INDICE
ALLEGATO C
Schema di Contratto per la fornitura di energia elettrica
INDICE
Articolo 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI 3
1.01 Premesse 3
1.02 Definizioni 3
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 3
2.01 Entità e tipologia della fornitura 3
2.02 Importo contrattuale 3
2.03 Durata del Contratto 4
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA 4
3.01 Modifiche all’elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura 4
3.02 Trattamento dati 5
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE 5
4.01 Accesso alla rete 5
4.02 Costi integrativi dell’energia elettrica 5
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento 5
4.04 Switch delle utenze 5
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI 6
5.01 Formazione dei prezzi unitari dell’energia elettrica e dei relativi servizi 6
5.02 Connessioni con l’estero e CIP6/92 6
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE 7
6.01 I.V.A 7
6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari 7
Articolo 7 - PAGAMENTI 7
7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare 7
7.02 Modalità di presentazione delle fatture 7
7.03 Tempi di pagamento 8
7.04 Pagamento 8
7.05 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 8
Articolo 8 - COMUNICAZIONI 8
8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità 8
8.02 Comunicazioni tra le Parti 9
Articolo 9 - GARANZIE 9
9.01 Garanzie di fornitura 9
Articolo 10 - FORZA MAGGIORE 10
10.01 Danni per cause di forza maggiore 10
Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI 10
11.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto 10
11.02 Cessione dei crediti 10
Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE 10
12.01 Conformità a Norme e Regolamenti del Cliente 10
Articolo 13 – RECESSO E RISOLUZIONE 11
13.01 Recesso 11
13.02 Clausola risolutiva espressa 11
Articolo 14 - CONTROVERSIE 12
14.01 Foro competente 12
Articolo 15 - NORME DI RINVIO 12
Articolo 16 - ALLEGATI 14
16.01 Allegato 1 – Capitolato di Fornitura 14
16.02 Allegato 2 - Anagrafica+sedi EE UMBRA 14
16.03 Allegato 3 - Tracciato record 14
16.04 Allegato 4 - Cauzione definitiva 14
Il giorno
del mese di
dell’anno
, nella sede di .
Tra in qualità di della Umbra Acque SpA, di seguito indicato come Cliente, e , in qualità di
, di seguito indicato come Fornitore, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI
Le premesse, gli allegati e le definizioni di seguito riportate costituiscono parti integranti e sostanziali del presente Contratto.
1.01 Premesse
Il Contratto ha per oggetto la FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA per il periodo – , per le sedi ed i siti produttivi della società Umbra Acque S.p.A. nelle modalità previste nel Capitolato di Fornitura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto (Allegato 1)
- C.I.G.: 7405337569
1.02 Definizioni
Il Cliente è Umbra Acque S.p.A., il Fornitore è
aggiudicatario della gara di fornitura di cui al precedente punto 1.01.
risultato
Il presente Xxxxxxxxx viene redatto in duplice copia, una per il Cliente ed una per il Fornitore.
Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO
2.01 Entità e tipologia della fornitura
Oggetto del presente Contratto è la fornitura di energia elettrica e dei relativi servizi, da parte del Fornitore a favore del Cliente, ai prezzi unitari pattuiti - di seguito indicati e riportati all’Articolo 5 - in quantità tale da soddisfare il fabbisogno del Cliente. La suddetta fornitura è da intendersi effettuata dal Fornitore per soddisfare il fabbisogno del Cliente, in relazione ai punti di fornitura di cui all’Allegato 2, indipendentemente dalla quantità complessiva annua di energia elettrica da fornire al Cliente di cui al medesimo allegato.
2.02 Importo contrattuale
L’importo attribuito al presente Contratto è di €, ed attiene al costo complessivo dell’energia elettrica, e dei relativi servizi, completo di tutte le componenti del prezzo come meglio definite nel successivo punto
5.01. Tale importo contrattuale potrà subire, nel corso della durata del
Contratto, variazioni in più o meno a seconda dell'andamento dei consumi del Cliente in conseguenza ad interventi migliorativi dei propri impianti e/o per inserimento, riduzione o per mutate caratteristiche dei punti di fornitura. Il Fornitore, per effetto di quanto sopra, non potrà accampare nei confronti del Cliente alcun diritto di sorta a compenso o indennizzo per il mancato raggiungimento od il superamento delle quantità poste in gara, oltre al costo corrispondente ai quantitativi di energia elettrica effettivamente forniti e al rimborso degli altri costi posti a carico del Cliente da disposizioni dell’ARERA o degli altri Enti regolatori del mercato. Si applica quanto previsto agli artt. 5 e 14 del Capitolato di Fornitura.
2.03 Durata del Contratto
Il presente Contratto di fornitura decorre dalle ore 0:00 del e termina alle ore 24:00 del .
Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA
3.01 Modifiche all’elenco e alle caratteristiche dei punti di fornitura
L’elenco e le caratteristiche dei punti di fornitura riportati nell’Allegato 2 è indicativo dello stato della struttura di approvvigionamento elettrico del Cliente alla data di stipula del presente Contratto e, nel corso del medesimo Contratto, è suscettibile di variazioni in relazione alle esigenze dello stesso Cliente per effetto dell’aggiunta di ulteriori punti fornitura, della chiusura e/o modifica delle caratteristiche degli stessi. Il Fornitore si impegna ad accettare le variazioni di cui sopra (aggiunta, riduzione e modifica) relative ai punti di fornitura di cui all’Allegato 2, necessarie per soddisfare le esigenze del Cliente, senza che ciò costituisca motivo per l’applicazione di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Contratto; i prezzi di cui al punto 5.01 sono pertanto da intendersi comprensivi anche della totalità degli oneri tecnico-amministrativi (con esclusione di quelli dovuti al Distributore Locale) relativi allo svolgimento delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore.
Le variazioni (aggiunta, riduzione e modifica) da apportare all’elenco ed alle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all’Allegato 2 saranno effettuate a
cura del Cliente tramite comunicazione scritta preventiva con tempi di preavviso e tempistiche come previsti dall’ARERA; sono fatte salve le eventuali variazioni delle regole attualmente vigenti per il cambio di Fornitore. Dette comunicazioni costituiscono formale aggiornamento dell’elenco e delle caratteristiche dei punti di fornitura di cui all’Allegato 2.
3.02 Trattamento dati
Il Fornitore si impegna a trattare i dati in conformità al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., anche ai fini della fatturazione e del controllo dei prelievi.
Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE
4.01 Accesso alla rete
L’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.
4.02 Costi integrativi dell’energia elettrica
Per quanti riguarda i costi integrativi si applica quanto previsto all’art. 12 del Capitolato di Fornitura
4.03 Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento
Il Cliente autorizza e conferisce mandato al Fornitore per la stipula dei Contratti:
• di trasporto con l’impresa distributrice competente territorialmente;
• di dispacciamento per i punti di fornitura.
Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Cliente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l’Impresa distributrice competente territorialmente.
4.04 Switch delle utenze
Il Cliente, in coerenza a quanto previsto dalla delibera ARERA 487/2015/R/eel e s.m.i., comunicherà al Fornitore l’elenco dei punti di prelievo e gli eventuali dati necessari per consentire le operazioni di switch.
Il Fornitore è obbligato ad eseguire le operazioni di switch nei tempi previsti dall’ARERA al fine di garantire il buon esito dell’operazione ed il regolare avvio della fornitura per tutti i punti di prelievo indicati dal Cliente, ed è tenuto ad informare il Cliente del corretto esito del processo di switch.
Qualora, per cause imputabili al Fornitore, le operazioni di switch non vadano a buon fine, il Fornitore è tenuto a rimborsare al Cliente i maggiori costi sostenuti per l’approvvigionamento elettrico, nel mercato di salvaguardia, dei punti di fornitura per i quali lo switch ha avuto esito negativo.
Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI
5.01 Formazione dei prezzi unitari dell’energia elettrica e dei relativi servizi
I prezzi unitari base offerti dal Fornitore in sede di gara (espressi in €/MWH) sono i seguenti in base alle fasce orarie previste dalla Delibera ARERA 181/06 e s.m.i.:
fascia oraria | prezzo unitario |
F1 | € |
F2 | € |
F3 | € |
Detti prezzi unitari base dell’energia elettrica rimarranno fissi ed invariabili per l’intera durata del Contratto, si applica quanto previsto agli artt. 9, 10, 11 e 14 del Capitolato di Fornitura.
L’importo contrattuale viene determinato (in riferimento all’elenco dei prezzi unitari dell’energia elettrica Prezzo UnitarioFi) come segue:
3
IMPORTO CONTRATTUALE = Σ CFi × 3, 45 × Prezzo UnitarioFi
i=1
dove:
CFi
= consuno annuo della fascia oraria iesina cone risultante dalluErrore. L'origine riferimento non Prezzo UnitarioFi = erezzo unitario delluenergia riferito alla iesina fascia oraria
5.02 Connessioni con l’estero e CIP6/92
Il Cliente conferisce delega al Fornitore per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l’estero, per la partecipazione ad aste con
assegnazione di energia CIP6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti. Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche di cui al precedente punto 5.01.
Articolo 6 - IMPOSTE E TASSE
6.01 I.V.A.
Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell’IVA che è posta a carico del Cliente nella misura di Xxxxx.
6.02 Comunicazioni per adempimenti tributari
Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, a mezzo di raccomandata A.R., ogni variazione al proprio regime tributario.
Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell’altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell’adempimento di eventuali obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e del rimborso di tributi.
Articolo 7 - PAGAMENTI
7.01 Fatturazione – Determinazione delle quantità da fatturare.
Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione e risultanti dai dati di misura del Distributore Locale.
7.02 Modalità di presentazione delle fatture
La fatturazione avverrà su base mensile ed il Fornitore emetterà un’unica fattura per i consumi elettrici della totalità delle utenze.
Fatturazione a parte verrà effettuata per i corrispettivi relativi ad allacciamenti, attivazioni, variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, etc..
La trasmissione della documentazione relativa ad ogni fattura per energia elettrica deve essere effettuata a cura del Fornitore, in conformità al successivo punto 8.02, con le seguenti modalità:
a. trasmissione dei dati, in formato elettronico, relativi al flusso informatico conforme all’Allegato 3 per la totalità dei punti di fornitura del Cliente riportati nell’Allegato 2, completi dell’immagine della corrispondente fattura;
b. trasmissione della fattura in formato pdf tramite posta elettronica certificata.
7.03 Tempi di pagamento
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 30 gg data fattura fine mese. Il Fornitore è obbligato a trasmettere entro e non oltre 5 gg solari, dalla data di emissione della fattura, il corrispondente flusso elettronico di fatturazione al fine di consentire la verifica degli importi e delle quantità fatturate.
Qualora il flusso elettronico non venga inviato nei tempi stabiliti, o contenga dati palesemente non corretti, il Cliente inoltrerà formale reclamo al Fornitore dando evidenza delle anomalie riscontrate, ed il Fornitore provvederà alla correzione o a dare adeguata risposta entro 10 giorni.
Il Cliente di riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fattura qualora il Fornitore non dia adeguato riscontro al reclamo entro i termini sopraindicati.
7.04 Pagamento
Mediante bonifico bancario.
7.05 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Articolo 8 - COMUNICAZIONI
8.01 Registrazione e comunicazione alle Autorità
Il Fornitore è tenuto ad effettuare in tempo utile, a sua cura e spese, tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni comunque competenti che la Legge pone a carico delle Parti in relazione al presente Contratto di fornitura, rimanendo l’esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili posti a carico del Cliente. Con la firma del presente atto il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di Legge in materia di servizi elettrici.
8.02 Comunicazioni tra le Parti
Il Responsabile Tecnico del Fornitore è individuato nella persona
dell’
con sede
numero di telefono
, email . Il Responsabile Tecnico del Fornitore assicura la propria reperibilità ed è il Soggetto, individuato dal Fornitore, cui il Cliente si deve riferire per qualsivoglia esigenza e comunicazione relativa all’applicazione del presente Contratto.
Il Fornitore è tenuto ad effettuare tutte le comunicazioni al Cliente in conformità a quanto previsto dal presente Contratto, per iscritto e via informatica con le seguenti modalità:
a. il flusso informatico dei dati di cui all’Allegato 3, relativo alla totalità dei punti di fornitura del Cliente di cui all’Allegato 2, e l’immagine della corrispondente fattura devono essere inviati all’attenzione del Responsabile Tecnico del Fornitore ai seguenti due indirizzi di posta elettronica:
1
2
b. le fatture in formato PDF devono essere inviate all’attenzione
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
c. ogni altra comunicazione dovrà essere inviata alla sede operativa di
all’attenzione .
In materia di trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, il Fornitore individua quale Responsabile .
Ogni variazione dei dati di cui al presente Contratto deve essere comunicata per iscritto tramite raccomandata A.R. (indirizzata al Cliente o al Fornitore) in anticipo rispetto alla data di loro modifica.
Articolo 9 - GARANZIE
9.01 Garanzie di fornitura
Il Fornitore garantisce di essere in possesso, al momento della sottoscrizione del presente Contratto di fornitura, di tutte le autorizzazioni, concessioni e accordi necessari all’esecuzione della fornitura medesima in conformità di tutto quanto previsto nel presente Contratto. Prima della sottoscrizione del
contratto, il Fornitore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Allegato 4).
Il Cliente non rilascerà alcuna garanzia.
Articolo 10 - FORZA MAGGIORE
10.01 Danni per cause di forza maggiore
Qualora la fornitura non possa essere effettuata per cause di forza maggiore, il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione al Cliente sia per le vie brevi (telefonica, etc.) che in forma scritta (fax, email, etc.) - come previsto al punto 8.02, assicurandosi che l’informazione sia stata effettivamente presa in carico dal Cliente.
È fatto obbligo a ciascuna delle Parti del dovere di collaborazione - informazione e di adoperarsi al fine di ridurre ogni possibile disservizio alle forniture, limitando eventuali ripercussioni negative sulla regolarità di esercizio dei punti di fornitura di cui all’Allegato 2 che - in gran parte dei casi
- sono funzionali all’esercizio di un Servizio Pubblico.
Qualsiasi danno o perdita, in qualunque misura registrata, che una delle Parti dovesse subire per causa di forza maggiore - oggetto di immediata comunicazione - non potrà in alcun caso essere addebitata all’altra Parte.
Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
– CESSIONE DEI CREDITI
11.01 Divieto di cessione del Contratto. Subappalto
È fatto divieto di cessione di tutto o di parte del presente Contratto.
È fatto divieto di affidare in subappalto l’attività di dispacciamento, dovendo detta attività essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale.
11.02 Cessione dei crediti
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa nei limiti di legge.
Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE
12.01 Conformità a Norme e Regolamenti del Cliente
Il Fornitore si impegna ad operare in conformità a Norme e Regolamenti del Cliente in materia di qualità, ambiente, sicurezza, etica, responsabilità amministrativa, gestione energetica, con particolare riferimento al Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e al Codice Etico adottati da Xxxxx Xxxxx S.p.A..
Articolo 13 – RECESSO E RISOLUZIONE
13.01 Recesso
Non previsto per il Fornitore. Per il Cliente nelle modalità previste ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
13.02 Clausola risolutiva espressa
Il Fornitore riconosce che il Cliente potrà risolvere il presente contratto di diritto, in qualsiasi momento, con effetto immediato e fatta salva ed impregiudicata l’eventuale azione risarcitoria per tutti i danni patiti, nei seguenti casi:
• Il Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dai seguenti Articoli:
o Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA;
o Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE;
o Articolo 8 – COMUNICAZIONI;
o Articolo 9 – GARANZIE;
o Articolo 00 - XXXXX XXXXXXXX;
o Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI;
o Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE;
o Articolo 13 – RECESSO E RISOLUZIONE.
• Comunicazione da parte del Gestore del Sistema Informativo Integrato di risoluzione del contratto di trasporto del Fornitore e/o attivazione dei Servizi di Ultima Istanza ai sensi della delibera ARERA 258/2015/R/eel e smi;
• Nei riguardi del Fornitore sia stato richiesto o dichiarato fallimento o altra procedura concorsuale od anche sia sottoposto volontariamente o involontariamente sotto controllo giudiziale o di altra Autorità;
• Nei riguardi del Fornitore sia stata rilasciata, da parte della Prefettura/Ufficio di Governo competente, la comunicazione antimafia interdittiva di cui all’art. 88 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., attestante la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
• Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni secondo quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 e s.m.i..
La risoluzione di diritto si eserciterà, previa contestazione degli addebiti e riconoscimento all’Appaltatore di poter presentare nei 15 (quindici) giorni successivi idonee giustificazioni scritte in merito agli addebiti contestati, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC che dichiarerà risolto il contratto in forza della presente ”Clausola Risolutiva Espressa” ed avrà efficacia dalla data di avvenuto ricevimento della stessa.
In caso di risoluzione saranno posti a carico del Fornitore i maggiori costi di approvvigionamento dell’energia elettrica, necessaria al fabbisogno del Cliente - di cui al punto 2.01 – fino alla scadenza contrattuale, rispetto ai prezzi di aggiudicazione (con esclusione degli oneri stabiliti dalle Autorità competenti), oltre alla maggiorazione del 10% a titolo esclusivo di spese generali e salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti dal Cliente.
Articolo 14 - CONTROVERSIE
14.01 Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente Contratto di fornitura sarà competente il Foro di Perugia, con espressa esclusione della clausola compromissoria inerente l’arbitrato.
Articolo 15 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le Parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nelle deliberazioni ARERA ed alle norme del codice civile laddove applicabili.
Letto, approvato, sottoscritto
IL CLIENTE IL FORNITORE
(UMBRA ACQUE S.P.A.) ( )
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti, previa lettura del presente Contratto, dichiarano espressamente di accettare ed approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:
Articolo 1 - PREMESSE E DEFINIZIONI, Articolo 2 - OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO, Articolo 3 - PUNTI DI FORNITURA E MISURA, Articolo 4 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, Articolo 5 - PREZZI UNITARI DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEI RELATIVI SERVIZI, Articolo 6 - IMPOSTE E
TASSE, Articolo 7 - PAGAMENTI, Articolo 8 - COMUNICAZIONI, Articolo 9 - GARANZIE, Articolo 10 - FORZA MAGGIORE, Articolo 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO – CESSIONE DEI CREDITI, Articolo 12 - CONFORMITÀ A NORME E REGOLAMENTI DEL CLIENTE, Articolo 13 – RECESSO E RISOLUZIONE , Articolo 14 - CONTROVERSIE, Articolo 15 - NORME DI RINVIO.
IL CLIENTE IL FORNITORE
(UMBRA ACQUE S.P.A.) ( )
Articolo 16 - ALLEGATI
16.01 Allegato 1 – Capitolato di Fornitura
16.02 Allegato 2 - Anagrafica+sedi EE UMBRA
16.03 Allegato 3 - Tracciato record
16.04 Allegato 4 - Cauzione definitiva