CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE DI ITC SOCIETÀ BENEFIT SRL
CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE DI ITC SOCIETÀ BENEFIT SRL
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE o CONDIZIONI: il presente testo riporta le condizioni generali di contratto dello Spedizioniere applicabili, salvo deroga scritta, a tutti i gli incarichi di spedizione.
CONFERIMENTO D’INCARICO : la comunicazione scritta del Mandante con la quale viene richiesto allo Spedizioniere l’organizzazione di una o più spedizioni nazionali/internazionali, anche multimodali, ove sono indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.
MANDANTE: colui che conferisce allo Spedizioniere il mandato di concludere in suo nome e per o conto, contratti di trasporto e di compiere le operazioni accessorie inviando a quest’ultimo per iscritto il Conferimento d’Incarico.
MANDATO: è il mandato di spedizione contenuto nel Conferimento d’Incarico con il quale il Mandante conferisce allo Spedizioniere l’incarico di concludere contratti di trasporto per proprio conto. Il Mandato potrà essere conferito allo Spedizioniere con o senza la rappresentanza e quindi lo Spedizioniere agirà alternativamente in nome e per conto del Mandante, ovvero in nome proprio per conto del Mandante. In entrambi i casi, il contratto di spedizione sarà comunque sottoposto alle presenti Condizioni.
SPEDIZIONIERE: ITC Società Benefit S.r.l., spedizioniere, con xxxx xxxxxx xx 00000 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/00, registrata alla CCIAA di Verona – R.E.A. VR-332395, C.F. e P.IVA 03388640231, numero di iscrizione all’Albo degli Spedizionieri del 24.04.2013, rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxx (C.F.: SMNCLD58H07A274Z) in qualità di Legale Rappresentante pro tempore, di seguito indicata anche come “ITC”;
Art. 1 - Oggetto del Contratto
1.1. Il conferimento da parte del Mandante allo Spedizioniere, senza alcun obbligo di esclusiva e/o subordinazione, del mandato di concludere per conto di esso, anche solo a proprio nome, i contratti di trasporto necessari per la consegna di tutta la merce che verrà indicata tramite il Conferimento d’Incarico che il Mandante invierà allo Spedizioniere con congruo preavviso a mezzo e-mail e/o fax nei quali verranno anche indicati tutti gli elementi essenziali del contratto di trasporto da concludere, quali ad esempio in via non esaustiva: la quantità, qualità, peso, dimensioni e tipologia delle merci e le particolari cautele che queste necessitano, il luogo di carico e di destino, i giorni previsti per il carico e il termine per la consegna, il
nome del destinatario e del caricatore, particolari necessità in ordine alla conclusione del contratto di trasporto.
1.2. Il Mandato viene conferito con o senza rappresentanza per trasporti nazionali e/o internazionali.
Art. 2 - Obblighi dello Spedizioniere
2.1. Lo Spedizioniere, una volta confermata l’accettazione del Mandato (che potrà essere espressa anche solo con l’esecuzione dello stesso), si impegna ad eseguire il Mandato in conformità alle istruzioni ricevute dalla Mandante come indicate nel Conferimento d’Incarico, agendo nell’esclusivo interesse della Mandante con la diligenza media del buon padre di famiglia e secondo quanto previsto dall’Art. 1739 Cod.Civ.
2.2. Lo Spedizioniere ha facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del Mandante contenuto nel Conferimento d’Incarico;
2.3. Lo Spedizioniere non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto. In mancanza della conferma scritta le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno considerate come non date e/o ricevute;
2.4. I contratti di trasporto che verranno conclusi dallo Spedizioniere, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non prevedranno alcuna deroga rispetto ai limiti di responsabilità del vettore incaricato previsti dalle vigenti normative in base alla tipologia di trasporto e previste secondo gli usi commerciali, di cui il Mandante viene comunque informato attraverso apposito materiale anche pubblicato sul sito internet dello Spedizioniere.
2.5. Lo Spedizioniere, salvo diverse indicazioni scritte della Mandante, non avrà alcun obbligo di assicurare la merce oggetto del trasporto.
2.6. Ove lo Spedizioniere dovesse concludere i contratti di trasporto di cui all'art. 1, in violazione delle previsioni di cui all’art. 2.1, sarà inadempiente nei confronti della Mandante esclusivamente per colpa grave in eligendo, impegnandosi a tenere indenne la Mandante di tutti i costi, oneri e spese che questa dovesse subire, comunque fino ad un massimo pari al costo di produzione della merce oggetto della spedizione. Lo Spedizioniere non potrà essere considerato responsabile per avaria o perdita delle merci trasportate ovvero per qualsiasi altra obbligazione nascente dal contratto di trasporto ovvero per le obbligazioni assunte dai terzi con i quali lo Spedizioniere ha concluso un contratto per conto della Mandante.
2.7. Salvo diverso incarico scritto, l’imballaggio della merce sarà ad esclusivo carico della Mandante. La Mandante esonera sin d’ora lo Spedizioniere da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla mancanza e/o insufficienza e/o inadeguatezza dell’imballaggio delle merci, salvo che l’imballaggio non venga effettuato dallo Spedizioniere su incarico scritto della Mandante. Allo stesso modo saranno comunque ad esclusivo
onere e carico della Mandante, xxxxxxxxx, fardaggio e rizzaggio delle merci salvo differente pattuizione scritta.
2.8. Lo Spedizioniere nell’esecuzione del mandato procederà alla nomina di un doganalista per conto della Mandante per l’esecuzione delle operazioni doganali solo in seguito al conferimento di ulteriore ed apposito mandato scritto da parte della Mandante. In ogni caso la Mandante garantisce che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia ivi descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura ed etichettatura. La Mandante è inoltre tenuta a fornire allo Spedizioniere, in tempo utile, tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali oltre all’anticipo delle eventuali imposte da versare.
2.9. Lo Spedizioniere farà tutto quanto nelle sue possibilità per verificare che siano rispettati da parte dei vettori incaricati i termini di consegna delle merci indicati dalla Mandante nel Conferimento d’Incarico (che dovranno in ogni caso risultare compatibili con l'osservanza delle norme in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e sicurezza della circolazione).
2.10. Lo Spedizioniere non è inoltre responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente
dell’esecuzione del Mandato ricevuto.
2.11. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto dal Mandante per iscritto e inviato allo Spedizioniere tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge. In tali eventualità e in ogni caso a semplice richiesta, lo Spedizioniere cederà tutti i diritti derivanti dai contatti conclusi per conto del Mandante il quale dovrà comunque agire in proprio.
2.12. Lo Spedizioniere si impegna per l’intera durata del Mandato a tenere costantemente informata la Mandante, tramite comunicazione scritta, di ogni sviluppo o novità di rilievo nell’espletamento del Mandato. Lo Spedizioniere si obbliga altresì a comunicare tempestivamente alla Mandante l’eventuale sopravvenienza di impedimenti alla regolare prosecuzione del trasporto da parte del vettore.
2.13. Salvo espresse indicazioni del Mandante fornite nel Conferimento d’Incarico e fermo restando l’obbligo di informazione, lo Spedizioniere, per effetto del Mandato ricevuto, potrà agire ed eseguirlo con la necessaria discrezionalità, con facoltà di effettuare la spedizione della merce anche raggruppandola con altra e comunque compiendo quale Spedizioniere tutte le operazioni necessarie, connesse e presupposte per l’esecuzione del contratto stesso.
2.14. Lo Spedizioniere non assume alcun obbligo di custodia della merce, salvo il caso in cui quest’ultima non venga depositata in magazzini e piazzali di proprietà o nella disponibilità dello Spedizioniere.
Art. 3 - Merci e Obblighi della Mandante
3.1. La Mandante, salvo differente accordo scritto, si impegna a incaricare lo Spedizioniere nei modi e nei limiti di cui alle presenti Condizioni, a concludere contratti di trasporto per le sole merci non pericolose, di cui la Mandante ha la disponibilità giuridica.
3.2. La Mandante si impegna a fornire allo Spedizioniere tutte le informazioni necessarie per portare a
termine l’incarico di cui all’art. 1 per ciascuna singola spedizione.
3.3. Con il Conferimento d’Incarico la Mandante si impegna a non impartire allo Spedizioniere alcun ordine che possa in qualsiasi modo comportare la violazione della normativa nazionale e/o internazionale (anche ma non solo in tema di sicurezza dei trasporti), manlevandolo espressamente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dalla violazione di questo obbligo.
3.4. La Mandante, salvo differente accordo scritto, non potrà conferire allo Spedizioniere Mandato per trasporti relativi a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, nonché per trasporto di valori, monete, beni preziosi, opere d’arte.
3.5. Lo Spedizioniere in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere a qualsiasi titolo per errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante. Nel caso in cui lo Spedizioniere avesse a sopportare un danno patrimoniale o non patrimoniale di qualunque natura a causa di errate o inesatte informazioni e dichiarazioni fornite dalla Mandante questa sarà tenuta a tenere indenne e manlevare lo Spedizioniere dal pregiudizio subito.
3.6. Lo Spedizioniere, qualora le circostanze lo richiedano, ovvero anche solo per la minimizzazione dei danni a cui questo dovesse essere esposto, viene sin d'ora autorizzato dalla Mandante a rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo o di abbandono, di procedere alla loro distruzione a rischio, carico e spese della Mandante stessa.
Art. 4 - Corrispettivi
4.1. Il corrispettivo della Spedizione verrà concordato di volta in volta ovvero, in mancanza di previo accordo, verrà quantificato come da listino prezzi presente sul sito internet dello Spedizioniere, ovvero dagli usi commerciali.
4.2. Salvo differenti accordi scritti, in qualsiasi momento durante l’esecuzione del Mandato, lo Spedizioniere potrà emetterà regolare fattura nella quale saranno indicate le attività svolte in base al Mandato ricevuto.
4.3. I pagamenti dovranno essere eseguiti a mezzo di bonifico bancario a 30 giorni d.f.f.m.
4.4. Nel caso di cui all'art. 2.8. i diritti doganali dovranno essere sempre corrisposti dalla Mandante prima dell'arrivo della merce in dogana e/o comunque anticipati dalla Mandante. Allo Spedizioniere è comunque dovuto il rimborso delle somme eventualmente anticipate per conto della Mandante.
4.5. Fermo restando quanto previsto all’art. 3.6 delle presenti Condizioni, la Mandante si obbliga inoltre a rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese, costi ed oneri da questo eventualmente sostenuti anche per soste, in caso di ritardato o mancato ritiro delle merci da parte del destinatario o di ritardata o mancata consegna delle merci da parte del mittente, soste.
4.6. Lo Spedizioniere in caso di mancato rispetto del termine di pagamento del corrispettivo di cui al presente articolo, oltre a quanto previsto dall’art. 3.6 di cui sopra, potrà risolvere il contratto tramite semplice comunicazione scritta senza necessità di preavviso; fermo restando in capo allo Spedizioniere il diritto di richiedere la corresponsione degli intessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 e s.m.i., l'eventuale maggior danno, nonché di ritenere la merce eventualmente detenuta ai sensi degli artt. 2761 e 2756 c.c. e di costituire pegno su di essa, sino al pagamento di tutto quanto dovuto dal Mandante e con facoltà, dalla comunicazione, di far stoccare la merce in qualsivoglia posizione, anche all'aperto e in luogo non protetto, con rischi tutti a carico del Mandante.
4.7. I preventivi del costo totale della spedizione, comprensivi dei costi del trasporto, ove indicati dallo Spedizioniere al Mandante, vengono elaborati sulla base di quotazioni ricevute dai vettori ovvero dai prezzi standard individuati da questi ultimi nei propri listini. Il prezzo totale così preventivato potrà quindi assumere delle variazioni in considerazioni delle particolarità del trasporto, delle condizioni meteo marine, di problematiche relative all’importazione ed esportazione della merce, di problemi attinenti alla navigazione ovvero ai porti ovvero per altre cause che possono occorrere nei traffici internazionali.
4.8. Lo Spedizioniere è sempre autorizzato, ma non obbligato, ad anticipare noli, dazi, costi e spese per conto del Mandante anche quando abbia agito in nome e per conto dello stesso, anche in considerazione dell’incarico di svincolare le merci in arrivo a destinazione. Tutte le somme anticipate dallo Spedizioniere devono essere rimborsate dalla Mandante a semplice richiesta.
Art. 5 - Caso fortuito e Forza Maggiore
5.1. Lo Spedizioniere non sarà responsabile per inadempimenti contrattuali dovuti ad incendio, inondazione, sciopero, agitazione sindacale, insurrezioni, stato di guerra o atti simili, elementi naturali, embargo, condizioni climatiche impossibilitanti, atti dell'Amministrazione di uno Stato o delle Dogane, caso fortuito e forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo e non imputabile ad essa, a condizione che detti eventi non potessero essere previsti nel momento in cui il Contratto è stato concluso.
Art. 6 - Comunicazioni
Ogni comunicazione indirizzata allo Spedizioniere sarà ritenuta valida esclusivamente se effettuata presso gli indirizzi nel seguito indicati:
ITC SOCIETÀ BENEFIT SRL Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00/00, 00000 Xxxxxx, (0000) 000 0000000, info@itc- xxxxxx.xxx.
Art. 7 - Legge Applicabile e Foro Esclusivo
7.1. La legge da applicarsi al Contratto è la legge italiana.
7.2. Qualsiasi controversia relativa alla validità, all’interpretazione, alla esecuzione e alla risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro alternativo e/o concorrente
Art. 8 - Disposizioni generali e conclusive
8.1. Eventuali modifiche o aggiunte al Conferimento d’Incarico, ovvero deroghe alle presenti Condizioni
Generali, a pena di nullità e inefficacia, dovranno essere concordate in forma scritta fra le Parti.