CAPITOLATO TECNICO
Servizio Attività Culturali, Turismo, Eventi e Quintana
CAPITOLATO TECNICO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ VILLAGGIO DI NATALE”
ART 1 - DEFINIZIONE
1. Il presente capitolato disciplina l’affidamento in concessione dell’organizzazione, gestione e promozione della manifestazione denominata “Villaggio di Natale”.
2. Il Villaggio di Natale è un’area organizzata che prevede gli allestimenti e le attività commerciali e ludico ricreative come meglio specificate al successivo art 4, da realizzarsi in Piazza Arringo, in occasione delle festività natalizie 2017-2018, 2018-2019 e 2019-20.
ART.2 - AREA INTERESSATA E DURATA DELLA CONCESSIONE
1. L’area interessata dalla manifestazione è la superficie di Piazza Arringo individuata ed evidenziata nella planimetria allegata.
2. La concessione ha durata triennale e si riferisce a tre edizioni della manifestazione, programmata nei seguenti periodi:
02 dicembre 2017 - 7 gennaio 2018 (edizione 2017-18)
1 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019 (edizione 2018-2019)
1 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 (edizione 2019-2020)
3. La disponibilità dell’area è concessa a partire dai sei giorni antecedenti l’inizio della manifestazione e fino ai sei giorni successivi al termine della stessa, per consentire allestimenti e disallestimenti necessari, fermo restando l’arco temporale di effettiva funzionalità del Villaggio di Natale, indicato al precedente comma 2.
ART.3 - VALORE DELLA CONCESSIONE
1. Il valore stimato complessivo della concessione è pari a euro 195.491,80 (centonovantacinquemilaquattrocentonovantuno/80), per l’intera durata triennale della stessa.
2. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici, con l’intenzione di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, in allegato è definito un piano economico finanziario di massima (PEF), il quale ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima del progetto.
3. Il PEF di massima allegato è finalizzato a individuare la dinamica finanziaria generata dalla realizzazione e gestione dell’attività, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi di realizzazione, di gestione e di manutenzione e di individuare l’equilibrio economico e finanziario complessivo dell’iniziativa. Nello specifico è stata condotta un’analisi sul tipo di servizio che s’intende realizzare ed è stato stimato in funzione delle attività da svolgere, del numero presumibile di utenti, dell’area sede delle attività. Successivamente sono stati analizzati gli investimenti occorrenti ed è stato elaborato un piano di copertura finanziaria, in relazione alle attività necessarie e propedeutiche all’organizzazione, gestione e promozione del Villaggio di Natale. E’ rimessa al concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge. Infine, sono stati calcolati i costi di allestimento e gestione, i costi del personale necessario a espletare il servizio sia in relazione alle attività previste, che alle fasce orarie giornaliere minime di attività, le spese amministrative e le spese varie e accessorie. Nel PEF sono state altresì quantificate le spese collegate al pagamento della Tassa per l’Occupazione del Suolo
Pubblico con riferimento all’area interessata di Piazza Arringo, nel periodo di durata della concessione.
4. La stima del valore della concessione ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.
ART.4 - REQUISITI DEL “VILLAGGIO DI NATALE” E ATTIVITA’ MINIME OBBLIGATORIE
1. Il Villaggio di Natale deve prevedere i seguenti allestimenti ed attività minime obbligatorie, da garantire per ciascuna delle tre edizioni della manifestazione:
▪ PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO con servizio di noleggio pattini, biglietteria, e quant’altro necessario per il corretto funzionamento dell’impianto;
▪ MERCATINO NATALIZIO: area commerciale con un minimo di 20 spazi espositivi costituiti da casette di legno, aventi tutte le stesse caratteristiche, per la vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica ed artigianale locale;
▪ ALBERO DI NATALE con tradizionali addobbi;
▪ IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA per la trasmissione in Piazza Arringo e Piazza del Popolo di musica natalizia e messaggi promozionali sugli eventi ed attività proposte;
▪ EVENTI LUDICO-RICREATIVI: proposta di attività di animazione, intrattenimento e spettacolo, per un numero minimo di sei eventi, ed in aggiunta un’iniziativa, destinata ai bambini, da realizzare in occasione dell’Epifania, in Piazza del Popolo;
▪ PIANO DI COMUNICAZIONE: devono essere previste attività di comunicazione idonee a promuovere e valorizzare l’attrattività del Villaggio di Natale.
2. L’affidamento in concessione riguarda tutte le attività necessarie per l’organizzazione, gestione e promozione del Villaggio di Natale, compresa la manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature atte a garantire la funzionalità del Villaggio, nonché l’utilizzo del personale adibito all’espletamento dei servizi.
3. Il concessionario è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalle più recenti direttive e circolari ministeriali in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche (misure di safety e security).
ART.5 - CARATTERISTICHE DEGLI ALLESTIMENTI DEL VILLAGGIO DI NATALE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
1. Gli allestimenti del Villaggio di Natale devono rispondere ai requisiti obbligatori di seguito specificati, anche con riferimento alle attività di gestione collegate:
a) PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO: la struttura deve avere le dimensioni minime di mt. 12 x mt. 30 e rispondere a tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia. L’impianto deve essere dotato delle strutture ed attrezzature necessarie per garantire in sicurezza i servizi occorrenti per il suo funzionamento. E’ obbligatorio anche il servizio di noleggio pattini, per cui deve essere garantito l’allestimento di una struttura di deposito e la disponibilità di un adeguato numero di pattini da fornire agli utenti per l’accesso alla pista.
Tutti gli incassi relativi alla vendita dei biglietti di ingresso alla pista di pattinaggio ed al servizio di noleggio pattini sono a beneficio esclusivo del concessionario.
E’ prevista la tariffa massima di 8 (otto) euro per il biglietto di ingresso alla pista, comprensivo del noleggio pattini, per la durata di 1 ora.
Orario minimo di apertura giornaliera dell’impianto : 10.00-13.00
15.00-22.00
Sono a carico del concessionario tutte le attività connesse all’allestimento/disallestimento, funzionamento, manutenzione e gestione della pista di pattinaggio, compresa la realizzazione degli impianti temporanei e la fornitura di energia elettrica ed approvvigionamento idrico.
b) MERCATINO DI NATALE: è previsto l’allestimento di casette di legno, da un minimo di 20 ad un massimo di 35, tutte aventi le stesse caratteristiche , con addobbi e decori propri della tradizione natalizia.
Per ciascuna edizione, gli espositori sono selezionati dal concessionario ed esercitano l’attività di vendita nel rispetto delle normative vigenti in materia di commercio ed igienico-sanitaria. Le merceologie consentite sono le seguenti: prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica ed artigianale locale.
Il canone di partecipazione dovuto dagli espositori viene riscosso ed incassato direttamente dal concessionario. E’ comprensivo dell’affitto dello spazio e dei servizi connessi, e viene determinato dal concessionario nel rispetto della seguente tariffa massima, relativa a tutto il periodo di durata di ciascuna edizione del Villaggio di Natale: canone massimo €1.200,00 (euro milleeduecento/00).
Orario minimo di apertura giornaliera del mercatino: dalle 10.00 alle 20.00.
c) ALBERO DI NATALE: all’interno del Villaggio di Natale deve essere posizionato un abete vero, di altezza minima di mt. 7, con addobbi della tradizione natalizia.
d) IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA : l’impianto deve garantire la diffusione sonora in Piazza Arringo e Piazza del Popolo, per la trasmissione di musica natalizia e messaggi promozionali sugli eventi ed attività proposte.
2. Tutti gli allestimenti/impianti devono essere istallati nel rispetto delle vigenti normative, con l’acquisizione di tutte le certificazioni prescritte in materia di sicurezza e dei titoli abilitanti previsti dalla legge, con oneri interamente a carico del concessionario.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese relative agli allestimenti ed alle attività e servizi collegati, compresi diritti SIAE, TOSAP ed altri tributi previsti da leggi e regolamenti vigenti, nonché il rispetto degli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali, relativi al personale utilizzato per le attività medesime.
ART. 6 - ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO
1. Il concessionario ha l’obbligo di provvedere alla fornitura ed istallazione della pista e delle strutture (balaustre) di protezione a delimitazione di tutto il perimetro della stessa, all’istallazione di apposita pedana d’appoggio, di un impianto di amplificazione sonora e di illuminazione, di una struttura fissa per il ricovero dei pattini e per il servizio di biglietteria.
2. In relazione all’allestimento e funzionamento degli impianti, dovranno essere acquisite dal concessionario le certificazioni e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.
3. Il concessionario deve munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni e garantire che la struttura venga gestita nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza degli impianti e del pubblico, anche con riferimento alle disposizioni in materia di intrattenimento e pubblico spettacolo.
ART.7 - ALLESTIMENTO E GESTIONE DEL MERCATINO DI NATALE
1. Il concessionario deve provvedere all’allestimento e gestione del Mercatino di Natale garantendo anche l’istallazione dell’ impianto elettrico temporaneo per l’illuminazione dell’area espositiva e delle singole casette di Natale. E’ a carico del concessionario anche la fornitura di energia elettrica per esigenze superiori alla dotazione minima garantita corrispondente ad una potenza massima complessiva di 20 (venti) chilowatt, da prelevarsi nelle più vicine colonnine attrezzate di approvvigionamento presenti nell’area espositiva.
2. Tutti gli espositori che partecipano al mercatino, sono tenuti ad esercitare l’attività commerciale nel rispetto delle vigenti norme in materia, munendosi dei relativi titoli autorizzatori. Il concessionario è responsabile di quanto sopra e garantisce il rispetto, da parte degli espositori, di tutte le condizioni e prescrizioni di cui al presente capitolato.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Il concessionario esercita in proprio tutte le attività oggetto della concessione, assumendosi tutte le responsabilità ed i rischi connessi alla gestione, da un punto di vista civilistico, contabile, fiscale,assicurativo e previdenziale, anche con riferimento al personale utilizzato per l’espletamento delle attività.
2. Il Comune di Ascoli Xxxxxx è sollevato da qualsiasi azione o pretesa che possa derivare da terzi per qualunque danno a persone o cose, dall’uso proprio o improprio degli impianti/allestimenti o dallo svolgimnto delle attività e dei servizi oggetto di concessione o in violazione delle norme vigenti.
3. E’ a carico del concessionario ogni altra responsabilità civile e penale in caso di infortuni sia al personale addetto alle mansioni che a terzi, che per fatto proprio o dei propri dipendenti possano derivare in pendenza della gestione, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni pubblici e privati, intendendo escludere ogni responsabilità del Comune di Ascoli Xxxxxx, in considerazione della piena autonomia di gestione con cui si concede il servizio. A tal proposito, il Concessionario si impegna a manlevare il Comune di Ascoli Xxxxxx da qualsiasi richiesta di risarcimento pervenuta da terzi, per responsabilità riconducibili al Concessionario stesso, assumendo a proprio carico ogni onere conseguente, anche di difesa, eventualmente sostenuto o posto a carico del Comune di Ascoli Xxxxxx.
4. Il concessionario è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro e per anno, con esplicita previsione che nel novero dei terzi sia ricompreso anche il Comune di Ascoli Xxxxxx. Qualora siano previste franchigie e/o scoperti per sinistro, queste non dovranno essere opponibili ai terzi danneggiati ed i relativi importi resteranno a carico del Concessionario, così come le eventuali somme eccedenti i massimali assicurati. Copia della polizza debitamente quietanzata dovrà essere trasmessa al Comune di Ascoli Xxxxxx,
prima dell’avvio della concessione. In alternativa alla stipula di nuova polizza, il Concessionario può dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, che preveda le medesime condizioni di cui sopra; in tal caso, deve essere prodotta un'appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche tutto quanto previsto dal presente appalto di concessione. Nel caso la polizza preveda un massimale per sinistro e per periodo assicurativo, dovrà essere riservato un apposito massimale dedicato esclusivamente alla copertura assicurativa di cui al presente articolo. Prima dell’inizio di ognuna delle edizioni della manifestazione, successiva alla prima dovrà documentare il pagamento del premio previsto per la validità della polizza medesima.
ART.9 - CONTRIBUTO
1. E’ prevista l’erogazione di un contributo da parte del Comune, nella misura che verrà determinata in sede di gara, sulla base dell’importo soggetto a ribasso, pari a euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) annui.
2. Il contributo di cui al punto 1) verrà liquidato al concessionario al termine di ciascuna edizione della manifestazione.
3. Nel caso di impossibilità di allestimento del Villaggio di Natale, per cause oggettive non imputabili al Comune di Ascoli Xxxxxx, nessun contributo verrà erogato al gestore per l’edizione di riferimento.
ART.10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2000, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.
ART.11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente.
3. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale presenti in capo all’originaria concessionaria.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
ART.12 - PENALI
1. Sono previste le seguenti penali a carico del concessionario, per le violazioni di seguito specificate:
a) ritardo nell’avvio delle attività rispetto alle date di attivazione del Villaggio di Natale, previste dall’art.2 del presente capitolato: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
b) mancato rispetto delle fasce orarie giornaliere delle attività in base a quanto previsto dall’art.5 del capitolato: €100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di accertata irregolarità;
c) ritardo nel disallestimento degli impianti, rispetto alla scadenza prevista dall’art. 2 del capitolato: €100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo accertato;
d) irregolarità ed inadempienze nella gestione del Mercatino di Natale anche con riferimento agli obblighi a carico degli espositori dei quali il concessionario è direttamente responsabile: € 100,00 (euro cento/00)
e) Altre inadempienze o violazioni con riferimento agli obblighi previsti nel presente capitolato: € 50,00 (euro cinquanta/00).
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente comma verranno contestati per iscritto al concessionario il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di
n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ricevibili a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
3. Qualora nel corso di esecuzione del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.
ART.13 - NOMINA RESPONSABILE OPERATIVO
1. Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del concessionario nominerà, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il concessionario per tutte le attività inerenti la concessione.
2. Il responsabile operativo sarà l’unico interlocutore e referente del direttore dell’esecuzione e dei suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente contratto.
ART. 14 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
1. Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
2. In ogni caso il personale impiegato nell’appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
3. Il concessionario si obbliga in particolare:
ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l’esecuzione dell’appalto;
ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
4. E’ fatto obbligo del concessionario di risultare in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendenti e di certificare periodicamente l’avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali e la regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori.
5. La concessione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e il concessionario dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi ed evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la gestione dell’impianto.
6. Il concessionario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo e solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell’appalto.
7. In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario, e se del caso all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata.
8. In caso di inadempienza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell’Amministrazione appaltante di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
1. In caso di inadempimento da parte del concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti previsti nel presente capitolato, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno.
2. L’Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:
a)il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara; d)la concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.50/2016;
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
g) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal concessionario nell’esecuzione del servizio;
h) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
i) in caso di subappalto non autorizzato;
j) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del concessionario negativo per due volte consecutive;
k) quando le penalità raggiungono l’importo del 10%;
3. L’Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora nei confronti del concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d. lgs 50/2016 e smi.
ART.16 - RECESSO
1. Ai sensi dell’art. 1373 del C.C. qualora sia riconosciuta l’opportunità della soppressione della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, oppure al verificarsi di situazioni operative od ambientali che rendano non correttamente eseguibile il servizio, all’ente concedente è riconosciuta la facoltà di recesso, anche parziale, dal contratto di concessione con un preavviso da comunicarsi al concessionario con lettera Raccomandata a/r o PEC almeno 90 (novanta) giorni prima dell’avvio della manifestazione.
2. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART.17 - TRATTAMENTO DEI DATI
1. Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Concessionario all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:
Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni
contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
Dati sensibili: I dati forniti dal Concessionario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall’Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri comunali;
Diritti del Concessionario: Relativamente ai suddetti dati, al Concessionario, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l’Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
ART.18 - CONTROVERSIE
1. In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti il foro competente è quello di Ascoli Xxxxxx.
Allegati:
- planimetria di Piazza Arringo in formato dwg scala 1:500
- planimetria Piazza Arringo in formato pdf scala 1:500
- piano economico finanziario di massima