CONTRATTI DI SVILUPPO
Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.
Documento di sintesi a cura di Romagna Tech nell’ambito del Progetto NIC NET
Giugno 2018
CONTENUTI
| OBIETTIVI
| BENEFICIARI
| TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ AMMISSIBILI
| AGEVOLAZIONE
| PROGRAMMI DI RILEVANTI DIMENSIONI
| SPESE AMMISSIBILI
[ centro per l’innovazione e laboratorio di ricerca industriale accreditati ]
Contratti di Sviluppo DIVISIONE BANDI & PROGETTAZIONE
| OBIETTIVI
Il Contratto di Sviluppo è il principale strumento di incentivazione destinato alle imprese che, singolarmente o in forma associata intendono realizzare investimenti di grande dimensione in Italia nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale.
| BENEFICIARI
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:
• soggetto proponente, ovvero l’impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabi le della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
• imprese aderenti, ovvero le eventuali altre imprese che realizzano progetti di investimento
nell’ambito del programma di sviluppo.
| TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ AMMISSIBILI
La normativa attualmente in vigore valevole per il periodo di programmazione 2014 -2020, consente la finanziabilità di:
• programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli;
• programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
• programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo svilu ppo delle attività commerciali.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo non deve essere inferiore a 20 mln di euro.
Tale limite viene abbassato a 7,5 mln nel caso in cui il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli.
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo
e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
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Progetto NIC-NET finanziato nell’ambito del
Contratti di Sviluppo DIVISIONE BANDI & PROGETTAZIONE
Il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, ovvero entro un entro un termine più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.
| AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
• finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili
• contributo in conto interessi
• contributo in conto impianti
• contributo diretto alla spesa
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
| PROGRAMMI DI RILEVANTI DIMENSIONI
Le domande di agevolazioni, relative a programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate.
L'Accordo è sottoscritto a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.
A tal fine l'Agenzia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
• significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi posti di lavoro creati;
• capacità di attrazione degli investimenti esteri;
• coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0.
L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.
Ai fini della sottoscrizione, le regioni comunicano al Ministero e all'Agenzia la propria eventuale volontà di stipulare l'Accordo, impegnandosi ad intervenire nel cofinanziamento del programma di sviluppo. Nel caso di programmi localizzati su più regioni, la comunicazione può essere effettuata da tutte le regioni interessate.
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A. PROGRAMMA DI SVILUPPO INDUSTRIALE e ATTIVITA’ TURISTICHE
Il programma di sviluppo industriale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connes si e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
Il programma di sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva ed, eventualmente, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e, per un importo non superiore al 20% del totale degli investimenti da realizzare, delle attività commerciali, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell'organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
I progetti d'investimento del soggetto proponente, a parte eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro ovvero 3 milioni di euro se il programma riguarda esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
L'importo di ciascun progetto dei soggetti aderenti non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
Nel caso in cui il programma di sviluppo sia realizzato da più soggetti in forma congiunta tramite lo strumento del contratto di rete i limiti minimi degli investimenti previsti sono applicati unitariamente, con riferimento agli investimenti della rete nel suo complesso, e non si applicano i limiti riferiti ai progetti d'investimento del soggetto proponente e dei soggetti aderenti.
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Progetto NIC-NET finanziato nell’ambito del
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| SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili alle agevolazioni, in relazione agli specifici progetti di investimento, sono quelle riferibili all’acquisto di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazione. Le spese riguardano:
a. suolo aziendale e sue sistemazioni;
b. opere murarie e assimilate;
c. infrastrutture specifiche aziendali;
d. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
e. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d'investimento, nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d'investimento.
Progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Al fine di rafforzare la struttura produttiva agroindustriale e assicurare una produzione alimentare redditizia, le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse, a favore di imprese di qualsiasi dimensione, per la realizzazione di progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) creazione di una nuova unità produttiva;
b) ampliamento della capacità di un'unità produttiva esistente;
c) riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati i n precedenza;
d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo processo produttivo o l'apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
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| SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili alle agevolazioni debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
b) opere murarie e assimilate, nel limite del 40% dei costi totali ammissibili del progetto d'investimento;
c) infrastrutture specifiche aziendali;
d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, fino al loro valore di mercato;
e) l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici e l' acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
f) consulenze connesse al progetto d'investimento, nella misura massima del 4% dell'importo complessivo ammissibile del progetto d'investimento.
| AGEVOLAZIONE
Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo in conto impianti
B. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER LA TUTELA AMBIENTALE
Il programma di sviluppo per la tutela ambientale deve riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo di salvaguardia ambientale del programma.
Le agevolazioni di cui al presente Titolo possono essere concesse a fronte di progetti d'investimento per la tutela ambientale volti a:
a. innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;
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b. innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;
c. consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
d. ottenere una maggiore efficienza energetica;
e. realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
f. il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
| SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili alle agevolazioni debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:
a. suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali;
b. opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali;
c. impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente;
d. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
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