Contract
D.Lvo 39/2010 - Art. 13 Parere: CONSOB Concerto
Regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall’incarico nonché la risoluzione del contratto (art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ed, in particolare, il Capo IX inerente alla designazione, revoca e dimissioni dei revisori legali o delle società di revisione contabile;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio ed, in particolare, l’articolo 13, comma 4, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, la definizione dei casi e delle modalità di revoca e di dimissioni dall’incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione del contratto;
VISTO l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
SENTITA la Commissione nazionale per le società e la borsa, che con nota n. del ha trasmesso, ai sensi del citato articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n. 27 gennaio 2010, n. 39, il proprio parere (favorevole) in merito allo schema del presente regolamento;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del .;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. , in data ;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Capo I – Oggetto e principi
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento disciplina i casi e le modalità di revoca per giusta causa e di dimissioni dall’incarico di revisore legale nonché i casi e le modalità di risoluzione consensuale del contratto di revisione legale.
2. La cessazione dell’ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell’articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.
Articolo 2 (Principi)
1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si ispirano ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, semplificazione, trasparenza, libera volontà delle parti, indipendenza, qualità dell’attività di revisione legale e responsabilità.
Articolo 3 (Definizioni)
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «altre società assoggettate a revisione»: le società assoggettate a revisione legale dei conti diverse dagli enti di interesse pubblico;
b) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa istituita dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
c) «contratto di revisione»: il contratto stipulato tra la società e il revisore legale o la società di revisione legale avente ad oggetto l’incarico di revisione legale dei conti;
d) «decreto attuativo»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
e) «enti di interesse pubblico»: le società individuate ai sensi dell’articolo 16 del decreto attuativo;
f) «gruppo»: l’insieme delle società incluse nel consolidamento, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127;
g) «incarico»: l’incarico di revisione legale conferito ai sensi degli articoli 13 o 17 del decreto attuativo, nonché di altra disciplina applicabile;
h) «organo di controllo»: il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
i) «MEF»: il Ministero dell’economia e delle finanze;
j) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, di altra disciplina applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell’Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
k) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro;
l) «revisore del gruppo»: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati;
m) «RGS»: il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato incardinato nel Ministero dell’economia e delle finanze;
n) «società assoggettata a revisione»: la società tenuta ad affidare, ai sensi della disciplina applicabile, l’incarico di revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione legale;
o) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un’impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell’Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.
Capo II – Revoca per giusta causa
Articolo 4
(Revoca dall’incarico di revisione legale)
1. L’incarico affidato ai revisori legali o alle società di revisione legale può essere revocato solo per giusta causa. Le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.
2. In presenza di una giusta causa, l’assemblea, acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell’organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l’incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione legale.
1. Costituiscono giusta causa di revoca:
Articolo 5 (Giusta causa)
a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) la ritenuta sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale a svolgere l’incarico, per insufficienza di mezzi o di risorse;
e) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
f) la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell’incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale.
3. Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l’incarico per giusta causa sono nulli.
Capo III – Dimissioni
Articolo 6
(Dimissioni dall’incarico di revisione legale)
1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:
a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
d) il rifiuto di pagare il corrispettivo o di procedere all’adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione;
e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all’articolo 29 del decreto attuativo;
f) l’insorgenza di situazioni idonee a compromettere l’indipendenza del revisore legale o delle società di revisione legale;
g) la ritenuta sopravvenuta inidoneità a svolgere l’incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.
2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall’incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell’attività di revisione legale.
3. Le dimissioni, da indirizzare al rappresentante legale della società assoggettata a revisione e opportunamente portate a conoscenza dell’organo di controllo, devono, in ogni caso, essere formulate in tempi e modi idonei a consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all’affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.
4. Eventuali accordi, clausole o patti che prevedono la possibilità per il revisore legale o per la società di revisione legale di dimettersi al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2 sono nulli. Del pari sono nulli gli eventuali accordi, clausole o patti che escludono la possibilità di chiedere le dimissioni.
Articolo 7 (Effetti delle dimissioni)
1. Le dimissioni presentate sono poste all’esame dell’assemblea che, sentito l’organo di controllo, delibera al riguardo. In caso di accettazione delle dimissioni, l’assemblea provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione legale.
2. Sino a quando l’assemblea non ha deliberato sulle dimissioni, è possibile il loro ritiro, sempreché il revisore legale o la società di revisione legale non abbiano esplicitamente dichiarato che le stesse sono da intendersi assolutamente irrevocabili. Il ritiro delle dimissioni deve contenere l’esplicita indicazione dell’avvenuta rimozione delle ragioni che le avevano motivate.
Capo IV – Risoluzione consensuale
Articolo 8
(Risoluzione consensuale del contratto di revisione)
1. Nei casi in cui sono previsti la revoca per giusta causa o le dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione.
2. L’assemblea, acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell’organo di controllo anche sulle predette osservazioni, approva la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione legale.
Articolo 9 (Divieto di nuovo incarico)
1. Negli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o di dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso il medesimo ente di interesse pubblico solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno tre anni dall’avvenuta cessazione anticipata.
2. Nelle altre società assoggettate a revisione, in caso di revoca per giusta causa o di dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata.
Capo V – Comunicazioni
Articolo 10
(Obblighi di comunicazione relativamente agli enti di interesse pubblico)
1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l’assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall’incarico di revisione legale, devono trasmettere alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell’organo di controllo, la seguente documentazione:
a) deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione anticipata e il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
b) osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale;
c) parere dell’organo di controllo;
d) relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico.
2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nel caso di dimissioni, devono trasmettere alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni dall’avvenuta presentazione.
3. Il revisore legale o la società di revisione, entro il termine di quindici giorni, sono tenuti a trasmettere direttamente alla Consob copia delle osservazioni formulate all’ente di interesse pubblico.
4. L’organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l’omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.
Articolo 11
(Obblighi di comunicazione relativamente alle altre società assoggettate a revisione)
1. Le altre società assoggettate a revisione, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l’assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall’incarico di revisione legale, devono trasmettere alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente del’organo di controllo, la seguente documentazione:
a) deliberazione dell’assemblea concernente la cessazione anticipata e il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale;
b) osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale;
c) parere dell’organo di controllo;
d) relazione dell’organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell’incarico.
2. Il revisore legale o le società di revisione legale, in caso di dimissioni, devono trasmettere alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall’avvenuta presentazione.
3. Il revisore legale o la società di revisione legale, entro il termine di quindici giorni sono tenuti a trasmettere direttamente alla RGS, copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione.
4. L’organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l’omissione della
comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS.
5. Il Ragioniere Generale dello Stato, con proprio decreto, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.
Capo VI – Disposizioni comuni e finali
Articolo 12
(Presenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico)
1. Nel caso dell’esistenza di più ipotesi di cessazione anticipata dell’incarico di revisione legale, in difetto di accordo tra la società assoggetta a revisione e il revisore legale o la società di revisione legale, prevale, al fine di determinare il procedimento da osservare, la richiesta di cessazione che prima è giunta a conoscenza legale della controparte.
Articolo 13 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.