CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA RISCOSSIONE ATTRAVERSO RUOLO
CON PREVENTIVA PROCEDURA PRE-COATTIVA MEDIANTE GESTIONE INTEGRATA AVVISI (GIA)
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L’anno 2011, il giorno del mese di , in ( )
tra
l’X.X.X. Xx 0 XX XXXXXXXX, con sede in ( ), via Carducci n°35 codice fiscale , di seguito denominato “Ente”, rappresentata dal
, nato a il (c.f. 00681110953) in qualità di , domiciliato per la carica presso la sede della stesso Ente;
e
Equitalia Sardegna S.p.A. Agente della riscossione per le province della Regione Sardegna, con Sede Legale ed Amministrativa in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx 00/x, capitale sociale Euro i.v. € 10.000.000,00, iscritta al n. 7220 del Registro delle Imprese di Sassari, codice fiscale 01667270928, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cagliari il 02/10/1956, Cod. Fisc. GLNGLG56R02B354M, in qualità di Amministratore Delegato;
di seguito congiuntamente denominate le “Parti”
Premesso che:
- l’art. 17, comma 1 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che sono riscosse mediante ruolo le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici;
- l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- l’art. 17, comma 3 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che continua ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
- l’art. 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, stabilisce che, salvo quanto previsto dai successivi articoli dello stesso d.lgs. n. 46/1999, le disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, relative alle imposte sui redditi, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori, anche alle altre entrate riscosse mediante ruolo a norma del citato art 17 del d.lgs. n. 46/1999;
- il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del D.P.R. n. 602/1973, disciplina il contenuto del ruolo e i tempi, le procedure, e le modalità della sua formazione e consegna, nonché le modalità d’intervanto in tali procedure di Equitalia Servizi Spa (già CNC);
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- il Decreto Interministeriale 4 agosto 2000 disciplina la remunerazione del Servizio nazionale della riscossione tramite ruolo ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- l’art. 3, comma 1, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e che le relative funzioni sono svolte dall’Agenzia delle Entrate per il tramite di Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) e le società da essa partecipate tra cui Equitalia Sardegna SpA;
- l’art. 3, comma 28, del d.l. n. 203/2005, dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti a Riscossione S.p.A. (ora Equitalia S.p.A.) ed alle società dalla stessa partecipate;
- Equitalia Sardegna S.p.A. in quanto Agente della Riscossione nell’ambito delle province della Regione Sardegna risulta essere un soggetto che detiene una stabile organizzazione di personale, mezzi e strumenti per l’espletamento delle attività di riscossione coattiva e , quindi, è tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per la gestione del servizio di riscossione dei crediti iscritti a ruolo;
- L’Ente intende procedere alla riscossione delle proprie entrate con modalità idonee ad assicurare l’efficienza e l’economicità di tale attività;
L’Ente con delibera/determina n. ……….… del …………… ha deliberato/determinato di procedere alla riscossione a mezzo ruolo dei propri crediti, chiedendo, altresì, che lo svolgimento dell’attività di riscossione di tali avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell’art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46/1999
convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I
Attività di riscossione attraverso la procedura GIA
Art.1
Avvisi di pagamento
1. L’Ente invia le minute di ruolo dei propri crediti a Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell’art. 3, del D.M. n. 321/1999, con almeno 60 giorni di anticipo, se predisposte su supporto magnetico conforme allo standard indicato da Equitalia Servizi, rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debitore della prima o unica rata che, in ogni caso, deve sempre coincidere con l’ultimo giorno del mese.
1bis. A chiarimento delle reciproche competenze e funzioni, la parti dichiarano di essere consapevoli che l’adempimento di cui al precedente comma è interamente a cura e responsabilità dell’Ente e che Equitalia Sardegna, anche ai sensi del sottostante articolo 14, potrà unicamente prestare assistenza, se richiesta, all’Ente.
2. Equitalia Sardegna assume su di sé l’impegno a che Equitalia Servizi S.p.A., dopo che l’Ente ha reso esecutivi i propri ruoli, sospenda, fino alla conclusione delle operazioni di cui all’art. 5, punto 1, lett. a), la consegna di tali ruoli agli agenti della riscossione competenti per territorio.
3. Equitalia Sardegna recapita al debitore, all’indirizzo indicato dall’Ente nella minuta di ruolo in possesso della stessa Equitalia Sardegna , almeno 10 giorni prima della scadenza prestabilita per il pagamento della prima o unica rata, un avviso di pagamento, di seguito denominato “avviso”. Agli avvisi sono allegati, in relazione al numero delle rate stabilito dall’Ente, uno o più bollettini RAV prestampati da utilizzarsi per il pagamento. La riscossione sarà effettuata in n° _ rate (indicare se mensili o bimestrali).
4. Per la consegna degli avvisi di pagamento Equitalia Sardegna si avvarrà di società autorizzata al recapito di corrispondenza scelta attraverso procedura ad evidenza pubblica. Successivamente all’aggiudicazione verrà data
comunicazione della società incaricata del servizio di consegna con atto separato che verrà restituito ad Equitalia Sardegna in copia sottoscritta dal firmatario della presente convenzione.
5. L’Ente trasmette a Equitalia Servizi S.p.A. mediante l’applicativo web attualmente denominato “Provvedimenti”, messo a sua disposizione gratuitamente da Equitalia Sardegna, eventuali provvedimenti di annullamento totale o parziale delle somme iscritte a ruolo. La trasmissione di tali provvedimenti avviene con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data a partire dalla quale, ai sensi dell’art.5, punto 1, lett.a), può essere effettuato l’aggiornamento di cui allo stesso art.5, punto 1, lett. a).
6. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta sono consegnati da Equitalia Sardegna all’Ente, presso l’indirizzo indicato nella presente Convenzione e, una volta integrati, a cura dell’Ente stesso, restituiti ad Equitalia Sardegna per la postalizzazione/recapito. Analogamente si procede con riguardo agli eventuali avvisi resi dalla società Poste Italiane s.p.a. ad Equitalia Sardegna, in presenza di carenze/inesattezze dei dati necessari. E’ cura dell’Ente, in tale evenienza, disporre le verifiche e i controlli di competenza, nonché procedere alle seguenti variazioni/integrazioni. Al termine , gli avvisi sono nuovamente consegnati ad Equitalia Sardegna per la postalizzazione/recapito con le modalità di cui al superiore comma 3.
Il successivo inoltro ai contribuenti degli avvisi di cui al punto precedente, comporterà un costo per avviso determinato in euro 1,20, che sarà rendicontato all’ente con le medesime modalità previste all’art.6 comma 2 e fatturato secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art.2
Modalità di pagamento degli avvisi
1. Gli avvisi possono essere pagati dai debitori, senza commissioni d’incasso, presso gli sportelli di Equitalia Sardegna, anche utilizzando le apparecchiature POS per il pagamento con carta di debito, di credito e postamat.
2. Gli avvisi, possono, altresì, essere pagati:
a) con i bollettini RAV allegati agli avvisi di pagamento, utilizzando i seguenti canali:
a.1 tutti gli uffici postali e tutte le banche;
a.2 sportelli bancomat delle banche abilitate, con l’indicazione del numero di RAV riportato sul relativo bollettino.
Art.3
Riversamento delle somme riscosse mediante avvisi di pagamento
1. Equitalia Sardegna provvede al riversamento delle somme riscosse a seguito degli avvisi, entro i termini previsti dall’art.22, comma 1, terzo periodo, del d,lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Si applicano le disposizioni di cui all’art.40 dello stesso d.lgs. n.112 del 1999.
2. Ai fini dell’individuazione del termine del riversamento all’Ente degli importi riscossi tramite canali diversi dai propri sportelli, per data di riscossione si intende quella di effettiva registrazione dei pagamenti da parte di Equitalia Sardegna.
3. Le somme riscosse verranno riversate sul seguente codice IBAN, intestato all’Ente: (inserire codice iban).
Art.4
Informazioni relative ai pagamenti
1. Equitalia Sardegna, entro i termini previsti dall’art. 36 del d.lgs. n. 112/1999, mediante l’applicativo online attualmente denominato rendicontazione online - RendiWeb, comunica all’Ente, per ciascuna posizione debitoria, gli incassi conseguiti a seguito dell’invio degli avvisi e i relativi riversamenti effettuati a favore dello stesso Ente.
Art.5 Aggiornamento e consegna dei ruoli
1. Equitalia Sardegna, assume su di sé l’impegno a che Equitalia Servizi S.p.A.:
a) entro il quarto mese successivo alla scadenza dell’ultima o unica rata indicata nell’avviso di pagamento, provveda all’aggiornamento del contenuto dei ruoli resi esecutivi dall’Ente ai sensi dell’art.1, eliminando le partite pagate dal debitore a seguito dell’avviso e quelle oggetto di provvedimenti di annullamento trasmessi dallo stesso Ente;
b) previo consenso dell’Ente, consegna i ruoli aggiornati ai sensi della lett. a) del presente articolo agli Agenti della riscossione competenti per territorio, in relazione al domicilio fiscale dei debitori.
Art.6
Compensi per l’attività pre-coattiva
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo ad Equitalia Sardegna spetta un compenso pari al 10% (dieci,00percento) delle somme riscosse.
2. Inoltre sono riconosciuti all’Agente della Riscossione i costi di recapito per un importo pari ad euro 0,60 per avviso. I costi di recapito sono corrisposti all’Agente della Riscossione previa presentazione di specifica descrizione delle singole voci di spesa che hanno determinato l’onere a carico dell’Ente.
3. Vengono altresì riconosciuti all’Agente della Riscossione i costi di meccanizzazione, stampa e rendicontazione su supporto informatico, per un importo di Euro 0,32 ad avviso.
4. I compensi di cui al punto 1 e i costi di cui al punto 2 e 3 del presente articolo sono fatturati all’atto del riversamento. La fattura sarà emessa esclusivamente se richiesta dall’Ente. Equitalia Sardegna provvede all’incasso di tali compensi più IVA di legge, diminuendo del relativo importo le somme da riversare ai sensi dell’art.3.
5. Se, alla data dell’aggiornamento contabile di cui all’art.5, punto 1 lett. a), Equitalia Sardegna non è riuscita ad incassare integralmente i compensi e costi ad essa spettanti con le modalità previste al punto 4 del presente articolo, inoltra all’Ente formale richiesta di bonifico per il residuo importo di spettanza, fornendo le necessarie coordinate. L’Ente è tenuto ad accreditare le relative somme in favore di Equitalia Sardegna, sul conto dalla medesima indicato, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.7
Riservatezza e tutela dei dati personali
1. Equitalia Sardegna si obbliga a non divulgare i dati di cui viene a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, a tale scopo, dichiara che tali dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Le parti dichiarano, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. , di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del citato decreto e si impegnano a trattare i dati e le informazioni relative alla presente convenzione ed alla sua esecuzione, ivi compresi quelli che transitano per i dispositivi informatici, in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s. m.i. ).
Art.8
Cause di forza maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile per violazione degli obblighi derivanti dal presente titolo, nel caso di inadempienze o ritardi derivanti dall’applicazione di norme di legge, di regolamenti o atti amministrativi emanati da qualsivoglia autorità, ovvero da sopravvenuta responsabilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle Parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la forza maggiore nei casi di ritardi nei trasporti e di furti.
Art. 9 Controversie
1. Qualora dovesse insorgere una qualsiasi controversia fra Equitalia Sardegna e l’Ente, relativa all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente titolo, le Parti tenteranno di risolverla attraverso una composizione in via amichevole.
2. Trascorsi 30 giorni dall’insorgenza della controversia, se il tentativo di composizione amichevole resta senza esito, la controversia stessa può essere rimessa alla cognizione dell’autorità Giudiziaria.
3. L’Ente si impegna a tenere indenne Equitalia da eventuali pregiudizi di carattere economico derivanti da contenziosi instaurati dai debitori contro gli avvisi di cui all’art.1 ed aventi ad oggetto esclusivamente vizi non riferibili all’attività svolta dalla stessa Equitalia Sardegna.
4. L’Ente si obbliga a tenere indenne Equitalia Sardegna da qualsiasi pretesa e condanna e di rimborsare le somme eventualmente erogate per le spese di lite e a titolo di danno per le controversie aventi ad oggetto vizi ad essa non imputabili.
TITOLO II
Riscossione coattiva
Art. 10
Formazione del ruolo e successiva attività di riscossione
1. A seguito della consegna dei ruoli effettuata ai sensi dell’art. 5, punto 1, lett. b), della presente convenzione, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è effettuata in numero rate ed in conformità al D.P.R. n. 602/1973, al d.lgs. n. 46/1999, al d.lgs. n.112/1999 e all’art.3, commi da 1 a 41 –bis, del d.l. n. 203/2005, ed i relativi provvedimenti di attuazione.
Art. 11
Rendicontazione dell’attività di riscossione coattiva
1. L’adempimento agli obblighi stabiliti dagli artt. 19, comma 2, lettera b) e 36 del d.lgs. n. 112/1999 avviene rendendo disponibile all’Ente una rendicontazione on- line, che, mediante accesso telematico, consente, per ciascuna posizione debitoria, la visualizzazione dei seguenti dati:
a) somme riscosse ;
b) riversamenti allo stesso Ente delle somme riscosse;
c) procedure svolte ai fini della riscossione del credito iscritto a ruolo.
Art.12
Fornitura di ulteriore applicativi informatici
1. Equitalia Sardegna si impegna a rendere disponibili gratuitamente, in seguito alla stipula di specifica convenzione di cui si allega copia, gli applicativi web per consentire allo stesso Ente di provvedere con modalità informatiche alla formazione del ruolo ed alla gestione dei provvedimenti di annullamento, rateazione e sospensione delle somme iscritte a ruolo.
TITOLO III
Ulteriori previsioni
Art. 13 Durata
1. La presente convenzione decorre dalla data di stipula fino al 31 dicembre 20 . L’eventuale proroga di tale durata può avvenire soltanto con un nuovo accordo, stipulato in forma scritta tra le parti.
Art.14 Servizio clienti
1. Con l’obbiettivo di sviluppare relazioni che tendano ad efficientare ed a supportare l’Ente nella gestione di eventuali problematiche che derivino da quanto stabilito nel presente contratto, Equitalia Sardegna mette a disposizione dell’Ente stesso contatti societari che verranno forniti con atto separato.
Art.15
Servizio gestione “provvedimenti”
1. Equitalia Sardegna fornisce servizi e consulenza ai fini del trattamento degli eventi modificativi dei carichi iscritti a ruolo di seguito denominati "Provvedimenti" con le seguenti modalità:
a) L’Ente emette un provvedimento motivato sottoscritto dal funzionario o dirigente responsabile con il quale autorizza Equitalia Sardegna all’esecuzione del rimborso a favore del contribuente;
b) Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione ad Equitalia Sardegna delle somme anticipate, e connesse attività di natura amministrativo/contabile, hanno valenza in tutte gli ambiti territoriali gestiti dalla Equitalia Sardegna S.p.A., indipendentemente dall’ubicazione territoriale dell’Ente.
c) Equitalia Sardegna procede al pagamento della somma dovuta al contribuente, previo avviso da inviarsi a cura dello stesso, nei successivi 60 giorni, anticipando le relative somme, ovvero anche oltre tale termine qualora il ritardo sia ascrivibile al comportamento del contribuente o a disguido postale. In tal caso sarà riportata apposita annotazione sul mandato di xxxxxxxx, che verrà all'uopo sottoscritto dal contribuente medesimo.
d) Equitalia Sardegna predispone e invia all’Ente, con cadenza mensile, un elenco dettagliato dei rimborsi eseguiti con contestuale istanza di restituzione delle somme anticipate. Al riguardo Equitalia Sardegna produce apposita autocertificazione in luogo dei singoli mandati di rimborso ed è autorizzato a trattenere le somme dal primo versamento utile a fronte delle riscossioni in base a ruolo, dandone comunicazione all’Ente medesimo.
e) L’Ente restituisce ad Equitalia Sardegna, secondo le modalità di cui al precedente punto, le somme da questi anticipate (importo lordo del tributo e interessi di mora), corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso al contribuente. In caso di incapienza rispetto alle somme riscosse tramite ruolo e da riversare all’Ente, la somma anticipata, comprensiva degli interessi legali è comunque rimborsata ad Equitalia Sardegna, a semplice richiesta dello stesso, con mandato da emettersi entro trenta giorni dal suo ricevimento.
f) A fronte del servizio di rimborso degli sgravi per indebito, Equitalia Sardegna trattiene l’aggio di riscossione a carico dell’Ente previsto dalla presente convezione in materia di riscossione ruoli o dalla normativa vigente, e già trattenuto in occasione del versamento all’Ente del tributo riscosso, che rimane quindi al concessionario, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente stesso.
g) All'esecuzione dei rimborsi degli sgravi per indebito ai contribuenti e alla restituzione delle somme anticipate prima della stipula della presente convenzione o integrazione, si applicano, comunque, retroattivamente, le clausole in essa previste.
Art.16
Autorizzazione rateazione ruoli volontari
1. L’Ente, considerando che, a differenza delle somme iscritte a ruolo per ruoli coattivi, la rateazione delle somme relative a ruoli volontari necessita di apposita procedura di autorizzazione alla maggiore rateazione, e che le cartelle di pagamento, per le quali i contribuenti presentano richiesta di rateazione, spesso contengono somme iscritte a ruolo da diversi enti (es.: Comune, Erario, Inps etc.) e pertanto, si vedono costretti a presentare differenti istanze, dispone:
a) di consentire, a favore dei contribuenti interessati, la ripartizione del pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo per i tributi volontari;
b) di stabilire che il tasso da applicare al periodo di rateazione è il tasso applicato per le rateazioni erariali;
c) di autorizzare, a tal fine, Equitalia Sardegna a concedere rateazioni sui ruoli volontari emessi dall’Ente.
Art.17
Costi relativi alla sicurezza del lavoro
1. Con riferimento a quanto previsto dall’art.26, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81, le parti si danno reciprocamente atto che l’esecuzione della presente Convenzione, in ragione delle modalità di espletamento del servizio contrattualizzato, non determina l’insorgenza di “rischi da interferenza”.
Art.18 Registrazione
1. Il presente atto, stipulato e sottoscritto nella forma della scrittura privata, è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso, a cura e spese della parte che intende avvalersene.
Art.19 Trattativa tra le parti
1. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola della presente convenzione è stata da esse negoziata e approvata su un piano di assoluta parità
Ente Equitalia Sardegna Spa
L’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx