ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale dirigente dell’ARAN per il triennio 2022-2024 e riparto del fondo per la
Relazione tecnico-finanziaria
ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo personale dirigente dell’ARAN per il triennio 2022-2024 e riparto del fondo per la
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2022♣
♣ Relazioni redatte ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’economia e delle finanze
1. PREMESSA
In data 5 ottobre 2022 è stata stipulata con le organizzazioni sindacali legittimate l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale dirigente di II fascia dell’ARAN per il triennio 2022-2024 e il riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
La presente relazione tecnico finanziaria è finalizzata all’analisi delle fasi della costituzione del Fondo, alla quantificazione e definizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, nonché al raffronto con le relative fonti di copertura a carico del bilancio dell’Agenzia.
Modulo 1 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012
2. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Il fondo per l’anno 2022 risulta pari all’importo di € 397.797.22.
Fondo prima delle decurtazioni di legge
Per la sua quantificazione, è stato utilizzato lo schema previsto dal Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, adottando come posta base l’importo stabile del Fondo 2004. Su tale importo base, sono stati poi conteggiati gli incrementi disposti dai CCNL nei bienni economici dal 2004 al 2019, nonché l’importo cumulato della RIA del personale cessato dal servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2021.
Il relativo conteggio di cui alla tavola 1a, mostra gli importi relativi all’anno corrente 2022 sulla base dello schema del Conto annuale RGS.
Tavola 1a
Fondo finanziamento retribuzione di posizione e risultato dirigente II fascia dell’Aran: risorse certificate aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità
Descrizione | 2022 |
Risorse fisse | |
FONDO 2004 CERTIFICATO ORGANO CONTROLLO (ART. 1 C. 189 L. 266/2005) | 533.989,00 |
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | 38.458,00 |
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | 29.213,00 |
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | 15.822,91 |
INCREMENTI CCNL 2016-18 (ART. 51 C. 1) | 13.377,06 |
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) | 12.546,30 |
Fondo risorse decentrate stabili prima delle decurtazioni | 643.406,27 |
Le risorse così quantificate a partire dal fondo certificato per l’anno 2004, aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità, sono pari a € 643.406,27, importo sul quale, ai sensi dell’art. 1, c. 456 della Legge 147/2013, va applicata la riduzione in via permanente di una quota pari a € 192.210,101.
Tavola 1b
Fondo risorse decentrate dirigente II fascia dell’Aran: unico importo consolidato a decorrere dall’anno 2018 (art. 68, c.1)
Descrizione 2022
Fondo risorse decentrate stabili prima delle decurtazioni 643.406,27
Decurtazione permanente art. 1 C. 456 L. 147/2013 certificata 192.210,10
Unico importo consolidato art. 68 CCNL 9/3/2020 451.196,17
1 L’ art. 1, comma 456 della Legge n. 147/2013, che ha modificato l’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, oltre a prorogare al 31 dicembre 2014 gli effetti del citato comma 2-bis, ha introdotto nella parte finale del testo del medesimo articolo, il seguente periodo “A decorrere dall’1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”.
La Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e Finanze ha definito nella circolare
n. 20 dell’8 maggio 2015 la portata del novellato art. 9, comma 2-bis, indicando le modalità applicative della nuova decurtazione permanente.
Sulla base della citata normativa, dunque, le riduzioni operate sino al 2014 sono state rese strutturali a partire dall’annualità 2015.
Pertanto, in fase di costituzione a decorrere dall’anno 2015 è stata apportata la decurtazione di
€ 192.210,10, di importo pari alla riduzione operata al Fondo nell’anno 2014 per effetto dell’art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, nella versione vigente prima della novella introdotta dal comma 456.
Determinato il valore dell’Unico importo consolidato, è possibile valorizzare il Fondo risorse decentrate per l’anno 2022, considerando gli incrementi stabili e variabili previsti dagli istituti contrattuali individuati dall’art. 68 del CCNL del personale dell’Area Funzioni centrali del 9 marzo 2018.
Tavola 1c
Fondo risorse decentrate non dirigente dell’Aran: costituzione effettuata secondo lo schema del conto annuale RGS prima delle decurtazioni
Descrizione | 2022 |
Unico importo consolidato art. 68 CCNL 9/3/2020 | 451.196,17 |
Decurtazione per limite art1 c189 l266/05-ris.fisse (2004-10%) | 53.398,90 |
Decurtazione art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 | - |
Totale Risorse fisse al netto decurtazione | 397.797,27 |
Totale Risorse variabili | - |
FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE | 397.797,27 |
Riduzione ai sensi dell’art. 1 comma 189 della legge n. 266/2005, come modificato dall’articolo 67, comma 5, D.L. n. 112/2008
Il predetto comma 189 prevede che, a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non debba eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo, ridotto del 10%.
Il comma 191 del medesimo art. 1, ha inoltre previsto che detto limite (anno 2004 ridotto del 10%) possa essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali non confluiti nei fondi dell'anno 2004.
In merito, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 28 del 14 giugno 2006 ha fornito istruzioni per la corretta applicazione della normativa, evidenziando, in particolare, che le suddette disposizioni garantiscono la parte fissa dei fondi 2004 anche per gli anni successivi, dovendosi intendere per parte fissa la
quota dei fondi costituita dalle risorse storiche, incrementate dagli importi percentuali e fissi previsti dai CCNL, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio.
L’evidenza del calcolo del limite in questione è fornita dalla tavola 2a.
Tavola 2a
Limite di crescita dei Fondi ai sensi dell’art. 1 c. 189, della legge n. 266/2005, come modificato dall’art. 67, c. 5, D.L. n. 112/2008
Anno 2022
DESCRIZIONE | |
FONDO ANNO 2004 CERTIFICATO ORGANO DI CONTROLLO | 533.989,00 |
RIDUZIONE 10% DEL LIMITE AI SENSI ART. 67, C.5, D. LGS. N. 112/2008 (dal 2009) | 53.398,90 |
480.590,10 | |
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | 38.458,00 |
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | 29.213,00 |
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | 15.822,91 |
INCREMENTI CCNL 2016-2018 (ART. 51 C. 1) | 13.377,06 |
INCREMENTI CCNL FINO ALL'ANNO CORRENTE | 83.493,91 |
RIA CESSATI DAL 2004 FINO AD ANNO CORRENTE | 12.546,30 |
Limite di crescita anno 2004 - 10% | 590.007,37 |
L’importo della riduzione da operare viene invece calcolata nella successiva tavola 2b, come differenza tra l’importo del fondo di cui alla tavola 1 ed il limite di crescita di cui alla tavola 2a.
Tavola 2b
Riduzione da operare sul Fondo per effetto dell’art. 1 c. 189, della legge n. 266/2005, come modificato dall’art. 67, c. 5, D.L. n. 112/2008
Anno 2022
DESCRIZIONE | |
FONDO ANNO CORRENTE | 643.406,27 |
LIMITE DI CRESCITA ANNO 2004 | 590.007,37 |
Importo della decurtazione | 53.398,90 |
Limite risorse ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
Il comma 2 citato dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”.
Tale norma nell’ottica di una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, ha individuato con estrema chiarezza l’ammontare del fondo costituito per il 2016 quale limite massimo di spesa sostenibile per la contrattazione integrativa per l’anno 2017 e seguenti. Inoltre, la medesima norma ha abrogato il comma 236 della legge n. 208/2015 eliminando l’ulteriore riduzione legata alla riduzione del personale in servizio avvenuta in corso d’anno.
Come mostrato in tavola 3, il fondo per l’anno 2022 risulta in linea con il corrispondente ammontare del fondo relativo all’anno base 2016: pertanto, non viene operata alcuna decurtazione.
Tavola 3
Limite di crescita dei Fondi ai sensi dell’art. 23, c. 2 del decreto legislativo n. 75/2017
Anno 2022
DESCRIZIONE | |
FONDO ANNO CORRENTE AL NETTO DELLA DECURTAZIONE dal 2004 | 397.797,27 |
Risorse fuori limite: | |
INCREMENTO ART. 41 CCNL 9/3/2020 | 13.377,06 |
Fondo al netto delle risorse escluse dal limite | 384.420,21 |
Decurtazione ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 | - |
LIMITE DI CRESCITA DEI FONDO (anno base 2016) | 384.420,21 |
Come evidenziato nella tavola 3 il calcolo della riduzione tiene conto del disposto dell’art. 11, c.1, lett. a) del D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, con cui il legislatore ha esplicitato che “in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico”.
Fondo disponibile per la contrattazione integrativa
Sulla base di quanto precede, si è ora nella condizione di calcolare il Fondo per l’anno 2022, decurtato per effetto delle disposizioni di legge più sopra richiamate. La successiva tavola 4, espone i relativi conteggi.
Tavola 4
Finanziamento retribuzione di posizione e risultato dirigente II fascia dell’Aran: costituzione effettuata secondo lo schema del conto annuale RGS al netto delle decurtazioni di legge
Descrizione | 2022 |
Risorse fisse FONDO 2004 CERTIFICATO ORGANO CONTROLLO (ART. 1 C. 189 L. 266/2005) | 533.989,00 |
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4) | 38.458,00 |
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4) | 29.213,00 |
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4) | 15.822,91 |
INCREMENTI CCNL 2016-18 (ART. 51 C. 1) | 13.377,06 |
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) | 12.546,30 |
Fondo risorse decentrate stabili prima delle decurtazioni | 643.406,27 |
Decurtazione permanente art. 1 C. 456 L. 147/2013 certificata | 192.210,10 |
Unico importo consolidato art. 68 CCNL 9/3/2020 | 451.196,17 |
Decurtazione per limite art1 c189 l266/05-ris.fisse (2004-10%) | 53.398,90 |
Decurtazione art. 9, comma 2-bis D.L. n. 78/2010 | - |
Totale Risorse fisse al netto decurtazione | 397.797,27 |
Risorse variabili | - |
Totale Risorse variabili | - |
FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE | 397.797,27 |
Modulo 2 e 3 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012
3. Utilizzo del Fondo
Gli utilizzi del fondo trovano la loro fonte giuridica nei vigenti CCNL di comparto e sono la retribuzione di posizione e di risultato.
Di seguito, si illustra il riparto delle risorse disponibili alla contrattazione tra i diversi utilizzi previsti nella Ipotesi di accordo sottoscritta:
- € 312.569,25, destinati alla retribuzione di posizione di parte fissa e variabile ed alla corresponsione a titolo di retribuzione di risultato, secondo i criteri definiti dal contratto integrativo, di compensi per lo svolgimento di incarichi ad interim;
- € 85.227,97, destinati alla retribuzione di risultato (pari al 21,4% del fondo).
Si specifica che gli utilizzi sopra indicati rispettano il vincolo contrattuale di destinazione alla componente di risultato di almeno il 15% del fondo.
Modulo 4 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012
4. COPERTURA DEGLI ONERI A CARICO DEL BILANCIO DELL’AGENZIA
La tavola 5 evidenza l’onere complessivo derivante dalla sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap, nonché del versamento da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008.
Tavola 5
Onere a carico del bilancio dell’Aran della Ipotesi di contratto relativa ai criteri di utilizzazione del Fondo del personale Dirigente II fascia
Anno 2022
Descrizione | 2022 |
FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE | 397.797,27 |
Oneri riflessi 27% | 107.405,26 |
Irap 8,5% | 33.812,77 |
Versamento al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008 | 53.398,90 |
TOTALE ONERE | 592.414,20 |
La compatibilità economica e finanziaria dell’onere derivante dalla presente ipotesi di contratto integrativo per il trattamento economico accessorio del personale dirigente di II fascia dell’Agenzia è garantita dalla copertura offerta dagli importi previsti e impegnati a bilancio dell’Ente, come di seguito indicato:
- € 397.797,21 capitolo 1.01.01.01.004.02 (Fondo dirigenza II fascia tempo indeterminato) e 1.01.01.01.008.02 (Fondo personale dirigenza II fascia tempo determinato) – per gli oneri derivanti dall’ipotesi di contratto integrativo relativi al trattamento accessorio al “lordo dipendente” previsto;
- € 107.405,26 capitolo 1.01.02.01.001 – contributi obbligatori per il personale;
- € 33.812,77 capitolo 1.02.01.01.001 – Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
- € 53.398,90 capitolo 1.04.01.01.020, per il versamento al bilancio dello Stato previsto dal “taglio di spesa” dell’art. 67, comma 5 del D.L. n. 112/2008.