Gazzetta Ufficiale N. 55 del 7 Marzo 2006
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X. 00 del 7 Marzo 2006
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 dicembre 2005, n.302
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute ed il personale sanitario non medico, operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute, per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Visto, in particolare, l'articolo 6, quarto comma del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980 che prevede, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie al succitato personale navigante, la possibilita' di avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;
Visto il decreto in data 19 dicembre 1986, con il quale e' stata approvata la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante nei presidi a diretta gestione del Ministero per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a favore del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, e successive modificazioni;
Visti i decreti in data 28 maggio 1987, 1° settembre 1988, 5 agosto
1991, 19 febbraio 1992, 21 aprile 1993, 22 luglio 1998 e 13 marzo 2000 con i quali e' stata modificata ed integrata la predetta disciplina, stabilendo, fra l'altro, le modalita' per la rideterminazione, sulla base dei rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto «sanita», dei compensi orari onnicomprensivi spettanti agli infermieri professionali, agli infermieri generici, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio medico, ai tecnici terapisti della riabilitazione, ai chimici, ai biologi e agli psicologi a rapporto convenzionale con il Ministero;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita» riguardante il quadriennio normativo 1998-2001 e relativo al secondo biennio economico 2000-2001, sottoscritto in data
20 settembre 2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale «sanita» riguardante il quadriennio normativo 2002-2005 e relativo al biennio economico 2002-2003, sottoscritto in data 19 aprile 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti di lavoro convenzionale instaurati
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale tra le aziende sanitarie locali e i biologi, i chimici e gli psicologi ambulatoriali per il
triennio 1998-2000 ed in particolare, l'articolo 26 concernente il trattamento economico spettante al suddetto personale;
Ritenuto, in relazione anche ai compiti svolti dal personale sanitario non medico operante negli ambulatori a diretta gestione del Ministero, di correlare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986 e successive modificazioni e interpretazioni, agli istituti normativi ed economici del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «sanita»;
Considerato che in data 28 ottobre 2004 e' stata raggiunta con le organizzazioni sindacali CGIL-FP NIDIL, CISL-FPS, UIL-PA,
CONFASL-UNSA, RdB CUB pubblico impiego, Federazione Intesa, S.N.U.B.C.I- Federbiologi, AUPI, S.I.C.U.S una intesa per regolare il trattamento normativo ed economico del personale sanitario non medico utilizzato a rapporto convenzionale negli ambulatori a gestione diretta del Ministero per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 2004-2006 in conformita' alla predetta intesa;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 ottobre 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1/18.3.4/14/25927 in data 7 dicembre 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti convenzionali tra il Ministero della salute e gli infermieri professionali, gli infermieri generici, i tecnici di radiologia, i tecnici di laboratorio medico, i tecnici terapisti della riabilitazione, i chimici, i biologi e gli psicologi operanti negli ambulatori adiretta gestione ministeriale per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 2004-2006, sottoscritto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620, e dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.
2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del predetto accordo si provvede, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.1.2.14, a valere sugli ordinari stanziamenti del capitolo 2421 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2005 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 dicembre 2005 Il Ministro: Storace
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 102
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 37 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, concernente «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»:
«3. Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale».
- Si trascrive il testo dell'art. 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della salute puo' avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:
«Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre
prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il Comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle Unita' sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonche', ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale».
- Si trascrive il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:
«7. Restano salve le norme previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 10 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle Unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale».
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 6, quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, vedi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, vedi nelle note alle premesse.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, regola il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, tra il Ministero della salute e il personale sanitario non medico (infermieri generici e professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, tecnici terapisti della riabilitazione, chimici, psicologi e biologi) che opera negli ambulatori direttamente gestiti dai competenti uffici di assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile (di seguito denominati uffici SASN), dipendenti dalla Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980,
n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale
22 febbraio 1984.
2. Il presente accordo ha validita' per il periodo 1° gennaio 2004
- 31 dicembre 2006. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione salvo diversa prescrizione prevista dallo stesso accordo.
Capo I
Norme comuni
Art. 2.
Conferimento dell'incarico
1. Il Ministero della salute - ufficio SASN competente, qualora si determini la necessita' di attribuire un incarico di infermiere generico o professionale, tecnico di radiologia, tecnico di laboratorio, tecnico terapista della riabilitazione, chimico, psicologo o biologo, previa autorizzazione del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare per almeno quindici giorni nell'albo dell'ufficio SASN di Napoli o Genova, territorialmente competente in relazione alla localita' in cui l'incarico deve essere svolto.
2. Detto avviso e', altresi', pubblicato negli albi della capitaneria di porto competente per territorio e della sede dell'ufficio SASN dove l'incarico deve essere svolto, ed e' inviato per conoscenza ai rispettivi Ordini professionali e alle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
3. Gli aspiranti all'incarico devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice, specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonche' altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali svolti o in corso, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese nonche' l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.
4. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, gli aspiranti all'incarico devono essere iscritti al relativo Ordine professionale, ove esistente.
5. Al momento del conferimento dell'incarico, gli aspiranti non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al successivo art. 3.
6. L'ufficio SASN competente effettua la valutazione comparativa dei titoli posseduti dagli aspiranti all'incarico sulla base dei criteri indicati nella tabella A.
7. Completata la fase di valutazione dei titoli, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, unitamente a copia delle relative domande, i verbali delle operazioni compiute, indicando l'aspirante ritenuto piu' idoneo all'incarico sulla base dei criteri innanzi elencati.
8. Il direttore della predetta Direzione, se ritiene idonea la proposta dell'ufficio SASN competente, autorizza il conferimento dell'incarico.
9. Nel caso che due aspiranti raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico xxxx' conferito all'aspirante che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.
10. L'incarico e' conferito dall'ufficio SASN competente mediante lettera in duplice copia, una delle quali deve essere restituita dall'aspirante, con la dichiarazione di accettazione della presente normativa, dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
11. Entro trenta giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico, l'aspirante, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo e deve trasmettere la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda.
12. L'incarico e' conferito per un periodo di prova di tre mesi, durante il quale compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale confermato nell'incarico.
13. Nell'ambito del rapporto convenzionale l'incarico e' conferito
a tempo indeterminato qualora, allo scadere del terzo mese, da parte del Ministero della salute - ufficio SASN competente - a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non venga notificata all'incaricato la mancata conferma.
14. Contro il provvedimento di mancata conferma e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro quindici giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. L'opposizione non ha effetto sospensivo del provvedimento.
15. Il direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, emette provvedimento definitivo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
16. La graduatoria ha validita' annuale dalla data di pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico, che avverra' con le stesse modalita' previste dal presente articolo.
17. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui sopra, il Ministero della salute puo' conferire incarichi provvisori.
18. L'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, propone al direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie di conferire l'incarico provvisorio, all'aspirante ritenuto piu' idoneo, individuato sulla base dei criteri sopra elencati. Se concorda con tale proposta, il direttore generale autorizza il conferimento dell'incarico provvisorio, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.
19. E' confermato nell'incarico a tempo indeterminato il personale titolare di incarico alla data di pubblicazione del presente accordo.
Art. 3. Incompatibilita'
1. L'incarico non puo' essere conferito al personale che:
a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;
b) sia titolare di un rapporto di lavoro dipendente presso
qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale.
Art. 4.
Compiti del personale incaricato
1. Il personale incaricato, nello svolgimento della propria attivita', e' tenuto ad espletare i compiti propri della relativa professione, nonche' i compiti di carattere amministrativo connessi, ai fini del buon andamento del servizio.
Art. 5. Massimale orario
1. L'orario massimo di lavoro del personale incaricato e' fissato in trentasei ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze di servizio dell'ufficio SASN competente.
2. Qualora per esigenze straordinarie di servizio sia necessario superare occasionalmente l'orario massimo settimanale previsto dall'incarico, l'ufficio SASN competente puo' autorizzare il prolungamento.
3. Ai biologi, ai chimici e agli psicologi autorizzati al prolungamento di orario e' corrisposto il compenso orario previsto dall'articolo 26, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446.
4. Al restante personale autorizzato a prolungare l'orario e' corrisposto lo stesso compenso orario previsto per le ore ordinarie.
Art. 6.
Riduzione o soppressione dell'orario - revoca dell'incarico
1. Per mutate esigenze di servizio, qualora non sia possibile applicare l'istituto della mobilita' di cui al successivo articolo 9, il Ministero della salute, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, puo' dar luogo alla riduzione dell'orario di attivita' dell'incaricato o alla revoca dell'incarico stesso, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno un mese.
2. Contro tale provvedimento e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
3. La sopra indicata Direzione generale emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione, dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento all'interessato e alle XX.XX. firmatarie del presente accordo.
Art. 7.
Aumento di orario
1. Qualora sia necessario procedere ad aumenti di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - prioritariamente interpella, secondo ordine di anzianita' d'incarico e, in subordine, secondo l'anzianita' del conseguimento del titolo richiesto per l'incarico, i titolari di incarico inferiore a trentasei ore settimanali in servizio nella struttura ambulatoriale medesima al
fine di conferire l'aumento di orario.
2. Qualora gli interpellati dichiarino la propria disponibilita' all'aumento di orario, il Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie autorizza l'ufficio SASN competente a conferire l'aumento di orario.
3. Qualora, invece, gli interpellati dichiarino la propria indisponibilita' o non siano in condizioni di acquisire l'aumento di orario, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - attiva la procedura prevista dall'articolo 2 del presente accordo.
Art. 8.
M o b i l i t a'
1. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale il Ministero della salute - ufficio SASN competente - puo' avvalersi dell'istituto della mobilita' anche nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' di cui al precedente articolo 6.
2. La procedura della mobilita' sara' attivata nel rispetto dei criteri che saranno concordati con i sindacati firmatari del presente accordo. Qualora nel termine di trenta giorni non fosse raggiunto alcun accordo, la procedura della mobilita' xxxx' attivata ad iniziare dal lavoratore che abbia la minore anzianita' di servizio.
3. Contro il provvedimento di mobilita' e' ammessa opposizione da parte dell'interessato al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie - entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
4. Il direttore della su indicata Direzione generale, sentita la commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, emette provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'opposizione dandone comunicazione all'ufficio SASN competente che provvede a notificare il provvedimento stesso all'interessato.
5. Nel caso di non agibilita' temporanea del presidio
ambulatoriale, il Ministero della salute - ufficio SASN competente - assegna temporaneamente l'incaricato, senza danno economico per lo stesso, ad altro presidio ambulatoriale territorialmente piu' vicino di cui il Ministero medesimo abbia la disponibilita'.
6. Il provvedimento di mobilita' puo' essere adottato anche a domanda dell'incaricato, valutate le prioritarie esigenze di servizio.
7. Per esigenze organizzative e funzionali di carattere temporaneo, il personale incaricato a tempo indeterminato puo' essere autorizzato a prestare servizio presso un'altra sede SASN con diritto al rimborso delle spese di viaggio.
Art. 9.
Disciplina dell'assenza dal servizio
1. Al personale incaricato spetta, per ciascun anno di servizio prestato, un periodo di permesso retribuito di giorni trenta non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. Detto periodo e' elevato di giorni quindici non festivi per i tecnici di radiologia che usufruiscono dell'indennita' di rischio di cui al terzo comma dell'articolo 8 del disciplinare allegato al decreto del Ministro della sanita' del 19 dicembre 1986.
2. Il periodo di permesso e' goduto durante l'anno di maturazione.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano reso
possibile il godimento nel corso dell'anno, tali permessi retribuiti dovranno essere fruiti entro il primo semestre dell'anno successivo.
3. Al personale incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, il Ministero corrisponde l'intero trattamento economico per i primi settantacinque giorni e al 50% per i successivi centocinquanta giorni. In caso che la malattia o l'infortunio si protraggano ulteriormente il Ministero conserva l'incarico per ulteriori centottanta giorni senza diritto a compenso.
4. Al personale incaricato che si assenta dal servizio per documentato e accertato infortunio sul lavoro e' riconosciuto un ulteriore periodo di assenza retribuito per intero non superiore a sessanta giorni nell'arco di trenta mesi.
5. I giorni di assenza retribuita, di cui ai comma 3 e 4, sono rapportati al numero degli accessi settimanali.
6. In caso di documentata assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo e' riconosciuto un corrispondente permesso retribuito, in aggiunta ai giorni sopra previsti in caso di accertata malattia o infortunio.
7. Il personale biologo, chimico e psicologo conserva l'incarico
con diritto a compenso, durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, di cui agli articoli 4 e 5 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni e integrazioni, salvo diversa opzione per il trattamento economico previsto dalle rispettive Casse previdenziali.
8. Il restante personale sanitario non medico, per il quale non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 103/1996, conserva l'incarico durante i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive integrazioni o modificazioni, con diritto alle indennita' corrisposte dall'I.N.P.S.
9. Il personale incaricato conserva altresi' l'incarico, senza diritto a compenso, per assenze giustificate dovute a:
a) gravi e documentati motivi di natura familiare, fino ad un massimo di sette giorni in un anno;
b) partecipazione ad esami, concorsi o a corsi di aggiornamento professionale, fino ad un massimo di quindici giorni all'anno;
c) matrimonio fino ad un massimo di quindici giorni.
10. Per le assenze di cui al presente articolo, escluso il comma 3 e 4, il personale incaricato, salvo i casi di inderogabile urgenza, deve inoltrare istanza all'ufficio SASN competente almeno sette giorni prima dell'assenza, indicando la prevedibile durata ed il nominativo del sostituto.
11. L'ufficio SASN, valutata la richiesta, adotta il provvedimenti di competenza relativi all'assenza ed alla sostituzione.
12. Nei confronti del sostituto non operano i motivi di incompatibilita' di cui all'articolo 3 del presente accordo.
13. Al sostituto sono attribuiti gli stessi compensi previsti per il prolungamento di orario di cui all'articolo 5 del presente accordo.
14. Al personale incaricato puo' essere concesso, previa autorizzazione, il permesso di assentarsi per una durata non superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, con il limite di 18 ore annuali.
15. I ritardi effettuati nel limite massimo giornaliero di 30 minuti e annuale di 9 ore e i brevi permessi di cui sopra devono essere recuperati entro il mese successivo, previa autorizzazione. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, il compenso e' proporzionalmente decurtato.
Art. 10.
Formazione permanente
1. Il personale incaricato che partecipa ad iniziative formative per l'acquisizione dei crediti formativi annuali obbligatori, stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua ai sensi dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' considerato in attivita' di servizio, senza ulteriori oneri a carico del Ministero.
Art. 11.
Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro
1. La tutela della salute e dell'integrita' fisica e psichica del personale sanitario non medico di cui al presente accordo e' garantita, nei limiti e con il rispetto della normativa vigente, a mezzo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gia' presente nelle sedi SASN.
Art. 12.
Cessazione e sospensione dall'incarico
1. L'incarico e' sospeso in caso di grave inosservanza degli obblighi derivanti dall'incarico che comporti disfunzioni del servizio con provvedimento del direttore della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso alla Commissione paritetica di cui al successivo articolo 14, che decide entro trenta giorni.
2. L'incarico e' altresi' sospeso nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare.
3. La cessazione dell'incarico ha luogo:
a) al compimento del 65° anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n 229, che e' facolta' del
personale interessato di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di eta', in applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
b) per recesso dell'interessato;
c) per decesso;
d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;
e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
f) per incapacita' fisica sopravvenuta;
g) per incompatibilita' accertata;
h) per recidiva di infrazioni che hanno gia' determinato la sospensione del rapporto.
Art. 13.
Tutela sindacale
1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto ai sindacati, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 7, la fruizione di tre ore annue retribuite per ogni iscritto. Il numero degli iscritti viene rilevato alla fine di ciascun anno sulla base delle deleghe rilasciate dagli iscritti.
2. Le convocazioni disposte dal Ministero non decurtano il monte-ore di cui al primo comma.
3. I permessi sindacali devono essere richiesti con congruo preavviso dalle Organizzazioni sindacali.
4. Il personale ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'ufficio SASN competente per 2 ore annue pro capite senza decurtazione del compenso, garantendo l'erogazione delle prestazioni medico-legali di cui al successivo comma 6.
5. Il diritto di sciopero del personale e' esercitato con un preavviso di almeno quindici giorni.
6. In occasione di scioperi deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:
a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;
b) visite periodiche di idoneita' alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;
c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco;
d) visite periodiche di idoneita' alla navigazione aerea.
7. Ai fini della contrattazione a livello centrale sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
8. Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dall'ufficio SASN competente e sono versate mensilmente alle rispettive organizzazioni sindacali con le modalita' da queste indicate.
Art. 14.
Commissione paritetica
1. Presso la sede centrale del Ministero e' istituita con provvedimento del direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie una commissione paritetica che svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e che puo' formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.
2. La commissione e' costituita dai rappresentanti del personale di cui al presente accordo designati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da un numero paritetico di funzionari del Ministero della salute, ivi compreso il direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie. Ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente accordo puo' designare un solo rappresentante in seno alla commissione.
3. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.
4. La commissione e' presieduta dal direttore della Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute.
5. La cessazione dell'incarico comporta la decadenza da componente della commissione.
6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
7. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre sindacati firmatari.
Capo II
Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici, professionali, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio e tecnici terapisti della riabilitazione
Art. 15.
Trattemento economico e previdenziale degli infermieri professionali, dei tecnici di radiologia, dei tecnici di laboratorio, dei tecnici terapisti della riabilitazione.
1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri
professionali, ai tecnici di radiologia, ai tecnici di laboratorio e ai tecnici terapisti della riabilitazione, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004.
2. Tale compenso orario, determinato con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001 al personale dipendente del comparto sanita' inquadrato nella categoria C (ex VI livello) e confluito nella categoria D e dal
C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004, e' pari ad Euro 13.58.
3. Ai tecnici di radiologia si applica, in quanto compatibile la disposizione relativa all'indennita' di rischio di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1983.
4. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103/1996, salvo diversa opzione.
Art. 16.
Trattamento economico e previdenziale degli infermieri generici
1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 agli infermieri generici operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile un compenso orario forfetario omnicomprensivo nella misura lorda pari alla quota oraria attualmente prevista per il lavoro straordinario diurno festivo effettuato dal personale del comparto «sanita», di cui al C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004.
2. Tale compenso orario, determinato con le modalita' di cui all'articolo 10, commi 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, tenendo conto degli stipendi tabellari attribuiti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 20 settembre 2001 e dal C.C.N.L. sottoscritto in data 19 aprile 2004 al personale dipendente del comparto «sanita» inquadrato nella categoria B livello super (ex V livello), e' pari ad Euro 11,76.
3. I compensi di cui sopra sono assoggettati al contributo I.N.P.S. o al regime assicurativo previsto dalla legge n. 103 del 1996, salvo diversa opzione.
Capo III
Trattamento economico dei chimici, biologi e psicologi
Art. 17.
Trattamento economico e previdenziale dei chimici, dei biologi e degli psicologi
1. Per l'attivita' correlata all'incarico e' corrisposto
mensilmente a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai chimici, ai biologi ed agli psicologi operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile un compenso orario forfetario, pari ad Euro 12,69, oltre all'eventuale indennita' di piena disponibilita' e al compenso aggiuntivo nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 446, con esclusione dei commi 7, 8 e
9.
2. L'ufficio SASN competente versa, trimestralmente, alle rispettive casse previdenziali secondo quanto previsto dalla legge
8 agosto 1995, n. 335 e nel rispetto delle decorrenze fissate dalla stessa legge un contributo del 22% di cui il 13% a proprio carico ed il 9% a carico dei biologi, dei chimici e dei psicologi calcolato sui compensi corrisposti ai sensi del presente accordo, con modalita' che assicurino l'individuazione delle somme versate e del lavoratore cui si riferiscono.
Art. 18.
Trattamento tributario
1. Gli emolumenti corrisposti al personale incaricato sono assoggettati, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342 e del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, allo stesso regime tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente.
2. Il personale incaricato, gia' a rapporto convenzionale, assoggettato al regime tributario previsto per i rapporti di lavoro autonomo, conserva detto regime, salvo diversa opzione.
Art. 19.
Trattamento previdenziale e tributario nuovi rapporti
1. Per i rapporti instaurati ai sensi del presente accordo xxxx' applicato il regime previdenziale e tributario previsto in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dalle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.
Art. 20.
Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. Il Ministero della salute assicura i lavoratori incaricati
contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo.
2. Il contratto e' stipulato senza franchigia per i seguenti massimali:
a) per responsabilita' civile verso i terzi:
Euro 774.687,00 per sinistro;
Euro 516.457,00 per singola persona danneggiata; Euro 258.228,00 per danni a cose od animali;
b) per gli infortuni:
Euro 774.687,00 per morte o invalidita' permanente;
Euro 78,00 giornaliere per un massimo di trecento giorni per invalidita' temporanea.
3. Il personale incaricato, che a causa dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo e' esposto a radiazioni ionizzanti, e' assicurato obbligatoriamente presso l'I.N.A.I.L.
Art. 21.
Norma transitoria
1. I compensi gia' corrisposti sino al 31 dicembre 2003 saranno ricalcolati secondo le variazioni intervenute nei rispettivi C.C.N.L. di riferimento in base ai compensi orari riportati nella tabella B.
Art. 22.
Oneri di spesa
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente accordo e' valutato in 4.093.064,00 euro per l'anno 2005, di cui 1.386.128,00 euro per arretrati, e in 2.706.936,00 euro per l'anno 2006.
Dichiarazione congiunta
A seguito del rinnovo degli accordi collettivi di riferimento, le parti avvieranno le trattative per l'eventuale adeguamento della presente convenzione alle condizioni di maggior favore, per quanto compatibili, previste dai suddetti accordi di riferimento.
Dichiarazione SNUBCI-FEDERBIOLOGI, AUPI, SICUS e Ministero della salute
Le organizzazioni sindacali dei biologi, chimici e psicologi e il Ministero della salute prendono atto che sono in corso le trattative congiunte per il rinnovo del contratto unico dei medici, dei biologi, dei chimici e degli psicologi ambulatoriali che operano nel Servizio sanitario nazionale e si impegnano a procedere ad analoga trattativa congiunta, per gli aspetti giuridici ed economici, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale dei medici ambulatoriali che operano negli uffici SASN.
Dichiarazione a verbale n. 1
Il Ministero della salute si impegna ad organizzare corsi formativi interni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Dichiarazione a verbale n. 2
L'AUPI, organizzazione sindacale rappresentante gli psicologi, firma il presente contratto che non prevede una parcella differenziata per l'attivita' di psicoterapia, prendendo atto delle dichiarazioni della controparte che presso gli uffici SASN non si effettuano prestazioni di psicoterapia.
Dichiarazione a verbale n. 3
Le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL-RdB P.I. ritengono la stipula del presente accordo come un primo, parziale passo verso la stabilizzazione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) del personale infermieristico e tecnico.
A tale scopo si porranno in essere tutte le iniziative utili affinche' l'iter di stabilizzazione trovi al piu' presto concretizzazione formale.
Dichiarazione a verbale n. 0
Xx XxX P.I. firma per senso di responsabilita' nei confronti del personale destinatario di tale accordo pur non condividendone che parzialmente i contenuti.
La scrivente Organizzazione sindacale dichiara inoltre il suo impegno a favorire l'inserimento del personale sanitario non medico nei ruoli del Ministero della salute con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONVENZIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED IL PERSONALE SANITARIO NON MEDICO OPERANTE NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DECORRENZA 2004/2006. (Sottoscritto il
28 ottobre 2004).
=====================================================================
Per il Ministero della salute: dott. | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |firmato
=====================================================================
Per i rappresentanti delle Organizzazioni|
sindacali: | |CGIL - FP NIDIL | |
firmato | |CISL - FPS | |
firmato | |UIL - PA | |
firmato | |CONFASL - UNSA | |
firmato | |RdB CUB Pubblico Impiego | |
firmato | |FLP | |
|FEDERAZIONE | INTESA | |
firmato | |S.N.U.B.C.I. - FEDERBIOLOGI | |
firmato | |AUPI | |
firmato | |S.I.C.U.S. | |
firmato | | |
Allegato A
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELL'ACCORDO.
1) Infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio e tecnici terapisti della riabilitazione.
=====================================================================
A) Xxxxxx accademici e di studio (punteggio massimo: | punti 5): |
=====================================================================
1) diploma universitario conseguito ai sensi | dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo |
30 dicembre 1992, n. 502, con il massimo dei voti |punti 3,00
2) diplomi ed attestati conseguiti in base al | precedente ordinamento (riconosciuti equipollenti al |
diploma universitario), con il massimo dei voti |punti 2,00
3) anzianita' di iscrizione all'albo professionale |
(per anno) |punti 0,20
B) Titoli di servizio (punteggio massimo: punti 25) per | servizio reso nello stesso profilo professionale messo a | bando o in qualifiche corrispondenti: |
1) attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta | gestione degli uffici S.A.S.N.: per ogni mese di attivita'|
2) attivita' di sostituzione prestata presso un | ambulatorio a diretta gestione degli uffici S.A.S.N.: per |
ogni mese di attivita' |punti 0,40
3) attivita' prestata presso strutture sanitarie |
pubbliche: per ogni mese di attivita' |punti 0,10
4) attivita' prestata presso strutture sanitarie |
private: per ogni mese di attivita' |punti 0,05 Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria
inferiore o in qualifiche corrispondenti e' valutato al 50% (rispetto ai punteggi sopra riportati) di quello reso nel profilo relativo al bando.
Per mese intero di attivita' si intendono anche frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei e' valutato quello piu' favorevole al candidato.
=====================================================================
C) Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, titoli |
vari (punteggio massimo: punti 5) | | | |
===================================================================== | ||
- pubblicazioni; | | | |
- partecipazione a convegni, congressi e | seminari; | | |
- incarichi di insegnamento; | | | |
- corsi di formazione e di aggiornamento | professionale; | | |
- servizio militare di leva espletato con mansioni riconducibili|
al profilo a concorso; |
- altri titoli (categoria residuale). |
2) Biologi, psicologi e chimici.
A) Xxxxxx accademici
1) Laurea specialistica:
=====================================================================
a) laurea con voto 110 e lode |
=====================================================================
punti 3,00 | | | ||
b) laurea con voto 110 | | | punti 1,80 | |
c) laurea con voto da 100 a 109 | | | punti 1,20 |
2) Specializzazioni:
=====================================================================
a) per la prima specializzazione o dottorato di |
ricerca |punti 3,00
=====================================================================
b) per ogni ulteriore specializzazione: |punti 1,20
c) specializzazione o dottorato di ricerca |
conseguito con il massimo dei voti (una sola volta): |punti 0,80
B) Titoli di studio
=====================================================================
1) Corsi di perfezionamento o di aggiornamento in una | delle rispettive discipline: |
=====================================================================
a) per ogni corso della durata minima di 30 ore o di 4|
giorni |punti 0,10
b) per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi |punti 0,40
c) per ogni corso superiore a 250 ore o ad 1 anno (per|
anno) |punti 0,50
fino ad un massimo di 2 punti. |
=====================================================================
C) Xxxxxx professionali (per servizio reso nelle | rispettive discipline) |
=====================================================================
1) Attivita' prestata presso un ambulatorio a diretta |
gestione degli uffici SASN: per ogni mese di attivita' |punti 0,50
2) Attivita' di sostituzione presso un ambulatorio a | diretta gestione degli uffici SASN: per ogni mese di |
attivita' |punti 0,40
3) Attivita' professionale prestata con regolare | contratto di lavoro retribuito, presso strutture del SASN,| comuni, province, regioni, istituti universitari, | ministeri, enti privati equiparati ai sensi di legge, | istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, enti | ed istituti pubblici di ricerca, strutture private |
accreditate: per ogni mese di attivita' |punti 0,15
4) Attivita' professionale prestata con regolare |
contratto di lavoro retribuito, presso strutture private per ogni mese di attivita' | | |punti | 0,10 |
5) Attivita' professionale in qualita' di volontario | presso strutture pubbliche per ogni mese di attivita' | |punti | 0,05 |
Frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono | computate come mese intero. | | | |
Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a | prestazioni svolte contemporaneamente; in tal caso e' | | | |
valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto. | | | | |
6) Idoneita' in pubblici concorsi nelle rispettive | discipline | |punti | 0,05 |
E' valutabile solo la prima delle idoneita' possedute.| | ||
D) Xxxxxxxxx' di iscrizione all'ordine per un massimo di| 10 anni | | | |
Per ogni anno | |
punti 0,10 |
Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione | all'Ordine si riferisce ad ogni anno di iscrizione ed e' | frazionabile in dodicesimi. |
Frazioni di mese superiori a quindici giorni sono | computate come mese intero. |
E) Pubblicazioni, curriculum formativo e professionale, | titoli vari (punteggio massimo: punti 5). |
I titoli non valutabili nei precedenti punti saranno |
valutati con un punteggio massimo | punti 5
Allegato B
COMPENSI ORARI DI CUI ALL'ARTICOLO 21 DELL'ACCORDO
Infermieri professionali, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, tecnici terapisti della riabilitazione
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Euro 11.45
Dal 1° gennaio 2001 al 31 agosto 2001 Euro 11.73
Dal 1° settembre 2001 al 31 dicembre 2001 Euro 12.79
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 Euro 13.17
Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 Euro 13.58 Infermieri generici
Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 Euro 10.85
Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 Euro 11.10
Dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 Euro 11.42
Dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 Euro 11.76 Biologi - psicologi - chimici
Compenso
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 Euro 12,51
Dal 1° gennaio 2000 Euro 12.69 Indennita' di disponibilita'
Dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 Euro 2.19
Dal 1° gennaio 2000 Euro 2.22 Compenso aggiuntivo
Secondo le modalita' previste dall'articolo 26, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 446/200