PROVINCIA DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 11 MAGGIO 2017 (Testo in vigore dal 28 MAGGIO 2017)
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI, TUTELA DEI LAVORATORI
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Art. 2 Principi
Art. 3 Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblicità Art. 4 Determinazione a contrattare e fasi delle procedure di affidamento
Art. 5 Controlli sugli atti delle procedure di affidamento Art. 6 Accesso agli atti e divieto di divulgazione
Art. 7 Principi in materia di trasparenza Art. 8 Contratti misti
Art. 9 Xxxx informatici per le pubblicazioni
TITOLO II - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Art. 10 Intervento sostitutivo della Provincia in caso di inadempienza contributiva e retributiva Art. 11 Documento unico di regolarità contributiva – DURC
PARTE II - LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 12 Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria Art. 13 Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblicità
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Art. 14 Progettazione
Art. 15 Verifica del progetto e validazione Art. 16 Lavori di manutenzione
TITOLO III – REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 17 Soggetti affidatari di contratti pubblici e requisiti di ordine generale e speciale Art. 18 Documenti ed informazioni complementari – Soccorso istruttorio
Art. 19 Controlli sul possesso dei requisiti Art. 20 Avvalimento
TITOLO IV – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE CAPO I – PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 21 Disposizioni preliminari per gli appalti di lavori Art. 22 Procedure per l'individuazione degli offerenti Art. 23 Procedure aperte e ristrette
Art. 24 Affidamento diretto e procedura negoziata nei contratti sotto soglia Art. 25 Procedura competitiva con negoziazione
Art. 26 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Art. 27 Altre procedure di affidamento
Art. 28 Convenzioni CONSIP, mercato elettronico e spese economali Art. 29 Indagini di mercato
Art. 30 Affidamenti diretti a società costituite o partecipate dalla Provincia CAPO II – BANDI, DISCIPLINARI, AVVISI E INVITI
Art. 31 Avviso di preiformazione Art. 32 Bando di gara
Art. 33 Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Art. 34 Modalità di pubblicazione degli avvisi, bandi e disciplinari Art. 35 Inviti
Art. 36 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
CAPO III – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO
Art. 37 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte Art. 38 Forma e contenuto delle offerte
Art. 39 Cauzione provvisoria
Art. 40 Varianti progettuali in sede di offerta
CAPO IV – INVITI, COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI, SPESE DI PUBBLICITA'
Art. 41 Regole applicabili alle comunicazioni Art. 42 Verbali
Art. 43 Principi in materia di trasparenza e informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Art. 44 Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni
CAPO V – CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA OFFERTE ANOMALE
Art. 45 Criteri per la scelta dell'offerta migliore Art. 46 Sedute di gara
Art. 47 Criterio del prezzo più basso
Art. 48 Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Art. 49 Commissione di aggiudicazione
Art. 50 Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati Art. 51 Criteri di individuazione delle offerte anomale
TITOLO V – IL CONTRATTO
CAPO I – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 52 Efficacia dell'aggiudicazione Art. 53 Stipulazione del contratto
Art. 54 Documenti facenti parte integrante del contratto Art. 55 Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 56 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario Art. 57 Anticipazione
Art. 58 Pagamenti
Art. 59 Penali e premio di accelerazione
Art. 60 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 61 Esecuzione dei lavori
Art. 62 Esecuzione dei servizi e delle forniture Art. 63 Collaudo
Art. 64 Garanzie definitive
Art. 65 Cessione dei crediti derivanti dal contratto Art. 66 Subappalto
Art. 67 Piani di sicurezza
Art. 68 Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza – DUVRI Art. 69 Varianti in corso di esecuzione del contratto
CAPO III – RECESSO E RISOLUZIONE
Art. 70 Recesso
Art. 71 Risoluzione del contratto
Art. 72 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
PARTE III – SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Art. 73 Soggetti esecutori e oggetto del servizio Art. 74 Procedure di affidamento
Art. 75 Requisiti di partecipazione
Art. 76 Modalità di svolgimento della gara
Art. 77 Affidamento di importo inferiore a 100.000 euro Art. 78 Avviso per l'istituzione dell'elenco dei professionisti Art. 79 Indagine di mercato
Art. 80 Corrispettivi
Art. 81 Penali
Art. 82 Concorsi di progettazione e concorsi di idee – disposizioni applicabili Art. 83 Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori
Art. 84 Garanzie – disposizioni applicabili
PARTE IV – ALTRI CONTRATTI
Art. 85 Disciplina applicabile ai contratti di concessione Art. 86 Disciplina applicabile agli appalti nei servizi sociali
Art. 87 Disciplina applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali Art. 88 Disciplina applicabile ai contratti pubblici nei settori speciali
Art. 89 Disciplina applicabile agli appalti nel settore della difesa e sicurezza Art. 90 Disciplina applicabile agli appalti nei servizi di ricerca e sviluppo Art. 91 Partenariato pubblico, privato e contraente generale
Art. 92 Infrastrutture e insediamenti produttivi
Art. 93 Disciplina applicabile ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del decreto legislativo n. 50/2016
PARTE V – CONTENZIOSO
Art. 94 Transazione
Art. 95 Accordo bonario
Art. 96 Collegio consultivo tecnico Art. 97 Arbitrato
Art. 98 Pareri di precontenzioso dell'ANAC
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99 Normativa antimafia
Art. 100 Rinvio a disposizioni di legge o di regolamento Art. 101 Abrogazioni di norme
Art. 102 Entrata in vigore
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI E TUTELA DEI LAVORATORI
TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina i contratti di appalto e di concessione della Provincia di Savona aventi per oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché i concorsi pubblici di progettazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 2 (Principi)
1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Devono essere rispettati altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.
2. Non deve essere limitata in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.
3. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applica il decreto legislativo
n. 50/2016 e relative disposizioni attuative, la legge n. 241/1990 e le disposizioni del codice civile.
Art. 3 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici)
1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione i Dirigenti competenti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. il RUP è nominato con atto formale del Dirigente competente, deve possedere il livello e le competenze richieste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative e svolge le funzioni elencate nell'articolo citato al quale si fa espresso rinvio.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
4. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all’opera da realizzare ovvero alla
specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, ill responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara secondo quanto disposto dall'articolo 31 commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Si richiamano le Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.
Art. 4 (Determinazione a contrattare e fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione della Provincia. La Provincia adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio secondo quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Dirigente Responsabile del procedimento di spesa indicante:
• il fine che con il contratto si intende perseguire;
• l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
• le modalità di scelta del contraente e i criteri di selezione delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
3. I Dirigenti responsabili del procedimento di spesa possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del decreto legislativo n. 267/1990. La determinazione a contrattare pertanto, deve contenere la prenotazione dell'impegno di spesa e deve essere trasmessa al Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza dello stesso.
4. Il Responsabile del procedimento, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
5. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio, all'impegno e al numero di buono d'ordine emesso dal sistema informatico e sottoscritto dal Dirigente competente e dal Responsabile del procedimento.
6. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, si richiama quanto previsto dall'articolo 191 comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e dall'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016.
7. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi precedenti il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile quale debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 267/1990, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.
8. La selezione dei partecipanti e l'affidamento avvengono mediante uno dei sistemi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016, dalle relative disposizioni attuative e del presente regolamento. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione a favore del miglior offerente.
9. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo successivo, provvede all’aggiudicazione.
10. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Si può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
11. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.
Art. 5 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
1. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del Dirigente del Settore interessato alla stipulazione del contratto previa verifica dei requisiti di ordine speciale e generale del soggetto risultato miglior offerente. Se si tratta di procedura ordinaria e non negoziata si provvede a verificare anche il secondo classificato se non si tratta di microimprese, piccole e medie imprese.
2. L'aggiudicazione deve intervenire nel rispetto del termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di acquisizione da parte del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono al Dirigente richiedente. Decorso il suddetto termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
3. L'aggiudicazione diventa efficace ai sensi del successivo articolo 50.
Art. 6 (Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel decreto legislativo n. 50/2016, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
• nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
• nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
• in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
• in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Fatta salva la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti segretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
• alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso);
• ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del decreto legislativo n. 50/2016, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
• alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
• alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
5. Si richiama altresì quanto disposto dal Regolamento della Provincia in materia di accesso agli atti.
Articolo 7 (Principi in materia di trasparenza)
1. Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente a cura del responsabile del procedimento, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati a cura del responsabile unico del procedimento, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della Commissione di aggiudicazione e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.
5. La Provincia provvede all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali.
6. La Provincia pubblica, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle
grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori. Si applica quanto disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 8 (Contratti misti)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 e, in particolare negli articoli 28 (contratti misti di appalto), 160 (contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza), 169 (contratti misti di concessioni)
3. L’affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l’applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all’aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l’oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.
4. L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal decreto legislativo n. 50/2016 per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
Art. 9 (Xxxx informatici per le pubblicazioni)
1. L'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione sui siti informatici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 avviene mediante la pubblicazione sul sito Appalti Liguria, sul sito dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) e sul sito internet della Provincia.
2. “Appalti Liguria” è un portale dedicato agli appalti pubblici attraverso il quale la Regione Liguria consente alle stazioni appaltanti di adempiere agli obblighi di pubblicazione sui siti informatici ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016. Tale sistema offre altresì un servizio di informazione sugli appalti pubblici, rivolto a chiunque sia interessato al settore.
3. L' Autorità Anticorruzione (ANAC) ha predisposto un sistema web per la pubblicazione e la consultazione degli estremi dei bandi di gara (stazione appaltante, oggetto dell’appalto, importo, procedura di scelta del contraente, criterio di aggiudicazione, tipologia contrattuale).
4. Le modalità di pubblicazione saranno adeguate alle norme attuative del decreto legislativo n. 50/2016 in corso di definizione.
TITOLO II
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
Art. 10 (Intervento sostitutivo della Provincia in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nel caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'esecutore e del subappaltatore si applica quanto disposto dall'articolo 30 commi 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 11 (Documento unico di regolarità contributiva - DURC)
1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. La Provincia acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
• per la verifica della regolarità contributiva quale condizione di ammissibilità alla procedura di affidamento;
• per l'efficacia dell'aggiudicazione del contratto;
• per la stipula del contratto;
• per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
• per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
4. Si applica quanto disposto dalle norme vigenti in materia
PARTE II
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 12 (Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria)
1. La soglia di rilevanza europea dei contratti pubblici è stabilita nell'importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Il decreto legislativo n. 50/2016 si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 35 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. Le soglie di cui al comma 1 devono intendersi come valori di riferimento al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento in quanto conformi alla normativa vigente. Tali somme sono da
intendersi automaticamente adeguate nel caso in cui la normativa comunitaria (Regolamenti UE della Commissione) disponessero soglie diverse.
Art. 13 (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
2. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.
3. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione dell'imprenditore dalla Provincia.
4. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali forniture o servizi dall’applicazione delle disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento e nel decreto legislativo n. 163/2006.
5. Per le ipotesi specifiche di calcolo si fa espresso rinvio a quanto disposto all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016.
TITOLO II
PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Art. 14 (Progettazione)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo secondo quanto disposto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire, il progetto contiene quanto richiesto dall'articolo 23 comma 15 del decreto legislativo n. 50/2016. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la progettazione può essere suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui devono essere individuati i requisiti e le caratteristiche.
3. Il progetto a base della procedura di affidamento deve essere approvato dal Dirigente competente con apposito provvedimento e allegato al provvedimento stesso unitamente agli eventuali e ulteriori documenti complementari utili per avviare il procedimento di gara.
4. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico‐ amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici della Provincia o dagli
organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui la Provincia può avvalersi per legge o dai soggetti di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 50/2016. Si applica quanto disposto
dall'articolo 24 del decreto citato.
Art. 15 (Verifica del progetto e validazione)
1. La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali già approvati.
2. Per i lavori la verifica viene effettuata secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative.
3. Per i progetti di servizi e forniture il Dirigente competente può stabilire di sottoporre a verifica il progetto applicando i principi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative.
4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal Responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
5. Il bando/disciplinare di gara e la lettera d'invito devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.
Art. 16 (Lavori di manutenzione)
1. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
2. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo n. 50/2016, sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
TITOLO III
REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Art. 17 (Soggetti affidatari di contratti pubblici e requisiti di ordine generale e speciale)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 50/2016, salvo i limiti ivi espressamente indicati. Gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria sono individuati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione previste dall' articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, il Responsabile del Procedimento ne dà segnalazione all'Autorità Anticorruzione, salvo ulteriori adempimenti di legge.
4. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, gli operatori economici producono il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'auto dichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Si richiamano gli articoli 47 (requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare), 48 (raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), del decreto legislativo n. 50/2016, le relative disposizioni attuative e il decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora in vigore.
6. I criteri di selezione sono definiti dettagliatamente all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative in corso di definizione. Essi riguardano esclusivamente: i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali.
7. La dimostrazione dei requisiti è fornita utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 50/2016.
8. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati da ANAC. Si applica quanto disposto dall'articolo 84 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
9. La stazione appaltante può richiedere all'operatore economico la presentazione di certificazioni di qualità ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 18 (Documenti e informazioni complementari – Soccorso istruttorio)
1. La Provincia invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
2. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del decreto citato, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara nei limiti di legge. In tal caso è assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 19 (Controlli sul possesso dei requisiti)
1. Ai fini dell'aggiudicazione deve essere verificato il possesso in capo al miglior offerente dei requisiti di carattere generale e i requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara attraverso la consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50/2016. Il Responsabile del procedimento può estendere le verifiche agli altri partecipanti.
2. Nelle more dell'emanazione ed entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente ad oggetto la disciplina specifica della Banca dati nazionale degli operatori economici, la verifica dei requisiti deve essere fatta attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
Art. 20 (Avvalimento)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto secondo quanto previsto dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
TITOLO IV
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 21 (Disposizioni preliminari per gli appalti di lavori)
1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente per i lavori presuppone l'avvenuta validazione del progetto, previa acquisizione da parte del Responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:
• alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
• alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
• alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Tale attestazione è rilasciata dal Responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato
ancora nominato il direttore dei lavori.
Art. 22 (Procedure per l’individuazione degli offerenti)
1. Nell'aggiudicazione degli appalti pubblici la Provincia utilizza le procedure aperte o ristrette previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ai sensi degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Possono essere altresì utilizzate, quando ne ricorrano i presupposti, il partenariato per l'innovazione, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato e contratto di disponibilità.
Art. 23 (Procedure aperte e ristrette)
1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto deve indicare nella determinazione a contrattare se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta.
2. Il bando e il disciplinare di gara devono indicare il tipo di procedura e l’oggetto del contratto e fare menzione della determina a contrattare.
3. Il bando e il disciplinare di gara possono prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
4. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando e dal disciplinare di gara. Si applica quanto disposto dall'articolo 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera di invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, secondo quanto disposto dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Nelle procedure aperte e ristrette il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri supporta i Dirigenti interessati negli adempimenti connessi alla scelta del contraente, predispone il bando di gara e il disciplinare, cura le conseguenti pubblicazioni e le comunicazioni prescritte dalla legge e, a seguito del ricevimento della documentazione di gara, provvede all'esecuzione di tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
7. Nell'ipotesi in cui risulti necessaria, ai fini della presentazione dell'offerta, la presa visione obbligatoria degli elaborati progettuali o dei luoghi, i connessi adempimenti sono curati direttamente dal Settore di competenza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto.
8. Le procedure ordinarie sono utilizzate per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o
superiore alle soglie comunitarie e per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro salvo i casi eccezionali in cui il decreto legislativo n. 50/2016 consente il ricorso a procedure negoziate.
Art. 24 (Affidamento diretto e procedura negoziata nei contratti sotto soglia)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, la Provincia procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. Per amministrazione diretta si intende la procedura di esecuzione di lavori e servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; tali lavori e servizi vanno effettuati con dipendenti della Provincia impiegando mezzi e materiali di proprietà o in uso alla Provincia medesima; il soggetto responsabile acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dei lavori e dei servizi;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie comunitarie per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
3. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.
4. L’ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione delle linee, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla Provincia, se compatibili con il decreto legislativo n. 50/2016.
5. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 50/2016 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso
l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo.
6. Nella determinazione a contrattare il Dirigente competente deve precisare i presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla procedura negoziata.
7. Le procedure negoziate sono esperite dai singoli Settori competenti per la gestione del contratto i quali provvedono, in particolare, a predisporre gli atti di gara, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge e a svolgere tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione o affidamento . Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri supporta i Dirigenti interessati negli adempimenti connessi alla scelta del contraente, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
Art. 25 (Procedura competitiva con negoziazione)
1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV parte I, lettere B e C del decreto legislativo n. 50/2016, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.
2. Nei documenti di gara l'amministrazione individua l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.
3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.
4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.
5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016.
6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. L'amministrazione può limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 50/2016.
7. Sugli aspetti di dettaglio della procedura si richiama quanto disposto dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 50/2016.
8. Le procedure competitive con negoziazione sono esperite dai singoli Settori competenti per la gestione del contratto i quali provvedono, in particolare, a predisporre gli atti di gara, le comunicazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge e a svolgere tutti gli adempimenti finalizzati alle verifiche propedeutiche all'efficacia dell'aggiudicazione. Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri supporta i Dirigenti interessati negli adempimenti connessi alla scelta del contraente, cura la stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata.
Art. 26 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Il Dirigente interessato alla stipulazione del contratto può aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50/2016, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare.
2. Ove possibile, il Dirigente interessato alla stipulazione del contratto individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
3. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta e l'indicazione del termine per la presentazione dell'offerta.
4. Gli operatori economici invitati devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti e autocertificati in sede di gara.
5. Il Dirigente sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o mediante procedura competitiva con negoziazione.
Art. 27 (Altre procedure di affidamento)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora si ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, la Provincia può avvalersi del dialogo competitivo conformemente all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative.
2. La Provincia può ricorrere ai partenariati per l'innovazione di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 50/2016 nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano,corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.
3. La Provincia può concludere accordi quadro nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 e può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici e procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 55, 56, 57 e 58 dello stesso decreto e relative norme attuative.
Art. 28 (Convenzioni CONSIP, Mercato Elettronico e spese economali)
1. Qualora le acquisizioni siano oggetto di convenzione CONSIP o siano presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento dovrà aderire alle convenzioni o procedere all'acquisizione sul mercato elettronico citato secondo quanto disposto dalla vigente normativa.
2. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi per i quali ricorrono esigenze di
omogeneità sostanziale e di standardizzazione qualitativa, ovvero il perseguimento di economie di scala, è direttamente attribuita al Servizio Patrimonio e Provveditorato, al quale competono, pertanto, in esclusiva, salvo negoziazioni connesse a progetti specifici, le negoziazioni relative a:
a) acquisti di mobili ed arredi per ufficio e beni similari;
b) acquisti e noleggio di macchine ed attrezzature per ufficio con relativi materiali di consumo e servizi di assistenza (esclusi strumenti e materiali informatici e relativo software);
c) acquisti di materiale di cancelleria, stampati e materiali per pulizia e servizi di rigenerazione toner;
d) acquisti di articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico;
e) acquisti di medicinali e materiali per assistenza igienico-sanitaria;
f) servizi di pulizia;
g) servizi di manutenzione e riparazione, nonché provvista di accessori e parti di ricambio dei beni di cui ai punti precedenti;
h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
i) servizi di trasporto per traslochi e facchinaggio;
l) spese per notifiche nelle forme degli atti processuali civili.
3. Al Servizio Patrimonio e Provveditorato competono, inoltre:
a) la gestione del magazzino del Servizio Patrimonio e Provveditorato;
b) la cessione e la rottamazione dei beni mobili fuori uso.
4. I fabbisogni di beni o servizi di cui ai commi precedenti sono formulati sulla base delle istruzioni impartite dal Servizio Patrimonio e Provveditorato, con le seguenti indicazioni:
a) i requisiti qualitativi degli articoli, con eventuale ricorso ad allegati tecnici, evidenziando se trattasi di forniture già precedentemente acquisite ovvero di nuovi beni o servizi;
b) le quantità occorrenti con riferimento ad un arco temporale annuale;
c) i tempi di utilizzo ed ogni altra informazione pertinente la negoziazione;
d) il codice di intervento del bilancio e il capitolo del Piano Esecutivo di Gestione con i relativi oggetti.
5. Non è consentito suddividere artificiosamente un fabbisogno unitario in più richieste.
6. L'attività negoziale relativa alle forniture di beni e servizi connessi al sistema informativo dell’Ente, è direttamente attribuita al Servizio Informatico, al quale competono, pertanto, le negoziazioni relative a:
a) acquisto di hardware;
b) acquisto di software;
c) acquisti per il funzionamento delle reti locali;
d) sistema di telefonia.
7. I singoli Settori sono competenti per le negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi caratteristici della propria attività istituzionale.
8. Le forniture di beni e i servizi che non rientrano nella pianificazione degli acquisti possono essere disposte direttamente, secondo le modalità di seguito indicate, dai dirigenti delle singole funzioni interessate, fino all'importo unitario di 1.000 euro, I.V.A. esclusa.
9. A tal fine il Dirigente deve assumere la determinazione dirigenziale per la prenotazione di impegno di spesa, indicando, oltre al responsabile del procedimento, i presupposti di fatto, le motivazioni e le finalità per cui si procede a tale spesa.
10. L'impegno di spesa si perfeziona con l'emissione del buono d'ordine a favore dell'operatore economico individuato. Il responsabile del procedimento emette il buono d'ordine solo
relativamente alle forniture di beni e servizi esigibili nell'arco dell'anno; lo stesso, verificata la corretta esecuzione della prestazione, provvede alla liquidazione della fattura sull'impegno di spesa di cui al comma 11.
11. Al termine dell'esercizio e, comunque, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il Dirigente, a seguito dell'istruttoria del Responsabile del procedimento relativamente alla verifica dell'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto dei buoni d'ordine emessi nell'anno, delle fatture pervenute e delle liquidazioni formalizzate, adotta apposita determinazione dirigenziale con la quale:
• accerta le prestazioni eseguite, fatturate e liquidate nell'anno;
• accerta le prestazioni eseguite nell'anno per le quali non è ancora pervenuta fattura o non si è formalizzata la relativa liquidazione e, per le stesse, dispone di mantenere il relativo impegno di spesa;
• accerta le prestazioni non eseguite nell'anno e, per le stesse, dispone di provvedere, ove necessario, ad assumere idoneo atto di impegno di spesa nel nuovo esercizio finanziario, dichiarando al contempo economia sul precedente impegno.
12. Tali determinazioni dirigenziali sono trasmesse ai servizi finanziari per il visto di regolarità contabile e per la registrazione delle economie di spesa.
13. Le determinazioni dirigenziali di cui al precedente comma sono altresì inviate al servizio di controllo interno per gli adempimenti di competenza.
Art. 29 (Indagini di mercato)
1. Prima di procedere all'acquisizione di lavori, servizi, forniture mediante affidamento diretto o procedura negoziata, il Dirigente del settore interessato può svolgere un’indagine di mercato, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di acquisto previste dalla legge.
3. L'indagine di mercato deve essere avviata tramite avviso pubblico non vincolante per l'Amministrazione, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'avviso è pubblicato sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla Provincia, se compatibili con il decreto legislativo n. 50/2016.
4. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro l'indagine di mercato è effettuata con la richiesta alle ditte di preventivi, effettuata mediante posta elettronica certificata o, in caso di motivata impossibilità ad utilizzare tale mezzo di trasmissione, mediante altro mezzo (telegramma, fax, posta elettronica, ecc.).
5 E’ consentito prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi esclusivamente nei casi, adeguatamente motivati, di particolare urgenza la cui sopravvenienza non sia da imputare all'Ente e sia oggettivamente apprezzabile in relazione all'affidamento o qualora, per ragioni di assoluta specialità del servizio/fornitura da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato dello stesso, il contratto possa essere affidato unicamente a un soggetto determinato.
6. Gli avvisi e le richieste di preventivi devono contenere:
a) l'oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualità e la modalità di esecuzione;
e) i prezzi;
f) le modalità di pagamento;
g) le modalità di scelta del contraente;
h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento;
l) le clausole previste dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici se, nel caso specifico, tale protocollo debba essere applicato;
7. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito, o al prezzo più basso inferiore all'importo posto a base di gara.
Art. 30 (Affidamenti diretti a società costituite o partecipate dalla Provincia)
1. Nei casi consentiti dalla vigente normativa, la Provincia può affidare direttamente a società a capitale interamente pubblico o misto, da essa costituite o partecipate, la fornitura di beni e servizi strumentali alla propria attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, purché tali società:
• operino esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
• non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara;
• non partecipino ad altre società o enti.
2. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 4.
3. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
4. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open‐data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati.
5. Si richiama quanto disposto dall'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016.
CAPO II
BANDI, AVVISI E INVITI
Art. 31 (Avviso di preinformazione)
1. Il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri, entro il 31 dicembre di ogni anno, provvede alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione secondo le modalità di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 50/2016 raccogliendo le proposte di inserimento dai singoli Settori in conformità alla programmazione relativa all'anno successivo.
Art. 32 (Bando di gara e disciplinare di gara)
1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara ad eccezione della procedura ristretta, competitiva con negoziazione e negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
2. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel decreto legislativo n. 50/2016 e ogni altra informazione ritenuta utile dalla Provincia. In particolare i bandi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C del decreto legislativo n. 50/2016 e i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34 dello stesso decreto.
3. Gli elementi essenziali contenuti nel bando di gara sono oggetto di descrizione dettagliata nel documento denominato “disciplinare di gara”.
4. I bandi sono predisposti sulla base di modelli (bandi-tipo) che saranno approvati dall'ANAC. Il Dirigente competente, nella determinazione a contrattare, motiva espressamente in ordine alle eventuali deroghe al bando-tipo.
5. Qualora si intenda aggiudicare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, gli elementi essenziali di cui al comma 2 devono essere contenuti nella lettera d'invito predisposta a cura del Settore competente.
6. Relativamente alla redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi si richiama quanto disposto dagli articoli 36 commi 9, 72, 73 e 74 e 216 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
7. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale contrattuale.
Art. 33 (Avviso sui risultati della procedura di affidamento)
1. Quando si perviene all'aggiudicazione di un contratto pubblico è necessario formalizzare un
avviso secondo le modalità di cui agli articoli 36 commi 9, 72, 73, 74 e 98 e 216 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La formalizzazione e pubblicazione dell'avviso è di competenza del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri per le procedure dallo stesso gestite mentre è a cura dei singoli Settori per le procedure negoziate di competenza.
Art. 34 (Modalità di pubblicazione degli avvisi, dei bandi e dei disciplinari)
1. Gli avvisi e i bandi per gli appalti sono pubblicati secondo le modalità e i termini prescritti dagli articoli 36 commi 9, 72, 73 e 74 e 216 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Ferme restando le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, tutti gli avvisi e i bandi sono pubblicati all'albo on line e sul sito internet della Provincia.
3. Il disciplinare di gara, i relativi allegati e i documenti ad esso complementari sono pubblicati sul sito internet della Provincia.
Art. 35 (Inviti)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara, i candidati devono essere invitati simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche.
2. Relativamente ai contenuti degli inviti si fa espressamente rinvio a quanto disposto dall'articolo 75 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 36 (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)
1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie comunitarie e ogni qualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, il RUP redige una relazione contenente almeno le informazioni indicate all'articolo 99 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La relazione di cui al comma 1 non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione.
3. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare le decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. Si applica quanto disposto dall'articolo 99 del decreto legislativo n. 50/2016.
CAPO III
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LORO CONTENUTO
Art. 37 (Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione è necessario tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso devono essere rispettati i termini minimi stabiliti dagli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Per gli appalti oggetto di avviso di preinformazione pubblicato, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto secondo le condizioni e i termini di cui all'articolo 60 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato (di norma: sette giorni) al fine di consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
4. Quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dalla legge, la Provincia, purché indichi nel bando di gara/invito le ragioni dell’urgenza, può stabilire termini ridotti nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 60 comma 3, 61 comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. La Provincia può prorogare i termini per la ricezione delle offerte nei casi specificati all'articolo 79 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 38 (Forma e contenuto delle offerte)
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016.
2. Le offerte cartacee, in regola con la normativa sul bollo, devono essere contenute in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e dell'ora di scadenza. Al proprio interno il plico deve contenere, a sua volta autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati nei lembi di chiusura come prescritto dettagliatamente dal disciplinare di gara.
3. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando/disciplinare di gara o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando/disciplinare di gara o dall’invito ovvero dal capitolato d’oneri. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto può richiedere che le offerte contengano ulteriori elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità dell’offerta.
4. Si richiede, di norma l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale predisposti dalla Provincia in conformità alla normativa vigente.
5. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla Provincia per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
6. La Provincia non richiede documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l’articolo 18, comma 2 della legge n. 241/1990, nonché gli articoli 43, 46 e 47, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
8. L'offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara è consentita solo se riferita ad un'entrata della Provincia.
9. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Art. 39 (Cauzione provvisoria)
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando/disciplinare di gara o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente secondo le modalità di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il bando/disciplinare o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto nel corso della procedura.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
5. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nei casi stabiliti dall'articolo 93 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito che giustifica la riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
6. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
7. Nell’atto con cui si comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, si provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
Art. 40 (Varianti progettuali in sede di offerta)
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli offerenti possono essere autorizzati a presentare varianti.
2. E' necessario precisare nel bando/disciplinare di gara se si autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Nel capitolato d’oneri devono essere menzionati i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
4. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture, nell'ipotesi in cui la Provincia abbia autorizzato varianti non può respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.
CAPO IV
INVITI, COMUNICAZIONI, VERBALI, INFORMAZIONI, SPESE DI PUBBLICITÀ
Art. 41 (Regole applicabili alle comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Provincia e gli operatori economici avvengono utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); in alternativa, e solo nelle ipotesi consentite dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 50/2016, le comunicazioni possono avvenire mediante posta, mediante fax, per telefono o mediante una combinazione di tali mezzi nel rispetto della normativa vigente. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando/disciplinare di gara o nell’invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alla Provincia di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. E' possibile acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione presso l’ufficio indicato nel bando/disciplinare di gara o
nell’invito.
5. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente in uso nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra la Provincia e gli operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo n. 82/2005, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. Si applicano le regole di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 42 (Verbali)
1. Delle operazioni di gara il Dirigente interessato alla stipulazione del contratto fa redigere un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
• la denominazione e l’indirizzo dell’Ente, l’oggetto e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
• i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
• i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
• i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
• il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
• nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze che giustificano il ricorso a dette procedure;
• in caso di dialogo competitivo, le circostanze che giustificano il ricorso a tale procedura;
• se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.
2. Al verbale possono essere allegati i documenti che il Dirigente ritiene utili al fine della completezza dei contenuti dello stesso.
3. La proposta di aggiudicazione è formalizzata con apposito verbale protocollato ed è approvata dal Dirigente interessato alla stipulazione del contratto con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione; tale provvedimento deve richiamare espressamente il verbale di proposta di aggiudicazione; lo stesso verbale non è allegato al provvedimento ma è conservato agli atti del Settore competente.
4. I verbali sono documenti interni all'ente oggetto di registrazione di protocollo e sono oggetto di pubblicazione al fine di garantire la trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 50/2016; la pubblicazione di tali verbali, su indicazione del Dirigente competente, deve avvenire in versione omissis se contenenti dati che non devono essere oggetto di pubblicazione e diffusione ai sensi della vigente normativa.
5. La Provincia adotta le misure necessarie e opportune, in conformità alle norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale), se tenute alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
Art. 43 (Principi in materia di trasparenza e informazioni circa i mancati inviti, le
esclusioni e le aggiudicazioni)
1. Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La pubblicazione di tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture è effettuata a cura del Responsabile della Programmazione individuato nel Dirigente del Settore Gestione della Viabilità, Edilizia ed Ambiente. La pubblicazione di tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, se si tratta di procedure ordinarie, l'adempimento è effettuato a cura di un incaricato del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri mentre, se si tratta di altre procedure, l'adempimento è effettuato a cura del RUP.
2. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali. Tale obbligo è assolto mediante la pubblicazione dei verbali di gara contenenti tutte le informazioni oggetto di trasparenza. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine citato è inoltre pubblicata la composizione della commissione di aggiudicazione e i curricula dei suoi componenti.
3. Di seguito sono individuati in dettaglio gli atti che devono essere pubblicati e i soggetti che devono provvedere alla pubblicazione:
• il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento è pubblicato nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti (verbale di gara della prima seduta con eventuali parti omissis); se trattasi di procedure ordinarie l'adempimento è effettuato da un incaricato del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri mentre se si tratta di altre procedure l'adempimento è effettuato dal RUP;
• le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali sono pubblicate nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, (verbale di gara della prima seduta con eventuali parti omissis); se trattasi di procedure ordinarie l'adempimento è effettuato da un incaricato del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri mentre se si tratta di altre procedure l'adempimento è effettuato dal RUP;
• la composizione della commissione di aggiudicazione e i curricula dei suoi componenti sono pubblicati nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti; se trattasi di procedure ordinarie l'adempimento è effettuato da un incaricato del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri mentre se si tratta di altre procedure l'adempimento è effettuato dal RUP.
4 Nella stessa sezione sono pubblicati a cura del RUP anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
5. Gli atti di cui ai commi precedenti devono essere pubblicati e aggiornati:
• sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 attraverso richiesta da parte dei soggetti sopra individuati ai Servizi informativi (CED) a mezzo casella di posta elettronica “internet” trasmettendo i file da pubblicare in formato pdf;
• sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa (AppaltiLiguria); un
incaricato del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri per le procedure ordinarie e solo per la parte del procedimento di gara; il RUP per tutti gli altri ulteriori adempimenti.
6. La Provincia informa tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
7. Su richiesta scritta dell'offerente interessato, la Provincia comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta;
b) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.
8. Fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo del decreto legislativo
n. 50/2016, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
9. La Provincia può motivatamente omettere talune informazioni relative all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
10. In ogni caso la Provincia comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l’esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro;
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, ai soggetti di cui alla lettera
a) del presente comma.
11. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte per iscritto, mediante posta elettronica certificata. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione e dalla relativa motivazione contenente almeno le caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato il contratto; l'onere può essere assolto nei casi di cui al comma 5, lettere a), b), e c), mediante l'invio dei verbali di gara, e, nel caso di cui al comma 5, lettera d), mediante richiamo alla motivazione relativa al provvedimento di aggiudicazione, se già inviata. La comunicazione dell'aggiudicazione e quella della stipulazione, e la notizia della
spedizione sono, rispettivamente, spedita e comunicata nello stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di rispettare tale contestualità a causa dell'elevato numero di destinatari, della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica certificata a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.
12. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (“Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”).
13. Le comunicazioni di cui al comma 5 indicano se ci sono atti per i quali l'accesso è vietato o differito e indicano l'ufficio presso cui l'accesso può essere esercitato e i relativi orari, garantendo che l'accesso sia consentito durante tutto l'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico.
14. Il bando/disciplinare di gara o l'avviso con cui si indice la gara o l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni.
15. Gli adempimenti oggetto del presente articolo sono effettuati dal Servizio Appalti, Contratti ed Espropri per i procedimenti di gara gestiti dallo stesso mentre sono a carico dei Settori per i procedimenti di gara di competenza gestiti direttamente dagli stessi.
Art. 44 (Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni per appalti di lavori devono essere inserite nel quadro economico del progetto, tra le somme a disposizione.
2. Per procedure di gara aventi ad oggetto lavori gestite direttamente dal Servizio Appalti, Contratti ed Espropri, le spese di cui al comma 1, benchè assegnate al Dirigente responsabile del progetto, saranno gestite direttamente dal Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri al fine di consentire allo stesso di provvedere autonomamente a formalizzare i relativi impegni e liquidazioni. A tal fine sono da attivarsi le corrette procedure finanziarie al fine di consentire quanto stabilito.
3. Al Dirigente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri è assegnata la gestione di apposito capitolo di spesa sul quale annualmente sono stanziate le somme necessarie per far fronte alle spese di pubblicazioni relative a procedimenti di gara di servizi e forniture gestiti direttamente dal Servizio su istanza del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto. Al fine di effettuare una corretta previsione di spesa sul capitolo, i Dirigenti provvedono a segnalare al Servizio Appalti, Contratti ed Espropri, di norma entro il trenta novembre di ogni anno, le procedure che intendono avviare nell'annualità successiva e a comunicare ogni eventuale variazione alla programmazione.
CAPO V
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA OFFERTE ANOMALE
Art. 45 (Criteri per la scelta dell’offerta migliore)
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, la Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96 del decreto legislativo
n. 50/2016 (“Costi del ciclo di vita”).
2. I Dirigenti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto; il bando, il disciplinare di gara o la lettera di invito indicano quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. La Provincia può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando/disciplinare o nella lettera di xxxxxx.
Art. 46 (Sedute di gara)
1. Nel bando, nel disciplinare di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
Art. 47 (Criterio del prezzo più basso)
1. Il bando e il disciplinare di gara o la lettera d'invito stabiliscono:
a) se il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
2. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
3. Le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta a prezzi unitari saranno stabilite dalle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 50/2016; nelle more dell'emanazione delle norme attuative la Provincia applica le disposizioni di cui agli abrogati articoli 118 e 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a
1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Il Dirigente che propone l'aggiudicazione con tale criterio ne da adeguata motivazione nella determinazione a contrattare e indica nella stessa determinazione il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. Tali informazioni devono essere riportate nel bando/disciplinare/lettera d'invito.
5. All'espletamento della gara, nelle procedure aperte e ristrette, provvede il Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare. In tale compito il Dirigente è assistito dal Responsabile del procedimento e dal Responsabile del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri con funzioni di
segretario verbalizzante o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro dipendente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri. Ove ritenuto necessario, il Dirigente può comunque avvalersi dell'ausilio di altri dipendenti dell'Ente. Il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate come disposto dalle Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.
6. All'espletamento della gara, nelle procedure negoziate, provvede il Dirigente che ha adottato la determinazione a contrattare. In tale compito il Dirigente è assistito dal Responsabile del procedimento e da un dipendente del proprio Settore con funzioni di segretario verbalizzante. Ove ritenuto necessario, il Dirigente può comunque avvalersi dell'ausilio di altri dipendenti dell'Ente. Il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate come disposto dalle Linee guida ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016.
7. Il Dirigente, sentito il RUP, competente provvede, in seduta pubblica:
• alla verifica dell'integrità dei plichi contenenti le offerte accertandosi che gli stessi siano pervenuti nei termini stabiliti dal bando e disciplinare di gara o dalla lettera d'invito;
• alla verifica della documentazione amministrativa, all'accertamento della completezza e idoneità della stessa ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;
• all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016;
• all'apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi offerti;
• all'individuazione delle offerte anomalmente basse ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del presente regolamento o, quando ne ricorrano i presupposti, all'esclusione automatica secondo quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'articolo 49 del presente regolamento;
• a dare lettura degli esiti della valutazione della congruità delle offerte;
• a formulare la proposta di aggiudicazione all'offerente che ha offerto il prezzo più basso.
8. Nel caso in cui il prezzo migliore risulti da due o più offerte uguali, il Dirigente procede a sorteggio.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
Art. 48 (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
1. L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare quelli indicati specificatamente all'articolo 95 commi 6, 13 e 14 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Il bando di gara e il relativo disciplinare o la lettera d'invito elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi secondo quanto disposto dall'articolo 95 commi 8, 9 e 10. I criteri di valutazione dell'offerta devono essere approvati con la determinazione a contrattare.
3. Il bando, il disciplinare o la lettera d'invito per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi.
4. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali, assistenziali e scolastici, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative (linee guida n. 2 approvate da ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016).
Art. 49 (Commissione di aggiudicazione)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una Commissione di aggiudicazione, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto che opera secondo le norme stabilite dall'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative e, in particolare, dalle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.
2 Nelle more dell'adozione del Regolamento ANAC in materia di istituzione dell'Albo dei commissari e funzionamento della commissione, si applicano le Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 e le disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque e, di regola pari a tre, individuato dalla Provincia nella persona del Dirigente competente per materia, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
4. Il provvedimento di nomina deve essere formalizzato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
5. La Commissione è presieduta dal Dirigente interessato alla stipulazione del contratto e, in caso di assenza o impedimento, da altro Dirigente dallo stesso delegato.
6. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore in Provincia non possono essere nominati commissari.
8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi.
9. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35bis del decreto legislativo
n. 165/2001, le cause di astensione previste dall’articolo 51 codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del decreto legislativo n. 50/2016 (“Conflitto di interesse”).
10. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della Provincia. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti all'esterno, preferibilmente tra funzionari esperti appartenenti ad altri enti pubblici. L’accertata carenza di
organico è attestata dal Responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente competente. In tal caso l'atto di nomina dei membri della Commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. L'incarico è oggetto di apposito disciplinare o atto di accettazione.
11. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016.
12. Le eventuali spese relative alla Commissione sono previste nell'atto di nomina della Commissione al fine di predisporre la necessaria copertura finanziaria e sono inserite nel quadro economico/calcolo della spesa del progetto.
13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.
14. I lavori della Commissione si svolgono nel rispetto del principio di continuità. Il Dirigente che presiede può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
15. Nelle procedure aperte e ristrette la Commissione è assistita, nel corso delle sedute pubbliche, dal Responsabile del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da altro dipendente del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri. Nel corso delle sedute riservate la Commissione è assistita da un dipendente del Settore di competenza del Dirigente con funzioni di segretario verbalizzante. Ove ritenuto necessario, il Dirigente può comunque avvalersi dell'ausilio di altri dipendenti dell'Ente.
16. Nelle procedure negoziate la Commissione è assistita, nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate da un dipendente del Settore di competenza del Dirigente con funzioni di segretario verbalizzante. Ove ritenuto necessario, il Dirigente può comunque avvalersi dell'ausilio di altri dipendenti della Provincia.
17. La Commissione provvede:
- in seduta pubblica:
• alla verifica dell'integrità dei plichi contenenti le offerte accertandosi che gli stessi siano pervenuti nei termini stabiliti dal bando e disciplinare di gara o dalla lettera d'invito;
• alla verifica della documentazione amministrativa, all'accertamento della completezza e idoneità della stessa ai fini dell'ammissibilità dell'offerta;
• all'applicazione dell'eventuale soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016;
• all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- in una o più sedute riservate, o lavorando da remoto: ad esaminare la documentazione dell'offerta tecnica formando le relative valutazioni sulla base dei criteri indicati nel bando, nel disciplinare o nella lettera d'invito:
- in seduta pubblica, la cui data sarà tempestivamente comunicata a seguito della conclusione delle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica:
• a dare lettura dei punteggi e della graduatoria risultanti dall'attività di valutazione dell'offerta tecnica;
• all'apertura del plico contenente l'offerta economica verificando la completezza e la regolarità del contenuto dando lettura dei prezzi offerti espressi in lettere e attribuendo i punteggi per l'elemento prezzo;
• all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016 indicando al RUP le offerte che appaiono anomale; svolge attività di ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.
• se richiesto dal bando, dal disciplinare o dalla lettera d'invito, all'apertura del plico contenente l'offerta tempo verificando la completezza e la regolarità del contenuto dando lettura dei tempi offerti e attribuendo i punteggi per l'elemento tempo;
• a dare lettura degli esiti della valutazione della congruità delle offerte;
• alla proposta di aggiudicazione della gara all'offerente che ha presentato la migliore offerta.
18. Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio.
19. Nel caso in cui il prezzo migliore risulti da due o più offerte uguali, il Dirigente procede a sorteggio.
20. Nei documenti di gara devono essere inserite informazioni dettagliate sulla composizione della commissione di aggiudicazione, sulle modalità di scelta dei componenti e del presidente, nonchè sulle funzioni e compiti della commissione secondo quanto dettagliatamente indicato al punto 1 delle Linee guida ANAC n. 5 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016.
Art. 50 (Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati)
1. Per quanto attiene al ricorso a tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati si richiamano gli articoli 54 (“Accordi quadro”), 55 (“Sistemi dinamici di acquisizione”), 56 (“Aste elettroniche”), 57 (“Cataloghi elettronici”) e 58 (“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”) del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 51 (Criteri di individuazione delle offerte anomale)
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata per le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione di aggiudicazione all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8;
2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le Commissioni valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso il Dirigente competente o la Commissione possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, è necessario valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.
5. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
6. Si applicano i criteri e il procedimento di verifica delle offerte anomalmente basse di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
7. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie comunitarie, si può prevedere nel bando/lettera di invito l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 1. In tal caso non si procede a richiedere la presentazione delle spiegazioni e non si applicano i commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 50/2016. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
8. Qualora si dovesse procedere alla verifica di anomalia dell'offerta, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti avvalendosi della commissione di aggiudicazione o degli uffici o organismi tecnici della Provincia.
9. Si richiama l'articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
TITOLO V
IL CONTRATTO
CAPO I
EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 52 (Efficacia dell'aggiudicazione)
1. Affinchè l'aggiudicazione diventi efficace devono essere effettuate le verifiche dei requisiti di ordine speciale e generale mediante la consultazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici secondo le modalità stabilite dall'ANAC.
2. Acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica con risultanze positive, il Responsabile del procedimento formalizza l'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione
3. Nel caso in cui nel corso della verifica, il Responsabile del procedimento accerti fatti per i quali risulti necessaria una valutazione discrezionale del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto, lo stesso Responsabile provvede a sottoporre la documentazione necessaria al Dirigente per le valutazioni e determinazioni di competenza. Il Dirigente provvede a sua volta a trasmettere tempestivamente l'esito della valutazione al Responsabile del procedimento e al Servizio Appalti,
Contratti ed Espropri per i successivi adempimenti.
4. Nel caso in cui nel corso della verifica, il Responsabile del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri o il Responsabile del procedimento accertino fatti per i quali risulti automatica l'esclusione dell'aggiudicatario, lo stesso Responsabile provvede a formalizzare apposita relazione e a trasmettere la stessa al Dirigente per l'emissione degli atti di competenza relativamente all'esclusione della ditta e successiva nuova aggiudicazione.
Art. 53 (Stipulazione del contratto)
1. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando, nel disciplinare di gara o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.
2. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine di cui al comma 1, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Provincia, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.
3. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza non è consentita durante il termine di cui al comma 4 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui al comma 6, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara. L’esecuzione d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
4. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine dilatorio).
5. Il termine dilatorio di cui sopra non si applica nei seguenti casi:
• se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
• nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016, in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55 dello stesso decreto, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del decreto citato.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Provincia e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento
cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del procedimento amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo n. 104/2010, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 3.
8. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante atto pubblico notarile informatico, o mediante forma pubblica amministrativa in modalità elettronica a cura del Segretario Generale della Provincia, ovvero mediante scrittura privata ovvero mediante scambio di lettere commerciali a seconda dei casi.
9. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di importo non superiore a 40.000 euro il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere firmate digitalmente mediante posta elettronica certificata che devono confluire nel sistema di gestione documentale ed inserite necessariamente nella banca dati dei contratti.
10. Per le procedure negoziate di importo pari o superiore a 40.000 euro, il contratto è stipulato mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico in modalità elettronica dal Segretario Generale inserita a Repertorio e nella banca dati dei contratti, a cura del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri oppure, ove necessario, rogata da un notaio.
11. I contratti derivanti dall'aggiudicazione mediante procedure ad evidenza pubblica, a prescindere dall'importo, sono stipulati nella forma dell'atto pubblico e inseriti a Repertorio a cura del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri (atto rogato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica dal Segretario Generale oppure, ove necessario, nella forma dell'atto pubblico informatico rogato da un notaio).
12. La stipulazione del contratto in modalità elettronica si articola nelle seguenti fasi:
• redazione del contratto (file odt);
• scannerizzazione degli allegati al contratto se sono cartacei;
• esportazione dei file del contratto e allegati nel formato PDF/a in apposita cartella creata in rete;
• il giorno della stipula, presso la sede della Provincia si incontrano le parti e il Segretario, se necessario, da lettura del contratto e allegati sul video del pc;
• le parti e, in ultimo il Segretario, sottoscrivono i file (contratto e allegati) all'interno della cartella in rete utilizzando il programma “DIKE”;
• le parti controfirmano altresì i documenti richiamati dal contratto ma non materialmente allegati (sottoscrizione su cartaceo agli atti della Provincia);
• il Servizio Appalti, Contratti ed Espropri inserisce nel programma di gestione documentale “Iride” i documenti firmati digitalmente (contratto e allegati) e provvede a repertoriare il contratto.
Le modalità sopra descritte dovranno essere adeguate alle disposizioni di legge e di regolamento comunque vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. 54 (Documenti facenti parte integrante del contratto)
1. Per i lavori sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
• il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
• il capitolato speciale;
• gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
• l'elenco dei prezzi unitari;
• i piani di sicurezza;
• il cronoprogramma;
• le polizze di garanzia.
2. Per servizi e forniture sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
• la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;
• il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• le polizze di garanzia richieste.
3. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari (per i lavori) e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (per servizi e forniture), purché conservati dalla Provincia e controfirmati dai contraenti.
4. In relazione alla tipologia del lavoro, del servizio o della fornitura, il Dirigente competente alla stipulazione del contratto può richiedere che siano allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nello schema di contratto, nel bando o nella lettera di invito, diversi o ulteriori.
Art. 55 (Contenuto dei capitolati e dei contratti)
1. Il capitolato e i contratti disciplinano, fra l’altro, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e relative norme attuative:
a) i requisiti necessari per l'esecuzione della prestazione;
b) il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori, servizi o forniture oggetto dell’appalto;
c) i presupposti in presenza dei quali il Responsabile del procedimento concede proroghe;
d) le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto;
e) i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore.
Art. 56 (Spese di pubblicità, di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario)
1. Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro necessarie per la formazione e la registrazione del contratto; sono altresì a carico dell'affidatario le spese per il rilascio allo stesso della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'affidatario è obbligato a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese anticipate dall'Amministrazione per la pubblicazione del bando e dell'esito di gara secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50/2016 e relative
disposizioni attuative.
Art. 57 (Anticipazione)
1. Sul valore del contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
Art. 58 (Pagamenti)
1. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 50/2016, si applica la disciplina contenuta negli articoli da 141 a 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 anche se abrogati.
Art. 59 (Penali e premio di accelerazione)
1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori, servizi e forniture, le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo. La misura della penale individuata nel presente comma dovrà essere eventualmente adeguata alle disposizioni attuative del decreto legislativo n. 50/2016 in corso di emanazione.
4. Il direttore dei lavori/dell'esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato di appalto.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori/dell'esecuzione, le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento secondo le modalità di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 la cui disciplina si ritiene applicabile anche se abrogata fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia .
7. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento o nel calcolo della spesa, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
Art. 60 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)
1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP e approvate con determinazione del Dirigente competente.
2. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati nei casi previsti all'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
CAPO II ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 61 (Esecuzione dei lavori)
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo lavoro il Dirigente competente all'esecuzione del contratto, prima della gara, istituisce un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento.
3. Si richiamano le disposizioni ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il decreto legislativo n. 50/2016 (articoli da 100 a 113) e relative disposizioni attuative.
Art. 62 (Esecuzione dei servizi e delle forniture)
1. Per i servizi e le forniture la Provincia verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è di norma il Responsabile del procedimento.
3. Il direttore dell'esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
4. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 3, lettera b), il Dirigente competente può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 3, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal Responsabile del procedimento sulla base di apposita indagine presso i Settori della Provincia e acquisite le risultanze fornite dai Dirigenti degli stessi Xxxxxxx, il Dirigente competente può affidare l'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi.
6. Si richiamano le disposizioni ancora in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il decreto legislativo n. 50/2016 (articoli da 100 a 113) e relative disposizioni attuative.
Art. 63 (Collaudo)
1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8 dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 50/2016, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato.
3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto citato al comma 2, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti, la Provincia nomina tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016.
7. Le cause di inconferibilità dell'incarico di collaudo e di verifica di conformità sono specificati all'articolo 102 comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016.
8. Si richiama quanto disposto dall'articolo 102 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
Art. 64 (Garanzie definitive)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 104 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 103 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Dirigente interessato alla stipulazione del contratto.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 103 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Provincia, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
6. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la Provincia contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei
lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Provincia.
7. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi secondo quanto indicato all'articolo 103 comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016.
8. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. E' facoltà della Provincia in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
11. Si richiama altresì quanto disposto dall'articolo 103 “Garanzie definitive” e 104 “Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore” del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 65 (Cessione dei crediti derivanti dal contratto)
1. Ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Provincia, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alla Provincia qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La Provincia, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Provincia cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
Art. 66 (Subappalto)
1. Il subappalto è consentito previa verifica da parte della Provincia dei requisiti del subappaltatore prescritti dalla normativa vigente.
2. Per la disciplina del subappalto si fa espresso rinvio all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato purchè di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
Art. 67 (Piani di sicurezza)
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento ovvero il piano di sicurezza sostitutivo nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione e sono dallo stesso richiamati pur se non allegati; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
2. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza, sono nulli.
Art. 68 (Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza - DUVRI)
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, il DUVRI si configura quale adempimento obbligatorio del datore di lavoro committente al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri quali i rischi da interferenza.
2. I rischi derivanti da interferenze, nella disciplina della sicurezza sul lavoro, sono i rischi per la salute e l'integrità fisica dei lavoratori derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva, dovuti al contatto possibile con macchinari, sostanze ed altri fonti di pericolo o dal concomitante operare delle maestranze. Generalmente, tali condizioni di rischio si verificano durante gli interventi estemporanei di manutenzione a macchinari, impianti o infrastrutture varie, in occasione dei quali gli addetti delle ditte appaltatrici vengono a contatto con i rischi aziendali propri dell'unità produttiva nella quale sono chiamati ad operare.
3. I principali scopi del DUVRI, sono:
• valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle vie di fuga etc.);
• indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
• indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
• verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
• accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL.
4. E' strumento per individuare i costi della sicurezza.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione solo gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali e le semplici attività di consegna di merce o beni.
6. Il DUVRI è un documento tecnico che dovrà essere allegato al progetto e dovrà far parte integrante del contratto in quanto dallo stesso richiamato pur se non materialmente allegato.
Art. 69 (Varianti in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx)
0. Le varianti dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento e approvate dal Dirigente competente.
2. Si richiama quanto disposto dall'articolo 58 del presente regolamento, dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative.
CAPO III RECESSO E RISOLUZIONE
Art. 70 (Recesso)
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4ter e 92 comma 4 del decreto legislativo 159/2011, la Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonchè del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi a cura del Responsabile del procedimento, previo visto del Dirigente competente con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
Art. 71 (Risoluzione del contratto)
1. La Provincia può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla Provincia con apposito provvedimento; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma
dell'articolo 136, comma 1 del decreto citato;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del decreto legislativo n. 50/2016.
2. La Provincia deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore secondo quanto disposto dall'articolo 108 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.
4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni secondo quanto stabilito dall'articolo 108 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 72 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)
1. La Provincia, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 88 comma 4ter del decreto legislativo n. 159/2001, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
3. La disciplina di cui ai commi precedenti è applicabile altresì per gli appalti di servizi e forniture.
4. Si applica l'articolo 110 del decreto legislativo n. 50/2016.
PARTE III
SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Art. 73 (Soggetti esecutori e oggetto del servizio)
1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria sono espletati dagli uffici tecnici della Provincia o dai soggetti esterni individuati specificatamente dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria sono quelli concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, la direzione dei lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
3. Secondo quanto stabilito dall'articolo 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma citata.
Art. 74 (Procedure di affidamento)
1. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal decreto legislativo n. 50/2016.
2. Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità
predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità. Il divieto non trova applicazione nei settori speciali. È da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche nei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.
3. Si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle altre parti del presente regolamento, nel decreto legislativo n. 50/2016 e relative disposizioni attuative tra cui le Linee guida n. 1 di ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.
Art. 75 (Requisiti di partecipazione)
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti secondo quanto disposto dall'articolo 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Il bando indica le eventuali ulteriori categorie, appartenenti alla stessa classe, che possono
essere utilizzate al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 76 (Modalità di svolgimento della gara)
1. Il bando di gara, la domanda di partecipazione e la lettera d'invito, contengono gli elementi di cui agli articoli 72, 73, 74 e 75 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. L’offerta è racchiusa in un plico che contiene la documentazione dettagliatamente elencata dal disciplinare di gara in conformità alla normativa vigente.
3. La Commissione di aggiudicazione apre le buste contenenti l’offerta economica relativamente alle offerte che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, eventualmente fissata nel bando di gara.
4. Le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i criteri di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri sono fissati dal bando di gara secondo le possibili variazioni disposte all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50/2016 e alle linee guida ANAC n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.
6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni criterio di valutazione.
7. La Commissione di aggiudicazione, in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente la documentazione e le dichiarazioni. La Commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui alle linee guida ANAC n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.
Art. 77 (Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro)
1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016).
2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di elenchi ovvero di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.
Art. 78 (Avviso per l’istituzione dell’elenco dei professionisti)
1. L’istituzione dell’elenco di operatori deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicità e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo: il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento; il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione; il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo; la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco sono richiesti ai soggetti interessati i curricula relativamente agli ultimi dieci anni e limitatamente agli interventi corrispondenti all’attività per cui gli stessi intendano richiedere l'iscrizione nell’elenco a cui allegare la “scheda referenze professionali”, relativamente ai servizi svolti nell'arco temporale sopra indicato.
3. Ai soggetti che intendono essere iscritti nell’elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.
4. Il Responsabile del procedimento, per la parte amministrativa, è il Responsabile del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri Il Responsabile del procedimento, per la parte tecnica, è nominato dal Dirigente del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente tra i Responsabili tecnici del proprio settore. Il Dirigente del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente provvede altresì a individuare con apposito atto i soggetti che provvederanno ad esaminare la documentazione presentata dai soggetti richiedenti l'iscrizione e a predisporre l'elenco. I soggetti come sopra individuati saranno espressamente assistiti nell'espletamento dei lavori dal personale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri.
5. Delle operazioni di verifica della documentazione e predisposizione dell'elenco, verranno redatti appositi verbali a cura del personale del Servizio Appalti, Contratti ed Espropri. Ta li verbali, unitamente all'elenco, saranno trasmessi al Dirigente del Settore gestione viabilità, edilizia ed ambiente.
6. Dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, si provvederà a formare l'elenco concernente le diverse tipologie di incarico professionale oggetto dell'avviso inserendo nello stesso i soggetti risultati idonei seguendo l'ordine di protocollo assegnato alle relative istanze. L’Elenco dei professionisti così formato sarà soggetto ad approvazione da parte del Dirigente del Settore gestione della viabilità, edilizia ed ambiente e pubblicato sul sito internet della Provincia.
7. L’elenco avrà validità dalla data di approvazione dello stesso per 24 mesi. Alla scadenza della validità dell'elenco lo stesso sarà nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso. Nelle more della formazione del nuovo elenco dovrà essere utilizzato e aggiornato quello esistente. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e sarà aggiornato ogni tre mesi adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali; si prevede un tempo massimo di trenta giorni entro cui deve essere adottata la decisione da parte del Dirigente competente sull’istanza di iscrizione previo esame della stessa da parte del gruppo di lavoro appositamente costituito; il
soggetto richiedente sarà inserito nell'elenco alla data del primo aggiornamento previsto; l'elenco periodicamente aggiornato sulla base dei verbali del gruppo di lavoro citato, vistati dal dirigente competente, sarà pubblicato sul sito internet della Provincia.
8. Gli operatori idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto dell'avviso non dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti dell'elenco; la relativa iscrizione rimarrà valida fino alla scadenza della validità dell'elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni. Resta l'obbligo per tali operatori di informare tempestivamente l'amministrazione rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
9. Dalla data di validità dell'elenco gli elenchi precedentemente predisposti perderanno efficacia e non potranno più essere utilizzati.
10. La cancellazione dall’elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei seguenti casi:
• per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti generali e tecnici in occasione delle operazioni di verifica da parte dell'Amministrazione;
• per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione della prestazione verso l’Amministrazione o per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
Nei suindicati casi l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cancellazione all’interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall’elenco. Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, il Responsabile del Procedimento può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.
11. L'affidamento esterno degli incarichi oggetto dell'avviso è condizionato all'accertata carenza nell'organico dell'ente di soggetti in possesso dei necessari requisiti e, relativamente ai soli incarichi esterni di collaudo, difficoltà di ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia. Tali condizioni devono essere accertate e certificate dal Responsabile del procedimento previo avvio di apposita indagine.
12. La scelta del soggetto cui affidare l’incarico sarà effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza e ciò mediante un confronto motivato degli stessi, tenendo conto dei seguenti parametri:
• tipologia dell’incarico da affidare;
• rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione;
• rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso l’Amministrazione affidataria, col limite di due incarichi nell’arco temporale del medesimo anno solare;
• conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
Il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dal Dirigente appaltante nella lettera di invito o nell’avviso di selezione, il quale potrà, tenuto conto dei parametri di cui sopra, scegliere anche mediante sorteggio.
13. Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto dell’incarico, i requisiti richiesti, l’importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell’incarico stesso saranno indicati nella lettera di invito o nell’avviso di selezione.
14. La scelta dell’affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione
secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016.
15. La formazione dell'elenco, che ha valore di indagine di mercato generale, non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L'inclusione nell’elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.
16. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione mediante procedura aperta qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili solo ampliando la platea dei concorrenti.
17. Per interventi di particolare interesse della Provincia di Savona, la stessa si riserva motivatamente di procedere ad affidare gli incarichi a soggetti non inclusi nell’elenco.
Art. 79 (Indagine di mercato)
1. L’indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato, nell'Albo online della Provincia e sul sito istituzionale per un periodo non inferiore a 15 giorni.
2. L’avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare.
3. Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, è effettuata nel rispetto dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie individuate preventivamente e ciò mediante un confronto motivato degli stessi, tenendo conto dei seguenti parametri:
• tipologia dell’incarico da affidare;
• requisiti posseduti (elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti - la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico;
• conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti.
Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), vanno evitati riferimenti a principi di territorialità. Il criterio di scelta sarà comunque dettagliatamente precisato dal Dirigente appaltante nella lettera di invito o nell’avviso di selezione, il quale potrà, tenuto conto dei parametri di cui sopra, scegliere anche mediante sorteggio.
4. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni.
5. La scelta dell’affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016).
6. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso decreto). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si procede, ove possibile, all’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa.
Art. 80 (Corrispettivi)
1. Al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sarà precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.
2. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualità della prestazione resa.
Art. 81 (Penali)
1. I disciplinari di affidamento dei servizi precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal Responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal Responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
Art. 82 (Concorsi di progettazione e concorsi di idee - Disposizioni applicabili)
1. Si richiamano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 50/2016 (dall'articolo 152 all'articolo 157) e nelle Linee guida n. 1 di ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera
n. 973 del 14 settembre 2016.
Art. 83 (Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori)
1. Nei contratti relativi a lavori, la Provincia verifica la soluzione progettuale prescelta, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 84 (Garanzie - Disposizioni applicabili)
1. La Provincia può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma
10 del decreto legislativo n. 50/2016). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Provincia nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.
2. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la Provincia provvede, a fare data dal contratto, a fornire la garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l’onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento.
PARTE IV
ALTRI CONTRATTI PUBBLICI
Art. 85 (Disciplina applicabile ai contratti di concessione)
1. Le disposizioni di cui alla Parte III del decreto legislativo n. 50/2016 definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attività di cui all'allegato II dello stesso decreto. In ogni caso, le disposizioni della Parte III non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui la Provincia, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della Parte III del decreto legislativo n. 50/2016.
4. Si richiamano gli articoli da 164 a 178 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 86 (Disciplina applicabile agli appalti nei servizi sociali)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 142 a 144 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 87 (Disciplina applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 145 a 151 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 88 (Disciplina applicabile ai contratti pubblici nei settori speciali)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 114 a 141 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 89 (Disciplina applicabile agli appalti nel settore della difesa e sicurezza)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 159 a 163 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 90 (Disciplina applicabile agli appalti nei servizi di ricerca e sviluppo)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dall'articolo 158 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 91 (Partenariato pubblico privato e contraente generale)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 179 a 199 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 92 (Infrastrutture e insediamenti produttivi)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 200 a 203 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 93 (Disciplina applicabile ai contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del decreto legislativo n. 50/2016)
1. Si fa espresso rinvio a quanto disposto dagli articoli da 4 a 20 del decreto legislativo n. 50/2016.
PARTE V CONTENZIOSO
Art. 94 (Transazione)
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
2. Il Dirigente competente, sentito il Responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
3. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
4. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o di rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000,00 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere del legale interno dell'Ente.
Art. 95 (Accordo bonario)
1. L'accordo bonario è consentito nei limiti e secondo le modalità indicati all'articolo 205 (Accordo bonario per lavori) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 96 (Collegio consultivo tecnico)
1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta
giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
2. Si applica l'articolo 207 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 97 (Arbitrato)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50/2016, possono essere deferite ad arbitri secondo quanto disposto dall'articolo 209 del decreto legislativo n. 50/2016 e dal codice di procedura civile.
2. Presso l'ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo n. 50/2016.
Art. 98 (Pareri di precontenzioso dell'ANAC)
1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo.
2. Qualora l’ANAC, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione
appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell’Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.
PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99 (Normativa antimafia)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni e informazioni antimafia.
2. Si applica quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto tra la Provincia di Savona e la Prefettura di Savona – Ufficio Territoriale dello Stato.
Art. 100 (Rinvio a disposizioni di legge o regolamento)
1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge e di regolamento in materia di appalti di lavori e opere pubbliche, servizi e forniture.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria ed integrativa in quanto non contrastanti con le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 101 (Abrogazione di norme)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 10 ottobre 2013 e il “Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia” approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 26 giugno 2003 e successivamente modificato con le deliberazioni del Consiglio provinciale n. 28 del 27 aprile 2004, n. 10 del 27 marzo 2007 e n. 37 del 2 agosto 2012, n. 50 del 18 settembre 2012.
Art. 102 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo online della Provincia della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio provinciale.