L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA E
ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ex art. 15 L. 241/90) TRA
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA E
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SALERNO
Automobile Club d’Italia (di seguito denominato ACI), con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;
E
Università degli Studi di Salerno, di seguito denominata “UNISA”, con sede legale in xxx Xxxxxxxx Xxxxx XX, x. 000 – 0000 Xxxxxxxx (XX), C.F. 80018670655, legalmente rappresentata dal suo Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica nella sede di cui sopra, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione Rep.N.253/2021 del 21/10/2021.
Premesso che ACI:
- nella qualità di ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro e classificato di alto rilievo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, nel quadro dell’assetto del territorio collabora, da oltre 50 anni, con le Autorità e gli Organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:
a) definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante itinerari turistico-culturali;
b) automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
c) sistemi e network di trasporto sostenibile;
d) promozione dello sport automobilistico;
e) utilizzo dei fondi europei;
- l’ACI, nella seduta del 20 febbraio 2019, con delibera del Comitato Esecutivo ha istituito una Struttura di missione denominata “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo” con sede a Bruxelles, al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo;
- l’ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo, quali:
a. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell’istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale;
b. accordo stipulato il 14 novembre 2019 con l’Agenzia per la Coesione Territoriale per trasferimento di buone prassi, progettazione e gestione interventi per enti pubblici locali;
c. accordo stipulato il 10 ottobre 2019 con il Segretariato Generale della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari;
d. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche
intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati;
e. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di investimenti denominato “Progetto turismo”, che si articola sui seguenti due livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa;
f. accordo stipulato il 4 dicembre 2020 con il Comando generale dei Carabinieri, che definisce cinque aree prevalenti di collaborazione: la promozione di iniziative a favore dei giovani in tema di diffusione della cultura della sicurezza stradale, da veicolare anche tramite social network; la realizzazione di corsi, stage e giornate di sensibilizzazione per la formazione alla guida sicura; l’organizzazione di conferenze e incontri su tematiche di interesse comune con finalità educative e divulgative; l’analisi e lo studio dei fenomeni connessi alla mobilità stradale; l’utilizzo dei fondi strutturali ed europei;
g. accordo stipulato il 13 gennaio 2021 con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che prevede un rapporto di collaborazione e di supporto alla capacità amministrativa per lo svolgimento in comune delle attività previste nel Piano Operativo “Cultura e Turismo” del MIBACT (MIC) così come di seguito indicate: “I Cammini Religiosi di San Xxxxxxxxx, San Benedetto e Santa Scolastica”; “Via Francigena”; “Grandi destinazioni per un turismo sostenibile”; “Montagna Italia”; “Grande progetto destinazione SUD”; “Dashboard turismo”; “Wifi Italia”; “Italia Destination management System”; “Bando Borghi e valorizzazione dei borghi italiani”;
h. accordo stipulato il 26 maggio 2021 con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e l’Istituto Tecnico
Agrario “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” di Roma, che prevede tra i tre organismi pubblici una collaborazione nel settore agroalimentare e nella promozione del turismo e del Made in Italy, favorendo anche attività formative in favore degli studenti dell’Istituto Agrario.
L’Università degli Studi di Salerno:
- promuove, coordina e partecipa ad attività di ricerca e di didattica con particolare riferimento ai settori scientifico-disciplinari delle classi di Laurea, Laurea Magistrale e percorsi formativi post laurea che affrontano tematiche relative alla informatica (cyber sicurezza), alle scienze cognitive (cognitive science), all’educazione, all’analisi del movimento ed allo sport nelle sue diverse dimensioni formative e performative, comprendendo anche la relazione con il territorio e turismo.
Preso atto che:
- le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 15, comma l, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata di più amministrazioni, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;
- la rilevanza di tale profilo funzionale era già stata evidenziata nel 1987 dal Consiglio di Stato – C.d.S., Ad. Gen., n. 7/87 – che aveva definito tali accordi, in quanto “...ciascuna amministrazione autolimita … la propria
discrezionalità in vista di ottenere che la sua competenza si sviluppi in armonia con quelle parallele”;
- la Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, n. 244 del 21.3.2003 - ha ritenuto che “gli accordi fra le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 15 della Legge 241/1990 costituiscono lo strumento per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e, pertanto, per comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice”;
- la collaborazione tra enti pubblici ex art. 15 della Legge N.241/1990 consiste in un’effettiva condivisione di compiti, obiettivi e responsabilità per garantire l'adempimento di funzioni pubbliche comuni, deputate per legge, atteso che svolgono segmenti di attività amministrativa coincidenti e perseguono il medesimo obiettivo, svolto esclusivamente da autorità pubbliche, con un'attività espletata essenzialmente per le stesse autorità pubbliche coinvolte (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3861 del 13 settembre 2016);
preso atto, inoltre, che:
- il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), all'art. 5, comma 6, con disposizione ricognitiva di un quadro normativo e giurisprudenziale già pienamente consolidato (cfr. Cons. Stato, III, n. 4631/2017, che cita le sentenze della CGUE nelle cause C-159/11, C-564/11, C-386/11 e C-352/12), prevede l’esclusione dall'applicazione della disciplina dei contratti pubblici degli accordi che stabiliscono o realizzano una cooperazione, tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- in particolare la norma sopra citata prevede che agli accordi di cooperazione tra amministrazioni pubbliche non si applichino le previsioni del codice purché siano rispettate le seguenti condizioni: a. l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- intanto un accordo tra pubbliche amministrazioni rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto regola la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle Parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione a eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Valore delle premesse
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.
Art. 2 - Finalità
Con il presente accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di reciproca collaborazione al fine di realizzare gli obiettivi comuni, con particolare
riferimento alla formazione, alla ricerca e alla diffusione delle conoscenze nel campo dell'informatica (cyber sicurezza) e delle scienze cognitive (cognitive science).
In particolare le Parti intendono partecipare congiuntamente a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali allo scopo di realizzare gli obiettivi di interesse comune.
Art. 3 – Referenti
Il referente dell’attività per ACI è il Direttore generale pro tempore Struttura progetti comunitari automotive e per il turismo.
Il referente dell’attività per l’Università degli Studi di Salerno è il prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxx, afferente al Dipartimento di Informatica (e-mail xxx@xxxxx.xx – tel. 000000000).
Art. 4 - Attività ed impegni reciproci
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell’oggetto dell’Accordo, ACI e UNISA si impegnano vicendevolmente a valorizzare la collaborazione istituzionale in ragione e rispondenza ad appositi accordi attuativi, da definirsi di concerto. Gli accordi attuativi disciplineranno gli impegni reciproci, l’utilizzazione del personale e delle strutture nell’ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l’articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.
Le Parti convengono che in fase di stipula degli accordi attuativi potranno essere coinvolti anche altri Enti, definendo in tal caso nel relativo atto convenzionale gli obiettivi, l’oggetto, i rispettivi ruoli, le attività, le rispettive
responsabilità, le figure professionali e il piano/programma di attuazione, anche temporale, nonché i termini e le condizioni del riconoscimento degli eventuali rimborsi di cui al successivo articolo 5.
Le Parti convengono sull’opportunità di redigere annualmente una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un abstract delle attività svolte nell’annualità di riferimento.
Art. 5 - Spese e rendicontazione
La collaborazione tra ACI e UNISA verrà svolta a titolo non oneroso. Le Parti potranno comunque prevedere, in accordi attuativi meri rimborsi spese dietro rendicontazione a costi reali, correlati all’acquisizione, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge ivi comprese le disposizioni in materia di contratti pubblici e selezione di personale esterno alla pubblica amministrazione, di: a) attività di consulenza o di collaborazione espletate da personale non dipendente, ivi comprese spese di trasferta; b) servizi/forniture specifici non garantiti mediante le attrezzature e le strutture preposte all’attuazione del presente accordo.
Art. 6 - Riservatezza
Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.
Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all’altra Parte.
Art. 7 – Tutela del background
Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i
materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.
Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati
Nell’ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell’ambito dell’Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.
Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo
Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata triennale. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti. L’Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.
In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
Art. 10 - Diritto di recesso
Le Parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell’interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi a mezzo PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 11 - Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le Parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR” n. 679/2016.
Inoltre, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l’esecuzione dell’Accordo medesimo.
Art. 12 - Responsabilità
Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l’INAIL o altra compagnia assicuratrice.
Art. 13 - Disciplina delle controversie
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010 – foro concorrente delle Parti.
Art. 14 - Norme applicabili
Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 15 – Norme finali
Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale ed eurounitaria. Le Parti convengono che il presente atto, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. n.131/86, essendo i relativi oneri a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine e le spese saranno ripartite in egual misura tra le Parti. L'imposta di bollo del presente Accordo verrà assolta, nella misura intera, dall’Università degli Studi di Salerno, impegnandosi l’ACI a corrispondere ad UNISA la quota di propria competenza.
Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 297/2007.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
Automobile Club d’Italia Università degli Studi di Salerno
Il Presidente Il Rettore
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxx Data: 16/11/2021 15:27:27
Firmato il 15/11/2021