CAPITOLATO D’APPALTO
Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro, con un solo operatore per ciascun lotto, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione delle sedi aziendali quali Centri di Raccolta, Stabilimenti e Autorimesse, situate nel territorio del Comune di Roma, suddivisa in due lotti.
CAPITOLATO D’APPALTO
Importo dei lavori a base d’asta | € 5.415.000,00 |
Oneri per la sicurezza | € 285.000,00 |
Importo Totale | € 5.700.000,00 |
COMMITTENTE | AMA S.p.A. |
Responsabile del Procedimento | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
C I G | Lotto I: 5286674D62 Lotto II: 528668674B |
CAPITOLATO DI ACCORDO QUADRO INDICE
CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE. 1
PREMESSA 3
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA 3
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE 4
ART. 3 – FORMA, OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 5
ART. 4 - LINGUA UFICIALE, DOCUMENTI CONTRATTUALI, NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 9
ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 11
ART. 6 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 15
ART. 7- SICUREZZA – PIANI DI SICUREZZA 16
ART. 8 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA DEI LAVORI 16
ART. 9 - SUBAPPALTO 17
ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 19
ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 19
ART. 12 - CONTROVERISE E PROCEDURA DI RISOLUZIONE BONARIA 20
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 20
ART. 14 - DANNI 22
ART. 15 - GARANZIA, CAUZIONE E ASSICURAZIONE 23
ART 16 - PREZZI 25
ART. 17 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 25
ART. 18 – ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE 28
ART. 19 - PENALI 33
ART. 20 – VERIFCHE, CONTROLLI E COLLAUDI 34
Art. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY 39
ALLEGATI: 39
PREMESSA
Per il presente appalto la Stazione Appaltante è AMA S.p.A.
Il presente capitolato è finalizzato a definire le modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto di lavori che dovranno essere:
‐ svolti presso il patrimonio di proprietà e/o gestito da AMA S.p.A.;
‐ finalizzati ad assicurare la massima funzionalità ed il comfort delle suddette strutture attraverso l’esecuzione accurata e tempestiva di tutti gli interventi necessari per garantire la piena utilizzazione degli edifici e l’efficienza dei relativi impianti tecnologici.
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA
Costituisce oggetto del presente Accordo Quadro, da stipulare con un solo operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006 tra l’Assuntore aggiudicatario (di seguito denominato “Assuntore” o “Impresa”) ed AMA S.p.A. (di seguito denominata come “Stazione Appaltante” o soltanto “AMA”), la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi aziendali (suddivisa in: i) Sedi Territoriali di Zona, ii) Centri di Raccolta, AIA, iii) Stabilimenti e Autorimesse), situate nel territorio del Comune di Roma ed indicate nel seguente articolo 2.
Per “manutenzione ordinaria” e “manutenzione straordinaria” si intendono le definizioni contenute nel
D.P.R. n. 380/2001.
L’assuntore dovrà provvedere all’espletamento di tutte le prestazioni operative così come esplicitate a secondo le modalità indicate nell’Allegato Tecnico, che gli saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle necessità e delle esigenze contingenti, nonché allo svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti.
L’esecuzione dei lavori deve essere effettuata secondo le regole dell’arte. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, l’Assuntore potrà effettuare lavori di manutenzione preventiva e/o al guasto e straordinaria edile ed impiantistica in favore di soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, così come quest’ultima potrà rivolgersi, per particolari esigenze proprie o dei propri Conduttori, anche ad imprese diverse dall’Assuntore.
L’Accordo Quadro oltre che riferito alle sedi aziendali situate nel territorio del Comune di Roma ed indicate nel seguente articolo 2, si estende automaticamente anche agli edifici e ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’AMA SpA, a qualsiasi titolo, successivamente alla sua stipula; in tal caso, qualora le maggiori prestazioni richieste eccedano il quinto d’obbligo, AMA e l’Impresa procederanno a formalizzare l’affidamento dei servizi analoghi, a norma dell’art. 57, comma 5 D.Lgs. n. 163/2006.
In ogni singolo intervento devono essere compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari a garantire la effettiva ed efficace manutenzione, a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia, con particolare riguardo al D.M. n. 37/2008.
L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi ed assicurare gli interventi tempestivi nei luoghi oggetto dei lavori, in conformità a quanto previsto negli Ordini di Servizio (di cui in prosieguo) di volta in volta emanati.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi del medesimo Accordo Quadro, entro il limite massimo di importo previsto dall’Accordo quadro stesso ed entro il periodo di validità del predetto Accordo Quadro.
L’Accordo Quadro avrà la durata di 36 mesi.
La durata dei singoli interventi da eseguirsi nel periodo contrattuale sarà determinata all’atto dell’affidamento della singola, specifica attività, mediante Ordine di Servizio.
L’Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 3 del presente capitolato.
La durata dei singoli interventi da eseguirsi nel periodo contrattuale sarà determinata all’atto dell’affidamento della singola, specifica attività, mediante Ordine di Servizio.
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE
I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso gli immobili utilizzati da AMA, ancorchè di proprietà di terzi.
L’elenco degli immobili, suddiviso nei due lotti, è riportato di seguito, ma è da intendersi quale ricognizione del patrimonio ad oggi esistente e, pertanto, sono fatti salvi eventuali incrementi o diminuzioni in dipendenza da successive scelte aziendali.
Ai fini del presente Capitolato, per sedi aziendali si intendono le seguenti, suddivise in due lotti:
Lotto n. 1: SEDI TERRITORIALI DI ZONA. Immobili adibiti a spogliatoi per operai, uffici e parcheggio autoveicoli.
Lotto n. 1: CENTRI DI RACCOLTA
MUN | NOMINATIVO | INDIRIZZO |
I | X.Xxxxxxxx | Viale dei Gladiatori, 85 |
III | A. Salesiano | Via dell'Ateneo Salesiano, 133‐135‐155‐165‐167‐169‐171 |
IV | P.Mammolo | Parcheggio Metro P. Mammolo, snc |
V | Teano | Via Teano,38 |
VII | Togliatti | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00‐65a‐67‐67a‐69 |
VIII | C.Boario | Xxx xxx Xxxxx Xxxxxx,00 |
IX | Laurentina | Via Laurentina 877 |
IX | Boschiero | Largo Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, snc |
X | X.Xxxxxxxx | Via di Macchia Saponara, 7‐9 |
X | Bottero | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 0 ‐12 |
XI | Corviale | Xxx X. Xxxxxxx, xxx |
XXX | Xxxxxxxx | Via Xxxxxx Xxxxxxxx, snc |
XIV | Battistini | Via Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 537‐545 |
Lotto n. 2: STABILIMENTI E AUTORIMESSE:
MUN | NOMINATIVO | INDIRIZZO |
III | SAL | Via Salaria, 981 |
X | XX | Xxx xx Xxxxx Xxxxxx, 000 |
IV | Leofreni | Xxx Xxxxxxxx, 00 |
XX | XX | Via di Tor Pagnotta, 100‐108 |
IX | PON | Via Pontina, 537 ‐ 549 |
X | ROM | Viale dei Romagnoli, 1165 ‐ 116 |
XI | PM | Via B. L. Montel, 61‐63 |
Per i dettagli sulle ubicazioni si rimanda all’allegato “Quadro d’insieme relativo alla dislocazione delle strutture aziendali” facente parte del presente capitolato.
Per i dettagli sulle ubicazioni si rimanda all’allegato “Quadro d’insieme relativo alla dislocazione delle strutture aziendali” facente parte del presente capitolato.
ART. 3 – FORMA, OGGETTO E IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
3.1 Forma ed importo
L’appalto è relativo ad un Contratto da eseguirsi a “misura” per una durata di 36 mesi ripartiti nei due lotti. L’importo presunto dell’Appalto è pari a € 5.700.000 come riportato nella seguente tabella:
Importo dei lavori a base d’asta | € 5.415.000,00 |
Oneri per la sicurezza (5%) | € 285.000,00 |
Importo Totale | € 5.700.000,00 |
Nella seguente tabella viene riportata la ripartizione dell’importo complessivo presunto dei lavori oggetto dell’appalto, sopra indicato:
LOTTO | I° ANNO | II° ANNO | III° ANNO |
Lotto I CENTRI DI RACCOLTA | € 755.000,00 | € 755.000,00 | € 755.000,00 |
Lavori a misura | € 717.250,00 | € 717.250,00 | € 717.250,00 |
oneri per la sicurezza | € 37.750,00 | € 37.750,00 | € 37.750,00 |
Lotto II STABILIMENTI E AUTORIMESSE | € 1.145.000,00 | € 1.145.000,00 | € 1.145.000,00 |
Lavori a misura | € 1.087.750,00 | € 1.087.750,00 | € 1.087.750,00 |
oneri per la sicurezza | € 57.250,00 | € 57.250,00 | € 57.250,00 |
All’Accordo Quadro sarà data attuazione con la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di “Ordini di Servizio” per l’esecuzione degli specifici lavori di manutenzione, secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente appalto, o preventivati dall’Assuntore stesso.
Il valore dell’accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l’impresa il minimo garantito.
Con la stipulazione dell’Accordo Quadro l’Assuntore è obbligato all’esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto degli “Ordini di Servizio”.
L’importo presunto dei lavori oggetto dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e delle economie, risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
LOTTO I - CENTRI DI RACCOLTA | ||||
“OG1” | Edifici civili e industriali: opere civili e finiture | Classifica IV | € 1.744.050,00 | Prevalente |
“OG11” | Impianti tecnologici (idrico sanitario, termico, antincendio e di condizionamento) | Classifica II | € 520.950,00 | |
LOTTO II - STABILIMENTI E AUTORIMESSE | ||||
“OG1” | Edifici civili e industriali: opere civili e finiture | Classifica IVbis | € 2.644.950,00 | Prevalente |
“OG11” | Impianti tecnologici (idrico sanitario, termico, antincendio e di condizionamento) | Classifica III | € 790.050,00 |
Per ogni opera ordinata all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l’Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra, e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell’art. 132 del D. Lgs. 163/06.
L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione dei ribassi offerti in sedi di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori.
3.2 Prezzi
Nell’importo dell’appalto, composto di più opere, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste e necessarie alla conservazione e al miglioramento del patrimonio immobiliare aziendale.
I lavori interesseranno edifici ed immobili esistenti già utilizzati da AMA per le proprie attività istituzionali (spogliatoi e uffici, centri di raccolta, etc.) presenti nell’intero territorio comunale e gli edifici che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio di AMA S.p.A.
I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano l’esecuzione delle opere di seguito sommariamente elencate e definite dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/01.
Le opere da realizzarsi nel contesto del presente appalto, in via del tutto indicativa e salve le più precise disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori potranno riguardare le tipologie di lavorazioni di seguito indicate unitamente alla relativa suddivisione percentuale prevista:
LAVORI DA COMPENSARSI A MISURA
1) Demolizioni, rinterri, scavi | 15% |
2) Opere murarie, in c.a., solai impermeabilizzazioni, massetti e sottofondi | 16% |
3) Intonaci, opere da pittore, rivestimenti e pavimenti, controsoffitti | 25% |
4) Opere in ferro e da falegname | 5% |
5) Opere in pietra da taglio | 8% |
6) Opere stradali | 8% |
7) Impianti tecnologici (imp. Elettrici trasmissione dati, telefonici, speciali) | 23% |
Totale | 100% |
Le percentuali indicative sopra riportare riguardano le incidenze previste delle diverse specie di opere: esse potranno quindi variare in più o in meno, tanto in via assoluta che nelle reciproche proporzioni, senza che per questo l’Assuntore possa trarne ragioni per richiedere indennizzi o compensi di sorta.
L’Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla Direzione Lavori.
I lavori a misura verranno valutati a misura sulla base del Tariffario della Regione Lazio dell’anno 2012, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Per le lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Xxxxxxxxx potrà provvedersi:
a) Per assimilazione ai prezzi esistenti;
b) Determinando nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi;
c) Procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura oltre eventuale posa in opera da computarsi in economia alle tariffe orarie vigenti.
Per tutte le prestazioni da effettuarsi in economia il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dal Tariffario della Regione Lazio.
Il prezzo orario della manodopera è riferito all’orario giornaliero, dalle 8.00 – 16.30, dei giorni lavorativi dal lunedì al sabato.
Al di fuori i tale orario (straordinario, notturno, festivo, festivo notturno) il prezzo orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 30%.
Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende la movimentazione del personale e la dotazione delle attrezzature minute quali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente, in tutto o in parte, gli acquisti di materiali e/o i noleggi di attrezzature.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte (vedi specifiche tecniche).
I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto il materiale ed i mezzi d’opera necessari.
I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall’Assuntore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l’Assuntore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 cod. civ. e con espressa rinuncia di diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 cod. civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi salvo quanto eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato.
In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall’Assuntore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall’Assuntore medesimo, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi.
L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti gli eventuali contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e1342 del cod. civ.
3.3 Gruppo di lavoro
I lavori di manutenzione oggetto dell’appalto saranno eseguiti dall’Assuntore attraverso una squadra di lavoratori, che dovrà essere sempre disponibile nella composizione minima di seguito illustrata.
La “squadra-tipo” sarà composta da 5 operatori per ciascun lotto, con le seguenti specializzazioni e caratteristiche:
- n. 1 dipendente con qualifica di “IV Livello”/Capo operaio
- n. 2 dipendenti con qualifica di “Operaio Specializzato” (dei quali uno abilitato ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37/2008);
- n. 2 dipendenti con qualifica di “Operaio Comune”
Non verranno corrisposte maggiorazioni in caso di impiego, da parte dell’Assuntore, di personale con qualifiche/capacità superiori rispetto a quelle richieste.
La squadra che eseguirà i lavori di manutenzione dovrà garantire un servizio continuo per tutta la durata dei lavori, almeno dalle ore 06.00 alle ore 19.00, anche organizzato in 2 turni giornalieri, con la presenza necessaria di:
(i) un tecnico specializzato manutentore di impianti, abilitato ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37/2008;
(ii) un capo-operaio con funzioni di responsabile di squadra;
È sempre prevista, pertanto, nell’ambito dell’esecuzione del contratto, la presenza minima di una “squadra base” che, per ragioni organizzative e di sicurezza, sarà sempre costituita con la presenza necessaria di almeno 2 unità (un tecnico specializzato manutentore di impianti, abilitato ai sensi e per gli effetti del D.M.
n. 37/2008 ed un capo-operaio con funzioni di responsabile di squadra), fermo restando che gli altri tre
componenti della squadra dovranno avere le qualifiche (sopra indicate) di “operaio specializzato” e di “operaio comune”.
Il responsabile di squadra deve essere indicato obbligatoriamente dall’Assuntore, avrà funzioni gestionali ed operative connesse al coordinamento e all’efficace espletamento delle attività di manutenzione oggetto del presente Capitolato.
L’Assuntore dovrà quindi identificare, tra le sue figure tecniche, anche tale figura, che dovrà assicurare un confronto costante e proficuo con il Personale di Impianto al fine di garantire il corretto adempimento di tutte le prestazioni oggetto dell’affidamento.
Parimenti, l’Assuntore dovrà individuare nella propria organizzazione le altre figure componenti la squadra, in particolare quella del tecnico specializzato manutentore di impianti, abilitato ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37/2008.
Si precisa che l’Assuntore si obbliga a garantire una presenza fissa e costante del “responsabile di squadra”, provvedendo quindi alle necessarie sostituzioni nei casi di malattia, ferie, o altre eventuali assenze del personale preposto a tale ruolo.
Il responsabile di squadra dovrà essere dotato di tutti i poteri necessari al coordinamento del personale impiegato e di tutti i poteri necessari ad intervenire in maniera tempestiva, in caso di necessità, nelle attività oggetto dell’affidamento, al fine di garantire il costante raggiungimento degli obiettivi di servizio.
Il responsabile di squadra dovrà monitorare, per tutto il personale impiegato dall’Assuntore nella squadra, il rispetto delle normative di sicurezza, le modalità di espletamento delle attività affidate, il comportamento in servizio.
Inoltre, il responsabile di squadra, in qualità di rappresentante dell’Assuntore, dovrà partecipare alle riunioni su sicurezza e coordinamento previste in accordo con la Stazione Appaltante e si farà garante della corretta e costante formazione ed informazione del personale impiegato dall’Assuntore presso l’impianto in oggetto.
Tutto il personale dell’Assuntore, dovrà essere dotato di mezzi, utensili, ausili ed attrezzature di lavoro pienamente idonei alle necessità e che gli consentano di operare in piena autonomia ed in totale sicurezza.
L’Assuntore dovrà adeguare personale e orario di lavoro, secondo le richieste ed in modo da rispettare i tempi richiesti dalla Direzione Lavori .
3.4 Imposte e tasse
L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
3.4 Imposte e tasse
L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta.
ART. 4 - LINGUA UFICIALE, DOCUMENTI CONTRATTUALI, NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO
4.1 Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è l’italiano.
Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e quant’altro nell’ambito del presente appalto dovranno essere in lingua italiana, fatto salvo l’uso di lingue straniere per indicare eventuali termini tecnici. Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall’Assuntore alla Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
4.2 Documenti contrattuali
Xxxxx parte integrante del contratto d’appalto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:
a) l’offerta e le dichiarazioni dell’Assuntore aggiudicataria;
b) il presente Capitolato d’Appalto e relativi allegati;
4.3 Discordanza negli atti contrattuali
Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il seguente ordine decrescente di successone, salve diverse espresse indicazioni esplicitamente riportate nei documenti stessi:
a) Capitolato d’Appalto e suoi allegati;
b) Offerta Economica presentata dall’assuntore in fase di gara;
c) Bando di Gara;
d) Disciplinare di Gara.
In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il medesimo. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice Civile.
4.4 Norme e prescrizioni integranti il capitolato
Ai fini della regolamentazione dell’appalto, valgono le pattuizioni del Contratto e le prescrizioni del presente Capitolato d’Appalto; per tutto quanto in essi non espressamente regolato, ovvero regolato solo in parte, sono applicabili e si ritengono parte integrante e sostanziale del contratto:
‐ Disposizione del codice Civile;
‐ D. Lgs. Del 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito, anche il “Codice” dei contratti pubblici);
‐ D.P.R. del 05/10/2010, n 207 (di seguito, anche il “Regolamento” dei contratti pubblici);
‐ D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n. 136” e s.m.i.
‐ D. Lgs. del 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.;
‐ Prescrizioni e norme emanate da U.N.I., C.T.I., U.N.E.L., C.E.I.
L’Assuntore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate in corso di durata del contratto.
4.5 Disposizioni antimafia
L’Assuntore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di misure contro la delinquenza mafiosa.
4.6 Divieto di cessione
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 118 del D. Lgs. N. 163/06, l’Accordo Quadro non può essere ceduto dall’Assuntore, a pena di nullità degli atti posti in violazione.
A pena di nullità è parimenti vietata anche la cessione da parte dell’Assuntore dei Contratti Applicativi o degli Ordini di Servizio.
In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata del contratto in corso con l’Assuntore per fatto e colpa dell’Assuntore stesso, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle he sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell’Assuntore medesimo ai proprio obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva di cui agli articoli seguenti.
ART. 5 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Gli interventi manutentivi oggetto di Ordini di Servizio, potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli immobili e degli impianti compresi nel presente Appalto. Trattandosi di lavori di manutenzione i singoli interventi potranno anche essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ad essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà avanzare pretese per maggio oneri, indennizzi o compensi particolari.
I lavori comprenderanno ogni opera e attività necessarie per garantire l’esecuzione completa e a regola d’arte dell’intervento manutentivo, anche se non espressamente richiamate nell’ordine di lavoro e/o nella documentazione fornita dalla Stazione Appaltante.
L’Assuntore, con firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione delle opere.
5.1 Responsabile del procedimento – Direzione dei lavori – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
5.1.1 Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, in conformità all’art. 9 del DPR 207/2010 comma 4.
5.1.2 Direttore dei Lavori
AMA SpA, prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato speciale e del Contratto, nomina il Direttore dei Lavori, quale responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti e dell’esatta esecuzione delle opere appaltate. Ferme restando le responsabilità dell’Assuntore e del Direttore Tecnico nominato da quest’ultimo, il Direttore dei Lavori con l’ausilio dei propri coadiutori, oltre a controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera, provvede alla verifica dei materiali impiegati, agli accertamenti in corso d’opera, alla misurazione e contabilizzazione delle parti di opera eseguite, all’approvazione – in uno con AMA SpA – degli stati di avanzamento lavori e dei pagamenti in acconto, nonché – in contradditorio con l’Assuntore - al collaudo delle opere. Il Direttore dei Lavori impartisce, inoltre, tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento ed il buon andamento dei lavori, nonché recepisce e attua le prescrizioni emanate da AMA SpA anche al fine di garantire la sicurezza nella fase di realizzazione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori trasmette gli ordini di servizio in merito all’esecuzione dei lavori all’Assuntore, per iscritto e sempre per iscritto impartisce le istruzioni ritenute più necessarie con apposite comunicazioni di esecuzione. Tutte le comunicazioni scritte dal Direttore dei Lavori e/o da AMA SpA all’Assuntore, saranno inoltrate a mezzo fax o PEC.
Per effettuare i controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Direttore dei Lavori ed i propri coadiutori accedono nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria od opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
Il Direttore dei Lavori, nei casi e con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, può assumere l’incarico di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori, svolgendone le relative funzioni.
Ove, invece, in seno ad AMA SpA l’incarico di Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori venga assegnato ad un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori, spettano a quest’ultimo i poteri, doveri e responsabilità previsti in capo a tale figura dalla vigente legislazione; in tal caso, gli atti del Coordinatore predetti verranno comunicati anche al Direttore dei Lavori, oltre che all’Assuntore.
5.1.3 Direzione del cantiere
L’Assuntore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le disposizioni vigenti in materia.
L’Assuntore, prima della stipula dello schema di Accordo Quadro e/o della consegna dei lavori nomina, comunicandolo ad AMA SpA, un proprio Direttore Tecnico in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Il Direttore Tecnico assume la piena responsabilità tecnica ed amministrativa della conduzione dell’appalto e deve essere munito dei necessari poteri, conferiti mediante apposita procura speciale con sottoscrizione autenticata, che l’Assuntore deve consegnare, in copia conforme all’originale, ad AMA SpA. Nel caso in cui l’Assuntore non ottemperi a dette prescrizioni, AMA SpA non procederà alla stipula del Contratto.
L’Assuntore – anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato – può nominare con le stesse modalità di cui al comma 2 del presente articolo uno o più Direttori di cantiere, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore Tecnico in uno o più cantieri determinati.
AMA SpA, ove sussistano giustificati motivi, può non accettare il Direttore Tecnico ovvero i Direttori di cantiere nominati dall’Assuntore, ed esigerne la sostituzione. In tali ipotesi l’Assuntore è tenuto a sostituirli con soggetti idonei, dotati di tutte le necessarie competenze, comunicandone, prima della nomina, il nominativo a AMA SpA entro il termine di 7 (sette) giorni solari.
5.1.4 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione
Le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, qualora previste dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri, saranno svolte da soggetto aventi i requisiti di legge nominato dalla Stazione Appaltante.
5.2 Condotta dei lavori e custodia dei cantieri
Nella esecuzione delle opere l’Assuntore dovrà attenersi a quanto previsto nella documentazione di gara e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori e/o di AMA SpA senza che ciò costituisca diminuzione delle responsabilità dell’Assuntore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei lavori.
Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell’Assuntore, qualificato a ricevere direttive dalla Direzione dei Lavori.
La sorveglianza da parte del personale di AMA SpA e/o del Direttore dei Lavori, non esonera l’Assuntore dalla responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte e l’ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione.
Capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.
L’Assuntore risponderà dell’idoneità del Direttore Tecnico e, in genere, di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale idoneo allo svolgimento delle attività. La Direzione Lavori può richiedere, motivatamente, l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori e la sua relativa sostituzione.
L’Assuntore dovrà, in ogni caso, provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori, impiegando a tale scopo la mano d’opera che, secondo le
circostanze e l’estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione dei lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggottamento ecc.
I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante i giorni festivi qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, con riconoscimento delle relative indennità, normativamente, previste per attività svolte nelle giornate festive.
Il tecnico, nominato dall’Assuntore quale Direttore di Cantiere, dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere e, in particolare, di quelle strutturali oggetto dell’appalto, sollevando, al riguardo, interamente AMA SpA e la Direzione Lavori da qualsiasi responsabilità.
5.3 Modalità per l’esecuzione dei lavori
Per ogni intervento da effettuare i Referenti abilitati della Stazione Appaltante trasmetteranno all’Assuntore uno specifico ordine di Servizio, redatto dalla Direzione Lavori, nei quali verranno indicati:
- luogo di esecuzione dei lavori;
- oggetto dei lavori;
- durata dei lavori;
- importo stimato dei lavori.
L’assuntore provvederà alla provvederà alla realizzazione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e gli obblighi connessi ai lavori in funzione della loro natura ed i relativi costi.
Gli interventi ordinati:
• Potranno riguardare qualsiasi tipologia di lavoro inerente la manutenzione degli immobili e degli impianti e quant’altro oggetto del presente appalti, comprendendo in particolare:
‐ Edile,
‐ Strade, parcheggi,
‐ Impianti elettrici,
‐ Impianti idrico-sanitari,
‐ Impianti di riscaldamento,
‐ Impianti di condizionamento,
‐ Elevatori,
‐ Impianti antincendio e rilevazione incendio,
‐ Impianti di sicurezza e controllo accessi,
‐ Reti telefoniche/T.D.;
‐ altre aree esterne ed intere.
• Dovranno essere eseguiti dall’Assuntore nei tempi e nei modi previsti e stabiliti dalla Stazione Appaltante.
Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, l’Assuntore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente Capitolato.
In particolare, per tutte le tipologie di intervento:
• Dovrà essere applicata la “regola d’arte” in fase esecutiva;
• Verranno impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualità reperibili sul mercato;
• Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.
Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti e/o dipendenti AMA, l’Assuntore dovrà porre in atto le misure più opportune al fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.
Nella fase esecutiva degli interventi, l’Assuntore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati, in termini di:
• Rumori;
• Emanazione di polveri o esalazioni;
• Interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;
• Depositi di materiali;
• Rilascio di detriti;
• Formazione di trincee o buche;
• Apertura di varchi su dislivelli;
• Rimozione di elementi di protezione da intrusioni. Nei suddetti casi l’Assuntore dovrà:
• provvedere all’installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);
• effettuare adeguate azioni di informazione;
• concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l’esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.
Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone l’esecuzione in concomitanza con l’assenza degli utenti degli immobili, e quindi concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell’anno; in questi casi l’Assuntore ha l’onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessità, senza poter per questo pretendere maggiori compensi.
Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle PP.DD. o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.
Eventuali modifiche agli interventi previsti che dovessero risultare necessarie in corso d’opera, dovranno:
• costituire oggetto di specifiche Perizie di Variante;
• essere approvate formalmente dai Referenti della Stazione Appaltante, con emissione di appositi Ordini integrativi.
Ogni lavoro ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a seguito:
• della consegna da parte dell’Assuntore di tutti i rendiconti , della documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante;
• dell’emissione da parte dei Referenti della Stazione Appaltante della relativa attestazione di “Regolare Esecuzione”.
5.4 Manutenzione straordinaria
La Stazione Appaltante, una volta approvato il preventivo di spesa invierà all’Assuntore specifico “Verbale di Consegna Lavori” secondo le formalità e le prescrizioni indicate nell’art. 154 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.
La redazione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, resta a carico della Stazione Appaltante mentre farà carico, in ogni caso, all’Assuntore la redazione del Piano Operativo della Sicurezza, anche laddove ammesso in sostituzione del Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento in base alla normativa vigente.
Il termine di consegna dei lavori realizzati a perfetta regola d’arte potrà essere unico ovvero potranno prevedersi dei termini di consegna parziali, che dovranno essere indicati in un apposito crono-programma delle attività allegato all’Ordine di Servizio sopra citato; i termini per il completamento dei lavori decorreranno dal ricevimento del medesimo Ordine di Servizio.
5.5 Progettazione e preventivazione dei lavori
Ai sensi della vigente normativa sul Lavori Pubblici risulta necessaria la progettazione degli interventi, in quanto si tratta di lavori edili e/o impiantistici di adeguamento normativo e funzionale. Tale prestazione sarà eseguita dai tecnici della Stazione Appaltante o da professionisti da essa incaricati e il “progetto” verrà allegato ai relativi ordini di Servizio ogni qualvolta si ritiene necessario.
Qualora venisse richiesta all’Assuntore la preventivazione di lavori compresi nel presente appalto, questi dovrà provvedere all’elaborazione dei relativi computi metrici estimativi necessari per la realizzazione degli interventi in questione.
I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno:
• essere redatti secondo le prescrizioni del D. Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010;
• prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che risultano necessari per consegnare i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte.
Tali preventivi saranno sottoposti all’esame dei Referenti della Stazione Appaltante, che hanno il diritto di richiedere tutte le modifiche che riterranno opportune e la facoltà di procedere o meno alla relativa approvazione-
E’ a carico dell’Assuntore l’osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli organi competenti e quant’altro a ciò connesso, restano a carico della Committenza.
La Stazione Appaltante fornirà inoltre tutta l’eventuale documentazione disponibile attinente le opere da realizzare.
Restano comunque demandati all’Assuntore l’obbligo e la responsabilità di soddisfare integralmente tutte le prescrizioni applicabili agli intereventi affidati, cautelando la Stazione Appaltante da eventuali omissioni di dispositivi, forniture, opere ed adempimenti essenziali per l’esecuzione a regola d’arte e/o la completa conformità normativa degli interventi realizzati.
ART. 6 - TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L’Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli Ordini di Servizio, che decorrerà dalla data di consegna dei lavori stessi.
L’Assuntore si impegna ad accettare eventuali proroghe, alle medesime condizioni del contratto, nessuna esclusa, nelle more dello svolgimento da parte della Stazione Appaltante delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo appalto.
Per ogni singolo intervento ordinato, l’Assuntore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal relativo Ordine di servizio. Entro 15 giorni a decorrere da tale termine dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante tutte le documentazioni e certificazioni, la cui predisposizione è a carico dell’Assuntore, che risultano necessarie a consentire il funzionamento delle opere realizzate.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo/regolare esecuzione, e a tale scopo l’Assuntore dovrà fornire entro il termine suddetto tutta la documentazione tecnico-amministrativa (licenze, certificazioni, ecc.) per garantire la immediata funzionalità e fruibilità dell’opera.
La presa in consegna prima del collaudo non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere con riguardo alle responsabilità dell’Assuntore.
ART. 7- SICUREZZA – PIANI DI SICUREZZA
L’Assuntore, con la sottoscrizione del contratto di appalto, dichiara di essere a conoscenza delle norme disciplinanti la sicurezza sul lavoro e delle responsabilità poste in capo ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, nel quadro dei propri obblighi di proteggere i lavoratori dai rischi cui sono esposti durante i lavori. Conseguentemente, si impegna ad osservare e fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni, le norme tecniche e i regolamenti vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la tutela della salute durante il lavoro.
Quanto sopra costituisce richiamo delle disposizioni gravanti sull’Assuntore per il rispetto delle norme prescrittive in materia di sicurezza sul lavoro la cui attuazione, in fase d’esecuzione delle opere appaltate, costituisce obbligo ineludibile, pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza delle sopra menzionate norme.
La Stazione Appaltante ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), che è allegato al presente Capitolato e ne costituisce parte integrante, poiché le lavorazioni ricadono in quelle indicate nel Capo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
A norma dell’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008 (comma1 lett. G) e dell’art. 131, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 l’Assuntore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) che deve contenere tutte le indicazioni per la pianificazione delle misure di sicurezza, commisurate alle tipologie dei lavori da eseguire, in conseguenza delle proprie scelte autonome, quali il suo modello di organizzazione del sistema di prevenzione, nonché i procedimenti esecutivi che si intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione.
Nel caso in cui ne ricorrano gli estremi la Stazione Appaltante redigerà un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) al quale dovrà essere adeguato il P.O.S. dell’Assuntore.
ART. 8 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA DEI LAVORI
Per ogni intervento, il relativo Ordine di Servizio stabilisce il termine di ultimazione dei lavori.
L’Assuntore dovrà consegnare, entro e non oltre 7 gg. dalla data di consegna di ogni singolo intervento, il cronoprogramma esecutivo dei lavori nel quale dovranno essere evidenziati l’inizio, l’avanzamento settimanale e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando il tipo e la qualità delle macchine e degli impianti che l’Assuntore si obbliga in ogni caso ad impiegare, nonché il termine del loro approntamento in cantiere.
Nella compilazione del programma esecutivo dei lavori l’Assuntore deve attenersi alle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante, dando priorità alle opere che condizionano lo sviluppo generale (o che, in accordo con la Direzione Lavori, convenga eseguire anticipatamente).
Il programma esecutivo presentato dall’Assuntore deve essere esplicitamente approvato dalla Direzione Lavori. Tale programma non vincola la Stazione Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione senza che per esse possa essere sollevata eccezione alcuna dall’Assuntore, mentre invece è espressamente impegnativo per quest’ultimo, il quale ha l’obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione Appaltante si riserva d’apportare – in relazione alle proprie esigenze di ultimazione, anche parziale, delle opere – senza che per questo possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per
chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono previsti compensi ulteriori o premi, qualora l’esecuzione delle opere avvenisse in tempi inferiori. L’approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né diminuisce, le responsabilità dell’Assuntore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.
In caso di ritardo sul programma approvato, l’Assuntore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma tendenti al recupero dei ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai successivi articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.
ART. 9 - SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria richiesta non può essere superiore al 30%.
In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni l’Assuntore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:
a) che l’Assuntore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’Assuntore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
c) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese e/o di esecuzione di lavori di impiantistica, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente;
d) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dalla normativa antimafia.
L’inosservanza di quanto sopra darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto con effetto immediato e senza compensi o indennizzi, a semplice dichiarazione della Stazione Appaltante stessa, restando inoltre impregiudicata ogni altra azione per eventuali danni.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori complessivamente affidati.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che i contratti di subappalto o di cottimo, da stipularsi in forma pubblica o registrati, debbono fare chiaro ed unico riferimento ai prezzi unitari di aggiudicazione, essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto a detti prezzi, ed essere trasmessi, dopo la regolarizzazione, in copia autentica, all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, entro i venti giorni successivi alla data del contratto;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi, via via, corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Assuntore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici, nonché copia del Piano Operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori;
5) L'Assuntore è tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata,all'Amministrazione, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica dell’assenza di interferenze da parte della criminalità organizzata, di cui alle vigenti norme antimafia;
6) l’Assuntore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.;
7) AMA, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici con allegati gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto ed il loro valore;
8) L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3, 4 5 e 6, considerata un grave inadempimento, comporta l'applicazione di una penale come riportato di seguito, fatta salva ogni ulteriore azione – anche risarcitoria – sino alla risoluzione del contratto.
E' facoltà della Stazione appaltante di corrispondere direttamente all'impresa subappaltatrice i pagamenti a questa dovuti nel caso non provveda l'Assuntore.
In questo caso la Stazione appaltante provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria di cui all'articolo "Garanzie, cauzione e assicurazione”, nella misura di un decimo.
L’Assuntore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
ART. 10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto stipulato per effetto dell’Accordo Quadro, prevederà, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti si assumono l’obbligo di inserire le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto della Legge n. 136/2010.
A tal fine il pagamento avverrà sul conto corrente bancario o postale dedicato all’appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L’Assuntore si obbliga a comunicare ad AMA S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla gara, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno in relazione a ciascuna transazione posta in essere il Codice Identificativo della Gara (CIG).
ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore ed in generale, in presenza di una delle fattispecie contemplate dagli artt. 158, 159, 160 del Regolamento circostanze oggettive che impediscano di procedere al regolare svolgimento dei lavori secondo regola d’arte, il Direttore dei Lavori può, con apposito Ordine di Servizio, ordinare la sospensione, in via temporanea, dei lavori, le quali devono essere approvate sempre dal Responsabile del Procedimento. Se le circostanze di cui sopra impediscono, soltanto parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori l’Assuntore sarà obbligato, previo Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.
La sospensione si protrarrà per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione, anche parziale dell’appalto.
Nei casi in cui le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi, l’Assuntore può recedere dal Contratto senza indennità.
Se, però, la stazione appaltante faccia opposizione espressa al recesso l’Assuntore avrà diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopra indicati.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene differito, su istanza dell’Assuntore, di un numero di giorni determinato dal prodotto tra i giorni di sospensione e il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti a causa della sospensione parziale e l’importo dei lavori previsto nello stesso periodo di tempo secondo il programma dei lavori predisposto dall’impresa.
Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la durata della sospensione non è calcolata nel tempo fissato per l’esecuzione dei lavori.
La sospensione dovrà risultare da regolare verbale (di seguito, per brevità, “Verbale di sospensione”), redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Assuntore, nel quale dovranno essere specificati:
o i motivi della sospensione
o lo stato di avanzamento dei lavori;
o le opere la cui esecuzione è rimasta interrotta;
o l’insieme delle cautele adottate affinché al momento della ripresa dei lavori le stesse possano essere ultimate senza eccessivi oneri;
o la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il Verbale di sospensione deve essere inoltrato a AMA S.p.A., nella persona del Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Parimenti dovrà essere indicata, in apposito verbale, la data di ripresa dei lavori. Entrambi i Xxxxxxx, di cui al presente comma, sono redatti a cura del Direttore dei Lavori in contradditorio con l’Assuntore e trasmessi nei termini anzidetti a AMA S.p.A. e al Responsabile del Procedimento.
ART. 12 - CONTROVERISE E PROCEDURA DI RISOLUZIONE BONARIA
Fatte salve le diverse disposizioni del presente Capitolato, la pianificazione di quelle attività di esecuzione che richiedano la cooperazione delle Parti, e l’esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell’esecuzione, sono demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalla Parti.
In particolare, i predetti rappresentanti dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:
1. qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all’interpretazione, all’esecuzione del presente Capitolato e degli Ordini di Servizio;
2. l’istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato;
3. eventuali contestazioni in merito all’esecuzione delle prestazioni;
4. qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.
I rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Assuntore dovranno incontrarsi ogni volta che si ravvisi la necessità di cooperazione per la risoluzione di aspetti operativi.
Le problematiche esaminate dai rappresentanti delle Parti e le relative istruttorie devono essere sempre adeguatamente documentate. Di tutte le problematiche sorte e delle soluzioni negoziate deve essere redatto un memorandum.
Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore, nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli art. 239 e 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata esclusivamente alla magistratura ordinaria del Foro di Roma.
L’assuntore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13.1 Facoltà di recesso
Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006 e con le modalità ivi indicate, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, pagando, oltre ai lavori eseguiti, un decimo dell’importo dei lavori ordinati e non eseguiti, e il valore dei materiali utilizzabili per il
completamento dei lavori esistenti in cantiere e giù accettati dalla Direzione Lavori anteriormente alla data di notifica del provvedimento di risoluzione del contratto.
Resta escluso ogni altro compenso, a qualsiasi titolo.
La Stazione Appaltante dovrà darne preavviso a mezzo lettera raccomandata a/r da spedirsi almeno 20 giorni prima della data indicata per il recesso.
L’Assuntore da atto di essere a conoscenza e di accettare che parte delle attività oggetto del presente Capitolato saranno svolte nei confronti di conduttori di immobili di proprietà e/o gestiti da AMA S.p.A. e che tali conduttori potranno in qualsiasi momento interrompere dette prestazioni.
La Stazione Appaltante ha, infine, facoltà di recedere anche dalle singole prestazioni operative a corpo di cui all’allegato A al presente CSA, dandone preavviso a/r da spedirsi ameno 30 giorni prima della data indicata per il recesso.
L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con eventuali soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.
Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell’intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Ditta, addebitando all’Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni.
La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 135-136 - e con le conseguenze di cui agli artt. 139-140 - del D. Lgs. 163/2006.
L’Assuntore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Assuntore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.
In casi di grave inadempienza, pertanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale in corso e si ritiene pertanto svincolata dalle relative obbligazioni.
A titolo meramente esemplificativo sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali lì Assuntore:
• si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente
capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
• non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e
assistenziali;
• utilizzi subappaltatori non autorizzati;
• sospenda o ritardi ingiustificatamente l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
• si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
• non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.
La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e degli Ordini di Servizio conseguenti qualora:
• l’Assuntore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra
procedura concorsuale comunque denominata;
• l’Assuntore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento.
Oltre che nei casi specificamente previsti dai singoli articoli del presente Capitolato, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il rapporto in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.
In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la cauzione prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
La risoluzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall’Assuntore in relazione alle prestazioni di cui all’art. 9 del presente Capitolato.
L’Assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con seggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.
ART. 14 - DANNI
Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Assuntore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.
Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Assuntore (ad es. sciopero dei dipendenti dell’Assuntore stesso.)
AMA S.p.A. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Assuntore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. A tal fine, l’Assuntore presterà la relativa garanzia, ai sensi e nei termini di cui all’art. 129, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’Assuntore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, nonché a causa dell’esecuzione negligente della prestazione lavorativa sia in corso di esecuzione che già ultimate, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità impegnandosi, altresì, a tenere sollevata ed indenne AMA S.p.A. da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi. Essi dovranno essere riparti a cura e spese dell’Assuntore, il quale, altresì, obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.
L’Assuntore sarà responsabile verso AMA S.p.A. e verso qualsiasi terzo di eventuali danni alle canalizzazioni dei servizi pubblici esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, AMA S.p.A. si riserva la facoltà di ordinare all’Assuntore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese, effettivamente sostenute, dai mandati di pagamento da effettuare in favore dell’Assuntore.
L’Assuntore si obbliga a garantire e sollevare AMA S.p.A. da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’esecuzione del Accordo Quadro, o per mancato
adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell’adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta delle opere.
Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del Regolamento.
ART. 15 - GARANZIA, CAUZIONE E ASSICURAZIONE
15.1 – Costituzione della garanzia
L’Assuntore aggiudicatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire a titolo di cauzione definitiva nel rispetto delle condizioni e modalità di calcolo prescritte all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
La mancata costituzione della suddetta cauzione determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, senza che l’Assuntore abbia nulla a pretendere in conseguenza, che aggiudicherà appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione – che dovrà prestarsi attraversi fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nell’osservanza delle leggi vigenti, da primari Istituti di credito od Imprese di Assicurazioni – coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del recupero di maggio somme che la Stazione appaltante abbia eseguito in sostituzione di quello non operati dall’Assuntore e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Assuntore, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto eccedente l’importo della cauzione stessa.
La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro disposta in danno all’Assuntore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavorati comunque presenti in cantiere.
Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l’Assuntore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto.
La cauzione definitiva, sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell’art.
113 del D. Lgs. 163/20006, nella misura massima del 80% (=ottanta percento) dell’importo iniziale garantito, in rapporto all’avanzamento dell’esecuzione attestato dagli stati d’avanzamento emessi o altro analogo documento.
L’ammontare residuo sarà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e quindi solo dopo il completo adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali.
A sensi dell’art. 113, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, la garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
15.2 Responsabilità e garanzie assicurative
La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti dell’Assuntore con i terzi e non risponde per fatti e/o danni di qualsiasi natura casualmente riconducibili all’attività dell’Assuntore.
Pertanto, quest’ultimo terrà indenne la Stazione Appaltante, nel modo più e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni casualmente riconducibili all’attività dell’Assuntore medesimo, intervenendo ove occorra nei relativi giudizi.
L’Assuntore sarà tenuto a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, direttamente o indirettamente fondata sulle prestazioni oggetto del presente Capitolato, avanzata nei confronti della Stazione Appaltante dai Conduttori ai quali è resa la prestazione.
L’Assuntore dovrà, inoltre farsi carico di ogni eventuale danno arrecato alla Stazione Appaltante medesima dal proprio personale, nell’espletamento delle prestazioni oggetto dell’affidamento. A titolo puramente indicativo e non esaustivo l’Assuntore dovrà risarcire la Stazione Appaltante per eventuali danni ai pavimenti (in marmo di grande pregio, in legno, ecc.), ai mosaici, agli infissi, alle grandi vetrate, agli arredi, ecc., nonché a tutti gli impianti esistenti.
Fermo restando che l’Assuntore sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura essi siano che dovessero essere arrecati dal proprio personale e/o dalle attrezzature e mezzi, e che in ogni caso dovrà provvedere senza indugi e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione e/o rifacimento delle parti o di quanto danneggiato, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l’Assuntore dovrà stipulare con primaria Compagnia assicuratrice una polizza di assicurazione a copertura dei subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Il massimale assicurato sarà pari a € 4.000.000,00. La polizza dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Stazione Appaltante) con un massimale, per ogni sinistro, di € 1.500.000,00, con il limite di 1.500.000,00 per danni a persone e il limite di € 1.500.000,00 per danni a cose.
La polizza deve prevedere, inoltre, lo svincolo previa restituzione, da parte della Stazione Appaltante, dell’originale della polizza stessa ovvero previa dichiarazione liberatoria di quest’ultima attestante che si può procedere allo svincolo.
La polizza dovrà, infine, prevedere espressamente, quale condizione di assicurazione, che il mancato pagamento da parte dell’Assuntore dei premi successivi al primo fino alla data di svincolo non potrò essere opposto in nessun caso alla Stazione Appaltante garantita.
L’Assuntore si obbliga a produrre le quietanze di premio relative alle scadenze che ricadono nel periodo di vigenza del presente Capitolato, compreso l’eventuale periodo di proroga.
La polizza dovrà fare richiamo al contenuto del contratto d’appalto che la Compagnia dichiarerà di aver visionato e di ben conoscere, e infine prevederà espressamente che la Stazione Appaltante è garantita e manlevata da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o latro che possa derivarle da terzi in dipendenza diretta o indiretta del presente appalto.
L’Assuntore rifonderà la Stazione Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita da quest’ultima corrisposta a causa di mancata copertura assicurativa dell’Assuntore, derivante - ad esempio - da esclusioni di garanzia, franchigia, o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l’ammontare dei danni effettivamente partiti dalla Stazione Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.
La copertura assicurativa di cui al presente articolo, completa della responsabilità civile verso terzi, decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.
L’assuntore, almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, è tenuta a rilasciare alla Stazione appaltante copia conforme della polizza di cui al presente articolo.
15.3 Garanzie dopo l’ultimazione dei lavori
In aggiunta alle garanzie di cui ai punti precedenti, l’Assuntore, con la firma del presente Contratto, garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forma maggiore o derivante da uso contrario alle buone norme, per un importo di Euro 1.500.000,00.
Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione ed impegna l’Assuntore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata dei sei mesi.
La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle opere, degli impianti o delle parti di opere ed impianti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant’altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo ben superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.
Anche per tutte quelle lavorazioni che, se non correttamente eseguite, possono limitare la fruibilità del bene (quali ad esempio le impermeabilizzazioni, le sigillature, ecc.), la garanzia avrà durata biennale. Di tale condizione si darà espressa menzione nel relativo Ordine di Servizio (o “Ordinativo”), con firma per accettazione dello stesso Ordinativo da parte dell’Assuntore, si intende compresa anche l’accettazione del suddetto termine di garanzia.
ART 16 - PREZZI
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte e in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati e sono comprensivi di tutti gli oneri ed alee ad essi relativi o connessi.
ART. 17 - CORRISPETTIVI E PAGAMENTI
17.1 Compensi e modalità di pagamento
Il contratto è stipulato “a misura”.
L’importo “a misura” è definito con l’applicazione dei prezzi d’elenco applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso d’asta. Il corrispettivo dei singoli “Ordini di Servizio” verrà determinato valorizzando le attività rese con i prezzi unitari di cui al “Elenco Prezzi Regione Lazio 2012” che, sebbene non allegato al presente Accordo Quadro, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Qualora, per la valutazione economica delle lavorazioni, fosse richiesta la formulazione di nuovi prezzi, si procederà a concordare i relativi nuovi prezzi fra la Direzione dei Lavori e l’Impresa, in base a quanto espresso nel presente Capitolato.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del c.c. l’Assuntore si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi, di cui al citato Prezziario Regionale, per l’intera durata del contratto. I citati prezzi non saranno soggetti durante tutta l’esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità. Il corrispettivo, risultante dal contraddittorio di cui al precedente art. 7, sarà fatturato dietro presentazione di regolare fattura da parte dell’Impresa, preventivamente autorizzata dal Committente.
17.2 Maggiori Lavori
È facoltà di AMA S.p.A., nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., approvare e richiedere per iscritto varianti all’Accordo Quadro, che l’Assuntore ha l’obbligo di eseguire nei limiti previsti per legge.
Ai sensi dell’art. 161 comma 12 D.P.R. n. 207/2010, l’Assuntore è, in ogni caso, obbligato ad eseguire ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto e, senza aver diritto ad alcuna indennità, i maggiori lavori ai sensi dei precedenti articoli purché non comportino un aumento o una diminuzione delle opere in misura superiore ad un quinto dell’importo del contratto ovvero non mutino, sostanzialmente, la natura dei lavori compresi in contratto.
L’ordine, a firma del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, deve contenere gli estremi dell’approvazione di AMA S.p.A., la descrizione dei maggiori lavori, l’eventuale programma dei lavori e il relativo prezzo calcolato secondo i criteri di Legge.
17.3 Nuovi prezzi
Qualora per modifiche tecniche o maggiori lavori, sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal presente Capitolato e/o dal Contratto, ovvero adoperare materiali di tipo diverso da quelli previsti da detti documenti, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali sono determinati sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine decrescente di priorità:
a) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel Contratto, oppure ricavabili totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi qualora risulti impossibile il ragguaglio anzidetto;
b) desumendoli dalle tariffe del prezziario della Regione Lazio 2012;
c) ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove analisi, quando sia impossibile l’applicazione dei precedenti criteri a) e b).
I nuovi prezzi sono concordati tra il Direttore dei Lavori e l’Assuntore. In caso di disaccordo la Direzione Lavori applicherà i prezzi approvati da AMA S.p.A., salvo il diritto dell’Assuntore di iscrivere riserva nei modi e nei termini, precedentemente, stabiliti nel presente documento.
17.4 Criteri per la misurazione e valutazione dei lavori
Le opere realizzate a misura saranno contabilizzate in base alla lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, corredata dai prezzi unitari offerti dall’Assuntore.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nell’elenco prezzi allo scopo di verificare la corrispondenza dell’eseguito con il progetto e per preparare la banca dati necessaria alla gestione dell’opera.
Le spese di misurazione sia per i lavori a misura che per quelli a corpo sono a carico dell’Assuntore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d’opera necessari.
E’ fatto obbligo all’Assuntore di avvertire in tempo debito la Direzione Lavori affinché provveda a far rilevare le misure e i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili o, comunque, non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito, eventualmente, avanzata in merito alle quantità stesse.
Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Assuntore e contabilizzati in base ai prezzi offerti in sede di gara.
17.5 Anticipazioni
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 ter L. n. 98/2013, è prevista l’anticipazione del prezzo, pari al 10 percento dell’importo complessivo contrattuale, che sarà compensato sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e l’art. 140, commi 2 e 3 del Regolamento.
17.6 Cessione del credito
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, previa approvazione dell’AMA.
17.7 Pagamenti in acconto, ritenute e saldo
Durante il corso dei lavori, a fronte degli stati di avanzamento approvati dal Direttore dei Lavori o da AMA
S.p.A. potranno essere pagati all’Assuntore (fatta salva la compensazione di cui al precedente paragrafo 17.5) acconti dell’ammontare non inferiore ad euro 100.000,00 valutato sulla base delle quantità di opere realizzate e dei prezzi riportati nel Computo metrico, al netto del ribasso offerto; l’ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
In caso di sospensione totale dei lavori, di durata superiore a mesi 1 (uno), la rata d’acconto, relativa alle opere eseguite sino alla data della sospensione dei lavori stessa verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.
Sull’importo netto progressivo dei lavori, a garanzia degli obblighi dell’Assuntore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, AMA S.p.A. opera una ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinque percento).
In sede di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) l’Assuntore è inoltre tenuto ad esibire copia delle fatture emesse dalle cooperative prestatrici del servizio di trasporto del personale di AMA S.p.A. addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto, quando per tale servizio non venga utilizzato personale dipendente dell’Assuntore. Qualora si verificasse la circostanza che l’Assuntore utilizzi proprio personale dipendente, dovrà essere prodotta copia della documentazione comprovante il contratto di lavoro in essere tra autista e Assuntore.
In sede di Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) l’Assuntore è, inoltre, tenuto ad esibire copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato non oltre il 90 (novanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale. Detto pagamento, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, 2° comma, del c.c..
Le manutenzioni eseguite sugli impianti sono considerate complete ed effettuate “a regola d’arte” soltanto a seguito della consegna delle relative certificazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii. ed eventuali parti sostituite dovranno essere fornite di libretto d’uso e garanzia.
Analogamente, le manutenzioni che incidano sulla statica dell’edificio o che richiedano l’impiego di cemento armato, saranno considerate complete ed effettuate “a regola d’arte” soltanto a seguito della consegna delle relative certificazioni, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
ART. 18 – ONERI A CARICO DELL’ASSUNTORE
L’Assuntore si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge ed a qualsiasi titolo, dell’esecuzione dei lavori appaltati ed è unico responsabile dei lavori a lui affidati, dei materiali fruiti e dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente.
L’Assuntore dovrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge di contratto.
Nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata da parte dell’Assuntore per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere, nel corso dell’espletamento della prestazione, in relazione ad un’eventuale erronea, parziale e/o inesatta acquisizione di elementi per la formulazione dell’offerta in fase di gara.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di controllare con saltuarietà e con continuità tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione Lavori, connessi alla corretta conduzione dei lavori stessi, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Stazione Appaltante.
L’Assuntore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche e i regolamenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
L’Assuntore è tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti e sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi, in dipendenza o in occasione dell’esecuzione dei lavori, anche in caso di sospensioni, e a sollevare la Stazione Appaltante stessa ed il suo personale di direzione e sorveglianza da ogni corrispondente richiesta, nonostante l’obbligo dell’Assuntore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà impartito.
L’Assuntore e, in caso di subappalto, il subappaltatore, si obbligano a comunicare, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno e ne abbiano comunque diritto. Qualora l’Assuntore o il subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i suddetti dati in riferimento alle singole consorziate che comunque partecipano all’esecuzione dell’opera.
L’Assuntore e il subappaltatore si obbligano a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto sopra già comunicato, che dovesse intervenire nel corso dei lavori in appalto.
In caso di inadempimento alle suddette disposizioni la Stazione Appaltante infliggerà all’Assuntore una penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) e nei casi più gravi si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, a proprio insindacabile giudizio.
18.1 Oneri e obblighi diversi dell’Assuntore
Sono a totale ed esclusivo carico e spese dell’Assuntore - dovendosi ritenere compensato con il corrispettivo dell’appalto - ogni onere, peso o gravame conseguenti all’osservanza delle prescrizioni e disposizioni del presente Capitolato ed ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni genere, necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte e con relative autorizzazioni e/o certificazioni per dare gli impianti collaudabili ed utilizzabili entro i termini richiesti.
L’Assuntore, inoltre, assume a proprio carico l’obbligo di fornire le certificazioni inerenti i lavori eseguiti e, precisamente:
‐ con riguardo alle manutenzioni eseguite sugli impianti la consegna delle relative certificazioni previste dal D.M. n. 37/2008 e ss.mm.ii.;
‐ analogamente,con riguardo alle manutenzioni che incidano sulla statica dell’edificio o che richiedano l’impiego di cemento armato, la consegna delle relative certificazioni, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n. 380/2001.
In particolare, poi, sono a totale esclusivo carico dell’Assuntore:
Relativamente al cantiere:
- l’ approvvigionamento di acqua ed energia necessaria alla esecuzione dei lavori ivi compreso, in carenza di allacciamenti da parte degli Enti erogatori, il ricorso a mezzi sussidiari che dovranno consentire la regolare esecuzione dei lavori;
- la fornitura di macchinari e dei mezzi d’opera idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche, omologative ed assicurative; la Direzione Lavori può vietare l’impiego di mezzi e macchinari che non rispondono alle caratteristiche di cui sopra;
- gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro il cantiere, la circolazione stradale secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, purché tali oneri siano stati espressamente previsti nel Programma Esecutivo dei lavori;
- la pulizia dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione col personale necessario, anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza di AMA S.p.A., nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti;
- la copertura delle spese ed oneri di tutti per l’occupazione e il ripristino di aree pubbliche o private e per danni arrecati a queste, per strade di servizio, per accesso ai cantieri, per l’impianto e il mantenimento dei cantieri stessi e loro illuminazione, per l’attrezzatura dei cantieri in relazione all’entità dell’opera, la manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine dei cantieri stessi e relative adiacenze, per l’apertura
di cave, per tutte le discariche e depositi di materiale e per tutto quanto necessario alla buona esecuzione dei lavori;
- l’applicazione delle opportune segnalazioni diurne e notturne in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi nonché l’osservanza delle norme di polizia stradale di cui al Codice della Strada ed in genere alle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tutela delle strade;
- la custodia diurna e notturna del cantiere e degli eventuali materiali approvvigionati dalla Stazione Appaltante e consegnati all’Assuntore e l’eventuale apportamento di locali protetti per il ricovero di attrezzature e strumentazioni;
- il carico, il trasporto, e la consegna ai punti di raccolta stabiliti dalla Direzione Lavori degli sfridi di lavorazione dei materiali eventualmente forniti dalla Stazione Appaltante, nonché la riconsegna alla stessa dei materiali residuati;
- lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali, residui, detriti, ecc.;
- il provvedere all’apposizione delle prescritte tabelle informative nel cantiere di lavoro, secondo le disposizioni di legge ed in particolare della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 01.06.1190 n. 1729/UL, nel numero e dimensioni prescritti dalla Direzione Lavori.
18.2 Xxxxx e obblighi diversi dell’Assuntore relativi al personale comunque addetto ai lavori
Sono a carico dell’Assuntore:
- la piena osservanza e applicazione delle norme per l’igiene e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari. Pertanto l’Assuntore si obbliga ad attuare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti e a disporre ed esigere che osservino le misure di sicurezza e usino i mezzi di protezione, vigilando sull’osservanza delle particolari norme vigenti in materia. In caso di grave inadempienza nell’osservanza delle norme di cui sopra, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di precedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. L’assuntore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza al Responsabile della Stazione Appaltante, le eventuali denunce di infortunio; in caso di inosservanza di tale obbligo la Stazione Appaltante applicherà una penale di € 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- il corretto adempimento di tutte le norme e prescrizioni dei contatti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, adempiendo anche a:
• l’invio dell’avvenuta denuncia di inizio lavori degli Enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici (compresa Xxxxx Xxxxx);
• la trasmissione periodica di copie (da verificare con originale oppure copie autenticate a norma di legge) dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva (DURC); tale documentazione dovrà essere presentata prima della data prevista per la consegna dei lavori e durante ogni certificato di pagamento;
• la presentazione del Libro Unico e delle buste paga che, al fine di ovviare alle problematiche connesse con il trattamento dei dati personali dei dipendenti delle Ditte operanti, verranno immediatamente restituiti una volta effettuati i controlli e le verifiche dovute; tale documentazione dovrà essere presentata prima della data prevista per la consegna dei lavori e durante ogni certificato di pagamento;
• la consegna giornaliera dell’elenco di tutto il personale presente in cantiere a
qualsiasi titolo (personale dell’Assuntore, di eventuali imprese subappaltatrici, di imprese fornitrici, di imprese che effettuino noli a caldo, di consulenti e/o lavoratori autonomi ecc.);
• l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle
leggi e regolamenti in vigore (o che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni con gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette ai fini del collocamento, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi nonché per la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori.
Quanto sopra deve essere a carico sia dell’Assuntore che di tutte le imprese subappaltatrici.
A garanzia dell’osservanza del corretto adempimento di tutto quanto previsto nel presente punto, verrà operata una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei lavori, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo senza alcun interesse.
Inoltre, nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti direttamente, per controlli che può effettuare, o indirettamente, per segnalazioni dell’Ispettorato del Lavoro ovvero degli Istituti Previdenziali o Assicurativi, o di altri organo competenti, violazioni alle norme di cui sopra da parte dell’Assuntore, sospenderà l’emissione del mandato di pagamento, in ovvero che l’assuntore in caso di sospensione o ritardo nell’emissione del mandato di pagamento per le cause sopra descritte;
- l’attuazione nei confronti di lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, opera anche nei confronti dei soci, di condizioni normative non inferiori a quelle derivanti da contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono e delle eventuali modifiche ed integrazioni che si venissero in seguito a verificare. L’Assuntore è tenuto altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dolo la loro scadenza e fino a sostituzione; i suddetti obblighi vincolano l’Assuntore anche nel caso che lo stesso non sia aderente ad associazioni sindacali di categoria o receda da esse;
- provvedere a che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme di cui ai precedenti commi anche da parte delle eventuali imprese subappaltatrici o operatori con dipendenti; il fatto che il subappalto o altra sua forma sia stato autorizzato non esime l’Assuntore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
18.3 Oneri e obblighi diversi dell’Assuntore relativi alle opere ed agli impianti oggetto dell’appalto
Sono a carico dell’Assuntore:
- gli oneri relativi alla presenza di canalizzazioni pubbliche nel luogo del lavoro e alla presenza della mano d’opera degli Enti proprietari impiegata per i necessari lavori di spostamento e/o sistemazione
delle canalizzazioni stesse, nonché quelli derivanti dai tempi tecnici-amministrativi necessari per provvedere ai suddetti spostamenti;
- l’adozione, in fase di esecuzione dei lavori, di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la stabilità e la continuità dell’esercizio delle opere ed infrastrutture esistenti;
- l’esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l’esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l’appalto quali: collettori, adduttrici, opere fognanti, strade (compresi marciapiedi e scarpate), impianti di depurazione, altri manufatti edilizi o pertinenze varie, aree di arredo stradale ed a verde pubblico sistemate con l’appalto, ecc. Sarà a carico dell’Impresa anche l’esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare ad esproprio o servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori . Infine l’Impresa, per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc., realizzate nel corso dell’appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative;
- le spese per provvedere agli strumenti topografici e al personale necessario per le eventuali operazioni di tracciamento, livellazione, trasporto di caposaldi, e dei disegni da allegare alla contabilità dei lavori;
- gli oneri della pesatura dei materiali, dove occorrente, a mezzo di bascula accettata dalla Direzione Lavori;
- la spesa per la custodia del cantiere con personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata ai sensi dell’art. 22 della L. 13/9/1982 n. 646 esonerando AMA S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
- il rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all’uso e all’esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla “dichiarazione di conformità” per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l’applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i., secondo le prescrizioni del citato decreto; alle eventuali certificazioni necessarie per il successivo ottenimento del C.P.I. (certificato di prevenzione incendi) e del N.O.T.S. (Nulla Osta Tecnico Sanitario). In ogni caso andranno prodotte tutte le certificazioni e/o dichiarazioni richieste dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio;
- l’osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento di risulta (rifiuti) provenienti dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D. Lgs n. 152/2006. E’ fatto obbligo all’Assuntore di consentire l’attività di verifiche e di rilasciare copia fotostatica del SISTRI;
- il rilascio di un documento contenente le indicazioni necessarie per poter effettuare, nel tempo, interventi manutentivi delle opere/impianti atti a garantire la perfetta conservazione di quanto realizzato.
18.4 Oneri e obblighi diversi dell’Assuntore relativi ai rapporti con la stazione appaltante
Sono a carico dell’Assuntore:
- le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all’art 5 del Capitolato Generale di appalto dei LL.PP. Decreto 19/04/00 n. 145 come pure tutte le spese
di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni l’appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti;
- le spese relative alle segnalazioni ed agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento;
- la stipula di assicurazione contro gli incendi e il furto di tutte le opere o parti di opere, nonché degli eventuali materiali forniti dalla Stazione Appaltante e presenti in cantiere, dall’inizio dei lavori e fino al collaudo con polizza vincolata a favore della Stazione Appaltante;
- l’approntamento della documentazione fotografica per la Stazione Appaltante, preliminare, in corso di esecuzione e al termine dei lavori, secondo le istruzioni della Direzione Lavori nel numero di copie e nei formati richiesti; l’Assuntore si impegna a non consentire riprese di alcun genere in cantiere a persone non autorizzate espressamente e per iscritto dalla Direzione Lavori;
- l’istruzione di pratiche tecnico-amministrative, ove necessario, in nome, nell’interesse e per conto della Stazione Appaltante, per autorizzazioni, licenze e nulla osta di Autorità preposte, senza limitazioni di sorta, necessari per consentire l’esercizio delle opere e degli impianti oggetto dell’appalto;
- la rimozione, conservazione, e custodia, secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori, degli eventuali reperti rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori, materiali e apparecchiature che resteranno di proprietà della Stazione Appaltante, salvo quanto possa competere allo Stato;
- il mantenimento della più assoluta riservatezza si qualsiasi informazione ricevuta dalla Stazione Appaltante, sui documenti, i dati, i disegni, e quant’altro riguardante le opere da realizzare e/o gli edifici, gli impianti e le pertinenze in cui, a qualsiasi titolo. L’Assuntore può aver accesso. L’assuntore pertanto si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela delle informazioni. Le parti regoleranno con separati accordi le rispettive eventuali attività i ruoli previsti per l’adeguamento e il rispetto della Legge 196/2003 e s.m.i., in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;
- l’osservanza delle disposizioni impartite dagli Enti aventi comunque giurisdizione sui luoghi in cui saranno eseguiti i lavoro (Comuni interessati, TELECOM, Italgas, ENEL, Sovrintendenze archeologiche ai monumenti, ecc.) anche quando risultino limitative dello sviluppo delle opere;
- le spese per l’onorario spettante al collaudatore statico;
- lo svolgimento delle eventuali pratiche per ottenere i permessi per depositi e trasporto di infiammabili ed esplosivi, per la estrazione di materiali dai pubblici corsi d’acqua, nonché il pagamento delle tasse e dei canoni dovuti per le concessioni relative;
- L’obbligo di concordare preventivamente con la Direzione Lavori la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie o durante tutto l’anno. In particolare, in occasione della chiusura per ferie estive dietro richiesta preventiva della Direzione Lavori, dovrà essere assicurata disponibilità di una squadra-tipo come definita negli articoli precedenti;
- Per quanto riguarda le cessioni a terzi effettuate dall’Assuntore dei corrispettivi ad esso dovuti per il lavori eseguiti, queste sono espressamente vietate a meno di autorizzazione formale dell’Amministrazione.
ART. 19 - PENALI
Fermo restando il diritto di AMA S.p.A. di risolvere di diritto il Contratto ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno, AMA S.p.A. potrà applicare, nei casi di seguito indicati, le penali ivi previste.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, verso cui l’Assuntore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione.
In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni la Stazione Appaltante procederà all’applicazione delle penali per intero.
In caso di accoglimento parziale delle controdeduzioni la penale sarà applicata in misura ridotta. E’ fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, che comunque on potrà superare il valore contratto.
19.1 Per ritardi
Le penali si intendono riferite alle singole lavorazioni, con i relativi importi e tempi di esecuzione:
a) In caso di mancato rispetto dei termini di inizio lavori di cui all’art. 7, AMA S.p.A. potrà applicare all’Assuntore una penale giornaliera pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo netto contrattuale di ciascun affidamento.
b) In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione lavori di cui all’art. 8, AMA S.p.A. potrà applicare all’Assuntore una penale giornaliera di importo pari al 30% (trenta percento) del corrispettivo lordo giornaliero medio (= importo dell’appalto a base d’asta / giorni complessivi di durata dei lavori).
c) In caso di inadempimento agli obblighi di controllo del personale di cantiere di cui all’art. 10, AMA
S.p.A. potrà applicare all’Assuntore una penale pari allo 0,1‰ (zerovirgolaunopermille) dell’importo contrattuale incrementato degli eventuali importi delle perizie di variante approvati alla data dell’inadempimento: la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad euro 500,00 e per ogni infrazione successiva alla prima, la penale ed il relativo limite minimo saranno aumentati del 50%.
19.2 Altri casi di inadempimento
L’inadempimento alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente paragrafo 1), quali la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali di AMA S.p.A., la mancata consegna delle certificazioni di conformità – ove previste dalle vigenti norme - saranno passibili di penalità. Le penalità saranno applicate – per ciascun evento - in misura variabile, da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.000,00, anche in base alle norme generali previste dal D.M. n. 145/2000.
In caso di inadempienza grave o ripetuta agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, AMA S.p.A., può procedere alla risoluzione di diritto del Contratto.
Nel caso in cui le penali applicate superino il 10% del valore dell’intero appalto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di far eseguire i restanti lavori ad altra Ditta, addebitando all’Assuntore gli eventuali maggiori costi ed altri ulteriori danni.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, a causa dei ritardi o comunque per colpa dell’Assuntore.
ART. 20 – VERIFCHE, CONTROLLI E COLLAUDI
AMA S.p.A. entro il termine di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della fine di ciascun singolo lavoro richiesto ed indicato nel relativo “Ordine di servizio”- accertata con apposito verbale congiunto redatto a
seguito della comunicazione di fine lavori dell’Assuntore - effettua il collaudo dei lavori appaltati. Ai fini del collaudo, AMA S.p.A. nominerà apposito Collaudatore/Commissione di collaudo che provvederà a comunicare, in tempo utile, all’Assuntore la data di inizio delle operazioni di collaudo invitandolo ad intervenire.
In alternativa al collaudo, si procederà alla attestazione della Regolare Esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.
L’attestazione della Regolare Esecuzione avverrà a norma degli articoli 141 e ss. X.Xxx. n. 163/2006 e 215 e ss. del Regolamento.
Alle operazioni di collaudo intervengono, oltre al Collaudatore, all’Assuntore e/o a suoi rappresentanti, anche il Direttore dei Lavori.
Tuttavia, l’assenza dell’Assuntore o dei suoi rappresentanti alle operazioni di collaudo non ne infirmerà sotto alcun profilo i risultati né le conseguenze.
Delle operazioni di collaudo viene redatto apposito verbale e firma congiunta che deve riportare, tra l’altro, la data di inizio e fine delle operazioni di collaudo.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo dopo l’approvazione da parte di AMA S.p.A. ed in ogni caso decorsi i termini di legge dalla emissione del certificato stesso. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato.
Qualora l’emissione del certificato di collaudo abbia luogo successivamente ai termini indicati nel primo capoverso, detto certificato assume carattere definitivo decorsi i termini di legge dalla scadenza di tali termini senza che sia intervenuta l’approvazione del certificato medesimo da parte di AMA S.p.A.
Nelle more dell’approvazione del certificato di collaudo, l’Assuntore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.
Qualora si ravvisi la necessità di occupare o utilizzare anche solo in parte l’opera, prima del completamento delle operazioni di collaudo, AMA S.p.A. procederà alla presa in consegna anticipata dell’opera, dandone comunicazione scritta contenuta in apposito verbale all’Assuntore e all’organo di collaudo.
A richiesta di AMA S.p.A. l’organo di collaudo procederà a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’utilizzo anticipato dell’opera sia possibile nei limiti di sicurezza; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene in ordine alla agibilità delle opere anticipatamente prese in consegna.
Rimane fermo il fatto che la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali responsabilità dell’Assuntore.
20.1 - Manutenzione
Fino alla data di approvazione del collaudo finale, l’Assuntore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse.
Qualora per esigenze di AMA S.p.A. si debba procedere all’utilizzo, in tutto o in parte, di manufatti già realizzati, la consegna avrà luogo a tutti gli effetti soprattutto per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti conseguenti all’utilizzazione dei manufatti già realizzati.
La consegna stessa dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico.
L’Assuntore rimane, comunque, responsabile, fino all’approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l’attivazione predetta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale, l’opera eseguita verrà consegnata per l’ordinaria manutenzione all’Ufficio Tecnico competente e l’Assuntore cesserà da qualsiasi obbligo di manutenzione.
20.2 - Oggetto delle operazioni di collaudo
In particolare, il collaudo o la verifica della regolare esecuzione dei lavori sono diretti ad accertare che il lavoro appaltato sia eseguito a regola d’arte, in conformità al contratto e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da AMA S.p.A.
Il collaudo ha, inoltre, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Nel corso del collaudo:
a. verrà eseguito il controllo tecnico amministrativo per determinare:
- se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, anche per quanto attiene alla qualità dei materiali e delle provviste;
- se il compenso determinato nella liquidazione finale è conforme al contratto;
- se i collaudi tecnici sono stati eseguiti ed hanno esito positivo;
b. verranno esaminate le riserve formulate dall’Assuntore in conformità a quanto previsto dal previsto dal presente Capitolato.
Devono essere sottoposti al Collaudatore tutti i progetti approvati e tutti i documenti tecnici, contabili o giustificativi prescritti dal contratto o comunque richiesti dal Collaudatore o dal Direttore dei Lavori per l’adempimento del suo mandato.
20.3 - Verbale di visita di collaudo
Delle operazioni di collaudo si compila processo verbale che deve indicare la provincia e la località; il lavoro appaltato; la data e l’importo del progetto e delle successive variazioni o aggiunte; la data del contratto e degli eventuali atti integrativi; l’importo della spesa; le generalità dell’Assuntore; le date dei processi verbali di consegna e di ultimazione dei lavori; il tempo prescritto per l’esecuzione con l’indicazione delle eventuali proroghe e sospensioni; la data e l’importo della situazione finale; gli estremi di nomina del Collaudatore o della Commissione di Collaudo; i giorni della visita di collaudo; le generalità degli intervenuti e di quelli che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
Nel processo verbale vengono descritte le operazioni eseguite e i risultati degli accertamenti esperiti.
Il processo verbale deve essere firmato dai componenti l’organo di collaudo, dall’Assuntore o dal suo legale rappresentante nonché dal Direttore dei Lavori e dalle altre persone eventualmente intervenute.
20.4 - Relazione di Collaudo
Il Collaudatore, ovvero la Commissione di Collaudo, pongono a confronto i dati di fatto risultanti dal processo verbale della visita (o delle visite) di cui al precedente articolo con quanto previsto dai documenti contabili, e redigono apposita relazione contenente le deduzioni sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali, esponendo:
1) se l’opera sia o meno collaudabile;
2) sotto quali condizioni o limitazioni si possa collaudare;
3) i provvedimenti da prendere quando non sia collaudabile;
4) le modificazioni da introdursi sul conto finale;
5) la liquidazione delle penali e degli addebiti;
6) le sue proposte in ordine ai reclami che siano stati presentati da terzi danneggiati;
7) il credito residuo dell’Assuntore.
In una relazione separata il Collaudatore espone il proprio parere sulle riserve dell’Assuntore che non siano state oggetto di composizione tra le parti.
20.5 - Certificato di Collaudo
Qualora il lavoro risulti regolarmente eseguito il Certificato di Xxxxxxxx è sottoposto per l’approvazione di AMA S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 43.
In tale certificato, premesse le indicazioni di cui al precedente articolo e le date del processo verbale e della relazione:
a) vengono riassunti per sommi capi gli elementi che hanno concorso alla formazione del costo dell’opera, specificando le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;
b) sono determinati, la somma da porsi a carico dell’Assuntore per i danni, le indennità, o le spese che eventualmente dovesse, a qualsiasi titolo, risarcire ad AMA S.p.A.; l’importo delle penalità stabilite dal contratto evidenziando eventuali controversie pendenti insorte in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto;
c) viene accertato, salvo ulteriori verifiche e rettifiche di AMA S.p.A., il conto liquidato all’Assuntore e la collaudabilità dell’opera stessa.
20.6 - Osservazioni dell’Assuntore al certificato di collaudo
Il certificato di collaudo è comunicato per iscritto, per la sua accettazione, all’Assuntore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni continuativi.
All’atto della firma egli può aggiungere, esclusivamente, le riserve che siano, direttamente, dipendenti dalle risultanze del certificato di collaudo.
Se l’Assuntore non firma il certificato nel termine predetto o lo sottoscrive senza riserve, il certificato stesso e le sue risultanze si intendono come da lui, definitivamente, accettate.
20.7 - Approvazione del certificato di collaudo
Il collaudo dei lavori si intende perfezionato ed il lavoro accettato con l’approvazione scritta del relativo certificato da parte di AMA S.p.A.
L’approvazione scritta di AMA S.p.A. equivale ad accettazione dell’opera; l’eventuale presa in consegna dell’opera, o di una parte di essa, e l’eventuale messa in esercizio della stessa non costituisce accettazione dell’opera.
Dalla data di approvazione del certificato di collaudo decorrono le garanzie previste dalle disposizioni di contratto e di legge.
20.8 - Pagamento della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, è disposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione previa:
- deduzione delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo;
- presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta a garanzia del pagamento della rata di saldo;
- emissione della relativa fattura, da parte dell’Assuntore, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del detto termine.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.
La fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, è costituita per un importo pari alla somma erogata maggiorata del tasso d’interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
La garanzia permane fino alla data in cui il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
20.9 - Difetti, vizi e difformità riscontrate in sede di collaudo
Nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi parziali, nonché l’eventuale già avvenuta ripresa in possesso dei beni oggetto di manutenzione, AMA S.p.A. nell’ipotesi in cui riscontri in sede di collaudo vizi, difetti, o difformità dei materiali e/o dei lavori:
a) ha il diritto di chiedere che l’Assuntore, entro il termine fissato da AMA S.p.A. stessa, elimini tutti i vizi e difformità a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo pregiudizio per il funzionamento dell’opera;
b) alternativamente a propria scelta, oppure ove l’Assuntore non provveda a quanto richiesto, ha diritto di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario ed opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all’Assuntore;
c) alternativamente, a propria scelta, ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo. In tutti i casi sopra indicati AMA S.p.A. ha, comunque, diritto al risarcimento del danno.
Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l’Assuntore è tenuto al ripristino completo, a sue spese ed a perfetta regola d’arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese sostenute da AMA S.p.A. nel caso in cui quest’ultima abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altro soggetto.
In caso di vizi, difetti o difformità del lavoro oggetto dell’appalto che rendano l’opera inadatta alla sua destinazione, AMA S.p.A. ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.
Art. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY
L’Assuntore, si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Capitolato, datai, notizie ed informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione dalla Stazione Appaltante o che comunque riguardino l’esecuzione del presente Capitolato, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei collaboratori adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.
L’obbligo di segretezza sarà per l’assuntore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente Capitolato e anche successivamente alla sua ultimazione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico per fatto non imputabile all’Assuntore stesso.
E’ fatto espresso divieto all’Assuntore di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, salvo il benestare della Stazione Appaltante.
E’ facoltà della Stazione Appaltante verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell’obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.
L’Assuntore, nel’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Stazione Appaltante e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali osserverà scrupolosamente le disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
In caso di mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione di diritto (art. 1456 del C.C.) del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
L’assuntore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone lì approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
ALLEGATI:
- Allegato Tecnico;
- Elenco Prezzi Regione Lazio 2012;
- Quadro d’insieme relativo alla dislocazione delle strutture aziendali.