VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 22 aprile 2010, in Siena
tra
• Banca CR Firenze S.p.A. (di seguito CRF)
• Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito BMPS)
e
• le sottoscritte Organizzazioni Sindacali
premesso che
⮚ In data 7 maggio 2008, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, autorizzando la concentrazione del controllo di Banca Antonveneta da parte di Banca Monte Paschi di Siena, ha disposto la cessione di alcuni sportelli di BMPS;
⮚ In ottemperanza a tale provvedimento, BMPS cederà a CRF, intenzionata ad accrescere – in linea con lo sviluppo industriale ricercato dal Gruppo Intesa Sanpaolo per la valorizzazione della presenza sul territorio di riferimento - contestualmente il proprio potenziale commerciale e ad implementare il posizionamento strategico e territoriale nel mercato bancario italiano, n. 50 sportelli operanti nelle province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Prato, Siena e Roma;
⮚ I Consigli di Amministrazione delle suddette Banche hanno approvato l’operazione di cui sopra, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché il trasferimento sia giuridicamente efficace alla data prevista del 31 maggio 2010;
⮚ Con lettera del 29 marzo 2010 - che qui si dà per integralmente trascritta – sono state fornite alle competenti Organizzazioni Sindacali le comunicazioni previste dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, nonché l’elenco degli sportelli interessati dalla cessione, avviando la relativa procedura;
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. FABI FIBA/CISL
FISAC/CGIL
BANCA CR FIRENZE S.p.A.
SILCEA SINFUB
⮚ è stata quindi attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati, il cui rapporto di lavoro sarà trasferito a CRF;
⮚ negli incontri dell’8, 22 e 23 aprile 2010 sono state approfondite tutte le tematiche inerenti al cessione di cui trattasi;
si conviene quanto segue Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo.
Art. 2
Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni la titolarità dei rapporti di lavoro del personale ceduto prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., alle dipendenze della Banca cessionaria con mantenimento di livello retributivo e inquadramento rivestito a tale data e riconoscimento dell’anzianità maturata a tutti i fini delle vigenti normative contrattuali, nazionali ed aziendali, di pertinenza dei medesimi e di tutti i diritti che ne derivano ai sensi di legge.
Sempre a decorrere dalla predetta data di efficacia giuridica, CRF applicherà a tutto il personale la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito tempo per tempo vigente nonché tutte le normative nazionali di settore che disciplinano specifiche materie e tutti gli ulteriori accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la stessa in quanto applicabili al Personale entrato in Azienda dalla data di cessione, salvo quanto previsto dal presente Accordo.
Parimenti, dalla medesima data, in materia di figure professionali, relativi inquadramenti, percorsi professionali, fungibilità delle mansioni e indennità, troveranno applicazione nei confronti del personale ceduto le previsioni dell’accordo 29 gennaio 2009.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. FABI
BANCA CR FIRENZE S.p.A.
FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA SINFUB
I trattamenti economici integrativi rispetto a quanto previsto dal CCNL in atto alla data dell’operazione presso la cedente, indicati nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, saranno conservati attraverso il riconoscimento di assegno ad personam che mantiene le caratteristiche di assorbimento e rivalutazione ivi riportate, non essendo oltre riconosciute, invece, le dinamiche ulteriori collegate ad anzianità e livello retributivo di inquadramento.
I trattamenti economici concessi a seguito di trasferimento d’ufficio attualmente percepiti, perdurando la situazioni da cui hanno avuto origine, saranno mantenuti fino alla loro naturale scadenza decennale – calcolata dalla data di originario riconoscimento - con apposita voce retributiva.
Art. 3
Dalla data di efficacia giuridica delle cessioni, il personale trasferito conserva alle dipendenze della cessionaria l’inquadramento acquisito al momento del passaggio e continua a essere adibito, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive della cessionaria, alle stesse mansioni o, in alternativa, a mansioni equivalenti comunque riconducibili al citato inquadramento in un’ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite, nel rispetto della normativa di legge vigente.
CRF favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale complessivamente ceduto ricorrendo a un’adeguata formazione, anche al fine di consentire un utilizzo corretto di procedure diverse rispetto a quelle della Banca cedente.
Art. 4
CRF provvederà al pagamento degli importi definiti e spettanti presso BMPS per il premio aziendale relativo all’esercizio 2009 con le modalità ed alle scadenze previste presso la banca cedente.
Al personale ceduto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali, verrà riconosciuto il premio aziendale per l’esercizio in corso (2010) alle condizioni e secondo gli importi che saranno rispettivamente definiti presso BMPS e CRF pro quota sulla base dei mesi di servizio effettivamente prestati.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. FABI
BANCA CR FIRENZE S.p.A.
FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA SINFUB UILCA
Art. 5
In relazione al premio di fedeltà in essere presso BMPS in considerazione del venir meno dell’appartenenza al Gruppo MPS, in via straordinaria, ai dipendenti delle filiali oggetto di cessione che non ne abbiano ancora beneficiato da parte della cedente sarà erogata una somma pari al 100% dei ratei calcolati sulla base dell’anzianità di servizio a tal fine maturata da ciascun dipendente alla data di cessione; detta somma sarà attualizzata al tasso di riferimento alla data odierna in funzione dl periodo mancante alla maturazione del premio stesso.
Art. 6
In materia di assistenza sanitaria le Parti si danno atto che il personale interessato dalla cessione e già beneficiario di prestazioni di assistenza sanitaria presso la società cedente, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali tempo per tempo vigenti fino e non oltre il 31 dicembre 2010. A decorrere dal 1 gennaio 2011 il suddetto personale ceduto sarà iscritto alla forma sanitaria in essere presso l’Azienda cessionaria, con applicazione della normativa tempo per tempo vigente presso la stessa
Art. 7
Per quanto attiene alla previdenza complementare, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia, i dipendenti ceduti iscritti fino al giorno antecedente alla cessione a Fondi Pensione a contribuzione definita, potranno trasferire dal giorno successivo alla predetta data alla forma di previdenza complementare prevista per i dipendenti della Banca cessionaria (“Fondo Pensioni del Gruppo San Paolo IMI” o ”Fondo Pensione per il personale non dirigente delle aziende del Gruppo bancario Intesa”) la posizione di previdenza complementare da loro maturata alla predetta data, alle condizioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo 4 febbraio 2010 vigente in CRF e con la contribuzione datoriale del 3% ivi prevista.
Art.8
Sarà assicurato al personale ceduto il mantenimento delle condizioni dei mutui e prestiti già erogati o già deliberati alla data del trasferimento (ad esempio: mutui 1a casa, mutui ipotecari, sovvenzioni), alle condizioni e misure in essere presso la cedente. Per la successiva erogazione di finanziamenti agevolati nonché per le condizioni di conto corrente, dalla predetta data di efficacia giuridica si applicherà la normativa aziendale del “nuovo pacchetto di condizioni agevolate al personale vigente presso la cessionaria”.
Per le misure delle esposizioni creditizie superiori sarà disposto il rientro con adeguata gradualità. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. FABI
FIBA/CISL
BANCA CR FIRENZE S.p.A.
FISAC/CGIL
SILCEA
SINFUB UILCA
Art. 9
Per quanto attiene alle eventuali ferie arretrate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e ai permessi ex art. 94 6° comma CCNL 8 dicembre 2007 relative al personale interessato, CRF subentra in tutte le posizioni di debito / credito maturate presso la Banca cedente fino alla cessione. Si precisa che il quantitativo di banca delle ore maturate antecedentemente ai 30 mesi rispetto alle scadenze previste dal CCNL scadranno automaticamente, in caso di mancata fruizione, entro 24 mesi dalla data di efficacia giuridica dell’operazione.
Art. 10
Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della Banca cessionaria il contratto part time già in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.
Art. 11
Le Parti infine, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti alla cessione del ramo d’azienda si danno atto di aver definito e concluso con il presente accordo le relative procedure di legge e di contratto.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti si danno atto che non si interverrà sul complesso degli apprestamenti di sicurezza attualmente in atto fino al completamento della valutazione del rischio delle unità organizzative interessate, fermi rimanendo i momenti di informativa sindacale previsti.
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. FABI
BANCA CR FIRENZE S.p.A.
FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA SINFUB UILCA
UGL
RACCOMANDAZIONI DELLE OO.SS.LL.
Con riferimento a quanto esplicitato in corso di trattativa le Organizzazioni Sindacali raccomandano a CRF:
- di valutare con particolare attenzione, alla luce dei contenuti dell’accordo vigente presso CRF eventuali richieste di rinnovo dei contratti a tempo parziale in essere
- di non intervenire sui piani di xxxxx già fissati qualora compatibili con la realizzazione del programma di interventi formativi rappresentatoci
- di mantenere l’attuale orario di lavoro fino al realizzarsi dei presupposti tecnici necessari per l’applicazione dell’orario standard di CRF.
FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SILCEA SINFUB UILCA
UGL