REPUBBLICA ITALIANA
REPERTORIO n.
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto
per l'affidamento di servizio assistenza tecnica e supporto alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’art. 118 della Legge n. 388/2000, nonché dei Fondi bilaterali di cui all’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 276/2003 esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’anno 2016, il giorno del mese di , in Roma, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sua sede di via Fornovo, n. 8, innanzi a me, dott. , nominato con D.D. Ufficiale Rogante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono presenti:
, nat_ a il / / nella sua qualità di Dirigente , in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale, nel contesto del presente atto indicato per brevità come “Direzione”, codice fiscale 80237250586
- da una parte -
e
, nat_ a il / / , nella sua qualità di
e legale rappresentante de _ , con sede in , P.IVA (di seguito, per brevità, solo “Impresa”),
- dall'altra parte -
PREMESSO
• che il presente contratto trae causa dai seguenti atti e documenti tecnico-amministrativi, i quali formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso anche se al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'Impresa dichiara comunque di ben conoscere e, per quanto occorre, accettare integralmente:
- bando di gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. del
_/ / , S e sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. in data / / , nonchè relativi capitolato e disciplinare di gara redatti dalla Direzione;
- offerta di gara (tecnica ed economica) trasmessa dall'Impresa alla Direzione entro i termini prescritti dal bando di gara;
- verbale delle operazioni di gara e decreto direttoriale di aggiudicazione del / /
n. .
Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 NORME REGOLATRICI
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la Direzione ed l'Impresa;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare dal d.lgs. n. 50/2016, nonché dalle norme di attuazione dallo stesso richiamate, laddove applicabili ratione temporis alla presente operazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
- dalla normativa comunitaria e di attuazione concernente la gestione dei pertinenti Fondi europei, nonchè della normativa di riferimento per l'azione dei Fondi interprofessionali e dei Fondi bilaterali (x.xx capitolato di gara).
ARTICOLO 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
In base al presente contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato d’oneri e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative stabilite nel presente contratto.
Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato o in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere alle seguenti attività:
1) assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di verifica della presenza/permanenza dei requisiti di adeguatezza dei sistemi di gestione e di controllo dei Fondi, in relazione alla vigente normativa;
2) assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell’andamento degli adempimenti e/o adeguamenti procedurali-gestionali e/o delle procedure di recupero poste in essere dai Fondi Interprofessionali, a seguito delle irregolarità riscontrate, in esito ai controlli svolti sul sistema di gestione e controllo;
3) assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di verifica, a campione - anche supplementari - sulle attività formative;
4) assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dell’andamento delle procedure di recupero poste in essere dai Fondi Interprofessionali, a seguito delle irregolarità riscontrate, in esito ai controlli svolti sulle attività formative;
5) assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di controllo dirette all’esame della documentazione trasmessa dai Fondi Interprofessionali al MLPS - DG PASLF vigilante;
6) assistenza tecnica e supporto per lo svolgimento delle attività di vigilanza sulla gestione dei Fondi bilaterali costituiti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003: attività di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) relativamente ai suddetti Fondi;
7) assistenza tecnica e supporto per la verifica della corretta applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato, sia da parte dei Fondi Interprofessionali che dei Fondi bilaterali, nonché per i relativi adempimenti in materia e/o per gli eventuali procedimenti di monitoraggio avviati dalla Commissione Europea.
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato, ma necessari alla produzione dei servizi o il conseguimento dei risultati invece ivi menzionati.
Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dalla Direzione presentino elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi.
ARTICOLO 3 DURATA DEL RAPPORTO
Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo del contratto medesimo.
Il termine finale del contratto medesimo interverrà invece allo scadere del 36° mese successivo a tale data, fatta salva solamente l'opzione di proroga prevista all'art. 3 del Capitolato.
L’Amministrazione - ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 - si riserva di procedere, nel triennio successivo alla stipula del contratto, all’affidamento di servizi analoghi in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari, nel massimo, all’importo di aggiudicazione. Tale nuovo eventuale affidamento avverrà sulla base del medesimo progetto a base di gara ed allo stesso si applicheranno le medesime condizioni tecnico-economiche stabilite per il primo contratto.
La durata del contratto può essere estesa esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016. Ove l'Amministrazione esercitasse tale opzione - con anticipo minimo di giorni venti rispetto al termine finale come sopra determinato e per un ulteriore periodo pari nel massimo a mesi quattro - l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
N.B.: Il presente contratto viene stipulato sul presupposto, verificato, della attuale indisponibilità e operatività di strumento di acquisizione Consip avente ad oggetto la fornitura di servizi corrispondenti a quelli da erogarsi in virtù del medesimo. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 e delle successive disposizioni in materi di obblighi di acquisto presso Consip, si evidenzia che qualora in corso di rapporto dovesse intervenire la disponibilità di strumento Consip avente detto contenuto, il contratto stipulato potrà essere risolto secondo i termini ed alle condizioni di legge, senza riconoscimento di qualsiasi indennizzo o indennità al Fornitore, fatto salvo solamente il valore delle forniture già eseguite.
ARTICOLO 4
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
È in facoltà della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito la Direzione, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per la Direzione.
Il gruppo di lavoro incaricato, dovrà svolgere i servizi oggetto del contratto, presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e solo ove necessario e previa autorizzazione dell’Amministrazione, presso la sede dei Fondi.
L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
ARTICOLO 5
PIANIFICAZIONE E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ
L'Impresa dovrà formulare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, entro 20 giorni naturali e consecutivi dal termine iniziale del presente contratto, un Piano di lavoro generale nel quale, tenendo conto di tutto quanto richiesto dal capitolato, saranno nello specifico illustrati tutti gli interventi pianificati nel tempo e distribuiti tra le risorse di progetto, anche con evidenziazione degli oneri economici di riferimento.
Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorrano variazioni significative nei termini di progetto (non costituenti inadempimento), il piano di lavoro di cui sopra sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'Impresa.
L'Impresa è altresì tenuta a presentare Piani operativi semestrali, nei quali, in coerenza con il Piano di lavoro generale, saranno ulteriormente dettagliati i contenuti e le modalità di realizzazione dei servizi attesi nel periodo. Tali piani verranno presentati, il primo, unitamente al Piano di lavoro generale, ed i successivi con anticipo di almeno 20 gg. rispetto all'avvio del semestre di riferimento.
Tutte le attività svolte dovranno essere oggetto di puntuale descrizione con cadenza trimestrale da parte dell'Impresa in apposita relazione di “Stato Avanzamento Lavori”, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel capitolato e nel piano di lavoro generale, così da permettere un agevole ed efficace raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.
All'interno delle suddette relazioni dovrà essere, fra l'altro, dato conto dell'impiego di risorse di progetto registrato nel periodo di riferimento, oltreché naturalmente dello stato delle consegne, alla data, dei prodotti e strumenti attesi.
In allegato a tali relazioni dovrà essere consegnata l'eventuale documentazione integrativa utile all’illustrazione e dimostrazione dell'attività svolta (e comunque tutta la documentazione che l'Amministrazione in corso di rapporto riterrà di richiedere o acquisire).
In ogni caso, dovrà essere trasmesso l'originale dello strumento, previamente condiviso con l'Amministrazione, attraverso il quale sarà registrato l'impegno del personale dell'Impresa.
All'interno delle suindicate relazioni periodiche dovranno anche essere analiticamente illustrati e sviluppati tutti i conteggi funzionali alla determinazione del corrispettivo maturato alla data.
In calce alle dette relazioni dovrà essere resa, dal legale rappresentante dell'Impresa, specifica dichiarazione (da rendersi nelle forme di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000) delle integrale veridicità di tutti i dati e le informazioni contenute nelle relazioni medesime.
Tali relazioni dovranno essere sottoposte all’approvazione della Direzione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall’inizio del trimestre successivo.
ARTICOLO 6
CORRISPETTIVO
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro ( /00), oltre IVA.
Il corrispettivo di effettiva competenza verrà determinato in ragione degli impegni di risorse effettivamente registrati - purché in coerenza con i relativi vincoli contrattuali e dati previsionali adottati - quali risultanti nei S.A.L. approvati dall’Amministrazione. Le tariffe da applicarsi sono quelle indicate, per ciascuna risorsa, all'interno dell'offerta economica di gara.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatti salvi solo i casi espressamente previsti per legge.
ARTICOLO 7 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali verrà disposto sulla base dell'avanzamento delle attività risultante nelle suddetti relazioni trimestrali di SAL ed in ragione della valorizzazione economica dei prodotti e servizi forniti espressa nell'offerta di gara.
In ogni caso ai sensi dell’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, all’importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:
a) alla verifica, da parte della Direzione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascun prodotto o servizio fornito rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitative previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato d'oneri, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti definiti ed approvati in corso di rapporto (ivi espressamente compreso l'impegno di risorse prestabilito);
b) all'approvazione, da parte della Direzione, delle relazioni di SAL di cui al precedente paragrafo 5.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.
Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 102 e 103 del d.lgs. n. 50/2016.
Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la Direzione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
Ai fini dell’emissione delle fatture, l’impresa è tenuta ad ottemperare all’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, il codice IPA è IYKSL9.
Le fatture dovranno inoltre essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter.
(n.b.: in caso di RTI, verranno inserite alcune specifiche aggiuntive, secondo i termini di legge).
ARTICOLO 8 VERIFICHE
Salva ogni diversa modalità o momento di verifica che la Direzione intenderà disporre in corso d’opera, nonché tutte quelle altre rese necessarie in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il presente contratto, e ferme in ogni caso le previsioni del capitolato di gara, le prestazioni fornite dall'Impresa saranno oggetto delle seguenti tipologie di verifica:
- verifica di corrispondenza (anche con riferimento agli impegni di R.U. prestabiliti), completezza, funzionalità adeguatezza e tempestività nella fornitura di tutti i singoli prodotti e servizi offerti, con riferimento alle disposizioni del capitolato d'oneri, alle previsioni dei Piani di lavoro approvati, alle previsioni di altri documenti eventualmente definiti ed approvati in corso di rapporto, nonché comunque, per quanto occorrente, ai canoni tecnici ordinariamente applicabili al settore di cui trattasi;
- verifica di corrispondenza sostanziale delle modalità di impiego delle risorse di progetto in rapporto alle previsioni del capitolato di gara e dei Piani di lavoro approvati;
- verifiche del rispetto del livelli minimi di servizio stabiliti.
La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità
o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
ARTICOLO 9
PENALITÀ E RESPONSABILITÀ PER INADEMPIMENTO
Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.
1) Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o dei piani semestrali o per la versione aggiornata dei medesimi.
Per ogni giorno solare di ritardo, l’Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione, potrà applicare una penale pari ad Euro 200. La presentazione di Piano (o suo aggiornamento) obiettivamente carente o inadeguato verrà assimilata alla mancata presentazione del medesimo.
2) Con riferimento alle scadenze previste nei piani di lavoro approvati o nei documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni)
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti, semilavorati o prodotti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l’Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa, potrà applicare una penale pari all' 1% del corrispettivo relativo al singolo prodotto; laddove tale valore non sia determinato o determinabile, si applicherà una penale pari all' 1 % del corrispettivo altrimenti maturato per la relativa linea di attività, per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.
3) Con riferimento al volume di sostituzioni delle risorse dedicate
Ferme restando le condizioni tassative in presenza delle quali potrà eccezionalmente procedersi alla sostituzione delle risorse componenti il gruppo di lavoro e le modalità da seguirsi in merito, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione di una penale di importo pari ad Euro 500 per ogni sostituzione di risorse effettuata nell'arco del rapporto successiva alla terza. Nel computo del numero di sostituzioni - così come dell'importo della penale da applicare - la figura del capo progetto vale come 2 sostituzioni e la sostituzione degli esperti junior vale come 1/2 sostituzione. Non verranno a questo effetto computate le sostituzioni eseguite in funzione migliorativa della funzionalità del gruppo, concordate espressamente come tali con l'Amministrazione.
Non verranno inoltre al medesimo effetto computate le sostituzioni eseguite per causa di maternità o malattia o altra causa impeditiva ex lege della prosecuzione del rapporto.
Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti (di cui al precedente art. 7) non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Direzione potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, la Direzione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Direzione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dalla Direzione per porre fine all’inadempimento stesso, la Direzione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto della Direzione al risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 10
MODIFICHE QUANTITATIVE DEL SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nell'oggetto o nella dimensione del servizio, si applicheranno, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 11 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, l'Impresa ha costituito un deposito
cauzionale di € ( /00), nella misura del % dell’importo
contrattuale al netto dell’IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante accesa in data / / presso , da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. Detta cauzione sarà svincolata dalla Direzione in conformità al disposto del citato art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.
In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Direzione si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Direzione. In caso di inadempimento a tale obbligo la Direzione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
ARTICOLO 12 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
La Direzione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del presente contratto.
ARTICOLO 13
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa nei confronti della Direzione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
La Direzione assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al comma precedente.
ARTICOLO 14 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L'Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L'Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
ARTICOLO 15
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.
ARTICOLO 16
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'Impresa è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Impresa si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Impresa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ARTICOLO 17 RESPONSABILITÀ
L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Direzione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili della Direzione stessa o degli organismi coinvolti nel processo di controllo, nonché a terzi.
ARTICOLO 18 CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente sarà quello di Roma.
ARTICOLO 19 SUBAPPALTO
Il ricorso a subappalto è ammesso, alle condizioni e secondo i termini di cui all'art. 105 d.lgs. n. 50/2016).
(n.b: ulteriori specificazioni potranno essere aggiunte in base alle risultanze della procedura di gara)
ARTICOLO 20
ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.
A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n. 131.
* * *
E richiesto, io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Questo atto, redatto in tre originali, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, composto di facciate e sin qui della esima, viene stipulato con le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
per la Direzione per l'Impresa
L’ UFFICIALE ROGANTE
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all’art. 18 (deroga alla competenza territoriale).
per l'Impresa