Memorandum d’Accordo
Traduzione1
Memorandum d’Accordo
concernente le notificazioni, le consultazioni, la composizione di controversie e la vigilanza
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19792
0.632.231.7
1. Le Parti contraenti riaffermano la propria adesione al meccanismo fondamentale dell’Accordo generale3 riguardante le controversie, che si fonda sugli articoli 22 e 23 dell’Accordo4. Xxxxxx di migliorare e affinare il meccanismo del GATT, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
Notificazioni
2. Le Parti contraenti riaffermano l’impegno di rispettare gli obblighi esistenti giu- sta l’Accordo generale in materia di pubblicazione e notificazione.5
3. Inoltre, le parti contraenti s’impegnano, nei limiti del possibile, di notificare alle Parti contraenti l’adozione di provvedimenti commerciali che pregiudicassero l’applicazione dell’accordo generale, rimanendo inteso che di per sé, tale notifica- zione non pregiudica affatto i pareri riguardanti la compatibilità o la relazione di tali misure con i diritti e gli obblighi derivanti dall’Accordo generale. Le parti contraenti cercano di notificare i provvedimenti di cui si tratta prima della loro applicazione. In altri casi in cui non è stata possibile la prenotificazione, i provvedimenti saranno notificati successivamente nei termini più brevi. Le parti contraenti che ritengano che un’altra parte contraente che abbia adottato tali provvedimenti commerciali potranno cercare di informarsi in merito a tali provvedimenti, sul piano bilaterale, rivolgendosi alla parte contraente interessata.
Consultazioni
4. Le parti contraenti riaffermano la propria risoluzione di consolidare e migliorare l’efficacia delle procedure di consultazione impiegate dalle parti contraenti. All’uopo, esse si impegnano di rispondere, nei termini più brevi, alle domande di consultazione e di cercare di condurre tali consultazioni a buon fine, rapidamente per
RU 1979 2579; FF 1979 III 1
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Cpv. 1 lett. m del DF del 12 dic. 1979 (RU 1979 2153).
3 RS 0.632.21
4 Come le Parti contraenti l’hanno riconosciuto, fra altro, in occasione dell’adozione del rapporto del gruppo di lavoro incaricato di esaminare le difficoltà specifiche relative al commercio dei prodotti basilari (L/930), è notato che l’articolo XXV può, in talune circostanze, parimente aprire una via adeguata per consultazioni e per composizione di vertenze.
5 Cfr. nota del segretariato intitolata «Notificazioni da presentarsi dalle parti contraenti» (documento MTN/FR/W/17 in data l° agosto 1978).
giungere a conclusioni reciprocamente soddisfacenti. Ogni domanda di consulta- zione dovrebbe essere motivata.
5. Durante le consultazioni, le parti contraenti dovrebbero accordare speciali atten- zioni ai problemi e agli interessi specificati delle parti contraenti poco sviluppate.
6. Le parti contraenti dovrebbero cercare di giungere a un regolamento soddisfa- cente del problema, conformemente alle disposizioni dell’articolo XXIII, paragra- fo 1, prima di ricorrere alle disposizioni del paragrafo 3 del medesimo articolo.
Composizione di controversie
7. Le Parti contraenti convengono che la prassi abituale del GATT riguardo alla composizione di controversie, descritta nell’allegato, dovrebbe essere mantenuta, con i miglioramenti qui enunciati. Esse riconoscono che il funzionamento efficace del sistema dipende dalla volontà di conformarsi al presente memorandum d’Accordo. Le Parti contraenti riaffermano che la prassi abituale comprende le pro- cedure di composizione delle controversie tra paesi sviluppati e paesi poco svilup- pati adottate dalle Parti contraenti nel 1966 (IBDD, Supplemento n. 14, p. 19), e che tali procedure restano accessibili alle parti contraenti poco sviluppate che desiderano ricorrervi.
8. Ove una controversia non sia disciplinata per via consultiva, le parti contraenti interessate potranno chiedere a un organismo o a una persona adeguata di prestare i propri buoni uffici per conciliare le divergenze sussistenti tra le parti. Ove la contro- versia non composta è una di quelle in cui una parte contraente poco sviluppata ha deposto un ricorso contro una parte contraente sviluppata, la prima parte potrà ricor- rere ai buoni uffici del direttore generale il quale, nell’esercizio delle sue funzioni, potrà consultare il Presidente delle Parti contraenti e il Presidente del Consiglio.
9. Resta inteso che le domande di conciliazione e il ricorso alle procedure di com- posizione delle controversie previsti nell’art. XXIII, paragrafo 2, non dovrebbero essere concepiti né considerati come atti contenziosi e che, se sorgono controversie, tutte le parti contraenti avvieranno tali procedure in buona fede nell’intento di scom- porle. È parimenti inteso che il ricorso e il contro ricorso riguardanti problemi distin- ti non dovranno essere vincolati.
10. Resta inteso che, ove una parte contraente invochi disposizioni dell’art. XXIII paragrafo 2, chieda l’istituzione d’un gruppo speciale («panel») per aiutare le Parti contraenti a risolvere il problema, le Parti contraenti decideranno l’istituzione del gruppo conformemente all’abituale prassi. Rimane parimente convenuto che le Parti contraenti decidano pure l’istituzione d’un gruppo di lavoro ove una parte con- traente invocante le disposizioni di detto articolo ne faccia domanda. È convenuto inoltre che sarà dato corso a tali domande soltanto dopo che la parte contraente inte- ressata abbia avuto la possibilità di studiare il ricorso e di rispondere davanti alle Parti contraenti.
11. Se è istituito un gruppo speciale, il Direttore generale, dopo aver ottenuto l’accordo delle parti contraenti interessate, propone all’approvazione delle Parti contraenti la composizione di tale gruppo, costituito di 3 o 5 membri secondo i casi. I membri di un gruppo speciale saranno preferibilmente funzionari statali. Resta
inteso che nessun cittadino dei Paesi il cui governo6 con la nota 1 partecipi alla con- troversia sarà membro del gruppo speciale chiamato a decidere nella materia. Il gruppo speciale deve essere costituito il più rapidamente possibile e, normalmente, entro 30 giorni a contare dalla decisione delle Parti contraenti.
12. Le parti alla controversia si pronunciano senza indugio, ovvero sia entro 7 giorni lavorativi, in merito alle designazioni dei membri del gruppo speciale fatte dal Direttore generale; esse si oppongono a tali designazioni unicamente per ragioni coercitive.
13. Per agevolare la costituzione dei gruppi speciali, il Direttore generale tiene un elenco indicativo ufficioso delle persone, funzionari statali o no, qualificate nei campi dei rapporti commerciali, dello sviluppo economico o di altri riguardanti pro- blemi oggetto d’accordo generali; sempreché tali persone siano disponibili per par- tecipare a gruppi speciali. All’uopo, ciascuna parte contraente è invitata a indicare al Direttore generale, all’inizio di ogni anno, il nome di una o due persone che fossero disponibili per tale compito7.
14. I membri dei gruppi speciali ne fanno parte a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un governo o di un’organizzazione. Quindi, i governi non danno loro istruzioni e non cercano d’influenzarli a titolo di persone private per quanto concerne i problemi trattati nel gruppo speciale. I membri dei gruppi speciali dovrebbero essere scelti in modo che sia garantita l’indipendenza dei membri, la partecipazione di persone di origine e di formazione sufficientemente diversificate come anche di un ampio ventaglio d’esperienza.8
15. Ciascuna parte contraente avente sostanziale interesse in un problema trattato da un gruppo speciale, sempreché ne abbia fatta notificazione al Consiglio, avrà possi- bilità di farsi udire dal gruppo. Ciascun gruppo speciale dovrebbe aver il diritto di chiedere a qualsiasi privato o a qualsiasi organismo che ritenga appropriato, infor- mazioni e pareri tecnici. Tuttavia, prima di chiedere siffatte informazioni o pareri a qualsiasi persona privata od organismo rientrante nella giurisdizione di uno stato, esso ne informa il governo di tale stato. Le parti contraenti devono rispondere parti- colareggiatamente e completamente a ogni domanda di informazioni presentata da un gruppo speciale se questo gruppo ritiene le informazioni necessarie e appropriate. Le informazioni confidenziali non devono essere divulgate senza l’autorizzazione formale della parte contraente che le ha fornite.
16. La funzione dei gruppi speciali è quella di aiutare le Parti contraenti ad adem- piere alle proprie responsabilità giusta l’articolo XXIII paragrafo 2. Conseguente- mente, un gruppo speciale deve poter procedere a una valutazione oggettiva del pro- blema, compresa la valutazione oggettiva dei fatti della causa dell’applicabilità delle disposizioni dell’Accordo generale e della conformità dei fatti con tali disposizioni; ove le Parti contraenti ne facciano domanda, esso deve formulare aspre constata-
6 Nel caso in cui un’unione doganale o un mercato comune è parte in lite, il disposto si applica ai cittadini dei Paesi membri.
7 Nei limiti del bilancio, occorrerebbe assumere anche le spese di trasferta.
8 Nota: L’allegato comprenderà un esposto della pratica attualmente seguita circa l’inclusione nei gruppi speciali di cittadini dei Paesi in sviluppo.
xxxxx che potessero aiutarle a fare raccomandazioni o a decidere così come è previsto nell’art. XXIII paragrafo 2. All’uopo, il gruppo speciale deve avere consultazioni regolari con i partecipanti alla controversia e dare loro possibilità adeguate per una soluzione reciprocamente soddisfacente.
17. Ove le parti non giungano all’elaborazione di una soluzione mutualmente sod- disfacente, il gruppo presenta le proprie constatazioni per iscritto. Il gruppo speciale espone in un rapporto le giustificazioni circa le constatazioni e le raccomandazioni. Quando è intervenuto un regolamento bilaterale, il gruppo speciale può, nel proprio rapporto, limitarsi alla succinta esposizione dell’affare e specificare che è stata tro- vata una soluzione.
18. Per promuovere l’elaborazione, fra le parti, di soluzioni reciprocamente soddi- sfacenti e per raccogliere le osservazioni di quest’ultime, ciascun gruppo speciale deve anzitutto sottoporre alle parti interessate la parte descrittiva del proprio rap- porto quindi le proprie conclusioni oppure un riassunto di quest’ultime assegnando un congruo termine prima della comunicazione alle Parti contraenti.
19. Ove una soluzione reciprocamente soddisfacente elaborata dai partecipanti a una controversia per cui si è ricorso a un gruppo speciale, ciascuna parte interessata alla controversia ha il diritto di far sua la soluzione e di ricevere informazioni appropria- te in merito, nella misura in cui si tratta di questioni commerciali.
20. Il tempo necessario ai gruppi speciali varia di caso in caso9. Tuttavia, essi devo- no cercare di depositare i propri accertamenti senza indebito ritardo, considerando l’obbligo per le Parti contraenti di garantire una pronta composizione. Nei casi urgenti, il gruppo speciale è chiamato a depositare le proprie constatazioni entro un termine, normalmente, di 3 mesi a contare dal giorno in cui è stato istituito il gruppo.
21. Le Parti contraenti esaminano particolareggiatamente i rapporti dei gruppi spe- ciali e dei gruppi di lavoro. Esse danno il seguito appropriato ai rapporti dei gruppi speciali e dei gruppi di lavoro entro un termine ragionevole. Ove si tratti di un ricor- so depositato da una parte contraente poco sviluppata, il seguito è deciso in una riunione convocata all’uopo. In siffatti casi, dal momento di decidere il seguito da darsi, le Parti contraenti considereranno non soltanto gli scambi commerciali riguardanti i provvedimenti oggetti del ricorso bensì anche la loro incidenza sul- l’economia delle parti contraenti poco sviluppate che ne fossero interessate.
22. Le Parti contraenti mantengono sotto sorveglianza ogni problema in merito al quale esse hanno fatto raccomandazioni o hanno deciso. Ove le raccomandazioni delle Parti contraenti non sono realizzate in un termine ragionevole, la parte con- traente che sottopone l’affare potrà chiedere alle Parti contraenti di fare sforzi opportuni per trovare una soluzione appropriata.
23. Ove si tratti di un ricorso depositato da una parte contraente poco sviluppata, le Parti contraenti decideranno in merito al seguito da darsi, che risulti adeguato alle circostanze.
9 È spiegato nell’allegato che «nella maggior parte dei casi, i lavori dei gruppi speciali sono stati compiuti in termini ragionevoli, da 3 a 9 mesi».
Sorveglianza
24. Le Parti contraenti convengono di procedere a un esame regolare sistematico circa l’evoluzione del sistema internazionale. È accordata attenzione specifica ai nuovi fatti che avessero incidenza sui diritti e obblighi derivanti dall’Accordo gene- rale, ai problemi che pregiudicassero gli interessi delle parti contraenti poco svilup- pate, ai provvedimenti commerciali notificati giusta il presente memorandum di accordo e alle misure che fossero state oggetto di procedure di consultazione, di con- ciliazione o di composizione di controversie enunciate nel presente memorandum d’accordo.
Assistenza tecnica
25. I servizi d’assistenza tecnica del segretariato del GATT, ove una parte con- traente poco sviluppata lo chieda, l’aiuteranno per qualsiasi problema di cui nel pre- sente memorandum d’accordo.
Allegato
Descrizione convenuta della prassi abituale del GATT in materia di composizione di controversie
(art. XXIII, par. 2)
1. Ogni controversia non composta sul piano bilaterale giusta le disposizioni appli- cabili dell’Accordo generale può essere portata davanti alle Parti contraenti10 che sono tenute, conformemente all’art. XXIII paragrafo 2, di procedere a un’indagine in merito ai problemi denunciati e, secondo il caso, di fare raccomandazioni adeguate o di decidere nel merito. L’art. XXIII paragrafo 2, non precisa se le controversie debbano essere trattate da un gruppo di lavoro o da un gruppo speciale11.
2. Le Parti contraenti hanno adottato, nel 1966, una decisione intesa a precisare la procedura da seguire nelle consultazioni giusta l’articolo XXIII tra le parti contraenti sviluppate e le parti contraenti poco sviluppate (IBDD, Suppl. n. 14, pag. 19). Tale procedura, prevede, fra l’altro, che il Direttore generale presti i buoni uffici per agevolare una soluzione, che può essere istituito un gruppo speciale incaricato dell’esame del problema al fine di raccomandare soluzioni adeguate e termini per il compimento delle diverse fasi della procedura.
3. La funzione dei gruppi speciali consiste normalmente nell’esame della causa e dell’applicabilità delle disposizioni dell’Accordo generale e di giungere a una valu- tazione oggettiva di detti elementi. All’uopo, sono tenute consultazioni periodiche con le parti alla controversia ed è data a quest’ultime possibilità adeguate d’elabo- rare soluzioni mutualmente soddisfacenti. I gruppi speciali considerano adeguata- mente gli interessi singoli dei paesi in via di sviluppo. Quando le parti non giungono all’elaborazione di una composizione reciproca soddisfacente, i gruppi speciali normalmente aiutano le Parti contraenti a fare raccomandazioni o a decidere con- formemente alle disposizioni dell’articolo XXIII paragrafo 2.
4. Prima di interporre ricorso, le parti contraenti vagliano minuziosamente l’utilità di un’azione avviata giusta le disposizioni dell’articolo XXIII paragrafo 2. Gli affari recati davanti alle Parti contraenti giusta tali disposizioni, sono, salvo rare ecce- zioni, composte in modo soddisfacente. La finalità delle Parti contraenti è quella di giungere a una soluzione positiva delle controversie. Una soluzione reciprocamente accettabile per le parti è evidentemente preferibile. Mancando una soluzione conve- nuta fra le parti, le Parti contraenti si prefiggono normalmente anzitutto di ottenere che le misure di cui si tratta siano levate ove risultino incompatibili con l’Accordo generale. Si ricorre all’assegnazione di un compenso unicamente se la levata imme- diata del provvedimento risulta materialmente impossibile e soltanto a titolo tempo- raneo in attesa che siano levati i provvedimenti incompatibili con l’Accordo gene-
10 Il Consiglio è facoltato ad agire in nome delle Parti contraenti, conformemente alla prassi normale del GATT.
11 Alla sessione di revisione (1955), le Parti contraenti non hanno adottato la proposta di istituzionalizzare la procedura dei gruppi speciali, in quanto hanno preferito mantenere lo
statuo quo e non istituire procedure giudiziarie che avrebbero imposto al GATT oneri eccessivi.
rale. L’ultimo ricorso che l’articolo XXIII apre al paese che si prevale di tale proce- dura consiste nella possibilità di sospendere l’applicazione delle concessioni o l’esecuzione di altri obblighi, su un fondamento discriminatorio, nei confronti del- l’altra parte contraente, sotto riserva dell’autorizzazione delle Parti contraenti. Tale procedura è stata raramente applicata e, fra gli affari istruiti a titolo dell’articolo XXIII paragrafo 2, una sola ha dato luogo.
5. Nella prassi, le parti contraenti hanno invocato le disposizioni dell’articolo XXIII unicamente se, secondo il loro paese, è stato annullato o compromesso il vantaggio risultante dall’Accordo. Nel caso in cui vi è inflazione agli obblighi sottoscritti giu- sta l’Accordo generale, il provvedimento di cui si tratta si presume annulli o com- prometta un vantaggio. Qualsiasi altra presunzione che un vantaggio sia stato annul- lato o compromesso richiederebbe ipso facto l’esame circa a sapere se le circostanze sono sufficientemente gravi per giustificare l’autorizzazione di sospendere conces- sioni o obblighi, ove la parte contraente che introduce il ricorso ne faccia domanda. In altri termini, si presume normalmente che un’inflazione alle norme produca un’incidenza sfavorevole per altre parti contraenti e spetta quindi alle parti contraen- ti interessate d’apportare la prova del contrario. Il paragrafo 1 b) consente il ricorso alle disposizioni dell’articolo XXIII ove l’annullamento o la compromissione di un vantaggio risulta da provvedimenti addottati dall’altra parte contraente, anche se tali provvedimenti non contrastano le disposizioni dell’accordo generale; il paragrafo 1
c) consente ciò anche se esiste un’altra situazione. Ove una parte contraente che inoltra ricorso giusta l’articolo XXIII adducesse che provvedimenti, non contrastanti alle disposizioni dell’Accordo generale, hanno annullato o compromessi i vantaggi risultanti per essa a detto accordo, essa è chiamata a presentare una giustificazione particolareggiata.
6. Riguardo agli elementi abituali delle procedure dei gruppi di lavoro e dei gruppi speciali, è opportuno osservare quanto segue:
i) i gruppi di lavoro sono istituiti dal Consiglio su domanda di una o più parti contraenti. Il loro mandato consiste per norma nell’«esame del problema giusta le disposizioni dell’Accordo generale applicabili nella fattispecie e al- lestimento di un rapporto al Consiglio». Essi autodefiniscono le procedure di lavoro. La prassi consiste nell’indire 1 o 2 riunioni per esaminare il pro- blema quindi una riunione finale per deliberare in merito alle conclusioni. Essi sono aperti alla partecipazione di qualsiasi parte contraente interessata al problema. In generale, essi constano di circa 5 a 20 delegazioni, secondo l’importanza del problema e degli interessi in gioco. I paesi partecipanti alla controversia sono sempre membri del gruppo di lavoro con lo stesso statuto come le altre delegazioni. Il rapporto del gruppo di lavoro rispecchia i pareri di tutti i propri membri e, conseguentemente, ove necessario, riproduce quel- li divergenti. Poiché si tende a trovare un consenso, l’elaborazione del rap- porto del gruppo di lavoro è volto verso il negoziato e il compromesso. Il Consiglio adotta il rapporto. I rapporti dei gruppi di lavoro costituiscono pareri consultativi sul cui fondamento le Parti contraenti possono procedere a una decisione finale.
ii) In caso di controversie, le Parti contraenti istituiscono gruppi speciali (che hanno ricevuto appellazioni diverse) o gruppi di lavoro per aiutarli ad esa- minare i problemi addotti giusta l’articolo XXIII paragrafo 2. A contare dal 1952, il ricorso ai gruppi speciali è divenuta la procedura abituale. Tuttavia, il Consiglio prende siffatte decisioni soltanto dopo aver dato alla parte inte- ressata possibilità di studiare il ricorso e di preparare la risposta da presen- tare davanti al Consiglio. I mandati dei gruppi sono discussi e approvati dal Consiglio. Normalmente, i gruppi hanno come mandato il compito di «esa- minare il problema e formulare constatazioni intese ad aiutare le Parti con- traenti a fare raccomandazioni o a decidere così come è previsto all’articolo XXII paragrafo 2». Quando una parte contraente che si prevale delle dispo- sizioni dell’articolo XXIII paragrafo 2, solleva problemi riguardanti la sospensione di concessioni o di altri obblighi, i gruppi hanno per mandato l’esame della questione conformemente alle disposizioni dell’articolo XXIII paragrafo 2. I membri dei gruppi speciali sono generalmente scelti in delega- zioni permanenti oppure, meno frequentemente, nelle amministrazioni nazionali di capitali, fra i delegati che partecipano regolarmente alle attività del GATT. La prassi consiste nel nominare uno o più membri cittadini dei paesi in via di sviluppo ove si tratti di una controversia fra un paese in via di sviluppo e uno sviluppato.
iii) I membri dei gruppi speciali devono agire in modo imparziale senza istru- zioni dei rispettivi governi. In singoli casi, vista la natura e la complessità del problema, le parti interessate hanno convenuto di designare periti che non siano funzionari statali. Le designazioni sono proposte alle parti interes- sate dal segretario del GATT. La composizione (3 o 5 membri secondo il caso), è approvata dalle parti interessate e dal consiglio dei rappresentanti. È riconosciuto che nei casi difficili si rivela utile una forte diversità d’opi- nione, ma che il numero dei membri voluti è talvolta la causa del ritardo nel- la costituzione dei gruppi speciali e quindi del processo di composizione del- le controversie.
iv) I gruppi speciali autodeterminano le procedure di lavoro. La prassi consiste nell’indire 2 o 3 riunioni formali con le parti interessate. Essi invitano le par- ti a esporre i propri pareri per scritto e/o oralmente, in presenza l’una dell’altra. Essi possono porre domande alle parti su qualsiasi punto che ritengono in rapporto con la controversia. È possibile che gruppi speciali rac- colgono anche i pareri delle parti contraenti aventi interessi sostanziali nel problema ancorché non direttamente coinvolte nella controversia sempre che abbiano comunicato al Consiglio di voler esporre il proprio parere. I rapporti scritti presentati ai gruppi speciali sono considerati come confidenziali, ma sono tenuti a disposizione dei partecipanti alla controversia. I gruppi speciali consultano le fonti che ritengano appropriate e chiedono informazioni; essi consultano talvolta periti per ottenere pareri tecnici su taluni aspetti del pro- blema. I gruppi speciali possono chiedere pareri o aiuti dal segretariato, nella sua qualità di garante dell’Accordo generale e segnatamente in materia di punti storici o procedurali. Il segretariato garantisce i lavori di segreteria e il servizio tecnico dei gruppi speciali.
v) Ove le parti non giungano all’elaborazione di una soluzione reciprocamente soddisfacente, il gruppo speciale presenta le proprie constatazioni per scritto. Normalmente, i gruppi speciali espongono nel rapporto le constatazioni di fatto, l’applicabilità delle disposizioni nella materia e le giustificazioni fon- damentali delle proprie constatazioni e raccomandazioni. Quando è interve- nuta una composizione bilaterale, il gruppo speciale si restringe, nel rap- porto, all’esposizione succinta del problema menzionando che è stata trovata una soluzione.
vi) I rapporti dei gruppi speciali sono redatti in assenza delle parti, sulla scorta delle informazioni raccolte e delle dichiarazioni fatte.
vii) Per promuovere le elaborazioni, fra le parti, di soluzioni reciprocamente soddisfacenti e raccogliere le osservazioni, ciascun gruppo speciale sotto- pone per norma, anzitutto alle parti interessate, la parte descrittiva del rap- porto e le conclusioni oppure un riassunto delle conclusioni attribuendo un termine ragionevole prima di comunicarlo alle Parti contraenti.
viii) Conformemente ai mandati stabiliti dalle Parti contraenti, i gruppi speciali si pronunciano circa a sapere se il provvedimento esaminato contravviene a talune regole dell’Accordo generale. Quando le Parti contraenti ne fanno domanda, essi formulano parimenti progetti di raccomandazione all’inten- zione delle parti. È possibile che gruppi speciali siano invitati ad esprimere un parere tecnico su un aspetto preciso del problema (ad esempio sulle modalità di una revoca o di una sospensione, in considerazione del volume degli scambi in gioco). I pareri espressi dai membri dei gruppi speciali sono anonimi e le deliberazioni dei gruppi sono segrete.
ix) Le Parti contraenti non hanno mai fissato termini precisi per le diverse fasi procedurali probabilmente perché i problemi presentati ai gruppi speciali dif- feriscono circa la complessità e l’urgenza; tuttavia nella maggior parte dei casi, i lavori dei gruppi speciali son stati compiuti in termini ragionevoli, da 3 a 9 mesi.
La decisione adottata dalle Parti contraenti nel 1966, menzionata al paragrafo 2 pre- cedente, disponeva, nel proprio paragrafo 7 che il gruppo speciale doveva presentare il proprio rapporto entro 60 giorni a contare dalla data in cui gli era stato sottoposto il problema.