Città di Tarcento
Reg. delib. n°128 COPIA
Città di Tarcento
Provincia di Udine
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Adesione al progetto "MG - Mobilita' gratuita" proposto dalla societa' "Europa Servizi S.p.A" per la fornitura in comodato gratuito all'Ambito Socio Assistenziale 4.2 di un automezzo dedicato al trasporto di persone anziane e disabili.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI in questo giorno 05 del mese di AGOSTO , alle ore 17:00, nella sala delle adunanze, previo regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Nominativo | Carica | Presenti/Assenti |
- Xxxxx Xxxxx | Xxxxxxx | Presente |
- Xxxxxxxx Xxxxxx | Xxxx Xxxxxxx | Presente |
- Xxxxxxx Xxxx Xxxxx | Assessore | Presente |
- Xxxxxx Xxxxx | Assessore | Presente |
- Xxxxxx Xxxxx | Assessore | Assente |
- Xxxxx Xxxxxxxx | Assessore | Presente |
Risultano n°. 5 presenti Risultano n°. 1 assenti
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. - Xxxxx Xxxxx nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
Città di Tarcento – Deliberazione n. 128 del 05.08.2014
OGGETTO: Adesione al progetto "MG - Mobilita' gratuita" proposto dalla societa' "Europa Servizi S.p.A" per la fornitura in comodato gratuito all'Ambito Socio Assistenziale 4.2 di un automezzo dedicato al trasporto di persone anziane e disabili.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
l’Ambito distrettuale di Tarcento fornisce prestazioni di trasporto e accompagnamento in favore di anziani, disabili e nuclei familiari in situazione di disagio sociale;
il servizio di trasporto, a causa di una crescente domanda sociale, necessita di essere potenziato ed ampliato nelle sue attuali prestazioni al fine di garantire livelli essenziali di assistenza;
PRESO ATTO delle disposizioni nazionali L. n. 228/2012, D.L. n. 95/2012, D.L. 78/2010 in materia di riduzione delle spese per le autovetture, che per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia comportano il divieto di effettuare spese, oltre i limiti previsti, per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture;
RILEVATO CHE, anche a seguito parere del Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza della Regione Friuli Venezia Giulia, del 10.02.2014 Protocollo 4319, sono fatte salve le spese per le autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
ATTESO CHE:
La Società EUROPA SERVIZI S.p.A. sede di Milano, via G. D’Arezzo n. 4, con sede Legale a Reggio Xxxxxx via Guicciardi n. 7, C.C.I.A.A. REA nr. RE 0233663, Registro Imprese RE nr. 05050390482, P. I. e C.F. 05050390482, è un gruppo che opera nel campo sociale, sviluppando un metodo operativo che le consente di mettere a disposizione gratuitamente, in favore di enti ed istituti assistenziali mezzi di trasporto appositamente configurati strutturalmente per trasportare anziani, disabili, persone in carico ai servizi sociali;
detta Società ha presentato una proposta per garantire gratuitamente mobilità agli utenti dei servizi sociali residenti nei Comuni dell’Ambito; (Allegato A);
RILEVATO CHE:
tale progetto consiste nel mettere a disposizione dell’Ente beneficiario, sotto la forma della concessione in comodato d’uso gratuito secondo le condizioni proposte, un automezzo (indicativamente Fiat Doblò – Fiat Ducato) appositamente attrezzato, per un periodo di 8 (otto) anni (4+4), eventualmente rinnovabili;
la Società “ EUROPA SERVIZI S.p.A.” provvede all’acquisto dell’automezzo tramite copertura economica offerta da ditte locali interessate alla veicolazione del proprio logo e/o marchio, stampato su tali mezzi come pubblicità, in cambio della confacente donazione, ovvero concorrendo con un contributo volontario;
l’utilizzo dell’automezzo concesso in comodato d’uso gratuito secondo le condizioni proposte comporta per l’Ente la sola spesa per: carburante e olio, manutenzione ordinaria delle parti meccaniche ed elettriche dell’elevatore, costo del personale di guida.
CONSTATATO che l’Assemblea dei Sindaci in data 01.07.2014 ha approvato all’unanimità di aderire al suddetto progetto;
RAVVISATA dunque l’opportunità e la convenienza di procedere all’accettazione della proposta della Società “EUROPA SERVIZI S.p.A.” ed all’approvazione:
• dello schema di contratto per la Mobilità Gratuita (Allegato B);
Città di Tarcento – Deliberazione n. 128 del 05.08.2014
• dello schema di contratto di comodato di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate (Allegato C);
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; Stante l’urgenza, ad unanimità:
D E L I B E R A
1. di aderire alla proposta progettuale della Società “EUROPA SERVIZI S.p.A.”, allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di dare atto che l’utilizzo dell’automezzo concesso in comodato d’uso comporta per questo ente la sola spesa per: carburante e olio, manutenzione ordinaria delle parti meccaniche ed elettriche dell’elevatore, costo del personale di guida e che tali spese andranno a garantire livelli essenziali di assistenza sociale gestita dall’Ambito Socio Assistenziale 4.2 e disciplinata dalla L.R. 6/2006;
3. di approvare i seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione:
- schema di contratto per la Mobilità Gratuita (Allegato B);
- schema di contratto di comodato di un autoveicolo appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate (Allegato C).
INDI
Con separata unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11.12.2003 n.21 e succ. mod. ed int.
Parere Tecnico: Favorevole x.xx A.S. XXXX XXXXXXXX
Città di Tarcento – Deliberazione n. 128 del 05.08.2014
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO
x.xx - Xxxxx Xxxxx x.xx Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 08/08/2014 e fino al 23/08/2014 ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale 21
dicembre 2012, n° 26.
Copia della presente deliberazione:
è comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 1, comma 16, della Legge regionale 11.12.2003, n° 21)
è inviata alla Prefettura di Udine (art. 135 comma 2 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267)
Tarcento, lì 08/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
x.xx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata.
Tarcento, lì 25 agosto 2014
Il Responsabile della Pubblicazione
x.xx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
Città di Tarcento – Deliberazione n. 128 del 05.08.2014
(Allegato B)
“CONTRATTO” PER LA FORNITURA IN COMODATO GRATUITO DI UN AUTOMEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI ANZIANI E DISABILI PER IL TERRITORIO DI
L’anno , il giorno , del mese di , in , tra
La Associazione/Il Comune di
Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del/della Suo/a , Sig./Sig.ra , nato/a a , il ,
per brevità “Ente Beneficiario”
e
La Società EUROPA SERVIZI S.p.A. sede di Milano, via G. D’Arezzo n. 4, con sede Legale a Reggio Xxxxxx via Guicciardi n. 7, C.C.I.A.A. REA nr. RE 0233663, Registro Imprese RE nr. 05050390482, P. I. e
C.F. 05050390482, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Reggio Xxxxxx il 18.03.49, per brevità “Procuratore”;
Premesso
- che l’Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che EUROPA SERVIZI S.p.A. è società promotrice del “Progetto Mobilità Gratuita persone in stato di difficoltà motoria”, di seguito indicato come “Progetto”, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- che il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali;
- che il “Progetto” realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:
1) PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non espressamente richiamati.
2) OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO
Con il presente Contratto il Procuratore si impegna a concedere in comodato d’uso gratuito all’Ente
Beneficiario, che si impegna ad acquisirlo ex artt. 1803 e ss. C.c., in regime di comodato gratuito, un autoveicolo, descritto al successivo art. 5, attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate. Il Procuratore acquisirà il predetto veicolo attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente presenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo stesso. Le parti, pertanto, con la presente scrittura, si impegnano ad addivenire, nei termini ed alle condizioni appresso precisate, alla stipula del contratto di comodato gratuito che avrà ad oggetto il veicolo descritto al successivo art. 5.
3) DESCRIZIONE DEL “PROGETTO”
Il “Progetto” si realizza, in due successivi periodi come descritto al successivo art. 4 bis, attraverso le fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto (le fasi successive, come di seguito descritte nel presente articolo, saranno ripetute identiche sia nel primo periodo sia nel secondo periodo), che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:
Fasi antecedenti il Contratto:
a) Proposta del “Progetto di Mobilità Gratuita”(Allegato A);
b) Adozione, da parte dell’Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto” (Allegato B).
Fasi successive al Contratto:
a) invio ai soggetti potenzialmente interessati di un’apposita lettera di presentazione; tale lettera di presentazione, recante il logo e la sottoscrizione dell’Ente Beneficiario, potrà essere inoltrata da Europa Servizi Spa, a propria discrezione, anche successivamente a propria cura e spese; con i medesimi soggetti, tramite contatto telefonico, verranno fissati idonei appuntamenti al fine di concordare l’orario e le modalità più consone ai loro impegni lavorativi, per la necessità di informarli di una importante iniziativa che riguarda l’Ente Beneficiario.
b) Convocazione, a cura dell’Ente Beneficiario e presso la sede dello stesso, di una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei “soggetti potenzialmente interessati”, (aziende, esercizi commerciali, ecc.);
c) Comunicazione all’Ente Beneficiario dell’avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;
d) Sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito dell’autoveicolo (Allegato C), precedentemente alla Cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire in presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l’Ente Beneficiario consegnerà un Attestato di riconoscimento.
4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO”
La sottoscrizione del contratto di comodato gratuito e la conseguente consegna dell’autoveicolo, posto il rispetto di tutte le condizioni e termini come stabiliti al precedente art. 3, è subordinata al realizzarsi della seguente condizione sospensiva: la sottoscrizione, entro il termine minimo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data della conferenza stampa di cui all’art. 3 lett. c) della presente scrittura, dei contratti di locazione degli spazi pubblicitari in misura pari al 60% (sessanta percento) della superficie dell’autoveicolo destinato a tal fine. Le parti convengono che, il termine di scadenza suindicato (12 mesi), potrà essere prorogato, per due volte, di tre mesi e, così per complessivi ulteriori sei mesi, su richiesta del Procuratore, previa comunicazione scritta.
Entro il termine dei 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, EUROPA SERVIZI S.p.A. si impegna a comunicarne all’Ente Beneficiario l’avveramento mediante comunicazione scritta.
Se allo spirare dei termini sopra indicati dei 12 (dodici) mesi, oltre eventuali proroghe, la condizione sospensiva non si è avverata, EUROPA SERVIZI S.p.A., comunicherà all’Ente Beneficiario la necessità di un prolungamento dei termini o che il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti con esclusione dell’applicabilità dell’art. 9 della presente scrittura.
4 bis) DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto di comodato d’uso gratuito è prevista per complessivi otto anni. Tale durata è subordinata al rispetto delle condizioni previste nei precedenti artt. 3 e 4. Pertanto, alla scadenza del primo periodo di durata del “progetto”, che avrà la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, le parti dovranno adempiere agli obblighi e condizioni di realizzazione del nuovo “progetto” con riferimento al secondo periodo, di analoga durata di quattro anni, come descritte all’art. 3 della presente
scrittura. Restano fermi e confermati, pertanto, per ciascuno dei periodi di durata del “progetto”, anche i termini e le condizioni di realizzazione del progetto come descritte dall’art. 4 che precede compresa l’operatività della comunicazione di cui all’ultimo capoverso del predetto articolo 4 che avrà, al termine del primo periodo di durata del “progetto”, efficacia di recesso unilaterale dal contratto di comodato con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell’ente Beneficiario.
5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO
Nei termini previsti al punto 4) del presente contratto EUROPA SERVIZI S.p.A.. o una delle Società partner del “Progetto”, consegnerà in comodato all’Ente Beneficiario:
n. 1 autoveicolo di marca FIAT modello DOBLO’, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr. 4 passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. 1 sedia a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari. L’Ente Beneficiario si impegna, sin d’ora, all’utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di per l’intero periodo pattuito nella presente scrittura e nel contratto di comodato gratuito.
L’autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di EUROPA SERVIZI S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto”, o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.
6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo verrà consegnato all’Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del Contratto di comodato gratuito, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall’avveramento del termine di cui al punto 4) del presente Contratto con possibilità di ulteriori 90 (novanta) giorni di proroga previa comunicazione scritta.
L’Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del “Progetto”.
Le parti si danno atto che nessun Contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente Contratto e dell’accettazione delle obbligazioni qui contenute.
7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
EUROPA SERVIZI S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto” avrà facoltà, anche ricorrendo all’attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull’autoveicolo.
I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.
La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite Raccomandata A.R., al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituire il contenuto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di detta richiesta.
8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA
È fatto salvo il diritto di EUROPA SERVIZI S.p.A. o di una delle Società partner del “Progetto” di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell’automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l’Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione di EUROPA SERVIZI S.p.A. o di una delle Società partner del “Progetto”, l’autoveicolo, purchè EUROPA SERVIZI S.p.A. o una delle Società partner del “Progetto”, invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell’intervento, una richiesta scritta.
9) RISARCIMENTO DEI DANNI
Le parti si danno atto che la stipulazione del presente Contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell’autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.
La mancata consegna dell’autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.
10) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
11) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Udine.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto a , il
L’ENTE BENEFICIARIO
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4), 4 bis) e11);
L’ENTE BENEFICIARIO
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
(Allegato C)
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI BENI MOBILI REGISTRATI
di n. 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate
L’anno , il giorno , del mese di , in ,
a seguito di Delibera o Determina di Giunta nr. del , ed a seguito del “Contratto per ” del , con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge
tra
PRESA VISIONE PER ACCETTAZIONE
il COMUNE di , Codice Fiscale e Partita IVA , in persona del/della Suo/a , Sig./Sig.ra , nato/a a , il ,
di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente Beneficiario”
e
la Società , con sede Legale a in via , iscritta nel registro delle Imprese di nr. ,REA ,
C.F. , P. XXX , in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Reggio Xxxxxx il 18.03.49, con domicilio e residenza in Reggio Xxxxxx, Via Totò n. 6, di seguito nel presente atto denominato/a anche semplicemente “Parte comodante”;
Premesso
- che la sottoscrizione del “Contratto per “Progetto Mobilità Gratuita persone in stato di difficoltà motoria” è presupposto necessario per la validità del presente Contratto di comodato gratuito e ne forma parte integrante;
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di comodato gratuito.
Art. 2 - OGGETTO
2. a) La Società dà in comodato gratuito all’Ente Beneficiario, che accetta e si impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, nr. 1 (uno) autoveicolo di marca modello , tg. , idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di nr.
passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di nr. sedie a rotelle.
2. b) Le parti danno atto che il bene in oggetto descritto ha le seguenti caratteristiche tecniche e dotazioni e si trova nel seguente stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione:
a) (descrizione dati riportati sul libretto, omologazione e dotazioni);
b) Stato di conservazione: (esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione);
2. c) tutte le spese derivanti dall’utilizzo del suddetto bene sono completamente a carico del comodatario/Ente beneficiario, il quale si impegna a mantenerlo nello stesso stato di conservazione in cui lo ha ricevuto. Pertanto, l’Ente Beneficiario si obbliga al rispetto dello scadenziario predisposto dalla casa costruttrice relativo al rilascio dei tagliandi periodici di manutenzione, anche in relazione alla manutenzione dell’allestimento come omologato. Si intendono, inoltre a carico del comodatario/Ente beneficiario anche tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità ed uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione RCA continuerà ad essere intestato al proprietario comodante e le tasse di possesso continueranno a riportare l’indicazione del comodante, in quanto proprietario ai sensi di legge dell’autovettura.
Art. 3 – DESTINAZIONE DELL’AUTOVEICOLO
PRESA VISIONE PER ACCETTAZIONE
3. a) L’autoveicolo si intende concesso in comodato gratuito esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate. Il comodatario potrà disporre liberamente del veicolo per tutti gli usi consentiti dalla legge e dal presente contratto. Il comodatario si obbliga a non utilizzare il bene comodato per scopi differenti e ad utilizzare il bene con la massima diligenza.
3. b) il comodatario si obbliga a custodire con cura la cosa comodata e a non cederla a terzi se non previa autorizzazione scritta del comodante. Il comodatario si obbliga a restituire il bene secondo la previsione di cui all’art. 9 della presente scrittura, nelle condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d’uso.
3. c) Il comodatario si impegna all’utilizzo del veicolo attrezzato, per gli usi consentiti, prevalentemente sul territorio del Comune di per l’intero periodo pattuito nella presente scrittura e nel contratto di comodato gratuito.
Art. 4 – PERSONE SVANTAGGIATE
Per persone svantaggiate si intendono anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
Art. 5 – TITOLARITÀ GIURIDICA
L’Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull’autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sull’autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art. 6 - CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
La consegna dell’autoveicolo avverrà presso la sede dell’Ente Beneficiario a cura di Parte comodante.
Art. 7 – DURATA DEL CONTRATTO
Il Contratto avrà la durata di 8 ( otto) anni a partire dalla data della stipula. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l’Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo, dandone comunicazione alla Comodante almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza del Contratto ed assumendo formale atto deliberativo.
Tale durata (otto anni), come già previsto dall’art. 4 bis del contratto preliminare, è subordinata al rispetto delle condizioni previste negli articoli 3 e 4 dello stesso contratto preliminare che forma parte integrante della presente scrittura. Pertanto, alla scadenza del primo periodo di durata del “progetto”, che avrà la durata di quattro anni dalla sottoscrizione del contratto di comodato, le parti dovranno adempiere agli obblighi e condizioni di realizzazione del nuovo “progetto” con riferimento al secondo periodo, di analoga durata di quattro anni, come descritte all’art. 3 del contratto preliminare. Restano fermi e confermati, pertanto, per ciascuno dei periodi di durata del “progetto”, anche i termini e le condizioni di realizzazione del progetto
come descritte dall’art. 4 del contratto preliminare, compresa l’operatività della comunicazione di cui all’ultimo capoverso del predetto articolo 4 che avrà, al termine del primo periodo di durata del “progetto”, efficacia di recesso unilaterale dal contratto di comodato con esclusione di qualunque diritto di rivalsa o di risarcimento in favore dell’ente Beneficiario.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l’Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, Parte comodante potrà esigere l’immediata restituzione dell’autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell’autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell’Ente Beneficiario.
L’Ente Beneficiario comunque si impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.
Art. 8 – RECESSO DAL CONTRATTO
Parte comodante potrà recedere dal Contratto, previo preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicare all’Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R, sia nei casi previsti al precedente articolo 7, sia nel caso in cui l’Ente beneficiario utilizzi l’autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3) con esclusione di qualunque diritto di rivalsa e/o di risarcimento in favore dell’Ente beneficiario
Art. 9 – RESTITUZIONE DELL’AUTOVEICOLO
L’autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte dell’Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell’Ente Beneficiario entro 30 (trenta) giorni dalla data di preavviso.
Art. 10 – CLAUSOLA PENALE
Nel caso in cui il Comodatario, al termine della durata del presente contratto, ritardi la restituzione dell’autoveicolo comodato, sarà dovuta in favore della Parte comodante una penale che le parti convengono fin d’ora pari ad euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
PRESA VISIONE PER ACCETTAZIONE
Art. 11 – DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA COMODANTE
11.1 – Parte comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, R.C., dell’assicurazione Kasko, della copertura furto e incendio, atti vandalici ed eventi naturali, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. Su tale ultimo punto si precisa che parte comodante provvederà al pagamento dei tagliandi previsti dalla casa di produzione previa approvazione del preventivo che l’Ente Beneficiario riceverà dal fornitore e che avrà cura di inviare alla stessa parte comodante a mezzo fax, e che la stessa dovrà rinviare approvata all’Ente Beneficiario, il quale non potrà provvedere senza autorizzazione scritta via fax del preventivo, da parte di parte comodante. Parte comodante provvederà inoltre alla sostituzione degli pneumatici quando necessario in base al chilometraggio effettuato. Parte comodante si impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo e ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.
11.2 – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente Contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento per causa non imputabile dell’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11.3 – Parte comodante si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a riparare l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo risulti non più idoneo all’uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l’evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell’autoveicolo. Ai fini del presente Contratto si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione.
11.4 – Parte comodante si impegna a non apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente Beneficiario e l’interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell’Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di Parte comodante apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari.
Art. 12 – DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO
12.1 – L’Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l’autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall’art. 3 del presente Contratto.
12.2 – È fatto divieto all’Ente Beneficiario di concedere l’autoveicolo in noleggio a pagamento, concessione o prestito a terzi di qualunque natura; con riferimento alle Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l’Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, Parte comodante, previa richiesta scritta da parte dell’Ente beneficiario, si riserva la facoltà di rilasciare autorizzazione per iscritto. In ogni caso, ai fini della predetta autorizzazione, l’Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a Parte comodante i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l’impiego dell’autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
12.3 – L’Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l’autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l’autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate del produttore.
12.4 – Sono a carico dell’Ente Beneficiario i costi derivanti dall’utilizzo dell’autoveicolo, quali i costi relativi all’autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione ed, in particolare, delle parti meccaniche, elettriche e dell’impianto elevatore.
PRESA VISIONE PER ACCETTAZIONE
12.5 – L’Ente Beneficiario si obbliga, nell’utilizzo dell’autoveicolo, ed anche in caso di autorizzazione per la concessione e/o prestito a terzi come previsto dal precedente art. 12.2, ad impiegare esclusivamente personale che si trovi in possesso dei requisiti di legge allo scopo dell’utilizzo previsto dal presente contratto e, così, che sia in possesso di tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e possedere la patente da almeno 1 (un) anno. Al conducente dell’autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell’autoveicolo.
Ai passeggeri ed al conducente è fatto espresso divieto di:
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
Sono a carico dell’Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell’autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
12.6 – L’Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. È fatto obbligo al Comodatario di trasmettere a parte comodante copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 (quindici) giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società partner dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l’Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente.
12.6 bis. Nel caso in cui la copertura assicurativa del veicolo concesso in comodato gratuito con la presente scrittura comprenda il diritto di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazioni nei confronti di Parte comodante, quest’ultima, a sua volta, eserciterà l’azione di rivalsa nei confronti dell’Ente Beneficiario nei casi che di seguito vengono descritti e nonostante sia intervenuta l’autorizzazione di cui all’art. 12.2:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- in caso di danni subiti dai terzi trasportati, qualora il trasporto non è effettuato in conformità alle vigenti disposizioni di legge e/o in conformità alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di guida con patente idonea ma scaduta;
- in caso di guida del conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto dell’uso di stupefacenti;
12.7 – È incombenza dell’Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione per il transito nelle “Zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “Zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “Contrassegno invalidi” da applicare sull’automezzo.
12.8 – In caso di sinistro, l’Ente Beneficiario si obbliga ad informare immediatamente, oltre la Compagnia Assicurativa, anche parte comodante. L’Ente Beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia Assicurativa entro il temine massimo concesso, o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l’indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.
12.9 – È fatto divieto all’Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L’Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare parte comodante di
qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l’uso dell’autoveicolo, tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori. Parte comodante si riserva, altresì, di trasmettere all’Ente Beneficiario, in caso di danneggiamento, rimozione e/o in ogni altro caso in cui gli spazi all’interno dei quali si rende necessaria l’apposizione di nuovi messaggi pubblicitari, di trasmettere alla parte comodataria, a mezzo posta, il messaggio/i di cui si sia resa, per qualunque causa, necessaria la nuova apposizione. In tali casi, parte comodataria, provvederà direttamente al ripristino e/o nuova installazione del messaggio promozionale.
Art 12bis - VADEMECUM DI GESTIONE DEL MEZZO E PROCEDURE CONNESSE AL CONTRATTO DI COMODATO
Allegato al presente contratto di comodato d’uso e parte integrante dello stesso, è contemplato uno specifico allegato denominato “Vademecum di gestione del mezzo e procedure connesse al contratto di comodato”, detto allegato si compone di 1) premessa 2) Norme generali per i servizi tecnici amministrativi 3) Consegna e riconsegna del veicolo 4) Obblighi dell’utilizzatore del veicolo, l’Ente farà specifico riferimento, circa i propri obblighi di comportamento nell’utilizzo del mezzo in comodato, a tale allegato oltre che, al precedente art 12 del presente contratto.
Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PRESA VISIONE PER ACCETTAZIONE
Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente Contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del Contratto.
Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., si conviene espressamente che il presente contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il comodatario utilizzi il bene per un uso diverso da quello pattuito.
Art. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Art. 16 – COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo sopra indicato delle Parti.
Art. 17 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente Contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Reggio Xxxxxx.
Art. 18 – DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO
Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
Art. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto a , il
L’ENTE BENEFICIARIO
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 17;
L’ENTE BENEFICIARIO
PRESA VISIONE PER ACCETTAZIONE
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
Europa Servizi S.p.A.
Numero Verde 800 236482
(allegato A)
PROGETTO MOBILITA’ GRATUITA PER L’AMBITO DISTRETTUALE DI TARCENTO
• La società Europa Servizi SpA propone alla Spett. Amministrazione Comunale la fornitura in comodato gratuito per 8 anni di un veicolo attrezzato per la mobilità di cittadini diversamente abili. Il veicolo corrisponde ad un o
veicolo simile, alimentato a ………………….. attrezzato per il trasporto di n. …….
carrozzelle.
• Il veicolo sarà consegnato in funzione delle adesioni che perverranno da parte degli operatori economici del territorio, come regolato dal contratto di adesione (Allegato B).
• La sensibilizzazione degli operatori del territorio avverrà unicamente tramite personale selezionato delle società del nostro gruppo.
• La fornitura del mezzo, con sottoscrizione del contratto di comodato gratuito per 8 anni, avverrà, a copertura avvenuta delle adesioni, da parte della scrivente o di una delle due società partner del progetto, concordando le modalità e la data della cerimonia di consegna con i referenti della pubblica amministrazione.
• Elenchiamo gli step necessari all’attivazione e realizzazione del progetto che, come previsto dal contratto preliminare (Allegato B), verranno realizzati anche per il secondo periodo:
- Step 1: Xxxxxxxx Xxxxxx – allegato fac-simile;
- Step 2: Sottoscrizione del Contratto per il Progetto Mobilità Gratuita – Allegato B;
- Step 3: Invio da parte di Europa Servizi delle lettere di presentazione alle attività economiche del territorio – allegato fac-simile.
- Step 4: Convocazione della Conferenza Stampa, per la presentazione del Progetto da parte del Comune e inserimento del comunicato nel sito internet del Comune.
Al raggiungimento della copertura minima prevista dal contratto, saranno concordate con l’Amministrazione Comunale le modalità e la data per la prevista consegna con cerimonia.
- Step 5: Sottoscrizione del Contratto di Comodato (Allegato C) e Cerimonia di consegna.