TRA
ATTO DI CONVENZIONE CON LA STRUTTURA ………..
L’anno 2012 e questo dì del mese di nella sede INPS Gestione Ex Inpdap – Direzione Regionale
…
TRA
INPS Gestione Ex - INPDAP – Direzione Regionale … , nella persona , Dirigente Generale, d’ora innanzi definito “Istituto”;
E
La Struttura Specializzata , ………………… ... rappresentata dal Legale Rappresentante con
sede in ……………………………
Premesso che:
con Delibera del Commissario Straordinario numero 138 del 16 dicembre 2009 è stato avviato un programma di convenzionamento di strutture specializzate per l’ospitalità di pensionati non auto sufficienti;
il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici. In particolare l’art. 21 comma 1, con cui l’INPDAP e l’Enpals sono soppressi dal 1 gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all’Inps che succede a tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
il comma 2bis dell’art. 21 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 il quale dispone che in attesa dell’emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2 del medesimo D.L., le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi;
Considerato che
- che la richiedente struttura specializzata è stata autorizzata al funzionamento quale struttura residenziale per anziani da … con autorizzazione n°……………………. , ai sensi della vigente normativa ovvero ha ottenuto il nulla osta dagli organi competenti territorialmente con nota n. … del ……. a svolgere tale attività;
- che per svolgere i propri compiti la struttura dispone di locali ed attrezzature tecniche idonee, del personale adeguato e di un proprio regolamento interno, come da requisiti minimi di cui all’allegato 1 alla presente Convenzione;
- che la struttura ha la capacità ricettiva prevista nell’atto di autorizzazione e cioè n° …… posti residenziale per non autosufficienti, n° …….. e numero posti pari a ….. per il day hospital.
Nulla ostando al funzionamento della struttura, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1
(Individuazione dei soggetti)
1 - Nell’ambito delle iniziative “Persona Sempre”, l’ISTITUTO per gli effetti della Delibera del Commissario Straordinario numero 138 del 16 dicembre 2009 si avvale della predetta struttura per le prestazioni socio assistenziali e socio-sanitarie in favore di anziani, pensionati dell’Istituto, non autosufficienti non altrimenti assistibili a domicilio o in altre forme residenziali da parte dei competenti servizi pubblici, nei limiti fissati dal successivo art. 4 e secondo le procedure di ammissibilità alle prestazioni di cui al succ. art. 5.
ART. 2
(Destinatari delle prestazioni assistenziali)
1 - L’ISTITUTO. ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione persone individuate a seguito di bando di Concorso riservato a pensionati dell’Istituto, in condizioni economiche disagiate e affette da gravi degenerazioni cerebrali.
2 – L’assegnazione del beneficio assistenziale è di competenza dell’ISTITUTO, mentre le prestazioni richieste e l’organizzazione degli spazi sono a cura del soggetto gestore e devono rispettare i requisiti nei limiti fissati dalla vigente normativa e dall’allegato prospetto.
ART. 3
(Norme di riferimento)
1 - La Direzione della struttura si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia e all’attuazione delle prestazioni di cui all’allegata scheda tecnica, tenuto, altresì, conto della disciplina contenuta nel D. P. C. M. 22/12/1989 e nel D.M. n. 308/2001 in materia di requisiti delle residenze sanitarie assistenziali autorizzate al funzionamento e a quanto previsto dalla normativa in materia di strutture autorizzate all’ospitalità di persone non autosufficienti.
ART. 4
(Disponibilità posti in favore di ISTITUTO)
1 - La struttura per l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione rende eventualmente disponibili, su richiesta, a favore dell’ISTITUTO, contraente, posti residenziali per anziani non autosufficienti (disabilità prevalentemente di natura cognitivo-comportamentale) e posti per anziani non autosufficienti in centro diurno.
2 – Laddove un utente dell’ISTITUTO scelga l’ospitalità presso la struttura, la medesima deve comunicare l’accettazione dell’ospite entro 24 ore dalla richiesta.
ART. 5
(Ammissione degli ospiti)
1 – Le ammissioni sono comunicate dalla Direzione Regionale dell’ISTITUTO competente per territorio, con la specificazione della tipologia dell’intervento richiesto, definito secondo le prescrizioni dei servizi socio sanitari, il periodo di ricovero autorizzato e la composizione della retta, specificando l’importo a carico dell’ISTITUTO, la quota a carico dell’utente e l’eventuale quota a carico del sistema socio-sanitario locale.
2 – La Direzione della struttura è tenuta a contattare immediatamente l’ospite (e/o i familiari dello stesso, ove conosciuti) per concordare il giorno di ingresso, compatibilmente con la disponibilità di posto letto, dando comunicazione all’Istituto dell’avvenuta accoglienza con lettera firmata anche dall’assistito o da suo familiare.
ART. 6
(Dimissioni)
1 – La Direzione della struttura è tenuta a notificare alla Direzione Regionale dell’ISTITUTO competente l’avvenuta dimissione dell’assistito, secondo i programmi concordati, nel termine di 24 ore dalla cessazione delle prestazioni per mezzo di apposita comunicazione scritta.
ART. 7
(Prestazioni)
1 - La Direzione della struttura garantisce agli ospiti le dotazioni e le prestazioni minime previste dall’allegata Scheda Tecnica “Requisiti Minimi per la sottoscrizione della Convenzione”, oltre ad ogni eventuale miglioria proposta in sede di convenzionamento e di cui all’allegato 2.
2 - La Direzione della struttura si impegna a far si che tutto il personale comunque impiegato nelle attività assistenziali, sulla base delle indicazioni del medico di famiglia e/o dello specialista appartenenti al SSN o dai servizi competenti, delle schede socio assistenziali e sanitarie delle U.V., collabori alla predisposizione ed attuazione del progetto assistenziale individualizzato, finalizzato al recupero psico-fisico e/o al mantenimento delle condizioni generali dell’anziano/disabile, mediante interventi sia individuali che collettivi, iniziative culturali, ricreative e socializzanti, favorendo l’interazione con l’esterno ed il mantenimento delle relazioni amicali e parentali, attraverso il raccordo con la rete dei servizi esistente sul territorio, la collaborazione con le famiglie, la partecipazione del volontariato.
ART. 8
(Tutela della salute)
1 – Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari. Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici di medicina generale convenzionata scelti dagli ospiti.
2 – La Direzione della struttura si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi sociosanitari dell’Azienda SL per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative, riabilitative.
3 – La Direzione della struttura è tenuta a:
- predisporre e rendere attivi per ciascun ospite, “programmi individuali” con caratteri preventivi e riabilitativi da verificare periodicamente;
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell’ospite;
- prestare all’ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico;
- fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- curare l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico;
- garantire l’assistenza specialistica del Servizio Sanitario;
- organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- avvisare i parenti e l’ISTITUTO in caso di pericolo di vita o di grave infermità.
4 - Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all'art. 9.
ART. 9
(Documentazione)
1 – La struttura si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.
2 - La documentazione comprende:
a) registro delle presenze degli ospiti dell’ISTITUTO residenziali e diurni;
b) cartelle personali degli ospiti;
c) registro delle terapie individuali;
d) diario con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite per la consegna fra gli operatori;
e) tabella dietetica esposta in cucina e nelle sale da pranzo;
f) registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turno di lavoro;
g) ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria;
3 - La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.
ART. 10
(Retta)
1 - Per tutte le prestazioni di cui alla presente convenzione la struttura riceverà una retta giornaliera omnicomprensiva che sarà formata:
a) dalla eventuale quota sanitaria a carico delle Aziende SS.LL. interessate per gli ospiti non autosufficienti;
b) dalla eventuale quota alberghiera/sociale a carico dell'ospite e/o dei familiari del medesimo tenutivi per legge, definiti dall’Istituto;
c) dalla quota alberghiera/sociale a carico dell’ISTITUTO.
2 – La struttura non potrà richiedere integrazioni di retta ad alcun titolo all’ISTITUTO e agli ospiti per i posti in regime di convenzione anche nel caso di ricovero in camera singola.
ART. 11
(Importo retta)
1 - Le rette sono determinate, pro die, secondo modalità e per importi definiti come segue :
a. per la parte sanitaria, secondo le decisioni adottate dalla Regione territorialmente competente, ovvero pari a euro per il servizio residenziale e pari a euro per il day hospital;
b. per la parte alberghiera/sociale, determinata secondo le decisioni adottate dagli enti pubblici territorialmente competenti o, laddove assenti, in base alla proposta di convenzionamento avanzata dalla struttura, ovvero pari a euro per il servizio residenziale e pari a euro per il day hospital.
2 – L’importo complessivo della retta non può essere superiore ai valori di convenzionamento definiti dalla medesima struttura con il Servizio Sanitario Locale.
ART. 12
(Variazioni delle rette)
1 – La quota di parte alberghiera/sociale delle rette sarà soggetta a variazioni relative all’indice annuale elaborato dall’ISTAT e relativo alle variazioni dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, calcolato sul 100% della retta stessa;
2 – La quota di parte sanitaria, i cui incrementi sono di esclusiva competenza regionale, subirà le variazioni che saranno disposte dalla Regione, con le modalità da questa indicate;
3 – In linea di massima e fatto salvo quanto previsto nei precedenti capoversi, le variazioni della quota di parte alberghiera/sociale delle rette seguirà le variazioni dell’indice annuale elaborato dall’ISTAT e relativo alle variazioni dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati; in caso di rinnovo dei contratti di lavoro, l’incremento contrattuale sarà applicato, in alternativa all’ISTAT ed anche in più tranche, sulla quota di corrispettivo finalizzata alla copertura del costo del lavoro, restando inteso che prevarranno sulla presente pattuizione eventuali accordi regionali valevoli per la generalità degli enti e delle strutture convenzionate.
4 – L’Istituto valuta le richieste superiori all’adeguamento della retta secondo l’indice ISTAT, sempreché adeguatamente motivate e in base alle richieste del servizio opportunamente documentate con i necessari elementi dimostrativi.
5 – Nel caso venga accolta la richiesta di cui al punto precedente, in linea generale ciò comporta la non applicazione della variazione ordinaria in aumento per l’anno successivo, sempre chè la somma delle variazioni dell’indice in due anni non risulti superiore all’aumento applicato, nel qual caso è possibile applicare la differenza residua.
ART. 13
(Pagamenti)
1 - Il pagamento delle quote di retta a carico dell’ISTITUTO, elencate nel precedente art. 11 sarà effettuato, detratte le somme corrispondenti alle penali eventualmente applicate, entro 60 giorni dalla ricezione dei rendiconti mensili contabilizzati e fatturati sulle effettive giornate di presenza da redigersi su appositi modelli firmati dal legale rappresentante della struttura, che devono essere inviati mensilmente, alla Direzione Regionale dell’ISTITUTO competente per territorio, entro il 5 del mese successivo a quello di riferimento, specificando il motivo dell’assenza (assenza per motivi familiari, per ricoveri ospedalieri ecc..).
2 – La struttura si impegna a non richiedere anticipazione alcuna all'utente, né ai parenti del medesimo delle quote addebitate, anche in caso di ritardato pagamento da parte dell’ISTITUTO o dalle AA.SS.LL che ha assunto l'impegno a corrisponderle.
ART. 14
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 3, legge n. 136/2010)
1 Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 162 e successive modifiche. In particolare si impegna a fornire all’ISTITUTO gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla convenzione, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2 L’ISTITUTO si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alla presente convenzione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato alla convenzione e a riportare sui pagamenti stessi il CIG precedentemente indicato;
3 Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla prefettura della provincia di … dell’eventuale inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbaino avuto notizia.
ART. 15
(Conservazione del posto)
1 – Per la conservazione del posto nei giorni di assenza per ricoveri ospedalieri, rientro temporaneo in famiglia, vacanza o altra ragione per la quale sia richiesta, la quota alberghiera di compartecipazione alle spese per i ricoveri in strutture residenziali è dovuta nella sola misura del 40%.
ART. 16
(Assicurazione)
1 - La Direzione della struttura è tenuta a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile degli ospiti verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante la permanenza all'interno della struttura e un’assicurazione per gli infortuni degli ospiti.
ART. 17
(Libero accesso funzionari dell’ISTITUTO per vigilanza e controllo)
1 - La struttura è tenuta a consentire il libero accesso a tutti gli ambienti ai funzionari dell’ISTITUTO per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti. La struttura si impegna altresì a facilitare rapporti diretti tra operatori e personale ed operatori e ospiti.
ART. 18
(Inadempienze e penali)
1 – In caso di inadempimento agli obblighi assunti dalla Direzione della struttura ai sensi degli articoli 3, 7, 8 e 9 della presente Convenzione, l’Istituto intima per iscritto al legale rappresentante della struttura di sanare l’inadempienza entro il termine stabilito nella diffida, dovendosi considerare risolto di diritto il contratto a seguito dell’inutile decorrenza del termine. Le parti, in deroga alle previsioni di cui al comma II dell’articolo 1454 Codice Civile, pattuiscono espressamente che il termine ad adempiere di cui sopra può essere inferiore a quindici giorni.
2 – Le parti concordemente definiscono come ipotesi di grave inadempimento ex articolo 1455 C. c. le inosservanze relative all’erogazione dei servizi minimi previsti dalla griglia di convenzionamento.
3 – Le parti convengono espressamente che la convenzione si risolva nel caso in cui vengano meno irrevocabilmente il possesso dei requisiti minimi previsti dalla griglia di convenzionamento.
4 - In caso di risoluzione anticipata per inadempimento della presente convenzione il Legale Rappresentante si obbliga a fornire, temporaneamente, l’assistenza alberghiera e a proseguire il programma di assistenza sanitaria all’interno della struttura, agli ospiti presenti, fino al termine di permanenza stabilito e l’ISTITUTO si impegna a corrispondere la relativa quota alberghiera”.
ART. 19
(Controversie)
1 – Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di assistenza agli anziani.
ART. 20
(Durata convenzione)
1 - La presente convenzione ha durata triennale e cessa, comunque, al venir meno del fabbisogno assistenziale o alla mancanza dei requisiti minimi di cui all’allegato; è aggiornata annualmente riguardo alla retta come previsto dall’art. 12 del presente istituto ed entra in vigore il …………… .
2 – E’ prevista disdetta da una delle due parti contraenti almeno tre mesi prima della cessazione delle prestazioni, senza alcuna motivazione.
ART. 21
(Registrazione)
1 - La presente convenzione è registrata a cura e spese della struttura. FIRME