Procedura aperta
Procedura aperta
relativa a contratto attivo e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento delle attività inerenti la gestione tecnica ed operativa del Terminal Intermodale di Pordenone.
SCHEMA DI CONTRATTO
Interporto-Centro Ingrosso | Tel. x00 0000 000000 | Iscritta nel Registro |
di Pordenone S.p.A. | Fax x00 0000 000000 | Imprese di Pordenone |
C.F. e P.Iva 00192610939 | ||
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000/0 | Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v. | |
I - 00000 - Xxxxxxxxx | R.E.A. PN n. 22434 |
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone
INDICE
ART. 01 - PREMESSE
ART. 02 - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 03 - DECORRENZA E DURATA DELLA GESTIONE ART. 04 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
ART. 05 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
ART. 06 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ART.07- REGOLAMENTO DEL TERMINAL INTERMODALE
ART. 08 - RECIPROCI OBBLIGHI DI GESTIONE
ART. 09 - ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ART. 10 - SICUREZZA
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXX ATTUATIVE
ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL TERMINAL INTERMODALE ART. 13 - CONSEGNA DELLE AREE E RISPETTO DEI TEMPI
ART. 14 - DISPONIBILITA’ DEI BENI IMMOBILI E MOBILI
ART.15 - CONSEGNA INFRASTRUTTURA E ATTREZZATURA PER MOVIMENTAZIONE U.T.I. ART. 16 - VARIANTI RISPETTO ALLA OFFERTA
ART. 17 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE ART. 18 - RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE ART. 19 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE ART. 20 - CAUZIONI E GARANZIE
ART. 21 - PENALI
ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 23 - RECESSO E CONSEGUENTI RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI ART. 24 - POSSIBILITA’ DI REVISIONE PERIODICA DEL CONTRATTO
ART.25 - CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO ART. 26 - RAPPRESENTANZA – COMUNICAZIONI - DOMICILIO
ART. 27 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE ART. 28 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ART. 29 - DOCUMENTI CHE FANNO FARTE DEL CONTRATTO ART. 30 - DIFFERMITA’ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI
ART. 31 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE ART.32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 33 - RINVIO
PREMESSO CHE
in data 18 dicembre 2013 Rete Ferroviaria Italiana SpA concedeva in comodato alla Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA (da ora in poi “Società Interporto”) un’area di complessivi mq. 2.370 da utilizzare per la realizzazione di un’asta di manovra funzionale all’operatività del Terminal Intermodale;
in data 3 febbraio 2014 la Società Interporto acquistava da Ferrovie dello Stato Italiane SpA e\ Rete Ferroviaria Italiana SpA le aree infrastrutturate dello scalo merci presso l’Interporto in località Villanova;
attualmente la Società Interporto è proprietaria di tutto il Terminal Intermodale (compreso l’xx xxxxx xxxxx) 0
xxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx ed individuato catastalmente al foglio …. mappale , come evidenziato
nella planimetria catastale che si allega;
in data 10 settembre 2014 fra Rete Ferroviaria Italiana SpA e la Società Interporto è stato stipulato il contratto di raccordo del terminal allacciato al km 79 + 492,00 della linea ferroviaria Udine – Venezia, che si allega;
la Società Interporto ha ottenuto dalla Regione FVG i finanziamenti necessari per realizzare il lavori di completamento e potenziamento del Centro Intermodale, come previsto nella planimetria “fase 3” che si allega;
la realizzazione dei suddetti lavori, suddivisa in n. 5 stralci in relazione alle fonti di finanziamento, è prevista nell’arco di un periodo di circa 2 anni, come evidenziato nel cronoprogramma che si allega;
definito il programma degli investimenti del Centro Intermodale, la Società Interporto ha ritenuto di attivare, contestualmente all’avvio dei lavori, l’operatività dell’impianto esistente, come evidenziato nella planimetria relativa alla “fase 1” che si allega, con lo scopo di sviluppare i traffici intermodali e promuovere l’area dell’Interporto di Pordenone;
al fine di individuare gli operatori del settore del trasporto intermodale interessati all’utilizzo ed alla gestione del Terminal Intermodale è stato pubblicato un avviso sulla stampa ………… in data …… ; il bando di gara è stato pubblicato nel sito web della Società Interporto e nell’Albo Pretorio del Comune di Pordenone dal al
……..;
il Consiglio di Amministrazione della Società Interporto, con delibera …………………….., ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gestione del Terminal Intermodale di Pordenone a ;
è interesse della Società Interporto affidare la gestione tecnica e operativa del Terminal Intermodale secondo i termini e le condizioni di cui al del presente Contratto e degli atti richiamati.
Tutto ciò premesso, tra
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A.di Pordenone), con sede a 00000 Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000/0, xxxxxxxx sociale di euro 1.601.150,00 i.v., codice fiscale 00192610939, iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone R.E.A. PN n. 22434 in persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in prosieguo “Società Interporto”
e
……………………….., con sede a ……, in via …….., capitale sociale di Euro ……,00 (………../00), codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di ……………. al n. , in persona del legale rappresentante
………..…….., in prosieguo “Soggetto Gestore”
si conviene e stipula quanto segue. 2
ART. 00 - XXXXXXXX
Xx premesse e gli atti nelle stesse richiamati, di cui il Soggetto Gestore conferma la piena ed incondizionata conoscenza ed accettazione, formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 02 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione tecnica ed operativa del Terminal Intermodale di Pordenone.
E’ quindi demandata al soggetto aggiudicatario la gestione complessiva della struttura e delle attività ad essa pertinenti, con specifico riferimento a:
a) acquisizione, gestione, sviluppo ed esecuzione vettoriale del traffico intermodale facente capo al Terminal intermodale di Pordenone;
b) gestione ed implementazione del servizio di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura a terzi delle strutture;
c) gestione e manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria, dei beni mobili, attrezzature ed impianti facenti parte del Terminal Intermodale;
d) gestione e manutenzione ordinaria, oltre che della straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili facenti parte del compendio del Terminal Intermodale, tenuto conto, per quanto attiene l’esistente, dello stato di conservazione attuale;
e) gestione e sviluppo di nuovi servizi ed attività volti alla organica implementazione delle attività facenti capo al Terminal Intermodale;
f) gestione e sviluppo delle strategie di marketing e di pubbliche relazioni volte a fornire al Terminal una precisa collocazione e visibilità sul mercato tenendo conto degli assi e delle strategie comunitarie, nazionali e regionali per l’articolazione territoriale degli scambi di beni all’interno dell’Unione Europea ed, in specie, verso l’Est, nonché con la portualità, secondo gli accordi e le politiche internazionali di interscambio nell’ottica del consolidamento e sviluppo dell’intermodalità;
g) acquisizione di ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta ed ogni altro atto autorizzativo occorrente per lo sviluppo delle attività demandate al Soggetto Gestore;
h) ricerca e gestione di accordi e altre forme di cooperazione e partnership, intese commerciali con altre strutture affini, con altri operatori onde perseguire efficientemente gli obiettivi di cui al precedente punto sub. f).
La promozione e lo sviluppo dei traffici intermodali presso l’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone sono l’obiettivo da raggiungere e pertanto la gestione dovrà prefiggersi la massima integrazione con il tessuto produttivo del territorio del Nord-Est, con l’obbligo di garantire condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture, in relazione alla sua capacità, da parte di tutti gli utenti interessati.
A tal fine, oltre alla messa a disposizione delle infrastrutture ed attrezzature del Terminal, vengono con il presente contratto affidati tutti gli aspetti operativi e gestionali necessari per raggiungere l’obiettivo, inclusa l’acquisizione, l’incentivazione e la promozione dei traffici intermodali gomma/ferrovia.
ART. 03 - DECORRENZA E DURATA DELLA GESTIONE
La durata della gestione è fissata per un periodo di anni 5 (cinque), a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ritenendo che tale periodo risulti idoneo e congruo per avviare, sviluppare e stabilizzare la gestione. Oltre ai casi previsti nel capitolo “Consegna delle aree e rispetto dei tempi”, alla scadenza del contratto è facoltà della Società Interporto proporre il rinnovo dello stesso per un ulteriore periodo massimo di anni 4 (quattro), qualora ne ricorrano i presupposti.
ART. 04 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
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Il Soggetto Gestore si obbliga a corrispondere alla Società Interporto, in conformità a quanto previsto nell’offerta prodotta in fase di gara, un corrispettivo così ripartito:
Corrispettivo fisso:
1. per l’utilizzo dei beni immobili facenti parte del Terminal Intermodale
- euro per il 1^ anno di gestione
- euro per il 2^ anno di gestione
- euro per il 3^ anno di gestione
- euro per il 4^ anno di gestione
- euro per il 5^ anno di gestione
totale euro
2. per l’utilizzo del reach stacker facente parte del compendio de Terminal Intermodale
- euro per il 1^ anno di gestione
- euro per il 2^ anno di gestione
- euro per il 3^ anno di gestione
- euro per il 4^ anno di gestione
- euro per il 5^ anno di gestione
totale euro
Corrispettivo variabile determinato in rapporto alla movimentazione delle UTI
3. per l’utilizzo dei beni immobili facenti parte del Terminal Intermodale
- euro ……… per la movimentazione di un singolo qualora le movimentazioni complessive siano
ricomprese tra 1 e 9.000;
- euro ……… per la movimentazione di un singolo qualora le movimentazioni complessive siano
ricomprese tra 9.001 e 18.000;
- euro ……… per la movimentazione di un singolo qualora le movimentazioni complessive siano
ricomprese tra 18.001 e 36.000;
- euro ……… per la movimentazione di un singolo qualora le movimentazioni complessive siano
superiori a 36.000.
Rispetto al citato corrispettivo, gli oneri di sicurezza aziendali indicati nei documenti costituenti l’offerta prodotta in fase di gara sono evidenziati come segue:
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
ART. 05 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo di cui al precedente articolo, punto 1, viene corrisposto dal Soggetto Gestore alla Società Interporto, trimestralmente, in via anticipata, entro il quinto giorno lavorativo del trimestre di riferimento.
Il corrispettivo di cui al precedente articolo, punto 2, viene corrisposto dal Soggetto Gestore alla Società Interporto, trimestralmente, in via anticipata, entro il quinto giorno lavorativo del mese di riferimento.
Il corrispettivo di cui al precedente articolo, punto 3, viene corrisposto dal Soggetto Gestore alla Società Interporto, trimestralmente, in via posticipata, entro il quinto giorno lavorativo del trimestre successivo a quello di riferimento.
ART. 06 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
In ogni caso devono essere svolte direttamente dall’organizzazione del Soggetto Gestore, nel pieno rispetto delle condizioni proposte nell’offerta tecnica, secondo le migliori regole del management del settore terminalistico e secondo le migliori e più attuali tecnologie, le seguenti attività:
a) acquisizione, gestione, sviluppo ed esecuzione vettoriale del traffico intermodale facente capo al Terminal Intermodale; 4
b) gestione ed implementazione dei servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura a terzi delle strutture.
Xxxxx restando il divieto di cessione del contratto a soggetti terzi, le ulteriori attività potranno essere eventualmente affidate a soggetti terzi nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
E’ fatto obbligo al Soggetto Gestore verificare ogni adempimento prodromico e rimuovere eventuali fattori ostativi all’avvio della gestione. Pertanto, da parte del Soggetto Gestore, dovrà esservi la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano l’attività di gestione di terminali intermodali, in senso lato, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle attività proprie della struttura specifica e della sua gestione.
Il Soggetto Gestore si obbliga ad organizzare le attività del Terminal Intermodale di Pordenone garantendone l’accessibilità da parte di terzi e la funzionalità per tutta la durata del presente contratto, senza interruzioni, secondo le migliori modalità tecnico-organizzative e sulla scorta delle condizioni indicate in offerta.
Il personale addetto alla gestione dovrà corrispondere esattamente, per numero e qualificazione professionale, a quello indicato in offerta ed a tutto il personale saranno applicate le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative risultanti dai vigenti CCNL per il settore delle imprese del settore della logistica o altro equivalente.
In particolare, fanno carico esclusivamente al Soggetto Gestore i seguenti oneri:
• l’assunzione per il personale dipendente di tutti gli inerenti oneri assicurativi, retributivi e previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro nonché gli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro;
• gli adempimenti relativi alle autorizzazioni previste dalle norme sull’inquinamento ambientale ed acustico;
• le campionature previste dalla legislazione vigente in materia di gestione di rifiuti ed in materia di inquinamento secondo le prescrizioni e/o le indicazioni emanate o previste dalla vigente normativa;
• l’accurata pulizia delle zone di lavoro e di transito sia interno che esterno inclusa la manutenzione della viabilità di accesso all’impianto e delle aree verdi pertinenziali;
• quanto altro previsto dalle vigenti normative in relazione alle attività gestionali della infrastruttura del Terminal Intermodale.
Durante tutta la durata del contratto il Soggetto Gestore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili ad esso affidati, nonché i rinnovi ed i ripristini anche parziali di macchine e dispositivi al fine di garantire l’ottimale funzionamento delle attrezzature in ogni loro componente. Ciò anche al fine di riconsegnare alla Società Interporto, alla fine del periodo di gestione, la struttura in ottimali condizioni di conservazione, manutenzione e funzionamento, fatta salva l’ordinaria usura ed il normale deterioramento.
La Società Interporto si riserva di effettuare verifiche periodiche per constatare eventuali inadempimenti di tali obblighi da parte del Soggetto Gestore.
Il Soggetto Gestore si obbliga a tenere indenne la Società Interporto da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza delle attività gestionali del Terminal Intermodale o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla gestione ed anche in
relazione ad attività eventualmente affidate a terzi, manlevando in ogni caso la Società Interporto e, in ogni caso, il Soggetto Gestore, in accordo con la medesima Società Interporto, chiederà l’estromissione dai relativi giudizi in cui quest’ultima fosse stata chiamata in relazione allo svolgimento della propria attività.
Il Soggetto Gestore si impegna inoltre ad intervenire e costituirsi nei giudizi eventualmente intentati contro la Società Interporto a fronte di semplice comunicazione, chiedendo l’estromissione dal giudizio di quest’ultima. La Società Interporto non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Soggetto Gestore con i suoi appaltatori, fornitori prestatori d’opera e terzi in genere affidatari delle attività secondarie.
Rimane peraltro stabilito che, nei relativi contratti, il Soggetto Gestore dovrà imporre, oltreché l’osservanza delle leggi e disposizioni richiamate nel presente bando, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso la Società Interporto relativi alla corretta esecuzione e gestione del Terminal.
ART. 07 - REGOLAMENTO DEL TERMINAL INTERMODALE
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Il Soggetto Gestore, superate le fasi 1 e 2 in cui non è possibile sviluppare traffico in modo continuativo nell’impianto per effetto delle interferenze con le imprese esecutrici dei lavori, si impegna a pubblicare un tariffario per servizi offerti e ad adottare un apposito regolamento, da condividere con la Società Interporto, per la disciplina delle attività degli operatori interessati all’utilizzo del Terminal, il tutto nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.).
ART. 08 - RECIPROCI OBBLIGHI DI GESTIONE
Le parti si obbligano reciprocamente, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere, durante tutto il rapporto contrattuale, un comportamento ispirato ai canoni di buona fede, lealtà e correttezza.
In particolare il Soggetto Gestore si obbliga a segnalare tempestivamente alla Società Interporto quelle circostanze e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.
Il Soggetto Gestore proporrà alla Società Interporto tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione della gestione ed il regolare conseguimento degli obiettivi di traffico ed economici previsti.
La Società Interporto si obbliga a prestare la massima collaborazione presso gli enti istituzionali, organi, associazioni, ecc. affinchè siano rilasciate tempestivamente tutte le autorizzazioni necessarie alla diligente e scrupolosa attività in capo al Soggetto Gestore.
Con riferimento ai contratti di comodato in data 18.12.2013 e di compravendita in data 03.02.2014 tra la Società Interporto, FSI SpA e RFI SpA, si precisa che gli obblighi assunti dalla Società Interporto in relazione alle manutenzioni ed all’utilizzo della rampa di carico dei mezzi militari sono trasferiti in capo al soggetto gestore.
ART. 09 - ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE
La Società Interporto si riserva la facoltà di vigilare sul corretto adempimento del contratto e sul regolare svolgimento delle attività terminalistiche da parte del Soggetto Gestore.
In particolare sarà accertata la regolarità degli adempimenti correlati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature, allo sviluppo del traffico intermodale facente capo al Terminal e il rispetto degli affidamenti a terzi soggetti delle sole attività autorizzate dalla Società Interporto. Ciò anche al fine di verificare il rispetto contrattuale dello sviluppo del programma indicato nel Piano economico finanziario proposto dal gestore in fase di offerta.
ART. 10 - SICUREZZA
Ogni e qualsiasi adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sarà a carico del Soggetto Gestore.
In particolare, per il personale alle dipendenza del Soggetto Gestore dovranno trovare integrale applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e, prima di iniziare la gestione, dovranno essere fornite alla Società Interporto tutte le informazioni e tutta la documentazione in materia.
Il Soggetto Gestore provvederà e tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente, provvedendo ai necessari adempimenti anche nell’ipotesi di consegna di nuovi mobili o immobili.
Il medesimo Soggetto Gestore si obbliga a informare e formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul luogo di lavoro e quindi, come previsto, a vigilare attentamente affinchè se ne osservino scrupolosamente le disposizioni.
Inoltre il Soggetto Gestore si obbliga a garantire, in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio della gestione e l’incolumità delle persone addette al servizio stesso e di qualsiasi soggetto terzo rispetto al medesimo Soggetto Gestore, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose ed assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza la Società Interporto da ogni qualsiasi responsabilità. 6
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXX ATTUATIVE
Il Soggetto Gestore dichiara di essere a conoscenza che dovrà coordinare le proprie attività con quelle delle imprese che realizzeranno i lavori di completamento e adeguamento del Terminal Intermodale e gestire le eventuali interferenze. In particolare dovrà tenere conto che l’ampliamento del Terminal Intermodale avverrà per fasi e, pertanto, dovrà farsi carico degli oneri derivanti dal trasferimento delle proprie attività dall’area messa a disposizione nella fase 1 (impianto esistente) all’area messa a disposizione nella fase 2 (porzione del nuovo impianto), per poi passare all’utilizzo di tutto il Terminal nella fase 3, tenendo in considerazione il fatto che ci sarà un’interruzione dell’accesso dei treni al Terminal coincidente con il tempo necessario per eseguire i lavori di modifica della radice del fascio di binari esistente).
In linea di massima, per l’utilizzo del Terminal Intermodale in relazione alle fasi attuative dei lavori di ampliamento e adeguamento dell’impianto esistente, si prevede la seguente tempistica:
a) fase 1 (impianto esistente) – mesi 11
b) interruzione del raccordo alla linea di corsa UD-VE (per eseguire i lavori di modifica della radice del fascio di binari esistente) – max mesi 1
c) fase 2 (porzione del nuovo impianto) – mesi 12
d) fase 3 (impianto completo) – mesi 36.
Il tutto come descritto nelle planimetrie, nel cronoprogramma e nella relazione illustrativa che si allegano al presente contratto.
ART. 12 - CARATTERISTICHE DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DEL TERMINAL INTERMODALE
Il Terminal Intermodale di Pordenone è costituito dalle unità immobiliari indicate nella planimetria catastale allegata al presente contratto, quale sua parte integrante e sostanziale.
I beni immobili vengono allo stesso gestore consegnati nello stato di piena funzionalità e buona conservazione e manutenzione e comunque perfettamente idonei agli scopi inerenti la gestione, come individuati nelle planimetrie allegate al presente contratto.
Alla conclusione del periodo di gestione tutti i beni immobili in questione dovranno essere restituiti nelle condizioni di conservazione e manutenzione attuali, salvo l’ordinario deterioramento, mediante idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti.
Unitamente al complesso di beni immobili, il Soggetto Gestore viene immesso nel possesso anche di un reach stacker - nello stato di piena funzionalità e perfettamente idoneo per lo svolgimento delle attività di handling, trattandosi di attrezzatura nuova di fabbrica - da utilizzare esclusivamente per le attività di sollevamento e movimentazione delle UTI entro le aree del Terminal Intermodale, con le seguenti caratteristiche: gru semovente su pneumatici a 2 assi dotata di braccio telescopico e idonea alla movimentazione di UTI del tipo container 20’-30’-40’-45’ mediante spreader idraulico comandato dal posto di guida, casse mobili 7,15-
7,45,7,82-9,15-13,60-13,72 e semirimorchi presa per pinze 13,60 tramite attrezzatura piggy back inserita nello spreader e della portata massima di 45 ton.
Il Soggetto Gestore si obbliga a conservare e custodire il reach stacker con cura e massima diligenza, a non cederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, ed a restituirlo alla Società Interporto, al momento della cessazione del rapporto contrattuale a qualsiasi titolo, nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d’uso.
In caso di sinistro o danni a cose, il Soggetto Gestore si impegna ad informare tempestivamente la Società Interporto.
ART. 13 - CONSEGNA DELLE AREE E RISPETTO DEI TEMPI
La Società Interporto s’impegna a realizzare e quindi a consegnare al Soggetto Gestore il Terminal Intermodale secondo le fasi individuate nelle planimetrie allegate, con la tempistica prevista nel 7
cronoprogramma allegato, salvo cause imprevedibili all’atto della sottoscrizione del presente contratto ed oggettivamente riscontrabili (quali a titolo meramente esemplificativo il verificarsi di incidenti gravi in cantiere, di controversie con l’appaltatore dei lavori, fallimento dell’appaltatore, condizioni atmosferiche particolarmente avverse, ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte degli organi competenti quali RFI, ASL, VVF, ecc.).
Si precisa che:
a) l’eventuale ritardo o anticipo della consegna delle aree di cui alla fase 2 non comporta alcuna conseguenza di tipo gestionale ed economico;
b) l’eventuale ritardo della consegna delle aree di cui alla fase 3, rispetto al termine previsto nel cronoprogramma, comporterà:
• la proroga della scadenza contrattuale di un numero di mesi pari ai mesi di ritardo della consegna;
• che il termine previsto per la corresponsione del corrispettivo fisso e variabile previsti dal terzo anno in poi inizierà a decorrere dalla effettiva consegna delle aree di cui alla fase 3;
c) nel caso in cui la consegna delle aree di cui alla fase 3 avvenga oltre i sei mesi rispetto al termine previsto nel cronoprogramma, il Soggetto Gestore avrà la facoltà di:
1. continuare il rapporto contrattuale fino alla scadenza naturale prorogata di un numero di mesi pari ai mesi di ritardo della consegna delle aree di cui alla fase 3
ovvero
2. recedere dal contratto con preavviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, 30 giorni prima che il recesso abbia effetto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro il termine perentorio di 90 giorni successivi ai sei mesi di ritardo nella consegna delle aree di cui alla fase 3.
A fronte di quanto sopra, il gestore, sin d’ora, rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a ritardi nella consegna degli immobili - come individuati nella planimetrie relative alla fase 2 e alla fase 3 – dipendenti da circostanze comunque riferibili agli appalti di costruzione delle opere sottoscritti dalla Società Interporto.
ART. 14 - DISPONIBILITA’ DEI BENI IMMOBILI E MOBILI
Il complesso dei beni immobili e mobili viene affidato in uso ai soli fini della gestione del Terminal Intermodale. La durata del diritto d’uso corrisponderà alla durata del periodo di gestione e sarà di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il Soggetto Gestore ha il diritto di utilizzare, in via esclusiva nei confronti della Società Interporto e con massima tutela della concorrenza, detti beni immobili e mobili ed il diritto di fare e/o di mantenere al di sopra e al di sotto del suolo le opere dallo stesso realizzate per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società Interporto.
Alla scadenza del rapporto tutte le opere, fisse e mobili, attrezzature, impianti, macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro ancora costruito o installato dal Soggetto Gestore o dai suoi aventi causa in forza del presente atto, ivi compreso ciò che è stato realizzato nel corso della gestione dell’impianto, diverranno de jure di proprietà della Società Interporto senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Soggetto Gestore.
ART. 15 - CONSEGNA INFRASTRUTTURA E ATTREZZATURA PER MOVIMENTAZIONE U.T.I.
La Società Interporto consegna al Soggetto Gestore, che accetta, l’infrastruttura esistente del terminal, corredata di n. 1 reach stacker nello stato in cui si trovano, garantendone l’idoneità all’uso a cui sono destinati e il regolare possesso di ogni autorizzazione o provvedimento necessario al loro utilizzo.
Il Soggetto Gestore dichiara di avere esaminato i beni oggetto del presente contratto e di averli trovati rispondenti alle norme di legge vigenti ed idonei per lo svolgimento della propria attività.
Il reach stacker sopra descritto dovrà essere utilizzato esclusivamente per l’attività di movimentazione di containers e casse mobili entro le aree del Terminal Intermodale.
Il Soggetto Gestore si obbliga a conservare e custodire il reach stacker con cura e massima diligenza, a non cederlo, neppure temporaneamente, in uso a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, ed a restituirlo alla Società Interporto, al momento della risoluzione del contratto, nello stato attuale, salvo il normale 8
deterioramento d’uso, nonché ad avvisare immediatamente la medesima di qualsiasi anomalia.
In caso di sinistro o danni a cose dove si riscontri la responsabilità del conducente, il Soggetto Gestore si impegna ad inviare immediatamente alla Società Interporto la denuncia del danno.
ART. 16 - VARIANTI RISPETTO ALLA OFFERTA
Il Soggetto Gestore non potrà apportare varianti o integrazioni al Piano economico finanziario o alle altre condizioni indicate in offerta allegate al presente contratto senza la preventiva autorizzazione da parte della Società Interporto.
Il Soggetto Gestore, ove autorizzato dalla Società Interporto, potrà apportare esclusivamente quelle varianti che si rendessero necessarie per ragioni di buona amministrazione o di diligente gestione purché siano tali da non alterare o modificare il quadro dei rapporti economici risultante all’aggiudicazione.
ART. 17 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
Durante tutta la gestione il Soggetto Gestore dovrà eseguire a sua cura e spese, anche in ottemperanza a normative sopravvenute, la manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, dei beni mobili (attrezzature ed impianti), in ogni loro componente, facenti parte del Terminal Intermodale e ciò anche al fine di consegnare alla Società Interporto, allo scadere della gestione medesima, i beni mobili, attrezzature ed impianti in ottimali condizioni di conservazione, manutenzione e funzionamento salva l’ordinaria usura ed il normale deterioramento.
Il Soggetto Gestore, inoltre, dovrà eseguire la manutenzione ordinaria, oltre che quella straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili facenti parte del compendio del Terminal Intermodale, tenuto conto, per quanto attiene l’esistente, dello stato di conservazione attuale.
L’adempimento di tali obblighi sarà verificato dai soggetti preposti alla vigilanza per conto della Società Interporto. La mancata o carente effettuazione delle attività manutentive e dei rinnovi comporterà grave inadempimento contrattuale con la conseguente comminazione delle penalità previste nel presente atto e salva la risoluzione del contratto, ferma ed impregiudicata la facoltà della Società Interporto di far eseguire gli interventi reputati indispensabili a soggetti terzi in danno del Soggetto Gestore.
Si riporta nel seguito una elencazione, sintetica ma non esaustiva, degli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria a carico del Soggetto Gestore:
a) la pulizia dell’area e dei fabbricati ad esso assegnati;
b) la pulizia delle caditoie;
c) l’illuminazione del piazzale;
d) la manutenzione delle aree a verde comprese le piante;
e) la rete fognaria, compreso controllo e sostituzione filtri vasche di prima pioggia;
f) le rete idrica e antincendio;
g) la manutenzione degli impianti interni.
h) la pulizia dell’area e dei fabbricati ad esso assegnati;
i) l’illuminazione del piazzale;
j) la manutenzione delle aree a verde comprese le piante;
k) la rete fognaria, idrica e antincendio;
l) il controllo e regolazione di componenti elettrici, meccanici ed idraulici;
m) la verifica dell’efficienza e del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
n) la manutenzione degli impianti interni.
Sono, inoltre, a carico del Soggetto Gestore tutte le spese per le utenze necessarie per la gestione ed funzionamento del Terminal Intermodale (elettriche, telefoniche, acquedotto, ecc.) e le imposte di norma a carico dell’utilizzatore (smaltimento rifiuti, ecc.).
ART. 18 - RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE
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Il Soggetto Gestore si obbliga a tenere indenne la Società Interporto da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della attività gestionali del Terminal Intermodale o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla gestione, ed anche in relazione ad attività affidate a terzi, manlevando in ogni caso la Società Interporto.
Il Soggetto Gestore, d’accordo con la Società Interporto, chiederà l’estromissione dai relativi giudizi in cui quest’ultima sia stata chiamata.
Il Soggetto Gestore si impegna, inoltre, ad intervenire e costituirsi nei giudizi eventualmente intentati contro la Società Interporto a fronte di semplice comunicazione, chiedendo l’estromissione dal giudizio di quest’ultima. La Società Interporto non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Soggetto Gestore con i suoi fornitori prestatori d’opera e terzi in genere affidatari delle attività secondarie.
Rimane peraltro stabilito che, nei relativi contratti, il Soggetto Gestore dovrà imporre - oltre all’osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto - il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso la Società Interporto in relazione alla corretta gestione del Terminal.
ART. 19 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE
Il personale addetto alla gestione dovrà essere correlato per numero e qualificazione professionale a quello indicato in offerta.
A tutto il personale saranno applicate le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative risultanti dai vigenti CCNL per il settore delle imprese del settore della logistica o analogo.
Fanno carico esclusivamente al Soggetto Gestore, in particolare, gli oneri per l’assunzione del personale dipendente, assicurativi, retributivi e previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro nonché gli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro.
ART. 20 - CAUZIONI E GARANZIE
L’aggiudicatario della gara dovrà produrre le seguenti polizze e fideiussioni:
1. Cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali da costituirsi, prima della stipula del contratto, mediante una garanzia fideiussoria di importo pari ad euro 100.000,00. La fideiussione deve essere predisposta su testo di gradimento della Società Interporto, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria compagnia di assicurazioni, escutibile a prima richiesta, rinnovata tacitamente alla scadenza senza la necessità di alcuna formalità ulteriore, operante ed efficace sino al termine di sei mesi decorrenti dall’effettiva cessazione della gestione e restituzione dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, con l’espressa rinuncia del garante al beneficium excussionis. La fideiussione sarà restituita successivamente all’effettiva riconsegna dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, previa verifica del loro stato di manutenzione e sempre che il Soggetto Gestore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti allo stesso direttamente o indirettamente dal
presente contratto. In caso di mancata puntuale restituzione dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, così come nel caso di inadempimento anche ad uno soltanto degli obblighi di cui al contratto, la Società Interporto sarà autorizzata ad escutere, senza formalità alcuna, la fideiussione nonché agire nelle sedi competenti per vedersi riconoscere l’eventuale ulteriore risarcimento di maggiori danni. Ove, nel corso della durata del contratto, la Società Interporto procedesse all’escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria, il Soggetto Gestore sarà tenuto al rilascio tempestivo, comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data del pagamento effettuato a favore della Società Interporto da parte del fideiussore, di un’ulteriore garanzia fideiussoria di contenuto del tutto identico alla precedente ovvero, nel caso di escussione parziale, il Soggetto Gestore sarà tenuto a ricostituire la garanzia nella misura convenuta nei commi che precedono.
2. Garanzia dell’esatto e puntuale adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo da costituirsi, prima della stipula del contratto, mediante una fideiussione bancaria di importo pari ad euro
40.000,00. La fideiussione deve essere predisposta su testo di gradimento della Società Interporto, 10 rilasciata da primario Istituto di credito, escutibile a prima richiesta, rinnovata tacitamente alla scadenza senza la necessità di alcuna formalità ulteriore, operante ed efficace sino al termine di sei
mesi decorrenti dall’effettiva cessazione della gestione e restituzione dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, con l’espressa rinuncia del garante al beneficium excussionis. La fideiussione sarà restituita successivamente all’esatto e puntuale adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo.
3. Polizza assicurativa che tenga indenne la medesima Società Interporto da tutti i rischi connessi, a qualsiasi titolo, dalle attività di gestione del Terminal Intermodale da qualsiasi causa e che preveda tutte le garanzie ed i massimali, come previsti dal PIR edizione dicembre 2015 che si allega in estratto, indicati nella seguente tabella:
COPERTURA RISCHIO | MASSIMALE MINIMO | DATA DECORRENZA |
R.C.T. | euro 10.000.000,00 | Stipula contratto |
R.C.O. | euro 2.500.000,00 | Stipula contratto |
Nel caso di esecuzione totale o parziale delle garanzie di cui presente punto 3 sopra indicate il Soggetto Gestore dovrà provvedere alla ricostituzione delle stesse nella loro originaria entità entro il termine perentoriamente indicato dalla Società Interporto nella relativa richiesta scritta.
A titolo informativo si rappresenta che la Società Interporto, in relazione al contratto di raccordo in data 10.09.2014, ha stipulato le seguenti polizze assicurative e/o fideiussioni:
1. polizza cauzionale che garantisce RFI SpA fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per il risarcimento di danni diretti derivanti dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla Società Interporto verso RFI SpA;
2. garanzia responsabilità civile R.C.T. mediante polizza assicurativa fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00 per ogni sinistro e per ogni persona.
ART. 21 - PENALI
La Società Interporto applicherà, a carico del Soggetto Gestore, penalità in ogni caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni previste dal presente contratto.
In particolare costituiranno presupposti per la comminazione di penalità le seguenti ipotesi:
a) mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, oltre che straordinarie, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, dei beni mobili, attrezzature ed impianti, in ogni loro componente, facenti parte del Terminal Intermodale.
b) mancata manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili di proprietà della Società Interporto in uso al Soggetto Gestore;
c) sospensione anche parziale delle attività di gestione del Terminal Intermodale per fatto imputabile alla condotta del Soggetto Gestore;
d) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle indicazioni dell’offerta e che siano riferibili alla colposa condotta del Soggetto Gestore;
e) affidamenti a terzi soggetti di parte o di tutte le attività correlate all’acquisizione, gestione, sviluppo e vettoriamento del traffico intermodale facente capo all’Interporto ed alla gestione ed implementazione dei servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura al pubblico delle strutture.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui il Soggetto Gestore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 gironi (naturali e consecutivi) dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Società.
In caso idi mancata produzione o di non accoglimento delle controdeduzioni, la Società procederà all’applicazione delle penali. In base alla gravità dell’inadempimento, l’entità delle penali da applicare alle singole fattispecie varieranno da un minimo di euro 500,00/die ad un massimo di euro 5.000,00/die.
Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione verrà comminata una penalità di 11
Euro 500,00/die; dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di euro 1.000,00/die. E’ fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Società Interporto anche a titolo di risarcimento danni, la Società medesima si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Soggetto Gestore della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c. per ciascuno dei seguenti eventi che costituiscono causa di grave inadempimento:
a) venir meno di uno dei requisiti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 nel corso del rapporto;
b) applicazione di condizioni difformi da quelle convenute e riportate nell’offerta e relativi allegati, che rechino pregiudizio economico alla Società Interporto o ai soggetti terzi che utilizzano il Terminal Intermodale;
c) mancato rispetto dell’obbligo di garantire l’accessibilità al Terminal Intermodale da parte di utenti terzi;
d) gravi ritardi o inconvenienti, imputabili al Soggetto Gestore, nella esecuzione delle attività gestionali e di acquisizione di traffici, tale da compromettere ab origine gli obiettivi contenuti nel piano economico
– finanziario e nei documenti oggetto di offerta;
e) sospensione indebita della gestione del Terminal Intermodale per fatti imputabili al Soggetto Gestore di durata superiore ai 30 (trenta) giorni;
f) violazione del divieto di utilizzo anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, del Terminal Intermodale per usi o finalità diverse di quella di cui al presente contratto;
g) violazione delle disposizioni in materia salute e sicurezza e di tutela dei lavoratori dipendenti nonché in materia ambientale;
h) cessione, in tutto o in parte, senza autorizzazione o al di fuori dei limiti contrattualmente previsti, della gestione a soggetti terzi diversi dalla compagine aggiudicataria della gestione;
i) violazione degli obblighi previsti dal presente contratto in merito alla prestazione di garanzia e coperture assicurative;
j) mancato puntuale pagamento nei termini e secondo le modalità contrattualmente stabilite, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, di due rate, anche non consecutive, di corrispettivo (sia fissi che variabile);
k) dopo la terza penale comminata, indipendentemente dall’ammontare della stessa.
La Società Interporto si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno derivante dal comportamento del Soggetto Gestore che dovesse portare alla risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, per inadempimento del Soggetto Gestore, la Società Interporto ha il diritto di affidare a terzi la realizzazione delle attività gestionali o una parte di esse, in danno del Soggetto Gestore inadempiente.
Al Soggetto Gestore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Società Interporto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Tali maggiori somme sono prelevate a conguaglio dalle garanzie fideiussorie fornite dal Soggetto Gestore. In caso di minor spesa, nulla compete al Soggetto Gestore inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il Soggetto Gestore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 23 - RECESSO E CONSEGUENTI RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
La Società Interporto si riserva la facoltà di recesso per motivi di pubblico interesse,.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso sono rimborsati al Soggetto Gestore:
a) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso da parte del Soggetto Gestore quali risultanti da contratti debitamente registrati; 12
b) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato utile pari al 10% (dieci per centro) della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano economico-finanziario e della ulteriori documentazione presentata dal Soggetto Gestore in fase di gara.
Le somme in questione così introitate dal Soggetto Gestore dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei dipendenti e dei lavoratori autonomi e professionisti del Soggetto Gestore stesso e saranno indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
ART. 24 - POSSIBILITA’ DI REVISIONE PERIODICA DEL CONTRATTO
Le parti, per ragioni di interesse pubblico e reciproco interesse, al termine di ogni biennio di gestione potranno apportare modifiche al presente contratto sempre nel rispetto sostanziale delle condizioni di offerta e nel rispetto delle previsioni del Piano economico finanziario.
Qualora, su iniziativa della Società Interporto o del Soggetto Gestore, l’ambito di attività demandate a quest’ultimo venga esteso a nuovi servizi afferenti il campo della movimentazione e stoccaggio delle UTI, trasporto intermodale e acquisizione di traffici, sarà possibile modificare i rapporti economici previsti nel contratto, previo accordo tra le parti.
In tale caso si darà corso ad atti integrativi o modificativi del presente contratto. ART. 25 - CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO
E’ in ogni caso fatto assoluto divieto al Soggetto Gestore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
La Società Interporto si riserva la facoltà di effettuare operazioni societarie che comportino il subentro di un soggetto terzo nella titolarità del rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura di gara ovvero di cedere il Terminal Intermodale a soggetti terzi, i quali rimarranno comunque, nei confronti del Soggetto Gestore, obbligati al rispetto di quanto verrà previsto dal contratto. Pertanto l’affidamento della gestione del Terminal Intermodale non costituisce per la Società Interporto alcun vincolo per un’eventuale trasferimento della proprietà.
Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. ART. 26 - RAPPRESENTANZA - COMUNICAZIONI - DOMICILIO
La persona autorizzata a rappresentare il Soggetto Gestore nei rapporti con la Società Interporto è il sig.
……………………………................................... Ogni variazione della persona delegata alla rappresentanza deve essere accompagnata dal deposito presso la Società Interporto del nuovo atto di mandato.
Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e sarà considerata ricevuta dal/i destinatario/i se inviata mediante lettera raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:
a) per Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000/0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) xxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxxx.xx
Alla attenzione del Sig. ……………………………..
b) per ……………………………………………………………………..
via …….., ……………………………………….
Alla attenzione del Sig. ………………………………
Qualsiasi cambiamento degli indirizzi dovrà essere comunicato all’altra parte. ART. 27 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al Soggetto Gestore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia archiviata al protocollo 13 informatico della Società Interporto, acquisita dalla prefettura di in data , numero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il Soggetto Gestore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.
ART. 28 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. il Soggetto Gestore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
Il Soggetto Gestore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 29 - DOCUMENTI CHE FANNO FARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:
1. Fideiussione relativa alla cauzione definitiva
2. Fideiussione relativa al pagamento del corrispettivo
3. Polizze RCT RCO
4. Copia fideiussione e polizza della Società Interporto in relazione al contratto di raccordo
5. Copia contratto comodato in data 18.12.2013 tra R.F.I. SpA da una parte e la Società Interporto dall’altra
6. Copia contratto compravendita in data 3.2.2014 tra F.S.I. SpA-R.F.I. SpA da una parte e la Società Interporto dall’altra
7. Copia contratto di raccordo in data 10.09.2014/Fascicolo del raccordo e relativi allegati
8. Bando di gara
9. Offerta tecnica e economica del Soggetto Gestore prodotta in fase di gara
10. Relazione illustrativa
11. Inquadramento territoriale
12. Planimetria catastale
13. Planimetria del Terminal - 1^ fase
14. Planimetria del Terminal - 1^ fase (interferenze)
15. Planimetria del Terminal - 2^ fase
16. Planimetria del Terminal - 3^ fase
17. Cronoprogramma
18. DUVRI
19. Studio preliminare di impatto ambientale e Decreto Regione FVG n. 2228 del 21.11.2014
20. Relazione su impatto acustico
21. Dichiarazione di verifica conformità impianti
ART. 30 - DIFFORMITA’ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per la Società Interporto.
ART. 31 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 14
totale carico del Soggetto Gestore.
Sono altresì a carico del Soggetto Gestore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Terminal, per tutta la durata del contratto.
Ai fini fiscali si dichiara che il sevizio di gestione di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria con competenza esclusiva del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 33 - RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
* * * * *
La Società Interporto Il Soggetto Gestore