CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
REGIONE TOSCANA CONSIGLIO REGIONALE
Direzione di Area – Organizzazione e Risorse
Settore Sedi Logistica e Interventi per la Sicurezza
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
relativo a:
SERVIZIO DI CUSTODIA DI MATERIALE CARTACEO (COMPRENDENTE SCHEDE ELETTORALI) E DI MATERIALI VARI
Codice Identificativo di Gara (CIG): 6208134A3C
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 3
Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio 3
Art. 3 – Caratteristiche dei locali 4
Art. 4 – Modalità di verifica 5
Art. 5 – Consistenza media presunta del magazzino e valore del servizio 5
Art. 6 – Importo dell’appalto 6
Art. 7 – Durata del contratto 7
Art. 8 – Aggiudicazione e modalità di stipula del contratto 7
Art. 9 – Subappalto 7
Art. 10 – Patto d’integrità 8
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto 9
Art. 12 – Recesso dal contratto 9
Art. 13 – Penali e risoluzione del contratto 9
Art. 14 – Cauzione definitiva 9
Art. 15 – Responsabilità ed obblighi dell’Appaltatore 10
Art. 16 – Polizze Assicurative 10
Art. 17 – Pagamenti all’Appaltatore 10
Art. 18 – Revisione Prezzi 10
Art. 19 – Foro competente 11
Art. 20 – Oneri contrattuali 11
Art. 21 – D.U.V.R.I 11
Art. 22 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 11
Art. 23 – Richiamo generale alla normativa 11
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di custodia di materiale del Consiglio regionale della Toscana, in seguito denominato “Stazione Appaltante” così composto:
• materiale cartaceo, comprese le schede elettorali, (imballato in scatole di ca. cm. 50X60X50 e in scatole di altre dimensioni);
• materiali vari (mobilio, sedute, parti di arredo, altro materiale imballato in scatole, etc.).
Art. 2 – Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio deve essere svolto con le seguenti modalità:
1. le scatole contenenti materiale cartaceo (comprese le schede elettorali), devono essere collocate su palette formato euro e ordinate secondo le indicazioni del Responsabile dell’Archivio della Stazione Appaltante. Nel caso in cui le scatole si trovino in uno stato di conservazione precaria o tale da rendere il maneggio a rischio di rottura, deve essere fatta segnalazione al Responsabile dell’Archivio della Stazione Appaltante che darà indicazioni in merito;
2. le palette contenenti scatole con materiale cartaceo (comprese le schede elettorali), non devono essere soprammesse né compresse e non devono avere un’altezza superiore a cm. 130, compreso lo spessore della paletta. Tale palette devono essere collocate a un’altezza minima da terra di almeno cm. 200, su scaffali o ripiani idonei a sostenerli per prevenire il rischio di deterioramento o perdita del materiale dovuta ad allagamenti o danneggiamenti in genere;
3. il materiale cartaceo (compreso le schede elettorali) ricevuto, non deve essere scomposto o smembrato ma deve essere mantenuto nell’ordine e con gli identificativi con cui perviene, così come indicato nella distinta o elenco di consegna a firma del responsabile dell’Archivio della Stazione Appaltante (con possibilità di assegnazione di ulteriori identificativi per la gestione del deposito da parte della ditta aggiudicataria);
4. il materiale vario da immagazzinare, non deve essere soprammesso, né compresso. Possono essere invece sovrapposti, arredi o suppellettili vari compatibili (piani di legno, piani di scrivanie, etc.); tra i vari materiali (al fine di impedire il contatto diretto), devono però essere inseriti cartoni o altri materiali idonei;
5. su richiesta telefonica del Settore Sedi, logistica e interventi per la sicurezza della Stazione Appaltante, confermata tramite posta elettronica o Posta Elettronica Certificata, tutto il materiale depositato deve essere visionabile e/o predisposto per la consegna alla ditta di trasloco e facchinaggio incaricata dalla Stazione Appaltante entro 4 (quattro) ore dalla richiesta;
6. tutto il materiale cartaceo (comprese le schede elettorali), su richiesta telefonica confermata per Posta Elettronica Certificata dal Responsabile dell’Archivio della Stazione Appaltante, deve essere messo a disposizione entro 4 (quattro) ore dalla richiesta per essere visionato in loco o per essere predisposto per la consegna alla ditta di trasloco e facchinaggio incaricata dalla Stazione Appaltante; l’Appaltatore deve assicurare la presenza di mezzi e di personale tecnico di supporto per la movimentazione del materiale da visionare;
7. il servizio dovrà essere garantito nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00.
La prestazione impegna l’Appaltatore alla custodia, con personale interno specializzato, del materiale cartaceo (comprendente le schede elettorali) e dei materiali vari, presi in carico nei locali aventi le caratteristiche e dotati delle attrezzature indicate al successivo art. 3.
Il materiale dovrà essere archiviato in aree inaccessibili ai non addetti, onde assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di privacy e di sicurezza nella conservazione di tutto il materiale depositato.
Tutte le operazioni di movimentazione devono essere effettuate con la massima cura ed in base alle caratteristiche dei beni.
Art. 3 – Caratteristiche dei locali
I locali destinati ad immagazzinare i materiali indicati all’art. 1 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, devono avere, per l’intera durata del contratto d’appalto, le seguenti caratteristiche:
1. essere di dimensioni adeguate ad accogliere i quantitativi presunti indicati nel successivo art. 5 (mc. 350 di scatole contenenti materiale cartaceo, e mq. 40 di materiali vari) aumentati del 30%;
2. essere ubicati in un raggio di distanza non superiore a km. 20 (venti) dalla sede del Consiglio regionale della Toscana (via Cavour 2 - Firenze), in quanto nel periodo di vigenza contrattuale dovranno essere effettuati:
- sopralluoghi da parte del personale della Stazione Appaltante per visionare i materiali e per l’effettuazione delle attività di verifica di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- frequenti movimentazioni di materiali a cura delle ditte di trasloco e di facchinaggio incaricate dalla Stazione Appaltante;
3. essere dotati di tutti i sistemi e impianti necessari per assicurare il livello di sicurezza fisica e logistica dei materiali e dei documenti in essi conservati;
4. essere provvisti di Certificato Prevenzione Incendi per le attività richieste agli artt. 1 e 2 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
5. essere provvisti della serie completa delle certificazioni di conformità degli impianti;
6. essere dotati di impianti regolarmente funzionanti, di rilevazione fumi, antincendio, antintrusione, collaudati da un tecnico abilitato;
7. essere dotati di adeguate protezioni antintrusione alle porte, finestre, luci, etc.;
8. essere dotati di idoneo servizio di vigilanza: servizio di ronda eseguito ad orari diversificati, consistente in almeno un’ispezione giornaliera agli accessi esterni durante gli orari di chiusura notturna e festiva del magazzino, incluso il sabato;
9. essere adeguatamente compartimentati in modo tale che il materiale depositato sia accessibile solo da personale autorizzato;
10. essere dotati di un ufficio, adiacente al magazzino nel quale sono depositate le scatole contenenti materiale cartaceo (comprese le schede elettorali), attrezzato con tavoli e sedie e dispositivo per la chiusura a chiave, per permettere consultazioni, ispezioni e controlli da parte del Responsabile dell’Archivio della Stazione Appaltante o da altri soggetti espressamente da lui autorizzati;
11. essere dotati di un numero adeguato di accessi, uscite di emergenza, spazi esterni e spazi interni idonei, al fine di consentire agevoli operazioni:
- di movimentazione dei materiali custoditi;
- di carico e scarico anche a mezzi di notevoli dimensioni;
12. essere dotati di attrezzature per l’archiviazione e la movimentazione dei carichi conformi alla normativa in materia;
L’impresa concorrente assume, già in sede di presentazione dell’offerta, l’impegno a produrre, nel termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, la sotto indicata documentazione, attestante le caratteristiche tecniche dei locali individuati dall’aggiudicatario per l’espletamento dell’appalto in oggetto:
• copia degli elaborati grafici (piante, planimetrie, etc.), con l’individuazione:
- dei locali da destinare a magazzino dei materiali indicati all’art. 1 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- del locale da destinare a consultazioni, ispezioni e controlli da parte del Responsabile dell’Archivio della Stazione Appaltante o da altri soggetti espressamente da lui autorizzati;
• documentazione attestante la disponibilità dell’immobile;
• copia della certificazione rilasciata dai Vigili del Fuoco, relativamente all’impianto antincendio, con particolare riferimento alla conservazione del materiale cartaceo (comprese le schede elettorali);
• copia della polizza assicurativa di cui all’art. 15 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• documentazione relativa:
- alla messa a norma di tutti gli impianti;
- ai contratti di manutenzione di tutti gli impianti ed attrezzature esistenti;
- al contratto del servizio di vigilanza;
Art. 4 – Modalità di verifica
Il dirigente responsabile del contratto della Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di effettuare tramite propri collaboratori, sopralluoghi presso il magazzino allo scopo di verificare la corretta tenuta dei materiali in giacenza.
Potranno essere effettuati sopralluoghi anche allo scopo di verificare l’esistenza dei requisiti richiesti con il presente capitolato per tutta la durata contrattuale.
Art. 5 – Consistenza media presunta del magazzino e valore del servizio
La consistenza media presunta mensile del magazzino ammonta a:
- mc. 350 relativamente al servizio di custodia del materiale cartaceo, comprese le schede elettorali, (imballato in scatole di ca. cm. 50X60X50 e in scatole di altre dimensioni);
- mq. 40 relativamente al servizio di custodia dei materiali vari (mobilio, sedute, parti di arredo, altro materiale imballato in scatole, etc.).
Il corrispettivo d’appalto di cui al successivo art. 6 è composto da:
a) un canone fisso mensile quale remunerazione del servizio di custodia dei seguenti quantitativi:
• fino a mc. 250 relativamente al servizio di custodia del materiale cartaceo, comprese le schede elettorali;
• fino a mq. 30 relativamente al servizio di custodia dei materiali vari;
b) un ulteriore corrispettivo di natura variabile quale remunerazione del servizio di custodia per i quantitativi mensili effettivi, in termini di mc. e mq., eccedenti quelli già
remunerati dal canone fisso mensile. Tali quantitativi non sono al momento preventivabili.
Art. 6 – Importo dell’appalto
L’ammontare presunto dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è di € 118.800,00 escluso IVA ai sensi di legge così determinati:
voce | descrizione servizio | unità misura | prezzo unitario mensile (in euro) | durata contrattuale in mesi | prezzo complessivo intera durata contrattuale (in euro) |
1 | servizio di deposito per un quantitativo fino a mc. 250 di materiale cartaceo e fino a mq. 30 di materiali vari, per un totale di: | canone fisso mensile | 1.300,00 | 60 | 78.000,00 |
2 | Servizio di deposito materiale cartaceo e schede elettorali (per le quantità eccedenti i mc. 250 già remunerati dal canone) | mc/mese | 4,70 | 60 | 31.000,00 |
3 | Servizio di deposito materiali vari (per le quantità eccedenti i mq. 30 già remunerati dal canone) | mq/mese | 4,20 | 60 | 2.000,00 |
4 | servizio di deposito per un quantitativo fino a mc. 250 di materiale cartaceo e fino a mq. 30 di materiali vari, per un totale di: | canone fisso mensile | 1.300,00 | 6 (massimo periodo di proroga) | 7.800,00 |
TOTALE COMPLESSIVO | 118.800,00 |
Il contratto d’appalto verrà stipulato per l’importo di € 118.800,00 oltre IVA ai sensi di legge; la Stazione Appaltante non garantisce il raggiungimento dell’intero importo contrattuale ma unicamente la remunerazione del servizio a canone fisso mensile di cui alla voce 1 con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Per le voci 2 e 3, saranno riconosciuti all’Appaltatore i corrispettivi, di cui ai relativi prezzi con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, determinati sulla base delle effettive eccedenze mensili rispetto alle consistenze di mc. 250 e mq. 30 remunerate già con il canone fisso, e comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale.
Per la voce 4 sarà riconosciuto all’Appaltatore la remunerazione del servizio a canone fisso mensile di cui alla medesima con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara per i mesi effettivi di proroga.
L’Appaltatore non assume alcun diritto circa l’esaurimento dell’importo contrattuale o il raggiungimento di una determinata percentuale dello stesso. Nell’ipotesi, quindi, di servizi resi per una somma complessiva inferiore all’importo massimo del contratto, nulla sarà dovuto all’esecutore a titolo di equo compenso o risarcimento danni per mancato guadagno. L’Appaltatore resta obbligato nel periodo di durata contrattuale ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto fino a concorrenza dell’importo massimo di € 118.800,00.
Art. 7 – Durata del contratto
L’appalto decorre dalla data della stipula del contratto e ha una durata di 60 (sessanta) mesi, in ragione della corrispondente durata degli organi elettivi delle Regioni e dei successivi tempi di espletamento delle elezioni per il rinnovo degli stessi, come previsti dall’art. 5 della
L. 02/07/2004, n. 165, e dei presunti successivi tempi di effettuazione delle operazioni di scarto della parte del materiale cartaceo comprendente le schede elettorali della legislatura.
La durata del contratto è prorogata, mediante comunicazione scritta della Stazione Appaltante da inviarsi via pec all’Appaltatore entro il suddetto termine di scadenza del contratto, per un periodo massimo di 6 mesi in considerazione della data di effettivo svolgimento delle nuove elezioni e dei tempi effettivi di conclusione delle operazioni di scarto.
Art. 8 – Aggiudicazione e modalità di stipula del contratto
Ai sensi dell’art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 86 e 87, comma 1, lett.
n) del R.I.A.C., l’affidamento del servizio avverrà mediante cottimo fiduciario.
L’Appaltatore resta impegnato fin dal momento della presentazione dell’offerta, che ha natura irrevocabile.
L’aggiudicazione è effettuata ai sensi dell’art. 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 a favore dell’impresa che offrirà il maggiore ribasso percentuale unico e uniforme sui prezzi posti a base di gara (voci 1, 2, 3 e 4 della tabella riportata all’art. 6).
Il contratto d’appalto verrà stipulato nella forma della scrittura privata con modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 9 – Subappalto
Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo contrattuale.
L’eventuale subappalto è disciplinato ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 ed è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
- che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta la prestazione oggetto di subappalto e la percentuale della prestazione che intende subappaltare; l’omissione di tali indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- che l’Appaltatore inoltri apposita istanza alla Stazione Appaltante con allegata la documentazione prevista dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nonché quella attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali secondo la normativa vigente;
- che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni subappaltate;
- che l’Appaltatore, in allegato alla copia autentica del contratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.
L’Appaltatore resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all’esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali subcontratti.
Fermo restando che la Stazione Appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere alla Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, entro venti (20) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
Nel caso di subappalto, l’Appaltatore si impegna, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’articolo 3 della legge n.136/2010, ad inserire nel contratto di subappalto l’obbligo, a carico del subappaltatore, di rispettare gli adempimenti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 richiamata. Il mancato inserimento di tale clausola comporta la nullità assoluta del contratto di subappalto. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 10 – Patto d’integrità
Il Consiglio Regionale della Toscana è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
Il Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Consiglio regionale della Toscana e dei partecipanti alla procedura di affidamento dell’appalto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno a contrastare fenomeni di corruzione e comunque a non compiere alcun atto volto ad influenzare indebitamente o a distorcere il corretto svolgersi della procedura in oggetto. Gli stessi soggetti s’impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi, il Consiglio Regionale della Toscana ha introdotto l'obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento per tutti i partecipanti alle procedura di affidamento, di sottoscrivere e allegare tra la documentazione amministrativa richiesta il Patto di integrità. Lo stesso costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Consiglio regionale della Toscana impiegati a qualsiasi titolo e ad ogni livello nell’espletamento della procedura di affidamento e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d’integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
Il Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore.
Art. 11 – Divieto di cessione del contratto
Si rimanda alla disciplina riportata all’art. 9 del contratto.
Art. 12 – Recesso dal contratto
Si rimanda alla disciplina riportata all’art. 11 del contratto.
Art. 13 – Penali e risoluzione del contratto
Si rimanda alla disciplina riportata all’art. 10 del contratto.
Art. 14 – Cauzione definitiva
E’ richiesta all’Aggiudicatario la costituzione di una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva per l’importo, nella forma e con il contenuto previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006.
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
E’ facoltà della Stazione Appaltante di incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione definitiva può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
Art. 15 – Responsabilità ed obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione in vigore.
L’Appaltatore è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero dell’amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore è tenuto, altresì, al rispetto di quanto previsto dalla legge del 12 marzo 1999 n. 68 e ad ottemperare all’obbligo dell’art. 17 della stessa legge.
L’Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria vigenti e degli eventuali accordi integrativi territoriali.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni.
Art. 16 – Polizze Assicurative
L’Appaltatore dovrà possedere polizza assicurativa che copra la Stazione Appaltante per i rischi di incendio, furto, allagamento, crollo, movimentazione, trasporto e altri eventi che possano comportare deterioramento, perdita, distruzione parziale o totale, del materiale depositato per un massimale non inferiore a €. 500.000,00.
Inoltre l’Appaltatore dovrà dimostrare di possedere con massimale non inferiore a € 500.000,00 polizza RCT a copertura di infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero della Stazione Appaltante da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
Le polizze assicurative dovranno avere validità ed efficacia per tutta la durata contrattuale. L’esistenza e la validità delle polizze in questione è condizione essenziale per la Stazione Appaltante, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento detta copertura assicurativa, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente trattenuta a titolo di penale della cauzione prestata e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Art. 17 – Pagamenti all’Appaltatore
Si rimanda alla disciplina riportata all’art. 7 del contratto.
Art. 18 – Revisione Prezzi
Si rimanda alla disciplina riportata all’art. 6 del contratto.
Art. 19 – Foro competente
Si rimanda alla disciplina riportata all’art. 18 del contratto.
Art. 20 – Oneri contrattuali
Si rimanda alla disciplina riportata all’art. 17 del contratto.
Art. 21 – D.U.V.R.I
Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, per il servizio di cui trattasi non sono configurabili rischi da interferenza e pertanto, non è necessario redigere e allegare il D.U.V.R.I ( Documento unico di valutazione dei rischi).
A seguito della stipula del contratto d’appalto, l’Appaltatore è tenuto a inviare alla Stazione Appaltante una dichiarazione relativamente agli eventuali rischi da interferenza che possono insorgere presso i propri locali nel periodo di vigenza contrattuale:
• con il personale della Stazione Appaltante, in occasione dei sopralluoghi per visionare i materiali e per l’effettuazione delle attività di verifica di cui all’art. 4 del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• con il personale delle ditte di trasloco e di facchinaggio incaricate dalla Stazione Appaltante, per il servizio di trasporto, carico e scarico del materiale oggetto di custodia.
Art. 22 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
I dati personali forniti dall’Appaltatore saranno trattati dalla Stazione Appaltante in conformità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per la stipula del contratto e per la gestione dell’appalto.
Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Consiglio Regionale.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile del Settore Sedi Logistica e Interventi per la Sicurezza.
Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 23 – Richiamo generale alla normativa
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nel DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del X.Xxx. 163/2006 “Codice contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- nel Regolamento Interno n. 20 del 24 aprile 2013 "Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità"(RIAC) del Consiglio regionale.