INDICE
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INDICE
Prescrizioni per l’utilizzo del certificato di conformità e del marchio ACCREDIA
P-MA-11
Rev. 1 Data 18/05/2019
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 2
3. TERMINI E DEFINIZIONI 2
4. CONDIZIONI DI UTILIZZO 3
4.1 Certificato di idoneità 3
4.2 Marchio ACCREDIA 3
5. ELENCO MODULISTICA ALLEGATA 5
REV. | DATA | MOTIVAZIONE | REDAZIONE Segreteria Tecnica | VERIFICA Responsabile del Sistema di Gestione | APPROVAZIONE Responsabile dell’OdC |
0 | 19/05/17 | Prima emissione | |||
1 | 18/05/2019 | Adeguamento al nuovo D.M. 12 marzo 2019 |
Prescrizioni per l’utilizzo del certificato di idoneità e del marchio ACCREDIA
P-MA-11
Rev.1 Data 18/05/2019
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento ha lo scopo di stabilire le regole e le condizioni che disciplinano l’utilizzo del certificato di conformità e del logo ACCREDIA da parte dei clienti certificati dall’Organismo di Controllo della CCIAA di Trento.
Il Cliente, al momento della sottoscrizione del modulo “Accordo di certificazione” (M-PCA-8) accetta tutte le disposizioni previste nel presente documento, apponendo la propria firma e il timbro nei campi appositi.
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Si riporta di seguito le principali norme di riferimento:
• UNI EN CEI ISO 17065:2012 "Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
• RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del Marchio ACCREDIA” nella revisione in vigore.
3. TERMINI E DEFINIZIONI
Riportiamo di seguito alcune delle principali definizioni e terminologie utilizzate nel presente documento:
• ACCREDIA: Ente Italiano di Accreditamento – unico organismo nazionale autorizzato dal Governo a svolgere attività di accreditamento.
• Accreditamento: attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (RG-01). Attestazione di terza parte relativa ad un organismo di valutazione della conformità che comporta la dimostrazione formale della sua competenza ad eseguire compiti specifici di valutazione della conformità (UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005).
• Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di prodotti, processi, sistemi o persone (RG-01). Attestazione di parte terza relativa a prodotti, processi, sistemi o persone (UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005).
• Cliente: organizzazione o persona che è responsabile verso un Organismo di certificazione per assicurare che i requisiti di certificazione, compresi i requisiti di prodotto siano soddisfatti (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012). Per le attività svolte dall’OdC i clienti sono:
• viticoltori,
• centri di intermediazione delle uve,
• vinificatori,
• aziende operanti nell'acquisto e nella vendita di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O.,
• imbottigliatori delle D.O. controllate dall’OdC.
• Marchio di accreditamento: marchio dell’Organismo di Accreditamento – ACCREDIA, concesso in licenza all’Organismo di certificazione e che può essere concesso in sub licenza al Cliente che abbia ottenuto con successo la certificazione.
Prescrizioni per l’utilizzo del certificato di idoneità e del marchio ACCREDIA
P-MA-11
Rev.1 Data 18/05/2019
• Organismo di accreditamento: organismo autorevole che rilascia l’accreditamento (UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005).
• Organismo di certificazione: organismo di valutazione della conformità di terza parte che attua schemi di certificazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012). Organismo che effettua la certificazione di conformità (RG-01).
4. CONDIZIONI DI UTILIZZO
4.1 Certificato di idoneità
L’uso del certificato di idoneità viene concesso ai Clienti solo dopo aver completato positivamente il processo di certificazione.
Tale documento rilasciato al Cliente autorizza l’immissione al consumo del prodotto e può essere riprodotto per scopi commerciali purché la riproduzione (es. nel proprio sito) sia completa e i contenuti siano leggibili e non alterati. I certificati identificano la partita di vino a D.O. e il relativo detentore conformemente al D.M. 12 marzo 2019.
Il certificato può essere riprodotto soltanto integralmente, può essere ingrandito o ridotto, ma deve essere comunque leggibile e non devono essere alterati la struttura e i contenuti.
Eventuali riproduzioni di copie destinate ad essere distribuite devono riportare in modo indelebile la dicitura “Copia Conforme all’originale”.
Il Cliente deve inoltre evitare utilizzi ingannevoli o ambigui del certificato rilasciato dall’OdC della CCIAA di Trento; nello specifico, si considera un utilizzo scorretto di tale documento quando viene utilizzato:
• per prodotti non coperti dal campo di applicazione di tale certificato,
• non è stato ancora ufficialmente concesso, o ne sia notificata la sospensione, la revoca o l’annullamento,
• oltre il periodo di validità.
Nel caso in cui venga usato dal cliente in modo inappropriato o ingannevole in pubblicazioni, documenti o in qualsiasi altro supporto documentale, l’OdC – in ottemperanza alle disposizioni della procedura sui controlli - comunicherà l’irregolarità riscontrata all’ICQRF che procederà ad intraprendere i provvedimenti sanzionatori previsti. Inoltre, l’OdC si riserva il diritto di riportare sul proprio sito web in merito ad abusi o ad usi riscontrati nell’utilizzo del certificato di conformità.
4.2 Marchio ACCREDIA
L’OdC, a seguito dell’ottenimento dell’accreditamento, inserisce il marchio ACCREDIA in posizione visibile nel proprio sito web e nel documento di attestazione della conformità (rif. al “Certificato di idoneità”.
Tale marchio può essere riportato nella versione a due colori – blu ACCREDIA e grigio ACCREDIA – o in quella monocromatica bianco e nero; di seguito si riporta quanto stabilito nel “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” (RG-09 – edizione vigente):
Prescrizioni per l’utilizzo del certificato di idoneità e del marchio ACCREDIA
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Rev.1 Data 18/05/2019
I colori del marchio ACCREDIA sono i seguenti:
In relazione all’utilizzo del marchio ACCREDIA da parte dei Clienti che hanno ottenuto la certificazione da parte dell’OdC della CCIAA di Trento, questo può essere utilizzato nel seguente modo, in conformità alle disposizioni riportate all’interno del Regolamento ACCREDIA RG-09: forma ovale e riportare la denominazione ACCREDIA con la dizione “L’ente di Accreditamento” e al centro la sagoma dell’Italia. Non comprende né le sigle degli schemi di accreditamento e numeri di registrazione, né altri riferimenti.
Prescrizioni per l’utilizzo del certificato di idoneità e del marchio ACCREDIA
P-MA-11
Rev.1 Data 18/05/2019
La dimensione minima consentita del marchio è la seguente:
Il corpo minimo del carattere per la composizione dei testi è: verdana 3
Il simbolo di accreditamento non deve essere utilizzato in modo da far apparire o intendere che ACCREDIA abbia certificato il prodotto o in altra maniera fuorviante.
Nel caso in cui il Cliente rinunci alla certificazione o sia destinatario di provvedimenti di revoca o sospensione del certificato, questo deve immediatamente interrompere l’utilizzo del marchio e eliminarlo da tutti i documenti sui quali esso è apposto.
Il logo ACCREDIA è protetto a norma di legge; pertanto, l’uso doloso o fraudolento del marchio da parte del Cliente è perseguibile nei termini previsti dalla legge; ACCREDIA si riserva il diritto di riferire sul proprio sito web in merito ad abusi o ad usi scorretti del marchio.
Inoltre, l’OdC della CCIAA di Trento si impegna a sorvegliare il corretto uso del marchio ACCREDIA presso i propri Clienti.
5. ELENCO MODULISTICA ALLEGATA
• M-PCA-8 Accordo di certificazione