P ART I C ONT RAE NT I S ON O
Lidl-GAV Lidl-CCT Lidl-CCL
C O N TR A TTO C O LLE TTI V O D I L A VO R O ( C C L )
L I D L S CH W EI Z
valido dal 01.03.2015
(sostituisce la versione del 01.03.2011)
P ART I C ONT RAE NT I S ON O
LIDL Schweiz AG, Weinfelden e LIDL Schweiz DL AG, Weinfelden
di seguito "LIDL Schweiz" o "l’impresa"
e
Syna – il sindacato
Società svizzera degli impiegati del commercio
di seguito "Syna e SIC Svizzera" o "Organizzazioni dei lavoratori"
INDICE
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 4
1.1 Scopo 4
1.2 Campo di applicazione 4
1.3 Partecipazione dei collaboratori (art. 000x xxx. 0 XX) 0
0.0 Xxxxxxx xx xxxxxx (durata e disdetta) 5
2. OSSERVANZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO 5
2.1 Commissione paritetica 5
2.2 Fondo contributi convenzionali 5
2.3 Libertà di associazione e partecipazione 6
2.4 Obbligo di salvaguardare la pace 6
2.5 Chiusure dell’impresa 6
3. ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 7
3.1 Assunzione e periodo di prova 7
3.2 Appartenenza all’impresa 7
3.3 Scioglimento o cessazione del rapporto di lavoro 8
3.4 Obbligo di diligenza e di fedeltà 9
3.5 Lavoro accessorio, esercizio di uffici pubblici, assunzione di funzioni 9
3.6 Obbligo di segretezza 9
3.7 Segnalazione di irregolarità e whistleblowing 9
3.8 Protezione della personalità 10
3.9 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e igiene 10
3.10 Protezione dei dati 11
3.11 Promozione dei collaboratori 11
2
3.12 Direttive aziendali 11
4. RETRIBUZIONE 12
4.1 Salari 12
4.2 Salari minimi 12
4.3 Tredicesima mensilità 13
4.4 Supplementi 13
4.5 Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx / Xxxxxxxx xxx xxxxxxx 00
5. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ORARIO DI LAVORO E IL TEMPO DI RIPOSO 14
5.1 Orario di lavoro settimanale 14
5.2 Piani di lavoro 14
5.3 Vacanze 15
5.4 Giorni festivi 16
5.5 Assenze pagate 16
6. SOSTITUZIONE DEL SALARIO E ASSICURAZIONI SOCIALI 18
6.1 Comportamento in caso di assenze, certificato medico, medico di fiducia 18
6.2 Salario in caso di malattia 19
6.3 Salario in caso di infortunio 19
6.4 Salario in caso di gravidanza / maternità 20
6.5 Salario in caso di servizi obbligatori e di altro genere 21
6.6 Cassa pensione 21
7. DISPOSIZIONI FINALI 22
7.1 Consegna del CCL 22
7.2 Arbitrato 22
3
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO
1.1 Scopo
Questo contratto di lavoro collettivo (CCL) è soggetto ai principi della buona fede. Le parti contraenti si impegnano ad apprezzare gli interessi di entrambe le parti. Nell’interesse di LIDL Schweiz e dei propri collaboratori, questo CCL si prefigge:
a) di stabilire condizioni di lavoro adeguate ai tempi;
b) di mantenere e promuovere buoni rapporti tra l’impresa e i collaboratori;
c) di salvaguardare la pace del lavoro.
1.2 Campo di applicazione
Questo CCL si applica a tutti i collaboratori delle società LIDL in Svizzera, il cui luogo di lavoro si trova in Svizzera (con riserva del cpv. 3).
Questo CCL vale per ogni grado di occupazione e per eventuali collaboratori impiegati a retribuzione oraria.
Questo CCL vale per tutti i collaboratori, ad eccezione dei dipendenti quadro; si applica anche agli apprendisti, salvo disposizioni imperative dei contratti di tirocinio.
1.3 Partecipazione dei collaboratori ( art. 356b cpv. 1 CO)
Questo CCL si applica anche a quei collaboratori che non fanno parte del sindacato Syna o della SIC Svizzera. Il contratto di lavoro individuale scritto è da considerarsi come dichiarazione di partecipazione. Con la conclusione del
1 Per facilitare la leggibilità del CCL, la forma maschile usata nel testo sottintende sempre anche quella femminile.
contratto di lavoro, i collaboratori si sottopongono alle disposizioni ed agli effetti di questo CCL.
Con la firma di questo CCL, le parti contraenti dichiarano il proprio consenso a tutte le partecipazioni future dei lavoratori inclusi nel campo di applicazione di questo CCL.
1.4 Entrata in vigore ( durata e disdetta)
Questo CCL entra in vigore a partire dal 01.03.2015 e sostituisce la versione precedente che era in vigore a partire dal 01.03.2011.
Il CCL vale fino al 28.02.2019. Se non viene disdetto sei mesi prima della scadenza dall’impresa o, in maniera congiunta, da Syna e da Sic Svizzera, la durata di validità si rinnova di volta in volta per un anno.
2. OSSERVANZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
2.1 Commissione paritetica
Le parti contraenti costituiscono una Commissione paritetica per l’esecuzione del presente CCL.
Le parti contraenti possono sottoporre alla Commissione paritetica divergenze d’opinione e controversie sorte in merito all’attuazione di questo CCL. La Commissione paritetica cerca di raggiungere un accordo tra le parti.
La gestione della Commissione paritetica è disciplinata in un regolamento separato, che deve venire approvato da tutte le parti contraenti.
2.2 Fondo contributi convenzionali
Per l’esecuzione del CCL di LIDL Schweiz esiste un fondo contributi convenzionali gestito dalla Commissione paritetica.
Il fondo ha lo scopo di coprire i costi dell’esecuzione del CCL, promuovere l’istruzione e formazione dei collaboratori e concedere eventuali ulteriori prestazioni ai collaboratori.
Le parti contraenti regolano l’esecuzione e le competenze in un regolamento separato.
2.3 Libertà di associazione e partecipazione
La libertà di associazione viene garantita. Syna e SIC Svizzera possono affiggere in appropriati spazi convocazioni a riunioni e ad assemblee, come pure comunicazioni e materiale pubblicitario per i collaboratori dell’impresa. In egual misura è permesso il reclutamento di membri. Le date devono essere stabilite in tempo con la direzione del personale.
L’appartenenza o la non appartenenza a un’organizzazione di lavoratori non deve arrecare alcun pregiudizio ai collaboratori.
I diritti di partecipazione dei collaboratori valgono secondo la legge sulla partecipazione (legge federale 822.14) e sono definiti in un regolamento separato promulgato dalla Commissione paritetica a cui devono consentire entrambi le parti contraenti.
2.4 Obbligo di salvaguardare la pace
Le parti contraenti e i collaboratori si impegnano a salvaguardare la pace assoluta del lavoro e a rinunciare a qualsiasi misura di lotta. L’obbligo di salvaguardare la pace assoluta vale in modo invariato anche durante eventuali termini di disdetta fino all’effettiva cessazione del CCL.
2.5 Chiusure dell’impresa
Se nell’ambito di ristrutturazioni aziendali non possono essere evitati licenziamenti collettivi ai sensi dell’art. 335d CO, si applicano le disposizioni relative dell’art. 335d-g CO.
Se avvengono ristrutturazioni aziendali che implicano una riduzione di più del 50% del personale di una filiale o unità superiore a cui è applicabile il presente CCL, sarà applicato un piano sociale pattuito dalle parti contraenti. L’obiettivo prioritario del piano sociale consiste nell’evitare o mitigare effetti gravosi sociali ed economici per i collaboratori xxxxxxx.
Syna e SIC Svizzera verranno informate in anticipo su eventuali progetti di licenziamenti collettivi o di chiusure di filiali. Possibili misure saranno discusse in seno alla Commissione paritetica.
DI S P OS I Z I ONI DE L C ON TR A TTO D I LA V O R O
3. ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
3.1 Assunzione e periodo di prova
Ogni collaboratore stipula con l’impresa un contratto di lavoro individuale scritto.
Il periodo di prova è di tre mesi a partire dall’entrata in servizio in un’impresa del gruppo imprenditoriale. È possibile pattuire per iscritto un periodo di prova più breve.
Nel caso di una riduzione del periodo di prova in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente (ad es. militare o servizio civile), il periodo di prova è prolungato di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO).
3.2 Appartenenza all’ impresa
Come anni di servizio valgono gli anni lavorati presso l’impresa o presso un’altra impresa appartenente al gruppo imprenditoriale internazionale. Il conteggio degli anni di servizio inizia con il primo giorno di lavoro presso l’impresa stabilito da contratto, incluso il periodo di apprendistato nell'impresa.
Se un collaboratore disdice il rapporto di lavoro ed esprime il desiderio di rientrare nell’impresa entro dodici mesi, allora l’impresa s’adopera ad esaminare una eventuale reintegrazione del collaboratore uscente secondo le possibilità aziendali.
Se il collaboratore rientra nell’impresa, allora la durata di impiego maturata fino all'uscita viene interamente accreditata. Per la determinazione della durata d’impiego il tempo dell’interruzione non viene considerato.
3.3 Scioglimento o cessazione del rapporto di lavoro
Per quanto non pattuito diversamente nel contratto individuale di lavoro, vigono i seguenti termini di disdetta reciproci con relativa durata minima:
• Durante il periodo di prova in qualsiasi momento con sette giorni di preavviso,
• Dopo la scadenza del periodo di prova per la fine di ogni mese:
o nel 1° anno di servizio con un mese di preavviso,
o nel 2° - 5° anno di servizio con due mesi di preavviso,
o a partire dal 6° anno di servizio con tre mesi di preavviso.
La disdetta deve avvenire di principio per iscritto. La disdetta orale è ammessa, ma deve essere confermata per iscritto.
Per cause gravi il rapporto di lavoro può essere sciolto in qualsiasi momento da entrambe le parti (risoluzione immediata in conformità all’art. 337 CO).
Il rapporto di lavoro termina automaticamente senza necessità di disdetta alla fine del mese, nel quale il collaboratore ha compiuto l’età determinante per l’inizio della pensione AVS prevista dalla legge, salvo pattuizione diversa.
3.4 Obbligo di diligenza e di fedeltà
L’obbligo di diligenza e di fedeltà è regolato dagli articoli 321a + e CO.
3.5 Lavoro accessorio, esercizio di uffici pubblici, assunzione di funzioni
Per motivi di sicurezza sul lavoro e per protezione dei collaboratori, qualsiasi attività di lavoro accessorio deve essere comunicata immediatamente e spontaneamente all’impresa. Per i collaboratori a tempo pieno un’attività lavorativa accessoria non è permessa senza il consenso scritto dell’impresa.
Per un'attività lavorativa accessoria è necessario, tra l'altro, garantire il rispetto delle disposizioni di legge, impedire la riduzione dell'efficienza del collaboratore, garantire l’obbligo di fedeltà verso l’impresa come anche escludere ogni attività di concorrenza considerabile all’impresa. In particolare non si possono superare in eccesso e in difetto i tempi di lavoro e di riposo prescritti dalla legge.
3.6 Obbligo di segretezza
I collaboratori sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo e silenzio nei confronti di terzi riguardo a tutte le informazioni e condizioni aziendali e i dati personali, di cui vengono a conoscenza durante il loro impiego. Inoltre i collaboratori si impegnano a non prendere appunti di nessun genere per scopi privati e a non sottrarre dall'impresa le informazioni a loro accessibili né farne prendere visione a terzi.
L’obbligo di segretezza e di silenzio vale durante il rapporto di lavoro; tale obbligo sussiste in maniera uguale ed illimitata anche dopo la fine del rapporto di assunzione.
3.7 Segnalazione di irregolarità e whistleblowing
I collaboratori sono autorizzati, esortati e, ciascuno nell’ambito individuale del proprio obbligo di fedeltà, se del caso anche tenuti a segnalare ai rispettivi posti
d’annuncio creati dall’impresa le infrazioni commesse o incombenti alle leggi, agli obblighi e ai principi dell’impresa, i disguidi, i danni, le irregolarità e gli abusi che dovessero verificarsi in seno all’impresa, affinché si possano adottare le opportune misure.
Se i collaboratori hanno fondati motivi di credere di subire una discriminazione a causa di una segnalazione ai detti posti d’annuncio, ad esempio perché il diretto superiore è coinvolto nel reato o perlomeno è a conoscenza del fatto, possono rivolgersi ad un altro posto d’annuncio.
Discriminazioni o le misure di ritorsione nei confronti di collaboratori che assolvono al loro dovere di segnalazione in buona fede non saranno tollerate e saranno perseguite.
3.8 Protezione della personalità
L’integrità personale dei collaboratori deve essere protetta. Non è tollerata alcuna violazione della dignità personale mediante comportamento, gesta, linguaggio o immagini. Non è permessa alcuna discriminazione fondata sul sesso, sull’orientamento sessuale, sulla provenienza, sulle convinzioni religiose o sull’età.
L’impresa e i collaboratori si adoperano assieme, comunicando apertamente, ad instaurare nell’azienda un clima basato sul rispetto personale e sulla fiducia, affinché si evitino il più possibile abusi, soprusi, molestie sessuali e mobbing.
L’integrazione dei lavoratori stranieri deve essere agevolata e non sarà tollerato un clima xenofobo.
L’impresa promuove la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.
3.9 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e igiene
Per quanto concerne la sicurezza sul lavoro, la protezione della salute e l’igiene, i collaboratori sono sempre tenuti ad osservare tutte le regole al riguardo
contenute nei regolamenti, come pure le direttive impartite verbalmente o per iscritto.
Il lavoro sotto influsso di bevande alcoliche e di qualsiasi altra sostanza stupefacente è proibito.
3.10 Protezione dei dati
L’impresa rispetta e protegge i dati personali dei propri collaboratori. Fanno stato la legge federale sulla protezione dei dati e le relative direttive dell’impresa.
3.11 Promozione dei collaboratori
Annualmente e con tutti i collaboratori, l’impresa tiene colloqui di valutazione riguardo prestazioni, comportamento, situazione professionale e sviluppo nell’impresa.
L’impresa sostiene e aiuta i collaboratori nel loro sviluppo professionale e personale. Per adempire i compiti assegnati nel miglior modo possibile e mantenere la sua concorrenzialità sul mercato del lavoro, tutti i collaboratori possono esigere misure funzionali per lo sviluppo personale, indipendentemente dalle sue condizioni d’impiego, sesso, età e livello gerarchico, nell’ambito di programmi di istruzione e formazione interni o esterni all’impresa.
3.12 Direttive aziendali
Gli ordini e le direttive orali o scritte dell’impresa come anche le disposizioni del regolamento del personale e di tutte le regole, di tutti i regolamenti, di tutte le direttive come anche dei regolamenti interni e aziendali devono essere rispettati, osservati ed eseguiti nel modo più preciso, a condizione che essi siano conformi al diritto svizzero e al contenuto del presente CCL.
4. RETRIBUZIONE
4.1 Salari
I salari dei collaboratori sono oggetto del contratto individuale di lavoro. L’accordo salariale avviene sistematicamente, tenendo conto dell’istruzione, dell’esperienza lavorativa, della funzione, della prestazione come anche delle condizioni del mercato del lavoro.
Le donne e gli uomini che prestano un lavoro equivalente hanno diritto allo stesso salario
L’impresa e le organizzazioni dei lavoratori contraenti discutono annualmente possibili adeguamenti salari e pattuiscono in comune le trattative salariali per l’anno finanziario successivo (con inizio il 1.3. del rispettivo anno).
4.2 Salari minimi
I salari lordi minimi mensili per collaboratori con capacità di guadagno completa e grado d’impegno al 100% ammontano a:
- per i collaboratori di 20 anni o per collaboratori più anziani, senza un'esperienza lavorativa computabile CHF 4'100.-
- per i collaboratori di 20 anni o per collaboratori più anziani, senza un'esperienza lavorativa computabile e con un apprendistato
funzionale professionale di 2 anni CHF 4'200.-
- per i collaboratori di 20 anni o per collaboratori più anziani, senza un'esperienza lavorativa computabile e con un apprendistato
funzionale professionale di 3 anni CHF 4‘350.-
4.3 Tredicesima mensilità
I collaboratori hanno diritto a una tredicesima mensilità per ogni anno civile. In caso di assunzione o dimissioni nel corso dell’anno sussiste un diritto a una quota proporzionale della 13a mensilità.
Per impieghi a salario mensile la 13a mensilità corrisponde a un dodicesimo del salario medio corrisposto durante l'anno civile.
Per eventuali impieghi a salario orario, la quota alla 13a mensilità è inclusa nel salario orario. Decade il pagamento separato della 13a mensilità.
4.4 Supplementi
Per il lavoro domenicale viene versato un supplemento salariale del 50%.
In caso di lavoro notturno temporaneo viene versato un supplemento salariale del 25%. In caso di lavoro notturno permanente o che ricorre regolarmente, viene versato un supplemento salariale del 25% e viene assegnato un supplemento di tempo di riposo del 10%. Se per lo stesso periodo di tempo sono applicabili diversi supplementi, si deve versare il supplemento più vantaggioso per il collaboratore.
Le ore straordinarie vengono compensate mediante tempo libero sulla base di un rapporto 1 a 1 oppure – qualora non potessero venire compensate – vengono retribuite senza il pagamento di un supplemento. L’impresa stabilisce le modalità di pagamento per eventuali ore straordinarie non compensabili. Il lavoro straordinario ai sensi della legge sul lavoro, che non può venire compensato nell’arco di dodici mesi mediante tempo libero, viene retribuito con un supplemento del 25%.
4.5 Pagamento del salario / Garanzia del salario
I salari non sono pagati in contanti ma tramite bonifico bancario o postale su un conto svizzero, dopo detrazione delle ritenute prescritte per legge e regolamento.
Il diritto al salario non può essere ceduto a terzi. Cessioni di salario pattuite prima della conclusione del contratto di assunzione non sono riconosciute dall'impresa.
Fanno eccezione le ordinanze giudiziarie e i pignoramenti salariali secondo il diritto delle esecuzioni.
5. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ORARIO DI LAVORO E IL TEMPO DI RIPOSO
5.1 Orario di lavoro settimanale
Il normale orario di lavoro settimanale ammonta a 41 ore per gli impiegati a tempo pieno (pari a un grado di impiego al 100%), ripartito in linea di principio su cinque giorni alla settimana e deve essere rispettato in media nell’arco di dodici mesi (base: numero di giorni liberi per anno 113).
Nel caso in cui l’orario di lavoro dei lavoratori a tempo parziale effettivo risulta superiore o inferiore del 20% o più su una media di sei mesi in confronto alla durata del lavoro prevista dal contratto, il contratto di lavoro individuale sarà adattato su richiesta del collaboratore.
5.2 Piani di lavoro
I piani di lavoro per i collaboratori con impieghi irregolari vengono affissi o comunicati con almeno due settimane di anticipo. Essi possono unicamente essere modificati in casi motivati in presenza di motivi impellenti e oggettivabili (come ad esempio assenze brevi imprevedibili o cambiamento del carico di lavoro non pianificabile).
14
L’impresa si adopera al riguardo a tenere conto, nell’ambito delle possibilità aziendali, degli interessi dei collaboratori e della compatibilità sociale degli orari di lavoro.
Un’eventuale modifica a breve termine dei piani di lavoro può avvenire solamente in presenza del consento espresso del collaboratore. Collaboratori che rifiutano incarichi di lavoro a breve termine non subiscono nessun svantaggio o conseguenza.
5.3 Vacanze
Per ogni anno civile i collaboratori hanno diritto come segue alle vacanze pagate:
• adolescenti fino al 20° anno di età compiuto 5 settimane
• apprendisti 6 settimane
• collaboratori fino al 50° anno di età compiuto 5 settimane
• collaboratori dal 50° anno di età compiuto 6 settimane
• collaboratori dal 60° anno di età compiuto 7 settimane
La data e la durata delle vacanze si determinano secondo le necessità dell’impresa e devono essere autorizzate dal superiore, tenendo in considerazione ove possibile i desideri del collaboratore.
Di regola le vacanze devono essere concesse nel corso dell'anno civile.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’ anno civile, il diritto alle vacanze è ridotto in proporzione al tempo lavorato. Se al termine del rapporto di lavoro il collaboratore ha preso troppi giorni di vacanze, si applica – ai sensi delle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) – una relativa detrazione sul salario.
Le assenze in seguito a malattia, infortunio, gravidanza, parto, servizio militare e servizio civile o a causa di obblighi legali o congedo per attività giovanili extrascolastiche fino a tre mesi per ogni anno civile non vengono computate al diritto alle vacanze. Nel caso di assenze superiori a tre mesi, il diritto alle ferie viene ridotto di 1/12 per ogni ulteriore mese iniziato.
5.4 Giorni festivi
L’impresa concede al massimo dieci giorni festivi pagati, che si distribuiscono sui giorni festivi nazionali, cantonali così come locali riconosciuti per legge, come anche su un eventuale giorno festivo supplementare retribuito, regionale o locale.
Per i collaboratori vige la regolamentazione dei giorni festivi del rispettivo luogo di lavoro.
I giorni festivi sono resi noti dall’ufficio del personale per il rispettivo luogo di lavoro. Ulteriori giorni festivi non sono pagati e devono essere recuperati in anticipo o successivamente (compensazione del tempo) con relativi giorni di vacanze o con una relativa detrazione dal salario.
Nel caso di giorni festivi che cadono in un giorno della settimana dal lunedì al venerdì, le ore lavorative settimanali dovute si riducono proporzionalmente. Per i settori dove si lavora regolarmente di sabato, questa regola vale anche quando il giorno festivo cade di sabato.
Per i lavoratori a tempo parziale l'orario di lavoro settimanale previsto si riduce in proporzione.
5.5 Assenze pagate
Le assenze brevi per il disbrigo delle faccende personali (visite mediche ecc.) devono essere effettuate nel tempo libero oppure alla fine o inizio dell’orario di lavoro.
Per i seguenti impegni (di famiglia) ed eventi particolari e improrogabili, su richiesta vengono concesse nella seguente misura assenze pagate:
• proprio matrimonio / registrazione dell’unione domestica 2 giorni
• matrimonio / registrazione dell’unione domestica di genitori, fratelli e sorelle, figli o nipoti 1 giorno
• nascita del proprio figlio (padre) 10 giorni
su richiesta sarà concesso un congedo non pagato supplementare entro sei mesi dalla nascita del proprio figlio 10 giorni
• morte del coniuge, del proprio figlio 5 giorni
• morte dei genitori 3 giorni
• morte dei suoceri, dei fratelli, delle sorelle, del genero/della nuora, dei nipoti 2 giorni
• morte dei nonni, del cognato/della cognata 1 giorno
• trasloco in un altro appartamento (eccetto cambio in una stanza mobiliata)
1 giorno
• Reclutamento e consegna dell’equipaggiamento militare
secondo chiamata in servizio
Ai genitori sono equiparati il patrigno e la matrigna o i genitori adottivi o affidatari, ai figli propri i figliastri, i figli adottivi o affigliati e ai coniugi i compagni e i partner dello stesso sesso.
Gli ulteriori legami di parentela considerati nel presente contratto si applicano allo stesso modo.
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Ai collaboratori che - in caso di malattia di un figlio proprio o di un familiare - comprovano di non avere a disposizione nessuna persona che possa prendersene cura, è di regola accordato a tal fine, per ogni evento, un congedo fino a tre giorni con pieno diritto al salario.
Il diritto alle assenze pagate esiste nell’immediata connessione temporale con gli impegni urgenti (di famiglia) o il particolare evento improrogabile. Di regola esso è concesso entro due settimane dal giorno, nel quale si verifica l’evento.
È esclusa una concessione posticipata nel tempo. Assenze non pianificabili che cadono nelle vacanze non sono considerate come vacanze.
In ogni caso il collaboratore è tenuto ad informare l’impresa immediatamente dopo esserne venuto a conoscenza, in ogni caso al più tardi al momento dell’inizio del successivo turno di lavoro.
6. SOSTITUZIONE DEL SALARIO E ASSICURAZIONI SOCIALI
6.1 Comportamento in caso di assenze, certificato medico, medico di fiducia
In caso di assenze il superiore deve essere informato immediatamente, al più tardi prima dell’inizio del turno di lavoro previsto. In caso di malattia o infortunio all’estero, l’assenza è riconosciuta soltanto se è stata comunicata immediatamente ed è stato presentato un certificato medico.
Per assenze dovute ad infortunio o a malattia, che durano più di due giorni di calendario, deve essere presentato immediatamente – al più tardi entro una settimana dall’inizio della malattia o dal momento dell’infortunio – un certificato medico.
L’impresa si riserva di ordinare visite presso un medico di fiducia e, anche in caso di assenze per infortunio o malattia inferiori a due giorni di calendario, di esigere un certificato medico.
Le visite mediche o terapeutiche devono essere fissate in linea di principio nel tempo libero oppure all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro. Gli appuntamenti con l’ospedale devono essere comunicati in anticipo e provati mediante conferma scritta del relativo ospedale.
6.2 Salario in caso di malattia
L’impresa stipula un’assicurazione di indennità giornaliera collettiva in caso di malattia per i collaboratori a partire dall’inizio del rapporto di lavoro, che subentra all’obbligo di pagamento continuato del salario da parte dell'impresa. L’assicurazione di indennità giornaliera collettiva in caso di malattia termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di incapacità lavorativa attestata dal medico, i collaboratori percepiscono per un periodo di 730 giorni un pagamento continuato del salario. L’importo del pagamento continuato del salario è stabilito dalla Commissione paritetica e l’entità della prestazione in vigore nel dato momento viene annotato sul modulo dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia consegnato ai collaboratori.
Qualora l'assicurazione non versasse alcuna prestazione, sussiste l'obbligo di pagamento continuato ai sensi dell'art. 324a CO. L'impresa non risponde per eventuali prestazioni assicurative non corrisposte, che sono escluse dall'obbligo legale di pagamento continuato ai sensi dell'art. 324a CO.
L’impresa assume almeno la metà dei premi per l'assicurazione d'indennità giornaliera.
6.3 Salario in caso di infortunio
Tutti i collaboratori, indipendentemente dal loro grado di occupazione, sono assicurati dall’impresa contro le conseguenze degli infortuni professionali e non professionali.
In caso di incapacità lavorativa attestata dal medico, i collaboratori percepiscono per un periodo di 730 giorni un pagamento continuato del salario. L’importo del pagamento continuato del salario sarà stabilito dalla Commissione paritetica e l’entità della prestazione in vigore nel dato momento viene annotato sul modulo dell’assicurazione di indennità giornaliera in caso di infortunio consegnato ai collaboratori.
Qualora l'assicurazione non versasse alcuna prestazione, sussiste l'obbligo di pagamento continuato ai sensi dell'art. 324a CO. L'impresa non risponde per eventuali prestazioni assicurative non corrisposte, che sono escluse dall'obbligo legale di pagamento continuato ai sensi dell'art. 324a CO.
I premi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali sono a carico dei collaboratori e sono detratti direttamente dal salario.
6.4 Salario in caso di gravidanza / maternità
In caso di disturbi della gravidanza attestati dal medico, valgono per il pagamento del salario le stesse disposizioni relative alla malattia. Su loro richiesta, alle collaboratrici incinte viene concesso un congedo per gravidanza non pagato fino al parto.
Per 16 settimane, la collaboratrice ha diritto al 100% del salario, compresi i supplementi fissi, se
• al momento del parto il rapporto di lavoro è durato più di tre mesi e
• se essa aveva diritto all’indennità di maternità in conformità alla Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, poiché adempiva ai requisiti di legge, in particolare a quelli riguardanti la durata minima di assicurazione e la durata minima di guadagno.
L’impresa si impegna, a offrire alla collaboratrice al suo rientro dal congedo maternità, se lo desidera, un’occupazione nella stessa funzione o in una funzione simile, su richiesta anche a un tasso di occupazione ridotto. Tuttavia non sussiste alcun diritto a un’occupazione a un tasso di occupazione modificato nella stessa o simile funzione.
6.5 Salario in caso di servizi obbligatori e di altro genere
I collaboratori devono comunicare immediatamente la chiamata ai servizi obbligatori non appena ne vengono a conoscenza. Le richieste IPG per servizio militare (richieste IPG) devono essere inviate immediatamente all’ufficio del personale, affinché possa procedere al pagamento del salario.
Ai collaboratori che in tempi di pace prestano servizi obbligatori soggetti ad indennità, l’indennità di perdita di guadagno viene integrata fino al 100% del salario.
I collaboratori senza obbligo di sostegno ricevono:
• Il 80% del salario precedente durante la scuola reclute/servizio civile e periodi di servizio equivalenti
• 100% del salario precedente durante i servizi ordinari e di avanzamento fino a quattro settimane per anno civile
I collaboratori con obbligo di sostegno ricevono il 100% del salario precedente.
I militari in ferma continuata ricevono durante la scuola reclute il salario di cui sopra, in seguito l'indennità per la perdita di salario.
6.6 Cassa pensione
I collaboratori sono assicurati in conformità alle disposizioni della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Si applicano i regolamenti dell’assicurazione nella versione in vigore al dato momento. Il piano di previdenza rinuncia ad una deduzione di coordinamento. Il
contributo da versare da parte del collaboratore viene detratto direttamente dal xxxxxxx e inoltrato alla cassa pensione unitamente a un contributo dell’impresa di almeno lo stesso importo .
7. DISPOSIZIONI FINALI
7.1 Consegna del CCL
Il presente testo viene consegnato a tutti i collaboratori che sottostanno a questo CCL.
7.2 Arbitrato
Per giudicare le controversie in merito all’interpretazione del presente contratto, le parti contraenti pattuiscono la competenza di un tribunale arbitrale. Nella misura in cui le parti non abbiano convenuto altrimenti, si applicano le disposizioni del CPC (art. 353 segg. CPC). Prima della sua decisione, il tribunale arbitrale può sottoporre alle parti una proposta di conciliazione.
Il tribunale arbitrale si compone di un presidente e di 2 membri: Syna e SIC Svizzera nominano 1 membro, allo stesso modo LIDL Schweiz nomina 1 membro. Le nominazioni dovranno avvenire entro 30 giorni. La presidenza del tribunale arbitrale sarà assunta dal presidente del Tribunale commerciale del Canton Zurigo o da una persona nominata dal presidente del Tribunale commerciale del Canton Zurigo.
Il tribunale arbitrale ha sede a Zurigo. Il procedimento deve essere svolto il più rapidamente possibile.
Traduzione: In caso di divergenze fa stato il testo in tedesco.