Regolamento recante
Regolamento recante
“Criteri e limiti per lo svolgimento dei contratti di Sponsorizzazione”
(Regolamento di Contabilità Decreto n. 129 del 28.08.2018 art. 45 C.2 lett. B)
Art. 1
Gli accordi di sponsorizzazione
0.Xx legittimazione degli enti pubblici a concludere accordi di sponsorizzazione scaturisce dalla L.27 dicembre 1997 n. 449, la quale, all’art. 43 dispone che “al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati ed associazioni”.
0.Xx D.I. n. 129/2018 relativo al Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica, sancisce: “art. 45, C.2 lettera b – che è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e che è fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”.
Art.2
Il contratto di sponsorizzazione
0.Xx contratto di sponsorizzazione è un accordo tra l’Istituzione Scolastica e uno sponsor mediante il quale lo sponsor offre all’istituto beni o servizi in cambio di pubblicità. L’Istituto intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell’organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.
0.Xx contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l’Istituto (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte dell’obbligo di versare un determinato corrispettivo.
3.I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali dell’Istituto e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione. Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell’infanzia, dell’adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e e della scuola.
Art.3 Gli sponsor
1.Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali;
b) le associazioni senza fine di lucro.
2.Non possono assumere la veste di sponsor i partiti politici, i movimenti politici e tutte le associazioni o formazioni di qualsivoglia forma giuridica con finalità dirette o indirette a carattere politico.
Art.4
Le dichiarazioni alla scuola
0.Xx soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve dichiarare alla scuola:
a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo – formativo;
b) l’esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
c) la non sussistenza di natura e scopi che siano in conflitto in alcun modo con l’utenza della scuola;
d) la non sussistenza di provvedimenti di natura giudiziaria di qualsiasi tipo, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso.
Art.5
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione
1.L’oggetto del contratto di sponsorizzazione potrà riguardare:
a) attività di carattere culturale e artistico (sostegno a manifestazioni in qualsiasi forma prevista);
b) interventi a favore del servizio bibliotecario (fornitura di attrezzature, libri, volumi, ecc.);
c) interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiale, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche, ecc.);
d) iniziative a favore delle attività sportive ((gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
e) iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazioni per servizi a sostegno degli alunni svantaggiati, diversamente abili, ecc.);
f) ogni attività che la scuola ritenga, nella sua piena discrezionalità, debba essere oggetto di sponsorizzazione
Art.6
Forme per realizzare le sponsorizzazioni
0.Xx sponsorizzazione potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:
a) emolumenti economici da versare direttamente all’Istituto, che possono essere richiesti ad uno o più sponsor per la stessa iniziativa. I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula dei contratti di sponsorizzazione, nella misura percentuale decisa annualmente in sede di accordo, sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva;
b) cessione gratuita di beni e/o servizi; le società, le Associazioni ed i privati, possono in qualsiasi momento donare alla Scuola beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita. L’ Istituto, valutata l’utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all’accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate;
c) compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall’Istituto. Lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall’Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.
Art.7
Controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor
1. L’Istituto, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:
a) riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, sito internet, ecc.);
b) pubblicazione nel sito web della Scuola e su apposita bacheca apposta nell’atrio dei plessi nello spazio informativo dell’attività, degli estremi dello sponsor e dell’oggetto del contratto di sponsorizzazione;
c) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o posizionamento di banner o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
d) distribuzione in loco di materiale pubblicitario, brochure, volantini promozionali, gadget, ecc.
2.Le forme di pubblicità sono rapportate all’entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto. Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente allo sponsee, nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento di esecutività del contratto stesso.
Art.8
Vincoli di Sponsorizzazione
0.Xx Dirigente scolastico e il Consiglio d’Istituto, se interpellato, si riservano, con insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che l’Istituto, nella figura del suo legale rappresentante, possa vedere lesa la propria immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte. In particolare, non si procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
b) messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso dell’immagine della Scuola o alle proprie iniziative;
c) propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
d) pubblicità diretta o anche collegata alla produzione o distribuzione di alcolici, tabacco, materiale pornografico, armi, ecc.;
e) messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
f) qualsiasi altro caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Art.9
Stipula e Risoluzione del contratto
0.Xx gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
a) il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
b) le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
c) la durata del contratto di sponsorizzazione;
d) il corrispettivo della sponsorizzazione;
e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16/2023 del 05/01/2023.