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Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N.388/2000 – EDIZIONE 9 – ID 2092
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇.▇▇; ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇; ▇▇▇.▇▇▇.▇▇
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.
*** CHIARIMENTI
1) Domanda
La procedura in oggetto deve essere considerata come un’unica procedura di gara suddivisa in 15 Lotti oppure 15 procedure a sé stanti (quindi 15 diverse gare), in relazione alle quali verranno sottoscritte 15 diverse Convenzioni?
Risposta
Al riguardo si precisa che saranno stipulate 15 diverse Convenzioni. Ciascun concorrente potrà decidere di partecipare ad un solo lotto, a più lotti, o a tutti i lotti.
2) Domanda
Confermate che le Fonti relative ai 15 Lotti sono tra loro identiche? confermate quindi che non vi sono differenze tra i Disciplinari, i Capitolati, i relativi allegati e i format di documenti presenti nella cartella Fonti dei 15 Lotti?
Risposta
La documentazione di gara (Disciplinare, capitolato, etc.) è unica per tutti i lotti. Le specifiche relative a ciascun lotto, ove presenti, sono evidenziate all’interno della documentazione medesima.
3) Domanda
Confermate che all’interno della documentazione amministrativa non dovrà essere presentato il documento “AVCPASS”?
Risposta
Si conferma. Si veda quanto chiarito al riguardo al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara.
4) Domanda
Ai fini della presentazione delle eventuali giustifiche di gara, potete cortesemente specificare:
a) Spese di stipula e registrazione della Convenzione;
b) Spese di Segreteria.
c) I costi della manodopera stimati in € 36.878,00 annui s’intendono per ciascun Lotto o complessivi per i 15 Lotti?
Risposta
a) 1 marca da bollo ogni 100 righe, salvo altre spese da verificare all’atto della stipula/registrazione.
b) Le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell’Avviso di aggiudicazione (cfr. paragrafo 22.4 del Disciplinare di gara), salvo altre spese da verificare all’atto della stipula/registrazione. Si veda inoltre successiva risposta alla domanda n.9.
c) I costi della manodopera s’intendono per ciascun lotto.
5) Domanda
Si richiede di confermare che la commissione a carico degli esercenti debba intendersi comprensiva di eventuali servizi facoltativi aggiuntivi diretti, indiretti, e/o accessori (es. pagamenti veloci, pubblicità ecc …), e che, pertanto non sarà ritenuto ammissibile giustificare la congruità dell'offerta con ulteriori iniziative imprenditoriali correlate all'appalto.
Risposta
Si precisa che nel presente appalto, come espressamente indicato al paragrafo 21 del Disciplinare di gara, non è prevista l’offerta di alcun servizio aggiuntivo/variante ammessa (cfr. Determinazione n. 5 del 20 ottobre 2011 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) e pertanto non sarà ammesso per dimostrare la congruità dell’offerta economica presentata da ciascun offerente nessun utile derivante dalla vendita dei cd. servizi aggiuntivi/varianti. Si precisa infine che i progetti tecnici (cfr. Criteri PT7, PT8, PT9 del Disciplinare di gara), eventualmente offerti in gara, non sono da trattare come servizi aggiuntivi a cui collegare eventuali ulteriori utili derivanti dalla vendita del servizio di cui trattasi. Al riguardo si rimanda all’allegato 12 “Schema di giustificativi”.
6) Domanda
Confermate che la fee connessa alla transazione elettronica per l’utilizzo del POS e il costo del canone POS non sono considerati servizi aggiuntivi e quindi non rientrano nella commissione percentuale offerta e sono quindi ammissibili in sede di giustifica dell’offerta presentata?
Risposta
La fee connessa alla transazione elettronica ed il costo del canone POS sono ricompresi nella Commissione richiesta all’esercente (o anche sconto incondizionato), offerta in sede di gara [rif. par 5.2 lett. d) del Capitolato tecnico].
7) Domanda
Relativamente alla forma di Partecipazione, in caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, è consentito:
a. all’ operatore X, per la partecipazione ad uno o più Lotti, dimostrare il possesso dei requisiti di Capacità Economico – Finanziaria ex art. 7.2 lett. c) del Disciplinare avvalendosi dei requisiti dell’operatore Y e, contemporaneamente, all’operatore Y, che ha prestato il suddetto requisito, partecipare ad uno o più Lotti diversi rispetto a quelli per i quali ha prestato il requisito all’operatore X?
b. all’ operatore X partecipare ad uno o più Lotti come operatore singolo con requisiti propri e contemporaneamente partecipare ad altri Lotti sempre come operatore singolo ma avvalendosi di requisiti dell’operatore Y?
Risposta
Con riferimento a quanto richiesto alle specifiche domande di cui alla lettera a) e b) si chiarisce quanto segue:
- relativamente alla domanda sub a) si conferma. È possibile che la società ausiliaria partecipi in qualità di concorrente a lotti diversi rispetto a quelli ai quali partecipa la società ausiliata alla quale ha prestato in avvalimento i requisiti di capacità economico finanziaria;
- relativamente alla domanda sub b) si conferma. Si tenga, tuttavia, presente che, come espressamente indicato al paragrafo 8 del Disciplinare di gara “non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto (…)” e che “il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti.”
8) Domanda
All’art. 1.3 del Capitolato “Importi e quantitativi della Convenzione”, vengono indicati analiticamente i numeri dei buoni pasto per Lotto. Tali quantitativi sono stati calcolati dividendo gli importi massimi indicati in Tabella per il Valore nominale dei buoni pasto pari ad € 3,00. Ai fini della formulazione di eventuali giustifiche di gara bisogna tenere conto di questo valore medio del buono pasto (€ 3,00) oppure è consentito considerare un valore medio probabilmente maggiormente rispondente all’effettiva disponibilità del personale dipendente delle P.A. (pari ad € 6,00 – € 7,00)?
Risposta
Ai fini della formulazione di eventuali giustificativi e più in generale ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione dell’offerta, il concorrente non è tenuto a considerare come valore medio del buono pasto il taglio da 3 euro. Il concorrente sulla base delle proprie valutazioni potrà considerare il valore medio che più ritiene “rispondente all’effettiva disponibilità del personale dipendente delle P.A.”.
9) Domanda
Relativamente alle spese pubblicazione, indicate in € 4.000, tale importo deve considerarsi da suddividere proporzionalmente tra i 15 lotti in relazione al relativo valore? Diversamente come va calcolato?
Risposta
Si. Come espressamente indicato al paragrafo 22 del Disciplinare di gara le spese relative alla pubblicazione – il cui importo presunto è pari a € 4.000,00 – saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
10) Domanda
Nell’art. 6 del Disciplinare è riportato: “La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.” Confermate che a tali fine è sufficiente la previsione ex punto 14 della Domanda di Partecipazione e non è necessario pertanto un ulteriore documento da inserire nella Busta Amministrativa?
Risposta
Si conferma.
11) Domanda
Confermate che le dichiarazioni contenute nei Modelli allegati alle Fonti non devono essere riportate su carta intestata dell’operatore economico partecipante?
Risposta
Il Disciplinare sul punto non fornisce alcuna indicazione, lasciando libero il concorrente di presentare o meno su carta intestata le dichiarazioni di cui ai facsimile allegati.
12) Domanda
Relativamente alla comprova dell’avvenuto pagamento del Bollo, confermate che sia sufficiente allegare la copia informatica dell’F23 e che quindi non sia necessaria l’autodichiarazione di conformità all’originale della predetta copia informatica?
Risposta
Si conferma. Come espressamente indicato al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara a comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica del modello F23.
13) Domanda
Confermate che per determinare il punteggio dell’offerta economica bisogna dividere la % di sconto offerta per 100 e moltiplicare per il punteggio massimo?
Risposta
Si conferma. A sistema dovrà essere imputato il valore numerico corrispondente alla percentuale che si intende offrire.
14) Domanda
Confermate che i 15 pt non vengono assegnati all’offerta migliore tra quelle formulate?
Risposta
Il quesito non è chiaro; si evidenzia comunque che il punteggio economico verrà attribuito nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 17.3 del Disciplinare di gara, senza riparametrazione.
15) Domanda
Relativamente all’offerta economica ed alla relativa attribuzione dei punteggi, confermate che la formula è la seguente: X=(Sconto Offerto/100)*15 ?
Risposta
Si conferma. Si veda la risposta alla domanda n.13.
16) Domanda
La singola amministrazione potrebbe decidere di utilizzare il servizio BPE per attivare tipologie di servizio differenti da quella ad oggetto dell’appalto, ad esempio il servizio di buono pasto non cumulabile?
Risposta
Non è possibile. Il servizio che le Amministrazioni potranno richiedere è esclusivamente quello descritto nella documentazione pubblicata.
17) Domanda
All’art. 7.2 lett. c) “Requisiti di Capacità economica e finanziaria”, viene richiesto, ai fini della partecipazione alla procedura de quo, un:
“Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a (IVA esclusa): - Lotto 1: euro 23.904.280,00 - Lotto 2: euro 13.908.000,00 - Lotto 3: euro 10.806.250,00 - Lotto 4: euro
12.912.970,00 - Lotto 5: euro 9.262.500,00 - Lotto 6: euro 10.806.250,00 - Lotto 7: euro 48.687.500,00 - Lotto 8: euro
13.288.030,00 - Lotto 9: euro 35.708.220,00 - Lotto 10: euro 12.359.500,00 - Lotto 11: euro 6.932.720,00 - Lotto 12:
euro 16.836.280,00 - Lotto 13: euro 8.312.500,00 - Lotto 14: euro 6.412.500,00 - Lotto 15: euro 7.362.500,00.
Per “fatturato specifico medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo l’importo del fatturato realizzato complessivamente dal concorrente nel settore di attività negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato specifico medio annuo = fatturato specifico complessivo degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili diviso 3).
Il settore di attività è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (sia cartacei che elettronici).
Tale requisito è richiesto in attinenza e proporzione all’oggetto dell’appalto, avuto riguardo all’interesse di ▇▇▇▇▇▇ ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. Nello specifico, attesa la particolare natura delle prestazioni inerenti al servizio richiesto, il requisito di fatturato è commisurato all’attività di emissione di buoni pasto al fine di selezionare operatori economici in possesso di esperienza specifica nell’erogazione delle prestazioni medesime.
…
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, alternativamente: - mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf; - mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente.
…
“In virtù del suddetto “interesse di Consip ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”, del principio del favor partecipationis nonché della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (per tutte C.d.s. Sez. V, n. 6963/2018, Sez. V, n.2098/2015 resa su identica norma – art. 41 D. Lgs. 163/2006) che interpreta la disposizione della norma contenuta nell’art. 83 comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016 con riguardo alla definizione oggettiva del parametro del fatturato specifico che la Stazione Appaltante è legittimata a richiedere agli operatori economici ai fini della loro ammissione alla procedura di gara ad evidenza pubblica in oggetto, nel senso che il fatturato specifico debba essere riferito non a prestazioni identiche e/o coincidenti ma, anche ai fini proconcorrenziali, come riferito allo specifico settore di attività, confermate che possano essere ricompresi nei fatturati specifici spendibili quelli pertinenti e/o derivanti delle attività che sono direttamente e/o funzionalmente collegate con l’emissione dei buoni pasto, e cioè i servizi accessori a quella, concorrendo anch’essi a comprovare la capacità tecnica (oltre a quella economico – finanziaria) dell’operatore economico ?
Risposta
No. Il settore di attività è il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (sia cartacei che elettronici), così come indicato nel Disciplinare di gara all’art. 7.2 lett. c) “Requisiti di Capacità economica e finanziaria”.
18) Domanda
In relazione a quanto previsto dal paragrafo 5.2, lett. c), del Capitolato Tecnico, “Obblighi relativi alla gestione delle fatture ed al pagamento agli esercenti”, ai sensi del quale “Sono vietati i fenomeni di retrocessione della Commissione, caratterizzati da connessione con la Convenzione Consip, per tali dovendosi intendere le attività tese a ottenere l’automatica riduzione, in funzione dei buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti, rispetto a quanto offerto in gara”, a) con specifico riferimento all’inciso “per tali dovendosi intendere”, si chiede di confermare che esso ricomprende tutti i “fenomeni di retrocessione della Commissione, caratterizzati da connessione con la Convenzione Consip”, indipendentemente dal fatto che l’ammontare della riduzione sia determinato in funzione del numero di buoni pasto, oggetto della presente Convenzione, ritirati dagli Esercenti.
A titolo di esempio: ammontare della riduzione determinato in funzione del numero di transazioni effettuate, a prescindere dal numero di buoni pasto sottesi alle stesse (es. 1 lettura su pos di 3 buoni pasto, oppure la fruizione di 1 servizio di somministrazione dietro presentazione di 3 buoni pasto);
b) con specifico riferimento all’inciso “attività tese a ottenere l’automatica riduzione (…) dello sconto incondizionato”, si chiede di confermare che siano da intendersi vietate anche quelle attività che riconoscano la riduzione dello sconto incondizionato previa successiva specifica accettazione, in forma esplicita e/o per fatto concludente, da parte dell’Esercente, sulla base di un impegno assunto dall’Emettitore di buoni pasto. Fattispecie, che, nella sostanza, non garantirebbe una “automatica riduzione” in assenza di una accettazione da parte dell’Esercente.
Risposta
Con riferimento all’inciso - par. 5.2 lett. c) del Capitolato tecnico –“[…]Sono vietati i fenomeni di retrocessione della Commissione, caratterizzati da connessione con la Convenzione Consip, per tali dovendosi intendere le attività tese a ottenere l’automatica riduzione, in funzione dei buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti, rispetto a quanto offerto in gara”, si intende qualsiasi forma di retrocessione della commissione/sconto incondizionato, offerta in gara, direttamente dipendente dal ritiro dei buoni pasto relativi alla Convenzione Consip Buoni pasto ed. 9.
19) Domanda
Sempre in relazione a quanto previsto dal paragrafo 5.2., lett. c) del Capitolato Tecnico, in forza del quale “Sono vietati i fenomeni di retrocessione della Commissione, caratterizzati da connessione con la Convenzione Consip, per tali dovendosi intendere le attività tese a ottenere l’automatica riduzione, in funzione dei buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti, rispetto a quanto offerto in gara”:
a) si chiede di confermare che agli Esercizi convenzionati non potranno essere proposti accordi, anche accessori, che prevedano ulteriori compensi, determinabili in funzione del numero di buoni pasto ritirati e/o del loro valore facciale e/o del valore complessivo delle transazioni effettuate, che comportino la sostanziale retrocessione di una percentuale della Commissione offerta in gara, con qualunque modalità (es. retro fatturazione, remunerazione di servizi di varia natura – quali a titolo indicativo: pubblicità, marketing, messa a disposizione di spazi, promozione, incentivazione … etc.
–, premi di quantità o di valore);
b) si chiede inoltre di confermare che il suddetto divieto opera anche in presenza di accordi tra Fornitore ed Esercenti che prevedano la retrocessione della Commissione in funzione del totale dei buoni pasto ritirati e, pertanto, non specificamente riferibili alla sola Convenzione Consip BP9;
c) conseguentemente al quesito b), si chiede di chiarire se il suddetto divieto implichi che, in concreto, si renderà necessario lo scomputo dei buoni pasto oggetto della presente Convenzione dal totale dei buoni pasto ritirati dall’Esercente, al fine di determinare quanto spettante a quest’ultimo a titolo di “retrocessione”.
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda 18.
20) Domanda
Nell’eventualità in cui dovesse essere attivata la procedura di verifica di anomalia dell’offerta, di cui all’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016, si chiede di chiarire quale documentazione verrà richiesta al fine di verificare se vi siano accordi con gli Esercenti, anche accessori, che prevedano la retrocessione della Commissione dichiarata in gara e che, dunque, incidano sulla sostenibilità economica del servizio strutturato dalla Società emettitrice.
Risposta
I fenomeni di retrocessione della commissione, caratterizzati da connessione con la Convenzione Consip Buoni pasto ed. 9, sono vietati, così come precisato al par. 5.2 lett. c) del Capitolato tecnico. Per quanto riguarda la documentazione da produrre ai fini della verifica della sostenibilità economica della commessa, nell’allegato 12 del Disciplinare di gara sono riportate le istruzioni operative e la documentazione a supporto da produrre.
21) Domanda
In ragione del divieto di porre in essere fenomeni di retrocessione della Commissione, di cui al paragrafo 5.2, lett. c), del Capitolato Tecnico:
a) si chiede di chiarire se lo “Addendum al contratto di convenzionamento” conterrà una dichiarazione del Fornitore aggiudicatario concernente l’insussistenza di accordi con l’Esercente che comportino la sostanziale retrocessione di una parte della Commissione offerta in gara o se il Fornitore dovrà comunque consegnare a Consip un’apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l’insussistenza dei suddetti accordi, sia in via diretta che tramite terzi;
b) conseguentemente al quesito a), si chiede di chiarire se, nel caso in cui, in sede di “verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della Convenzione”, fosse riscontrata la falsità della suddetta dichiarazione, ciò implicherà la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare la Convenzione.
Risposta
Secondo quanto riportato al paragrafo 5.2 lett. c) del Capitolato tecnico “sono vietati i fenomeni di retrocessione della Commissione […]. Tali fenomeni costituiscono violazione del disposto contrattuale”. I contenuti minimi dell’Addendum sono riportati al par. 8.1 del Capitolato tecnico e sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo. Nel predetto paragrafo è precisato anche che il facsimile di ▇▇▇▇▇▇▇▇ sarà inviato dalla Consip unitamente alla Comunicazione inerente la graduatoria provvisoria di merito. Si precisa inoltre che, ferme tutte le azioni volte a verificare il rispetto del disposto contrattuale nonché tutte le conseguenze connesse in caso di riscontrata violazione dello stesso, in fase di esecuzione contrattuale, sono previste le verifiche ispettive relative, tra l’altro, al rispetto della percentuale di commissione offerta in gara (rif. par. 8.2.3 del Capitolato tecnico). Inoltre è prevista la presentazione di una
dichiarazione del Fornitore, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale il legale rappresentante attesti, tra gli altri, che non sono stati posti in essere fenomeni di retrocessione della Commissione.
22) Domanda
Nell’eventualità in cui dovesse essere attivata una “verifica ispettiva relativa al rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di Commissione”, ai sensi del paragrafo 8.2.3. del Capitolato Tecnico, si chiede di confermare che Consip verificherà altresì il rispetto dell’obbligo di non porre in essere fenomeni di retrocessione della Commissione, di cui al paragrafo 5.2, lett. c), del Capitolato Tecnico.
In caso di conferma, si chiede inoltre di chiarire quale documentazione verrà eventualmente richiesta al fine di verificare il rispetto del suddetto obbligo.
Risposta
Vedasi risposta alla domanda n.21.
23) Domanda
Si chiedono chiarimenti in ordine ai provvedimenti che ▇▇▇▇▇▇ adotterà nei confronti dell’eventuale Fornitore che dovesse risultare inadempiente rispetto all’obbligo di non porre in essere fenomeni di retrocessione della Commissione, di cui al paragrafo 5.2, lett. c), del Capitolato Tecnico.
Si chiede inoltre di confermare che il suddetto inadempimento può essere causa di risoluzione di diritto della Convenzione.
Risposta
Vedasi risposta alla domanda n.21.
24) Domanda
In relazione al paragrafo II.2.7) del Bando di gara, relativo alla “Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro”, nella parte in cui, dopo aver indicato “Durata in mesi: 18”, precisa che “La durata della Convenzione è di 12 mesi”, in contrasto, tra l’altro, con quanto previsto dal Disciplinare, paragrafo 4.1, e dal Capitolato Tecnico, paragrafo 1.4., si chiede di confermare che il riferimento ai 12 mesi costituisce un mero refuso e che la durata della Convenzione è di 18 mesi, decorrenti dalla data di attivazione.
Risposta
Si conferma, trattasi di refuso. La durata della convenzione è di mesi 18, così come riportato in tutte i documenti di gara richiamati nel quesito.
25) Domanda
Con riferimento al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico che, al fine di consentire a Consip di monitorare il rispetto dei valori soglia di 0,50 nel rapporto tra attività e passività correnti e di 0,70 nel rapporto tra crediti e debiti generati dalla fornitura, nonché dell’obbligo di risultato operativo di commessa positivo, prevede che “due volte l’anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale (…) il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) e resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000”, e considerato che soltanto le società quotate in mercati regolamentati hanno l’obbligo di redigere bilanci semestrali, si chiede di chiarire: (i) se, (ii) ed eventualmente
sulla base di quale documentazione contabile, il Fornitore privo di bilancio semestrale dovrà rendere la suddetta dichiarazione infrannuale.
Si chiede inoltre di chiarire quale documentazione, in luogo del bilancio semestrale, verrà eventualmente richiesta da ▇▇▇▇▇▇ a comprova di quanto dichiarato dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società.
Risposta
Poiché sussiste l’obbligo della certificazione del bilancio, ai sensi dell’art. 144 del codice, come previsto al paragrafo 5.7 del Capitolato tecnico, può essere richiesto al Revisore incaricato della Certificazione del bilancio di rilasciare apposita dichiarazione attestante il valore soglia riferito all’indice richiesto, anche su base semestrale (vedasi anche risposta alla domanda 42). La società di revisione nella dichiarazione infrannuale dovrà indicare la documentazione, eventualmente alternativa al bilancio semestrale, sulla base della quale rilascia la predetta dichiarazione (es. contabilità gestionale interna). Tale documentazione potrà essere eventualmente richiesta da ▇▇▇▇▇▇ ai fini della comprova di quanto dichiarato.
26) Domanda
Con riferimento al paragrafo 5.7 del Capitolato Tecnico, nella parte in cui prevede l’obbligo di redigere un Prospetto di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, si chiede di precisare nel dettaglio quali ricavi, costi e correlati crediti e debiti generati dalla fornitura dovranno essere indicati nel sopra citato Prospetto.
Risposta
Come riportato al paragrafo 5.7 lett.b), […] “Il prospetto di rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”. Resta inteso che per quanto riguarda costi e ricavi dovranno essere considerati quelli di pertinenza della Commessa, così come individuati dalla contabilità di gestione del Fornitore, inoltre per quanto riguarda crediti e debiti dovranno essere seguite le indicazioni di cui alla lett. a) del medesimo paragrafo 5.7.
27) Domanda
In merito a quanto indicato nell’art. 21 delle “Condizioni Generali” e, nello specifico, circa l’impegno del Fornitore “ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, si mette in evidenza che le Società di emissione di buoni pasto in genere, nell’esercizio della loro attività, si configurano come Titolari del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari, intendendosi per Titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Pertanto, si ritiene che il Fornitore non possa considerarsi Responsabile del trattamento, definito come “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto:
- non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente;
- nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio;
- non esegue trattamenti su commissione;
- nell’elaborazione e gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il Cliente abbia dato istruzioni a questo proposito;
- i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente;
- ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposto a un controllo da parte del Cliente.
In considerazione di quanto sopra, si chiede di confermare che il Fornitore, in occasione della sottoscrizione della Convenzione, potrà essere qualificato come Titolare dei dati anziché come Responsabile Esterno del Trattamento.
Risposta
Non si conferma. Come indicato nell’art. 21, comma 6 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione “Ove applicabile, in ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.”. L’eventuale nomina a Responsabile del Trattamento dei dati è rimessa, dunque, alle singole Amministrazioni contraenti.
28) Domanda
Si chiede conferma che non vi saranno costi di segreteria per la stipula della Convenzione in quanto verrà stipulata in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Risposta
Si rimanda alla risposta alle domande 4 e 9.
29) Domanda
Si chiede conferma dell’importo delle spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento stimate in € 4.000,00.
Risposta
Vedasi risposta alla domanda 9.
30) Domanda
Ai fini della presentazione della Cauzione Provvisoria:
a) Di confermare l’applicazione del nuovo schema tipo 1.1 approvato con D.M. 123/2004 - aggiornato al D.M. 31/2018 e pertanto, si chiede di confermare che sia l’impegno al rilascio della cauzione definitiva, sia l’impegno a rinnovare la sua validità possano essere contenuti all’interno della cauzione medesima (come previsto dal nuovo schema tipo);
b) Relativamente alla rinuncia della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, si chiede di confermare che sia sufficiente indicare quanto previsto all’art. 4 del nuovo schema tipo sopra citato e precisamente “Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, cod. civ.” senza l’inserimento della frase “volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore” come da voi invece indicato negli atti di gara (tale dicitura non è presente nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018) e specificando, per quanto concerne l’art. 1957, il comma 2 (specifica contemplata nello schema tipo 1.1. D.M. 31/2018).
Risposta
a) Si conferma.
b) Non si conferma. La garanzia fideiussoria dovrà contenere tutto quanto espressamente indicato al par. 10 del Disciplinare di gara.
31) Domanda
Con riferimento al Documento DGUE (art. 14.2 del Disciplinare di gara) si chiede conferma che nella Parte IV Criteri di Selezione non debba essere compilata la sezione C.
Risposta
Si conferma. Si precisa che con riferimento al possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3 del Disciplinare di gara andrà compilata la sezione D della parte IV del DGUE.
32) Domanda
Si segnala la presenza di errori nel disciplinare indicati con la seguente dicitura “Errore. L’origine riferimento non è stata trovata” nelle pagine n. 33, 42, 43, 44, 45.
Risposta
Di seguito i riferimenti richiesti:
a) pag. 33, par.15 IV alinea: […] “di cui al successivo punto 17.1”
b) pag. 42, par. 17.4 V alinea: […] “di cui alla tabella al par. 17.1”
c) pag.43, par. 17.4. Per comodità di lettura si riporta l’intero capoverso: “Il Punteggio Economico attribuito a ciascun concorrente è ottenuto come prodotto del coefficiente attribuito secondo quanto specificato al par.
17.3 per il relativo punteggio massimo di cui al par. 17.1 del presente disciplinare. I valori così ottenuti saranno arrotondati alla terza cifra decimale”
d) pag. 44 par. 20 IV capoverso lett. c). Per comodità di lettura si riporta l’intero capoverso: “c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, lo sconto offerto sul valore nominale del buono pasto. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17”.
e) pag.45 par. 20 penultimo capoverso: “che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 21”.
33) Domanda
All’art. 8.1.1 del Capitolato Tecnico è indicato “controllo sulla presenza di almeno numero 3 Esercizi per ciascuna regione relativamente agli Esercizi convenzionati nei lotti 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14 e 15 (rif. Paragrafo 4.1.1)” che risulta in contrasto
con quanto indicato all’art. 4.1.1 “relativamente ai lotti 2, 3, 4, 8, 10, 13, 14 e 15, il numero degli Esercizi da convenzionare dovrà assicurare la presenza di almeno 5 (cinque) esercizi per ciascuna regione di cui è composto il lotto”. Si chiede pertanto di confermare quale sia il numero minimo richiesto per ciascuna regione.
Risposta
Il numero minimo di esercizi da convenzionare con riferimento ai par. 4.1.1 e 8.1.1 è di 5 esercizi per Regione. Il riferimento a numero 3 esercizi contenuto nel paragrafo 4.1.1 è da considerarsi un refuso.
34) Domanda
Con riferimento al metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica si chiede di confermare che lo stesso sarà calcolato secondo il seguente criterio:
PE = Ci * 15 dove Ci = ribasso % offerto
Risposta
Si conferma. Si veda anche risposta alle domande 13, e 15.
35) Domanda
In riferimento al paragrafo 4.1.4 del Capitolato Tecnico, “Integrazione e sostituzione degli Esercizi”, ai sensi del quale “Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, dovrà garantire - su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti […] - un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto al precedente paragrafo 4.1.2 (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità).
Si chiede:
(i) di chiarire in quali limiti devono essere garantiti esercizi integrativi, ai sensi del citato paragrafo 4.1.4 del Capitolato Tecnico, considerato che quest’ultima disposizione non prevede un numero o una percentuale massima di esercizi integrativi che possono essere richiesti dalle Amministrazioni Contraenti e/o dalle singole Unità Approvvigionanti, ma che gli esercizi sono già oggetto di prescrizioni minime indicate dal paragrafo 4.1.2 lettera a) del Capitolato Tecnico migliorabili in sede di offerta;
(ii) di chiarire quali sono le ragioni che possono motivare la richiesta delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti di un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto al paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico.
Risposta
La previsione di cui trattasi, come implicitamente già chiarito nella rappresentazione della domanda stessa, si presenta come risposta a casi residuali legati ad esigenze specifiche delle singole amministrazioni. Proprio per il carattere della residualità e specificità non è stato possibile prevedere una casistica da regolamentare all’interno del par. 4.1.2. Ciò posto in riferimento al punto (i) della domanda, si precisa che non esistono limiti al numero di esercizi integrativi che ciascuna Amministrazione può richiedere.
Si precisa, altresì, che tali richieste di integrazione non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, a verificare la convenzionabilità degli esercizi richiesti, dandone adeguata comunicazione all’Amministrazione, così come regolamentato alla lettera a) del paragrafo 4.1.4.
In riferimento al punto (ii) della domanda si riportano a titolo meramente esemplificativo alcune possibili motivazioni: locali ubicati nelle adiacenze delle sedi di utilizzo, gradimento da parte degli utilizzatori, etc.
36) Domanda
Si segnala che a pag. 26 del Disciplinare è citato l’Allegato 4 che però non risulta essere presente nella documentazione di gara pubblicata sul vostro portale.
Risposta
Trattasi di mero refuso, non è previsto l’allegato 4. Gli allegati previsti sono correttamente riportati al par. 2.1.
37) Domanda
In riferimento alla formula proposta al punto 17.4 del Disciplinare per assegnare il punteggio economico siamo a chiedere:
di chiarire come verrà calcolato il punteggio, in quanto al terzo capoverso di pag. 42 e al terzo capoverso di pag.43 sono presenti errori di digitazione “ Errore. L’origine riferimento non è stata trovata”.
Risposta
Vedasi risposta alla domanda 32.
38) Domanda
Con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 15 del Disciplinare "Contenuto della Offerta tecnica" si chiede di confermare che:
(a) la dichiarazione d’offerta e (b) le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta “sezione criteri tabellari" non sono generati attraverso il sistema (cosi come invece avviene per l'offerta economica), bensì vanno redatti separatamente (barrando la scelta del criterio corrispondente per i criteri tabellari), firmati digitalmente e caricati sul sistema nell'apposita sezione "offerta tecnica".
Risposta
Si conferma. Al riguardo si rimanda ai par.12 e 15 del Disciplinare di gara.
39) Domanda
In relazione a quanto riportato nell’All. 7 a pag. 3 “Complessivamente detti progetti (criteri 7,8,9) – riportante tutte le sezioni indicate nel richiamato Schema di risposta – deve essere contenuto entro le 30 (trenta) facciate/slides e deve essere presentato su fogli singoli di formato DIN A4 o su PowerPoint, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle facciate/slide (es. 1 di 30) ed ogni paragrafo deve riportate una numerazione progressiva.” Si chiede di chiarire se il limite delle 30 pagine è da intendersi per singolo progetto tecnico o è relativo ai 3 progetti considerati cumulativamente (7, 8 e 9).
Risposta
Il limite di 30 pagine è relativo ai 3 progetti considerati cumulativamente.
40) Domanda
Il capitolato tecnico definisce “rappresentante del titolare dell’esercizio” abilitato alla sottoscrizione dell’addendum il soggetto munito dei poteri di rappresentanza ai sensi dell’art. 1387 c.c. nonché i soggetti indicati dagli artt. 2203 -2213
c.c. (institori, procuratori e commessi alle vendite). Si chiede in proposito se tutti i soggetti indicati dalle norme suindicate possano validamente sottoscrivere l’addendum.
Risposta
Si conferma. Gli institori, i procuratori e i commessi agli affari e alle vendite devono ritenersi soggetti autorizzati a sottoscrivere l’Addendum.
41) Domanda
In relazione a quanto indicato dal Disciplinare al paragrafo 3 "Oggetto della convenzione, importo e suddivisione in lotti", si chiede:
a) di confermare che la stima dei costi della manodopera necessari per l'esecuzione dell'appalto sia pari a €
36.878,00 annui per ciascun lotto;
b) di dettagliare tale stima in termini di risorse potenzialmente necessarie per l'esecuzione dell'appalto.
Risposta
a) ▇▇▇▇▇▇ risposta alla domanda 4.
b) La stima del numero di risorse è valutata dal concorrente in funzione delle ore lavorate per risorsa.
42) Domanda
Alla pag. 36 del Capitolato tecnico – La necessità di un bilancio semestrale approvato -punto 5.7 – lett. A) secondo capoverso - si legge:
“Consip monitora tale indice, verificando che lo stesso, per tutta la durata dell’esecuzione contrattuale, non sia inferiore al predetto valore soglia. A tal fine, due volte l’anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula della Convenzione, il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione) e resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il valore soglia riferito all’indice. richiesto. Consip si riserva di richiedere documentazione a comprova di quanto dichiarato.”
Con la locuzione “A tal fine, due volte l’anno sulla base del bilancio semestrale ed annuale, a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula della Convenzione (omissis)” Codesta Società sembra istituire un obbligo non presente nella legge. E’ infatti non controverso che l’amministratore delegato di una S.p.A. (art. 2381 c. 5 c.c.) ed anche di una s.r.l. a seguito della modifica recata all’art. 379 u.c. dal D.Lgs 14/2019, debba riferire al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale secondo le periodicità imposte dallo statuto e, comunque, ogni sei mesi. Il medesimo obbligo non è invece previsto per il caso di amministratore unico. Si evidenzia inoltre che, quand’anche l’amministratore unico predisponesse un bilancio atto a comunicare i dati richiesti, esso non risulterebbe comunque approvato da alcun organo sociale.
Voglia pertanto ▇▇▇▇▇▇ chiarire la portata della propria affermazione e fornire opportune istruzioni operative.
Risposta
Si chiarisce che l’inciso “a decorrere dal primo bilancio (semestrale o annuale) approvato dopo la stipula della Convenzione” si riferisce al primo documento contabile disponibile dopo la stipula. Pertanto in mancanza di bilancio semestrale si farà riferimento al bilancio annuale. Vedasi anche risposta alla domanda 25.
43) Domanda
Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato Tecnico. Il paragrafo cui si fa riferimento è: rubricato:
“b) -Obbligo di contabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70.”
Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, in primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la richiesta di rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al QUESITO n.6 [leggasi 42], non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto.
Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi:
- Obbligo di contabilità separata. ▇▇▇▇ si vuole intendere con questa locuzione? Quali sono le scritture che viene chiesto di avere in forma separata? L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in appositi conti (di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria.
Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, nell’ambito dei pubblici, CONSIP (nelle diverse edizioni) e non CONSIP.
I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, il tutto con ulteriori oneri bancari a carico della società emettitrice di buoni pasto.
Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, posto che qualsiasi richiesta sia fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera di un effettivo beneficio in termini di “controllo dell’appalto” da parte di CONSIP.
Ulteriore approfondimento merita il richiesto indice di 0,70 quale rapporto tra crediti e debiti generati dalla fornitura. Alle pagine 36/37 del Capitolato Tecnico si: legge:
“Il prospetto di rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura.”
Risulta utile che Codesta Consip fornisca istruzioni sulla determinazione della “quota dei costi operativi” da considerare per la determinazione del “risultato operativo di commessa”.
Risulta indispensabile comprendere quale sia la modalità di determinazione dell’indice di 0,70.
Esistono momenti della commessa nei quali un tale valore non è ottenibile, o perché la commessa è in fase di avvio o perché la medesima è al suo termine. Ma, a prescindere da tali momenti, l’indice richiesto potrebbe non essere rispondente al dato richiesto per effetto delle modalità gestionali di incasso da parte della società emettitrice: si pensi alla cessione pro-soluto dei crediti della commessa. In un tale caso, non prevedendo nella determinazione dell’indice la rilevanza delle disponibilità liquide dell’impresa, si correrebbe il rischio di non soddisfare l’indice di 0,70 malgrado ampie disponibilità sui conti correnti della. concorrente.
Per tutto quanto sopra, si invita Codesta CONSIP a voler meglio definire:
a) Significato e portata della locuzione “contabilità separata”;
b) Contenuto del prospetto di “Rendicontazione Specifica”;
c) Modalità di determinazione della “quota dei costi operativi”;
d) Indicazioni relative alla gestione finanziaria della commessa, poste le segnalate difficoltà a separare i flussi relativi a tipologie diverse di Buoni Pasto;
e) Elementi che compongono il numeratore ed il denominatore per la determinazione dell’indice di 0,70.
Risposta
Con riferimento alle lettere a), b) si precisa che per contabilità separata e rendicontazione specifica si intende la rilevazione contabile del dettaglio di costi e ricavi afferenti alla commessa oggetto del presente appalto. Con riferimento alla lettera c) si chiarisce che il suddetto dettaglio di costi e ricavi della commessa deve essere determinato secondo le normali prassi di contabilità gestionale adottate dalla società. Vedasi anche risposta alla domanda 26. Con riferimento alla lettera d) si chiarisce che le disponibilità finanziarie, così come indicato al par.5.7 del Capitolato tecnico, sono incluse nelle attività correnti e possono quindi andare a compensazione di eventuali crediti ceduti. Inoltre l’obbligo di rendicontazione, legato al primo bilancio approvato, garantisce i tempi tecnici sufficienti all’assorbimento di eventuali effetti legati all’avvio della commessa. Con riferimento al punto d) si rimanda al paragrafo 5.2 lett. h). Con riferimento alla lett. e) si rimanda al par.5.7 lett.a) in cui è chiarito come si calcola l’indice richiesto.
44) Domanda
In merito a quanto specificato a pag. 45 del paragrafo 20 del Disciplinare, si chiede di chiarire, in caso di parità di graduatoria finale, in quale rapporto si ponga la previsione recata dal 2° e 3° capoverso, secondo cui si procederà a dare prevalenza al concorrente che abbia ottenuto il miglior punteggio sul prezzo, ovvero in caso vi siano gli stessi punteggi parziali, mediante sorteggio in seduta pubblica, rispetto al 4° capoverso, a norma del quale si prevede invece la richiesta ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di Offerta Economica.
In merito a quanto precisato dall’ultimo capoverso di pag. 51 del paragrafo 22.1 del Disciplinare, si richiede di confermare che il termine fissato per l’attivazione della Convenzione – entro il quale andranno eseguiti gli adempimenti ivi previsti – sarà specificato da Consip a seguito della comunicazione di aggiudicazione efficace, non essendo lo stesso predeterminato dal Disciplinare né dal Capitolato, come invece avveniva per la precedente edizione BP8 (pag. 48 del paragrafo 22 del Disciplinare).
Risposta
Con riferimento al primo quesito si precisa che i seguenti periodi riportati al paragrafo 20 del Disciplinare di gara, a pag. 45 “La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili gli sconti offerti. In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite dalla Consip” devono ritenersi non apposti trattandosi di mero refuso.
Con riferimento al secondo quesito, le incombenze di cui trattasi devono essere svolte nei termini previsti per la stipula e l’attivazione della Convenzione, il cui termine sarà fornito da Consip successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace.
45) Domanda
L’art. 5.2 lettera c) del Capitolato Tecnico dispone quanto segue: “Sono vietati fenomeni di retrocessione della Commissione, caratterizzati da connessione con la Convenzione Consip, per tali dovendosi intendere le attività tese a ottenere l’automatica riduzione, in funzione dei buoni pasto ritirati, dello sconto incondizionato applicato agli esercenti, rispetto a quanto offerto in gara”. A tal riguardo, si prega di confermare che: a) sono vietati gli accordi sottoscritti contestualmente, o in momenti antecedenti o successivi, al modello di convenzione tra l’operatore economico e gli esercenti implicanti la parziale restituzione/ristorno di importi dall’operatore agli esercenti e/o l’ulteriore integrazione di servizi in aggiunta agli sconti praticati dagli esercenti all’operatore economico, sotto qualunque forma; b) sono vietati fenomeni di retrocessione inseriti nell’ambito di accordi di cui al punto a) che precede, anche solo parzialmente connessi con la Convenzione Consip; quali, a titolo di esempio non esaustivo, accordi di meccanismi che prevedano condizioni di favore o retrocessione applicati su volumi di fatturato anche o solo generati da altri utilizzatori estranei alla convenzione Consip presso il medesimo esercente.
Risposta
Al riguardo si chiarisce che ▇▇▇▇▇▇ potrà verificare esclusivamente il rispetto degli impegni contrattuali instauratisi per effetto della Convenzione Consip BP ed. 9. Ciò premesso vedasi risposta alle domande da n.18 a n.23.
46) Domanda
È coerente con la disciplina di gara, che vieta espressamente fenomeni di retrocessione della Commissione di cui all’art.
5.2 lettera c) del Capitolato Tecnico, la previsione di vantaggi economici gratuiti agli esercizi convenzionati, crescenti in funzione dei buoni pasto elettronici accettati, di cui all’allegato 7, Par. 2 Progetto Tecnico 2?
Risposta
La previsione di cui all’allegato 7, par. 2 del Progetto tecnico non può concretizzarsi in fenomeni di retrocessione vietati ai sensi del par. 5.2, lett. c), del Capitolato Tecnico. Conseguentemente, sarà possibile offrire servizi che riconoscano, anche in funzione dei buoni pasto ritirati, vantaggi economici all’esercente, purché tali vantaggi non siano da quest’ultimo ottenuti secondo un immediato automatismo. Tale immediato automatismo si configura quando il vantaggio economico, quindi la certezza della riduzione della commissione (sicura e inevitabile), è legato esclusivamente al numero dei buoni ritirati (prescindendo dall’eventuale concretizzarsi di ulteriori e diverse condizioni).
47) Domanda
In caso di risposta affermativa alla domanda che precede, si chiede di confermare che tale meccanismo rappresenti una forma lecita di retrocessione della Commissione applicata in funzione del numero (dunque valore economico) dei soli buoni pasto elettronici accettati, tale da costituire un’eccezione al divieto previsto dall’art. 5.2 lettera c) del Capitolato Tecnico.
Diversamente, in caso di risposta negativa, si chiede di confermare che non sarà accettata alcuna forma di cessione gratuita di vantaggio/valore crescenti a favore dei pubblici esercizi in base al numero di buoni pasto elettronici da essi accettati.
Risposta
Vedasi risposta alla domanda 46.
48) Domanda
Si chiede conferma che l’impegno all’emissione della cauzione definitiva (Rif. Art. 10.2, pag. 20 del Disciplinare di Gara), all’interno della cauzione provvisoria o, se del caso, eventuale dichiarazione separata rilasciata dell’Istituto garante, debba riferirsi unicamente alla cauzione definitiva di cui all’Art. 22.2, comma 2), pag. 52 del Disciplinare di gara, in favore delle Amministrazioni contrante, e non a quella prevista in favore di Consip di cui comma 1) del medesimo articolo.
Risposta
Non si conferma. L’impegno al rilascio della garanzia fideiussoria definitiva si riferisce sia alla garanzia rilasciata in favore delle Amministrazioni che a quella rilasciata in favore della Consip.
49) Domanda
confermate che i facsimili delle dichiarazioni presenti nella documentazione di gara, compilati secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare, possono essere prodotti su carta intestata del concorrente?
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n.11.
50) Domanda
confermate che in caso di inserimento di più documenti in un’unica casella, ad esempio nel seguente Passo della Procedura “Documento di Partecipazione ed eventuali allegati”, nello spazio “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, gli stessi possano essere allegati in una cartella formato ZIP (dimensione massima 13 MB), contenente tutti i documenti stessi? Nel caso sia prevista la firma digitale, la stessa sarà apposta sul singolo documento e non sulla cartella compressa.
Risposta
Si conferma, è sufficiente la firma dei singoli documenti.
51) Domanda
confermate che per la comprova del pagamento dell’imposta di bollo sia sufficiente caricare a portale la copia in formato PDF del Modello F23?
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.12.
52) Domanda
confermate che sia sufficiente la compilazione del Modello DGUE anche ai fini del rilascio delle dichiarazioni relative alle cause di esclusione art. 80 del Codice in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 del citato articolo?
Risposta
Si conferma. Le dichiarazioni rese attraverso la compilazione del DGUE si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 fermo restando che, come espressamente indicato al paragrafo 14.3.1 del Disciplinare di gara, nell’ambito delle dichiarazioni integrative che il concorrente dovrà rendere attraverso il fac simile di domanda di partecipazione predisposto da Consip lo stesso dovrà indicare i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 o in alternativa indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
53) Domanda
con riferimento al Modello DGUE, Parte IV Criteri di Selezione, confermate che rispondendo “sì” alla domanda “soddisfa i criteri di selezione richiesti”, nella Sezione “α”, non si debba compilare nessun’altra sezione della medesima Parte IV? Risposta
Non si conferma. Nel Disciplinare di gara, al paragrafo 14.2 “Documento di gara unico europeo” con riferimento alla Parte IV – Criteri di selezione è invece richiesto che il concorrente dichiari di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
54) Domanda
Con riferimento alla cauzione provvisoria, confermate che l’impegno al rinnovo della stessa ai sensi dell’art. 93 comma 5 del Codice possa essere contenuto all’interno della cauzione medesima?
Risposta
Si conferma. Vedasi la risposta alla domanda n. 30.
55) Domanda
Confermate che relativamente all’obbligo di accettazione del Patto di Integrità previsto a pag. 13 del Disciplinare, sia sufficiente la dichiarazione contenuta nella Domanda di Partecipazione al punto 14, e che pertanto non debba essere anche caricato a portale il documento “Patto di Integrità” sottoscritto per accettazione?
Risposta
Si rimanda alla risposta alla domanda n.10.
56) Domanda
Si chiede di confermare se, relativamente a quanto previsto nel paragrafo 8.1 del capitolato tecnico (verifiche ispettive da espletarsi prima della stipula della convenzione), alla voce Requisiti dell’addendum al contratto di convenzionamento, può essere considerato Originale dell’addendum un documento firmato direttamente in modalità digitale (non esistente in forma cartacea), attraverso Firma grafometrica che soddisfi lo standard di firma elettronica avanzata elDAS, ottenuta con strumenti forniti da un Trust Service Provider.
Risposta
Si precisa che l’originale dell’Addendum al contratto di convenzionamento deve essere in forma cartacea e dovrà riportare le firme, secondo le modalità indicate al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico (“Nella sezione dedicata alle firme per la Società di emissione è possibile che vi sia una firma prestampata per il legale rappresentante ed una firma in originale per il suo rappresentante. In assenza di quest’ultima, anche se è presente la firma prestampata, la sezione dedicata alle Società di emissione si considererà come non firmata”).
57) Domanda
Premesso e considerato che nella domanda di partecipazione alla gara, punto 16, il concorrente deve dichiarare di accettare “ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. In particolare, il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR ….”;
Premesso che, a nostro modo di vedere sussistono al contrario tutti i requisiti previsti dal GDPR affinché il Fornitore effettui i trattamenti dei dati personali in qualità di Titolare Autonomo, in caso di Vs accettazione/condivisione della possibilità per il concorrente di porsi come di “Titolare autonomo”, si chiede conferma di poter modificare e/o integrare il punto 16) del Modello di Domanda, ad esempio barrando la frase: “…potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
……” AGGIUNGENDO COME ALTERNATIVA “…..potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 24 del Regolamento…”
Risposta
Premesso che, come indicato nell’art. 21, comma 6 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione, l’eventuale nomina a Responsabile del Trattamento dei dati è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti (cfr. risposta alla domanda n. 27), con riferimento al quesito relativo alla possibilità di modificare e /o integrare il punto 16) della Domanda di partecipazione nel senso indicato nel quesito medesimo: non si conferma
58) Domanda
con la presente chiede cortesemente di completare le parti del disciplinare di gara in cui è stampata la presente dicitura “Errore. L’origine riferimento non è stata trovata”. Si segnalano i seguenti paragrafi:
- 15 “Contenuto dell’offerta tecnica”, pag. 33
- 17.4 “Metodo per il calcolo dei punteggi”, pagg. 42 e 43;
- 20 “Apertura e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, pagg. 44 e 45
Risposta
Vedasi risposta alla domanda 32.
Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇ D’▇▇▇▇▇▇▇▇
(Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi)
▇▇▇▇▇▇▇ D'▇▇▇▇▇▇▇▇ CONSIP S.P.A 08.10.2019 16:07:39 UTC
