa- zione della garanzia e il termine del Periodo assicurativo per il quale è stato corrisposto il Premio stesso.
Articolo 13 Validità territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero con l’intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale corrente.
Articolo 14
Termini di prescrizione
Ai sensi dell’Articolo 2952, secondo comma, del Codice Ci- vile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pa- gamento delle rate di Premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Articolo 15
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia a surrogarsi nei diritti dell'Assicu- rato o degli aventi diritto verso gli autori o terzi responsa- bili per le prestazioni da questa erogate in virtù del presente contratto.
Articolo 16
Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico
Cosa e come assicuriamo
L’Assicurazione vale per il Rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato ed effettivamente documentate per Ricovero e/o Intervento chirurgico, anche ambulatoriale od effettuato in regime di Day Hospital, reso necessario a seguito di Ma- lattia o Infortunio.
Il Rimborso delle spese avviene nelle modalità e con i limiti successivamente dettagliati per ogni garanzia e, in ogni ca- so, salvo quanto riportato nella sezione Esclusioni contrat- tuali e delimitazioni dell’Assicurazione.
È previsto, nei limiti del Massimale prescelto ed indicato in Polizza, il Rimborso delle spese sanitarie sostenute dall’Assi- curato:
a. nei 120 giorni precedenti l’inizio del Ricovero per: esami, accertamenti diagnostici e Visite mediche speciali- stiche effettuati anche al di fuori dell’Istituto di cura.
b. durante il Ricovero per:
- onorari dell’équipe medica;
- diritti di sala operatoria e materiale di Intervento, com- presi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applica- te durante l’Intervento chirurgico;
- rette di degenza, prestazioni mediche, consulti, cure mediche e assistenza infermieristica, Trattamenti fisio- terapici e rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici;
- rette di vitto e pernottamento dell’accompagnatore nell’Istituto di cura presso il quale si trova ricoverato l’Assicurato, sino alla concorrenza di 3.000 euro per ciascun Assicurato.
c. nei 120 giorni successivi alla cessazione del Ricovero
per:
- spese relative a Ricoveri senza Intervento conseguenti all’iniziale Ricovero;
- esami, accertamenti diagnostici, prestazioni mediche ambulatoriali o eseguiti in regime di Day Hospital;
- medicinali;
- Trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- assistenza infermieristica privata;
- cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) si- no alla concorrenza di 1.500 euro per ciascun Assicu- rato.
d. per il trasporto dell’Assicurato per il Ricovero con uso di qualsiasi mezzo sanitario all’interno del Territorio Italiano ed all’estero per accedere all’Istituto di cura, per il trasfe- rimento da un Istituto di cura ad un altro e per il rientro al domicilio.
Limitatamente ai Ricoveri all’estero per Intervento chirur- gico, la garanzia è valida anche per le spese di viaggio, debi- tamente documentate, sostenute da un accompagnatore.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza di 4.000 eu- ro per ciascun Assicurato; in caso di trapianto tale som- ma viene elevata a 8.000 euro.
Prestazioni accessorie
Parto
In caso di Ricovero in un Istituto di cura per parto con taglio cesareo, per aborto spontaneo o terapeutico, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato previste al capito- lo “Cosa e come assicuriamo” sino alla concorrenza di 7.000 euro per ciascun Assicurato.
In caso di Ricovero in un Istituto di cura per parto senza taglio cesareo o in caso di parto presso il domicilio dell’Assicurato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato previ- ste al capitolo “Cosa e come assicuriamo” sino alla concorren- za di 3.000 euro per ciascun Assicurato.
La presente prestazione non copre il rimborso delle spese re- lative ad amniocentesi e villocentesi.
Copertura per figli neonati
I neonati la cui madre sia assicurata con la presente Xxxxxxx, so- no gratuitamente assicurati per le medesime somme e garanzie previste per la madre al momento della loro nascita, per i primi 180 giorni di vita o fino alla scadenza di Polizza se precedente. Sono altresì comprese anche le spese sanitarie relative a Rico- veri per interventi di correzione o eliminazione di Malforma- zioni congenite e Interventi di chirurgia plastica ricostruttiva anche a scopo estetico e ciò a parziale deroga di quanto pre- visto al punto 2 e al punto 12 del capitolo “Rischi esclusi dall’Assicurazione” della sezione Esclusioni contrattuali e de- limitazioni dell’Assicurazione.
Decorso il termine dei 180 giorni la garanzia cessa il suo ef- fetto, salvo il loro inserimento tra le persone assicurate.
Copertura per figli e minori in affidamento preadottivo di età inferiore ad otto anni
Qualora il Contraente ne faccia richiesta e previa valutazio- ne del Questionario anamnestico da parte della Compa- gnia, la garanzia si intende operante gratuitamente per i figli e i minori in affidamento preadottivo fino alla prima sca- denza annua successiva al compimento dell’ottavo anno di età. Tale estensione si intende prestata a condizione che i bambini siano espressamente indicati in Polizza tra le per- sone assicurate insieme ad entrambi i genitori o affidatari. L’estensione è prestata sino alla concorrenza del minore tra i Xxxxxxxxx previsti per i genitori o affidatari oppure sino al Massimale previsto come “Massimale a nucleo”, qualora sia stata selezionata tale condizione particolare.
Per il rinnovo successivo al periodo di gratuità, il Premio sarà comunicato dalla Compagnia sulla base della tariffa vigente.
Terapie mediche a seguito di Infortunio in assenza di Ricovero In caso di Infortunio, in assenza di Ricovero, la Compagnia rimborsa le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato:
- per cure mediche (esclusi i medicinali), gessatura, Tratta- menti fisioterapici e rieducativi, acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e di tu- tori preconfezionati;
- in pronto soccorso per assistenza medica, medicinali, ap- plicazione di apparecchi gessati, accertamenti diagnostici e trasporto dell’Assicurato in ambulanza.
La presente garanzia è operante fino alla concorrenza di
2.500 euro per ciascun Assicurato.
Trapianti
Qualora l’Assicurato sia donatore vivente, in caso di trapian- to di organi o parte di essi, la Compagnia rimborsa le spese previste al capitolo “Cosa e come assicuriamo” sino alla con- correnza del Massimale previsto in Polizza per Assicurato. Ai termini della presente estensione di garanzia il Rimborso delle prestazioni previste al capitolo “Cosa e come assicuria- mo”, lettera c) è elevato da 120 giorni a 180 giorni successivi alla cessazione del Ricovero.
In caso di trapianto effettuato sull’Assicurato, sono anche com- prese le spese di Ricovero del donatore vivente per il prelievo previste al capitolo “Cosa e come assicuriamo”, lettera b) e in ogni caso le spese per il trasporto di organi o parte di essi. In
questo caso, a parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Cosa e come assicuriamo” lettera b), la Compagnia rimborsa inoltre, per ciascun Assicurato, le spese per vitto e pernotta- mento dell’accompagnatore e dell’eventuale accompagnatore del donatore vivente sino alla concorrenza di 5.000 euro.
Chirurgia plastica, estetica e stomatologica ricostruttiva
A parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del capitolo “Rischi esclusi dall’Assicurazione” della sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione, la Compa- gnia rimborsa anche le spese per interventi di chirurgia pla- stica, estetica e stomatologica ricostruttiva sempreché siano conseguenti a neoplasie maligne o Infortunio documentato da referto di Pronto soccorso.
Indennità sostitutiva
Qualora l’Assicurato usufruisse del Servizio Sanitario Nazio- nale, l’Assicurazione varrà per le eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso non abbia sostenuto alcuna spesa, oppure il totale delle spese so- stenute per tutto quanto previsto al capitolo “Cosa e come assicuriamo” lettera b), non superi 1.500 euro, l’Assicurato avrà diritto ad una indennità sostitutiva pari a 150 euro per ciascun giorno di Ricovero, fino ad un massimo di 100 gior- ni per ciascun Assicurato per Periodo assicurativo. La gior- nata di entrata e quella di dimissione dall’Istituto di cura verranno entrambe considerate giornate di Ricovero.
Il Ricovero in Day hospital non è soggetto alla predetta in- dennità.
Cure oncologiche
In caso di Malattia oncologica, la Compagnia, in aggiunta alle spese previste al capitolo “Cosa e come assicuriamo”, rimborsa le spese sostenute per chemioterapia oncologica e radioterapia antitumorale, effettuate sia ambulatorialmente che in regime di Day Hospital, sino alla concorrenza di
20.000 euro per ciascun Assicurato.
Ai termini della presente estensione di garanzia il Rimborso delle prestazioni previste al capitolo “Cosa e come assicuria- mo”, lettera c) è elevato da 120 giorni a 240 giorni successivi alla cessazione del Ricovero per la stessa malattia oncologica.
Ricovero per Xxxxxxxx improvvisa o Infortunio al di fuori del Territorio Italiano
In caso di Ricovero avvenuto al di fuori del Territorio Italiano, reso necessario a seguito di Xxxxxxxx improvvisa o Infortunio accaduto quando l’Assicurato si trovi all’estero, l’Assicurato dovrà provvedere personalmente al pagamento delle spese per il Ricovero; le spese sostenute ed effettivamente documentate verranno rimborsate dalla Compagnia a termini di Polizza.
Ai termini della presente estensione di garanzia, la Compa- gnia rimborsa le spese previste al capitolo “Cosa e come as- sicuriamo” senza applicazione di alcuno Scoperto, qualora fosse indicato in polizza, anche per ricorso ad Istituti di cura e/o équipe non convenzionati.
Eventi naturali e rischio di guerra al di fuori del Territorio Italiano
A parziale deroga di quanto disposto al punto 7 del capitolo “Rischi esclusi dall’Assicurazione” della successiva sezione
Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione, la garanzia si intende estesa agli Infortuni derivanti da terremo- ti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche sempreché l’Assicurato sia rimasto colpito da tali eventi al di fuori del Territorio Italiano. La Compagnia rimborsa inoltre le spese per Infortuni derivanti da guerra anche civile, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, sempreché l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi inaspettati men- tre si trovi già all’estero.
Convalescenza
In caso di Convalescenza immediatamente successiva alla di- missione dell’Assicurato dall’Istituto di cura, la Compagnia corrisponde una diaria giornaliera di 100 euro al giorno fino ad un massimo di giorni pari alla durata del Ricovero e, co- munque, non superiore a 20 giorni. La Convalescenza deve essere prescritta dai medici che hanno avuto in cura l’Assi- curato o dal medico curante.
Per gli Interventi chirurgici effettuati in ambulatorio, la Com- pagnia corrisponde un’indennità pari ad un giorno di Ricovero. Nel caso in cui sia operante anche la garanzia “Diaria da Ri- covero”, l’importo della diaria da convalescenza corrisponde alla somma della diaria giornaliera di 100 euro prevista da questa garanzia e della diaria da ricovero indicata in polizza.
Limiti di Rimborso e Scoperto
L’Assicurazione è prestata sino alla concorrenza del Massima- le indicato in Polizza. Qualora la garanzia Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico sia prestata con applica- zione di uno Scoperto, come espressamente indicato in Po- lizza, in caso di Ricovero e/o Intervento chirurgico presso un Istituto di cura non convenzionato oppure in caso di ricorso ad un’équipe medica non convenzionata, le spese sostenute ed effettivamente documentate sono rimborsate previa ap- plicazione dello Scoperto. Lo Scoperto verrà applicato unica- mente alle spese per prestazioni non convenzionate.
In nessun caso tale Scoperto verrà applicato:
- facendo ricorso a Istituto di cura convenzionato e a un’é- quipe medica convenzionata con le modalità di attivazio- ne della convenzione di cui al paragrafo “Forma Diretta” del capitolo “Prestazioni a carico della Compagnia e mo- dalità di denuncia del Sinistro”;
- per quanto previsto al paragrafo “Indennità sostitutiva” del capitolo Prestazioni accessorie.
Per una schematica rappresentazione dei limiti di Xxxxxxxx e Scoperto si rimanda all’Allegato 1 alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Garanzia aggiuntiva
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza) Prestazioni extra-ospedaliere
Alta diagnostica
Nel caso di prestazione sanitaria al di fuori o indipendente
da un Ricovero, la Compagnia rimborsa le spese sanitarie re- se necessarie da Malattia o Infortunio per:
- Diagnostica radiologica con utilizzo di mezzo di contrasto endovenoso;
- Risonanza magnetica nucleare (RMN);
- TAC;
- Medicina nucleare diagnostica con utilizzo di radioisotopi per via endovenosa (scintigrafie, Pet);
- Angiografia e Coronarografia;
- Ecodoppler;
- Ecocolordoppler;
- ECG da sforzo;
- Ecografia transviscerale, transesofagea, intravascolare ed endocavitaria;
- Ecocardiografia;
- Esami endoscopici a scopo diagnostico.
Sono esclusi dall’Assicurazione i check up.
Per gli esami di alta diagnostica, l’Assicurazione è prestata fi- no alla concorrenza di 2.500 euro, complessivamente per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo assicurativo per ciascun Assicurato.
Il Rimborso delle spese viene effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 20% delle spese stesse, con il minimo di 50 euro per ciascun Sinistro, per accertamenti relativi ad una stessa patologia.
Lo Scoperto non si applica ai ticket per l’utilizzo del Servi- zio Sanitario Nazionale.
Visite specialistiche
Nel caso di prestazione sanitaria indipendente da un Ricove- ro, la Compagnia rimborsa le spese sanitarie rese necessarie da Malattia o Infortunio per esami, accertamenti diagnostici e Visite specialistiche.
Sono esclusi dall’Assicurazione:
- le visite pediatriche;
- le visite, gli esami e gli accertamenti diagnostici odon- toiatrici ed ortodontici;
- i check up.
Per le Visite specialistiche, l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 2.000 euro, complessivamente per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Periodo di Assicurazione per ciascun Assicurato.
Il Rimborso delle spese viene effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 20% delle spese stesse, con il minimo di 50 euro per ciascun Sinistro, per Visite specialistiche relati- ve ad una stessa patologia.
Lo Scoperto non si applica ai ticket per l’utilizzo del Servi- zio Sanitario Nazionale.
Condizioni particolari
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Franchigia
La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per le prestazioni previste al capitolo “Cosa e come assicuria- mo” previa detrazione per singolo Sinistro di una Franchi- gia pari all’importo indicato in Polizza.
Ai fini dell’applicazione della Franchigia, vengono conside- rati come un unico evento tutti i Ricoveri e/o Interventi chi- rurgici resi necessari dalla medesima Malattia o Infortunio, purché avvenuti entro 60 giorni dalla data del primo Rico- vero e/o Intervento chirurgico.
La Franchigia non sarà applicata per quanto previsto ai para- grafi “Indennità sostitutiva” e “Cure oncologiche” del capi- tolo “Prestazioni accessorie”.
Relativamente alle prestazioni che prevedono limiti di Xxxxxxxx, questi ultimi opereranno sulla parte di Rimbor- so restante dopo l’applicazione della Franchigia.
Massimale a nucleo
Il Massimale indicato in Polizza per la sezione di garanzia Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico è da intendersi operante quale Xxxxxxxxx unico per Periodo assicurativo, per Sinistro e per l’insieme di tutti gli Assicurati indicati in Polizza facenti parte del Nucleo familiare del Contraente.
Diaria da Ricovero
Cosa e come assicuriamo
La garanzia prevede la liquidazione dell’indennità giornaliera pattuita in Polizza, per ciascun giorno di Ricovero in Istituto di cura e per la durata massima di 300 giorni per Sinistro. Il giorno di entrata e quello di dimissione dall’Istituto di cura verranno entrambi considerati giornate di Ricovero. L’assicurazione vale per Malattia, Infortunio e nei casi di tra- pianto di organi.
La garanzia vale, inoltre, per il parto e le Fratture ossee do- cumentate, nei limiti qui di seguito elencati.
Parto
In caso di parto con o senza taglio cesareo l’indennità garan- tita viene corrisposta fino ad un massimo di sette giorni di Ricovero per Sinistro.
Apparecchio di contenzione inamovibile e Frattura ossea
In caso di:
- Ricovero a seguito di Malattia o Infortunio che richieda sia due pernottamenti consecutivi presso Istituto di Cura sia l’applicazione di un mezzo di contenzione inamovibi- le dal paziente, la Compagnia liquida l’indennità pattuita per il Ricovero fino alla data di rimozione del mezzo, con il massimo di 60 giorni per Sinistro;
- Frattura ossea documentata, la Compagnia liquida l’in- dennità pattuita per il Ricovero:
• nel caso di applicazione di mezzo di contenzione inamo- vibile dal paziente e tendente all’immobilizzazione della parte, sino alla data di rimozione del mezzo, con il mas- simo di 60 giorni per Sinistro;
• in caso di Frattura di bacino e/o vertebre anche in assen- za di applicazione di mezzo di contenzione, con il mas- simo di 60 giorni per Sinistro;
• negli altri casi di Frattura, nei quali non è necessario ap- plicare un mezzo di contenzione con le caratteristiche
esposte al primo punto, sarà riconosciuto un importo pari all’indennità di Ricovero, per ogni giorno di Inabi- lità temporanea totale, con il massimo di 30 giorni per Sinistro.
La diaria da apparecchio di contenzione inamovibile e Frat- tura ossea non è cumulabile con la diaria da Ricovero.
Prestazioni accessorie
Convalescenza
In caso di Convalescenza immediatamente successiva alla di- missione dell’Assicurato dall’Istituto di cura, la Compagnia corrisponde una diaria giornaliera pari alla diaria pattuita in Polizza, con un massimo di 100 euro, fino ad un massimo di giorni pari alla durata del Ricovero e, comunque, non superiore a 20 giorni. La Convalescenza deve essere pre- scritta dai medici che hanno avuto in cura l’Assicurato o dal medico curante.
Per gli Interventi chirurgici effettuati in ambulatorio, la Compagnia corrisponde un’indennità pari ad un giorno di Ricovero dell’importo della diaria indicato in Polizza.
Copertura gratuita per neonato
I neonati, la cui madre sia assicurata con la Polizza, sono gra- tuitamente assicurati per identiche somme previste per la madre al momento della loro nascita, per il tempo che de- corre da tale momento alle ore 24 del 60° giorno successivo o fino alla scadenza di Polizza se precedente.
In questo periodo, a parziale deroga di quanto disposto al punto 2 del capitolo “Rischi esclusi dall’Assicurazione” della successiva sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni del- l’Assicurazione, sono compresi anche i Ricoveri per interven- ti relativi alla eliminazione o correzione di Malformazioni congenite.
La copertura assicurativa non vale per la cura dell’ittero neonatale.
L’indennità di Ricovero non sarà riconosciuta per Ricoveri del neonato in assenza di patologia accertata.
Eventi naturali e rischio di guerra al di fuori del Territorio Italiano
A parziale deroga di quanto disposto al punto 7 del capitolo “Rischi esclusi dall’Assicurazione” della successiva sezione Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione, la presente garanzia si intende estesa agli Infortuni derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche sempreché l’Assicurato sia rimasto colpito da tali eventi al di fuori del Territorio Italiano. La Compagnia riconosce inoltre le indennità per Infortuni derivanti da guerra anche civile, insurrezioni, invasioni, occupazioni militari per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, sem- preché l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso da tali eventi inaspettati mentre si trovi già all’estero.
Esclusioni contrattuali e delimitazioni dell’Assicurazione
Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione non è operante in caso di:
1. conseguenze dirette di Infortuni, Malattie, Malforma- zioni o stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione del contratto, non dichiarati con dolo o colpa grave sul Questionario anamnestico che è parte integrante della Polizza;
2. eliminazione o correzione di Malformazioni o difetti fi- sici preesistenti alla stipula della Polizza o entrata in vi- gore della garanzia, salvo quanto disposto dal paragrafo “Copertura per figli neonati” della sezione Spese sani- tarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico;
3. Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato o da atti contro la sua persona da lui stesso volontariamente compiuti o per i quali abbia prestato consenso;
4. Infortuni ed intossicazioni dovuti ad alcolismo e abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti (salvo la sommini- strazione terapeutica), allucinogeni e simili, nonché quelli avvenuti alla guida di veicoli in genere, in cui ri- sulti che il tasso alcolemico rilevato sia superiore al doppio dei limiti di legge previsti;
5. Infortuni derivanti da gare di Sport professionistico, dalla pratica di sport aerei, e derivanti dalla partecipa- zione a corse e gare motoristiche, compresi i relativi al- lenamenti e ogni tipo di prove su pista;
6. conseguenze dirette od indirette di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulca- niche e terremoti, di qualsiasi atto di terrorismo non- ché di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, aggressioni o di atti vio- lenti che abbiano movente politico o sociale a cui l’As- sicurato abbia preso parte volontariamente, salvo quanto disposto ai paragrafi “Eventi naturali e rischio guerra al di fuori del territorio italiano” delle sezioni Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico e Diaria da Ricovero;
8. Malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;
9. Rimborsi delle spese per telefono, televisione, servizio bar, ristorante e simili;
10. degenze e prestazioni necessarie per avere assistenza di terzi nell’effettuare gli atti elementari della vita quoti- xxxxx, quando l’Assicurato non sia più autosufficiente o necessiti di misure di carattere assistenziale o fisiote- rapico di mantenimento permanente;
11. interruzione volontaria di gravidanza non dettata da necessità terapeutiche;
12. applicazioni di carattere estetico nonché Interventi di chirurgia plastica a scopo estetico, salvo quelli effettua-
ti a fini ricostruttivi a seguito di Interventi demolitivi per neoplasie maligne e salvo quanto disposto dal para- grafo “Copertura per figli neonati” della sezione Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico;
13. accertamenti e cure dentarie e paradentarie e le protesi dentarie;
14. tutte le procedure, accertamenti ed Interventi relativi all’infertilità o finalizzati alla fecondazione assistita o alla cura della sterilità e/o dell’impotenza;
15. Chirurgia bariatrica, ogni conseguenza di anoressia e bulimia, nonché prestazioni e terapie con finalità die- tologica in genere;
16. prestazioni e terapie non riconosciute dalla medicina ufficiale;
17. Interventi e le cure di miopia, astigmatismo, iperme- tropia e presbiopia o comunque per la correzione del visus;
18. acquisto, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto ai capitoli “Cosa e come assicuriamo” e “Prestazioni accessorie” della sezione Spese sanitarie per Ricovero e/o Interven- to chirurgico;
19. Ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
20. prestazioni non effettuate da medici, da Centro medico, da personale infermieristico professionalmente abilitato o prestazioni non corredate dall’indicazione della diagnosi;
21. cure ed Interventi relativi alla sindrome da immunode- ficienza acquisita (A.I.D.S.);
22. Infortuni e Malattie derivanti dallo svolgimento della professione di militare delle Forze Armate o dei Corpi Armati dello Stato, appartenente alle forze di Polizia, guardia giurata.
Persone non assicurabili
La Compagnia non assicura le persone che al momento della stipula della Polizza sono affette da insulinodipenden- za, alcolismo, tossicodipendenza, da sieropositività HIV. Qualora l’Assicurato fosse colpito da tali Malattie durante la validità del contratto, l’Assicurazione cesserà alla scaden- za annuale successiva alla data della diagnosi, indipenden- temente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato, senza che in contrario possa essere preteso l’eventuale incasso di Premi scaduti, che in tal caso verran- no restituiti al Contraente al netto delle imposte.
Limiti d’età
In fase di prima stipula, non sono assicurabili persone che abbiano compiuto i 71 anni di età.
Per persone già in copertura, il rinnovo o la sostituzione della polizza sarà possibile fino al compimento dell’80° an- no di età. Resta inteso che qualora l’Assicurato compia l’80° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.
Periodi di Carenza
La garanzia decorre:
- per gli Infortuni dal momento in cui ha effetto l’Assicu- razione;
- per le Malattie, dal 30° giorno successivo a quello di ef- fetto dell’Assicurazione (incluso l’aborto e le Malattie di- pendenti da gravidanza o puerperio purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’Assicurazione);
- per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sotto- posti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipula dell’Assicurazione purché dichiarati alla Compagnia al- l’atto stesso della stipula della Polizza e salvo diversa pat- tuizione, dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione;
- per le patologie varicose e per il parto, dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione.
Qualora la Polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra Polizza, sia essa stipulata con la Compagnia o qualsiasi altra Società assicuratrice, ri- guardante gli stessi Assicurati per lo stesso rischio e le stes- se garanzie, i termini di Carenza sopra menzionati sono validi:
- dal giorno in cui aveva effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni e i Xxxxxxxxx da quest’ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, de- corsi i termini di Carenza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.
Quanto sopra vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di validità di uno stesso contratto.
In caso di Sinistro
Obblighi del Contraente/Assicurato
Il Sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dal- l’Assicurato o dai suoi aventi diritto entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità. La denuncia di Xxxxxxxx deve es- sere fatta per iscritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società di Servizi Assirete
s.r.l. secondo le modalità descritte all’interno del paragrafo seguente “Prestazioni a carico della Compagnia e modalità di denuncia del Sinistro”.
L’Assicurato deve fornire, anche tramite la struttura con- venzionata che ha erogato la prestazione, la documentazio- ne medica sulla natura della patologia che ha dato luogo alla prestazione. Eventuale documentazione redatta in lin- gua diversa dall’italiano, dall’inglese, dal francese e dal te- desco deve essere corredata di traduzione in italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione restano a carico del Contraente/Assicurato.
L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che han- no visitato e curato l’Assicurato stesso.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto al Rimborso delle spese soste- nute, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Prestazioni a carico della Compagnia e modalità di denuncia del Sinistro
Forma diretta
Nella forma diretta, la Compagnia tiene a proprio carico il pagamento di prestazioni mediche a condizione che l’Assi- curato si avvalga di uno o più professionisti o degli Istituti erogatori delle prestazioni facenti parte del Network e ab- bia richiesto autorizzazione a Assirete s.r.l. con un preavvi- so di almeno tre giorni lavorativi. Il preavviso non è richiesto per i soli casi di emergenza.
Il modulo per la richiesta di autorizzazione alla presa in cari- co diretta è incluso nelle presenti Condizioni di Assicurazio- ne (Allegato n. 3).
La Compagnia tiene a proprio carico le spese indennizzabili a termini di Polizza secondo le condizioni della convenzione stipulata dal Gruppo Assirecre con gli Istituti di cura, i pro- fessionisti e i centri clinici convenzionati.
Restano a carico dell’Assicurato le Franchigie e gli Scoperti eventualmente previsti in Polizza nonché le prestazioni e le spese non rientranti fra quelle oggetto della convenzione stipulata dal Gruppo Assirecre con gli Istituti di cura, i pro- fessionisti e i centri clinici convenzionati. Restano inoltre a carico dell’Assicurato le prestazioni non pertinenti rispetto alla diagnosi indicata da certificato medico e comunicata a Assirete s.r.l. all’atto della richiesta di autorizzazione e tutte le prestazioni sanitarie non autorizzate.
Resta inteso che tali prestazioni, solo se oggetto di copertura assicurativa e ritenute indennizzabili a termini di Polizza, sa- ranno rimborsate nelle modalità previste al seguente para- grafo “Forma indiretta - Rimborso all’Assicurato”.
La Compagnia mette a disposizione la Centrale Operativa Sanitaria di Assirete s.r.l. per la richiesta di informazioni re- lative sia agli Istituti di cura e medici convenzionati che agli ambiti e alla portata delle garanzie prestate con le varie con- venzioni e per il supporto medico.
La Centrale Operativa Sanitaria è accessibile dal lunedì al ve- nerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 al seguente numero verde:
sono disponibili sul sito
entrando nella sezione “Assirete” e cliccando su “Rete Con- venzionata” o attraverso il link presente sul sito istituzionale della Compagnia
(1) Il numero verde è raggiungibile da rete fissa. Per chiamate da rete mobile o dall’estero, contattare il numero
+39. 06. 44077380; il costo della chiamata resta a carico del chiamante e dipende dal piano tariffario del proprio operatore.
Forma indiretta – Rimborso all’Assicurato
La Compagnia rimborsa l’Assicurato a cura ultimata, dietro presentazione in originale delle fatture o notule debitamen- te quietanzate, nonché accompagnate da:
- cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di Ricovero anche in Day Hospital;
- certificato medico attestante la natura della patologia e le prestazioni effettuate, in caso di Intervento ambulatoriale oppure in caso di esami, Visite specialistiche ed accerta- menti diagnostici previsti dalla garanzia aggiuntiva “Pre- stazioni extra-ospedaliere”;
- referto del pronto soccorso, correlato da fotografie, im- magini radiografiche ed altra documentazione even- tualmente richiesta dalla Compagnia, in caso di Infortunio.
La documentazione originale andrà inviata all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, unitamente al mo- dulo di richiesta di Xxxxxxxx (Allegato n. 4 alle presenti Condizioni di Assicurazione) opportunamente compilato. Sarà presa in considerazione solo la documentazione medi- ca intestata all’Assicurato e il Rimborso avverrà in favore dell’Assicurato o dell’avente diritto. Ai fini dell’ottenimento del Rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate dovran- no essere accompagnate da prescrizione medica e corredate dalla relativa diagnosi (definizione della patologia o sospet- ta tale), nonché fatturate da Istituto di cura, da Centro me- dico o da medico specialista.
Il Rimborso delle spese sostenute verrà effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa uni- tamente al modulo di richiesta di Rimborso.
In ogni caso (pagamento in forma diretta ed indiretta), gli originali delle notule, distinte e ricevute verranno restituiti all’Assicurato con posta ordinaria o tramite l’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza.
800-113640
(1)
ed attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: xxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx
L’elenco degli Istituti di cura, la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi prestati, nonché la relativa modulistica
Valuta di pagamento
Le indennità e i Rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non ab- biano adottato l’Euro come valuta, il rimborso viene calcola- to al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui sono state sostenute le spese.
Controversie – arbitrato irrituale
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sul Sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri d’indennizzabi- lità previsti dalla Polizza, può essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede nella città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza o domici- lio eletto dell’Assicurato, salvo che le Parti, in alternativa, concordino di scegliere la città sede della direzione della Compagnia o la città sede dell’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx e sono vin- colanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazio- ne di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Interruzione Servizio Assirete s.r.l.
La Compagnia si riserva il diritto di far cessare la convenzio- ne con Assirete s.r.l. e di sostituire la convenzione medesima con una equivalente stipulata con altra Società. La cessazione della convenzione o la sua sostituzione avrà effetto alla sca- denza annuale successiva alla comunicazione della Compa- gnia, che sarà comunque effettuata con preavviso minimo di 45 giorni dalla suddetta scadenza. In caso di cessazione della convenzione senza sostituzione, rimane ferma la validità del contratto per tutte le prestazioni in esso contemplate. Il Contraente, nel solo caso di cessazione della convenzione senza sostituzione, avrà comunque la facoltà di recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione alla Compa- gnia mediante lettera raccomandata al massimo entro la prima scadenza annua del Periodo assicurativo in cui è av- venuta la predetta cessazione.
Il recesso avrà effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Data ultimo aggiornamento: 15 Novembre 2015
Allegato 1 – Valori di limiti di Indennizzo / Rimborso e Scoperto
Garanzie Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico presso strutture sanitarie convenzionate e ricorrendo ad équipe mediche convenzionate usufruendo del servizio di gestione in Forma diretta
Garanzia | Prestazione sanitaria | Limiti di Indennizzo per Assicurato e per Periodo assicurativo | |
Scoperto | Massimale / Limite di indennizzo | ||
Ricoveri e/o Interventi chirurgici presso Strutture sanitarie ed équipe convenzionate | nessuno | Massimale indicato in Polizza | |
Prestazioni pre e post Ricovero e/o Intervento chirurgico presso Strutture sanitarie ed équipe convenzionate | nessuno | Con il limite di 120 giorni per prestazioni pre e post Ricovero | |
Parto con taglio cesareo o aborto spontaneo | 7.000 euro | ||
nessuno | |||
Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico | Parto senza taglio cesareo | 3.000 euro | |
Terapie mediche a seguito di Infortunio in assenza di Ricovero | nessuno | 2.500 euro | |
Trapianti | nessuno | Massimale indicato in Polizza | |
Indennità sostitutiva | nessuno | 150 euro per giorno di Ricovero | |
Cure oncologiche | nessuno | 20.000 euro | |
Ricovero per Xxxxxxxx improvvisa o Infortuni al di fuori del Territorio Italiano | nessuno | Massimale indicato in Polizza |
ATTENZIONE: se richiamata la condizione particolare “Franchigia”, la stessa si intende applicata come indicato in polizza
Garanzie Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico presso strutture sanitarie non convenzionate oppure ricorrendo ad équipe mediche non convenzionate
Garanzia | Prestazione sanitaria | Limiti di Indennizzo per Assicurato e per Periodo assicurativo | |
Scoperto | Massimale / Limite di indennizzo | ||
Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirurgico | Ricoveri e/o Interventi chirurgici presso Strutture sanitarie e/o équipe non convenzionate | Solo se indicato in polizza (*): Scoperto 20% sull’importo delle spese fuori convenzione, con il massimo di 5.000 euro | Massimale indicato in Polizza |
Prestazioni pre e post Ricovero e/o Intervento chirurgico presso Strutture sanitarie e/o équipe non convenzionate | Solo se indicato in polizza (*): Scoperto 20% sull’importo delle spese fuori convenzione, con il massimo di 5.000 euro | Con il limite di 120 giorni per prestazioni pre e post ricovero | |
Parto con taglio cesareo o aborto spontaneo Parto senza taglio cesareo | Solo se indicato in polizza (*): Scoperto 20% sull’importo delle spese fuori convenzione, con il massimo di 5.000 euro | 7.000 euro 3.000 euro | |
Terapie mediche a seguito di Infortunio in assenza di Ricovero | Solo se indicato in polizza (*): Scoperto 20% sull’importo delle spese fuori convenzione, con il massimo di 5.000 euro | 2.500 euro | |
Trapianti | Solo se indicato in polizza (*): Scoperto 20% sull’importo delle spese fuori convenzione, con il massimo di 5.000 euro | Massimale indicato in Polizza | |
Indennità sostitutiva | nessuno | 150 euro per giorno di Ricovero | |
Cure oncologiche | Solo se indicato in polizza (*): Scoperto 20% sull’importo delle spese fuori convenzione, con il massimo di 5.000 euro | 20.000 euro | |
Ricovero per Xxxxxxxx improvvisa o Infortuni al di fuori del Territorio Italiano | nessuno | Massimale indicato in Polizza |
(*) Se non indicato in Polizza non viene applicato alcuno Scoperto.
ATTENZIONE: se richiamata la condizione particolare “Franchigia”, la stessa si intende applicata come indicato in polizza successivamente alla detrazione dello scoperto, vedi esempio n° 5) della Nota Informativa.
Garanzia aggiuntiva
Garanzie | Prestazione sanitaria | Limiti di Indennizzo per Assicurato e per Periodo assicurativo |
Prestazioni Extra-ospedaliere | Alta diagnostica | 2.500 euro scoperto 20% con minimo 50 euro (*) |
Visite specialistiche | 2.000 euro scoperto 20% con minimo 50 euro (*) |
(*) Lo Scoperto non si applica per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale.
Allegato 2 – Adeguamento del Premio per età
In occasione di ogni tacito rinnovo, la Compagnia adegua il Premio per ogni Assicurato applicando i coefficienti per età in- dicati nelle seguenti tabelle.
L’adeguamento del Premio per età si applica esclusivamente alle garanzie Spese sanitarie per Ricovero e/o Intervento chirur- gico e Prestazioni extra-ospedaliere.
Spese sanitarie per ricovero e/o intervento chirurgico
Prestazioni extra-ospedaliere
Età Assicurato | % incremento | Età Assicurato | % incremento |
1 | 0,00% | 41 | 2,86% |
2 | 0,00% | 42 | 3,22% |
3 | 0,00% | 43 | 2,69% |
4 | 0,00% | 44 | 2,62% |
5 | 0,00% | 45 | 3,27% |
6 | 0,00% | 46 | 2,97% |
7 | 0,00% | 47 | 1,92% |
8 | 0,00% | 48 | 2,73% |
9 | 4,76% | 49 | 1,56% |
10 | 4,55% | 50 | 1,54% |
11 | 5,22% | 51 | 2,58% |
12 | 5,37% | 52 | 4,42% |
13 | 4,71% | 53 | 2,74% |
14 | 4,49% | 54 | 2,75% |
15 | 4,30% | 55 | 2,68% |
16 | 4,81% | 56 | 2,84% |
17 | 4,92% | 57 | 2,98% |
18 | 5,62% | 58 | 2,17% |
19 | 5,92% | 59 | 1,91% |
20 | 4,75% | 60 | 6,12% |
21 | 4,00% | 61 | 2,75% |
22 | 3,85% | 62 | 2,10% |
23 | 4,94% | 63 | 2,12% |
24 | 4,71% | 64 | 2,57% |
25 | 3,60% | 65 | 2,98% |
26 | 3,69% | 66 | 4,86% |
27 | 3,56% | 67 | 5,57% |
28 | 5,05% | 68 | 5,28% |
29 | 3,27% | 69 | 5,41% |
30 | 7,82% | 70 | 5,13% |
31 | 6,74% | 71 | 5,65% |
32 | 6,15% | 72 | 5,30% |
33 | 3,96% | 73 | 5,44% |
34 | 5,28% | 74 | 5,12% |
35 | 3,76% | 75 | 5,20% |
36 | 3,62% | 76 | 5,22% |
37 | 2,33% | 77 | 5,22% |
38 | 3,80% | 78 | 5,24% |
39 | 3,05% | 79 | 4,98% |
40 | 3,55% | 80 | 4,97% |
Età Assicurato | % incremento | Età Assicurato | % incremento |
1 | 0,00% | 41 | 2,80% |
2 | 0,00% | 42 | 2,73% |
3 | 0,00% | 43 | 2,83% |
4 | 0,00% | 44 | 3,47% |
5 | 0,00% | 45 | 2,60% |
6 | 0,00% | 46 | 3,33% |
7 | 0,00% | 47 | 1,76% |
8 | 0,00% | 48 | 2,39% |
9 | 4,76% | 49 | 1,69% |
10 | 4,54% | 50 | 1,47% |
11 | 5,21% | 51 | 2,63% |
12 | 5,44% | 52 | 4,39% |
13 | 4,64% | 53 | 2,73% |
14 | 4,49% | 54 | 2,78% |
15 | 4,31% | 55 | 2,59% |
16 | 4,81% | 56 | 2,90% |
17 | 4,91% | 57 | 2,83% |
18 | 5,63% | 58 | 2,23% |
19 | 5,92% | 59 | 1,53% |
20 | 4,74% | 60 | 2,79% |
21 | 4,72% | 61 | 2,55% |
22 | 3,13% | 62 | 2,21% |
23 | 4,93% | 63 | 2,21% |
24 | 4,71% | 64 | 2,70% |
25 | 3,60% | 65 | 6,67% |
26 | 3,68% | 66 | 4,86% |
27 | 3,56% | 67 | 5,57% |
28 | 5,04% | 68 | 5,28% |
29 | 3,27% | 69 | 5,41% |
30 | 4,66% | 70 | 5,13% |
31 | 4,44% | 71 | 5,64% |
32 | 5,79% | 72 | 5,30% |
33 | 11,78% | 73 | 5,44% |
34 | 3,86% | 74 | 5,12% |
35 | 3,40% | 75 | 5,20% |
36 | 4,11% | 76 | 5,22% |
37 | 2,61% | 77 | 5,22% |
38 | 3,22% | 78 | 5,24% |
39 | 2,89% | 79 | 4,98% |
40 | 3,74% | 80 | 4,97% |
Allegato 3 - Modulo richiesta di presa in carico diretta
MODULO DI RICHIESTA DI PREATTIVAZIONE /AUTORIZZAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE NEL NETWORK CONVENZIONATO
IL PRESENTE MODULO, INTERAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO, VA INOLTRATO A MEZZO FAX AL N. 00-00000000
Attenzione: leggere l’informativa relativa al D. Lgs. 196/2003 ed apporre la firma per il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.
In assenza del consenso, la richiesta non potrà essere presa in considerazione.
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV. C.F./P.IVA
TELEFONO CELL. E-MAIL
NR. DI POLIZZA INTERMEDIARIO ASS.VO
DATI ANAGRAFICI DELL’ASSICURATO (colui che deve fruire della prestazione sanitaria diretta, SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)
COGNOME NOME
DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.
PRESTAZIONI DI RICOVERO:
RICOV. CON INTERV. RICOV. SENZA INTERV.
DAY HOSPITAL con interv.
DAY HOSPITAL senza interv.
INTERV. AMBULATORIALE
PARTO SPONTANEO
PARTO CESAREO
STRUTTURA SANITARIA CONVENZIONATA SCELTA: PROV.
DATA PREVISTA PER LA PRESTAZIONE/RICOVERO
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
NOMINATIVO DEL CHIRURGO
ATTENZIONE:
Si ricorda che per le prestazioni di Xxxxxxxx è obbligatorio inviare, unitamente al presente modulo, il certificato medico indicante la diagnosi di Xxxxxxxx accertata o presunta (ATTENZIONE: IL MEDICO DEVE SEMPRE SPECIFICARE LA DATA IN CUI LA PATOLOGIA E’ STATA DIAGNOSTICATA LA PRIMA VOLTA) , la prestazione richiesta, a mezzo fax al numero 06/00000000, almeno tre giorni (lavorativi) prima della data prevista per la prestazione/Ricovero. Nei casi di conclamata urgenza (così come da certificato allegato), il preavviso non è dovuto.
Perché il servizio di pagamento in forma diretta possa essere erogato, è necessario che sia la struttura sanitaria sia lo staff medico e chirurgico abbiano aderito alla Convenzione ed accettato le relative condizioni economiche. In caso contrario, le spese relative all’Equipe chirurgica rimarranno a carico dell’Assicurato che procederà successivamente alla richiesta di Xxxxxxxx in forma indiretta.
Ricevuta l'informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti dalla copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti coinvolti nel flusso operativo e precisamente Compagnia, Assirete s.r.l., Istituto di cura, medici professionisti, nei limiti delle attività dagli stessi esercitate. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Consenso del richiedente la prestazione
(firma)
DATI INTERMEDIARIO ASSICURATIVO
Allegato 4 - Modulo per il rimborso indiretto
DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
TELEFONO FAX N. POLIZZA
DATI ANAGRAFICI DELL’ASSICURATO (se diverso dal CONTRAENTE)
COGNOME NOME INDIRIZZO PATOLOGIA:
(come da certificato medico allegato alla presente)
RICOVERO: degenza dal al
L'Assicurato con la presente richiede il Rimborso per i costi sostenuti ed allega in originale le seguenti notule/fatture di spesa, i cui costi sono stati già anticipati.
FATTURA NUMERO | EMESSA DA | DATA | IMPORTO (in euro) |
BANCA D’APPOGGIO | FILIALE | ||
CIN | Cod. ABI | Cod. CAB | n. Conto Corrente |
COORDINATE BANCARIE DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN FORMATO IBAN
PROMEMORIA ALL'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Occorre compilare un modulo per ogni Assicurato e per ogni Sinistro.
2. Le notule/fatture allegate non relative ad un Ricovero dovranno essere accompagnate da prescrizione medica con l'indicazione della patologia presunta o diagnosticata.
3. La documentazione di spesa dovrà pervenire in originale, salvo il caso in cui l'originale sia stato consegnato ad altro Ente per i rimborsi previsti da altra copertura. In tal caso detta documentazione dovrà essere accompagnata dal documento riepilogativo su cui figura l'ammontare di detto Xxxxxxxx.
4. Per le spese sostenute nei giorni pre/post Ricovero, se inviate separatamente, occorre indicare nell'apposito spazio il relativo periodo di Ricovero.
5. Per il Rimborso delle spese relative ai medicinali del post-Ricovero occorrono prescrizione medica, scontrino della farmacia e fustella della confezione in originale.
Data, Firma dell'Assicurato
Ricevuta l'informativa ai sensi del d. lgs. del 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, necessari per la gestione e la liquidazione dei sinistri previsti dalla copertura sanitaria a cui aderisco, ai soggetti coinvolti nel flusso operativo e precisamente Compagnia, Assirete s.r.l. , Istituto di cura, medici professionisti, nei limiti delle attività dagli stessi esercitate. Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Consenso del richiedente la prestazione
(firma)
Zurich Insurance plc
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Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia
Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
00.0000 - X.0000